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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3017/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Liborio Fazzi -Presidente
Dott. Giuseppe Campagna -Giudice
Dott. Flavio Tovani -Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3017 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 15.02.2025, promosso
DA
(cod. fisc.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (R.C.) il 31.12.1981, e (cod. fisc.: Parte_2
, nato a [...] (R.C.) il 03.03.1979, entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Carlo, giusta procura resa in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Prato n. 2, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso Procura della Repubblica – Sede
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 28.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto che venga pronunciata la separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 26.05.2007, il cui relativo atto risulta trascritto registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria,
Parte II, Serie A, u.1, n. 127, anno 2007;
-considerato che con decreto del 20.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 17.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria, il 26.05.2007; b) che dall'unione coniugale sono nati due figli Per_1
(19.10.2009) e (26.09.2016); Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 21.11.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 10.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di separazione consensuale, depositato il 28.10.2024 da e Parte_1 [...]
, così provvede: Pt_2 - dichiara la separazione personale tra e , il cui atto Parte_1 Parte_2
di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, Parte II, Serie A, n. 127, u. 1, anno 2007, alle seguenti condizioni:
I
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
II
La casa coniugale, sita in Reggio Calabria (R.C.) alla via Longhi Pernasiti n. 8, di proprietà della moglie resterà come per legge in capo alla stessa con l'intero mobilio, dove risiederà assieme ai due figlie minori, assumendosi l'esclusivo carico ed onere relativamente al pagamento delle utenze e delle spese di gestione, provvedendo tempestivamente, dalla data di sottoscrizione dell'accordo, alla voltura delle utenze a proprio nome. Il marito, che ha già trasferito la propria residenza presso altro immobile di proprietà dei propri genitori, provvederà tempestivamente, dalla data di sottoscrizione dell'accordo, a trasferire la propria residenza dandone comunicazione alla moglie.
III
i figli minori e saranno affidati, così come per legge, congiuntamente Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, con facoltà di stare con il padre tutte le volte che lo desidereranno.
I genitori provvederanno, di comune accordo, all'educazione dei figli e stabiliranno, di comune accordo, di volta in volta, nel rispetto delle reciproche esigenze organizzative, nonché scolastiche ed extrascolastiche dei figli, i giorni infrasettimanali, i fine settimana e le festività che questi trascorreranno con ognuno di loro. Quanto alle festività ed alle ricorrenze annuali, il tempo di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore verrà concordato di volta in volta tra questi ultimi, tenuto conto prioritariamente delle intenzioni dei minori medesimi.
In difetto di accordo, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli, con le seguenti modalità: - due pomeriggi a settimana (che saranno determinati di settimana in settimana e comunicati la domenica sera, stante la variazione settimanale dei turni di lavoro del padre che non gli consente una programmazione standard) , recandosi a prendere i figli all'uscita di scuola e trattenendosi con gli stessi sino alla sera, provvedendo a riaccompagnarli presso la loro residenza dopo cena, salvo diversi accordi tra i genitori che dovranno determinarsi con anticipo tale da consentire una diversa organizzazione e salvo imprevisti;
- a fine settimana alternati, a partire dalla giornata del sabato dall'uscita di scuola e sino alla sera della domenica, riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre dopo cena.
I figli trascorreranno le festività natalizie ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore nei giorni 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1gennaio e 6 gennaio, così come per le festività pasquali i figli trascorreranno la Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre (e viceversa), salvo diversi accordi tra essi genitori che dovranno determinarsi con anticipo.
I figli trascorreranno tutte le altre festività del 25 aprile – dell'1 maggio – del 2 giugno
- del 1 novembre- dell'8 dicembre e del 15 agosto ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore e i genitori concorderanno la ripartizione dei giorni di festività sopra citati, almeno 10 gg. prima.
Il padre avrà facoltà di trascorrere con i ragazzi 15 giorni anche consecutivi a luglio e
15 giorni anche consecutivi ad agosto.
IV
Quale contributo al mantenimento ordinario dei figli, nel rispetto del principio di proporzionalità tra le risorse economiche di entrambi i genitori, al fine di realizzare una migliore attuazione del principio di bigenitorialità, stante la circostanza che i due figli vivranno con la madre, attualmente disoccupata, il padre si impegna a corrispondere in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile di € 450,00
(ovvero € 225,00 per ciascun figlio) rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT,
a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN: [...], a partire dalla sottoscrizione dei presenti accordi immediatamente esecutivi, avendo cura unitamente all'altro genitore, di mantenere inalterato il tenore di vita assicurato ai ragazzi durante la convivenza dei genitori e tenuto conto delle esigenze degli stessi, fino a che questi ultimi avranno una occupazione lavorativa che consentirà loro di essere autonomi economicamente.
I ricorrenti si impegnano, inoltre, a pagare nella misura del 50% ciascuno ogni spesa di natura straordinaria, da sostenersi nell'interesse dei figli che dovranno essere documentate, preventivamente concordate o comunque necessarie ed in ogni caso i giustificativi delle spese dovranno essere consegnate all'altro coniuge, come di seguito specificate:
SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I
CONIUGI, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
V
Le parti stabiliscono che l'assegno unico ed universale istituito con l. 46 del 2021 per i figli fino al 21° anno di età venga attribuito al 50% in favore di ognuno dei genitori,
i quali si attiveranno tempestivamente a farne richiesta all'INPS, concordando, altresì, che fino a quando l'erogazione non avverrà da parte dell'INPS direttamente sui rispettivi conti correnti ripartito al 50%, il sig. - che ad oggi riceve l'accredito Pt_2
mensile dell'intera somma – provvederà a corrispondere la metà alla moglie.
VI
Il sig. si impegna, altresì, a corrispondere, in favore della moglie, un Parte_2
assegno mensile di € 100,00 sempre da versarsi entro il giorno 13 di ogni mese sul medesimo IBAN: [...] intestato alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento personale di quest'ultima, anch'esso
[...]
con decorrenza immediata dalla data di sottoscrizione del presente atto.
VII
Le parti concordano che a seguito della sottoscrizione del presente atto, il sig. Parte_2
provvederà ad ottenere il rimborso della propria quota del 50% dei due buoni
[...]
fruttiferi cointestati con la moglie e detenuti dalla stessa.
VIII
Le parti si rilasciano assenso reciproco alla richiesta di rilascio e/o rinnovo per il passaporto o documento equipollente oltre che documento di identità anche per i figli minori.
IX I coniugi dichiarano di volere dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Flavio Tovani Dott. Liborio Fazzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Liborio Fazzi -Presidente
Dott. Giuseppe Campagna -Giudice
Dott. Flavio Tovani -Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3017 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 15.02.2025, promosso
DA
(cod. fisc.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (R.C.) il 31.12.1981, e (cod. fisc.: Parte_2
, nato a [...] (R.C.) il 03.03.1979, entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Carlo, giusta procura resa in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Prato n. 2, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso Procura della Repubblica – Sede
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 28.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto che venga pronunciata la separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 26.05.2007, il cui relativo atto risulta trascritto registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria,
Parte II, Serie A, u.1, n. 127, anno 2007;
-considerato che con decreto del 20.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 17.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria, il 26.05.2007; b) che dall'unione coniugale sono nati due figli Per_1
(19.10.2009) e (26.09.2016); Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 21.11.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 10.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di separazione consensuale, depositato il 28.10.2024 da e Parte_1 [...]
, così provvede: Pt_2 - dichiara la separazione personale tra e , il cui atto Parte_1 Parte_2
di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, Parte II, Serie A, n. 127, u. 1, anno 2007, alle seguenti condizioni:
I
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
II
La casa coniugale, sita in Reggio Calabria (R.C.) alla via Longhi Pernasiti n. 8, di proprietà della moglie resterà come per legge in capo alla stessa con l'intero mobilio, dove risiederà assieme ai due figlie minori, assumendosi l'esclusivo carico ed onere relativamente al pagamento delle utenze e delle spese di gestione, provvedendo tempestivamente, dalla data di sottoscrizione dell'accordo, alla voltura delle utenze a proprio nome. Il marito, che ha già trasferito la propria residenza presso altro immobile di proprietà dei propri genitori, provvederà tempestivamente, dalla data di sottoscrizione dell'accordo, a trasferire la propria residenza dandone comunicazione alla moglie.
III
i figli minori e saranno affidati, così come per legge, congiuntamente Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, con facoltà di stare con il padre tutte le volte che lo desidereranno.
I genitori provvederanno, di comune accordo, all'educazione dei figli e stabiliranno, di comune accordo, di volta in volta, nel rispetto delle reciproche esigenze organizzative, nonché scolastiche ed extrascolastiche dei figli, i giorni infrasettimanali, i fine settimana e le festività che questi trascorreranno con ognuno di loro. Quanto alle festività ed alle ricorrenze annuali, il tempo di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore verrà concordato di volta in volta tra questi ultimi, tenuto conto prioritariamente delle intenzioni dei minori medesimi.
In difetto di accordo, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli, con le seguenti modalità: - due pomeriggi a settimana (che saranno determinati di settimana in settimana e comunicati la domenica sera, stante la variazione settimanale dei turni di lavoro del padre che non gli consente una programmazione standard) , recandosi a prendere i figli all'uscita di scuola e trattenendosi con gli stessi sino alla sera, provvedendo a riaccompagnarli presso la loro residenza dopo cena, salvo diversi accordi tra i genitori che dovranno determinarsi con anticipo tale da consentire una diversa organizzazione e salvo imprevisti;
- a fine settimana alternati, a partire dalla giornata del sabato dall'uscita di scuola e sino alla sera della domenica, riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre dopo cena.
I figli trascorreranno le festività natalizie ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore nei giorni 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1gennaio e 6 gennaio, così come per le festività pasquali i figli trascorreranno la Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre (e viceversa), salvo diversi accordi tra essi genitori che dovranno determinarsi con anticipo.
I figli trascorreranno tutte le altre festività del 25 aprile – dell'1 maggio – del 2 giugno
- del 1 novembre- dell'8 dicembre e del 15 agosto ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore e i genitori concorderanno la ripartizione dei giorni di festività sopra citati, almeno 10 gg. prima.
Il padre avrà facoltà di trascorrere con i ragazzi 15 giorni anche consecutivi a luglio e
15 giorni anche consecutivi ad agosto.
IV
Quale contributo al mantenimento ordinario dei figli, nel rispetto del principio di proporzionalità tra le risorse economiche di entrambi i genitori, al fine di realizzare una migliore attuazione del principio di bigenitorialità, stante la circostanza che i due figli vivranno con la madre, attualmente disoccupata, il padre si impegna a corrispondere in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile di € 450,00
(ovvero € 225,00 per ciascun figlio) rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT,
a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN: [...], a partire dalla sottoscrizione dei presenti accordi immediatamente esecutivi, avendo cura unitamente all'altro genitore, di mantenere inalterato il tenore di vita assicurato ai ragazzi durante la convivenza dei genitori e tenuto conto delle esigenze degli stessi, fino a che questi ultimi avranno una occupazione lavorativa che consentirà loro di essere autonomi economicamente.
I ricorrenti si impegnano, inoltre, a pagare nella misura del 50% ciascuno ogni spesa di natura straordinaria, da sostenersi nell'interesse dei figli che dovranno essere documentate, preventivamente concordate o comunque necessarie ed in ogni caso i giustificativi delle spese dovranno essere consegnate all'altro coniuge, come di seguito specificate:
SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I
CONIUGI, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
V
Le parti stabiliscono che l'assegno unico ed universale istituito con l. 46 del 2021 per i figli fino al 21° anno di età venga attribuito al 50% in favore di ognuno dei genitori,
i quali si attiveranno tempestivamente a farne richiesta all'INPS, concordando, altresì, che fino a quando l'erogazione non avverrà da parte dell'INPS direttamente sui rispettivi conti correnti ripartito al 50%, il sig. - che ad oggi riceve l'accredito Pt_2
mensile dell'intera somma – provvederà a corrispondere la metà alla moglie.
VI
Il sig. si impegna, altresì, a corrispondere, in favore della moglie, un Parte_2
assegno mensile di € 100,00 sempre da versarsi entro il giorno 13 di ogni mese sul medesimo IBAN: [...] intestato alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento personale di quest'ultima, anch'esso
[...]
con decorrenza immediata dalla data di sottoscrizione del presente atto.
VII
Le parti concordano che a seguito della sottoscrizione del presente atto, il sig. Parte_2
provvederà ad ottenere il rimborso della propria quota del 50% dei due buoni
[...]
fruttiferi cointestati con la moglie e detenuti dalla stessa.
VIII
Le parti si rilasciano assenso reciproco alla richiesta di rilascio e/o rinnovo per il passaporto o documento equipollente oltre che documento di identità anche per i figli minori.
IX I coniugi dichiarano di volere dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Flavio Tovani Dott. Liborio Fazzi