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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 222/2020, promossa da in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione legale rappresentante pro tempore Dott. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Genova, Via Domenico Fiasella n. 10,
[...]
presso lo studio dell'Avv. Enrico Toso che, unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Stefano De Ferrari, Giulia De Ferrari e Paolo Signani, la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante; contro in persona del legale rappresentante sig.ra Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Genova, Viale IV Novembre 6/6, presso
[...]
lo studio dell'Avv. Alberto Ponetti che, unitamente e disgiuntamente agli
Avv.ti Deborah Demichele e Nicoletta Cavallo, la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata.
Conclusioni
1 Parte appellante.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectiis, in accoglimento del presente appello e previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 533/2019 del Tribunale della Spezia in modifica e riforma integrale della predetta sentenza impugnata e previa ammissione degli incombenti istruttori dedotti e non accolti e/o non espletati così provvedere:
NEL MERITO in accoglimento dell'appello riformare la sentenza impugnata nei punti e per i motivi sopra indicati in atto di appello da considerarsi introdotti in via gradata tra di loro e conseguentemente accogliere le conclusioni di accertamento e di condanna di cui in prime cure che di seguito si riproducono:
Accertare e dichiarare inadempiente agli obblighi ed Controparte_1
oneri su di essa facenti carico in conseguenza di legge e di contratto e conseguentemente riconoscere a favore della attrice il risarcimento dei danni tutti ad essa conseguiti per le causali di cui in narrativa e per le somme tutte che risulteranno in causa previa eventuale rinnovazione della
CTU e/o secondo le risultanze della CTU di primo grado così come da rideterminarsi alla luce delle censure tutte contenute nel presente atto;
- accertare dichiarare l'insussistenza, a carico di di obbligazioni di Pt_1
pagamento o di qualsivoglia altra obbligazione nei confronti di
in forza del contratto di appalto rep. 1669 del 25/02/2008 CP_1
stipulato con l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, stante la sussistenza di un controcredito contabile della società attrice nei confronti della convenuta dell'ammontare di € 106.188,08 oltre al saldo ed a quello per risarcimento di danni nel diverso e maggior ammontare che verrà determinato in corso di causa;
- In ogni caso determinare le somme tutte a credito e debito di ciascuna delle parti per le causali di cui in narrativa così risulteranno in causa previa eventuale rinnovazione della CTU e/o secondo le risultanze della CTU di
2 primo grado così come da rideterminarsi alla luce delle censure tutte contenute nel presente atto;
- Previa, in ogni caso, declaratoria della legittimità del rifiuto da parte della
, anche ex art. 1460 c.c., di versare a quanto da Parte_1 CP_1
essa nel tempo versato ed oggi preteso in asserita “restituzione” e comunque somma alcuna fino al momento dell'accertamento definitivo di quanto ad essa effettivamente dovesse risultare competere e di quanto da essa dovuto alla Dott. per effetto di quanto in narrativa Parte_1
ed, operati gli accertamenti delle rispettive partite contabili come sopra determinande, disposta la compensazione fra quanto ad essa attrice risulterà dovuto per la causali di cui in narrativa con quanto risultasse dovuto a , con condanna di quest'ultima a versare alla attrice CP_1
la differenza con rivalutazione monetaria medio tempore intervenuta ed intervenienda ed interessi sulle somme rivalutate dalle singole maturazioni al saldo.
Anche in riforma della sentenza di primo grado condannare parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio nonché quelle di CTU e CTP.”
Parte appellata.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e dichiarata l'inammissibilità dell'appello in relazione alla pronuncia di competenza: in via preliminare e pregiudiziale
- dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 comma I n. 2 c.p.c., ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis I comma
c.p.c. ;
- respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado in quanto priva dei presupposti in fatto e in diritto;
Con il favore delle spese di primo e secondo grado;
in subordine, nel caso di mancato accoglimento delle suddette eccezioni di rito nel merito
3 - in principalità, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 533/2019 del
Tribunale di La Spezia, a definizione del procedimento R.G. n. 3119/2012;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di riforma della sentenza in punto competenza della giurisdizione ordinaria invece di quella arbitrale, sospendere il presente procedimento fino al passaggio in giudicato del procedimento di merito tuttora pendente avanti il Tribunale di La Spezia, R.G. n. 3125/2017 per l'accertamento dei danni da vizi esecutivi nell'appalto di o, in estremo subordine, Parte_3
disporre l'integrazione della CTU espletata in primo grado in relazione alla quantificazione dei vizi esecutivi nel cantiere di . Parte_3
Con vittoria di spese e competenza di causa del primo e secondo grado”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
, da ora , ha notificato il 12 marzo 2012 atto di citazione Parte_1 Pt_1
a , da ora premessa: l'esistenza di due distinti Controparte_1 CP_2
contratti di subappalto intervenuti con , da ora Controparte_1 CP_2
uno nel quale l'esponente aveva la qualità di subappaltatore, relativo a lavori per la realizzazione di un capannone destinato ad attività produttive connesse alla nuova Darsena Canale – in località IA della Spezia- con intervenuto collaudo in data 24.9.2010, ed altro, nel quale aveva ruolo di subappaltante, avente ad oggetto il recupero e la ristrutturazione edilizia dell'immobile denominato “Cascina Rasario” di Novara, lavori in attesa di collaudo, nonché la successiva emissione di un decreto ingiuntivo per euro
121.909,54 a suo favore, interamente pagato e la successiva dichiarazione di nullità del titolo per riconoscimento di valida clausola arbitrale presente nel contratto della , dedotta l'intervenuta richiesta di Parte_4
restituzione delle somme versate. Nella causa promossa nanti il Tribunale de La Spezia ha chiesto: l'accertamento dell'inadempimento a carico della convenuta TA ed il riconoscimento dei danni subiti, l'insussistenza di alcun obbligo a suo carico con riguardo al contratto di appalto rep. 1669 del 25.2.2008 – “Cascina Rasario”- per la presenza di un contro credito contabile e la rideterminazione dei rapporti dare avere tra le parti, previo
4 accertamento della legittimità del rifiuto di versare alla convenuta quanto dalla stessa pagato.
Si è costituita TA chiedendo in via preliminare la dichiarazione di incompetenza per l'esistenza di valida clausola arbitrale nel contratto relativo alla Darsena Canale in loc. IA de La Spezia, e nel merito il rigetto delle domande;
in via riconvenzionale TA ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di euro 288.652,74 quale importo risultante dalle fatture nn. 204/2011 e 33 e 34 del 2012. La causa è stata istruita attraverso prove testimoniali e con lo svolgimento di inadagine avente ad oggetto plurimi quesiti tecnici relativi alla contabilità di entrambi i contratti di subappalto dedotti in causa.
Con sentenza n. 533/2019 il Tribunale di La Spezia ha stabilito:
l'incompetenza del giudice ordinario per essere la controversia rimessa in arbitri con riguardo al credito allegato da nei confronti di Pt_1 CP_2
riferito alle lavorazioni eseguite dalla prima in qualità di subappaltatrice presso il cantiere IA di , come già riconosciuto dallo stesso Parte_3
Tribunale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo con sentenza n.
156/2012, non ritenendo sussistente una competenza neppure in via incidentale e dunque limitando la cognizione alle sole questioni afferenti le lavorazione oggetto del subappalto da a TA relative al contratto Pt_1
“Cascina Rasario” di Novara. In merito al contratto di subappalto di cui sopra, il Giudice ha respinto la domanda di diretta ad accertare Pt_1
l'inadempimento di e il risarcimento dei danni per cattiva CP_2
esecuzione delle opere e per ritardo, quantificate in atto di citazione in
100.000 euro. Ha accolto la domanda riconvenzionale condannando a pagare a TA la somma di euro 140.251,58, portata dalle Pt_1
fatture oggetto della domanda riconvenzionale, nn 33, 34 e 214 del 2012, detraendo alcuni importi desunti dalla CTU.
La sentenza appellata ha dunque respinto la domanda di accertamento di per incompetenza, quella di risarcimento del danno per mancanza Pt_1
di prova e ha accolto la domanda riconvenzionale condannando a Pt_1
5 pagare a la somma di cui al dispositivo. Ha statuito sulle spese CP_2
individuando la compensazione nella misura del 20%.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la pronuncia Pt_1
deducendo in sostanza due motivi, se pure il secondo articolato in diversi profili.
Primo motivo.
La sentenza è errata nella parte, pagina 7, nella quale afferma che non può esaminare l'eccezione di compensazione formulata da perché il suo Pt_1
controcredito è oggetto di cognizione da parte degli arbitri e neppure lo può fare in via incidentale perché comunque dovrebbe essere oggetto di accertamento il credito opposto. L'appellante ha dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 35 e 871bis cpc, carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Secondo motivo.
Pagine impugnate da 9 a 13: il giudice ha aderito solo in parte alle conclusioni della CTU. Le statuizioni presenti nella decisioni riguardanti la determinazione del credito opposto in via riconvenzionale sono contestate anche in quanto si discostano in parte dalle risultanze della CTU. La difesa si articola in più punti:
1.erronea determinazione del danno da ritardo: il ritardo è stato riconosciuto anche dall'ausiliare del Giudice e risulta dal certificato di ultimazione lavori emesso il 30.4.2011, nel quale il DL ha dato atto della necessità di completamento di alcune opere relative agli impianti idraulici ed elettrici e agli intonaci antiumido, e dal verbale di consegna dell'immobile datato 14.12.2011; inoltre, dai verbali di collaudo era risultata la necessità di rifacimento di opere a carico di TA nonché alcune somme in detrazione riferibili sempre alla convenuta;
2.mancato riconoscimento del danno per costi di mantenimento polizza decennale;
3.mancato riconoscimento dei costi per gru a torre e assistenze.
Sull'utilizzo della gru a torre l'appellante richiama il contenuto del piano di sicurezza e quanto affermato dal CTU;
6 4. erroneo riconoscimento del credito di Mancato riconoscimento CP_2
di detrazioni.
L'appellante contesta la debenza delle somme portate nelle fatture nn. 33,
34 e 214 richiamando il contenuto della lettera 10.11.2011, sia per l'affermazione della natura di saldo della somma portata dalla fattura 214 sia per il riconoscimento del credito in capo ad di euro 121.909,54 Pt_1
ed un credito residuo di a vantaggio di essa esponente 87.139,54; il riconoscimento contenuto nella lettera 10.11.2011 era già compreso, secondo la prospettazione, nelle lettere 18.10.2011, 11.7.2011 dalle quali emerge che il credito TA era, per dichiarazione della parte, pari ad euro
521.529,47 quindi le fatture 33 e 34 non possono essere considerate;
inoltre il Giudice ed il CTU hanno valorizzato le opere in euro 556.010,48.
Infine, non vi è prova in atti dell'esecuzione dei lavori di cui alle fatture 33
e 34, emesse oltre un anno dopo la consegna delel opere.
L'appellante osserva poi che l'atto unico di collaudo indica una detrazione per euro 11.448,67 - doc. 25 -, imputabile a lavori contrattualmente attribuiti a TA, come per altro richiesto all'impresa - doc. 89, 90-, che si era detta disponibile ad emettere una nota di credito.
Contesta infine la correttezza della sentenza perché si è discostata dalle indicazioni del CTU che ha rideterminato l'importo delle fatture in totali euro 144.513,44, pur considerando la n. 204 invece assorbita nella missiva del novembre 2011, contenente il riconoscimento a saldo dei lavori contrattuali.
ha concluso chiedendo l'eventuale rinnovazione della CTU e Pt_1
comunque la riforma della decisione compresa la parte sulle spese.
Si è costituita con comparsa parte TA eccependo in via pregiudiziale la mancata osservanza del termine a comparire e l'inammissiiblità dell'appello.
Con riferimento alla decisione di incompetenza relativa alla domanda di controcredito maturato nell'appalto di , parte appellata ne ha Parte_3
sottolineato la rilevanza, benché la statuizione non sia conteneuta in dispositivo ma ben esplicitata in motivazione.
7 Nel merito ha chiesto la conferma della decisione sottolineandone la correttezza con riguardo alle diverse voci riconosciute e l'insussistenza di danni da ritardo attesa l'insussistenza di penali. In merito alla lettera del 10 novembre 2011 evidenzia come immediatamente dopo sia stato chiesto il saldo delle lavorazioni come evidente dalla documentazione.
Attesa l'eccezione pregiudiziale riferita al mancato rispetto del temrine a comparire, la Corte di appello con ordinanza ha disposto il rinvio della prima udienza al fine di permettere a parte appellata di integrare le difese ed ha indicato l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 348bis cpc.
Assunta in decisione la causa, con ordinanza la Corte, richiamata la giurisrudenza che afferma che la dichiarazione di incompetenza può essere impugnata solo con il regolamento con la conseguente inammissibilità dell'appello, ha rimesso la causa sul ruolo ai sensi dell'art. 101 cpc, invitando le parti a discutere il profilo evidenziato ed ha fissato udienza anche per tentare la conciliazione.
In mancanza di conclusione di un accordo prospettato, le parti hanno nuovamente depositato le difese finali e la causa è stata assunta in decisione.
L'eccezione di incompetenza, la decisione, il mezzo di impugnazione.
La Corte di appello, con decreto 25 luglio 2023 ha statuito: “ la Corte di cassazione ha precisato che l'inammissibilità dell'appello sulla pronuncia di competenza è rilevabile di ufficio dal Giudice del gravame (Cass.
24681/2006) e se non rilevata, può esserlo direttamente dal Giudice di
Legittimità (ex multis, Cass. 20839/2001, Cass. 16089/2018, Cass.
27373/2005); -considerato che la questione relativa all'eccezione di compensazione come formulata da e richiamata dalle Parte_1
pronunce del Supremo Collegio n. 3404/1978, 4787/1988 23077/2004 e
21499/2004 sembrerebbe, salva ogni più approfondita valutazione, non completamente pertinente al caso in esame e assorbita dalla portata della clausola arbitrale;
-rilevato che la disciplina di cui all'art. 817 bis c.p.c. sembrerebbe avere una propria autonoma portata nell'ambito dei procedimenti arbitrali, fatta salva ogni più approfondita valutazione;
..”. La
8 decisione di prime cure, se pure in dispositivo non ha indicato la decisione sulla propria incomptenza con riferimento al rapporto derivante dal contratto Darsena, località La Spezia-IA, tuttavia nel contesto dell'atto individua chiaramente il profilo e ne delinea anche i confini. Nella sentenza infatti si legge: “Nella misura in cui le controversie riguardanti
l'interpretazione e l'esecuzione del contratto relativo alla darsena IA
(e quella relativa all'adempimento sub specie di pagamento del corrispettivo ancora dovuto è certamente azione che concerne l'esecuzione del contratto) sono state dalle parti sottoposte alla competenza arbitrale è evidente che - come peraltro già osservato in sede di decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da – il CP_1
Tribunale adito non possa avere cognizione sulla predetta materia, neppure in via incidentale, atteso che comunque anche in detta accezione si presuppone comunque l'accertamento della sussistenza del credito.
Diversamente opinando non si comprenderebbe la ragione per la quale la stessa parte attrice fin dalla sua memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. dava atto che avrebbe al più presto instaurato il procedimento arbitrale procedimento questo che, in caso di ritenuta competenza dell'organo giurisdizionale, avrebbe rappresentato una duplicazione inutile e superflua di attività processuale (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. pg.
2)…”. In conseguenza di quanto sopra, la decisione ha esaminato soltanto i rapporti afferenti il contratto “ ”. In questa sede , Parte_5 Pt_1
sia in atto di appello che nella comparsa in risposta alla sollecitazione ex art. 101 della Corte, riprende la propria tesi in forza della quale, avendo chiesto l'operatività di un controcredito che non necessitava di accertamento perché già riconosciuto da TA, l'operazione di compensazione di natura contabile ben poteva essere effettuata dal
Giudice ordinario, non potendo tale profilo portare ad uno spostamento di competenza. La natura del credito opposto in compensazione emergerebbe, in tesi di parte appellante, come ricosnosicuto in particolare nella lettera datata 10.11.2011. Tale comunicazione tra le parti deve essere oggetto di attenta lettura perché la parte la deduce nel corso dell'intero
9 giudizio. La missiva fa riferimento ai rapporti tra le parti, Testimone_1
nel quale era subappaltatrice e con un credito vantato e “ Pt_1 Per_1
, nel quale era subappaltante ed in relazione alla quale era
[...] Pt_1
TA ad allegarsi creditore. I tempi dei contratti non erano perfettamente coincidenti, infatti al momento dell'atto di citazione presso il cantiere
Paglairi era già intervenuto collaudo, diversamente da “ ”, Persona_1
per la quale il collaudo avverrà nel 2012. Nella prima parte TA dà atto dell'emissione di una fattura, la n. 204 del 9.11.2011 “a saldo lavori edili”
e nel successivo capoverso, individuata la somma dovuta Persona_1
ad in euro 121.909, offre il pagamento, in due rate, della differenza, Pt_1
pari ad euro 87.139,54. Nell'atto di citazione chiede l'accertamento Pt_1
del proprio controcredito che indica in euro 106.188,08, somma per altro diversa da quella richiesta con decreto ingiuntivo poi dichiarato nullo e diversa da qanto risulta dalla lettera ora ricordata e che non considera la dizione della missiva, nella quale la fattura n. 204 è defintita in termini di saldo di soli lavori edili, in presenza di opere subappaltate a TA in
“ ” riguardanti anche gli impianti e le finiture interne ed Persona_1
esterne. Quindi, come risulta dal contenuto delle domande dell'atto introduttivo, se pure non di facile lettura, la richiesta era di accertare il prioprio allegato credito derivante dai lavori della il danno Testimone_1
derivante dagli allegati inadempimenti di ell'ambito del subappalto CP_2
“ ” quantificati in circa 100.000 euro, ponendo poi in Persona_1
compensazione quanto eventualmente dovuto a TA con quanto accertato con riguardo all'altro rapporto. La lettera del 10.11.2011 va letta quindi tenendo presente i due rapporti distinti;
il riferimento alla cascina
Rasario viene effettuata per ridurre la differenza del dovuto, mentre il riferimento al saldo è solo relativo ai lavori edili, ma il cantiere è stato caratterizzato da più contratti di subappalto, ed in particolare questi hanno riguardato anche gli impianti e le finiture esterne e interne. In primo grado la domanda ha fatto riferimento all'accertamento di un allegato credito nel rapporto IA, quindi non esisteva un controcredito certo, liquido ed esigibile, natura necessaria per procedere alla compensazione come
10 richiesta. Né a conclusioni diverse si giunge considerando le ulteriori lettere richiamate da parte appellante, con date precedenti, le quali evidenziano l'ormai prossima chiusura dei contratti e il tentativo di individuare una contabilità finale che considerasse le reciproche partite. Il
Giudice di promo grado ha stabilito che, con riferimento alla domanda relativa ai lavori la competenza era di natura arbitrale, Parte_6
ricordando anche la stessa volontà manifestata dalla parte in causa. La decisione ha riguardato quindi due rapporti distinti e le domande, riferite a contratti pubblici diversi, erano autonome perché richiedenti accertamenti autonomi, come chiarito dalla decisione nella quale si legge, in fondo a pagina 7, “Determinato l'ambito della cognizione del presente giudizio alle questioni afferenti al solo cantiere c.d. Controparte_3
è con riferimento a questo che potranno essere valutate le
[...]
rispettive ragioni di credito/debito delle parti essendo come detto il
Tribunale adito incompetente a conoscere delle controversie relative al
Cantiere IA”. Chiarito il quadro di riferimento, deve quindi trovare applicazione la giurisrudenza già richiamata da questa Corte, in particolare
C.Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24681 del 21/11/2006 e, in ultimo, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 16089 del 18/06/2018 e l'appello sulla decisione relativa all'incompetenza deve essere dichiarato inammissibile. Il richiamo all'art. 817bis cpc non coglie nel segno in quanto norma specifica riguardante l'istituto dell'arbitrato, volta ad ampliare, se pure in termini limitati alla deroga una competenza a soli fini di razionalizzazione delle decisioni, esigenza diversa quella del processo ordinario, ove la competenza è regola e non eccezione. Ne segue che deve essere dichiarata inammissibile l'appello con riferimento alla statuizione, non presente in dispositivo ma chiaramente individuata in motivazione, della carenza di competenza con riguardo al credito allegato da e risultante all'esito del contratto Pt_1
Parte_6
La decisione relativa ai rapporti dare-avere tra le due imprese parti in causa, riferita al contratto “ ” sono stati oggetto di appello Persona_1
con riguardo: al profilo del ritardo, ritenuto insussistente dal primo giudice
11 se pure poi riconsociuto in termini di danni parzialmente, dalle mancate detrazioni con specifico riferimento all'utilizzo della torre-gru e delle somme quantificate per assistenza, agli importi riconosciuti con riguardo alle fatture 33/34 del 7.3.2012 e 204 del 2011 e con riferimento alla negazione delle somme richieste per assicurazione decennale postuma.
Occorre preliminarmente rammentare che in corso di causa è stata conferito incarico di consulenza tecnica e l'ausiliare ha analizzato a fondo l'intera contabilità dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile denominato “Cascina Rasario” ed ha fornito risposte chiare e precise, con argomenti tecnici che devono essere oggetto di attento esame.
Con riguardo ai danni derivanti ad dal ritardo nella realizzazione Pt_1
delle opere, il Giudice di prime cure osserva come documentalmente risulti dalla relazione di collaudo – doc. 23 TA-, il termine di ultimazione al
10.5.2011, riconosciuti tempi ulteriori rispetto a quello iniziale dovuti a proroghe anche per l'approvazione di due varianti, con certificato di ultimazione lavori al 30.4.2011, concluso con il rilievo di “completamenti di piccola entità”, con verbale di consegna a firma Ing. – Tes_2
responsabile tecnico in data 14.12.2011 – doc. 3 allegati memoria Pt_1
183 n. 2 e l'osservazione dirimente dell'insussistenza di Pt_1
applicazione di penali. Tuttavia, il CTU riconosce dovuta una somma per danni da ritardo che il Giudice ritiene di dover dimidiare considerando la responsabilità della stessa subappaltante. E questa statuizione viene impugnata da parte appellante. Il CTU ha dato atto che il collaudo avrebbe dovuto aver luogo entro il 31.10.2011 mentre la prima visita è intervenuta il 13.4.2012 – nella quale è stato contestato il mancato funzionamento dell'ascensore e l'errata pendenza della rampa carraia- e poi una seconda il 26.7.2012 con la redazione della relazione di collaudo. Il primo profilo da evidenziare è che il riconoscimento di una somma per ritardo imputabile al subappaltatore pare porsi in contrasto con la mancanza di penali e, inoltre, il CTU ha indicato l'impossibilità di individuare una specifica percentuale di responsabilità addebitabile alle diverse imprese, stabilendo l'utilizzo di un crierio empirico. Inoltre, la somma riconosciuta fa riferimento a spese di
12 gestione che non hanno trovato specifica prova. Ne segue che l'importo riconosciuto dal giudice di prime cure a tale titolo, pari ad euro 23.648,10, non può essere modificato – non potendosi accogliere l'appello che ne chiede il pieno riconoscimento come da CTU, in assenza di impugnazione incidentale di segno opposto-.
Per quanto riguarda le detrazioni sugli agli importi richiesti, rispetto alle voci già riconsciute dal Giudice di prime cure, occorre esaminare l'appello relativo al mancato riconoscimento in particolare delle assistenze riferite sia alle opere impiantistiche sia alle opere di finitura. L'elemento che la decisione non ha valorizzato è la presenza, nel piano di sicurezza e coordinamento, dell'utilizzo di una gru con sbraccio fino a 40 m. Deve ritenersi che, non trovando argomentazioni sulla mancanza di utilizzo della gru nell'ambito delle lavorazioni, in presenza di impiego di questa fosse necessario utilizzarla con le caratteristiche indicate nel piano di sicurezza, precisato che, ai sensi art. 4 contratti di subappalto, la stazione subappaltante avrebbe provveduto al noleggio per poi richiederne i costi.
Il CTU ha valorizzato, con un calcolo specifico, l'impiego della gru in euro
23.347,9 per quanto riguarda le opere Cat. OS3, OS28 e OS30 e 18.817,75 per quanto riguarda le opere di finitura Cat. OS6. Correttamente il Giudice, seguendo per altro quanto già indicato dal CTU, non ha riconosciuto altre somme per assistenze, del tutto prive di prova. Conclusivamente, il credito per opere impiantistiche in capo a TA deve essere riconosciuto in euro
25.802,10, da riconoscersi sulla fattura n. 33 ed in euro 84.541,34 quanto alle opere di finitura di cui alla fattura n. 34. Il calcolo degli importi dovuti rispetto alle fatture 33 e 34 del 2012 va dunque ridotto nella misura indicata e ricalcolato;
considerata inoltre la fattura 204/2011 pari ad euro
34.170,00, la somma complessivamente dovuta a saldo, come emergennte dalla complessiva contabilità dei lavori e detratti gli importi dovuti per assistenza come indicata, eliminate le voci già fatturate porta ad un dovuto pari ad euro 144.513,44.
Diversamente da quanto argomentato da parte le fatture 33 e 34 Pt_1
del 2012 devono essere riconosciute posto che, come già sopra
13 argomentato, la lettera 10.11.2011 nell'indicazione della fattura 204/2011 fa riferimento al solo saldo per lavori edili – OG1-, mentre le fatture 33 e
34 riguardano il saldo delle altre lavorazioni. Inoltre, come evidenziato da parte appellata, l'emissione delle fatture a saldo delle ulteriori opere era già richiesto ad con lettera del 6.12.2011, e le fatture 33 e 34/2012 Pt_1
e 204/2011 sono state oggetto di specifica richieste in data 23.4.2012 ad
– committente lavori con intimazione a non pagare CP_4 Controparte_3
che si era resa inadempiente alla corresponsione del dovuto ai Pt_1
subappaltatori - doc. 12 e 29 fascicolo TA e 22 Inoltre, la Pt_1
ricostruzione effettuata dal consulente è stata svolta sulla base dell'attento esame dell'intera contabilità e dunque deve essere ritenuta corretta.
Dalla somma totale determinata come dovuta a TA a saldo delle opere presso la “ ” devono poi essere detratti gli importi già Persona_1
riconosciuti in detrazione dal Giudice di prime cure, e precisamente: euro 5.300 fattura PAV per riparazione rampa carraia;
euro 8.908,51 lavori non eseguiti rilevati nel verbale di collaudo del
26.7.2012; euro 7.404,61 lavori non completi rilevati nel verbale integrativo di collaudo 27.3.2014; euro 1166,29 spese per analisi dell'intonaco; euro 23.648,10 maggiori costi di cantiere per ritardi attribuibili a CP_2
Non deve essere riconosciuta somma alcuna per polizza assicurativa postuma perché, come correttamente evidenziato in sentenza, non di competenzza della convenuta.
Complessivamente dunque, rideterminata la somma dovuta a TA a saldo delle opere relative al cantiere “ ” in euro 144.513,44, Persona_1
operate le detrazioni già riconosciute dal giudice di primo grado e non oggetto di impugnazione, la somma dovuta da risulta pari ad euro Pt_1
98.085,93.
Gli accessori, come determinati in sentenza, non sono stati oggetto di impugnazione.
14 Nessuna statuizione va assunta con riferimento alal domanda relativa all'art. 1460 cc, posto che la restituzione è già avvenuta e il titolo è stato dichiarato nullo.
Spese di causa.
In merito alle spese di lite, la misura della comepnsazione, attesa la domanda inziale, deve essere fissate in un terzo e conseguentemente gli oneri devono essere ricalcolati con riferimento al parametro corrispondente al valore di accoglimento della domanda, misura media.
Anche il carico delle spese di CTU deve essere rideterminato nella misura indicata, un terzo a carico TAmepresa e due terzi a carico . Pt_1
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
533/2019 del Tribunale di La Spezia, dichiara inammissibile l'appello con riferimento alla statuizione sull'incompetenza per presenza di valida clausola arbitrale;
accoglie per quanto di ragione l'appello con riferimento ai contratti di subappalto relativi ai lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile denominato “Cascina Rasario” e per l'effetto dichiara tenuta e condanna a pagare a la somma di euro 98.085,93 Parte_1 Controparte_1
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e dichiara tenuta e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
il residuo, liquidato, quanto al primo grado, in euro 9.402,00 e quanto al secondo in euro 9.544,66, oltre IVA se dovuta, spese generali ed accessori di legge;
pone definitivamente le spese di CTU a carico di nella Parte_1
misura dei due terzi ed un terzo a carico di . Controparte_1
15 Così deciso in Genova, in data 5 giugno 2025
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno
16
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 222/2020, promossa da in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione legale rappresentante pro tempore Dott. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Genova, Via Domenico Fiasella n. 10,
[...]
presso lo studio dell'Avv. Enrico Toso che, unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Stefano De Ferrari, Giulia De Ferrari e Paolo Signani, la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante; contro in persona del legale rappresentante sig.ra Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Genova, Viale IV Novembre 6/6, presso
[...]
lo studio dell'Avv. Alberto Ponetti che, unitamente e disgiuntamente agli
Avv.ti Deborah Demichele e Nicoletta Cavallo, la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata.
Conclusioni
1 Parte appellante.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectiis, in accoglimento del presente appello e previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 533/2019 del Tribunale della Spezia in modifica e riforma integrale della predetta sentenza impugnata e previa ammissione degli incombenti istruttori dedotti e non accolti e/o non espletati così provvedere:
NEL MERITO in accoglimento dell'appello riformare la sentenza impugnata nei punti e per i motivi sopra indicati in atto di appello da considerarsi introdotti in via gradata tra di loro e conseguentemente accogliere le conclusioni di accertamento e di condanna di cui in prime cure che di seguito si riproducono:
Accertare e dichiarare inadempiente agli obblighi ed Controparte_1
oneri su di essa facenti carico in conseguenza di legge e di contratto e conseguentemente riconoscere a favore della attrice il risarcimento dei danni tutti ad essa conseguiti per le causali di cui in narrativa e per le somme tutte che risulteranno in causa previa eventuale rinnovazione della
CTU e/o secondo le risultanze della CTU di primo grado così come da rideterminarsi alla luce delle censure tutte contenute nel presente atto;
- accertare dichiarare l'insussistenza, a carico di di obbligazioni di Pt_1
pagamento o di qualsivoglia altra obbligazione nei confronti di
in forza del contratto di appalto rep. 1669 del 25/02/2008 CP_1
stipulato con l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, stante la sussistenza di un controcredito contabile della società attrice nei confronti della convenuta dell'ammontare di € 106.188,08 oltre al saldo ed a quello per risarcimento di danni nel diverso e maggior ammontare che verrà determinato in corso di causa;
- In ogni caso determinare le somme tutte a credito e debito di ciascuna delle parti per le causali di cui in narrativa così risulteranno in causa previa eventuale rinnovazione della CTU e/o secondo le risultanze della CTU di
2 primo grado così come da rideterminarsi alla luce delle censure tutte contenute nel presente atto;
- Previa, in ogni caso, declaratoria della legittimità del rifiuto da parte della
, anche ex art. 1460 c.c., di versare a quanto da Parte_1 CP_1
essa nel tempo versato ed oggi preteso in asserita “restituzione” e comunque somma alcuna fino al momento dell'accertamento definitivo di quanto ad essa effettivamente dovesse risultare competere e di quanto da essa dovuto alla Dott. per effetto di quanto in narrativa Parte_1
ed, operati gli accertamenti delle rispettive partite contabili come sopra determinande, disposta la compensazione fra quanto ad essa attrice risulterà dovuto per la causali di cui in narrativa con quanto risultasse dovuto a , con condanna di quest'ultima a versare alla attrice CP_1
la differenza con rivalutazione monetaria medio tempore intervenuta ed intervenienda ed interessi sulle somme rivalutate dalle singole maturazioni al saldo.
Anche in riforma della sentenza di primo grado condannare parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio nonché quelle di CTU e CTP.”
Parte appellata.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e dichiarata l'inammissibilità dell'appello in relazione alla pronuncia di competenza: in via preliminare e pregiudiziale
- dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 comma I n. 2 c.p.c., ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis I comma
c.p.c. ;
- respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado in quanto priva dei presupposti in fatto e in diritto;
Con il favore delle spese di primo e secondo grado;
in subordine, nel caso di mancato accoglimento delle suddette eccezioni di rito nel merito
3 - in principalità, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 533/2019 del
Tribunale di La Spezia, a definizione del procedimento R.G. n. 3119/2012;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di riforma della sentenza in punto competenza della giurisdizione ordinaria invece di quella arbitrale, sospendere il presente procedimento fino al passaggio in giudicato del procedimento di merito tuttora pendente avanti il Tribunale di La Spezia, R.G. n. 3125/2017 per l'accertamento dei danni da vizi esecutivi nell'appalto di o, in estremo subordine, Parte_3
disporre l'integrazione della CTU espletata in primo grado in relazione alla quantificazione dei vizi esecutivi nel cantiere di . Parte_3
Con vittoria di spese e competenza di causa del primo e secondo grado”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
, da ora , ha notificato il 12 marzo 2012 atto di citazione Parte_1 Pt_1
a , da ora premessa: l'esistenza di due distinti Controparte_1 CP_2
contratti di subappalto intervenuti con , da ora Controparte_1 CP_2
uno nel quale l'esponente aveva la qualità di subappaltatore, relativo a lavori per la realizzazione di un capannone destinato ad attività produttive connesse alla nuova Darsena Canale – in località IA della Spezia- con intervenuto collaudo in data 24.9.2010, ed altro, nel quale aveva ruolo di subappaltante, avente ad oggetto il recupero e la ristrutturazione edilizia dell'immobile denominato “Cascina Rasario” di Novara, lavori in attesa di collaudo, nonché la successiva emissione di un decreto ingiuntivo per euro
121.909,54 a suo favore, interamente pagato e la successiva dichiarazione di nullità del titolo per riconoscimento di valida clausola arbitrale presente nel contratto della , dedotta l'intervenuta richiesta di Parte_4
restituzione delle somme versate. Nella causa promossa nanti il Tribunale de La Spezia ha chiesto: l'accertamento dell'inadempimento a carico della convenuta TA ed il riconoscimento dei danni subiti, l'insussistenza di alcun obbligo a suo carico con riguardo al contratto di appalto rep. 1669 del 25.2.2008 – “Cascina Rasario”- per la presenza di un contro credito contabile e la rideterminazione dei rapporti dare avere tra le parti, previo
4 accertamento della legittimità del rifiuto di versare alla convenuta quanto dalla stessa pagato.
Si è costituita TA chiedendo in via preliminare la dichiarazione di incompetenza per l'esistenza di valida clausola arbitrale nel contratto relativo alla Darsena Canale in loc. IA de La Spezia, e nel merito il rigetto delle domande;
in via riconvenzionale TA ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di euro 288.652,74 quale importo risultante dalle fatture nn. 204/2011 e 33 e 34 del 2012. La causa è stata istruita attraverso prove testimoniali e con lo svolgimento di inadagine avente ad oggetto plurimi quesiti tecnici relativi alla contabilità di entrambi i contratti di subappalto dedotti in causa.
Con sentenza n. 533/2019 il Tribunale di La Spezia ha stabilito:
l'incompetenza del giudice ordinario per essere la controversia rimessa in arbitri con riguardo al credito allegato da nei confronti di Pt_1 CP_2
riferito alle lavorazioni eseguite dalla prima in qualità di subappaltatrice presso il cantiere IA di , come già riconosciuto dallo stesso Parte_3
Tribunale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo con sentenza n.
156/2012, non ritenendo sussistente una competenza neppure in via incidentale e dunque limitando la cognizione alle sole questioni afferenti le lavorazione oggetto del subappalto da a TA relative al contratto Pt_1
“Cascina Rasario” di Novara. In merito al contratto di subappalto di cui sopra, il Giudice ha respinto la domanda di diretta ad accertare Pt_1
l'inadempimento di e il risarcimento dei danni per cattiva CP_2
esecuzione delle opere e per ritardo, quantificate in atto di citazione in
100.000 euro. Ha accolto la domanda riconvenzionale condannando a pagare a TA la somma di euro 140.251,58, portata dalle Pt_1
fatture oggetto della domanda riconvenzionale, nn 33, 34 e 214 del 2012, detraendo alcuni importi desunti dalla CTU.
La sentenza appellata ha dunque respinto la domanda di accertamento di per incompetenza, quella di risarcimento del danno per mancanza Pt_1
di prova e ha accolto la domanda riconvenzionale condannando a Pt_1
5 pagare a la somma di cui al dispositivo. Ha statuito sulle spese CP_2
individuando la compensazione nella misura del 20%.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la pronuncia Pt_1
deducendo in sostanza due motivi, se pure il secondo articolato in diversi profili.
Primo motivo.
La sentenza è errata nella parte, pagina 7, nella quale afferma che non può esaminare l'eccezione di compensazione formulata da perché il suo Pt_1
controcredito è oggetto di cognizione da parte degli arbitri e neppure lo può fare in via incidentale perché comunque dovrebbe essere oggetto di accertamento il credito opposto. L'appellante ha dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 35 e 871bis cpc, carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Secondo motivo.
Pagine impugnate da 9 a 13: il giudice ha aderito solo in parte alle conclusioni della CTU. Le statuizioni presenti nella decisioni riguardanti la determinazione del credito opposto in via riconvenzionale sono contestate anche in quanto si discostano in parte dalle risultanze della CTU. La difesa si articola in più punti:
1.erronea determinazione del danno da ritardo: il ritardo è stato riconosciuto anche dall'ausiliare del Giudice e risulta dal certificato di ultimazione lavori emesso il 30.4.2011, nel quale il DL ha dato atto della necessità di completamento di alcune opere relative agli impianti idraulici ed elettrici e agli intonaci antiumido, e dal verbale di consegna dell'immobile datato 14.12.2011; inoltre, dai verbali di collaudo era risultata la necessità di rifacimento di opere a carico di TA nonché alcune somme in detrazione riferibili sempre alla convenuta;
2.mancato riconoscimento del danno per costi di mantenimento polizza decennale;
3.mancato riconoscimento dei costi per gru a torre e assistenze.
Sull'utilizzo della gru a torre l'appellante richiama il contenuto del piano di sicurezza e quanto affermato dal CTU;
6 4. erroneo riconoscimento del credito di Mancato riconoscimento CP_2
di detrazioni.
L'appellante contesta la debenza delle somme portate nelle fatture nn. 33,
34 e 214 richiamando il contenuto della lettera 10.11.2011, sia per l'affermazione della natura di saldo della somma portata dalla fattura 214 sia per il riconoscimento del credito in capo ad di euro 121.909,54 Pt_1
ed un credito residuo di a vantaggio di essa esponente 87.139,54; il riconoscimento contenuto nella lettera 10.11.2011 era già compreso, secondo la prospettazione, nelle lettere 18.10.2011, 11.7.2011 dalle quali emerge che il credito TA era, per dichiarazione della parte, pari ad euro
521.529,47 quindi le fatture 33 e 34 non possono essere considerate;
inoltre il Giudice ed il CTU hanno valorizzato le opere in euro 556.010,48.
Infine, non vi è prova in atti dell'esecuzione dei lavori di cui alle fatture 33
e 34, emesse oltre un anno dopo la consegna delel opere.
L'appellante osserva poi che l'atto unico di collaudo indica una detrazione per euro 11.448,67 - doc. 25 -, imputabile a lavori contrattualmente attribuiti a TA, come per altro richiesto all'impresa - doc. 89, 90-, che si era detta disponibile ad emettere una nota di credito.
Contesta infine la correttezza della sentenza perché si è discostata dalle indicazioni del CTU che ha rideterminato l'importo delle fatture in totali euro 144.513,44, pur considerando la n. 204 invece assorbita nella missiva del novembre 2011, contenente il riconoscimento a saldo dei lavori contrattuali.
ha concluso chiedendo l'eventuale rinnovazione della CTU e Pt_1
comunque la riforma della decisione compresa la parte sulle spese.
Si è costituita con comparsa parte TA eccependo in via pregiudiziale la mancata osservanza del termine a comparire e l'inammissiiblità dell'appello.
Con riferimento alla decisione di incompetenza relativa alla domanda di controcredito maturato nell'appalto di , parte appellata ne ha Parte_3
sottolineato la rilevanza, benché la statuizione non sia conteneuta in dispositivo ma ben esplicitata in motivazione.
7 Nel merito ha chiesto la conferma della decisione sottolineandone la correttezza con riguardo alle diverse voci riconosciute e l'insussistenza di danni da ritardo attesa l'insussistenza di penali. In merito alla lettera del 10 novembre 2011 evidenzia come immediatamente dopo sia stato chiesto il saldo delle lavorazioni come evidente dalla documentazione.
Attesa l'eccezione pregiudiziale riferita al mancato rispetto del temrine a comparire, la Corte di appello con ordinanza ha disposto il rinvio della prima udienza al fine di permettere a parte appellata di integrare le difese ed ha indicato l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 348bis cpc.
Assunta in decisione la causa, con ordinanza la Corte, richiamata la giurisrudenza che afferma che la dichiarazione di incompetenza può essere impugnata solo con il regolamento con la conseguente inammissibilità dell'appello, ha rimesso la causa sul ruolo ai sensi dell'art. 101 cpc, invitando le parti a discutere il profilo evidenziato ed ha fissato udienza anche per tentare la conciliazione.
In mancanza di conclusione di un accordo prospettato, le parti hanno nuovamente depositato le difese finali e la causa è stata assunta in decisione.
L'eccezione di incompetenza, la decisione, il mezzo di impugnazione.
La Corte di appello, con decreto 25 luglio 2023 ha statuito: “ la Corte di cassazione ha precisato che l'inammissibilità dell'appello sulla pronuncia di competenza è rilevabile di ufficio dal Giudice del gravame (Cass.
24681/2006) e se non rilevata, può esserlo direttamente dal Giudice di
Legittimità (ex multis, Cass. 20839/2001, Cass. 16089/2018, Cass.
27373/2005); -considerato che la questione relativa all'eccezione di compensazione come formulata da e richiamata dalle Parte_1
pronunce del Supremo Collegio n. 3404/1978, 4787/1988 23077/2004 e
21499/2004 sembrerebbe, salva ogni più approfondita valutazione, non completamente pertinente al caso in esame e assorbita dalla portata della clausola arbitrale;
-rilevato che la disciplina di cui all'art. 817 bis c.p.c. sembrerebbe avere una propria autonoma portata nell'ambito dei procedimenti arbitrali, fatta salva ogni più approfondita valutazione;
..”. La
8 decisione di prime cure, se pure in dispositivo non ha indicato la decisione sulla propria incomptenza con riferimento al rapporto derivante dal contratto Darsena, località La Spezia-IA, tuttavia nel contesto dell'atto individua chiaramente il profilo e ne delinea anche i confini. Nella sentenza infatti si legge: “Nella misura in cui le controversie riguardanti
l'interpretazione e l'esecuzione del contratto relativo alla darsena IA
(e quella relativa all'adempimento sub specie di pagamento del corrispettivo ancora dovuto è certamente azione che concerne l'esecuzione del contratto) sono state dalle parti sottoposte alla competenza arbitrale è evidente che - come peraltro già osservato in sede di decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da – il CP_1
Tribunale adito non possa avere cognizione sulla predetta materia, neppure in via incidentale, atteso che comunque anche in detta accezione si presuppone comunque l'accertamento della sussistenza del credito.
Diversamente opinando non si comprenderebbe la ragione per la quale la stessa parte attrice fin dalla sua memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. dava atto che avrebbe al più presto instaurato il procedimento arbitrale procedimento questo che, in caso di ritenuta competenza dell'organo giurisdizionale, avrebbe rappresentato una duplicazione inutile e superflua di attività processuale (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. pg.
2)…”. In conseguenza di quanto sopra, la decisione ha esaminato soltanto i rapporti afferenti il contratto “ ”. In questa sede , Parte_5 Pt_1
sia in atto di appello che nella comparsa in risposta alla sollecitazione ex art. 101 della Corte, riprende la propria tesi in forza della quale, avendo chiesto l'operatività di un controcredito che non necessitava di accertamento perché già riconosciuto da TA, l'operazione di compensazione di natura contabile ben poteva essere effettuata dal
Giudice ordinario, non potendo tale profilo portare ad uno spostamento di competenza. La natura del credito opposto in compensazione emergerebbe, in tesi di parte appellante, come ricosnosicuto in particolare nella lettera datata 10.11.2011. Tale comunicazione tra le parti deve essere oggetto di attenta lettura perché la parte la deduce nel corso dell'intero
9 giudizio. La missiva fa riferimento ai rapporti tra le parti, Testimone_1
nel quale era subappaltatrice e con un credito vantato e “ Pt_1 Per_1
, nel quale era subappaltante ed in relazione alla quale era
[...] Pt_1
TA ad allegarsi creditore. I tempi dei contratti non erano perfettamente coincidenti, infatti al momento dell'atto di citazione presso il cantiere
Paglairi era già intervenuto collaudo, diversamente da “ ”, Persona_1
per la quale il collaudo avverrà nel 2012. Nella prima parte TA dà atto dell'emissione di una fattura, la n. 204 del 9.11.2011 “a saldo lavori edili”
e nel successivo capoverso, individuata la somma dovuta Persona_1
ad in euro 121.909, offre il pagamento, in due rate, della differenza, Pt_1
pari ad euro 87.139,54. Nell'atto di citazione chiede l'accertamento Pt_1
del proprio controcredito che indica in euro 106.188,08, somma per altro diversa da quella richiesta con decreto ingiuntivo poi dichiarato nullo e diversa da qanto risulta dalla lettera ora ricordata e che non considera la dizione della missiva, nella quale la fattura n. 204 è defintita in termini di saldo di soli lavori edili, in presenza di opere subappaltate a TA in
“ ” riguardanti anche gli impianti e le finiture interne ed Persona_1
esterne. Quindi, come risulta dal contenuto delle domande dell'atto introduttivo, se pure non di facile lettura, la richiesta era di accertare il prioprio allegato credito derivante dai lavori della il danno Testimone_1
derivante dagli allegati inadempimenti di ell'ambito del subappalto CP_2
“ ” quantificati in circa 100.000 euro, ponendo poi in Persona_1
compensazione quanto eventualmente dovuto a TA con quanto accertato con riguardo all'altro rapporto. La lettera del 10.11.2011 va letta quindi tenendo presente i due rapporti distinti;
il riferimento alla cascina
Rasario viene effettuata per ridurre la differenza del dovuto, mentre il riferimento al saldo è solo relativo ai lavori edili, ma il cantiere è stato caratterizzato da più contratti di subappalto, ed in particolare questi hanno riguardato anche gli impianti e le finiture esterne e interne. In primo grado la domanda ha fatto riferimento all'accertamento di un allegato credito nel rapporto IA, quindi non esisteva un controcredito certo, liquido ed esigibile, natura necessaria per procedere alla compensazione come
10 richiesta. Né a conclusioni diverse si giunge considerando le ulteriori lettere richiamate da parte appellante, con date precedenti, le quali evidenziano l'ormai prossima chiusura dei contratti e il tentativo di individuare una contabilità finale che considerasse le reciproche partite. Il
Giudice di promo grado ha stabilito che, con riferimento alla domanda relativa ai lavori la competenza era di natura arbitrale, Parte_6
ricordando anche la stessa volontà manifestata dalla parte in causa. La decisione ha riguardato quindi due rapporti distinti e le domande, riferite a contratti pubblici diversi, erano autonome perché richiedenti accertamenti autonomi, come chiarito dalla decisione nella quale si legge, in fondo a pagina 7, “Determinato l'ambito della cognizione del presente giudizio alle questioni afferenti al solo cantiere c.d. Controparte_3
è con riferimento a questo che potranno essere valutate le
[...]
rispettive ragioni di credito/debito delle parti essendo come detto il
Tribunale adito incompetente a conoscere delle controversie relative al
Cantiere IA”. Chiarito il quadro di riferimento, deve quindi trovare applicazione la giurisrudenza già richiamata da questa Corte, in particolare
C.Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24681 del 21/11/2006 e, in ultimo, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 16089 del 18/06/2018 e l'appello sulla decisione relativa all'incompetenza deve essere dichiarato inammissibile. Il richiamo all'art. 817bis cpc non coglie nel segno in quanto norma specifica riguardante l'istituto dell'arbitrato, volta ad ampliare, se pure in termini limitati alla deroga una competenza a soli fini di razionalizzazione delle decisioni, esigenza diversa quella del processo ordinario, ove la competenza è regola e non eccezione. Ne segue che deve essere dichiarata inammissibile l'appello con riferimento alla statuizione, non presente in dispositivo ma chiaramente individuata in motivazione, della carenza di competenza con riguardo al credito allegato da e risultante all'esito del contratto Pt_1
Parte_6
La decisione relativa ai rapporti dare-avere tra le due imprese parti in causa, riferita al contratto “ ” sono stati oggetto di appello Persona_1
con riguardo: al profilo del ritardo, ritenuto insussistente dal primo giudice
11 se pure poi riconsociuto in termini di danni parzialmente, dalle mancate detrazioni con specifico riferimento all'utilizzo della torre-gru e delle somme quantificate per assistenza, agli importi riconosciuti con riguardo alle fatture 33/34 del 7.3.2012 e 204 del 2011 e con riferimento alla negazione delle somme richieste per assicurazione decennale postuma.
Occorre preliminarmente rammentare che in corso di causa è stata conferito incarico di consulenza tecnica e l'ausiliare ha analizzato a fondo l'intera contabilità dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile denominato “Cascina Rasario” ed ha fornito risposte chiare e precise, con argomenti tecnici che devono essere oggetto di attento esame.
Con riguardo ai danni derivanti ad dal ritardo nella realizzazione Pt_1
delle opere, il Giudice di prime cure osserva come documentalmente risulti dalla relazione di collaudo – doc. 23 TA-, il termine di ultimazione al
10.5.2011, riconosciuti tempi ulteriori rispetto a quello iniziale dovuti a proroghe anche per l'approvazione di due varianti, con certificato di ultimazione lavori al 30.4.2011, concluso con il rilievo di “completamenti di piccola entità”, con verbale di consegna a firma Ing. – Tes_2
responsabile tecnico in data 14.12.2011 – doc. 3 allegati memoria Pt_1
183 n. 2 e l'osservazione dirimente dell'insussistenza di Pt_1
applicazione di penali. Tuttavia, il CTU riconosce dovuta una somma per danni da ritardo che il Giudice ritiene di dover dimidiare considerando la responsabilità della stessa subappaltante. E questa statuizione viene impugnata da parte appellante. Il CTU ha dato atto che il collaudo avrebbe dovuto aver luogo entro il 31.10.2011 mentre la prima visita è intervenuta il 13.4.2012 – nella quale è stato contestato il mancato funzionamento dell'ascensore e l'errata pendenza della rampa carraia- e poi una seconda il 26.7.2012 con la redazione della relazione di collaudo. Il primo profilo da evidenziare è che il riconoscimento di una somma per ritardo imputabile al subappaltatore pare porsi in contrasto con la mancanza di penali e, inoltre, il CTU ha indicato l'impossibilità di individuare una specifica percentuale di responsabilità addebitabile alle diverse imprese, stabilendo l'utilizzo di un crierio empirico. Inoltre, la somma riconosciuta fa riferimento a spese di
12 gestione che non hanno trovato specifica prova. Ne segue che l'importo riconosciuto dal giudice di prime cure a tale titolo, pari ad euro 23.648,10, non può essere modificato – non potendosi accogliere l'appello che ne chiede il pieno riconoscimento come da CTU, in assenza di impugnazione incidentale di segno opposto-.
Per quanto riguarda le detrazioni sugli agli importi richiesti, rispetto alle voci già riconsciute dal Giudice di prime cure, occorre esaminare l'appello relativo al mancato riconoscimento in particolare delle assistenze riferite sia alle opere impiantistiche sia alle opere di finitura. L'elemento che la decisione non ha valorizzato è la presenza, nel piano di sicurezza e coordinamento, dell'utilizzo di una gru con sbraccio fino a 40 m. Deve ritenersi che, non trovando argomentazioni sulla mancanza di utilizzo della gru nell'ambito delle lavorazioni, in presenza di impiego di questa fosse necessario utilizzarla con le caratteristiche indicate nel piano di sicurezza, precisato che, ai sensi art. 4 contratti di subappalto, la stazione subappaltante avrebbe provveduto al noleggio per poi richiederne i costi.
Il CTU ha valorizzato, con un calcolo specifico, l'impiego della gru in euro
23.347,9 per quanto riguarda le opere Cat. OS3, OS28 e OS30 e 18.817,75 per quanto riguarda le opere di finitura Cat. OS6. Correttamente il Giudice, seguendo per altro quanto già indicato dal CTU, non ha riconosciuto altre somme per assistenze, del tutto prive di prova. Conclusivamente, il credito per opere impiantistiche in capo a TA deve essere riconosciuto in euro
25.802,10, da riconoscersi sulla fattura n. 33 ed in euro 84.541,34 quanto alle opere di finitura di cui alla fattura n. 34. Il calcolo degli importi dovuti rispetto alle fatture 33 e 34 del 2012 va dunque ridotto nella misura indicata e ricalcolato;
considerata inoltre la fattura 204/2011 pari ad euro
34.170,00, la somma complessivamente dovuta a saldo, come emergennte dalla complessiva contabilità dei lavori e detratti gli importi dovuti per assistenza come indicata, eliminate le voci già fatturate porta ad un dovuto pari ad euro 144.513,44.
Diversamente da quanto argomentato da parte le fatture 33 e 34 Pt_1
del 2012 devono essere riconosciute posto che, come già sopra
13 argomentato, la lettera 10.11.2011 nell'indicazione della fattura 204/2011 fa riferimento al solo saldo per lavori edili – OG1-, mentre le fatture 33 e
34 riguardano il saldo delle altre lavorazioni. Inoltre, come evidenziato da parte appellata, l'emissione delle fatture a saldo delle ulteriori opere era già richiesto ad con lettera del 6.12.2011, e le fatture 33 e 34/2012 Pt_1
e 204/2011 sono state oggetto di specifica richieste in data 23.4.2012 ad
– committente lavori con intimazione a non pagare CP_4 Controparte_3
che si era resa inadempiente alla corresponsione del dovuto ai Pt_1
subappaltatori - doc. 12 e 29 fascicolo TA e 22 Inoltre, la Pt_1
ricostruzione effettuata dal consulente è stata svolta sulla base dell'attento esame dell'intera contabilità e dunque deve essere ritenuta corretta.
Dalla somma totale determinata come dovuta a TA a saldo delle opere presso la “ ” devono poi essere detratti gli importi già Persona_1
riconosciuti in detrazione dal Giudice di prime cure, e precisamente: euro 5.300 fattura PAV per riparazione rampa carraia;
euro 8.908,51 lavori non eseguiti rilevati nel verbale di collaudo del
26.7.2012; euro 7.404,61 lavori non completi rilevati nel verbale integrativo di collaudo 27.3.2014; euro 1166,29 spese per analisi dell'intonaco; euro 23.648,10 maggiori costi di cantiere per ritardi attribuibili a CP_2
Non deve essere riconosciuta somma alcuna per polizza assicurativa postuma perché, come correttamente evidenziato in sentenza, non di competenzza della convenuta.
Complessivamente dunque, rideterminata la somma dovuta a TA a saldo delle opere relative al cantiere “ ” in euro 144.513,44, Persona_1
operate le detrazioni già riconosciute dal giudice di primo grado e non oggetto di impugnazione, la somma dovuta da risulta pari ad euro Pt_1
98.085,93.
Gli accessori, come determinati in sentenza, non sono stati oggetto di impugnazione.
14 Nessuna statuizione va assunta con riferimento alal domanda relativa all'art. 1460 cc, posto che la restituzione è già avvenuta e il titolo è stato dichiarato nullo.
Spese di causa.
In merito alle spese di lite, la misura della comepnsazione, attesa la domanda inziale, deve essere fissate in un terzo e conseguentemente gli oneri devono essere ricalcolati con riferimento al parametro corrispondente al valore di accoglimento della domanda, misura media.
Anche il carico delle spese di CTU deve essere rideterminato nella misura indicata, un terzo a carico TAmepresa e due terzi a carico . Pt_1
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
533/2019 del Tribunale di La Spezia, dichiara inammissibile l'appello con riferimento alla statuizione sull'incompetenza per presenza di valida clausola arbitrale;
accoglie per quanto di ragione l'appello con riferimento ai contratti di subappalto relativi ai lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile denominato “Cascina Rasario” e per l'effetto dichiara tenuta e condanna a pagare a la somma di euro 98.085,93 Parte_1 Controparte_1
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e dichiara tenuta e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
il residuo, liquidato, quanto al primo grado, in euro 9.402,00 e quanto al secondo in euro 9.544,66, oltre IVA se dovuta, spese generali ed accessori di legge;
pone definitivamente le spese di CTU a carico di nella Parte_1
misura dei due terzi ed un terzo a carico di . Controparte_1
15 Così deciso in Genova, in data 5 giugno 2025
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno
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