Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00298/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2024, proposto da
IG AR, LO AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Bernardo Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza:
del decreto della Corte di Appello di Catanzaro cron. n. 811/2023, pubblicato in data 14.04.2023, notificato in data 14.04.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota del 4.02.2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto n. 811/2023, passato in giudicato, con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, III Sez. Civile, ha così disposto: “ ingiunge al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore del ricorrente della somma di € 1.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione; - ingiunge, altresì, al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in € 56,48 per spese e in € 473,00 per compensi oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 cpc.”;
Considerato che:
- la parte istante ha riferito che, successivamente alla notifica del ricorso, è stato effettuato il pagamento dall’intimato ministero;
Ritenuto che:
- in ragione di quanto indicato a ciò consegue la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- le spese di lite vanno poste a carico della resistente in virtù del principio di soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di euro 200,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Ciconte, Presidente FF
Cristiano De Giovanni, Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Nicola Ciconte |
IL SEGRETARIO