Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
Alla stregua dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., grava su chi fa valere giudizialmente un diritto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto stesso; pertanto, incombe sul lavoratore assicurato il quale agisca nei confronti dell'Istituto di previdenza per ottenere il pagamento degli assegni per i familiari a carico, fornire la prova del suo diritto ad ottenere la prestazione richiesta, rientrando nei poteri discrezionali del giudice - il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità - il potere di ordinare alle parti o a terzi l'esibizione di documenti o di richiedere informazioni alla P.A. (nella specie, la S.C. ha disatteso la censura con cui il ricorrente lamentava l'omissione di ordine all'INPS di esibire gli atti riguardanti la società datrice di lavoro, tra i quali avrebbe dovuto asseritamente trovarsi la documentazione necessaria per l'ottenimento degli assegni familiari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5242 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT FR elettivamente domiciliato in Cancelleria Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall'avvocato TOMASELLI ANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, FABIANI GIUSEPPE, PICCIOTTO LUIGI UMBERTO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 2999/97 del Tribunale di CATIANIA, depositata il 15/10/97 R.G.N. 3332/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato PICCIOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Catania depositato il 23 aprile 1993 RA RO conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed esponeva di avere lavorato quale operaio alle dipendenze della S.r.l. Sicilstrade dal 10 gennaio 1990 al 13 marzo 1991 percependo la paga oraria di lire 8.500 senza ricevere dal datore di lavoro la maggiorazione per il nucleo familiare a carico. Deduceva di avere chiesto all'INPS, con lettera del 23 maggio 1991 il pagamento diretto di tale prestazione, ma l'Istituto non aveva dato riscontro a tale richiesta. Chiedeva quindi declaratoria del suo diritto al pagamento diretto degli assegni familiari per il nucleo familiare a carico, nella misura prevista dalla legge, tenendo conto che nell'anno 1990 aveva percepito una retribuzione complessiva di lire 3.022.373, e la condanna dell'INPS al pagamento in suo favore della relativa prestazione.
Costituitosi l'INPS, il RE rigettava la domanda perché carente sotto il profilo probatorio.
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 15 ottobre 1997, ha rigettato l'appello del RO confermando la decisione pretorile. Osserva il giudice d'appello che il requisito reddituale costituisce un elemento costitutivo del chiesto trattamento economico familiare;
che, nella specie, l'assunto del ricorrente secondo cui l'INPS sarebbe stato in possesso di tutta la documentazione richiesta era rimasto privo di riscontro probatorio, posto che nessuna indicazione in tal senso risultava dal fascicolo relativo alla pratica amministrativa concernente la richiesta del RO degli assegni familiari, acquisito a seguito di ordinanza del Tribunale in data 21 gennaio 1997; che il RO non aveva fornito alcuna prova sul requisito reddituale non ottemperando alla suddetta ordinanza nella quale egli era stato invitato a fornire, tramite dichiarazione di responsabilità, notizie circa i redditi percepiti dallo stesso e dagli altri componenti del suo nucleo familiare per gli anni 1988 e 1989, mentre il modello ANF/dip. sottoscritto dal RO e dalla di lui moglie si riferiva ai redditi dell'anno 1990 coincidendo sostanzialmente con il relativo modello 740.
Il RO chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a tre motivi di censura.
L'INPS ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorrente, sotto un'unica titolazione di violazione e falsa applicazione delle norme di legge sugli assegni familiari, con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., formula tre specifici motivi. Con il primo dei quali, deducendo di avere presentato al datore di lavoro la rituale documentazione per ottenere gli assegni familiari, osserva che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto che sarebbe spettato all'INPS di accertare se il datore di lavoro avesse ottemperato all'obbligo di effettuare le dovute registrazioni della composizione del nucleo familiare sul libro matricola e di trasmettere all'INPS la documentazione presentata dal lavoratore ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797; ed assume che lo stesso Tribunale doveva tener conto che detta documentazione poteva essere acquisita soltanto con il concorso della società datrice di lavoro mediante la sua chiamata in causa oppure mediante ordine all'INPS di esibizione degli atti riguardanti detta società e relativi al rapporto lavorativo in questione.
Il motivo va disatteso.
Le deduzioni ivi svolte appaiono invero inconferenti ai fini della presente decisione in sede di legittimità, neppure integrando idonei motivi di ricorso per cassazione riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c. Va comunque rilevato, nel ritenere le censure anche prive di fondamento, che sussiste a carico di chi fa valere giudizialmente un diritto l'onere di provare, alla stregua dei generali principi di cui all'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi del diritto stesso, e che incombe pertanto sul lavoratore assicurato il quale agisca in giudizio nei confronti dell'Istituto di previdenza, per ottenere come nel caso di specie - il pagamento di assegni per i familiari a carico, fornire nello stesso giudizio la prova del suo diritto ad ottenere la prestazione richiesta.
Rientra poi nei poteri discrezionali del giudice quello di ordinare la chiamata in giudizio di una parte, che non sia legata - come nella specie è la società datrice di lavoro - da vincolo di litisconsorzio necessario con i soggetti in causa, e così pure il potere (ex artt. 210 e segg. c.p.c.) di ordinare alle parti in causa od a terzi l'esibizione di documenti o di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione: e l'esercizio discrezionale di tali poteri non è sindacabile, appunto perché tale, in sede di legittimità.
2. - Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente, deducendo insufficienza ed illogicità di motivazione su punto decisivo della controversia e violazione dell'art. 2, comma 9^, del D.L. n. 69 del 1988, lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto della prodotta documentazione relativa agli anni 1989 e 1990, cioè a quelli precedenti gli anni 1990 e 1991 cui era riferita la richiesta di assegno per il nucleo familiare ai sensi del detto art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, ne', in particolare, di quanto risultante dal modello ANF/dep, prodotto in appello, sottoscritto da esso RO e dalla propria moglie. Lamenta altresì che lo stesso giudice abbia trascurato di considerare quanto dedotto dall'INPS nella memoria difensiva d'appello, là dove l'Istituto aveva in via subordinata richiesto che, per l'ipotesi di riconoscimento al ricorrente del diritto all'assegno per nucleo familiare, la pronuncia fosse limitata al periodo dal 1^ gennaio al 13 marzo 1991, riconoscendosi comunque anche il diritto dell'INPS di opporre in compensazione la somma di lire 221. 600 che era stata indebitamente erogata al predetto per trattamento (assegni familiari agricoli dal 1^ gennaio al 31 dicembre 1990) incompatibile con quello per a.n.f. dedotto in giudizio. Questi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
Anzitutto è da evidenziare che, nel contesto del ricorso per cassazione, è riportato adeguatamente ed in maniera sufficientemente specifica il contenuto dei documenti richiamati.
Va altresì premesso che la disciplina legale vigente (art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69 convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153) ha stabilito, tra l'altro, che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1^ gennaio 1988, la maggiorazione di cui all'art. 5 del D.L. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito dalla legge 25 marzo 1983 n. 79 (la qual norma prevedeva appunto, per i periodi precedenti, una
"maggiorazione degli assegni familiari" per figli in età minore ed equiparati, commisurata al reddito familiare), cessava di essere corrisposta e veniva sostituita dall'"assegno per il nucleo familiare", erogato in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare;
e che tale reddito del nucleo familiare "è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1^ luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo" (comma nono cit. art. 2).
Ciò posto, va considerato, in relazione alla fattispecie in esame, che dalla stessa sentenza del Tribunale risulta l'avvenuta produzione in giudizio di documento costituito dal modello ANF/dep, predisposto dall'INPS, sottoscritto dal ricorrente e dalla moglie, recante indicazioni concernenti il reddito del nucleo familiare quanto meno relativamente all'anno 1990.
Nel contempo il giudice d'appello nessuna adeguata motivazione ha svolto in ordine alla rilevanza ed alla incidenza di tale documento, pur facendone menzione, ed ha omesso di svolgere idonei rilievi circa la portata delle indicazioni in esso contenute, anche con riferimento alla previsione legale riguardante la definizione del reddito del nucleo familiare.
Sicché l'impugnata sentenza appare apodittica e non sufficientemente motivata, in relazione a punto decisivo della controversia, nell'escludere radicalmente l'acquisizione di qualsiasi elemento probatorio al riguardo, così ponendosi anche in violazione della citata norma dell'art. 20, comma 9^, del D.L. n. 69/1988, convertito nella legge n. 153/1988. Carente è altresì la motivazione in ordine alla deduzione svolta dall'INPS nelle conclusioni della memoria difensiva d'appello nella parte - riportata in ricorso che richiama la domanda del RO riferita a periodo cadente nel 1991 (oltre che ad eccezione di compensazione sollevata dall'Istituto): sicché anche al riguardo il ricorso si appalesa meritevole di accoglimento.
3. - In conclusione, per quanto sin qui detto il secondo ed il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, mentre il primo va rigettato, e l'impugnata sentenza dev'essere cassata in relazione ai motivi accolti.
La causa va quindi rinviata ad altro giudice di pari grado - designato come in dispositivo - il quale procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi sopra svolti ed approntando adeguata motivazione della sua decisione, e provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità (ex art. 385 ult. co. C.P.C.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso;
rigetta il primo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;
rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001