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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano ConIGliere rel.
dr. Manuela Andretta ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1730/2024 promossa in grado d'appello
DA
IN PERS. DEL PROC.SPEC. Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCHI GIUSEPPE, elettivamente
[...]
domiciliato in VIA MAMELI N. 13/15 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. MACCHI GIUSEPPE
APPELLANTE
CONTRO
US RAPPRESENTATA DAL SUO ADS SIG.RA CP_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._1
pagina 1 di 43 VIALE MONTE NERO, 38 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. SAGLIA ELISA
IOLANDA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
SOLINAS DA ( DOMICILIATO C/O LA C.F._2
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEDE;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._3
VIALE MONTE NERO, 38 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. SAGLIA ELISA
IOLANDA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
SOLINAS DA ( DOMICILIATO C/O LA C.F._2
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEDE;
C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._4
VIALE MONTE NERO, 38 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. SAGLIA ELISA
IOLANDA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
SOLINAS DA ( DOMICILIATO C/O LA C.F._2
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEDE;
(C.F. ), elettivamente Parte_4 P.IVA_1
domiciliato in PIAZZA RISORGIMENTO, N.- 5 21013 GALLARATE presso lo studio dell'avv. ZIBETTI ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per IN PERS. DEL PROC.SPEC. Parte_1 Parte_2
[...]
pagina 2 di 43 “Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza N. 519/2024 del 10.04.24, pubblicata il 11.04.24, notificata il 20.05.2024, RG N. 3057/2921 del Tribunale di Busto
Arsizio, in principalità assolvere il da ogni domanda Parte_4
contro il medesimo proposta e per l'effetto dichiarare che non si rende necessario alcun intervento in manleva della terza chiamata In via di subordine Parte_1
accertare e dichiarare la minor concorrente responsabilità del e, ritenuta Pt_4
inesistente e comunque non provata la necessità di assistenza per “supervisione” e ritenuti gli importi ricevuti dall'assicuratore del veicolo investitore, assolvere in ogni caso il da ogni domanda. In via di estremo subordine, Parte_4
regolare il risarcimento secondo giustizia.
In ogni caso, dichiarare l'impugnazione incidentale proposta dalle appellate inammissibile e/o improcedibile per essere le medesime decadute per decorrenza del termine di legge per impugnare la sentenza.
Con vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Per RAPPRESENTATA DAL SUO ADS Controparte_3 [...]
Controparte_4 Parte_3 Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare i gravami ex adverso proposti perché infondati in fatto e in diritto;
- in via incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 519/2024 del 10.4.24, dichiarare che il è responsabile del sinistro per cui è causa nella Parte_4
misura del 60% e dichiarare la OR non responsabile, neppure Controparte_3
per una quota, del sinistro occorsole;
in subordine, dichiarare Controparte_3
responsabile per una quota comunque inferiore al 30%, ritenuta di giustizia, e il
[...]
per una quota comunque superiore al 30%, ritenuta di giustizia;
Parte_4
pagina 3 di 43 - conseguentemente, condannare il a corrispondere i Parte_4
seguenti importi:
€ 616.146,04 alla OR iure proprio (a titolo di risarcimento dei Controparte_3
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti) oltre ad € 17.086,23 iure hereditatis (a titolo di danno parentale del marito deceduto), o i maggiori o minori Persona_1
importi ritenuti di giustizia, oltre a interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
€ 9.843,12 a iure proprio (quale danno parentale) oltre ad € 17.086,23 Controparte_2
iure hereditatis (quale danno parentale del padre , o i maggiori o minori Persona_1
importi ritenuti di giustizia, oltre a interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
€ 9.843,12 a iure proprio (quale danno parentale) oltre ad € 17.086,23 Parte_3
iure hereditatis (quale danno parentale del padre , o i maggiori o minori Persona_1
importi ritenuti di giustizia, oltre a interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
- confermare, per il resto, le statuizioni della sentenza n. 519/2024;
NEL MERITO IN SUBORDINE:
- rigettare i gravami proposti e confermare la sentenza n. 519/2024, previa correzione dell'errore materiale di calcolo segnalato. Per l'effetto, condannare il
[...]
a corrispondere: Parte_4
€ 226.693,63 alla OR iure proprio (per i danni, patrimoniali e non CP_3
patrimoniali, subiti) ed € 3.449,33 iure hereditatis (pari ad 1/3 di € 10.348,00), per il danno parentale del marito o i maggiori o minori importi ritenuti di Persona_1
giustizia, oltre a interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
€ 3.449,33 a iure hereditatis (a titolo di danno parentale di Parte_3 [...]
o i maggiori o minori importi ritenuti di giustizia, oltre a interessi dalla data Per_1
della sentenza al soddisfo;
€ 3.449,33 a iure hereditatis (a titolo di danno parentale di Controparte_2 [...]
o i maggiori o minori importi ritenuti di giustizia, oltre a interessi dalla data Per_1
della sentenza al soddisfo. pagina 4 di 43 IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare le istanze istruttorie tutte ex adverso proposte.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
Per Parte_4
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma alla sentenza impugnata, contrariis rejectis, accertata e dichiarata la tardività della impugnazione incidentale della parte appellata e rigettando in ogni caso la stessa nel merito, qualora ammessa, nel merito rigettare le domande degli attori in primo grado ed odierni appellati, in quanto infondate in fatto ed in diritto, non sussistendo alcuna responsabilità del
[...]
per l'evento del 23 novembre 2018 per le ragioni tutte meglio Parte_4
indicate negli atti di causa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero ravvisarsi profili di responsabilità del nella causazione del sinistro di cui Parte_4
occorso alla IG.ra in data 23 novembre 2018 anche solo in via concorsuale, CP_3
accertare e dichiarare che il ha stipulato con Parte_4 [...]
apposita polizza di responsabilità civile, per il periodo interessato, la cui Parte_1
copertura ed operatività per l'evento oggetto di causa non è oggetto di contestazione da parte della terza chiamata in primo grado ed odierna appellante, e conseguentemente confermare la condanna dell'assicurazione a tenere indenne e manlevare il
[...]
dal pagamento di qualsivoglia somma dovesse risultare oggetto di Parte_4
condanna nei confronti dell'Ente in via esclusiva/alternativa o concorrente con qualsiasi altro soggetto, tenuto altresì conto della transazione già intervenuta tra gli attori e
[...]
CP_5
in ogni caso con vittoria di onorari e spese di giudizio”.
pagina 5 di 43 In via istruttoria - qualora l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere di debitamente approfondire gli aspetti fattuali della vicenda (così come avrebbe dovuto essere posto in essere in primo grado ed esattamente come è avvenuto in sede penale) - si richiamano le richieste reiterate in sede di Precisazione delle Conclusioni avanti il Tribunale che di seguito si riportano per mera praticità:
• acquisizione dei verbali di udienza dell'8.03.2023 e del 22.03.2023 di cui al procedimento penale R.G.N.R. 8318/18 – N.R.G. TRIB. 68/2022, quali atti istruttori sopravvenuti e rilevanti ai fini della decisione
• prova orale per testimoni sui seguenti capitoli:
1. Vero che la sera del 23 novembre 2018, verso le ore 20.40, mi trovavo pressola
Pizzeria “ ”, sita in Via Garibaldi n.5, il cui Parte_5 Parte_4
ingresso è posizionato sull'incrocio con la via Verdi (teste: ; Testimone_1
2. Vero che, nelle circostanze di spazio e di tempo di cui al capitolo precedente, la IG.ra , dopo aver pagato alla cassa, è uscita Controparte_3
frettolosamente dal locale per attraversare la via Verdi (teste:
[...]
; Tes_1
3. Vero che, nelle circostanze di spazio e di tempo di cui ai capitoli precedenti, subito dopo che la IG.ra è uscita dalla pizzeria, ho sentito un forte CP_3
rumore ed ho potuto constatare che la stessa era stata investita da un'auto proveniente dalla via Verdi con direzione GA (teste: ; Testimone_1
4. Vero che il tratto di strada attraversato dalla IG.ra nelle circostanze CP_3
di spazio e di tempo di cui ai capitoli precedenti è composto da tre corsie di marcia ad alta affluenza veicolare (testi: Testimone_1 [...]
, , e DOTT. Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
ING. ); Persona_2
5. Vero che, in particolare, nel tratto di strada di cui ai capitoli precedenti, alle ore
20.40 circa del 23 novembre 2018, il traffico veicolare era intenso con numerose pagina 6 di 43 auto che lo attraversavano (testi: Testimone_1 Testimone_2
, , e DOTT. ING. Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
); Persona_2
6. Vero che, nelle circostanze di spazio e di tempo di cui ai capitoli precedenti, la lanterna semaforica posizionata all'incrocio tra la via Verdi e la Via Garibaldi proiettava luce verde per i veicoli e luce rossa per i pedoni (testi:
[...]
, , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e NG. ); Testimone_5 Tes_6 Persona_2
7. Vero che, nelle circostanze di spazio e di tempo di cui ai capitoli precedenti, la sola lampadina nel senso di marcia della IG.ra era “fulminata”, CP_3
mentre quella alle spalle della stessa era funzionante e posta sulla luce rossa
(testi: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, e ING. Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 [...]
); Per_2
8. Vero che, nelle medesime circostanze di spazio e di tempo di cui al capitolo precedente, la IG.ra è sopraggiunta a forte velocità sotto una forte Pt_6
pioggia, investendo la IG.ra , omettendo di soccorrerla e dandosi alla CP_3
fuga (testi: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, e DOTT. ING. Testimone_4 Testimone_5 [...]
); Per_2
9. Vero, in particolare, che la velocità di cui al capitolo precedente è stata indicata nella perizia della Procura della Repubblica di Busto Arsizio nel procedimento
RG 8318/18 in circa 67/70 km/h in un tratto cittadino in cui avrebbe dovuto essere rispettato il limite di 50 km/h, da ridursi ulteriormente per la scarsa visibilità determinata dalla pioggia (TESTE: DOTT. ING. DOMENICO
); Per_2
pagina 7 di 43 10. Vero che, nel periodo precedente al sinistro oggetto di causa, tutta la clientela della presso la COOP posta davanti alla pizzeria da cui è fuoriuscita CP_6
la IG.ra nelle circostanze di cui ai capitoli precedenti, ha omesso di CP_3
segnalare malfunzionamenti del semaforo posto all'incrocio tra le vie Verdi e
Garibaldi di (testi: e;
Parte_4 Testimone_7 Tes_8
11. Vero che il IG. pur abitando vicino all'incrocio meglio Testimone_9
identificato nei capitoli precedenti, ha omesso di segnalare al Comune di il malfunzionamento del semaforo (teste: Parte_4 [...]
; Tes_9
13. Vero che anche i IGg.ri , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, e pur avendo percepito che la
[...] Parte_10 Parte_11
lanterna del rosso dell'attraversamento pedonale di cui ai capitoli precedenti era
“fulminata”, hanno omesso di segnalare al la Parte_4
circostanza (testi: IG.ra e IG.ra Parte_12 Parte_8 Pt_10
);Vero che, nel periodo di
[...] Parte_11 Parte_9
tempo precedente al 23 novembre 2018, non risulta protocollata o pervenuta al servizio di manutenzione del Comune di alcuna segnalazione Parte_4
inerente la lampadina dell'impianto semaforico di cui ai capitoli precedenti
(teste: ; Testimone_10
14. Vero che l'Area Polizia Locale di ha ricevuto la prima Parte_4
segnalazione inerente un preteso malfunzionamento dell'impianto semaforico di cui ai capitoli precedenti tramite PEC in data 4 dicembre 2018 (teste:
); Testimone_11
15. Vero che ho redatto l'elaborato peritale di cui al doc A di parte convenuta, che mi si rammostra e che confermo in ogni suo aspetto (teste: ING.
[...]
): Per_2
pagina 8 di 43 16. Vero che ho redatto i verbali di indagine di cui ai docc. B, C, D, E, F, G e N di parte convenuta che mi si rammostrano e che confermo in ogni suo aspetto
(teste: CARAB. SC. HR RK TESTA);
17. Vero che ho redatto il verbale di cui al doc. H di parte convenuta che mi si rammostra e che confermo in ogni suo aspetto (teste: BRIG. CAPO GIANNI
RAGAZZONI);
18. Vero che ho redatto il verbale di cui al doc. M di parte convenuta che mi si rammostra e che confermo in ogni suo aspetto (teste: LUOGOTENENTE
); Testimone_12
19. Vero che ho redatto la relazione di cui al doc. 4 di parte attrice, che confermo in ogni suo aspetto ); Parte_13
20. Vero che il servizio di manutenzione dei semafori del Comune Parte_4
nel periodo compreso tra l'1gennaio 2016 ed 31 dicembre 2018, è
[...]
stato affidato dal Sindaco all'Area Lavori Pubblici e dal responsabile di tale settore alla ditta LA FO S.R.L., con sede in Padova, Via Ponticello
n.7, P.IVA (testi: P.IVA_2 Testimone_10 Tes_13
);
[...] Testimone_14
21. Vero che per effetto dell'incarico di cui al capitolo precedente LA FO
S.r.l. era tenuta a provvedere con mezzi propri e con proprio personale all'esecuzione di tutti i controlli ed alla verifica del costante e perfetto stato funzionale e conservativo di qualsiasi componente degli impianti e delle apparecchiature, oltre che al cambio totale delle lampadine delle lanterne (testi:
); Testimone_10 Testimone_13 Testimone_14
22. Vero, in particolare, che l'incarico di cui al capitolo precedente riguardava, tra gli altri, l'impianto semaforico posto all'incrocio tra le vie Verdi e Garibaldi, oggetto del presente giudizio (testi: Testimone_10 Tes_13
);
[...] Testimone_14
pagina 9 di 43 23. Vero che, con riferimento all'incarico a LA FO S.r.l. di cui ai capitoli precedenti, la manutenzione ordinaria consisteva nella sostituzione di tutte le lampadine ad incandescenza indipendentemente dal fatto che fossero funzionanti
o guaste (teste: ); Testimone_15
24. Vero che durante l'intervento dell'11 dicembre 2018 da parte de LA
FO non è stata rilevata alcuna anomalia o malfunzionamento dell'impianto (teste: ); Testimone_15
25. Vero che alcuna anomalia era stata evidenziata sul rapporto dell'11 maggio
2018 (doc. 31 di parte attrice che si rammostra al teste), antecedente al sinistro di cui è causa (testi: e ); Tes_16 Testimone_15
26. Vero che presso il Comune di erano presenti, al momento del Parte_4
sinistro oggetto di causa, 13 impianti semaforici dislocati su di un territorio comunale di oltre 12 kmq (testi: Testimone_10 Tes_13
);
[...] Testimone_14
27. Vero che il “VERDE NEMICO” consiste in un controllo sulla possibile presenza di due luci verdi accese contemporaneamente ed è teso esclusivamente ad evitare che due veicoli, nell'occupare l'intersezione, si trovino, entrambi, a transitare con lanterne semaforiche proiettanti contemporaneamente un segnale di libero passaggio (teste: , e legale Testimone_15 Tes_16
rappresentante LA FO);
28. Vero che la simulazione di carico mancante consiste esclusivamente nella verifica dell'alimentazione dell'impianto (teste: , Testimone_15
e legale rappresentante LA FO); Tes_16
29. Vero che la conformità alla norma CEI EN 50556:2012-05 attiene aspetti estranei alla tempistica nella sostituzione delle lampadine, la quale deve semplicemente avvenire in un periodo corrispondente alla vita utile delle lampade ed alla disponibilità del committente (teste: , Testimone_15
pagina 10 di 43 e legale rappresentante LA FO, Tes_16 Tes_13
;
[...]
30. Vero che l'impianto semaforico oggetto del presente giudizio e meglio descritto nei capitoli precedenti è conforme alle norme CEI 214-9; 2002-04 (teste:
[...]
, legale rappresentante LA FO e Testimone_15 CP_7
. Si indicano come testimoni su tutti i capitoli ed in particolare sui
[...]
capitoli indicati, anche a prova contraria sugli eventuali capitoli di controparte che dovessero essere ammessi:
- , residente in [...] Testimone_7 Parte_4
- , residente in [...] Tes_8
- residente a [...] Testimone_9 Parte_4
- , residente in [...] Testimone_2
- , residente in [...] Testimone_3
- , residente in [...] Parte_4
27
- ; residente in [...] Testimone_5
- , residente in [...] Parte_7 Parte_4
- , residente in [...] Testimone_1
- , residente in [...] Parte_10 Parte_4
- , residente in [...] Parte_11 Parte_4
- c/o Polizia Locale di Cassano Magnago in Testimone_11 Pt_4
Via Volta n. 15
[...]
- , residente in [...] Parte_9 Parte_4
- , presso comando Controparte_8
carabinieri in , Via Giovanni Mazzel n. Parte_4
47
pagina 11 di 43 - , presso comando carabinieri Controparte_9
in , Via Giovanni Parte_4 Parte_4
Mazzel n. 47
- presso comando carabinieri Parte_13 Pt_4
in , Via Giovanni Mazzel n.
[...] Parte_4
47
- Brigadiere presso comando carabinieri Controparte_10
in , Via Giovanni Parte_4 Parte_4
Mazzel n. 47
- DOTT. ING. , con studio in Monza, Via Persona_2
Gaetana Agnesi n.5
- Arch. , residente in [...] Testimone_10
- Ing. , residente in [...] Persona_3
- ING. c/o in Testimone_14 Parte_4 Pt_4
Via Volta n.4
[...]
- presso LA FO SRL, con sede in Testimone_15
Padova Via Ponticello n.17;
- presso LA FO SRL, con sede in Padova Via Tes_16
Ponticello n.17;
- Legale rappresentante LA FO SRL, con sede in Padova Via
Ponticello n.17.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato il 15 giugno 2021, i IGg.ri CP_3
, e premesso:
[...] Persona_1 Controparte_2 Parte_3
pagina 12 di 43 che la IG.ra la sera del giorno 23.11.2018, verso le ore 20,30, in Controparte_3
stava attraversando via Verdi sulle strisce pedonali poste Parte_4
all'intersezione semaforizzata con la via Garibaldi;
che in quel frangente veniva travolta dall'autovettura Nissan condotta da Pt_14
che, proveniente da destra, impegnava l'incrocio col semaforo proiettante luce
[...]
verde;
che il semaforo situato frontalmente rispetto alla direzione di Controparte_3
proiettava regolarmente la luce verde e gialla ma, in quel momento, non quella rossa, non funzionante;
CP_1 che la IG.ra riportava lesioni gravissime venendo riconosciuta dall CP_3
invalida al 100% con erogazione di pensione;
che l'assicuratore del veicolo investitore, in relazione alla sola quota di responsabilità del conducente del veicolo Nissan, aveva riconosciuto a titolo di ristoro del danno €
560.925,00 a , € 70.000,00 al coniuge IG. € Controparte_3 Persona_1
65.000,00 alla figlia ed € 65.000,00 alla figlia Controparte_2 Parte_3
che la IG.ra “non ha avuto alcuna consapevolezza di impegnare l'incrocio con CP_3
un semaforo rosso nella sua direzione e ciò per un motivo tanto semplice: il semaforo era spento”
che sarebbe stata dunque configurabile la responsabilità del Parte_4
ex art. 2051 c.c. per il malfunzionamento dell'impianto, per non aver vigilato
[...]
sulla ditta appaltatrice del servizio di manutenzione e per non aver dotato l'impianto di un dispositivo che impedisse la contemporaneità di segnali in contrasto tra di loro;
che il “danno biologico totale, permanente e temporaneo” era quantificabile in €
777.850,83, al netto della personalizzazione, in € 193.547,50; che il danno patrimoniale ammontava ad € 41.220,51; pagina 13 di 43 che la danneggiata necessitava di “assistenza continua nel disbrigo delle attività quotidiane” e che per tale scopo era prevedibile una spesa di € 362.071,80;
che, dunque, il danno sofferto dalla IG.ra era complessivamente quantificabile CP_3
in € 1.374.690,64;
che il danno da lesione del rapporto parentale sofferto dal coniuge IG. Persona_1
era quantificabile in € 336.500,00 e che al medesimo erano riconoscibili a titolo di danno patrimoniale € 13.124,00 per un viaggio non goduto;
che il danno non patrimoniale sofferto dai figli era quantificabile in € 336.500,00 ciascuno;
tanto premesso i IGg.ri , e Controparte_3 Persona_1 Controparte_2
convenivano avanti al Tribunale di Busto Arsizio il Parte_3 Parte_4
perché, accertata la sua “responsabilità nella determinazione del sinistro de
[...]
quo … per violazione degli obblighi di vigilanza e custodia dell'impianto semaforico” venisse condannato al pagamento delle seguenti somme:
a favore di € 653.979,55 (pari ad € 1.374.690,64 lordi, detratti € Controparte_3
560.925,00 corrisposti dall'assicuratore del veicolo investitore ed € 159.786,09 corrispondenti alla rendita capitalizzata);
a favore di € 279.624,00 (pari ad € 336.500,00 a titolo di danno non Persona_1
patrimoniale oltre € 13.124,00 a titolo di danno patrimoniale, lordi, detratti € 70.000,00 già percepiti dall'assicuratore del veicolo investitore),
a favore di ciascuna delle figlie IGg.re e a titolo di “danno CP_2 Parte_3
parentale” € 271,500,00 (pari ad € 336.500,00 lordi, detratti € 65.000,00 corrisposti dall'assicuratore del veicolo investitore).
Il si costituiva in giudizio rilevando: Parte_4
pagina 14 di 43 di aver affidato a “La Semaforica S.r.l.” l'appalto del servizio di manutenzione dei semafori comunali;
di essere venuto a conoscenza della circostanza del non funzionamento di quella unica lampada solo dopo il fatto per cui è causa, nessuna segnalazione essendogli in precedenza pervenuta;
che nella fattispecie l'unica anomalia era rappresentata dal mancato funzionamento di una sola lampada, quella rossa posta di fronte alla e pertanto non vi era alcun CP_3
motivo per cui sarebbero dovute entrare in funzione le luci gialle lampeggianti.
In particolare, l'ente convenuto contestava la circostanza che la ignorasse che il CP_3
semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione di marcia, poiché la situazione dei luoghi e le circostanze consentivano senz'altro all'interessata di rendersi conto del fatto che il semaforo stesse proiettando luce verde per il traffico su via Verdi e rosso per i pedoni, con conseguente elisione del nesso causale tra il non funzionamento della lampada e l'evento. In ogni caso rilevava il concorso di colpa della vittima per violazione dell'art. 41, comma 13, CDS.
Chiedeva, infine, di essere autorizzato a chiamare in causa “La Semaforica s.r.l.”, società appaltatrice del servizio di manutenzione degli impianti semaforici ed il proprio assicuratore Parte_1
Per ragioni di economia processuale il Tribunale autorizzava la chiamata del solo assicuratore.
si costituiva in giudizio facendo proprie le difese svolte dal proprio assicurato;
Pt_1
allegava la evidente consapevolezza in capo alla danneggiata dell'attraversamento dell'incrocio col semaforo rosso (con conseguente elisione del nesso causale) e, comunque, la sussistenza di una concorrente responsabilità della per aver CP_3
pagina 15 di 43 impegnato l'incrocio sulle strisce pedonali senza adottare le cautele del caso.
L'assicuratore contestava anche in punto quantum la domanda degli attori.
Assunte prove testimoniali, il Giudice di prime cure disponeva CTU medico legale che accertava la invalidità permanente dell'infortunata nella misura del 75%, l'invalidità temporanea totale in giorni 180 e parziale in giorni 60 all'80%, nonché “un minimo grado di sofferenza psico fisica ben inferiore a 1 (uno) punto su 5”.
In particolare, a pag. 9 del suo elaborato, il CTU riferiva: “… l'indennità di accompagnamento, tramite l'erogazione del beneficio economico già percepito, integra quelli che possono essere i bisogni assistenziali per la mera supervisione del soggetto, per i quali non è pertanto configurabile ulteriore ipotesi risarcitoria di spese di assistenza.”
Con ordinanza 30 ottobre 2023 il Giudice, avendo tra l'altro il CTU riferito che “… la IG.ra lamenta gravi difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane CP_3
necessitando di costante supervisione e aiuto” sul presupposto indimostrato che ne avesse bisogno, chiedeva all'ausiliario di “quantificare anche le ore giornaliere in cui avrà necessità di “collaborazione di terzi nelle faccende domestiche Controparte_3
e personali” (formula ampia utilizzata da Cass. 7774/2016) anche solo per la mera supervisione, specificando se le otto ore giornaliere indicate da parte attrice siano congrue.”
Il CTU, così rispondeva: “…si ritiene che la IG. , stanti le deficitarie Controparte_3
condizioni neuropsichiche già adeguatamente documentate e obiettivate, possa necessitare di otto ore di supervisione giornaliere.”
Nelle more, il procuratore del veniva autorizzato a Parte_4
depositare la sentenza del GUP di Busto Arsizio che assolveva il Sindaco del Pt_4
ed il responsabile dell'Ufficio Tecnico dal reato di lesioni personali colpose.
pagina 16 di 43 Precisate le conclusioni, il Giudice con sentenza n. 519/2024, R.G. 3057/2021 in data
10.04.2024, pubblicata il 11.04.2024 e notificata il 20.05.2024, ritenuto che la CP_3
“non avrebbe comunque attraversato se avesse compreso che il semaforo era rosso,” e che la “dinamica dei fatti dimostra inequivocabilmente il nesso eziologico tra la cosa (il semaforo per i pedoni con la luce rossa non funzionante) e l'evento lesivo”, attribuiva la responsabilità dell'evento:
-nella misura del 40%, alla conducente dell'autovettura per aver affrontato l'incrocio ad una velocità non consona allo stato dei luoghi;
-nella misura del 30% alla IG.ra per aver incautamente attraversato la strada CP_3
nonostante il semaforo posto di fronte a lei non proiettasse alcuna luce;
-nella misura del 30% al per il malfunzionamento della lampada semaforica. Pt_4
Respinta la domanda delle vittime secondarie IGg.re e CP_2 Parte_3
condannava il a corrispondere a Parte_4 Controparte_3
l'importo di € 213.478,03 e al IG. la somma di € 9.855.00 al netto di Persona_1
quanto già percepito dall'assicuratore del veicolo investitore, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo ed alle spese di lite, compensate per un terzo e liquidate in €
5.087,73 per esborsi ed in € 15.246,60 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Condannava, da ultimo a manlevare il Parte_1 Pt_4
La sentenza n. 519/2024 pubblicata il 11.04.2024 (R.G. 3057/2021), viene impugnata dalla con i seguenti motivi: Parte_1
1) Primo motivo: irrazionale ed illogica valutazione dei fatti di causa ed omessa considerazione di taluni di essi: omessa dichiarazione di elisione del nesso causale tra l'evento e la res.
pagina 17 di 43 2) Secondo motivo: errata determinazione della misura della responsabilità dell'ente pubblico.
3) Terzo motivo di impugnazione: l'ammontare del danno liquidato.
a) La personalizzazione
b) Il riconoscimento dell'importo di € 516.541,00 (al lordo della rendita a CP_11
titolo di danno patrimoniale per assistenze future.
III b 1) Sulla eccezione di nullità della perizia.
III b 2) Nel merito della consulenza.
III c Erronea determinazione degli importi dovuti a titolo di assistenze future.
Si costituisce il con comparsa in data 2 ottobre 2024, chiedendo -in via Pt_4
principale- la riforma della sentenza di prime cure con il rigetto delle domande delle parti attrici in primo grado;
in via subordinata chiedendo la conferma della sentenza di prime cure laddove condanna l'assicurazione a tenere indenne e manlevare il
[...]
dal pagamento di qualsivoglia somma dovesse risultare oggetto di Parte_4
condanna nei confronti dell'Ente in via esclusiva/alternativa o concorrente con qualsiasi altro soggetto, tenuto altresì conto della transazione già intervenuta tra gli attori e . CP_5
Con memoria difensiva depositata in data 05.07.2024 si costituivano in giudizio le IG.re
, e rappresentando, tra l'altro, Controparte_3 Controparte_2 Parte_3
che in data 24.04.2024 era intervenuto il decesso del IG. Persona_1
All'udienza del 09.07.2024, il Giudice relatore, rilevato che la IG.ra si era CP_3
costituita in giudizio solamente iure proprio e non quale chiamata all'eredità del coniuge, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della chiamata all'eredità, rinviando la causa all'udienza del 26.11.2024 per la trattazione congiunta dell'istanza di sospensiva e del merito dell'appello.
pagina 18 di 43 In data 18.10.2024 le IG.re , e in Controparte_3 Controparte_2 Parte_3
proprio ed in qualità di eredi del IG. si costituivano in giudizio Persona_1
depositando comparsa di risposta con appello incidentale. Le appellanti in via incidentale chiedevano, in parziale riforma della sentenza n. 519/2024 del 10.4.24, dichiarare che il è responsabile del sinistro per cui è causa Parte_4
nella misura del 60% e dichiarare la OR non responsabile, Controparte_3
neppure per una quota, del sinistro occorsole;
in subordine, dichiarare CP_3
responsabile per una quota comunque inferiore al 30%, ritenuta di giustizia, e il
[...]
per una quota comunque superiore al 30%, ritenuta di Parte_4
giustizia. Le appellate GNe e infine, lamentavano un errore CP_3 Per_1
materiale di calcolo contenuto nella sentenza di primo grado.
All'udienza del 26.11.2024 eccepiva l'inammissibilità dell'appello Parte_1
incidentale in quanto proposto oltre il termine stabilito dall'art. 347 c.p.c..
La causa veniva decisa nella camera di conIGlio del 19.2.2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 06.06.2024 notificava ai IG.ri , Parte_1 Controparte_3 [...]
e l'atto di citazione in appello con Per_1 Controparte_2 Parte_3
indicazione della prima udienza per il giorno 22 ottobre 2024; in data 11.06.2024 depositava il ricorso diretto ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Con provvedimento del 17.06.2024 il Presidente di Sezione fissava l'udienza del 22.10 per la trattazione del merito, ex art 349 c.p.c., secondo comma, confermando così la data indicata nell'atto di citazione. L'udienza per la trattazione del sub procedimento di sospensiva veniva invece fissata per il 09.07.24.
pagina 19 di 43 Con memoria difensiva depositata in data 05.07.2024 si costituivano in giudizio -per il procedimento di sospensiva- le IG.re , e Controparte_3 Controparte_2 [...]
rappresentando, tra l'altro, che in data 24.04.2024 era intervenuto il decesso Parte_3
del IG. le sole IGnore e si Persona_1 Controparte_2 Parte_3
costituivano iure proprio e quali eredi di Persona_1
All'udienza del 09.07.2024, il Giudice relatore, rilevato che la IG.ra si era CP_3
costituita in giudizio solamente iure proprio e non quale chiamata all'eredità del coniuge, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della chiamata all'eredità, rinviando la causa all'udienza del 26.11.2024 per la trattazione congiunta dell'istanza di sospensiva e del merito dell'appello.
In data 18.10.2024 le IG.re , e in Controparte_3 Controparte_2 Parte_3
proprio ed in qualità di eredi del IG. si costituivano in giudizio Persona_1
depositando comparsa di risposta con appello incidentale. All'udienza del 26.11.2024 ne eccepiva l'inammissibilità in quanto proposto oltre il termine Parte_1
stabilito dall'art. 349 c.p.c..
Il difensore delle appellanti incidentali replicava osservando che “con riferimento a
la stessa si è costituita in proprio e quale erede di e Controparte_3 Persona_1
che il principio di unicità degli atti in funzione della parte sostanziale comporta che
l'appello incidentale poteva essere proposto con riferimento alla prima udienza odierna
e non rispetto all'udienza del 22 ottobre 2024”. Asseriva inoltre che la posizione delle figlie sarebbe stata “inscindibile rispetto a quella della madre , sicché anche per CP_3
loro l'udienza di riferimento è quella odierna”.
La Riforma Cartabia è intervenuta sul primo comma dell'art. 343 c.p.c. inserendovi l'indicazione esplicita del termine per il deposito della comparsa di costituzione in luogo del precedente rinvio all'art. 166 del c.p.c..
pagina 20 di 43 Si precisa, infatti, che la comparsa di risposta deve essere depositata nella cancelleria del giudice d'appello almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata dall'appellante nell'atto di appello o dell'udienza fissata a norma del secondo comma dell'art. 349 bis del c.p.c. (udienza che nella presente fattispecie è la medesima).
Un'eventuale costituzione tardiva dell'appellato, ossia la costituzione all'udienza ex 171
c.p.c. comma 2, comporta decadenza dall'impugnazione incidentale.
L'appello incidentale presentato oltre tale termine è inammissibile, con una sola eccezione prevista dal secondo comma dell'art. 343 c.p.c.. Se la necessità di presentare appello incidentale infatti sorge, non dall'appello principale, ma dall'appello promosso da una delle altre parti diverse dall'appellante principale, allora il termine ultimo per la proposizione dell'appello incidentale è quello della prima udienza successiva alla presentazione dell'atto di appello contro il quale si intende proporre appello incidentale.
L'art. 349 bis comma II c.p.c. prevede che “Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza”.
Tale ultima ipotesi è sostanzialmente assimilabile a quella dell'art. 168 bis comma 5
c.p.c. nella versione precedente alla riforma, che - a differenza dell'ipotesi contemplata dall'art. 168 bis comma 4 c.p.c., tuttora in vigore - rappresentava l'unico caso in cui il differimento d'udienza fosse idoneo ad uno slittamento anche del termine per la costituzione del convenuto, da computarsi a ritroso dalla data d'udienza così come differita.
Occorre anzitutto osservare che, alla luce della giurisprudenza di legittimità “il differimento del termine per la proposizione dell'appello incidentale, rispetto al termine risultante dalla data fissata nell'atto di citazione per la prima comparizione, come previsto dall'art. 168 bis cod. proc. civ., comma 4, nel caso in cui in tale data il giudice pagina 21 di 43 deIGnato non tenga udienza, ha natura eccezionale, e quindi non può essere applicato analogicamente” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 20/12/2013, n. 28571; Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 23/05/2008, n. 13411).
E' pacifico, dunque, che il rinvio disposto all'udienza del 09.07.2024 non ha determinato, di per sé, alcun differimento del termine per la proposizione dell'appello incidentale.
Per le sole e che si sono costituite sia iure proprio Controparte_2 Parte_3
che quali eredi, in data 9.7.2024, non vi è dubbio che il termine di decadenza per proporre appello incidentale fosse quello della prima udienza fissata in citazione e confermata dal Presidente della Corte. Per quanto infine riguarda le domande svolte dalle figlie della OR , e in considerazione della CP_3 Pt_3 Controparte_2
scindibilità e della indipendenza delle loro domande rispetto a quelle madre, i termini per la loro proposizione devono evidentemente ritenersi quelli di legge (venti giorni prima dell'udienza fissata ex art. 349 c.p.c., secondo comma, nella fattispecie coincidente con quella fissata in citazione).
Anche per la IGnora in proprio, costituita in 9.7.2024, non vi è Controparte_3
dubbio che valga il medesimo termine di e Per_1 Parte_3
La questione sorge con riferimento alla posizione di , quale erede di Controparte_3
costituitasi in data 18.10.2024. Persona_1
Peraltro, la suprema Corte ha ritenuto che laddove l'impugnazione venga formulata nei confronti della parte in proprio, «non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, ove la stessa sia già costituita in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale» (Cass. n. 6844/2012; n. 13411/2008; n.
1613/2003, richiamate da Cass. civ., n. 12317/2019).
Infatti, il destinatario dell'atto d'appello, IGnora in proprio, ha già Controparte_3
avuto legale conoscenza dell'atto ed ha potuto svolgere tutte le proprie valutazione sia quale parte, che quale erede del marito. pagina 22 di 43 Da ciò consegue che gli effetti dell'omessa impugnazione incidentale da parte della parte personalmente, nei termini di legge, si estendono anche alla medesima parte costituitasi successivamente nella qualità di erede. Ciò perché, se è vero che l'erede succede nelle situazioni giuridiche del soggetto defunto, divenendone centro d'imputazione giuridica, è tuttavia altresì vero che rimane pur sempre un unico soggetto di diritto (e ciò persino a prescindere dalla indicazione espressa di tale sua qualità, nel costituirsi), come la costante e uniforme giurisprudenza da sempre afferma (a solo titolo esemplificativo si citano: Cass. Sez. III civile sentenza 12277/2016; Cass. Sez. VI civile
Ordinanza 26.2.2021 n. 5444; Cass. Sez. II civile sentenza 21620/2021).
In conclusione, l'appello incidentale proposto dalle parti appellate deve ritenersi tardivo e, perciò, inammissibile.
Passando all'appello principale.
FATTO
In data 23.11.2018, alle ore 20.30 circa di una serata con pioggia battente molto forte, la
OR veniva investita mentre, a piedi, attraversava la strada sulle Controparte_3
strisce pedonali poste all'intersezione semaforizzata tra via Verdi e via Garibaldi, nel
Comune di . Parte_4
L'auto investitrice aveva il favore del verde semaforico, mentre la lanterna pedonale della non era funzionante;
in particolare non proiettava luce rossa. CP_3
Le lesioni riportate dalla erano gravissime e la CTU successivamente espletata CP_3
nel corso del giudizio di primo grado accertava: un danno biologico permanente al 75%; postumi di inabilità temporanea di 120 giorni al 100% e di 60 giorni all'80%; la necessità di assistenza futura quantificata in otto ore al giorno per il resto della sua vita.
La danneggiata , il marito GN e le figlie, Controparte_3 Persona_1
e (questi ultimi per il loro danno parentale) concludevano con CP_2 Parte_3
l'assicurazione dell'auto investitrice separati atti transattivi per un parziale risarcimento del danno totale subito, relativamente alla quota imputabile a responsabilità dell'auto pagina 23 di 43 (tali accordi sono ovviamente stati tenuti in considerazione nella quantificazione delle richieste in primo grado e chiaramente decurtati dall'ammontare del risarcimento dal
Giudice del primo grado).
Preliminarmente, occorre riportare la decisione del Tribunale che con sentenza n.
519/2024 accertava le responsabilità nella causazione del sinistro come segue: 40% al veicolo investitore (responsabilità accertata incidentalmente al solo fine di determinare il credito degli attori, non essendo l'investitrice parte nel presente giudizio); 30% al
30% alla danneggiata;
- condannava il a Parte_4 Pt_4
corrispondere alla danneggiata € 213.478,00 e a € 10.348,00; nulla alle Persona_1
figlie ritenute già risarcite con le transazioni intervenute con l'assicurazione dell'auto investitrice.
Con il primo motivo di appello e il lamentano: irrazionale ed Pt_1 Pt_4
illogica valutazione dei fatti di causa ed omessa considerazione di taluni di essi: omessa dichiarazione di elisione del nesso causale tra l'evento e la res.
Con il secondo motivo le parti appellanti lamentano: errata determinazione della misura della responsabilità dell'ente pubblico.
I due primi motivi, in quanto strettamente collegati possono essere unitariamente trattati.
Dal rapporto dei Carabinieri prodotto dagli attori (doc. 4) e dalle relazioni peritali in atti, risulta provato che l'evento si è verificato la sera del 23 novembre 2018 alle ore 20,30, in , mentre pioveva. Parte_4
La IG.ra , mentre attraversava sulle strisce pedonali la via Verdi, Controparte_3
all'incrocio con via Garibaldi, raggiunta la semicarreggiata opposta, veniva investita dall'autovettura proveniente dalla sua destra condotta dalla IG.ra che Pt_6
percorreva la via Verdi col semaforo proiettante luce verde.
Su ciascuno dei quattro angoli dell'incrocio era posizionata una palina semaforica: nell'occasione tutte e quattro le paline semaforiche erano regolarmente in funzione,
pagina 24 di 43 compresa quella situata di fronte alla IG.ra , tranne che per la lampada rossa CP_3
risultata spenta.
Risulta altresì dalla testimonianza di (assunta in sede penale) che la IGn. Tes_1
lasciava il locale “frettolosamente”: “la donna uscendo dalla pizzeria aveva CP_3
detto di avere premura”.
Il filmato prodotto in atti dagli attori su supporto USB (doc. 56) illustra i momenti salienti dell'evento:
-alle ore 20.29.05 (secondo 22 del filmato) la IG.ra , uscita dalla pizzeria, svolta CP_3
l'angolo e compare per la prima volta nell'inquadratura;
-alle ore 20.29.07, giunta in prossimità delle strisce pedonali arresta il suo incedere, soffermandosi sul marciapiede. Nello stesso istante sono visibili due veicoli regolarmente in transito lungo la via Verdi;
-tra le 20.29.07 e le 20.29.12 la IG.ra resta ferma sul marciapiede, lasciando CP_3
transitare due autovetture provenienti dalla sua sinistra ed una proveniente dalla sua destra;
-alle ore 20.29.12, appena transitata la seconda vettura proveniente da sinistra, l'attrice inizia l'attraversamento; alle ore 20.29.17, quando ha quasi ultimato l'attraversamento, viene travolta dall'autovettura condotta dalla IG.ra Pt_6
Le parti appellanti, in estrema sintesi, ritengono assente la responsabilità dell'ente pubblico risultando che l'infortunata era perfettamente consapevole di attraversare la strada con luce semaforica rossa;
risultando interrotto il nesso causale tra la res e l'evento di danno, a causa del comportamento della IGn. , le domande di CP_3
quest'ultima e dei suoi familiari dovevano essere rigettate dal Tribunale.
In particolare, le parti appellanti argomentano la consapevolezza in capo alla danneggiata in forza delle seguenti evidenze:
pagina 25 di 43 -per raggiungere la pizzeria l'attrice aveva (presumibilmente) attraversato la medesima intersezione. In ogni caso, soffermandosi all'interno dei locali ed uscendo dagli stessi aveva avuto modo di apprezzare il regolare funzionamento dell'impianto;
- al momento dell'attraversamento la IG.ra aveva solamente una palina CP_3
semaforica alle sue spalle: le altre tre erano regolarmene in funzione e perfettamente visibili dal pedone senza che fosse necessario che questi si voltasse;
- l'attrice, prima di cominciare l'attraversamento, ha avuto modo di assistere al transito di numerosi veicoli che non hanno neppure accennato a rallentare, circostanza che non induceva certo a ritenere che il semaforo fosse spento.
La Corte osserva quanto segue.
Il motivo di appello è infondato.
Il Giudice di prime cure ha affermato, ed ampiamente motivato, come il
[...]
risponda, nei confronti della OR (e degli altri appellati), Parte_4 CP_3
ai sensi dell'art. 2051 cc, avendo la danneggiata fornito la prova sia del danno sia della sussistenza del nesso eziologico tra l'evento e la res.
La qualificazione della domanda da parte del Tribunale non è stata oggetto di appello ed
è pienamente condivisa da questa Corte.
La Cassazione civile, Sezione III, con la sentenza 6 settembre 2012, n. 14927 (Corte di
Cassazione, ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518), ha escluso l'applicabilità dell'art. 2054 c.c., in caso di semaforo non funzionante, eleggendo ad esclusivo canone di attribuzione delle responsabilità risarcitorie il criterio dettato dall'art. 2051 c.c., riferibile
– peraltro – sia all'Ente Pubblico (Comune) proprietario del tratto stradale, sia dell'impresa manutentrice dell'impianto (non parte del presente giudizio).
Lo scontro tra auto e pedone, dunque, non perfeziona – neppure parzialmente – il fatto illecito, ma degrada a semplice evento dannoso, il cui fatto generativo è integralmente da ricercarsi aliunde, nella cosa (ossia nell'impianto semaforico malfunzionante). Ne
pagina 26 di 43 deriva che saranno chiamati rispondere del danno, solidalmente tra loro ex art. 2055 c.c.,
i soggetti a carico dei quali gravava a vario titolo la custodia della res.
Come ancora di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art.
1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024)
o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481,
2482 e 2483).
Nel solco di tale principio, Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142, ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" pagina 27 di 43 in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
La Corte di Cass., 3 maggio 2024, n. 11942 ha ribadito la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e sottolineato come la stessa possa essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo.
Già in precedenza, l'ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023 ha sottolineato che, ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve attribuirsi “rilievo delle sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che eIGibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile”. Su queste premesse ha ritenuto che la vittima di una rovinosa caduta, nel decidere di utilizzare la passerella al fine di accedere alla spiaggia, sebbene vi fosse un accesso all'arenile alternativo e più sicuro, avrebbe posto in essere una condotta assolutamente incauta che, per quanto in astratto prevedibile, integrerebbe gli estremi del caso fortuito.
Sviluppando questi rilievi, continua il Supremo Collegio, “se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa
(ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento eIGibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la pagina 28 di 43 sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento".
Venendo al caso di specie, l'incrocio che la si è trovata ad attraversare con il CP_3
semaforo pedonale non funzionante è un quadrivio con l'impianto composto come segue:
1) la palina semaforica di fronte alla posizione della all'inizio CP_3
dell'attraversamento (si tratta della palina meglio visibile dalla stessa) presenta: CP_3
- 3 lanterne veicolari per chi proviene da via Verdi;
- 3 lanterne pedonali per che attraversa su via Verdi;
- 2 lanterne con le frecce di svolta su via Garibaldi;
- 3 lanterne pedonali per che attraversa su via Garibaldi;
2) la palina sull'angolo via Garibaldi/via Venegoni presenta:
- 3 lanterne veicolari per chi proviene da via Venegoni;
- 3 lanterne pedonali per chi attraversa via Venegoni;
- 3 lanterne pedonali per chi attraversa via Garibaldi;
3) la palina sull'altro angolo via Garibaldi/via Venegoni presenta:
- 3 lanterne pedonali per attraversare via Venegoni;
- 2 lanterne con freccia per girare in via Garibaldi;
- 3 lanterne pedonali per attraversare via Garibaldi;
- 3 lanterne veicolari per che proviene da via Venegoni;
4) la palina all'angolo via Garibaldi /via Verdi (nascosta alla ) presenta: CP_3
- 3 lanterne pedonali per attraversare via Garibaldi;
- 3 lanterne veicolari per chi proviene da via Garibaldi;
5) la palina alle spalle della presenta: CP_3
- 3 lanterne pedonali per chi attraversa via Verdi;
pagina 29 di 43 - 3 lanterne veicolari che per chi proviene da via Verdi.
La prova del fortuito, posta a carico del deve essere connotata da due Pt_4
caratteristiche: l'imprevedibilità, nel senso che la vittima deve aver tenuto una condotta non già negligente, bensì “eccezionale, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”, nonché l'imprevenibilità dell'evento, intesa quale impossibilità di prevenire l'evento stesso, evitandolo con l'adozione delle dovute misure di prevenzione
(Cassazione Civile Ord. n. 39965 del 14.12.21, Cass. Civ. 36901/22, Cass. Civ.
4035/21).
PREVEDIBILITA'. Come statuito nella sentenza impugnata, “in presenza di un malfunzionamento della luce semaforica che impone al pedone di arrestarsi, deve ritenersi del tutto prevedibile che il pedone, facendo affidamento sui soli segnali orizzontali -le strisce-, decida di attraversare”.
D'altra parte i semafori pedonali hanno proprio la finalità di evitare che i pedoni, in particolari luoghi (ritenuti più pericolosi di altri dallo stesso Ente preposto, che ha deciso di stazionare un impianto semaforico) siano costretti ad affidarsi, di volta in volta, a valutazioni proprie sulla pericolosità di attraversamento in quel preciso momento.
L'attraversamento da parte dell'utente non era un evento imprevedibile ma proprio ciò che il stesso voleva regolamentare con l'impianto semaforico, per evitare Pt_4
rischi.
PREVENIBILITA'. Quanto alla imprevenibilità non può che essere pienamente condiviso quanto precisato nella sentenza impugnata: “il malfunzionamento, poi, era evidentemente prevenibile, sussistendo, di norma, la possibilità di riparare la lampadina…che peraltro avrebbe dovuto essere sostituita dalla società incaricata della manutenzione già a inizio novembre 2018”.
Più in particolare se il Comune di avesse rispettato il termine Parte_4
semestrale di “vita utile” delle lampadine o se avesse esercitato il dovuto controllo affinché il semaforo non restasse spento per oltre tre mesi, la lampadina avrebbe pagina 30 di 43 funzionat. Come risulta dal contratto del Comune di con la Parte_4
“Semaforica”, l'azienda che si occupa della manutenzione degli impianti semaforici
(doc. 32 fasc. primo grado), la manutenzione ordinaria che prevede la totale sostituzione delle lampadine deve essere effettuata con cadenza semestrale, essendo la vita utile stimata delle lampadine appunto di sei mesi. Poiché l'ultima manutenzione risaliva all'11.5.2018, la successiva avrebbe dovuto essere eseguita entro l'11.11.2018, ergo: laddove il termine semestrale fosse stato rispettato, alla data del sinistro del 23.11.2018 il semaforo pedonale in questione sarebbe stato funzionante. A questo proposito si rammenta che, come emerge dalla stessa sentenza, è stata la stessa “La Semaforica” a ritenere necessaria “in via prudenziale” la sostituzione di tutte le lampadine due volte all'anno, poiché così raccomanda la normativa CEI. Il che IGnifica che “La
Semaforica”, e per essa il erano consapevoli che, Parte_4
trascorsi sei mesi, le lampadine non avrebbero più dato garanzia di funzionamento e si sono, anche per questo, resi colpevoli di grave negligenza.
Dalla relazione peritale, richiesta dai familiari della e redatta dall'Ing. CP_3 Per_4
(doc. 29 fasc. primo grado), emerge che il semaforo non funzionasse da tre mesi. Tale accertamento è desumibile dalle fotografie estratte da Google Street View, un'applicazione che fornisce, grazie ad una macchina fotografica a 11 obiettivi, una rappresentazione dello stato dei luoghi, in un medesimo istante, a 360 gradi. Ebbene, nell'agosto 2018, come evidenziato a pag. 6 della perizia, prodotta in atti, si nota come la lampada posta davanti alla farmacia, quella che la OR si è trovata di CP_3
fronte, fosse già allora assolutamente spenta mentre, nello stesso istante, quella rossa alle sue spalle era accesa. Tale circostanza non è mai stata neppure contestata dal
Pt_4
Ciò consente ragionevolmente di ritenere che sino alla data del sinistro nessun intervento sia stato fatto per aggiustare la luce semaforica, come anche risulta dall'ultimo intervento da parte della Semaforica in data 11.5.2018. pagina 31 di 43 Infine, deve rilevarsi che -nonostante il guasto- non era funzionante il sistema di sicurezza delle luci gialle lampeggianti.
Ai sensi dell'art. 169 n. 4 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada,
l'”impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti…”.
A parere di questa Corte, la ratio della norma è quella di prevenire incidenti e “insidie” come quella di cui è causa;
in caso di malfunzionamento anche di una sola lampada, il passaggio alle luci gialle lampeggianti di tutto l'impianto consente a coloro che si apprestano ad occupare l'incrocio da diverse direzioni, di avere conoscenza del mancato corretto funzionamento dei semafori e di dover conseguentemente applicare le regole di prudenza obbligatorie in tali circostanze, che consistono principalmente nel diminuire la velocità per verificare che l'incrocio sia libero e nel dare la precedenza ai pedoni (a maggior ragione ai pedoni che già si trovano sulle strisce zebrate). Anche il mancato funzionamento di una sola lampada può creare un grave pericolo.
Orbene, per verificare il buon funzionamento di questo dispositivo di sicurezza
(passaggio automatico di tutte le lampade al giallo lampeggiante, in caso di guasto) devono essere eseguite, in occasione degli interventi di manutenzione, le “prove funzionali dei sistemi di protezione delle segnalazioni semaforiche”, che consistono nelle simulazioni di “verde nemico” -cioè la simulazione di tutte le luci verdi contemporaneamente accese e dunque in contrasto tra loro- e di “carico mancante per ogni uscita rossa e verde” -cioè la simulazione del mancato funzionamento di ogni lampada verde o rossa- per poi osservare il comportamento dell'impianto semaforico.
In altre parole, tali prove servono proprio a verificare se, in caso di malfunzionamento anche di una sola lampada, entri automaticamente in funzione il sistema di sicurezza delle luci gialle lampeggianti per tutti.
pagina 32 di 43 Ebbene, nell'ultimo rapporto di intervento precedente al sinistro, in data 11.5.2018 (si veda la scheda tecnica dell'intervento -doc. 31 fasc. primo grado-) si legge: “non effettuato il test del 'verde nemico' e 'carico mancante' per mancanza polizia locale a presidio dell'impianto”.
Tale circostanza è poi di per sé rilevante in quanto anche nel corso di tutti gli altri precedenti interventi di manutenzione effettuati nel triennio 2016/2018, la “Prova funzionale dei sistemi di protezione delle segnalazioni semaforiche” non è mai stata eseguita per il medesimo motivo (si vedano i rapporti di interventi del 23.3.2016, del
12.9.2016, del 19.1.2017 e del 13.7.2017, prodotti sub docc. 33, 34, 35 e 36 fasc. primo grado).
Almeno dal 2016, pertanto, il dispositivo di sicurezza delle luci gialle lampeggiante per tutti i fruitori dell'incrocio non è mai stato verificato e, infatti, non ha funzionato. Il controllo e il conseguente ripristino di tale dispositivo avrebbero evitato che in uno stesso incrocio vi fosse la luce spenta in una direzione (quella della OR ) e CP_3
le luci funzionanti nelle altre;
tale sistema di sicurezza avrebbe allertato i veicoli provenienti da qualunque direzione, circa l'esistenza di un malfunzionamento semaforico;
avrebbe conseguentemente indotto i conducenti dei veicoli (e segnatamente la conducente del veicolo investitore) ad una diversa e ben maggiore prudenza.
Al fine di sostenere l'elisione del nesso di causalità, entrambe le parti appellanti in via principale richiamano la sentenza del GUP di Busto Arsizio che ha assolto il Sindaco del e il responsabile dell'Ufficio Tecnico dal reato di lesione Parte_4
personali colpose ritenendo raggiunta la prova della “consapevolezza del pedone di attraversare il tratto stradale in questione con il rosso nel proprio senso di marcia” .
Questa Corte condivide, sul punto, la motivazione del Giudice del primo grado, laddove scrive: “nel caso di specie la scrivente ritiene di doversi discostare dalle valutazioni espresse nella pronuncia in questione in ordine alla consapevolezza di CP_3
di attraversare l'incrocio con il rosso con conseguente elisione del nesso di
[...]
pagina 33 di 43 causa tra l'evento e il malfunzionamento del semaforo;
non è emerso alcun elemento, infatti, che porti a siffatta conclusione, dovendosi peraltro precisare che nemmeno la perizia del P.M. era giunta a tale conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta (tanto che il P.M. ha concluso per la condanna degli imputati)….Non vi
è, in conclusione, alcun elemento per ritenere che , laddove la Controparte_3
lampada rossa del semaforo fosse stata accesa, avrebbe impegnato ugualmente
l'incrocio; al contrario, una volta dimostrato il malfunzionamento della lanterna, risulta comprovato il nesso di causa tra tale condizione della cosa e il sinistro che si è verificato ….”.
La circostanza secondo cui la sapesse -o dovesse sapere- di attraversare con il CP_3
rosso emerge da una dichiarazione (a cinque anni dal sinistro) da parte dell'ing.
(perito incaricato dal P.M.). Per_5
Quest'ultimo, a pag. 54 della perizia dallo stesso redatta scriveva “… non è dato sapere, pertanto, se il pedone non si sia avveduto di tale circostanza ...(omissis).. “.
Successivamente, l'Ing. , cinque anni dopo, sentito nel procedimento penale Per_2
dichiarava: “era pacificamente sufficiente che guardasse semplicemente con la testa un pochino a sinistra e avrebbe visto l'altra palina, quella che comandava la luce verde per i veicoli che provenivano dalla sua destra e dalla sua sinistra, era chiarissimamente avvistabile la situazione dell'impianto dalla sua posizione perchè aveva praticamente la palina quella contrapposta diciamo simmetrica rispetto alla sua posizione”.
Questa Corte ritiene che la , dalla sua posizione e con le condizioni CP_3
meteorologiche presenti la sera del sinistro, non poteva rendersi conto di avere di fronte a sé un semaforo che, se funzionante, sarebbe stato rosso.
Soprattutto, l'infortunata a fronte del semaforo nella sua direzione di marcia non funzionante non poteva ritenere, ex ante, che i veicoli avessero necessariamente luce verde nel loro senso di marcia.
Va perciò condivisa l'argomentazione del Tribunale laddove ha ritenuto che CP_3
pagina 34 di 43 “non poteva certo percepire con immediatezza” la lanterna verde che regolava il CP_3
traffico veicolare, “tenuto conto della conformazione delle lanterne dotate di visiere paralume - che …coprivano anche i lati delle lanterne, come risulta dalla fotografia in atti”.
La non aveva la visione con sufficiente chiarezza di alcuna lanterna veicolare CP_3
che le mostrasse il traffico in quel momento. Le luci semaforiche erano troppe e si mescolavano, al buio e sotto la violenta pioggia, alle luci delle insegne e delle vetrine;
in quell'incrocio vi sono molteplici luci che danno le regole per il traffico veicolare, pedonale e per le svolte a destra e a sinistra, senza contare che un pedone che si trova di fronte a sé una lanterna spenta non può supporre con certezza che il funzionamento del resto dell'impianto sia corretto.
Va esclusa perciò la consapevolezza in capo alla danneggiata che il proprio semaforo proiettasse luce rossa.
In conclusione, esclusa la consapevolezza della luce rossa nel proprio senso di marcia e considerati i vari e diversi profili di colpa da parte del va confermata la Pt_4
sentenza di primo grado che ha ritenuto il responsabile del sinistro nella misura Pt_4
del 30%. Tale misura di responsabilità appare identica a quella del pedone che -in una situazione di pioggia battente, di notte, con semaforo spento- avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, appena giunta alla mezzeria della strada. Così come aveva atteso il passaggio delle due macchine (nella prima parte della carreggiata) prima di intraprendere l'attraversamento avrebbe dovuto procedere con estrema attenzione superata la mezzeria: proprio la situazione particolare di “semaforo” spento” avrebbe dovuto sollecitare al pedone una maggiore cautela.
3) Terzo motivo di impugnazione: l'ammontare del danno.
La personalizzazione
Il Tribunale ha provveduto alla personalizzazione del danno non patrimoniale incrementandolo nella misura del 10%. pagina 35 di 43 Sotto il profilo della personalizzazione del danno, riconosciuta nella sentenza di primo grado in misura pari 10% sul danno biologico, secondo l'appellante, “considerato che l'elevato grado di invalidità permanente è essenzialmente giustificato da un deficit cognitivo, le conseguenze delle lesioni sono quelle che avrebbe sofferto qualsiasi altro danneggiato che si trovasse nelle medesime condizioni”.
Questa Corte non condivide la tesi dell'appellante.
Infatti è emerso dall'esito dell'istruttoria in primo grado, che il danno non patrimoniale patito dalla sia ulteriore rispetto quello risarcito con l'applicazione dei valori CP_3
monetari tabellari. Ai fini dell'attribuzione del diritto alla “personalizzazione” del danno, oltre che valutare le caratteristiche della lesione, occorre verificare se nella vita reale della danneggiata si è, in concreto, perso -in conseguenza di quella lesione- qualcosa di ulteriore e diverso, caratterizzante l'esistenza della danneggiata.
Ebbene, i numerosi testimoni sentiti in primo grado hanno ben descritto, in termini sensibili, l'impegno importante, intenso e costante della OR , non certo CP_3
comune ad ogni persona, nelle molteplici attività di volontariato delle quali spesso era promotrice ed organizzatrice e che rappresentavano per lei motivo di realizzazione personale e rispondevano alla sua vocazione di aiutare il prossimo. In particolare, la collaborava con la propria Comunità Parrocchiale “Rione Parrocchiale San CP_3
Martino” e con la ONLUS “Il Ponte del Sorriso”, che si occupa di sostenere i bambini affetti da gravi patologie e i loro familiari, attiva soprattutto presso la Pediatria dell'Ospedale del Ponte di Varese. Si estrapola, a titolo esemplificativo, da alcune testimonianze rese nel corso dell'istruttoria in primo grado, dai colleghi delle associazioni di volontariato con cui collaborava: “lei era la mente ... l'80% del lavoro era sulle sue spalle…stava fuori anche 15 ore per organizzare tutto… era per noi una risorsa, tra tutti i volontari era molto attiva e brillante…era una volontaria importante, molto attiva, vivace, capace…”
pagina 36 di 43 Se è dunque ovvio che qualunque persona che riporti le lesioni subite dalla , CP_3
segnatamente nella sfera cognitiva, non possa minimamente occuparsi ed organizzare, a titolo di volontariato, le attività di aiuto e sostegno alle persone fragili, non è altrettanto scontato, ed anzi rappresenta un circostanza davvero eccezionale, che una persona decida di dedicare una grossa parte della propria vita e del proprio tempo a tali attività benefiche, nelle quali -come è risultato più che ampiamente provato- profondere tutte o quasi le energie a disposizione, in ottemperanza alle proprie convinzioni etiche e religiose.
Attività che indubbiamente consentivano alla di sentirsi utile e realizzata (oltre CP_3
che di fornire un servizio alla società).
Proprio sulla base di tali circostanze, oggetto di approfondita verifica testimoniale, il
Giudice di prime cure ha correttamente riconosciuto una personalizzazione nella misura
-minima e dovuta- del 10%.
Il riconoscimento dell'importo di € 516.541,00 (al lordo della rendita a titolo CP_11
di danno patrimoniale per assistenze future.
Nell'atto introduttivo l'attrice sosteneva di avere necessità di “assistenza continua nel disbrigo delle attività quotidiane”. A sostegno dell'affermazione riportava la verbalizzazione del medico dell' risalente al 17.09.2020 che scriveva: “Ancora CP_11
seguita a domicilio da fisioterapista occupazionale tre volte la settimana. …
Supervisionata costantemente da terzi (marito, figlie e assistente domestico) … “
Sosteneva in particolare di non poter “restare mai da sola perché non è in grado di rendersi conto dei pericoli all'interno della casa e fuori.”
Il Tribunale ha statuito che: non è in grado di svolgere Controparte_3
autonomamente le attività della vita quotidiana a causa del deficit globale neurocognitivo residuato”, liquidando. € 516.541,00 (al lordo della rendita ) a CP_11
titolo di danno patrimoniale per assistenze future.
pagina 37 di 43 censura la sentenza di primo grado eccependo in primis (motivo III B 1) Parte_1
la nullità della perizia il cui contenuto ha portato alla determinazione dell'importo che precede. In secondo luogo, allega che la risposta del CTU nei termini considerati (la IG.ra potrebbe necessitare) non è scientificamente e logicamente accettabile. In terzo luogo l'appellante sostiene l'erronea determinazione degli importi dovuti a titolo di assistenze future, posto che dalla documentazione in atti emerge che la IG.ra ha CP_3
corrisposto per le assistenze domestiche dal giorno delle dimissioni (9 aprile 2019) a tutto il 30.12.2020, la somma di € 856,20 mensili pari ad € 10.275,00 l'anno e, il
Tribunale, moltiplicando l'ammontare di tale spesa annua per l'indice tabellare 21,16, avrebbe dovuto individuare la minor somma di € 217.419,00 in luogo di quella di €
516.541,00.
La Corte osserva.
NULLITA' CTU
Gli appellanti eccepiscono la nullità della CTU per mancato rispetto del contraddittorio - nella parte in cui rispondendo alla richiesta di chiarimenti del Giudice, riconosce la congruità di un'assistenza pari a otto ore/die -, lamentando che “durante le operazioni peritali la discussione non è caduta sulla necessità o meno della danneggiata di godere della supervisione né della misura della supervisione” (pagg. 15 e 16 dell'atto di appello) ma solo sulla necessità di cure e strumenti riabilitativi.
In primo luogo si deve evidenziare che il quesito del Tribunale chiedeva, tra l'altro, di valutare la ”d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future”; la congruità delle spese di assistenza sinora sostenute e documentate, la tipologia e la durata (in termini di numero di ore giornaliere e di numero di giorni per ciascuna settimana) delle spese di assistenza necessarie in futuro, indicando -ove possibile- l'aspettativa di vita della perizianda”.
pagina 38 di 43 Il quesito era ampio e, evidentemente -come notorio in questi giudizi- comprensivo sia di un'assistenza medico-infermieristica sia di un'assistenza da “supervisione” o, meglio, non specialistica.
Lo stesso legale dell'odierna appellante , all'udienza tenutasi il 17 ottobre Parte_1
2023, a seguito della richiesta dei legali della di chiarimenti al CTU in merito CP_3
alla necessità della di assistenza anche per la mera supervisione, si opponeva CP_3
ritenendola “superflua e in quanto il CTU si è già pronunciato sulla questione dell'assistenza”, dando così implicitamente atto che la questione era stata ampiamente dibattuta.
Entrando nel merito, il CTU ha spiegato chiaramente di aver considerato in un primo momento solo l'assistenza necessaria per le attività di igiene e vestizione, quantificandola in 1-2 ore al giorno, ma quando il giudice di prime cure chiedeva al
CTU di valutare anche le ore per l'assistenza nelle faccende domestiche e personali e anche solo per la necessaria supervisione, sulla base dei riscontri documentali e peritali svolti nel contraddittorio delle parti, ha risposto con precisione che “stanti le deficitarie condizioni neuropsichiche già adeguatamente documentate e obiettivate”, possono risultare congrue 8 ore al giorno.
Si tratta di una valutazione probabilistica e prudenziale, per liquidare un danno futuro.
La congruità delle ore indicate dal CTU e liquidate dal Tribunale sono condivise da questa Corte alla luce della documentazione medica prodotta:
- la valutazione neurologica in atti del 6.03.20 (doc 59 fasc. primo grado) richiamata anche dal CTU riporta in proposito “permangono un importante rallentamento attentivo ed un deficit a carico delle funzioni esecutive con particolare difficoltà nella pianificazione e programmazione motoria, flessibilità cognitiva e tendenza a comportamenti infantili con elevata fatuità. Si segnala suscettibilità all'interferenza e scarso controllo inibitorio. Deficitaria la memoria a breve termine verbale. Patologica anche la memoria anterograda visuo-spaziale…. Omissis…. La paziente non è autonoma pagina 39 di 43 nella Attività di Vita Quotidiana... Conclusioni: il quadro appare sovrapponibile alla precedente valutazione con deficit cognitivo-comportamentale come esiti del grave trauma cranio-encefalico. Permane tuttora la necessità di una costante supervisione da parte dei familiari…”;
- il CTU nella Sua relazione Peritale del 14.10.2023, nell'ambito della Valutazione medico-legale (pagg. 9 e 10) scrive: “..La gravità delle lesioni comportò prolungato ricovero in rianimazione e successivi ricoveri riabilitativi con lento e progressivo recupero di parte delle funzioni neuromotorie e cognitive, residuando un deficit globale neurocognitivo polisettoriale di grado moderato-severo”;
- il verbale (nostri docc. 12-13 fasc. primo grado) attesta l'”invalidità” civile al CP_11
100% precisando che trattasi di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”;
- ancora, per ulteriore conferma, si è prodotto in allegato alla memoria difensiva avverso il ricorso ex art. 351 c. 2 cpc , il certificato medico del 3.04.2024 (doc. 4 fase sospensiva), depositato nel procedimento di Amministrazione di Sostegno (Tribunale di
Busto Arsizio, R.G. 1417/2019) -cui la è sottoposta proprio in conseguenza CP_3
delle lesioni e del deficit cognitivo derivati dal sinistro- in allegato al Rendiconto
Annuale al Giudice Tutelare (doc. 5 fase sospensiva) in cui si legge: “quadro clinico complesso caratterizzato da: - deficit mnesico-cognitivo comportamentale e rallentamento psicocomotorio con disfagia e emiplegia dx e deambulazione incerta in esiti in grave politrauma della strada (pedone investito) che limita la gestione autonoma delle normali attività quotidiane della vita e la capacità decisionale comunicativa e di programmazione in qualsiasi situazione della vita quotidiana e necessita di continua supervisione da parte dei familiari”.
Questa Corte condivide la valutazione del Giudice di prime cure, stante la documentazione prodotta, tenuta in considerazione dal CTU quando, richiamando “le pagina 40 di 43 deficitarie condizioni neuropsichiche già adeguatamente documentate e obiettivate”, ha ritenuto congrue 8 ore di supervisione giornaliera.
Nessuna violazione del contraddittorio può dunque rinvenirsi nell'operato del CTU, così come il chiarimento richiesto dal Giudice ha solo consentito di precisare l'ampiezza del quesito, distinguendo l'assistenza non specialistica da quella specialistica, indicandone le ore.
Premesso che -in ogni caso- il CTU ha utilizzato dati in precedenza accertati nel contraddittorio delle parti, la questione appare superata dal fatto che il Tribunale ha motivato la propria decisione sulla base della documentazione medica prodotta in atti, con un ragionamento logico e convincente, tenendo conto delle contestazioni della difesa degli odierni appellanti.
Ai fini della valutazione probabilistica della necessità di spese di assistenza future della
, si evidenzia che quest'ultima al momento del sinistro conviveva con il marito CP_3
purtroppo deceduto il 24.4.2024, che si prendeva cura -dopo Persona_1
l'incidente- della moglie. Inoltre, le figlie della OR , rispettivamente di 30 e CP_3
35 anni, anch'esse conviventi, nei prossimi anni ragionevolmente potrebbero volersi rendere autonome rispetto alla madre o assumere altri oneri familiari, facendo sempre maggiormente ricorso all'aiuto di terzi.
Da quanto premesso consegue, perciò, la conferma della sentenza su tale punto.
Infine, gli appellanti evidenziano la mancata produzione in causa, da parte attrice in primo grado, delle spese (buste paga) per le badanti successive all'atto di citazione, per sostenere come tale assistenza non sia evidentemente più necessaria.
Tale conclusione non può essere condivisa in primo luogo perché superata da quanto sopra statuito sulla necessità di spese di assistenza (supervisione) future e tenuto conto della morte del marito (che si occupava della ) e dell'età delle figlie ora CP_3
conviventi; in secondo luogo perché con la memoria difensiva avverso il ricorso ex art. 351 c.2 cpc, la parte ha prodotto le buste paga delle badanti successive allo CP_3
pagina 41 di 43 spirare dei termini istruttori in 1° grado che, in quanto documenti di formazione successiva, sono pienamente ammissibili in 2° grado (doc. 6 fase sospensiva).
ERRORE MATERIALE
Secondo la difesa degli appellanti in via incidentale il Tribunale sarebbe incorso in un errore materiale di calcolo.
Secondo Controparte_3 Controparte_2 [...]
a fronte dell'importo di € 1.236.356,91, pari al danno totale riconosciuto Parte_3
alla , decurtato del 30% in ragione della ritenuta corresponsabilità della CP_3 CP_3
(sentenza pag. 40), l'importo residuo è pari a € 865.449,84 (€ 1.236.356,91 - €
370.907,07; a pag. 41 della sentenza, poi, il Giudice di prime cure detrae dal danno totale come attualizzato e decurtato del 30% (€ 865.449,84) l'importo già corrisposto alla dalla compagnia di assicurazione della vettura investitrice, anch'esso CP_3
attualizzato, pari ad € 649.551,15; pertanto: € 865.449,84 - € 649.551,15 = € 215.898,69, anziché il diverso importo indicato, per un mero errore di calcolo, a pag. 42 della sentenza (€ 203.312,00).
Questa Corte osserva che il danno totale riconosciuto alla è di € 1.236.365,91. CP_3
Infatti, il Tribunale ha liquidato a pag. 28) € 830.837,44 per il danno non patrimoniale rivalutato;
a pag. 29 € 12.804,08, per il danno patrimoniale rivalutato;
a pagina 32 €
374.735,00 per il danno futuro. La somma degli addendi è pari a € 1.218.376,52 e non €
1.236.365,91.
Detraendo il 30% in ragione della responsabilità si ottengono € 852.863,56: detraendo l'importo riconosciuto dall'assicuratore dell'investitore (€ 649.551,15) si ottengono €
203.312,00, così come liquidati in dispositivo.
Conseguentemente, questa Corte ritiene non sussista l'allegato errore materiale.
SPESE
Tenuto conto dell'inammissibilità dell'appello proposto da Controparte_3
(in persona del suo ADS), e del Controparte_2 Parte_3
pagina 42 di 43 rigetto degli altri appelli proposti da e da Parte_1 [...]
, le spese possono essere integralmente compensate tra tutte le Parte_4
parti.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante principale, di quello adesivo e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3,
Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel procedimento di impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 519/2024 così dispone:
1. Rigetta gli appelli proposti da e da Parte_1 [...]
; Parte_4
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_3
(in persona del suo ADS),
[...] Controparte_2 [...]
Parte_3
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte di tutti gli appellanti (principale, adesivo e incidentale), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Così deciso in Milano il 19.2.2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
pagina 43 di 43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano ConIGliere rel.
dr. Manuela Andretta ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1730/2024 promossa in grado d'appello
DA
IN PERS. DEL PROC.SPEC. Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCHI GIUSEPPE, elettivamente
[...]
domiciliato in VIA MAMELI N. 13/15 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. MACCHI GIUSEPPE
APPELLANTE
CONTRO
US RAPPRESENTATA DAL SUO ADS SIG.RA CP_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._1
pagina 1 di 43 VIALE MONTE NERO, 38 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. SAGLIA ELISA
IOLANDA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
SOLINAS DA ( DOMICILIATO C/O LA C.F._2
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEDE;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._3
VIALE MONTE NERO, 38 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. SAGLIA ELISA
IOLANDA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
SOLINAS DA ( DOMICILIATO C/O LA C.F._2
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEDE;
C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._4
VIALE MONTE NERO, 38 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. SAGLIA ELISA
IOLANDA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
SOLINAS DA ( DOMICILIATO C/O LA C.F._2
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEDE;
(C.F. ), elettivamente Parte_4 P.IVA_1
domiciliato in PIAZZA RISORGIMENTO, N.- 5 21013 GALLARATE presso lo studio dell'avv. ZIBETTI ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per IN PERS. DEL PROC.SPEC. Parte_1 Parte_2
[...]
pagina 2 di 43 “Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza N. 519/2024 del 10.04.24, pubblicata il 11.04.24, notificata il 20.05.2024, RG N. 3057/2921 del Tribunale di Busto
Arsizio, in principalità assolvere il da ogni domanda Parte_4
contro il medesimo proposta e per l'effetto dichiarare che non si rende necessario alcun intervento in manleva della terza chiamata In via di subordine Parte_1
accertare e dichiarare la minor concorrente responsabilità del e, ritenuta Pt_4
inesistente e comunque non provata la necessità di assistenza per “supervisione” e ritenuti gli importi ricevuti dall'assicuratore del veicolo investitore, assolvere in ogni caso il da ogni domanda. In via di estremo subordine, Parte_4
regolare il risarcimento secondo giustizia.
In ogni caso, dichiarare l'impugnazione incidentale proposta dalle appellate inammissibile e/o improcedibile per essere le medesime decadute per decorrenza del termine di legge per impugnare la sentenza.
Con vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Per RAPPRESENTATA DAL SUO ADS Controparte_3 [...]
Controparte_4 Parte_3 Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare i gravami ex adverso proposti perché infondati in fatto e in diritto;
- in via incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 519/2024 del 10.4.24, dichiarare che il è responsabile del sinistro per cui è causa nella Parte_4
misura del 60% e dichiarare la OR non responsabile, neppure Controparte_3
per una quota, del sinistro occorsole;
in subordine, dichiarare Controparte_3
responsabile per una quota comunque inferiore al 30%, ritenuta di giustizia, e il
[...]
per una quota comunque superiore al 30%, ritenuta di giustizia;
Parte_4
pagina 3 di 43 - conseguentemente, condannare il a corrispondere i Parte_4
seguenti importi:
€ 616.146,04 alla OR iure proprio (a titolo di risarcimento dei Controparte_3
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti) oltre ad € 17.086,23 iure hereditatis (a titolo di danno parentale del marito deceduto), o i maggiori o minori Persona_1
importi ritenuti di giustizia, oltre a interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
€ 9.843,12 a iure proprio (quale danno parentale) oltre ad € 17.086,23 Controparte_2
iure hereditatis (quale danno parentale del padre , o i maggiori o minori Persona_1
importi ritenuti di giustizia, oltre a interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
€ 9.843,12 a iure proprio (quale danno parentale) oltre ad € 17.086,23 Parte_3
iure hereditatis (quale danno parentale del padre , o i maggiori o minori Persona_1
importi ritenuti di giustizia, oltre a interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
- confermare, per il resto, le statuizioni della sentenza n. 519/2024;
NEL MERITO IN SUBORDINE:
- rigettare i gravami proposti e confermare la sentenza n. 519/2024, previa correzione dell'errore materiale di calcolo segnalato. Per l'effetto, condannare il
[...]
a corrispondere: Parte_4
€ 226.693,63 alla OR iure proprio (per i danni, patrimoniali e non CP_3
patrimoniali, subiti) ed € 3.449,33 iure hereditatis (pari ad 1/3 di € 10.348,00), per il danno parentale del marito o i maggiori o minori importi ritenuti di Persona_1
giustizia, oltre a interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
€ 3.449,33 a iure hereditatis (a titolo di danno parentale di Parte_3 [...]
o i maggiori o minori importi ritenuti di giustizia, oltre a interessi dalla data Per_1
della sentenza al soddisfo;
€ 3.449,33 a iure hereditatis (a titolo di danno parentale di Controparte_2 [...]
o i maggiori o minori importi ritenuti di giustizia, oltre a interessi dalla data Per_1
della sentenza al soddisfo. pagina 4 di 43 IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare le istanze istruttorie tutte ex adverso proposte.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
Per Parte_4
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma alla sentenza impugnata, contrariis rejectis, accertata e dichiarata la tardività della impugnazione incidentale della parte appellata e rigettando in ogni caso la stessa nel merito, qualora ammessa, nel merito rigettare le domande degli attori in primo grado ed odierni appellati, in quanto infondate in fatto ed in diritto, non sussistendo alcuna responsabilità del
[...]
per l'evento del 23 novembre 2018 per le ragioni tutte meglio Parte_4
indicate negli atti di causa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero ravvisarsi profili di responsabilità del nella causazione del sinistro di cui Parte_4
occorso alla IG.ra in data 23 novembre 2018 anche solo in via concorsuale, CP_3
accertare e dichiarare che il ha stipulato con Parte_4 [...]
apposita polizza di responsabilità civile, per il periodo interessato, la cui Parte_1
copertura ed operatività per l'evento oggetto di causa non è oggetto di contestazione da parte della terza chiamata in primo grado ed odierna appellante, e conseguentemente confermare la condanna dell'assicurazione a tenere indenne e manlevare il
[...]
dal pagamento di qualsivoglia somma dovesse risultare oggetto di Parte_4
condanna nei confronti dell'Ente in via esclusiva/alternativa o concorrente con qualsiasi altro soggetto, tenuto altresì conto della transazione già intervenuta tra gli attori e
[...]
CP_5
in ogni caso con vittoria di onorari e spese di giudizio”.
pagina 5 di 43 In via istruttoria - qualora l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere di debitamente approfondire gli aspetti fattuali della vicenda (così come avrebbe dovuto essere posto in essere in primo grado ed esattamente come è avvenuto in sede penale) - si richiamano le richieste reiterate in sede di Precisazione delle Conclusioni avanti il Tribunale che di seguito si riportano per mera praticità:
• acquisizione dei verbali di udienza dell'8.03.2023 e del 22.03.2023 di cui al procedimento penale R.G.N.R. 8318/18 – N.R.G. TRIB. 68/2022, quali atti istruttori sopravvenuti e rilevanti ai fini della decisione
• prova orale per testimoni sui seguenti capitoli:
1. Vero che la sera del 23 novembre 2018, verso le ore 20.40, mi trovavo pressola
Pizzeria “ ”, sita in Via Garibaldi n.5, il cui Parte_5 Parte_4
ingresso è posizionato sull'incrocio con la via Verdi (teste: ; Testimone_1
2. Vero che, nelle circostanze di spazio e di tempo di cui al capitolo precedente, la IG.ra , dopo aver pagato alla cassa, è uscita Controparte_3
frettolosamente dal locale per attraversare la via Verdi (teste:
[...]
; Tes_1
3. Vero che, nelle circostanze di spazio e di tempo di cui ai capitoli precedenti, subito dopo che la IG.ra è uscita dalla pizzeria, ho sentito un forte CP_3
rumore ed ho potuto constatare che la stessa era stata investita da un'auto proveniente dalla via Verdi con direzione GA (teste: ; Testimone_1
4. Vero che il tratto di strada attraversato dalla IG.ra nelle circostanze CP_3
di spazio e di tempo di cui ai capitoli precedenti è composto da tre corsie di marcia ad alta affluenza veicolare (testi: Testimone_1 [...]
, , e DOTT. Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
ING. ); Persona_2
5. Vero che, in particolare, nel tratto di strada di cui ai capitoli precedenti, alle ore
20.40 circa del 23 novembre 2018, il traffico veicolare era intenso con numerose pagina 6 di 43 auto che lo attraversavano (testi: Testimone_1 Testimone_2
, , e DOTT. ING. Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
); Persona_2
6. Vero che, nelle circostanze di spazio e di tempo di cui ai capitoli precedenti, la lanterna semaforica posizionata all'incrocio tra la via Verdi e la Via Garibaldi proiettava luce verde per i veicoli e luce rossa per i pedoni (testi:
[...]
, , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e NG. ); Testimone_5 Tes_6 Persona_2
7. Vero che, nelle circostanze di spazio e di tempo di cui ai capitoli precedenti, la sola lampadina nel senso di marcia della IG.ra era “fulminata”, CP_3
mentre quella alle spalle della stessa era funzionante e posta sulla luce rossa
(testi: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, e ING. Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 [...]
); Per_2
8. Vero che, nelle medesime circostanze di spazio e di tempo di cui al capitolo precedente, la IG.ra è sopraggiunta a forte velocità sotto una forte Pt_6
pioggia, investendo la IG.ra , omettendo di soccorrerla e dandosi alla CP_3
fuga (testi: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, e DOTT. ING. Testimone_4 Testimone_5 [...]
); Per_2
9. Vero, in particolare, che la velocità di cui al capitolo precedente è stata indicata nella perizia della Procura della Repubblica di Busto Arsizio nel procedimento
RG 8318/18 in circa 67/70 km/h in un tratto cittadino in cui avrebbe dovuto essere rispettato il limite di 50 km/h, da ridursi ulteriormente per la scarsa visibilità determinata dalla pioggia (TESTE: DOTT. ING. DOMENICO
); Per_2
pagina 7 di 43 10. Vero che, nel periodo precedente al sinistro oggetto di causa, tutta la clientela della presso la COOP posta davanti alla pizzeria da cui è fuoriuscita CP_6
la IG.ra nelle circostanze di cui ai capitoli precedenti, ha omesso di CP_3
segnalare malfunzionamenti del semaforo posto all'incrocio tra le vie Verdi e
Garibaldi di (testi: e;
Parte_4 Testimone_7 Tes_8
11. Vero che il IG. pur abitando vicino all'incrocio meglio Testimone_9
identificato nei capitoli precedenti, ha omesso di segnalare al Comune di il malfunzionamento del semaforo (teste: Parte_4 [...]
; Tes_9
13. Vero che anche i IGg.ri , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, e pur avendo percepito che la
[...] Parte_10 Parte_11
lanterna del rosso dell'attraversamento pedonale di cui ai capitoli precedenti era
“fulminata”, hanno omesso di segnalare al la Parte_4
circostanza (testi: IG.ra e IG.ra Parte_12 Parte_8 Pt_10
);Vero che, nel periodo di
[...] Parte_11 Parte_9
tempo precedente al 23 novembre 2018, non risulta protocollata o pervenuta al servizio di manutenzione del Comune di alcuna segnalazione Parte_4
inerente la lampadina dell'impianto semaforico di cui ai capitoli precedenti
(teste: ; Testimone_10
14. Vero che l'Area Polizia Locale di ha ricevuto la prima Parte_4
segnalazione inerente un preteso malfunzionamento dell'impianto semaforico di cui ai capitoli precedenti tramite PEC in data 4 dicembre 2018 (teste:
); Testimone_11
15. Vero che ho redatto l'elaborato peritale di cui al doc A di parte convenuta, che mi si rammostra e che confermo in ogni suo aspetto (teste: ING.
[...]
): Per_2
pagina 8 di 43 16. Vero che ho redatto i verbali di indagine di cui ai docc. B, C, D, E, F, G e N di parte convenuta che mi si rammostrano e che confermo in ogni suo aspetto
(teste: CARAB. SC. HR RK TESTA);
17. Vero che ho redatto il verbale di cui al doc. H di parte convenuta che mi si rammostra e che confermo in ogni suo aspetto (teste: BRIG. CAPO GIANNI
RAGAZZONI);
18. Vero che ho redatto il verbale di cui al doc. M di parte convenuta che mi si rammostra e che confermo in ogni suo aspetto (teste: LUOGOTENENTE
); Testimone_12
19. Vero che ho redatto la relazione di cui al doc. 4 di parte attrice, che confermo in ogni suo aspetto ); Parte_13
20. Vero che il servizio di manutenzione dei semafori del Comune Parte_4
nel periodo compreso tra l'1gennaio 2016 ed 31 dicembre 2018, è
[...]
stato affidato dal Sindaco all'Area Lavori Pubblici e dal responsabile di tale settore alla ditta LA FO S.R.L., con sede in Padova, Via Ponticello
n.7, P.IVA (testi: P.IVA_2 Testimone_10 Tes_13
);
[...] Testimone_14
21. Vero che per effetto dell'incarico di cui al capitolo precedente LA FO
S.r.l. era tenuta a provvedere con mezzi propri e con proprio personale all'esecuzione di tutti i controlli ed alla verifica del costante e perfetto stato funzionale e conservativo di qualsiasi componente degli impianti e delle apparecchiature, oltre che al cambio totale delle lampadine delle lanterne (testi:
); Testimone_10 Testimone_13 Testimone_14
22. Vero, in particolare, che l'incarico di cui al capitolo precedente riguardava, tra gli altri, l'impianto semaforico posto all'incrocio tra le vie Verdi e Garibaldi, oggetto del presente giudizio (testi: Testimone_10 Tes_13
);
[...] Testimone_14
pagina 9 di 43 23. Vero che, con riferimento all'incarico a LA FO S.r.l. di cui ai capitoli precedenti, la manutenzione ordinaria consisteva nella sostituzione di tutte le lampadine ad incandescenza indipendentemente dal fatto che fossero funzionanti
o guaste (teste: ); Testimone_15
24. Vero che durante l'intervento dell'11 dicembre 2018 da parte de LA
FO non è stata rilevata alcuna anomalia o malfunzionamento dell'impianto (teste: ); Testimone_15
25. Vero che alcuna anomalia era stata evidenziata sul rapporto dell'11 maggio
2018 (doc. 31 di parte attrice che si rammostra al teste), antecedente al sinistro di cui è causa (testi: e ); Tes_16 Testimone_15
26. Vero che presso il Comune di erano presenti, al momento del Parte_4
sinistro oggetto di causa, 13 impianti semaforici dislocati su di un territorio comunale di oltre 12 kmq (testi: Testimone_10 Tes_13
);
[...] Testimone_14
27. Vero che il “VERDE NEMICO” consiste in un controllo sulla possibile presenza di due luci verdi accese contemporaneamente ed è teso esclusivamente ad evitare che due veicoli, nell'occupare l'intersezione, si trovino, entrambi, a transitare con lanterne semaforiche proiettanti contemporaneamente un segnale di libero passaggio (teste: , e legale Testimone_15 Tes_16
rappresentante LA FO);
28. Vero che la simulazione di carico mancante consiste esclusivamente nella verifica dell'alimentazione dell'impianto (teste: , Testimone_15
e legale rappresentante LA FO); Tes_16
29. Vero che la conformità alla norma CEI EN 50556:2012-05 attiene aspetti estranei alla tempistica nella sostituzione delle lampadine, la quale deve semplicemente avvenire in un periodo corrispondente alla vita utile delle lampade ed alla disponibilità del committente (teste: , Testimone_15
pagina 10 di 43 e legale rappresentante LA FO, Tes_16 Tes_13
;
[...]
30. Vero che l'impianto semaforico oggetto del presente giudizio e meglio descritto nei capitoli precedenti è conforme alle norme CEI 214-9; 2002-04 (teste:
[...]
, legale rappresentante LA FO e Testimone_15 CP_7
. Si indicano come testimoni su tutti i capitoli ed in particolare sui
[...]
capitoli indicati, anche a prova contraria sugli eventuali capitoli di controparte che dovessero essere ammessi:
- , residente in [...] Testimone_7 Parte_4
- , residente in [...] Tes_8
- residente a [...] Testimone_9 Parte_4
- , residente in [...] Testimone_2
- , residente in [...] Testimone_3
- , residente in [...] Parte_4
27
- ; residente in [...] Testimone_5
- , residente in [...] Parte_7 Parte_4
- , residente in [...] Testimone_1
- , residente in [...] Parte_10 Parte_4
- , residente in [...] Parte_11 Parte_4
- c/o Polizia Locale di Cassano Magnago in Testimone_11 Pt_4
Via Volta n. 15
[...]
- , residente in [...] Parte_9 Parte_4
- , presso comando Controparte_8
carabinieri in , Via Giovanni Mazzel n. Parte_4
47
pagina 11 di 43 - , presso comando carabinieri Controparte_9
in , Via Giovanni Parte_4 Parte_4
Mazzel n. 47
- presso comando carabinieri Parte_13 Pt_4
in , Via Giovanni Mazzel n.
[...] Parte_4
47
- Brigadiere presso comando carabinieri Controparte_10
in , Via Giovanni Parte_4 Parte_4
Mazzel n. 47
- DOTT. ING. , con studio in Monza, Via Persona_2
Gaetana Agnesi n.5
- Arch. , residente in [...] Testimone_10
- Ing. , residente in [...] Persona_3
- ING. c/o in Testimone_14 Parte_4 Pt_4
Via Volta n.4
[...]
- presso LA FO SRL, con sede in Testimone_15
Padova Via Ponticello n.17;
- presso LA FO SRL, con sede in Padova Via Tes_16
Ponticello n.17;
- Legale rappresentante LA FO SRL, con sede in Padova Via
Ponticello n.17.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato il 15 giugno 2021, i IGg.ri CP_3
, e premesso:
[...] Persona_1 Controparte_2 Parte_3
pagina 12 di 43 che la IG.ra la sera del giorno 23.11.2018, verso le ore 20,30, in Controparte_3
stava attraversando via Verdi sulle strisce pedonali poste Parte_4
all'intersezione semaforizzata con la via Garibaldi;
che in quel frangente veniva travolta dall'autovettura Nissan condotta da Pt_14
che, proveniente da destra, impegnava l'incrocio col semaforo proiettante luce
[...]
verde;
che il semaforo situato frontalmente rispetto alla direzione di Controparte_3
proiettava regolarmente la luce verde e gialla ma, in quel momento, non quella rossa, non funzionante;
CP_1 che la IG.ra riportava lesioni gravissime venendo riconosciuta dall CP_3
invalida al 100% con erogazione di pensione;
che l'assicuratore del veicolo investitore, in relazione alla sola quota di responsabilità del conducente del veicolo Nissan, aveva riconosciuto a titolo di ristoro del danno €
560.925,00 a , € 70.000,00 al coniuge IG. € Controparte_3 Persona_1
65.000,00 alla figlia ed € 65.000,00 alla figlia Controparte_2 Parte_3
che la IG.ra “non ha avuto alcuna consapevolezza di impegnare l'incrocio con CP_3
un semaforo rosso nella sua direzione e ciò per un motivo tanto semplice: il semaforo era spento”
che sarebbe stata dunque configurabile la responsabilità del Parte_4
ex art. 2051 c.c. per il malfunzionamento dell'impianto, per non aver vigilato
[...]
sulla ditta appaltatrice del servizio di manutenzione e per non aver dotato l'impianto di un dispositivo che impedisse la contemporaneità di segnali in contrasto tra di loro;
che il “danno biologico totale, permanente e temporaneo” era quantificabile in €
777.850,83, al netto della personalizzazione, in € 193.547,50; che il danno patrimoniale ammontava ad € 41.220,51; pagina 13 di 43 che la danneggiata necessitava di “assistenza continua nel disbrigo delle attività quotidiane” e che per tale scopo era prevedibile una spesa di € 362.071,80;
che, dunque, il danno sofferto dalla IG.ra era complessivamente quantificabile CP_3
in € 1.374.690,64;
che il danno da lesione del rapporto parentale sofferto dal coniuge IG. Persona_1
era quantificabile in € 336.500,00 e che al medesimo erano riconoscibili a titolo di danno patrimoniale € 13.124,00 per un viaggio non goduto;
che il danno non patrimoniale sofferto dai figli era quantificabile in € 336.500,00 ciascuno;
tanto premesso i IGg.ri , e Controparte_3 Persona_1 Controparte_2
convenivano avanti al Tribunale di Busto Arsizio il Parte_3 Parte_4
perché, accertata la sua “responsabilità nella determinazione del sinistro de
[...]
quo … per violazione degli obblighi di vigilanza e custodia dell'impianto semaforico” venisse condannato al pagamento delle seguenti somme:
a favore di € 653.979,55 (pari ad € 1.374.690,64 lordi, detratti € Controparte_3
560.925,00 corrisposti dall'assicuratore del veicolo investitore ed € 159.786,09 corrispondenti alla rendita capitalizzata);
a favore di € 279.624,00 (pari ad € 336.500,00 a titolo di danno non Persona_1
patrimoniale oltre € 13.124,00 a titolo di danno patrimoniale, lordi, detratti € 70.000,00 già percepiti dall'assicuratore del veicolo investitore),
a favore di ciascuna delle figlie IGg.re e a titolo di “danno CP_2 Parte_3
parentale” € 271,500,00 (pari ad € 336.500,00 lordi, detratti € 65.000,00 corrisposti dall'assicuratore del veicolo investitore).
Il si costituiva in giudizio rilevando: Parte_4
pagina 14 di 43 di aver affidato a “La Semaforica S.r.l.” l'appalto del servizio di manutenzione dei semafori comunali;
di essere venuto a conoscenza della circostanza del non funzionamento di quella unica lampada solo dopo il fatto per cui è causa, nessuna segnalazione essendogli in precedenza pervenuta;
che nella fattispecie l'unica anomalia era rappresentata dal mancato funzionamento di una sola lampada, quella rossa posta di fronte alla e pertanto non vi era alcun CP_3
motivo per cui sarebbero dovute entrare in funzione le luci gialle lampeggianti.
In particolare, l'ente convenuto contestava la circostanza che la ignorasse che il CP_3
semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione di marcia, poiché la situazione dei luoghi e le circostanze consentivano senz'altro all'interessata di rendersi conto del fatto che il semaforo stesse proiettando luce verde per il traffico su via Verdi e rosso per i pedoni, con conseguente elisione del nesso causale tra il non funzionamento della lampada e l'evento. In ogni caso rilevava il concorso di colpa della vittima per violazione dell'art. 41, comma 13, CDS.
Chiedeva, infine, di essere autorizzato a chiamare in causa “La Semaforica s.r.l.”, società appaltatrice del servizio di manutenzione degli impianti semaforici ed il proprio assicuratore Parte_1
Per ragioni di economia processuale il Tribunale autorizzava la chiamata del solo assicuratore.
si costituiva in giudizio facendo proprie le difese svolte dal proprio assicurato;
Pt_1
allegava la evidente consapevolezza in capo alla danneggiata dell'attraversamento dell'incrocio col semaforo rosso (con conseguente elisione del nesso causale) e, comunque, la sussistenza di una concorrente responsabilità della per aver CP_3
pagina 15 di 43 impegnato l'incrocio sulle strisce pedonali senza adottare le cautele del caso.
L'assicuratore contestava anche in punto quantum la domanda degli attori.
Assunte prove testimoniali, il Giudice di prime cure disponeva CTU medico legale che accertava la invalidità permanente dell'infortunata nella misura del 75%, l'invalidità temporanea totale in giorni 180 e parziale in giorni 60 all'80%, nonché “un minimo grado di sofferenza psico fisica ben inferiore a 1 (uno) punto su 5”.
In particolare, a pag. 9 del suo elaborato, il CTU riferiva: “… l'indennità di accompagnamento, tramite l'erogazione del beneficio economico già percepito, integra quelli che possono essere i bisogni assistenziali per la mera supervisione del soggetto, per i quali non è pertanto configurabile ulteriore ipotesi risarcitoria di spese di assistenza.”
Con ordinanza 30 ottobre 2023 il Giudice, avendo tra l'altro il CTU riferito che “… la IG.ra lamenta gravi difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane CP_3
necessitando di costante supervisione e aiuto” sul presupposto indimostrato che ne avesse bisogno, chiedeva all'ausiliario di “quantificare anche le ore giornaliere in cui avrà necessità di “collaborazione di terzi nelle faccende domestiche Controparte_3
e personali” (formula ampia utilizzata da Cass. 7774/2016) anche solo per la mera supervisione, specificando se le otto ore giornaliere indicate da parte attrice siano congrue.”
Il CTU, così rispondeva: “…si ritiene che la IG. , stanti le deficitarie Controparte_3
condizioni neuropsichiche già adeguatamente documentate e obiettivate, possa necessitare di otto ore di supervisione giornaliere.”
Nelle more, il procuratore del veniva autorizzato a Parte_4
depositare la sentenza del GUP di Busto Arsizio che assolveva il Sindaco del Pt_4
ed il responsabile dell'Ufficio Tecnico dal reato di lesioni personali colpose.
pagina 16 di 43 Precisate le conclusioni, il Giudice con sentenza n. 519/2024, R.G. 3057/2021 in data
10.04.2024, pubblicata il 11.04.2024 e notificata il 20.05.2024, ritenuto che la CP_3
“non avrebbe comunque attraversato se avesse compreso che il semaforo era rosso,” e che la “dinamica dei fatti dimostra inequivocabilmente il nesso eziologico tra la cosa (il semaforo per i pedoni con la luce rossa non funzionante) e l'evento lesivo”, attribuiva la responsabilità dell'evento:
-nella misura del 40%, alla conducente dell'autovettura per aver affrontato l'incrocio ad una velocità non consona allo stato dei luoghi;
-nella misura del 30% alla IG.ra per aver incautamente attraversato la strada CP_3
nonostante il semaforo posto di fronte a lei non proiettasse alcuna luce;
-nella misura del 30% al per il malfunzionamento della lampada semaforica. Pt_4
Respinta la domanda delle vittime secondarie IGg.re e CP_2 Parte_3
condannava il a corrispondere a Parte_4 Controparte_3
l'importo di € 213.478,03 e al IG. la somma di € 9.855.00 al netto di Persona_1
quanto già percepito dall'assicuratore del veicolo investitore, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo ed alle spese di lite, compensate per un terzo e liquidate in €
5.087,73 per esborsi ed in € 15.246,60 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Condannava, da ultimo a manlevare il Parte_1 Pt_4
La sentenza n. 519/2024 pubblicata il 11.04.2024 (R.G. 3057/2021), viene impugnata dalla con i seguenti motivi: Parte_1
1) Primo motivo: irrazionale ed illogica valutazione dei fatti di causa ed omessa considerazione di taluni di essi: omessa dichiarazione di elisione del nesso causale tra l'evento e la res.
pagina 17 di 43 2) Secondo motivo: errata determinazione della misura della responsabilità dell'ente pubblico.
3) Terzo motivo di impugnazione: l'ammontare del danno liquidato.
a) La personalizzazione
b) Il riconoscimento dell'importo di € 516.541,00 (al lordo della rendita a CP_11
titolo di danno patrimoniale per assistenze future.
III b 1) Sulla eccezione di nullità della perizia.
III b 2) Nel merito della consulenza.
III c Erronea determinazione degli importi dovuti a titolo di assistenze future.
Si costituisce il con comparsa in data 2 ottobre 2024, chiedendo -in via Pt_4
principale- la riforma della sentenza di prime cure con il rigetto delle domande delle parti attrici in primo grado;
in via subordinata chiedendo la conferma della sentenza di prime cure laddove condanna l'assicurazione a tenere indenne e manlevare il
[...]
dal pagamento di qualsivoglia somma dovesse risultare oggetto di Parte_4
condanna nei confronti dell'Ente in via esclusiva/alternativa o concorrente con qualsiasi altro soggetto, tenuto altresì conto della transazione già intervenuta tra gli attori e . CP_5
Con memoria difensiva depositata in data 05.07.2024 si costituivano in giudizio le IG.re
, e rappresentando, tra l'altro, Controparte_3 Controparte_2 Parte_3
che in data 24.04.2024 era intervenuto il decesso del IG. Persona_1
All'udienza del 09.07.2024, il Giudice relatore, rilevato che la IG.ra si era CP_3
costituita in giudizio solamente iure proprio e non quale chiamata all'eredità del coniuge, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della chiamata all'eredità, rinviando la causa all'udienza del 26.11.2024 per la trattazione congiunta dell'istanza di sospensiva e del merito dell'appello.
pagina 18 di 43 In data 18.10.2024 le IG.re , e in Controparte_3 Controparte_2 Parte_3
proprio ed in qualità di eredi del IG. si costituivano in giudizio Persona_1
depositando comparsa di risposta con appello incidentale. Le appellanti in via incidentale chiedevano, in parziale riforma della sentenza n. 519/2024 del 10.4.24, dichiarare che il è responsabile del sinistro per cui è causa Parte_4
nella misura del 60% e dichiarare la OR non responsabile, Controparte_3
neppure per una quota, del sinistro occorsole;
in subordine, dichiarare CP_3
responsabile per una quota comunque inferiore al 30%, ritenuta di giustizia, e il
[...]
per una quota comunque superiore al 30%, ritenuta di Parte_4
giustizia. Le appellate GNe e infine, lamentavano un errore CP_3 Per_1
materiale di calcolo contenuto nella sentenza di primo grado.
All'udienza del 26.11.2024 eccepiva l'inammissibilità dell'appello Parte_1
incidentale in quanto proposto oltre il termine stabilito dall'art. 347 c.p.c..
La causa veniva decisa nella camera di conIGlio del 19.2.2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 06.06.2024 notificava ai IG.ri , Parte_1 Controparte_3 [...]
e l'atto di citazione in appello con Per_1 Controparte_2 Parte_3
indicazione della prima udienza per il giorno 22 ottobre 2024; in data 11.06.2024 depositava il ricorso diretto ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Con provvedimento del 17.06.2024 il Presidente di Sezione fissava l'udienza del 22.10 per la trattazione del merito, ex art 349 c.p.c., secondo comma, confermando così la data indicata nell'atto di citazione. L'udienza per la trattazione del sub procedimento di sospensiva veniva invece fissata per il 09.07.24.
pagina 19 di 43 Con memoria difensiva depositata in data 05.07.2024 si costituivano in giudizio -per il procedimento di sospensiva- le IG.re , e Controparte_3 Controparte_2 [...]
rappresentando, tra l'altro, che in data 24.04.2024 era intervenuto il decesso Parte_3
del IG. le sole IGnore e si Persona_1 Controparte_2 Parte_3
costituivano iure proprio e quali eredi di Persona_1
All'udienza del 09.07.2024, il Giudice relatore, rilevato che la IG.ra si era CP_3
costituita in giudizio solamente iure proprio e non quale chiamata all'eredità del coniuge, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della chiamata all'eredità, rinviando la causa all'udienza del 26.11.2024 per la trattazione congiunta dell'istanza di sospensiva e del merito dell'appello.
In data 18.10.2024 le IG.re , e in Controparte_3 Controparte_2 Parte_3
proprio ed in qualità di eredi del IG. si costituivano in giudizio Persona_1
depositando comparsa di risposta con appello incidentale. All'udienza del 26.11.2024 ne eccepiva l'inammissibilità in quanto proposto oltre il termine Parte_1
stabilito dall'art. 349 c.p.c..
Il difensore delle appellanti incidentali replicava osservando che “con riferimento a
la stessa si è costituita in proprio e quale erede di e Controparte_3 Persona_1
che il principio di unicità degli atti in funzione della parte sostanziale comporta che
l'appello incidentale poteva essere proposto con riferimento alla prima udienza odierna
e non rispetto all'udienza del 22 ottobre 2024”. Asseriva inoltre che la posizione delle figlie sarebbe stata “inscindibile rispetto a quella della madre , sicché anche per CP_3
loro l'udienza di riferimento è quella odierna”.
La Riforma Cartabia è intervenuta sul primo comma dell'art. 343 c.p.c. inserendovi l'indicazione esplicita del termine per il deposito della comparsa di costituzione in luogo del precedente rinvio all'art. 166 del c.p.c..
pagina 20 di 43 Si precisa, infatti, che la comparsa di risposta deve essere depositata nella cancelleria del giudice d'appello almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata dall'appellante nell'atto di appello o dell'udienza fissata a norma del secondo comma dell'art. 349 bis del c.p.c. (udienza che nella presente fattispecie è la medesima).
Un'eventuale costituzione tardiva dell'appellato, ossia la costituzione all'udienza ex 171
c.p.c. comma 2, comporta decadenza dall'impugnazione incidentale.
L'appello incidentale presentato oltre tale termine è inammissibile, con una sola eccezione prevista dal secondo comma dell'art. 343 c.p.c.. Se la necessità di presentare appello incidentale infatti sorge, non dall'appello principale, ma dall'appello promosso da una delle altre parti diverse dall'appellante principale, allora il termine ultimo per la proposizione dell'appello incidentale è quello della prima udienza successiva alla presentazione dell'atto di appello contro il quale si intende proporre appello incidentale.
L'art. 349 bis comma II c.p.c. prevede che “Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza”.
Tale ultima ipotesi è sostanzialmente assimilabile a quella dell'art. 168 bis comma 5
c.p.c. nella versione precedente alla riforma, che - a differenza dell'ipotesi contemplata dall'art. 168 bis comma 4 c.p.c., tuttora in vigore - rappresentava l'unico caso in cui il differimento d'udienza fosse idoneo ad uno slittamento anche del termine per la costituzione del convenuto, da computarsi a ritroso dalla data d'udienza così come differita.
Occorre anzitutto osservare che, alla luce della giurisprudenza di legittimità “il differimento del termine per la proposizione dell'appello incidentale, rispetto al termine risultante dalla data fissata nell'atto di citazione per la prima comparizione, come previsto dall'art. 168 bis cod. proc. civ., comma 4, nel caso in cui in tale data il giudice pagina 21 di 43 deIGnato non tenga udienza, ha natura eccezionale, e quindi non può essere applicato analogicamente” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 20/12/2013, n. 28571; Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 23/05/2008, n. 13411).
E' pacifico, dunque, che il rinvio disposto all'udienza del 09.07.2024 non ha determinato, di per sé, alcun differimento del termine per la proposizione dell'appello incidentale.
Per le sole e che si sono costituite sia iure proprio Controparte_2 Parte_3
che quali eredi, in data 9.7.2024, non vi è dubbio che il termine di decadenza per proporre appello incidentale fosse quello della prima udienza fissata in citazione e confermata dal Presidente della Corte. Per quanto infine riguarda le domande svolte dalle figlie della OR , e in considerazione della CP_3 Pt_3 Controparte_2
scindibilità e della indipendenza delle loro domande rispetto a quelle madre, i termini per la loro proposizione devono evidentemente ritenersi quelli di legge (venti giorni prima dell'udienza fissata ex art. 349 c.p.c., secondo comma, nella fattispecie coincidente con quella fissata in citazione).
Anche per la IGnora in proprio, costituita in 9.7.2024, non vi è Controparte_3
dubbio che valga il medesimo termine di e Per_1 Parte_3
La questione sorge con riferimento alla posizione di , quale erede di Controparte_3
costituitasi in data 18.10.2024. Persona_1
Peraltro, la suprema Corte ha ritenuto che laddove l'impugnazione venga formulata nei confronti della parte in proprio, «non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, ove la stessa sia già costituita in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale» (Cass. n. 6844/2012; n. 13411/2008; n.
1613/2003, richiamate da Cass. civ., n. 12317/2019).
Infatti, il destinatario dell'atto d'appello, IGnora in proprio, ha già Controparte_3
avuto legale conoscenza dell'atto ed ha potuto svolgere tutte le proprie valutazione sia quale parte, che quale erede del marito. pagina 22 di 43 Da ciò consegue che gli effetti dell'omessa impugnazione incidentale da parte della parte personalmente, nei termini di legge, si estendono anche alla medesima parte costituitasi successivamente nella qualità di erede. Ciò perché, se è vero che l'erede succede nelle situazioni giuridiche del soggetto defunto, divenendone centro d'imputazione giuridica, è tuttavia altresì vero che rimane pur sempre un unico soggetto di diritto (e ciò persino a prescindere dalla indicazione espressa di tale sua qualità, nel costituirsi), come la costante e uniforme giurisprudenza da sempre afferma (a solo titolo esemplificativo si citano: Cass. Sez. III civile sentenza 12277/2016; Cass. Sez. VI civile
Ordinanza 26.2.2021 n. 5444; Cass. Sez. II civile sentenza 21620/2021).
In conclusione, l'appello incidentale proposto dalle parti appellate deve ritenersi tardivo e, perciò, inammissibile.
Passando all'appello principale.
FATTO
In data 23.11.2018, alle ore 20.30 circa di una serata con pioggia battente molto forte, la
OR veniva investita mentre, a piedi, attraversava la strada sulle Controparte_3
strisce pedonali poste all'intersezione semaforizzata tra via Verdi e via Garibaldi, nel
Comune di . Parte_4
L'auto investitrice aveva il favore del verde semaforico, mentre la lanterna pedonale della non era funzionante;
in particolare non proiettava luce rossa. CP_3
Le lesioni riportate dalla erano gravissime e la CTU successivamente espletata CP_3
nel corso del giudizio di primo grado accertava: un danno biologico permanente al 75%; postumi di inabilità temporanea di 120 giorni al 100% e di 60 giorni all'80%; la necessità di assistenza futura quantificata in otto ore al giorno per il resto della sua vita.
La danneggiata , il marito GN e le figlie, Controparte_3 Persona_1
e (questi ultimi per il loro danno parentale) concludevano con CP_2 Parte_3
l'assicurazione dell'auto investitrice separati atti transattivi per un parziale risarcimento del danno totale subito, relativamente alla quota imputabile a responsabilità dell'auto pagina 23 di 43 (tali accordi sono ovviamente stati tenuti in considerazione nella quantificazione delle richieste in primo grado e chiaramente decurtati dall'ammontare del risarcimento dal
Giudice del primo grado).
Preliminarmente, occorre riportare la decisione del Tribunale che con sentenza n.
519/2024 accertava le responsabilità nella causazione del sinistro come segue: 40% al veicolo investitore (responsabilità accertata incidentalmente al solo fine di determinare il credito degli attori, non essendo l'investitrice parte nel presente giudizio); 30% al
30% alla danneggiata;
- condannava il a Parte_4 Pt_4
corrispondere alla danneggiata € 213.478,00 e a € 10.348,00; nulla alle Persona_1
figlie ritenute già risarcite con le transazioni intervenute con l'assicurazione dell'auto investitrice.
Con il primo motivo di appello e il lamentano: irrazionale ed Pt_1 Pt_4
illogica valutazione dei fatti di causa ed omessa considerazione di taluni di essi: omessa dichiarazione di elisione del nesso causale tra l'evento e la res.
Con il secondo motivo le parti appellanti lamentano: errata determinazione della misura della responsabilità dell'ente pubblico.
I due primi motivi, in quanto strettamente collegati possono essere unitariamente trattati.
Dal rapporto dei Carabinieri prodotto dagli attori (doc. 4) e dalle relazioni peritali in atti, risulta provato che l'evento si è verificato la sera del 23 novembre 2018 alle ore 20,30, in , mentre pioveva. Parte_4
La IG.ra , mentre attraversava sulle strisce pedonali la via Verdi, Controparte_3
all'incrocio con via Garibaldi, raggiunta la semicarreggiata opposta, veniva investita dall'autovettura proveniente dalla sua destra condotta dalla IG.ra che Pt_6
percorreva la via Verdi col semaforo proiettante luce verde.
Su ciascuno dei quattro angoli dell'incrocio era posizionata una palina semaforica: nell'occasione tutte e quattro le paline semaforiche erano regolarmente in funzione,
pagina 24 di 43 compresa quella situata di fronte alla IG.ra , tranne che per la lampada rossa CP_3
risultata spenta.
Risulta altresì dalla testimonianza di (assunta in sede penale) che la IGn. Tes_1
lasciava il locale “frettolosamente”: “la donna uscendo dalla pizzeria aveva CP_3
detto di avere premura”.
Il filmato prodotto in atti dagli attori su supporto USB (doc. 56) illustra i momenti salienti dell'evento:
-alle ore 20.29.05 (secondo 22 del filmato) la IG.ra , uscita dalla pizzeria, svolta CP_3
l'angolo e compare per la prima volta nell'inquadratura;
-alle ore 20.29.07, giunta in prossimità delle strisce pedonali arresta il suo incedere, soffermandosi sul marciapiede. Nello stesso istante sono visibili due veicoli regolarmente in transito lungo la via Verdi;
-tra le 20.29.07 e le 20.29.12 la IG.ra resta ferma sul marciapiede, lasciando CP_3
transitare due autovetture provenienti dalla sua sinistra ed una proveniente dalla sua destra;
-alle ore 20.29.12, appena transitata la seconda vettura proveniente da sinistra, l'attrice inizia l'attraversamento; alle ore 20.29.17, quando ha quasi ultimato l'attraversamento, viene travolta dall'autovettura condotta dalla IG.ra Pt_6
Le parti appellanti, in estrema sintesi, ritengono assente la responsabilità dell'ente pubblico risultando che l'infortunata era perfettamente consapevole di attraversare la strada con luce semaforica rossa;
risultando interrotto il nesso causale tra la res e l'evento di danno, a causa del comportamento della IGn. , le domande di CP_3
quest'ultima e dei suoi familiari dovevano essere rigettate dal Tribunale.
In particolare, le parti appellanti argomentano la consapevolezza in capo alla danneggiata in forza delle seguenti evidenze:
pagina 25 di 43 -per raggiungere la pizzeria l'attrice aveva (presumibilmente) attraversato la medesima intersezione. In ogni caso, soffermandosi all'interno dei locali ed uscendo dagli stessi aveva avuto modo di apprezzare il regolare funzionamento dell'impianto;
- al momento dell'attraversamento la IG.ra aveva solamente una palina CP_3
semaforica alle sue spalle: le altre tre erano regolarmene in funzione e perfettamente visibili dal pedone senza che fosse necessario che questi si voltasse;
- l'attrice, prima di cominciare l'attraversamento, ha avuto modo di assistere al transito di numerosi veicoli che non hanno neppure accennato a rallentare, circostanza che non induceva certo a ritenere che il semaforo fosse spento.
La Corte osserva quanto segue.
Il motivo di appello è infondato.
Il Giudice di prime cure ha affermato, ed ampiamente motivato, come il
[...]
risponda, nei confronti della OR (e degli altri appellati), Parte_4 CP_3
ai sensi dell'art. 2051 cc, avendo la danneggiata fornito la prova sia del danno sia della sussistenza del nesso eziologico tra l'evento e la res.
La qualificazione della domanda da parte del Tribunale non è stata oggetto di appello ed
è pienamente condivisa da questa Corte.
La Cassazione civile, Sezione III, con la sentenza 6 settembre 2012, n. 14927 (Corte di
Cassazione, ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518), ha escluso l'applicabilità dell'art. 2054 c.c., in caso di semaforo non funzionante, eleggendo ad esclusivo canone di attribuzione delle responsabilità risarcitorie il criterio dettato dall'art. 2051 c.c., riferibile
– peraltro – sia all'Ente Pubblico (Comune) proprietario del tratto stradale, sia dell'impresa manutentrice dell'impianto (non parte del presente giudizio).
Lo scontro tra auto e pedone, dunque, non perfeziona – neppure parzialmente – il fatto illecito, ma degrada a semplice evento dannoso, il cui fatto generativo è integralmente da ricercarsi aliunde, nella cosa (ossia nell'impianto semaforico malfunzionante). Ne
pagina 26 di 43 deriva che saranno chiamati rispondere del danno, solidalmente tra loro ex art. 2055 c.c.,
i soggetti a carico dei quali gravava a vario titolo la custodia della res.
Come ancora di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art.
1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024)
o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481,
2482 e 2483).
Nel solco di tale principio, Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142, ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" pagina 27 di 43 in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
La Corte di Cass., 3 maggio 2024, n. 11942 ha ribadito la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e sottolineato come la stessa possa essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo.
Già in precedenza, l'ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023 ha sottolineato che, ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve attribuirsi “rilievo delle sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che eIGibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile”. Su queste premesse ha ritenuto che la vittima di una rovinosa caduta, nel decidere di utilizzare la passerella al fine di accedere alla spiaggia, sebbene vi fosse un accesso all'arenile alternativo e più sicuro, avrebbe posto in essere una condotta assolutamente incauta che, per quanto in astratto prevedibile, integrerebbe gli estremi del caso fortuito.
Sviluppando questi rilievi, continua il Supremo Collegio, “se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa
(ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento eIGibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la pagina 28 di 43 sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento".
Venendo al caso di specie, l'incrocio che la si è trovata ad attraversare con il CP_3
semaforo pedonale non funzionante è un quadrivio con l'impianto composto come segue:
1) la palina semaforica di fronte alla posizione della all'inizio CP_3
dell'attraversamento (si tratta della palina meglio visibile dalla stessa) presenta: CP_3
- 3 lanterne veicolari per chi proviene da via Verdi;
- 3 lanterne pedonali per che attraversa su via Verdi;
- 2 lanterne con le frecce di svolta su via Garibaldi;
- 3 lanterne pedonali per che attraversa su via Garibaldi;
2) la palina sull'angolo via Garibaldi/via Venegoni presenta:
- 3 lanterne veicolari per chi proviene da via Venegoni;
- 3 lanterne pedonali per chi attraversa via Venegoni;
- 3 lanterne pedonali per chi attraversa via Garibaldi;
3) la palina sull'altro angolo via Garibaldi/via Venegoni presenta:
- 3 lanterne pedonali per attraversare via Venegoni;
- 2 lanterne con freccia per girare in via Garibaldi;
- 3 lanterne pedonali per attraversare via Garibaldi;
- 3 lanterne veicolari per che proviene da via Venegoni;
4) la palina all'angolo via Garibaldi /via Verdi (nascosta alla ) presenta: CP_3
- 3 lanterne pedonali per attraversare via Garibaldi;
- 3 lanterne veicolari per chi proviene da via Garibaldi;
5) la palina alle spalle della presenta: CP_3
- 3 lanterne pedonali per chi attraversa via Verdi;
pagina 29 di 43 - 3 lanterne veicolari che per chi proviene da via Verdi.
La prova del fortuito, posta a carico del deve essere connotata da due Pt_4
caratteristiche: l'imprevedibilità, nel senso che la vittima deve aver tenuto una condotta non già negligente, bensì “eccezionale, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”, nonché l'imprevenibilità dell'evento, intesa quale impossibilità di prevenire l'evento stesso, evitandolo con l'adozione delle dovute misure di prevenzione
(Cassazione Civile Ord. n. 39965 del 14.12.21, Cass. Civ. 36901/22, Cass. Civ.
4035/21).
PREVEDIBILITA'. Come statuito nella sentenza impugnata, “in presenza di un malfunzionamento della luce semaforica che impone al pedone di arrestarsi, deve ritenersi del tutto prevedibile che il pedone, facendo affidamento sui soli segnali orizzontali -le strisce-, decida di attraversare”.
D'altra parte i semafori pedonali hanno proprio la finalità di evitare che i pedoni, in particolari luoghi (ritenuti più pericolosi di altri dallo stesso Ente preposto, che ha deciso di stazionare un impianto semaforico) siano costretti ad affidarsi, di volta in volta, a valutazioni proprie sulla pericolosità di attraversamento in quel preciso momento.
L'attraversamento da parte dell'utente non era un evento imprevedibile ma proprio ciò che il stesso voleva regolamentare con l'impianto semaforico, per evitare Pt_4
rischi.
PREVENIBILITA'. Quanto alla imprevenibilità non può che essere pienamente condiviso quanto precisato nella sentenza impugnata: “il malfunzionamento, poi, era evidentemente prevenibile, sussistendo, di norma, la possibilità di riparare la lampadina…che peraltro avrebbe dovuto essere sostituita dalla società incaricata della manutenzione già a inizio novembre 2018”.
Più in particolare se il Comune di avesse rispettato il termine Parte_4
semestrale di “vita utile” delle lampadine o se avesse esercitato il dovuto controllo affinché il semaforo non restasse spento per oltre tre mesi, la lampadina avrebbe pagina 30 di 43 funzionat. Come risulta dal contratto del Comune di con la Parte_4
“Semaforica”, l'azienda che si occupa della manutenzione degli impianti semaforici
(doc. 32 fasc. primo grado), la manutenzione ordinaria che prevede la totale sostituzione delle lampadine deve essere effettuata con cadenza semestrale, essendo la vita utile stimata delle lampadine appunto di sei mesi. Poiché l'ultima manutenzione risaliva all'11.5.2018, la successiva avrebbe dovuto essere eseguita entro l'11.11.2018, ergo: laddove il termine semestrale fosse stato rispettato, alla data del sinistro del 23.11.2018 il semaforo pedonale in questione sarebbe stato funzionante. A questo proposito si rammenta che, come emerge dalla stessa sentenza, è stata la stessa “La Semaforica” a ritenere necessaria “in via prudenziale” la sostituzione di tutte le lampadine due volte all'anno, poiché così raccomanda la normativa CEI. Il che IGnifica che “La
Semaforica”, e per essa il erano consapevoli che, Parte_4
trascorsi sei mesi, le lampadine non avrebbero più dato garanzia di funzionamento e si sono, anche per questo, resi colpevoli di grave negligenza.
Dalla relazione peritale, richiesta dai familiari della e redatta dall'Ing. CP_3 Per_4
(doc. 29 fasc. primo grado), emerge che il semaforo non funzionasse da tre mesi. Tale accertamento è desumibile dalle fotografie estratte da Google Street View, un'applicazione che fornisce, grazie ad una macchina fotografica a 11 obiettivi, una rappresentazione dello stato dei luoghi, in un medesimo istante, a 360 gradi. Ebbene, nell'agosto 2018, come evidenziato a pag. 6 della perizia, prodotta in atti, si nota come la lampada posta davanti alla farmacia, quella che la OR si è trovata di CP_3
fronte, fosse già allora assolutamente spenta mentre, nello stesso istante, quella rossa alle sue spalle era accesa. Tale circostanza non è mai stata neppure contestata dal
Pt_4
Ciò consente ragionevolmente di ritenere che sino alla data del sinistro nessun intervento sia stato fatto per aggiustare la luce semaforica, come anche risulta dall'ultimo intervento da parte della Semaforica in data 11.5.2018. pagina 31 di 43 Infine, deve rilevarsi che -nonostante il guasto- non era funzionante il sistema di sicurezza delle luci gialle lampeggianti.
Ai sensi dell'art. 169 n. 4 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada,
l'”impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti…”.
A parere di questa Corte, la ratio della norma è quella di prevenire incidenti e “insidie” come quella di cui è causa;
in caso di malfunzionamento anche di una sola lampada, il passaggio alle luci gialle lampeggianti di tutto l'impianto consente a coloro che si apprestano ad occupare l'incrocio da diverse direzioni, di avere conoscenza del mancato corretto funzionamento dei semafori e di dover conseguentemente applicare le regole di prudenza obbligatorie in tali circostanze, che consistono principalmente nel diminuire la velocità per verificare che l'incrocio sia libero e nel dare la precedenza ai pedoni (a maggior ragione ai pedoni che già si trovano sulle strisce zebrate). Anche il mancato funzionamento di una sola lampada può creare un grave pericolo.
Orbene, per verificare il buon funzionamento di questo dispositivo di sicurezza
(passaggio automatico di tutte le lampade al giallo lampeggiante, in caso di guasto) devono essere eseguite, in occasione degli interventi di manutenzione, le “prove funzionali dei sistemi di protezione delle segnalazioni semaforiche”, che consistono nelle simulazioni di “verde nemico” -cioè la simulazione di tutte le luci verdi contemporaneamente accese e dunque in contrasto tra loro- e di “carico mancante per ogni uscita rossa e verde” -cioè la simulazione del mancato funzionamento di ogni lampada verde o rossa- per poi osservare il comportamento dell'impianto semaforico.
In altre parole, tali prove servono proprio a verificare se, in caso di malfunzionamento anche di una sola lampada, entri automaticamente in funzione il sistema di sicurezza delle luci gialle lampeggianti per tutti.
pagina 32 di 43 Ebbene, nell'ultimo rapporto di intervento precedente al sinistro, in data 11.5.2018 (si veda la scheda tecnica dell'intervento -doc. 31 fasc. primo grado-) si legge: “non effettuato il test del 'verde nemico' e 'carico mancante' per mancanza polizia locale a presidio dell'impianto”.
Tale circostanza è poi di per sé rilevante in quanto anche nel corso di tutti gli altri precedenti interventi di manutenzione effettuati nel triennio 2016/2018, la “Prova funzionale dei sistemi di protezione delle segnalazioni semaforiche” non è mai stata eseguita per il medesimo motivo (si vedano i rapporti di interventi del 23.3.2016, del
12.9.2016, del 19.1.2017 e del 13.7.2017, prodotti sub docc. 33, 34, 35 e 36 fasc. primo grado).
Almeno dal 2016, pertanto, il dispositivo di sicurezza delle luci gialle lampeggiante per tutti i fruitori dell'incrocio non è mai stato verificato e, infatti, non ha funzionato. Il controllo e il conseguente ripristino di tale dispositivo avrebbero evitato che in uno stesso incrocio vi fosse la luce spenta in una direzione (quella della OR ) e CP_3
le luci funzionanti nelle altre;
tale sistema di sicurezza avrebbe allertato i veicoli provenienti da qualunque direzione, circa l'esistenza di un malfunzionamento semaforico;
avrebbe conseguentemente indotto i conducenti dei veicoli (e segnatamente la conducente del veicolo investitore) ad una diversa e ben maggiore prudenza.
Al fine di sostenere l'elisione del nesso di causalità, entrambe le parti appellanti in via principale richiamano la sentenza del GUP di Busto Arsizio che ha assolto il Sindaco del e il responsabile dell'Ufficio Tecnico dal reato di lesione Parte_4
personali colpose ritenendo raggiunta la prova della “consapevolezza del pedone di attraversare il tratto stradale in questione con il rosso nel proprio senso di marcia” .
Questa Corte condivide, sul punto, la motivazione del Giudice del primo grado, laddove scrive: “nel caso di specie la scrivente ritiene di doversi discostare dalle valutazioni espresse nella pronuncia in questione in ordine alla consapevolezza di CP_3
di attraversare l'incrocio con il rosso con conseguente elisione del nesso di
[...]
pagina 33 di 43 causa tra l'evento e il malfunzionamento del semaforo;
non è emerso alcun elemento, infatti, che porti a siffatta conclusione, dovendosi peraltro precisare che nemmeno la perizia del P.M. era giunta a tale conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta (tanto che il P.M. ha concluso per la condanna degli imputati)….Non vi
è, in conclusione, alcun elemento per ritenere che , laddove la Controparte_3
lampada rossa del semaforo fosse stata accesa, avrebbe impegnato ugualmente
l'incrocio; al contrario, una volta dimostrato il malfunzionamento della lanterna, risulta comprovato il nesso di causa tra tale condizione della cosa e il sinistro che si è verificato ….”.
La circostanza secondo cui la sapesse -o dovesse sapere- di attraversare con il CP_3
rosso emerge da una dichiarazione (a cinque anni dal sinistro) da parte dell'ing.
(perito incaricato dal P.M.). Per_5
Quest'ultimo, a pag. 54 della perizia dallo stesso redatta scriveva “… non è dato sapere, pertanto, se il pedone non si sia avveduto di tale circostanza ...(omissis).. “.
Successivamente, l'Ing. , cinque anni dopo, sentito nel procedimento penale Per_2
dichiarava: “era pacificamente sufficiente che guardasse semplicemente con la testa un pochino a sinistra e avrebbe visto l'altra palina, quella che comandava la luce verde per i veicoli che provenivano dalla sua destra e dalla sua sinistra, era chiarissimamente avvistabile la situazione dell'impianto dalla sua posizione perchè aveva praticamente la palina quella contrapposta diciamo simmetrica rispetto alla sua posizione”.
Questa Corte ritiene che la , dalla sua posizione e con le condizioni CP_3
meteorologiche presenti la sera del sinistro, non poteva rendersi conto di avere di fronte a sé un semaforo che, se funzionante, sarebbe stato rosso.
Soprattutto, l'infortunata a fronte del semaforo nella sua direzione di marcia non funzionante non poteva ritenere, ex ante, che i veicoli avessero necessariamente luce verde nel loro senso di marcia.
Va perciò condivisa l'argomentazione del Tribunale laddove ha ritenuto che CP_3
pagina 34 di 43 “non poteva certo percepire con immediatezza” la lanterna verde che regolava il CP_3
traffico veicolare, “tenuto conto della conformazione delle lanterne dotate di visiere paralume - che …coprivano anche i lati delle lanterne, come risulta dalla fotografia in atti”.
La non aveva la visione con sufficiente chiarezza di alcuna lanterna veicolare CP_3
che le mostrasse il traffico in quel momento. Le luci semaforiche erano troppe e si mescolavano, al buio e sotto la violenta pioggia, alle luci delle insegne e delle vetrine;
in quell'incrocio vi sono molteplici luci che danno le regole per il traffico veicolare, pedonale e per le svolte a destra e a sinistra, senza contare che un pedone che si trova di fronte a sé una lanterna spenta non può supporre con certezza che il funzionamento del resto dell'impianto sia corretto.
Va esclusa perciò la consapevolezza in capo alla danneggiata che il proprio semaforo proiettasse luce rossa.
In conclusione, esclusa la consapevolezza della luce rossa nel proprio senso di marcia e considerati i vari e diversi profili di colpa da parte del va confermata la Pt_4
sentenza di primo grado che ha ritenuto il responsabile del sinistro nella misura Pt_4
del 30%. Tale misura di responsabilità appare identica a quella del pedone che -in una situazione di pioggia battente, di notte, con semaforo spento- avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, appena giunta alla mezzeria della strada. Così come aveva atteso il passaggio delle due macchine (nella prima parte della carreggiata) prima di intraprendere l'attraversamento avrebbe dovuto procedere con estrema attenzione superata la mezzeria: proprio la situazione particolare di “semaforo” spento” avrebbe dovuto sollecitare al pedone una maggiore cautela.
3) Terzo motivo di impugnazione: l'ammontare del danno.
La personalizzazione
Il Tribunale ha provveduto alla personalizzazione del danno non patrimoniale incrementandolo nella misura del 10%. pagina 35 di 43 Sotto il profilo della personalizzazione del danno, riconosciuta nella sentenza di primo grado in misura pari 10% sul danno biologico, secondo l'appellante, “considerato che l'elevato grado di invalidità permanente è essenzialmente giustificato da un deficit cognitivo, le conseguenze delle lesioni sono quelle che avrebbe sofferto qualsiasi altro danneggiato che si trovasse nelle medesime condizioni”.
Questa Corte non condivide la tesi dell'appellante.
Infatti è emerso dall'esito dell'istruttoria in primo grado, che il danno non patrimoniale patito dalla sia ulteriore rispetto quello risarcito con l'applicazione dei valori CP_3
monetari tabellari. Ai fini dell'attribuzione del diritto alla “personalizzazione” del danno, oltre che valutare le caratteristiche della lesione, occorre verificare se nella vita reale della danneggiata si è, in concreto, perso -in conseguenza di quella lesione- qualcosa di ulteriore e diverso, caratterizzante l'esistenza della danneggiata.
Ebbene, i numerosi testimoni sentiti in primo grado hanno ben descritto, in termini sensibili, l'impegno importante, intenso e costante della OR , non certo CP_3
comune ad ogni persona, nelle molteplici attività di volontariato delle quali spesso era promotrice ed organizzatrice e che rappresentavano per lei motivo di realizzazione personale e rispondevano alla sua vocazione di aiutare il prossimo. In particolare, la collaborava con la propria Comunità Parrocchiale “Rione Parrocchiale San CP_3
Martino” e con la ONLUS “Il Ponte del Sorriso”, che si occupa di sostenere i bambini affetti da gravi patologie e i loro familiari, attiva soprattutto presso la Pediatria dell'Ospedale del Ponte di Varese. Si estrapola, a titolo esemplificativo, da alcune testimonianze rese nel corso dell'istruttoria in primo grado, dai colleghi delle associazioni di volontariato con cui collaborava: “lei era la mente ... l'80% del lavoro era sulle sue spalle…stava fuori anche 15 ore per organizzare tutto… era per noi una risorsa, tra tutti i volontari era molto attiva e brillante…era una volontaria importante, molto attiva, vivace, capace…”
pagina 36 di 43 Se è dunque ovvio che qualunque persona che riporti le lesioni subite dalla , CP_3
segnatamente nella sfera cognitiva, non possa minimamente occuparsi ed organizzare, a titolo di volontariato, le attività di aiuto e sostegno alle persone fragili, non è altrettanto scontato, ed anzi rappresenta un circostanza davvero eccezionale, che una persona decida di dedicare una grossa parte della propria vita e del proprio tempo a tali attività benefiche, nelle quali -come è risultato più che ampiamente provato- profondere tutte o quasi le energie a disposizione, in ottemperanza alle proprie convinzioni etiche e religiose.
Attività che indubbiamente consentivano alla di sentirsi utile e realizzata (oltre CP_3
che di fornire un servizio alla società).
Proprio sulla base di tali circostanze, oggetto di approfondita verifica testimoniale, il
Giudice di prime cure ha correttamente riconosciuto una personalizzazione nella misura
-minima e dovuta- del 10%.
Il riconoscimento dell'importo di € 516.541,00 (al lordo della rendita a titolo CP_11
di danno patrimoniale per assistenze future.
Nell'atto introduttivo l'attrice sosteneva di avere necessità di “assistenza continua nel disbrigo delle attività quotidiane”. A sostegno dell'affermazione riportava la verbalizzazione del medico dell' risalente al 17.09.2020 che scriveva: “Ancora CP_11
seguita a domicilio da fisioterapista occupazionale tre volte la settimana. …
Supervisionata costantemente da terzi (marito, figlie e assistente domestico) … “
Sosteneva in particolare di non poter “restare mai da sola perché non è in grado di rendersi conto dei pericoli all'interno della casa e fuori.”
Il Tribunale ha statuito che: non è in grado di svolgere Controparte_3
autonomamente le attività della vita quotidiana a causa del deficit globale neurocognitivo residuato”, liquidando. € 516.541,00 (al lordo della rendita ) a CP_11
titolo di danno patrimoniale per assistenze future.
pagina 37 di 43 censura la sentenza di primo grado eccependo in primis (motivo III B 1) Parte_1
la nullità della perizia il cui contenuto ha portato alla determinazione dell'importo che precede. In secondo luogo, allega che la risposta del CTU nei termini considerati (la IG.ra potrebbe necessitare) non è scientificamente e logicamente accettabile. In terzo luogo l'appellante sostiene l'erronea determinazione degli importi dovuti a titolo di assistenze future, posto che dalla documentazione in atti emerge che la IG.ra ha CP_3
corrisposto per le assistenze domestiche dal giorno delle dimissioni (9 aprile 2019) a tutto il 30.12.2020, la somma di € 856,20 mensili pari ad € 10.275,00 l'anno e, il
Tribunale, moltiplicando l'ammontare di tale spesa annua per l'indice tabellare 21,16, avrebbe dovuto individuare la minor somma di € 217.419,00 in luogo di quella di €
516.541,00.
La Corte osserva.
NULLITA' CTU
Gli appellanti eccepiscono la nullità della CTU per mancato rispetto del contraddittorio - nella parte in cui rispondendo alla richiesta di chiarimenti del Giudice, riconosce la congruità di un'assistenza pari a otto ore/die -, lamentando che “durante le operazioni peritali la discussione non è caduta sulla necessità o meno della danneggiata di godere della supervisione né della misura della supervisione” (pagg. 15 e 16 dell'atto di appello) ma solo sulla necessità di cure e strumenti riabilitativi.
In primo luogo si deve evidenziare che il quesito del Tribunale chiedeva, tra l'altro, di valutare la ”d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future”; la congruità delle spese di assistenza sinora sostenute e documentate, la tipologia e la durata (in termini di numero di ore giornaliere e di numero di giorni per ciascuna settimana) delle spese di assistenza necessarie in futuro, indicando -ove possibile- l'aspettativa di vita della perizianda”.
pagina 38 di 43 Il quesito era ampio e, evidentemente -come notorio in questi giudizi- comprensivo sia di un'assistenza medico-infermieristica sia di un'assistenza da “supervisione” o, meglio, non specialistica.
Lo stesso legale dell'odierna appellante , all'udienza tenutasi il 17 ottobre Parte_1
2023, a seguito della richiesta dei legali della di chiarimenti al CTU in merito CP_3
alla necessità della di assistenza anche per la mera supervisione, si opponeva CP_3
ritenendola “superflua e in quanto il CTU si è già pronunciato sulla questione dell'assistenza”, dando così implicitamente atto che la questione era stata ampiamente dibattuta.
Entrando nel merito, il CTU ha spiegato chiaramente di aver considerato in un primo momento solo l'assistenza necessaria per le attività di igiene e vestizione, quantificandola in 1-2 ore al giorno, ma quando il giudice di prime cure chiedeva al
CTU di valutare anche le ore per l'assistenza nelle faccende domestiche e personali e anche solo per la necessaria supervisione, sulla base dei riscontri documentali e peritali svolti nel contraddittorio delle parti, ha risposto con precisione che “stanti le deficitarie condizioni neuropsichiche già adeguatamente documentate e obiettivate”, possono risultare congrue 8 ore al giorno.
Si tratta di una valutazione probabilistica e prudenziale, per liquidare un danno futuro.
La congruità delle ore indicate dal CTU e liquidate dal Tribunale sono condivise da questa Corte alla luce della documentazione medica prodotta:
- la valutazione neurologica in atti del 6.03.20 (doc 59 fasc. primo grado) richiamata anche dal CTU riporta in proposito “permangono un importante rallentamento attentivo ed un deficit a carico delle funzioni esecutive con particolare difficoltà nella pianificazione e programmazione motoria, flessibilità cognitiva e tendenza a comportamenti infantili con elevata fatuità. Si segnala suscettibilità all'interferenza e scarso controllo inibitorio. Deficitaria la memoria a breve termine verbale. Patologica anche la memoria anterograda visuo-spaziale…. Omissis…. La paziente non è autonoma pagina 39 di 43 nella Attività di Vita Quotidiana... Conclusioni: il quadro appare sovrapponibile alla precedente valutazione con deficit cognitivo-comportamentale come esiti del grave trauma cranio-encefalico. Permane tuttora la necessità di una costante supervisione da parte dei familiari…”;
- il CTU nella Sua relazione Peritale del 14.10.2023, nell'ambito della Valutazione medico-legale (pagg. 9 e 10) scrive: “..La gravità delle lesioni comportò prolungato ricovero in rianimazione e successivi ricoveri riabilitativi con lento e progressivo recupero di parte delle funzioni neuromotorie e cognitive, residuando un deficit globale neurocognitivo polisettoriale di grado moderato-severo”;
- il verbale (nostri docc. 12-13 fasc. primo grado) attesta l'”invalidità” civile al CP_11
100% precisando che trattasi di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”;
- ancora, per ulteriore conferma, si è prodotto in allegato alla memoria difensiva avverso il ricorso ex art. 351 c. 2 cpc , il certificato medico del 3.04.2024 (doc. 4 fase sospensiva), depositato nel procedimento di Amministrazione di Sostegno (Tribunale di
Busto Arsizio, R.G. 1417/2019) -cui la è sottoposta proprio in conseguenza CP_3
delle lesioni e del deficit cognitivo derivati dal sinistro- in allegato al Rendiconto
Annuale al Giudice Tutelare (doc. 5 fase sospensiva) in cui si legge: “quadro clinico complesso caratterizzato da: - deficit mnesico-cognitivo comportamentale e rallentamento psicocomotorio con disfagia e emiplegia dx e deambulazione incerta in esiti in grave politrauma della strada (pedone investito) che limita la gestione autonoma delle normali attività quotidiane della vita e la capacità decisionale comunicativa e di programmazione in qualsiasi situazione della vita quotidiana e necessita di continua supervisione da parte dei familiari”.
Questa Corte condivide la valutazione del Giudice di prime cure, stante la documentazione prodotta, tenuta in considerazione dal CTU quando, richiamando “le pagina 40 di 43 deficitarie condizioni neuropsichiche già adeguatamente documentate e obiettivate”, ha ritenuto congrue 8 ore di supervisione giornaliera.
Nessuna violazione del contraddittorio può dunque rinvenirsi nell'operato del CTU, così come il chiarimento richiesto dal Giudice ha solo consentito di precisare l'ampiezza del quesito, distinguendo l'assistenza non specialistica da quella specialistica, indicandone le ore.
Premesso che -in ogni caso- il CTU ha utilizzato dati in precedenza accertati nel contraddittorio delle parti, la questione appare superata dal fatto che il Tribunale ha motivato la propria decisione sulla base della documentazione medica prodotta in atti, con un ragionamento logico e convincente, tenendo conto delle contestazioni della difesa degli odierni appellanti.
Ai fini della valutazione probabilistica della necessità di spese di assistenza future della
, si evidenzia che quest'ultima al momento del sinistro conviveva con il marito CP_3
purtroppo deceduto il 24.4.2024, che si prendeva cura -dopo Persona_1
l'incidente- della moglie. Inoltre, le figlie della OR , rispettivamente di 30 e CP_3
35 anni, anch'esse conviventi, nei prossimi anni ragionevolmente potrebbero volersi rendere autonome rispetto alla madre o assumere altri oneri familiari, facendo sempre maggiormente ricorso all'aiuto di terzi.
Da quanto premesso consegue, perciò, la conferma della sentenza su tale punto.
Infine, gli appellanti evidenziano la mancata produzione in causa, da parte attrice in primo grado, delle spese (buste paga) per le badanti successive all'atto di citazione, per sostenere come tale assistenza non sia evidentemente più necessaria.
Tale conclusione non può essere condivisa in primo luogo perché superata da quanto sopra statuito sulla necessità di spese di assistenza (supervisione) future e tenuto conto della morte del marito (che si occupava della ) e dell'età delle figlie ora CP_3
conviventi; in secondo luogo perché con la memoria difensiva avverso il ricorso ex art. 351 c.2 cpc, la parte ha prodotto le buste paga delle badanti successive allo CP_3
pagina 41 di 43 spirare dei termini istruttori in 1° grado che, in quanto documenti di formazione successiva, sono pienamente ammissibili in 2° grado (doc. 6 fase sospensiva).
ERRORE MATERIALE
Secondo la difesa degli appellanti in via incidentale il Tribunale sarebbe incorso in un errore materiale di calcolo.
Secondo Controparte_3 Controparte_2 [...]
a fronte dell'importo di € 1.236.356,91, pari al danno totale riconosciuto Parte_3
alla , decurtato del 30% in ragione della ritenuta corresponsabilità della CP_3 CP_3
(sentenza pag. 40), l'importo residuo è pari a € 865.449,84 (€ 1.236.356,91 - €
370.907,07; a pag. 41 della sentenza, poi, il Giudice di prime cure detrae dal danno totale come attualizzato e decurtato del 30% (€ 865.449,84) l'importo già corrisposto alla dalla compagnia di assicurazione della vettura investitrice, anch'esso CP_3
attualizzato, pari ad € 649.551,15; pertanto: € 865.449,84 - € 649.551,15 = € 215.898,69, anziché il diverso importo indicato, per un mero errore di calcolo, a pag. 42 della sentenza (€ 203.312,00).
Questa Corte osserva che il danno totale riconosciuto alla è di € 1.236.365,91. CP_3
Infatti, il Tribunale ha liquidato a pag. 28) € 830.837,44 per il danno non patrimoniale rivalutato;
a pag. 29 € 12.804,08, per il danno patrimoniale rivalutato;
a pagina 32 €
374.735,00 per il danno futuro. La somma degli addendi è pari a € 1.218.376,52 e non €
1.236.365,91.
Detraendo il 30% in ragione della responsabilità si ottengono € 852.863,56: detraendo l'importo riconosciuto dall'assicuratore dell'investitore (€ 649.551,15) si ottengono €
203.312,00, così come liquidati in dispositivo.
Conseguentemente, questa Corte ritiene non sussista l'allegato errore materiale.
SPESE
Tenuto conto dell'inammissibilità dell'appello proposto da Controparte_3
(in persona del suo ADS), e del Controparte_2 Parte_3
pagina 42 di 43 rigetto degli altri appelli proposti da e da Parte_1 [...]
, le spese possono essere integralmente compensate tra tutte le Parte_4
parti.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante principale, di quello adesivo e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3,
Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel procedimento di impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 519/2024 così dispone:
1. Rigetta gli appelli proposti da e da Parte_1 [...]
; Parte_4
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_3
(in persona del suo ADS),
[...] Controparte_2 [...]
Parte_3
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte di tutti gli appellanti (principale, adesivo e incidentale), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Così deciso in Milano il 19.2.2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
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