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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2797 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2024.
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Novate NE (MI) alla via G. di Vittorio n. 22 presso lo studio degli avv.ti Elvira
Giannella e Rinaldo Martino che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Milano alla via San Barnaba n. 39 presso lo studio dell'avv. Enrico Ferrari che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
E
pagina 1 di 13 in persona del proprio rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia alla via Gramsci n. 24 presso lo studio dell'avv. Massimo Ferrari che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n. 727/2024 del Tribunale di Pavia depositata il 18 aprile 2024 e notificata a mezzo PEC in data 2 maggio 2024.
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
al fine di sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2052 c.c. al risarcimento CP_1
dei danni dalla stessa patiti a seguito del sinistro avvenuto in data 30 novembre 2019 alle ore 15 circa, asseritamente provocato dal cane di proprietà del convenuto.
- specificava, infatti, che mentre accedeva nel cortile condominiale Parte_1
veniva aggredita dal cane di razza Labrador dell' che privo di museruola e senza CP_1
guinzaglio, la investiva facendola cadere rovinosamente contro il cordolo di cemento dell'aiuola ivi presente. A seguito della caduta, l'attrice riportava lesioni personali per le quali chiedeva un ristoro di euro 13.778,50.
- Si costituiva che preliminarmente chiedeva di essere autorizzato alla CP_1
chiamata in causa del proprio ente assicurativo , al Controparte_2
fine di poter essere manlevato in caso di condanna;
nel merito contestava la ricostruzione in fatto dell'attrice, chiedendo il rigetto delle domande da questa avanzate in quanto infondate anche in diritto. Secondo il proprietario del cane, infatti, l'animale era tenuto regolarmente al guinzaglio e la caduta della sarebbe stata causata Pt_1
pagina 2 di 13 esclusivamente da una sproporzionata reazione della stessa che, spaventata dal cane, retrocedeva sino a inciampare nel cordolo della suddetta aiuola condominiale.
- In data 12 gennaio 2022 si costituiva anche la Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
- Il Tribunale di Milano istruiva la causa a mezzo di escussione testimoniale, rigettando all'esito le domande dell'attrice, condannandola alla refusione delle spese di lite in favore di e di commisurate in euro CP_1 Controparte_2
2.202,50 ciascuno. Secondo il primo giudice, né dalle allegazioni di Parte_2
né dalle dichiarazioni dei testi sarebbe possibile ricostruire con chiarezza la dinamica del sinistro non emergendo se il cane – effettivamente privo di guinzaglio – si fosse avventato aggressivamente in direzione della stessa.
- Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello , lamentando in Parte_2
particolare:
▪ L'erroneità della sentenza impugnata in punto di rigetto delle domande attoree per violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132, c.
2, n. 4, cpc e dell'art. 11, c. 6, cost;
▪ L'erroneità della sentenza impugnata in punto di condanna dell'attrice alla rifusione delle spese alla terza chiamata Controparte_2
per violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 112, 115 cpc.
[...]
- Si costituiva contestando l'appello in quanto infondato in fatto e in CP_1
diritto, insistendo per la conferma integrale della sentenza di primo grado.
- Si costituiva altresì insistendo per il rigetto Controparte_2
dell'impugnazione.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 13 gennaio 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 4 febbraio 2025, disponendo lo pagina 3 di 13 svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- l'appello non è fondato.
- Le censure mosse dall'appellante non sono idonee a confutare la decisione di primo grado.
- Con la prima doglianza, l'appellante lamenta l'erroneo procedimento logico argomentativo seguito dal primo giudice che, basando la decisione su una lettura parziale degli atti e delle dichiarazioni dei testi escussi, avrebbe immotivatamente concluso per l'esclusiva responsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro, omettendo di considerare la puntuale ricostruzione delle circostanze offerta da quest'ultima nonché le dichiarazioni dal valore confessorio dello stesso CP_1
- Ed invero, la difesa di parte appellante, ritrattando la versione originariamente fornita nel proprio atto di costituzione di primo grado, nei successivi atti così dichiarava: “il sottoscritto difensore, a fronte del diverso racconto del convenuto che nella CP_1
comparsa di risposta aveva escluso che ci fosse stato “contatto fra animale e parte attrice”, aveva chiesto chiarimenti al riguardo alla propria Cliente, che aveva pertanto precisato di essere indietreggiata e caduta per “percepita aggressione” senza effettivo contatto col cane, che, privo di museruola e guinzaglio, si stava invece minacciosamente avvicinando ad essa (che, impaurita, era appunto indietreggiata e caduta) ed al figlioletto ”. Per_1
- Che il cane si sarebbe avvicinato pericolosamente ad , inoltre, Parte_2
troverebbe riscontro nelle dichiarazioni dell'appellato che, riferendo dell'accaduto alla propria compagnia assicuratrice, così dichiarava: “non sono riuscito a fermarne la caduta, perché avevo le mani impegnate nel tenere il guinzaglio corto al cane”. A detta dell'appellante, pertanto, le suddette affermazioni proverebbero la circostanza che al momento della caduta dell'appellante il cane le fosse vicino e – di pagina 4 di 13 conseguenza – che proprio l'avvicinarsi minaccioso dell'animale avrebbe determinato il sinistro.
- Il motivo non può essere accolto.
- Dalle risultanze istruttorie emerge che:
• ed risiedevano nel medesimo Parte_2 CP_1
condominio; al momento del sinistro (avvenuto in data 30 novembre 2019 alle ore 15 circa) l'odierna appellante stava entrando all'interno del cortile condominiale unitamente al proprio figlioletto mentre l' stava percorrendo le scale esterne per CP_1
uscire dallo stabile insieme al proprio cane di razza labrador e il di lui figlio (cfr. fotografie del cortile condominiale doc. n. 2 appellato);
• in data 9 gennaio 2020, l'appellante a mezzo del proprio difensore inviava all'appellato domanda di risarcimento per i danni causati
“dall'aggressione” subita dal cane di deducendo di CP_1 essere stata travolta dall'animale lasciato privo di guinzaglio e di aver riportato importanti lesioni (cfr. doc. n. 6 fascicolo primo grado);
• in data 19 gennaio 2020, l'appellato informava la propria compagnia assicuratrice Controparte_2 riferendo l'accaduto e negando ogni aggressione da parte del cane, sostenendo – al contrario – che lo stesso fosse stato tenuto sempre al guinzaglio e che la caduta fosse imputabile esclusivamente alla cinofobia di che, retrocendendo, inciampava Parte_2 nell'aiuola condominiale (cfr. doc. n. 3 “denuncia sinistro”);
• nell'ottobre 2020, la avviava Controparte_2
procedura di accertamento del sinistro nonché indagine medica sulla persona di , conclusa in data 19 ottobre Parte_2
pagina 5 di 13 2020 con esito negativo e rigetto della richiesta di liquidazione dei danni avanzata da quest'ultima, non essendo emersa alcuna responsabilità addebitabile all'assicurato (cfr. doc. n. 5 “lettera del
19.10.2020”);
• con atto di citazione in primo grado, la difesa di Parte_1
riferiva che “il cane aveva investito l'attrice, facendola cadere a terra”; successivamente nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1
c.p.c., il procuratore dell'attrice, precisando di aver mal riportato le circostanze e dopo ulteriore confronto con la propria assistita, aggiungeva che in realtà la cliente fosse “indietreggiata e caduta per “percepita aggressione” senza effettivo contatto col cane, che, privo di museruola e guinzaglio, si stava invece minacciosamente avvicinando ad essa”;
• all'udienza del 14 febbraio 2023, il Tribunale procedeva all'escussione di figlio dell'odierno appellato e Testimone_1
testimone oculare, che sulla dinamica del sinistro riferiva che il cane era stato tenuto sempre al guinzaglio, dapprima dal padre e successivamente da lui stesso, per permettere al genitore di soccorrere la rovinata al suolo e dolorante. Riferiva il Pt_1
teste che al momento del sinistro erano presenti “
[...]
la signora e il fratellino. Io ero insieme a mio Per_2 Pt_1
padre. Il cane era tenuto al guinzaglio da mio padre e non aveva la museruola” (…) “il cane stava abbaiando”. Precisava inoltre “io e mio padre stavamo uscendo dal Condominio, mentre la signora
e il figlio stavano rientrando, dopo aver salutato i vari Pt_1 parenti” e che “prima c'erano con loro altre persone che però erano già andate avanti oltre la siepe”. E ancora, specificava che
, figlia maggiore della non era entrata nel cortile Per_2 Pt_1
condominiale con la madre ma era rimasta con altri parenti pagina 6 di 13 all'esterno del cancello. Precisava che “la figlia e l'amica erano fuori dal cancello, al di là della siepe ed entrarono dopo la caduta
(…) dall'interno io non le vedevo al di là della siepe”; il figlio minore, invece, “alla vista del cane se n'era già andato ed era uscito dal cancello”;
• alla medesima udienza, veniva escussa anche
[...]
figlia dell'appellante che così Controparte_3
ricostruiva le circostanze al momento del sinistro “mi trovavo all'esterno del cancello di accesso del condominio e ho visto il cane uscire da solo senza padrone e senza guinzaglio e museruola”, precisando “quando ho visto il cane, io mi trovavo subito all'esterno del cancello di accesso, mentre il cane era da solo in cima alla scala che si vede nella foto sub doc. 15 attoreo. Il padrone non c'era”. Aggiungeva “mio fratello uscì dopo la caduta di mia madre, proprio per chiamarci per soccorrerla (…) non ho visto mia madre cadere. L'ho vista a terra quando sono entrata nel cortile (…) era a terra nella zona dove c'è l'aiuola cerchiata nella prima foto sub doc.2 convenuta”. In merito all'omesso utilizzo del guinzaglio, la teste riferiva “ho proprio visto il figlio del Tes_1
sig. mettere il guinzaglio al cane mentre si trovavano in CP_1
cima alla scala visibile nella foto sub doc. 15 attoreo. Sono rimasti lì con il cane al guinzaglio non sono entrati nel condominio (…) la prima volta vidi il cane da solo in cima alle scale che stava per scendere le scale. Quando sono rientrata, ho visto il cane ancora in cima alle scale e a quel punto era con ; Tes_1
• ed ancora, il primo giudice interrogava anche che CP_1
sull'accaduto riferiva “la ragazzina quando siamo scesi era oltre la siepe e il cane aveva il guinzaglio (…) preciso che avevo visto la ragazzina sul cancello salutarsi con la madre e poi quando pagina 7 di 13 stavamo scendendo i gradini lei era già andata avanti oltre la siepe mentre la madre e il fratello avevano fatto un paio di passi all'interno del cortile” e che “la ragazzina ha salutato la madre e ha proseguito sul marciapiede (...) il cane non era solo e non era libero da guinzaglio. Preciso che il cancelletto è sempre aperto e perciò non lo lascio libero per paura che possa scappare fuori dal cancello. Il cane non aveva la museruola”. E infine “Io ho dato a mio figlio il guinzaglio del cane e gli ho detto di portarlo via mentre aiutavo la figlia a soccorrere la signora a.d.r. siamo usciti con il cane al guinzaglio come sempre. Nego che il guinzaglio sia stato messo in quel momento a.d.r. dopo qualche attimo è scesa mia moglie che aveva sentito la signora urlare. Ha trovato lì mio figlio col cane e ho detto loro di salire”.
- Il compendio probatorio così ricostruito non permette di comprendere con certezza il reale sviluppo dei fatti oggetto di controversia, essendo le allegazioni delle parti e le dichiarazioni dei testi escussi parzialmente contraddittorie.
- Ed infatti, in tema di riparto probatorio ex art. 2052 c.c, è noto che a rispondere del danno cagionato da animale sia il proprietario o chi ne ha l'uso per responsabilità oggettiva, sulla base del mero rapporto con l'animale nonché del nesso causale fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso. Tale nesso può essere interrotto solo dando prova del caso fortuito. A tal proposito, spetta all'attore la prova del nesso eziologico fra animale ed evento lesivo, gravando invece sul convenuto la prova del caso fortuito.
- Ciò posto, nel caso di specie, in ragione della ricostruzione sopra operata, le censure mosse da alla sentenza impugnata non possono trovare Parte_1
accoglimento in quanto, come correttamente ritenuto anche dal primo giudice,
l'attrice-odierna appellante non ha assolto al proprio onere probatorio. Infatti, quanto dichiarato dai citati testi non permette, evidentemente, di ritenere provato il fatto pagina 8 di 13 storico dedotto in giudizio da risultando le citate dichiarazioni Parte_1
contraddittorie in merito alla posizione delle parti al momento del sinistro;
all'utilizzo o meno del guinzaglio da parte del cane dell' all'aggressività del CP_1
cane tale da giustificare la reazione dell'appellante per scongiurare un attacco da parte dell'animale.
- Le dichiarazioni della teste , figlia Controparte_3
dell'appellante, non hanno confermato la ricostruzione dei fatti secondo cui la madre sarebbe “caduta per “percepita aggressione” senza effettivo contatto col cane, che, privo di museruola e guinzaglio, si stava invece minacciosamente avvicinando ad essa (che, impaurita, era appunto indietreggiata e caduta) ed al figlioletto ”. Per_1
Invero, la ragazza pacificamente si trovava all'esterno del cortile condominiale, aldilà di una siepe di recinzione, essendo sopraggiunta in soccorso della madre solo dopo il verificarsi degli eventi per cui è causa, non avendo assistito direttamente alla caduta. Appare, infatti, poco attendibile la circostanza riferita dalla stessa secondo cui, pur trovandosi oltre la siepe, avrebbe “visto il cane uscire da solo senza padrone
e senza guinzaglio e museruola” ma non avrebbe assistito alla “percepita aggressione” della madre.
- Ed infatti, le circostanze riferite descrivono un evento repentino, in cui il cane asseritamente sarebbe corso abbaiando in direzione dell'appellante e del di lei figlio, intimorendoli e determinando la caduta della Di talchè, appare altamente Pt_1
improbabile che in tale breve lasso di tempo (e considerate le modeste dimensioni del cortile condominiale, come risulta da riproduzioni fotografiche in atti)
[...]
abbia avuto modo di vedere il cane uscire da Controparte_3
solo privo di guinzaglio e non anche la caduta della madre.
- Del resto, la repentinità delle circostanze oggetto di causa mal si concilierebbe anche con quanto riferito dalla teste, che avrebbe visto per due volte il cane in cima alle scale: dapprima da solo mentre stava per scendere senza guinzaglio e, successivamente, – una volta rientrata in soccorso della madre - “ancora in cima alle scale e a quel punto era con . Ed infatti, risulta dalle prospettazioni delle Tes_1
pagina 9 di 13 parti che questa sia accorsa immediatamente in aiuto della madre, sentendo le sue urla al momento della caduta, di talchè l'animale non avrebbe avuto il tempo sufficiente per percorrere le scale in discesa, correre verso l'appellante e risalire la rampa sino in cima, peraltro in totale autonomia, non essendovi alcun riscontro in atti in merito al richiamo del cane da parte del padrone affinché tornasse indietro.
- Né idonee a fondare diverso convincimento sono le dichiarazioni dell'appellato ritenute confessorie dall'appellante, che in occasione della denuncia CP_1
di sinistro alla propria assicurazione riferiva “non sono riuscito a fermarne la caduta, perché avevo le mani impegnate nel tenere il guinzaglio corto al cane”. A detta della infatti, le suddette dichiarazioni confermerebbero che l'animale si trovasse Pt_1
estremamente vicino alla danneggiata, sì da indurla a indietreggiare sino a cadere a causa del cordolo dell'aiuola presente nel cortile CP_4
- Ebbene, tale allegazione, strumentalmente riferita dall'appellante a supporto della circostanza secondo cui l'animale si fosse pericolosamente avvicinato, di fatto contraddice quanto sino a questo momento sostenuto anche dalla figlia Per_2
secondo cui il cane inizialmente libero sarebbe stato poi legato dal figlio Tes_1
solo una volta risalito in cima alle scale, supportando invece la diversa versione dell'appellato secondo cui il cane avrebbe avuto sin dall'origine il guinzaglio.
- Ed ancora, neanche la mera circostanza che il cane stesse abbaiando (cfr. dichiarazioni di risulta ex se idonea a giustificare la reazione della Testimone_1
danneggiata. Invero, ferma la circostanza che il cane si trovasse al guinzaglio (per quanto vicino alla danneggiata), la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante non permette di ritenere provata alcuna intenzione aggressiva da parte dell'animale nei suoi confronti: è stato riferito, infatti, che il cane stesse abbaiando e non già che le stesse abbaiando contro, manifestando aggressività. Invero, è circostanza nota che molti cani, in procinto di uscire per una passeggiata, mostrino esuberanza abbaiando;
non solo, la descritta aggressività dell'animale mal si concilia anche con la razza dello stesso, di tipo labrador retriever, tipicamente caratterizzata da un'indole pagina 10 di 13 mansueta e docile. Anche sotto tale aspetto, pertanto, si ravvisa una lacuna probatoria.
- Tutti questi elementi complessivamente considerati impongono il rigetto del primo motivo di appello in quanto – come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano –
non ha dato prova del fatto storico dedotto a fondamento della Parte_1
richiesta di accertamento della responsabilità ex art. 2052 c.c. nei confronti di
CP_1
- Con un secondo articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta di essere stata erroneamente condannata alla refusione delle spese anche in favore di terza chiamata in causa da Controparte_2 CP_1
Invero, a detta di , “nel caso di specie la chiamata in causa del Parte_1
terzo in garanzia era dunque del tutto inutile e si era tradotta pertanto in abuso dell'esercizio del diritto di difesa”. L'applicazione del principio di causazione, pertanto, avrebbe dovuto condurre il giudice di primo grado a condannare CP_1
a rifondere le spese di lite in favore del proprio ente assicuratore.
[...]
- La doglianza è manifestamente infondata.
- Come emerge dagli atti, ha svolto domanda di garanzia al fine di CP_1
essere manlevato delle conseguenze economiche dalla propria compagnia assicurativa di una eventuale condanna risarcitoria. L'accertamento dell'infondatezza delle pretese attoree da parte del Tribunale ha determinato la soccombenza dell'odierna appellante anche nei confronti della terza chiamata in causa, ponendo a carico della prima anche le spese sostenute per la difesa della compagnia assicurativa.
- La giurisprudenza di Legittimità è pacifica nell'affermare che “il rimborso delle spese processuali dal terzo chiamato in causa dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenute dall'attore e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il pagina 11 di 13 rimborso resta a carico della parte che abbia chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si rilevi palesemente arbitraria” (cfr. ex multis, Cass. ord. n. 26082/2021). Di talché, alcuna censura può essere validamente mossa alla decisione del primo giudice, avendo questi correttamente governato il c.d. principio di causazione.
- Tanto premesso, l'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Milano n. 7860/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_1
quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti e CP_1 Controparte_2
liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014 (aggiornato
D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. n. 7860/2024 del Tribunale di Milano, depositata il 4 settembre 2024;
pagina 12 di 13 - condanna a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 CP_1
liquidano in euro 1.984,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- condanna a rimborsare a e Parte_1 Controparte_2
spese di lite che si liquidano in euro 1.984,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA,
c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo pari Parte_1
a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2797 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2024.
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Novate NE (MI) alla via G. di Vittorio n. 22 presso lo studio degli avv.ti Elvira
Giannella e Rinaldo Martino che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Milano alla via San Barnaba n. 39 presso lo studio dell'avv. Enrico Ferrari che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
E
pagina 1 di 13 in persona del proprio rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia alla via Gramsci n. 24 presso lo studio dell'avv. Massimo Ferrari che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n. 727/2024 del Tribunale di Pavia depositata il 18 aprile 2024 e notificata a mezzo PEC in data 2 maggio 2024.
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
al fine di sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2052 c.c. al risarcimento CP_1
dei danni dalla stessa patiti a seguito del sinistro avvenuto in data 30 novembre 2019 alle ore 15 circa, asseritamente provocato dal cane di proprietà del convenuto.
- specificava, infatti, che mentre accedeva nel cortile condominiale Parte_1
veniva aggredita dal cane di razza Labrador dell' che privo di museruola e senza CP_1
guinzaglio, la investiva facendola cadere rovinosamente contro il cordolo di cemento dell'aiuola ivi presente. A seguito della caduta, l'attrice riportava lesioni personali per le quali chiedeva un ristoro di euro 13.778,50.
- Si costituiva che preliminarmente chiedeva di essere autorizzato alla CP_1
chiamata in causa del proprio ente assicurativo , al Controparte_2
fine di poter essere manlevato in caso di condanna;
nel merito contestava la ricostruzione in fatto dell'attrice, chiedendo il rigetto delle domande da questa avanzate in quanto infondate anche in diritto. Secondo il proprietario del cane, infatti, l'animale era tenuto regolarmente al guinzaglio e la caduta della sarebbe stata causata Pt_1
pagina 2 di 13 esclusivamente da una sproporzionata reazione della stessa che, spaventata dal cane, retrocedeva sino a inciampare nel cordolo della suddetta aiuola condominiale.
- In data 12 gennaio 2022 si costituiva anche la Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
- Il Tribunale di Milano istruiva la causa a mezzo di escussione testimoniale, rigettando all'esito le domande dell'attrice, condannandola alla refusione delle spese di lite in favore di e di commisurate in euro CP_1 Controparte_2
2.202,50 ciascuno. Secondo il primo giudice, né dalle allegazioni di Parte_2
né dalle dichiarazioni dei testi sarebbe possibile ricostruire con chiarezza la dinamica del sinistro non emergendo se il cane – effettivamente privo di guinzaglio – si fosse avventato aggressivamente in direzione della stessa.
- Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello , lamentando in Parte_2
particolare:
▪ L'erroneità della sentenza impugnata in punto di rigetto delle domande attoree per violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132, c.
2, n. 4, cpc e dell'art. 11, c. 6, cost;
▪ L'erroneità della sentenza impugnata in punto di condanna dell'attrice alla rifusione delle spese alla terza chiamata Controparte_2
per violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 112, 115 cpc.
[...]
- Si costituiva contestando l'appello in quanto infondato in fatto e in CP_1
diritto, insistendo per la conferma integrale della sentenza di primo grado.
- Si costituiva altresì insistendo per il rigetto Controparte_2
dell'impugnazione.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 13 gennaio 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 4 febbraio 2025, disponendo lo pagina 3 di 13 svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- l'appello non è fondato.
- Le censure mosse dall'appellante non sono idonee a confutare la decisione di primo grado.
- Con la prima doglianza, l'appellante lamenta l'erroneo procedimento logico argomentativo seguito dal primo giudice che, basando la decisione su una lettura parziale degli atti e delle dichiarazioni dei testi escussi, avrebbe immotivatamente concluso per l'esclusiva responsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro, omettendo di considerare la puntuale ricostruzione delle circostanze offerta da quest'ultima nonché le dichiarazioni dal valore confessorio dello stesso CP_1
- Ed invero, la difesa di parte appellante, ritrattando la versione originariamente fornita nel proprio atto di costituzione di primo grado, nei successivi atti così dichiarava: “il sottoscritto difensore, a fronte del diverso racconto del convenuto che nella CP_1
comparsa di risposta aveva escluso che ci fosse stato “contatto fra animale e parte attrice”, aveva chiesto chiarimenti al riguardo alla propria Cliente, che aveva pertanto precisato di essere indietreggiata e caduta per “percepita aggressione” senza effettivo contatto col cane, che, privo di museruola e guinzaglio, si stava invece minacciosamente avvicinando ad essa (che, impaurita, era appunto indietreggiata e caduta) ed al figlioletto ”. Per_1
- Che il cane si sarebbe avvicinato pericolosamente ad , inoltre, Parte_2
troverebbe riscontro nelle dichiarazioni dell'appellato che, riferendo dell'accaduto alla propria compagnia assicuratrice, così dichiarava: “non sono riuscito a fermarne la caduta, perché avevo le mani impegnate nel tenere il guinzaglio corto al cane”. A detta dell'appellante, pertanto, le suddette affermazioni proverebbero la circostanza che al momento della caduta dell'appellante il cane le fosse vicino e – di pagina 4 di 13 conseguenza – che proprio l'avvicinarsi minaccioso dell'animale avrebbe determinato il sinistro.
- Il motivo non può essere accolto.
- Dalle risultanze istruttorie emerge che:
• ed risiedevano nel medesimo Parte_2 CP_1
condominio; al momento del sinistro (avvenuto in data 30 novembre 2019 alle ore 15 circa) l'odierna appellante stava entrando all'interno del cortile condominiale unitamente al proprio figlioletto mentre l' stava percorrendo le scale esterne per CP_1
uscire dallo stabile insieme al proprio cane di razza labrador e il di lui figlio (cfr. fotografie del cortile condominiale doc. n. 2 appellato);
• in data 9 gennaio 2020, l'appellante a mezzo del proprio difensore inviava all'appellato domanda di risarcimento per i danni causati
“dall'aggressione” subita dal cane di deducendo di CP_1 essere stata travolta dall'animale lasciato privo di guinzaglio e di aver riportato importanti lesioni (cfr. doc. n. 6 fascicolo primo grado);
• in data 19 gennaio 2020, l'appellato informava la propria compagnia assicuratrice Controparte_2 riferendo l'accaduto e negando ogni aggressione da parte del cane, sostenendo – al contrario – che lo stesso fosse stato tenuto sempre al guinzaglio e che la caduta fosse imputabile esclusivamente alla cinofobia di che, retrocendendo, inciampava Parte_2 nell'aiuola condominiale (cfr. doc. n. 3 “denuncia sinistro”);
• nell'ottobre 2020, la avviava Controparte_2
procedura di accertamento del sinistro nonché indagine medica sulla persona di , conclusa in data 19 ottobre Parte_2
pagina 5 di 13 2020 con esito negativo e rigetto della richiesta di liquidazione dei danni avanzata da quest'ultima, non essendo emersa alcuna responsabilità addebitabile all'assicurato (cfr. doc. n. 5 “lettera del
19.10.2020”);
• con atto di citazione in primo grado, la difesa di Parte_1
riferiva che “il cane aveva investito l'attrice, facendola cadere a terra”; successivamente nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1
c.p.c., il procuratore dell'attrice, precisando di aver mal riportato le circostanze e dopo ulteriore confronto con la propria assistita, aggiungeva che in realtà la cliente fosse “indietreggiata e caduta per “percepita aggressione” senza effettivo contatto col cane, che, privo di museruola e guinzaglio, si stava invece minacciosamente avvicinando ad essa”;
• all'udienza del 14 febbraio 2023, il Tribunale procedeva all'escussione di figlio dell'odierno appellato e Testimone_1
testimone oculare, che sulla dinamica del sinistro riferiva che il cane era stato tenuto sempre al guinzaglio, dapprima dal padre e successivamente da lui stesso, per permettere al genitore di soccorrere la rovinata al suolo e dolorante. Riferiva il Pt_1
teste che al momento del sinistro erano presenti “
[...]
la signora e il fratellino. Io ero insieme a mio Per_2 Pt_1
padre. Il cane era tenuto al guinzaglio da mio padre e non aveva la museruola” (…) “il cane stava abbaiando”. Precisava inoltre “io e mio padre stavamo uscendo dal Condominio, mentre la signora
e il figlio stavano rientrando, dopo aver salutato i vari Pt_1 parenti” e che “prima c'erano con loro altre persone che però erano già andate avanti oltre la siepe”. E ancora, specificava che
, figlia maggiore della non era entrata nel cortile Per_2 Pt_1
condominiale con la madre ma era rimasta con altri parenti pagina 6 di 13 all'esterno del cancello. Precisava che “la figlia e l'amica erano fuori dal cancello, al di là della siepe ed entrarono dopo la caduta
(…) dall'interno io non le vedevo al di là della siepe”; il figlio minore, invece, “alla vista del cane se n'era già andato ed era uscito dal cancello”;
• alla medesima udienza, veniva escussa anche
[...]
figlia dell'appellante che così Controparte_3
ricostruiva le circostanze al momento del sinistro “mi trovavo all'esterno del cancello di accesso del condominio e ho visto il cane uscire da solo senza padrone e senza guinzaglio e museruola”, precisando “quando ho visto il cane, io mi trovavo subito all'esterno del cancello di accesso, mentre il cane era da solo in cima alla scala che si vede nella foto sub doc. 15 attoreo. Il padrone non c'era”. Aggiungeva “mio fratello uscì dopo la caduta di mia madre, proprio per chiamarci per soccorrerla (…) non ho visto mia madre cadere. L'ho vista a terra quando sono entrata nel cortile (…) era a terra nella zona dove c'è l'aiuola cerchiata nella prima foto sub doc.2 convenuta”. In merito all'omesso utilizzo del guinzaglio, la teste riferiva “ho proprio visto il figlio del Tes_1
sig. mettere il guinzaglio al cane mentre si trovavano in CP_1
cima alla scala visibile nella foto sub doc. 15 attoreo. Sono rimasti lì con il cane al guinzaglio non sono entrati nel condominio (…) la prima volta vidi il cane da solo in cima alle scale che stava per scendere le scale. Quando sono rientrata, ho visto il cane ancora in cima alle scale e a quel punto era con ; Tes_1
• ed ancora, il primo giudice interrogava anche che CP_1
sull'accaduto riferiva “la ragazzina quando siamo scesi era oltre la siepe e il cane aveva il guinzaglio (…) preciso che avevo visto la ragazzina sul cancello salutarsi con la madre e poi quando pagina 7 di 13 stavamo scendendo i gradini lei era già andata avanti oltre la siepe mentre la madre e il fratello avevano fatto un paio di passi all'interno del cortile” e che “la ragazzina ha salutato la madre e ha proseguito sul marciapiede (...) il cane non era solo e non era libero da guinzaglio. Preciso che il cancelletto è sempre aperto e perciò non lo lascio libero per paura che possa scappare fuori dal cancello. Il cane non aveva la museruola”. E infine “Io ho dato a mio figlio il guinzaglio del cane e gli ho detto di portarlo via mentre aiutavo la figlia a soccorrere la signora a.d.r. siamo usciti con il cane al guinzaglio come sempre. Nego che il guinzaglio sia stato messo in quel momento a.d.r. dopo qualche attimo è scesa mia moglie che aveva sentito la signora urlare. Ha trovato lì mio figlio col cane e ho detto loro di salire”.
- Il compendio probatorio così ricostruito non permette di comprendere con certezza il reale sviluppo dei fatti oggetto di controversia, essendo le allegazioni delle parti e le dichiarazioni dei testi escussi parzialmente contraddittorie.
- Ed infatti, in tema di riparto probatorio ex art. 2052 c.c, è noto che a rispondere del danno cagionato da animale sia il proprietario o chi ne ha l'uso per responsabilità oggettiva, sulla base del mero rapporto con l'animale nonché del nesso causale fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso. Tale nesso può essere interrotto solo dando prova del caso fortuito. A tal proposito, spetta all'attore la prova del nesso eziologico fra animale ed evento lesivo, gravando invece sul convenuto la prova del caso fortuito.
- Ciò posto, nel caso di specie, in ragione della ricostruzione sopra operata, le censure mosse da alla sentenza impugnata non possono trovare Parte_1
accoglimento in quanto, come correttamente ritenuto anche dal primo giudice,
l'attrice-odierna appellante non ha assolto al proprio onere probatorio. Infatti, quanto dichiarato dai citati testi non permette, evidentemente, di ritenere provato il fatto pagina 8 di 13 storico dedotto in giudizio da risultando le citate dichiarazioni Parte_1
contraddittorie in merito alla posizione delle parti al momento del sinistro;
all'utilizzo o meno del guinzaglio da parte del cane dell' all'aggressività del CP_1
cane tale da giustificare la reazione dell'appellante per scongiurare un attacco da parte dell'animale.
- Le dichiarazioni della teste , figlia Controparte_3
dell'appellante, non hanno confermato la ricostruzione dei fatti secondo cui la madre sarebbe “caduta per “percepita aggressione” senza effettivo contatto col cane, che, privo di museruola e guinzaglio, si stava invece minacciosamente avvicinando ad essa (che, impaurita, era appunto indietreggiata e caduta) ed al figlioletto ”. Per_1
Invero, la ragazza pacificamente si trovava all'esterno del cortile condominiale, aldilà di una siepe di recinzione, essendo sopraggiunta in soccorso della madre solo dopo il verificarsi degli eventi per cui è causa, non avendo assistito direttamente alla caduta. Appare, infatti, poco attendibile la circostanza riferita dalla stessa secondo cui, pur trovandosi oltre la siepe, avrebbe “visto il cane uscire da solo senza padrone
e senza guinzaglio e museruola” ma non avrebbe assistito alla “percepita aggressione” della madre.
- Ed infatti, le circostanze riferite descrivono un evento repentino, in cui il cane asseritamente sarebbe corso abbaiando in direzione dell'appellante e del di lei figlio, intimorendoli e determinando la caduta della Di talchè, appare altamente Pt_1
improbabile che in tale breve lasso di tempo (e considerate le modeste dimensioni del cortile condominiale, come risulta da riproduzioni fotografiche in atti)
[...]
abbia avuto modo di vedere il cane uscire da Controparte_3
solo privo di guinzaglio e non anche la caduta della madre.
- Del resto, la repentinità delle circostanze oggetto di causa mal si concilierebbe anche con quanto riferito dalla teste, che avrebbe visto per due volte il cane in cima alle scale: dapprima da solo mentre stava per scendere senza guinzaglio e, successivamente, – una volta rientrata in soccorso della madre - “ancora in cima alle scale e a quel punto era con . Ed infatti, risulta dalle prospettazioni delle Tes_1
pagina 9 di 13 parti che questa sia accorsa immediatamente in aiuto della madre, sentendo le sue urla al momento della caduta, di talchè l'animale non avrebbe avuto il tempo sufficiente per percorrere le scale in discesa, correre verso l'appellante e risalire la rampa sino in cima, peraltro in totale autonomia, non essendovi alcun riscontro in atti in merito al richiamo del cane da parte del padrone affinché tornasse indietro.
- Né idonee a fondare diverso convincimento sono le dichiarazioni dell'appellato ritenute confessorie dall'appellante, che in occasione della denuncia CP_1
di sinistro alla propria assicurazione riferiva “non sono riuscito a fermarne la caduta, perché avevo le mani impegnate nel tenere il guinzaglio corto al cane”. A detta della infatti, le suddette dichiarazioni confermerebbero che l'animale si trovasse Pt_1
estremamente vicino alla danneggiata, sì da indurla a indietreggiare sino a cadere a causa del cordolo dell'aiuola presente nel cortile CP_4
- Ebbene, tale allegazione, strumentalmente riferita dall'appellante a supporto della circostanza secondo cui l'animale si fosse pericolosamente avvicinato, di fatto contraddice quanto sino a questo momento sostenuto anche dalla figlia Per_2
secondo cui il cane inizialmente libero sarebbe stato poi legato dal figlio Tes_1
solo una volta risalito in cima alle scale, supportando invece la diversa versione dell'appellato secondo cui il cane avrebbe avuto sin dall'origine il guinzaglio.
- Ed ancora, neanche la mera circostanza che il cane stesse abbaiando (cfr. dichiarazioni di risulta ex se idonea a giustificare la reazione della Testimone_1
danneggiata. Invero, ferma la circostanza che il cane si trovasse al guinzaglio (per quanto vicino alla danneggiata), la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante non permette di ritenere provata alcuna intenzione aggressiva da parte dell'animale nei suoi confronti: è stato riferito, infatti, che il cane stesse abbaiando e non già che le stesse abbaiando contro, manifestando aggressività. Invero, è circostanza nota che molti cani, in procinto di uscire per una passeggiata, mostrino esuberanza abbaiando;
non solo, la descritta aggressività dell'animale mal si concilia anche con la razza dello stesso, di tipo labrador retriever, tipicamente caratterizzata da un'indole pagina 10 di 13 mansueta e docile. Anche sotto tale aspetto, pertanto, si ravvisa una lacuna probatoria.
- Tutti questi elementi complessivamente considerati impongono il rigetto del primo motivo di appello in quanto – come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano –
non ha dato prova del fatto storico dedotto a fondamento della Parte_1
richiesta di accertamento della responsabilità ex art. 2052 c.c. nei confronti di
CP_1
- Con un secondo articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta di essere stata erroneamente condannata alla refusione delle spese anche in favore di terza chiamata in causa da Controparte_2 CP_1
Invero, a detta di , “nel caso di specie la chiamata in causa del Parte_1
terzo in garanzia era dunque del tutto inutile e si era tradotta pertanto in abuso dell'esercizio del diritto di difesa”. L'applicazione del principio di causazione, pertanto, avrebbe dovuto condurre il giudice di primo grado a condannare CP_1
a rifondere le spese di lite in favore del proprio ente assicuratore.
[...]
- La doglianza è manifestamente infondata.
- Come emerge dagli atti, ha svolto domanda di garanzia al fine di CP_1
essere manlevato delle conseguenze economiche dalla propria compagnia assicurativa di una eventuale condanna risarcitoria. L'accertamento dell'infondatezza delle pretese attoree da parte del Tribunale ha determinato la soccombenza dell'odierna appellante anche nei confronti della terza chiamata in causa, ponendo a carico della prima anche le spese sostenute per la difesa della compagnia assicurativa.
- La giurisprudenza di Legittimità è pacifica nell'affermare che “il rimborso delle spese processuali dal terzo chiamato in causa dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenute dall'attore e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il pagina 11 di 13 rimborso resta a carico della parte che abbia chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si rilevi palesemente arbitraria” (cfr. ex multis, Cass. ord. n. 26082/2021). Di talché, alcuna censura può essere validamente mossa alla decisione del primo giudice, avendo questi correttamente governato il c.d. principio di causazione.
- Tanto premesso, l'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Milano n. 7860/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_1
quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti e CP_1 Controparte_2
liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014 (aggiornato
D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. n. 7860/2024 del Tribunale di Milano, depositata il 4 settembre 2024;
pagina 12 di 13 - condanna a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 CP_1
liquidano in euro 1.984,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- condanna a rimborsare a e Parte_1 Controparte_2
spese di lite che si liquidano in euro 1.984,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA,
c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo pari Parte_1
a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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