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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/11/2024, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 560/2024 R.G.A.C., promosso da: Parte_1
, nata a [...] il [...], ivi residente in via Chiaramonte
[...]
n. 39, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall' Avv.ta Nadia Piscitello, giusta C.F._1
procura allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
CONTRO
, nato a Brasov in [...] il [...]. CP_1
CONVENUTO contumace
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI per la ricorrente: “a modifica del decreto del Tribunale di Palermo del 16/05/2019, stabilire che gli incontri padre-figlio si svolgano presso il servizio sociale territoriale con onere del servizio di monitorare e relazionare all'Autorità Giudiziari;
prevedere le cautele da adottare per il momento in cui il padre prelevi o riceva il minore per l'esercizio del diritto di visita, evitare contatti tra le parti e il rischio che comportamenti violenti si realizzino di nuovo”
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/3/2024, la ricorrente agiva in giudizio ed esponeva di aver instaurato nell'anno 2012 con il sig. una convivenza more uxorio e che dalla predetta relazione CP_1 sentimentale era nato, il 23/05/2013, ad Agrigento, , riconosciuto alla nascita da Persona_1 entrambi i genitori. La ricorrente, tuttavia, lamentava che il rapporto di convivenza non si era rivelato felice per l'abitudine del sig. di sfogare le sue frustrazione nell'alcool , assumendo CP_1 comportamenti aggressivi e violenti tanto che nel novembre 2017, dopo le minacce ricevute ed i gravi comportamenti assunti dal convivente aveva sporto denuncia-querela a seguito della quale con provvedimento del 7.3.2018, il Tribunale di Caltanissetta aveva applicato al sig. la misura CP_1 cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. Ulteriormente la ricorrente deduceva che giusta decreto del 16/05/2019, il Tribunale di Palermo, aveva disposto l'affidamento esclusivo di
[...]
alla madre attribuendole la facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse e, Per_1 quanto al regime di frequentazione, dava al sig. , nel frattempo trasferitosi all'estero per motivi CP_1 di lavoro, la facoltà “quando verrà in Italia” di incontrare il figlio ogni giorno alternativamente dalle ore
9,30 alle ore 12 del mattino o il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19:00. Il Tribunale di Caltanissetta successivamente dichiarava, con sentenza del 18/09/2019, il sig. colpevole del reato di CP_1 maltrattamenti e lo condannava alla pena di anni due di reclusione, pronuncia confermata dalla Corte
d'Appello con sentenza depositata il 4 novembre 2020 mentre dalla comunicazione ex art. 15 L.
69/2019 ricevuta apprendeva che il convenuto era ristretto presso la casa circondariale di Caltanissetta e avrebbe terminato di espiare la pena il 19/4/2024. Tanto premesso la ricorrente evidenziava che, espiata la pena , il convenuto e padre del minore avrebbe certamente voluto incontrare il figlio, con il quale ha mantenuto contatti telefonici durante la detenzione, secondo le modalità originariamente previste dal Tribunale di Palermo mentre la condanna per il reato di maltrattamenti del rendeva CP_1 necessaria e opportuna la modifica nel senso di prevedere che gli incontri si svolgessero presso i locali del servizio sociale territoriale con le garanzie più opportune sia per il minore che per la stessa ricorrente al fine di evitare contatti tra le parti e il rischio del ripetersi dei comportamenti violenti.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio (cfr. notifica effettuata presso la casa circondariale di
Caltanissetta il 10/4/2024) il convenuto, non si costituiva in giudizio e se ne deve dichiarare la contumacia.
All'udienza del 21/5/2024 ascoltata la ricorrente quest'ultima riferiva che il figlio continuava a mantenere contatti telefonici con il padre, che sentiva due volte a settimana pur non sapendo che il genitore si trovava in stato di detenzione e credendo che si trovasse all'estero per motivi di lavoro e ciò, per non turbare e preservare il figlio minore e non sminuire la figura paterna. Aggiungeva la ricorrente che il convenuto nel corso delle conversazioni telefoniche si informava con il figlio delle sue attività scolastiche ed extrascolastiche e che non aveva corrisposto alcuna somma di denaro per il suo mantenimento regalandogli delle somme di denaro solo in occasione del suo compleanno.
Con ordinanza interinale resa lo stesso giorno, il Tribunale così disponeva: “ Conferma l'affidamento in via esclusiva del minore, , alla madre con facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore Persona_2 interesse per il figlio;
dispone che perdurando lo stato di detenzione del sig. quest'ultimo potrà intrattenere CP_1 solo rapporti telefonici con il figlio, due volte alla settimana, nei giorni di martedì e venerdì secondo le modalità già in atto tra le parti;
demanda ai Servizi Sociali del Comune di Mussomeli, allorquando sarà cessato lo stato di detenzione in carcere del sig. , l'organizzazione, secondo le modalità e tempi ritenuti più opportuni, degli incontri in CP_1 regime protetto tra quest'ultimo ed il figlio minore, garantendo la possibilità di almeno un incontro settimanale;
demanda ai Servizi Sociali del Comune di Mussomeli l'organizzazione di detti incontri con modalità tali da evitare al momento dell'accompagnamento del minore e del suo prelievo ogni forma di contatto tra la madre, sig.ra Parte_1
e il sig. nonché di adottare le opportune cautele a tutela della stessa ricorrente;
[...] CP_1 conferma le statuizione di natura economica e patrimoniale di cui al decreto reso dal Tribunale di Palermo il
16/5/2019”.
Parte ricorrente , non formulava alcuna istanza istruttoria e insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Così brevemente riassunta la vicenda processuale si osserva come ai sensi dell'art. 337 ter Cod. Civ. in materia di affidamento dei figli minori in caso di separazione o divorzio, la regola generale è l'affido condiviso in ossequio al principio della bigenitorialità mentre solo in casi gravi ed eccezionali, laddove vi sia un'evidente carenza educativa di uno dei genitori, tale da rendere pregiudizievole l'affido condiviso per i minori e che sia tale da porre in serio pericolo o alteri l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico del minore, deve preferirsi il diverso regime dell'affidamento esclusivo ad un solo genitore (cfr.
Cass. Civ. 2022, n. 38005).
Dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 4/11/2020 si evince che le condotte maltrattanti del ai danni della ricorrente sono avvenute in ambiente domestico, in CP_1 stato di alterazione determinato dall'utilizzo di sostanze alcoliche e alla presenza del minore, vittima di violenza assistita e dunque ricorrono i presupposti per continuare a preferire l'affido esclusivo del minore alla madre come già disposto dal Tribunale di Palermo ancor prima della pronuncia della sentenza di condanna penale per il reato di maltrattamenti del convenuto. Peraltro si osserva come a seguito della condanna in sede penale il convenuto, rimasto contumace, così come già avvenuto innanzi al Tribunale di Palermo a riprova del suo disinteresse nei confronti del figlio, non risulta aver intrapreso alcun percorso di revisione critica del suo passato né abbia aderito ad alcun percorso di sostegno e riabilitazione per soggetti maltrattanti. Infine anche sotto il profilo dei rapporti patrimoniali il convenuto non risulta aver contribuito alle esigenze del figlio né risulta aver richiesto, in ragione del suo stato di detenzione, alcuna modifica dele precedenti statuizioni ad ulteriore conferma del suo disinteresse per le sorti del figlio anche per ciò che concerne il soddisfacimento delel sue esigenze materiali. Si ravvisa, pertanto la ricorrenza dei presupposti per mantenere il disposto affido esclusivo del minore, , alla madre e odierna ricorrente rimettendo a quest'ultima anche Persona_2
l'adozione delle decisioni di maggior interesse per il figlio così come già disposto dal Tribunale di
Palermo. Le condotte maltrattanti del convenuto, per le quali al momento dell'ascolto della ricorrente il era ancora in stato di detenzione carceraria, impongono anche l'adozione delle misure CP_1 opportune, anche ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Instanbul, ratificata con la Legge n. 77 del
2013, a tutela sia del minore che della ricorrente al fine di evitare il ripetersi di episodi di violenza ai danni della sig.ra nonché per tutelare quest'ultima da possibili situazioni di vittimizzazione Pt_1 secondaria. Le misure in questo adottate con l'ordinanza interinale adottata dal Tribunale devono ritenersi coerenti con tali finalità e confermarsi a modifica dell'originario regime del diritto di visita del convenuto.
Il ricorso, pertanto deve accogliersi con conseguente modifica e integrazione del provvedimento reso dal Tribunale di Palermo il 16/5/20219 nella parte relativa alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del sig. , ferme restando le ulteriori e diverse statuizioni rese in quella sede sulle CP_1 modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione respinta, a modifica e integrazione delle condizioni di cui al provvedimento del Tribunale di Palermo del 16/5/2019 reso nel procedimento n. 14314/2018 RG : dispone che, perdurando lo stato di detenzione del sig. quest'ultimo potrà intrattenere CP_1 solo rapporti telefonici con il figlio, due volte alla settimana, nei giorni di martedì e venerdì secondo le modalità già in atto tra le parti;
demanda ai Servizi Sociali del Comune di Mussomeli, allorquando sarà cessato lo stato di detenzione in carcere del sig. , l'organizzazione, secondo le modalità e tempi ritenuti più opportuni, CP_1 degli incontri in regime protetto tra quest'ultimo ed il figlio minore, garantendo la possibilità di almeno un incontro settimanale;
demanda ai Servizi Sociali del Comune di Mussomeli l'organizzazione di detti incontri con modalità tali da evitare al momento dell'accompagnamento del minore e del suo prelievo ogni forma di contatto tra la madre, sig.ra e il sig. ; Parte_1 CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite e che si liquidano in € 4000,00 oltre spese CP_1 forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 7 ottobre 2024. Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata
Il Presidente
Gabriella Canto