Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1613
CASS
Sentenza 4 febbraio 2003

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Massime2

Nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell'art. 1489 cod. civ.(che trova, fra l'altro, applicazione nel caso di vendita di immobile le cui potenzialità edificatorie risultino ridotte per effetto di cosiddetto trasferimento di cubatura)il compratore ha diritto oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno, ai fini del quale non si richiede la malafede del venditore ma è sufficiente che questi versi in colpa, essendo il risarcimento del danno fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art. 1479, a sua volta richiamato dall'art. 1480, cui rinvia ancora il citato art. 1489.

Qualora venga ordinata l'integrazione del contraddittorio, in sede di merito, nei confronti dell'erede della parte defunta nel corso del giudizio, la circostanza che detto erede sia già costituito con comparsa, ancorché in proprio, rende superflua una nuova notificazione della citazione, in considerazione della conoscenza diretta di quel provvedimento (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha considerato legittima la pronuncia della Corte d'appello, che aveva confermato il rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio, per la mancata integrazione del contraddittorio, ordinata dal Tribunale, in quanto le convenute si erano costituite e - pur avendo partecipato al giudizio "in proprio" - avevano conosciuto il contenuto dell'atto introduttivo e l'attrice, pur non ottemperando all'ordine di integrazione del contraddittorio, aveva chiaramente manifestato la volontà di estendere la propria domanda a loro, anche in tale qualità).

Commentario1

  • 1Annotazioni in tema di evizione e di trasferimento di beni gravati da oneri o diritti di godimento di terzi nel contratto di compravendita
    Maurizio Flavio Zanaboni · https://www.filodiritto.com/ · 25 ottobre 2008
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1613
Data del deposito : 4 febbraio 2003

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