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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4043/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Cappuccini n. 144, rappresentata e difesa dall'avv. Rita De Michele ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore in Palermo, Corso Finocchiaro Aprile 195/B
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante pro-tempore CP_1 P.IVA_1
Resistente
Oggetto: Naspi e contributi figurativi – pensione anticipata flessibile.
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER CPC
DEL 13.05.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: dichiara che ha diritto all'indennità di disoccupazione Naspi dal 15.01.2021 al Parte_1
22.01.2023 e all'accredito della contribuzione figurativa per n. 107 settimane;
dichiara che ha diritto alla pensione “quota 103” con decorrenza dal mese di ottobre Parte_1
CP_ 2023 e conseguentemente condanna l' al pagamento della differenza di trattamento pensionistico tra quanto corrisposto quale pensionata con “opzione donna” dal 28.12.2023 e quanto spettante a titolo di pensionata con “quota103” dal mese di ottobre 2023, oltre accessori come per legge;
CP_ compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante metà che liquida in
2.320,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Rita De Michele ai sensi dell'art. 93 cpc;
rigetta ogni altra domanda.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.03.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale….ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra alla percezione della indennità di disoccupazione NASPI, giusta Parte_1
domanda n. 6121878100014, per il periodo dal 15.01.2021 al 22.01.2023; per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere le somme già percepite a tale titolo e condannare
l' all'accredito della contribuzione figurativa per il medesimo periodo;
Ancora in via CP_1
principale - ritenere e dichiarare il diritto della Sig.ra al riconoscimento della Parte_1
pensione anticipata flessibile nella gestione Fondi speciali e nel fondo IPOST, di cui alla domanda numero 2120968000011 presentata il 03.07.2023, a decorrere dall'1.9.2023 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto condannare l' al pagamento del relativo trattamento CP_1
pensionistico a decorrere a decorrere dall'1.9.2023, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, previa decurtazione delle somme medio tempore erogate a titolo di trattamento pensionistico n.
024-550002478312 Cat. VPT, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, e adottare in ogni caso qualsivoglia consequenziale statuizione. In via subordinata. - nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla pensione anticipata flessibile, condannare l' al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa”. CP_1
Deduceva che, con accordo sindacale dell'8.3.2019 tra e le associazioni Controparte_2
maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'ambito degli interventi di riorganizzazione/efficientamento, al fine di dare attuazione agli interventi concordati, venivano riconosciuti gli “esodi volontari incentivati”, stabilendo che “l'azienda riconoscerà un trattamento di incentivo economico alle lavoratrici e ai lavoratori che si avvarranno della facoltà di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro. Tale misura potrà interessare il personale appartenente alle Strutture centrali e territoriali di staff di qualsiasi livello inquadramentale”. Intervenuta la pandemia e quindi la legislazione emergenziale che stabiliva il blocco dei licenziamenti, il successivo DL n. 104 del 14.08.2020 all'art. 14 -comma 3 prevedeva: “Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui
l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. (…)”.
La ricorrente aderiva al piano di esodo ed in data 22.10.2020 sottoscriveva con il CP_2
verbale di conciliazione ed il rapporto veniva risolto consensualmente al 31 dicembre 2020. Quindi
CP_ in data 14.01.2021 avanzava domanda di NASpI che veniva accolta dall' in data 29.06.2021 e con decorrenza dal 15.01.2021 per 725 giorni e con la consequenziale contribuzione figurativa per analogo periodo. Venivano accreditati contributi figurativi per 107 settimane. Al fine di maturare il diritto alla pensione quota 103, la ricorrente, già in possesso di maggiorazione contributiva derivante dall'invalidità, versava contributi volontari e, ritenendo di avere raggiunto 62 anni di età e
41 anni, 3 mesi e 16 gg di contribuzione, in data 3.7.2023 presentava domanda di pensione
CP_ anticipata flessibile che l' rigettava con provvedimento del 5.9.2023 per mancanza del requisito contributivo.
Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso in via amministrativa che era rigettato per gli stessi motivi con la precisazione che la Naspi e relativa la contribuzione figurativa erano revocati.
La contribuzione infatti veniva cancellata dall'estratto contributivo. Nel frattempo la ricorrente presentava domanda di pensione di anzianità ai sensi del DL 4/2019 ovvero avvalendosi della c.d. “opzione donna” che veniva accolta con decorrenza dal 28.12.2023, percependo tuttavia un trattamento di circa 400,00 euro inferiore a quello spettante con pensione
“quota 103”.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto delle domande.
In particolare l' riteneva che nella fattispecie l'indennità di disoccupazione non fosse dovuta CP_3
poiché la cessazione del rapporto di lavoro non rientrava in nessuna delle ipotesi normativamente previste ai fini della concessione della NASPI (interruzione involontaria del rapporto di lavoro o risoluzione del rapporto nell'ambito della procedura di conciliazione secondo le modalità previste all'art. 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, come sostituito dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012 (circolare 94/2015), o licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015) né la risoluzione del rapporto, come avvenuta, poteva farsi
CP_ rientrare nell'ipotesi prevista dal comma 3 del DL 104/2020. Riteneva l' che l'accordo quadro stipulato tra e le sigle sindacali era del 2019 esulava dall'emergenza Covid 19 e CP_2
peraltro il verbale di conciliazione del 22.10.2020 non faceva riferimento all'accordo quadro dell'8.3.2019.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, disposta l'audizione del funzionario , sulle CP_1
conclusioni rassegnate dalle parti rispettivamente nelle note di trattazione scritte depositate dalla
CP_ ricorrente e nella memoria di costituzione dell' la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
L'art. 14 – comma 3 – D.L. 14 agosto 2020 n. 104, conv. in L. n. 126/2020 ha disposto che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparative a livello nazionale – aventi ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, per i lavoratori che aderiscono a detto accordo, operando quindi una risoluzione consensuale. I lavoratori che aderiscono alla suddetta tipologia di accordo collettivo aziendale, sussistendo i requisiti di legge, possono accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 22 del
2015 (cfr: circ. del n. 111 del 29.09.2020). CP_1 Con quest'ultimo atto ed anche con messaggio n. 4464 del 2020 l' ha chiarito che la CP_1
risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all'accordo consensuale di cui all'art. 14 comma 3, del
D.L. 104/2020 (L. 126/2020) e di cui all'art. 1, c. 311, della L. 178/2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell'indennità NASPI.
La richiamata disposizione, dunque, ha introdotto - per tutto il periodo di vigenza del divieto di licenziamento - un'ulteriore ipotesi di accesso alla prestazione di disoccupazione Naspi che si caratterizza per la presenza di un accordo collettivo aziendale tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso.
Come chiarito nella medesima circolare, in sede di presentazione della NASpI occorre infatti allegare l'accordo collettivo nazionale e la documentazione attestante il predetto accordo.
Ora, nella fattispecie, la lavoratrice ha prodotto sia l'accordo nazionale che il verbale di conciliazione in sede sindacale.
Ha altresì provato la sussistenza dei requisiti di accesso all'indennità richiesta ovvero di essere un lavoratore dipendente di una società per azioni, di essere in stato di disoccupazione, di fare valere nei quattro anni che precedono la disoccupazione tredici settimane di contribuzione, di fare valere trenta giornate lavorative nei quattro anni che precedono la disoccupazione, allegando a tal fine estratto contributivo.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per avere diritto alla disoccupazione risultando accertata la sussistenza tanto dei presupposti contributivi quanto lo stato di disoccupazione determinato dall'adesione all'esodo volontario di cui all'accordo sindacale nonché la sottoscrizione del verbale di risoluzione consensuale in data antecedente allo sbocco dei licenziamenti come stabilito dalla legislazione emergenziale ed infine la tempestività della domanda.
Quale conseguenza del diritto all'indennità di disoccupazione spetta al lavoratore la contribuzione figurativa per lo stesso periodo.
In merito alle eccezioni sollevate dall'ente previdenziale si osserva che l'accordo concluso da
[...]
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è CP_4
datato 8.3.2019, ed è stato dettato dalla necessità di procedere “ad interventi di riorganizzazione/efficientamento” dell'azienda e l'adesione all'esodo da parte della è stata Parte_1
effettuata con accordo conciliativo in sede sindacale in data 20.10.2020 (con cessazione del rapporto di lavoro al 31.12.2020) in pieno periodo emergenziale ed è stato contemplato dallo stesso che, con i messaggi prima richiamati, ha ribadito il diritto alla Naspi per quanti Controparte_5
che aderiscono agli accordi collettivi aziendali per tutto il periodo del blocco dei licenziamenti.
Come infatti osservato da questo Tribunale in altra composizione “diversamente opinando, e ammettendo la possibilità di accedere alla Naspi solo ove i verbali di conciliazione in sede sindacale siano stati conclusi temporalmente dopo l'entrata in vigore del “Decreto agosto”, e non anche per quelli stipulati antecedentemente, pur in periodo emergenziale e in presenza di divieto assoluto di licenziamento, significherebbe operare una ingiustificata disparità di trattamento, stante, peraltro, l'eccezionalità della norma emanata, in un periodo altrettanto eccezionale e senza precedenti, la cui ratio legis è proprio quella di tutelare da un lato i lavoratori e dall'altro le aziende nell'intero periodo emergenziale al fine di evitare gravi ripercussioni sull'economia del paese.
Ne consegue che limitare l'applicazione della norma agli eventi successivi alla sua emanazione finirebbe per snaturane e svuotarne di contenuto la stessa ratio che l'ha ispirata” (sent. n.
3461/2024 Trib. PA).
Ne deriva che ha diritto all'indennità di disoccupazione per il periodo 15.01.2021 e Parte_1
sino al 22.01.2023 ed ha diritto alla contribuzione figurativa pari a 107 settimane, ovvero pari al periodo della Naspi.
Accertato il diritto alla contribuzione figurativa, occorre verificare il diritto alla pensione “quota
103”.
Ebbene l'art. 14.1 del DL 4/2019, conv. con mod. in L. 26/2019, ha stabilito che “gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall nonché alla gestione separata….possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al CP_1
raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile".
Atteso che è pacificamente riconosciuto che la ricorrente alla data della domanda aveva maturato una contribuzione pari a 39 anni – 3 mesi e 16 giorni (cfr: delibera
CP_ Comitato Provinciale del 19.12.2023 n. 2312206), sommando a tale contribuzione quella figurativa di anni due, illegittimamente cancellata, essa raggiunge la contribuzione di anni 41 necessaria per accedere alla pensione anticipata flessibile, oltre al requisito anagrafico avendo compiuto anni 62 il 10.06.2023.
I commi 4 e 5 dell'art. 14.1 DL 4/2019, conv. con mod. in L. 26/2019, hanno previsto altresì che:
“ Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022
i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati ((negli anni 2024 e 2025)).
Avendo la ricorrente maturato tutti i requisiti dopo il 1^ gennaio 2023, il diritto alla pensione decorre dopo tre mesi dal raggiungimento dell'età ovvero dal mese di ottobre 2023, a fronte di una domanda del mese di luglio 2023.
Il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata flessibile dal mese di ottobre 2023 comporta il
CP_ diritto e la conseguente condanna dell' a corrispondere la differenza di trattamento pensionistico tra quanto corrisposto con la pensione “opzione donna” dal 28.12.2023 e quanto invece spettante calcolando la pensione “quota 103” con decorrenza dal mese di ottobre 2023, oltre accessori come per legge.
Infine non può accogliersi la domanda diretta alla statuizione sul diritto a trattenere la Naspi atteso
CP_ che, come precisato nel ricorso, nessuna richiesta di restituzione è stata avanzata dall'
La domanda pertanto va accolta nei limiti di cui sopra.
Dall'accoglimento parziale della domanda deriva la compensazione per metà delle spese di lite
CP_ mentre la restante metà va posta a carico dell' e si liquida come in dispositivo, ai sensi del DM
55/2014 e del DM 147/2022, e con distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta del 13.05.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente