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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/08/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Donatella Aru CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 129 di RACL dell'anno 2019, proposta da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Alghero n. 29, nello Parte_1 studio dell'avv. Luigi Pateri, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo in 1° grado.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall' avvocato Marina Olla ( unitamente e/o C.F._1 disgiuntamente all'avvocato Laura Furcas ( ) in virtù di procura C.F._2 generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito dott. notaio in Roma, Persona_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via P. Delitala, 2, sede della locale avvocatura
APPELLATO
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
La ricorrente, quale erede legittima del coniuge, , nato a Persona_2
Villamassargia il 20-8-45 e deceduto il 21-12-2007, ha convenuto in giudizio l' CP_1 davanti al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere la rivalutazione dei contributi versati all'Istituto in applicazione dell'art. 13, 8° comma l.
257-1992. Ha sostenuto che il defunto coniuge aveva prestato servizio alle dipendenze della società Portovesme S.r.l. presso lo stabilimento di Portoscuso (CA), dal 3-4-1974 al 29-12-1995, in qualità di operatore nel reparto Imperial Smelting.
Ha sostenuto che il coniuge stato continuamente esposto all'inalazione di fibre disperse di amianto in misura superiore al limite previsto ed ha chiesto l'accertamento dell'esposizione e la dichiarazione del diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, 8° comma l. 257-1992.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo il difetto di legittimazione passiva, CP_1
l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso in difetto di domanda amministrativa all' , la decadenza, la prescrizione e contestando nel merito la fondatezza della CP_1 pretesa.
Risulta pacifico in causa che l'appellante avesse in precedenza proposto altra controversia avente identico oggetto, dichiarata inammissibile con sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 608-2015, per carenza di domanda amministrativa all' . CP_1
Il Tribunale, con sentenza n. 1543 del 10-12-2018, ha rigettato la domanda, accogliendo l'eccezione di decadenza, ritenendo decorso il triennio alla data di proposizione della domanda giudiziale, ma facendolo decorrere dall'entrata in vigore della modifica dell'art. 47 introdotta dalla l. 111-2011.
Propone appello il ricorrente, cui resiste l' . La controversia è stata istruita CP_1 con produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- Preliminarmente, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle
2 eccezioni di legittimità costituzionale sollevate nel superiore capo III, disporre la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale in Roma.
- In ogni caso, dichiarare che l'appellante è stato esposto all'amianto durante il periodo di lavoro prestato presso lo stabilimento di Portovesme, come in atti, e che ha diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8 Legge
257/1992 e successive modificazioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data di deposito del ricorso.
- che la Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello principale, voglia rigettare l'appello incidentale proposto dall' siccome destituito di fondamento in CP_1 fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipante.
Per l'appellato:
- rigettare l'avverso appello, perché infondato, e per l'effetto confermare la pronuncia di primo grado, se del caso con motivazione parzialmente differente;
Con vittoria di spese di lite del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Termine di decadenza
L'appellante con corpose motivazioni afferma che la decadenza triennale di cui sopra non sarebbe decorsa poiché sarebbe stata impedita dalla presentazione della domanda amministrativa, effettuata nel decorso del triennio. Prospetta inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 citato, in quanto il decorso del termine provocherebbe la perdita sostanziale del diritto, anziché dei soli ratei pregressi.
Questa Corte ritiene di poter prescindere dall'esame delle diffuse argomentazioni dell'appellante al riguardo, poiché la questione è risolvibile sulla base di una diversa ricostruzione in diritto della disciplina applicata, ovvero sia l'art. 47 DPR
639-1970 e successive modifiche.
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente fosse incorso nella decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, applicando alla fattispecie la modifica introdotta con
3 D.L. 98-2011, conv. in L. 111-2011, la quale al 6° comma dell'art. 47 in questione, dispone che:
“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Il Tribunale, come detto, ha ritenuto la norma operante per il futuro e la ha applicata alla fattispecie, calcolando il decorso dalla sua entrata in vigore, sul presupposto che il mancato riconoscimento della rivalutazione contributiva desse luogo ad un adempimento parziale della prestazione (il diritto a pensione) e che, pertanto, fosse assoggettato alla decadenza introdotta dalla l. 111-2011.
Tale presupposto logico non può essere condiviso. Anzitutto la Corte ritiene di confermare un proprio orientamento, conforme a quello, consolidato, della Suprema
Corte, secondo cui l'art. 47 in questione si applica, testualmente, a tutte le controversie in tema di trattamenti pensionistici. Si ricorda, inoltre, che la Corte di Cassazione ha affermato che esso non debba trovare applicazione quando la domanda giudiziale è volta ad ottenere non già una prestazione previdenziale, ma solo l'adeguamento di una prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, per quanto con pronuncia precedente la modifica normativa in oggetto. (Cass. S.U. 29 maggio 2009 n.
12720).
Questo orientamento non è però applicabile al caso specifico perché, come ormai affermato dalla costante giurisprudenza, in modo condiviso da questa Corte, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, ciò che si fa valere con la presente domanda non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico (v., con ampia motivazione, alle cui argomentazioni si rinvia, Cass. n.
15008/2005; vedi da ultimo Cass. sez L n. 2351-2015 e 2856-2017).
4 Il carattere costitutivo del procedimento amministrativo, e dell'azione in giudizio, diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto, in considerazione dei vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia, è stato del pari ribadito più volte (cfr. Cass. nn. 1629, 11400,
14531, 14472, 20031 e 20032 del 2012; 27148/2013; 4778/2014), così come l'affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale - che ne determina l'imprescrittibilità – “non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva” (v. Cass. nn. 7138, 12052 del 2011).
Che, nella specie, non si dibatta del diritto all'adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta è stato affermato anche da Cass. 6382/2012.
Trattandosi di un diritto autonomo rispetto al trattamento pensionistico già in godimento, non è corretto il procedimento logico seguito dal Tribunale e l'interpretazione data alla norma e, implicitamente, alla natura della prestazione richiesta.
Dovendo valutare in concreto, perciò, l'avveramento del periodo di decadenza, rilevabile eventualmente anche d'ufficio, si rileva che la domanda amministrativa relativa alla prestazione, di cui infondatamente l' eccepisce la mancanza, è stata CP_1 presentata il 23-5-2017 e la controversia giudiziale introdotta il 6-4-2018, evidentemente entro il triennio.
Nessuna decadenza si è perciò verificata.
Eccezione di prescrizione
L' ribadisce l'eccezione di prescrizione, non esaminata dalla sentenza e che CP_1 non si può ritenere implicitamente rigettata.
L'eccezione è però anch'essa basata sull'erroneo presupposto che la rivalutazione contributiva per l'esposizione all'amianto faccia parte del trattamento pensionistico e la domanda riguardi una rivalutazione della provvista contributiva per gli anni in contestazione, con la conseguenza che per ogni singolo periodo contributivo sarebbe decorso il termine decennale.
In realtà, vista la natura autonoma del diritto azionato, autonomo deve essere il calcolo del decorso del termine. Dall'autonomia di tale diritto, rispetto alla pensione, deriva il suo assoggettamento - come ogni diritto - alla prescrizione per mancato esercizio. Si ritiene applicabile, in particolare, il termine decennale, in mancanza di
5 diversa previsione legislativa. Che la prescrizione del diritto sia definitiva, e non limitata ai singoli ratei, è stato affermato di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass.
9 febbraio 2015 n. 2351; Cass. 10 febbraio 2015 n. 2503; Cass. 27 maggio 2015 n.
10980).
Per quanto riguarda il dies a quo del termine decennale, questa Corte d'appello ha da tempo modificato il proprio orientamento, poiché l'interpretazione che sostiene l'irrilevanza dell'ignoranza soggettiva del diritto, applicata al principio normativo secondo cui la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, opera non altro che una presunzione di conoscibilità in fatto dell'esistenza del diritto, finalizzata ad evidenti scopi di certezza dei rapporti giuridici, presunzione che però deve essere valutata in concreto e nello specifico, quando la conoscibilità dell'esistenza del diritto è ancorata a presupposti di fatto non nella normale disponibilità del soggetto ed il cui accertamento sia di particolare complessità, tale da richiedere nozioni non nella comune esperienza, quali quelle scientifiche.
Vista la notoria complessità della materia, anche in punto di fatto, si può ritenere che la prescrizione inizi a decorrere dalla conoscenza che il lavoratore abbia della sua esposizione all'amianto; conoscenza che coincide di regola con la presentazione della domanda all'Inail volta ad ottenere la relativa certificazione. Questa tesi, accennata dalla Corte di Cassazione nella motivazione della sentenza già citata 10 febbraio 2015 n.
2503 e nell'ordinanza n. 10980, è sostenibile anche alla luce di alcune pronunce, sempre di legittimità, che danno rilievo alla consapevolezza del diritto da parte del suo titolare,
e cioè Cass. 18 settembre 2014 n. 19660 in materia di indennizzo assicurativo ex art
2952, Cass. 17 aprile 2014 n. 8965 in tema di prescrizione del diritto al risarcimento da occupazione acquisitiva della p.a., Cass. 23 settembre 2013 n. 21715 in materia di diritto al risarcimento del danno da attività medico-chirurgica.
Nel caso del ricorrente la prescrizione non si è verificata: la domanda all'INAIL di riconoscimento dell'esposizione è stata presentata il 26-10-2004 (vedi fascicolo di parte 1° grado appellante). Successivamente, con ricorso giudiziale R.A.C.L. n. 3695-
2013, l'appellante ha azionato contro l' il diritto in contestazione e la relativa CP_1 domanda è stata dichiarata improcedibile con la citata sentenza n. 608 del 2017.
Permangono, comunque, gli effetti sostanziali della domanda, ovvero sia l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione dalla proposizione della domanda stessa e
6 fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha chiuso il giudizio (2943 e 2945
c.c.). Nel 2017 è poi stata presentata la domanda amministrativa all' e nel 2018 CP_1 proposta la presente controversia, dal che risulta evidente che l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento. L'appello incidentale, perciò, deve essere rigettato.
Ciò rende necessario procedere all'esame del merito della pretesa.
Sull'improponibilità dell'azione e sul difetto di legittimazione attiva.
Si deve però valutare, come logicamente precedente, la questione rilevabile d'ufficio in base a cui, con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 608-2017 era stata dichiarata improponibile la domanda della attuale appellante per mancanza di previa domanda amministrativa. Nell'attuale controversia la domanda amministrativa è stata proposta solo dal coniuge superstite e non dal lavoratore, ormai deceduto. Il documento, infatti (vedi fascicolo di parte ricorrente), pur se a nome del defunto, è stata sottoscritta direttamente dalla coniuge, attuale ricorrente.
Nel caso di specie, risulta perciò provato che il lavoratore non ha mai presentato domanda amministrativa all' per il riconoscimento del beneficio previdenziale per CP_1 cui è causa, come del resto definitivamente accertato dalla sentenza del Tribunale di cui sopra. La domanda amministrativa del 25-3-2015, da cui è scaturito il presente giudizio,
è stata invece proposta dal coniuge superstite.
Sul punto si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità per la quale, mentre ad esempio la domanda di reversibilità deve essere presentata dal coniuge superstite, che esercita, rispetto a tale prestazione, un diritto iure proprio, altrettanto non può dirsi per il diritto al ricalcolo (in considerazione del riconoscimento della esposizione all'amianto) di ratei che, in quanto non richiesti dal dante causa, non sono entrati nel patrimonio del de cuius e non possono pertanto essere trasmessi per successione (così Cass. n. 11574/2015 e, da ultimo, Cass. sez. L n. 34943-2024).
Pertanto, deve ritenersi che il diritto del de cuius alla maggiorazione sui ratei non sia quindi sorto, avendo la relativa domanda all' natura costitutiva, come sopra già CP_1 richiamato.
Questa Corte, in adesione al suddetto indirizzo, ritiene pertanto che l'appellante difetti della legittimazione ad agire in relazione alla domanda di rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 13, comma 8, l. 257/92 e successive modificazioni.
La sentenza appellata, pertanto, deve essere riformata nel senso di cui in
7 motivazione, rilevando che nessuna decadenza si è verificata, ma accertando nello stesso tempo l'inesistenza originaria del diritto alla rivalutazione in capo all'appellante e, di conseguenza, rigettando nel merito la sua domanda.
Sussistono le condizioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in considerazione del successivo consolidarsi dell'indirizzo interpretativo relativo all'ultimo profilo esaminato.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello principale proposto e, in riforma totale della sentenza appellata, rigetta nel merito la domanda presentata contro l' da . CP_1 Parte_1
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di entrambi i gradi.
Cagliari, 18-10-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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