Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2420/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2420 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. PELLEGRINO LAURA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. BALDI ELISABETTA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni delle parti in ordine alla separazione congiuntamente rassegnate per l'udienza dell'08.04.2025:
Ricorrono al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Padova affinché letto il presente ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al
Collegio per OMOLOGARE la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti;
3. La dimora coniugale rimarrà residenza del solo sig. , conduttore dell'immobile, CP_1 in considerazione anche del fatto che la sig.ra è, di fatto, rientrata nel proprio Paese di Parte_1 origine e non avendo alcuna intenzione di rientrare in Italia.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio il 23/04/2022 in Terrassa Padovana (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 1, P. 1, anno 2022.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la moglie è nata in [...] -UKR), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento
(CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “ultima residenza
abituale dei coniugi”, visto che il marito risiede in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, e il marito risiede ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 5
lett. C) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che i coniugi possono designare di comune accordo “la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al
momento della conclusione dell'accordo”. Nel caso di specie, non è stata fatta alcuna scelta e si applica la legge del giudice adito.
Ciò premesso, le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 15.04. 2025
Il Presidente
dr.ssa Cinzia Balletti