Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5242
CASS
Sentenza 9 aprile 2001

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Alla stregua dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., grava su chi fa valere giudizialmente un diritto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto stesso; pertanto, incombe sul lavoratore assicurato il quale agisca nei confronti dell'Istituto di previdenza per ottenere il pagamento degli assegni per i familiari a carico, fornire la prova del suo diritto ad ottenere la prestazione richiesta, rientrando nei poteri discrezionali del giudice - il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità - il potere di ordinare alle parti o a terzi l'esibizione di documenti o di richiedere informazioni alla P.A. (nella specie, la S.C. ha disatteso la censura con cui il ricorrente lamentava l'omissione di ordine all'INPS di esibire gli atti riguardanti la società datrice di lavoro, tra i quali avrebbe dovuto asseritamente trovarsi la documentazione necessaria per l'ottenimento degli assegni familiari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5242
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5242
    Data del deposito : 9 aprile 2001

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