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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/07/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 3.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 858/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dagli avv.ti Macrì Domenico Parte_1
e Macrì Enrica
Ricorrente
CONTRO
- in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dell'handicap in situazione di gravità ex art.3, comma
3, legge n.104/92.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 18.01.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento e all'accertamento della situazione di handicap in situazione di gravità -negati in sede amministrativa-
e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni CP_1 raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio. CP_1
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente, all'esito dell'udienza del 3.07.2025la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' non costituito in giudizio nonostante la CP_1 regolare notificazione del ricorso.
1 In punto di rito, giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è fondato.
Occorre precisare che ai sensi della legge n. 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità CP_2 ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Ai sensi dell'art.3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
2 Nel caso di specie il CTU, dott. nominato a seguito di rinnovo dell'incarico Persona_1 peritale, ha riconosciuto la ricorrente sia incapace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 28.10.2022, sia portatrice di handicap in situazione di gravità (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 14.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamata).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Sussistono pertanto i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.10.2022 e dello stato di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92.
In considerazione della data di decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario, già esistente alla data di presentazione della domanda amministrativa, le spese di giudizio -liquidate e distratte come in dispositivo- sono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_1
Le spese di CTU, già liquidate con decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per ottenere l'indennità Parte_1 di accompagnamento con decorrenza dal 28.10.2022;
- dichiara che la parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.700,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP con distrazione in favore dei procuratori costituiti in giudizio per parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, li 3.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 3.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 858/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dagli avv.ti Macrì Domenico Parte_1
e Macrì Enrica
Ricorrente
CONTRO
- in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dell'handicap in situazione di gravità ex art.3, comma
3, legge n.104/92.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 18.01.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento e all'accertamento della situazione di handicap in situazione di gravità -negati in sede amministrativa-
e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni CP_1 raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio. CP_1
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente, all'esito dell'udienza del 3.07.2025la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' non costituito in giudizio nonostante la CP_1 regolare notificazione del ricorso.
1 In punto di rito, giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è fondato.
Occorre precisare che ai sensi della legge n. 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità CP_2 ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Ai sensi dell'art.3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
2 Nel caso di specie il CTU, dott. nominato a seguito di rinnovo dell'incarico Persona_1 peritale, ha riconosciuto la ricorrente sia incapace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 28.10.2022, sia portatrice di handicap in situazione di gravità (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 14.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamata).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Sussistono pertanto i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.10.2022 e dello stato di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92.
In considerazione della data di decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario, già esistente alla data di presentazione della domanda amministrativa, le spese di giudizio -liquidate e distratte come in dispositivo- sono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_1
Le spese di CTU, già liquidate con decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per ottenere l'indennità Parte_1 di accompagnamento con decorrenza dal 28.10.2022;
- dichiara che la parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.700,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP con distrazione in favore dei procuratori costituiti in giudizio per parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, li 3.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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