Decreto cautelare 12 aprile 2025
Decreto cautelare 12 aprile 2025
Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 30/05/2025, n. 10534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10534 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04410/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4410 del 2025, proposto da Conitp - Comitato Nazionale Istruzione Tecnica Professionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Castellamare di Stabia, alla via Amato n. 7, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aran-Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Federazione Uil Scuola-Rua, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla via di San Nicola da Tolentino n. 1/b, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori - Cisl Fsur, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Riommi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n. 20, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Usi-Cit Unione Sindacale Italiana Segreteria Nazionale, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Federazione Gilda Unams, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Saverio Ivella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Lavoratori delle Conoscenze - Cgil, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
1. del provvedimento ARAN Direzione Contrattazione (nota 25 marzo 2025, prot. 5567), successivamente ribadito con ulteriore nota del 26 marzo 2025 (prot. 5696, 5700-1), con cui è stata disposta l'esclusione del sindacato CONITP dalle liste elettorali per le elezioni SU del 14-16 aprile 2025;
2. della comunicazione ARAN del 24 marzo 2025, inviata in riscontro alla richiesta di chiarimenti del CONITP del 24 marzo 2025 (prot. Entrata A.Ra.N. n. 5387) – e correlato Protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle R.S.U. del personale dei comparti delle P.A. – nella parte in cui afferma che "…. i soggetti sindacali interessati alla presentazione delle liste SU nella tornata elettorale generale" devono comunicare l'adesione entro l'11 marzo 2025;
3. dell’elenco pubblicato dall'ARAN sul proprio sito internet contenente le organizzazioni sindacali ammesse alle elezioni SU 2025 nel comparto Istruzione e Ricerca, nella parte in cui non comprende il CONITP;
4. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, anteriore o successivo, e considerato lesivo della posizione giuridica dell'organizzazione sindacale ricorrente;
nonché per l'accertamento e la declaratoria
del diritto del CONITP di partecipare alle elezioni SU del 14-16 aprile 2025, in virtù:
a) dell'adesione già manifestata all'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 con dichiarazione del 2 dicembre 2014;
b) della comunicazione ARAN del 28 gennaio 2025 che conferma il pre-inserimento della denominazione CONITP nell'applicativo per le elezioni SU 2025;
c) della rappresentatività accertata nel comparto Istruzione e Ricerca;
con condanna dell'ARAN all'adozione dei provvedimenti necessari per garantire, in via cautelare e nel merito, l'ammissione del CONITP alle liste elettorali per le elezioni SU del 14-16 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Federazione Uil Scuola-Rua e della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori - Cisl Fsur;
Visti gli atti di intervento ad opponendum della Federazione Gilda Unams e della Federazione Lavoratori delle Conoscenze – Cgil;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
1. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente impugna, in uno con gli atti conseguenti, il provvedimento ARAN Direzione Contrattazione prot. 5567 del 25 marzo 2025, successivamente ribadito con ulteriore nota del 26 marzo 2025 prot. 5696, 5700-1, con cui è stata disposta la sua esclusione dalle liste elettorali per le elezioni SU del 14-16 aprile 2025.
2. Deduce, nel proprio atto di gravame, la violazione del principio del legittimo affidamento e dei principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 1 L. n.241/1990, l’eccesso di potere per contraddittorietà, la violazione dell’art. 17, comma 7, dell’Accordo collettivo nazionale quadro del 12 aprile 2022, il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti, la lesione del principio del favor partecipationis e la violazione del principio di proporzionalità, la violazione dell’art. 39 della Costituzione e la lesione dei princìpi di libertà e pluralismo sindacale.
4. Si sono costituite le Amministrazioni resistenti e le Federazioni controinteressate come in epigrafe indicate, opponendosi all’accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare sia l’Aran che la Confederazione italiana sindacato lavoratori – Cisl FSU R, siccome gli interventori ad opponendum Federazione Lavoratori delle Conoscenze - Cgil e Federazione Gilda Unams, nelle proprie memorie depositate in vista della Camera di Consiglio del 20 maggio 2025, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, deducendo che la fattispecie contenziosa sarebbe soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario. A tale eccezione ha controdedotto la parte ricorrente, assumendo che l’atto di esclusione impugnato avrebbe natura provvedimentale tipica degli atti di diritto pubblico e si collocherebbe “ nell’alveo della giurisdizione amministrativa generale di legittimità sugli atti della Pubblica Amministrazione, allorché ne venga contestato il “corretto esercizio del potere” e l’inosservanza di regole procedimentali e sostanziali che regolano l’organizzazione delle elezioni SU”. Nella memoria depositata in data 16 maggio 2015 la parte ricorrente ha, altresì, rappresentato il perdurare dell’interesse alla decisione della istanza cautelare, nonostante l’intervenuta celebrazione delle elezioni, in ragione della circostanza che essa è stata medio tempore comunque ammessa “con riserva” nel novero delle organizzazioni partecipanti alle consultazioni SU 2025 come da verbale ufficiale della Commissione Elettorale dell’I.I.S. “Graziani-Cesarò-Vesevus” di Napoli, dal quale risulta che la Lista n. 3 (CONITP) ha ottenuto 65 voti e l’elezione di due rappresentanti. Ha insistito, pertanto, per l’accoglimento della istanza cautelare, anche a voto celebrato, “ al fine di non disperdere il risultato elettorale che il sindacato ha comunque maturato sul campo” .
55. Alla camera di consiglio del 20 maggio 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, è stato dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
7. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, radicandosi, in relazione alla fattispecie, la giurisdizione del giudice ordinario.
7.1. Invero, la presentazione di liste elettorali per la partecipazione alle elezioni della SU identifica essa stessa una prerogativa sindacale al pari delle prerogative sindacali proprie della rappresentanza sindacale unitaria a valle della sua elezione.
Infatti l’articolo 42 del D.lgs n. 165/2001, recante, secondo la rubrica, l’enunciazione di “ Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro ”, al comma 3, prevede che “ In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori”.
Il successivo comma 4 prevede ancora che “ Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori”.
La fattispecie all’esame del Collegio pone, dunque, una questione di dedotta lesione, nei confronti del Comitato ricorrente, di una prerogativa sindacale qual è quella di avere accesso alle elezioni dell’organismo di rappresentanza unitaria del personale ai sensi del richiamato articolo 42.
Trattasi, tuttavia, all’evidenza, di questione che involge il diritto di elettorato passivo (e non interessi legittimi) dell’organizzazione sindacale, siccome oggetto della disciplina di natura contrattuale già recata nell’“ Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale ” siglato da Aran e dalle Confederazioni sindacali rappresentative nel 1998 e rinnovato in data 12 aprile 2022.
Rispetto a prerogative sindacali riconosciute ex lege, come quella ad eleggere le SU , che nella loro concreta modulazione il legislatore rimette, peraltro, alla Contrattazione collettiva, è evidente che difetti la presenza di poteri di rilievo pubblicistico ed autoritativo.
Se ne inferisce che la controversia la quale abbia, quale petitum, la rivendicazione del diritto a partecipare alle elezioni per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie riguarda posizioni giuridiche di diritto soggettivo e peraltro, in quanto proprie ed esclusive del sindacato, non correlate al rapporto di impiego dei singoli iscritti (Tar Sardegna sez. II 01 febbraio 2023 n. 51; Tar Lazio Roma sez. I ter n.13018 del 12 ottobre 2022; Cass. civ., SS.UU., 14 ottobre 1988, n. 5569; Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1360; Tar Friuli Venezia Giulia, 19 dicembre 2011, n. 575).
D’altronde l’articolo 63, comma 3, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha pacificamente disciplinato la materia attinente alle questioni sindacali, riportandola nell’ambito della giurisdizione ordinaria, prescrivendo che “ 3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell´articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall´Aran o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all´articolo 40 e seguenti del presente decreto. ”
Come già concluso da questa sezione, “ Nell'ambito dei rapporti con le organizzazioni sindacali e, pertanto, nelle relazioni sindacali, "la pubblica amministrazione è priva di qualsivoglia potere autoritativo in proposito, mentre dette organizzazioni sono titolari di veri e propri diritti di libertà e di attività, non degradabili ad interessi legittimi, non potendosi configurare la possibilità di una valutazione discrezionale riservata in questa materia all'amministrazione (Cass., Sez. Un., 22 maggio 1998, n. 7179 nonché, ed anche successivamente, Cass., Sez. Un., 10 maggio 2001, n. 192)". (CdS Sez. III, 22 giugno 2020, n.3953) ” (Tar Lazio Roma sez. IV Ter, 26 febbraio 2024, n. 3748).
8. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, davanti al quale il giudizio può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a.
9. Le spese possono essere compensate attesa la natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, davanti al quale il giudizio può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO