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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4089/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4089/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MINEO SARHA;
Parte_1
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. DIECI ROBERTA e dell'avv. TARQUINI Controparte_1
GIOVANNI;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno con l'obbligo di
reciproco rispetto, comunicando ogni variazione della stessa a mezzo racc. a.r. e/o altro mezzo
equipollente;
Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 entrambi i genitori, con residenza presso la madre e con diritto di visita del padre a settimane
alterne dal sabato all'uscita da scuola alla domenica alle ore 18 ed ogni qualvolta lo vorrà previo
accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e non scolastici delle figlie;
obbligo del padre di versare la somma mensile di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascuna figlia) a
titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori entro il giorno 10 di ogni mese, somma da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il padre rimborserà alla madre il 70% delle spese straordinarie da sostenersi o sostenute le figlie
minori, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
L'assegno Unico Familiare, attualmente dell'importo di circa euro 470,00, sarà percepito al 100%
dalla madre convivente con le minori.
Le spese e i compensi del presente giudizio vengono compensati integralmente tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Ghana in data 24/12/2010. Parte_1 Controparte_1
Dall'unione coniugale sono nate le due figlie (nata in data [...]) e Persona_3
(nata in data [...]). Persona_4
I coniugi sono d'accordo nel richiedere la loro separazione.
La separazione deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dalle dichiarazioni rese all'odierna udienza dai coniugi innanzi al giudice relatore, sia dalle conclusioni congiunte rassegnate in udienza da entrambe le parti, le quali riconoscono quindi l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
I coniugi sono altresì concordi sulle condizioni della separazione.
Il Collegio ritiene di potere accogliere le condizioni concordate di cui alle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte, risultando esse conformi agli interessi delle due figlie minori.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: pagina 2 di 3 1) Pronuncia la separazione personale fra i coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Ghana in data 24/12/2010.
2) I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno con l'obbligo di reciproco rispetto, comunicando ogni variazione della stessa a mezzo racc. a.r. e/o altro mezzo equipollente.
3) Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con residenza presso la madre, e con diritto di visita del padre a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola alla domenica alle ore 18, ed ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici delle figlie.
4) Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la somma mensile di euro 200,00 (euro
100,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5) Pone a carico del padre l'obbligo di rimborsare alla madre il 70% delle spese straordinarie riguardanti le figlie minori, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
6) Dispone che l'Assegno Unico Familiare, attualmente dell'importo di circa euro 470,00, sarà percepito al 100% dalla madre convivente con le minori.
7) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
17 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4089/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MINEO SARHA;
Parte_1
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. DIECI ROBERTA e dell'avv. TARQUINI Controparte_1
GIOVANNI;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno con l'obbligo di
reciproco rispetto, comunicando ogni variazione della stessa a mezzo racc. a.r. e/o altro mezzo
equipollente;
Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 entrambi i genitori, con residenza presso la madre e con diritto di visita del padre a settimane
alterne dal sabato all'uscita da scuola alla domenica alle ore 18 ed ogni qualvolta lo vorrà previo
accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e non scolastici delle figlie;
obbligo del padre di versare la somma mensile di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascuna figlia) a
titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori entro il giorno 10 di ogni mese, somma da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il padre rimborserà alla madre il 70% delle spese straordinarie da sostenersi o sostenute le figlie
minori, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
L'assegno Unico Familiare, attualmente dell'importo di circa euro 470,00, sarà percepito al 100%
dalla madre convivente con le minori.
Le spese e i compensi del presente giudizio vengono compensati integralmente tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Ghana in data 24/12/2010. Parte_1 Controparte_1
Dall'unione coniugale sono nate le due figlie (nata in data [...]) e Persona_3
(nata in data [...]). Persona_4
I coniugi sono d'accordo nel richiedere la loro separazione.
La separazione deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dalle dichiarazioni rese all'odierna udienza dai coniugi innanzi al giudice relatore, sia dalle conclusioni congiunte rassegnate in udienza da entrambe le parti, le quali riconoscono quindi l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
I coniugi sono altresì concordi sulle condizioni della separazione.
Il Collegio ritiene di potere accogliere le condizioni concordate di cui alle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte, risultando esse conformi agli interessi delle due figlie minori.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: pagina 2 di 3 1) Pronuncia la separazione personale fra i coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Ghana in data 24/12/2010.
2) I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno con l'obbligo di reciproco rispetto, comunicando ogni variazione della stessa a mezzo racc. a.r. e/o altro mezzo equipollente.
3) Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con residenza presso la madre, e con diritto di visita del padre a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola alla domenica alle ore 18, ed ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici delle figlie.
4) Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la somma mensile di euro 200,00 (euro
100,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5) Pone a carico del padre l'obbligo di rimborsare alla madre il 70% delle spese straordinarie riguardanti le figlie minori, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
6) Dispone che l'Assegno Unico Familiare, attualmente dell'importo di circa euro 470,00, sarà percepito al 100% dalla madre convivente con le minori.
7) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
17 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 3 di 3