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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2024, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1789/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 15.11.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12/07/2024 da e Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. SERVODIO PASQUALE, tendente ad ottenere la Parte_2 separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Arienzo in data 17/07/2010; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, (17.02.2017); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come parzialmente modificate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 15.11.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto e fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa coniugale, in proprietà alla moglie, resta assegnata alla IG , con i beni, Parte_1 arredi e pertinenze contenuti, che l'abiterà unitamente alla figlia minore Per_1
3) il comparente , allontanatosi dalla casa coniugale, asportando tutti i propri beni ed effetti Parte_2 personali, ha stabilito la propria residenza in Santa Maria a Vico (CE) alla Piazza Aragona n. 11;
4) la figlia minore resta affidata ad entrambi i coniugi con la formula dell'affido condiviso;
Persona_2 ciascuno dei genitori, dunque, eserciterà la podestà genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione che, in tal caso, saranno risolte dal genitore con cui la figlia si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, nel mentre i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse ed, in particolare, quelle che riguarderanno la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute;
i 2
genitori, in ogni caso, si impegnano a cooperare tra loro per una equilibrata crescita psico-fisica della figlia, tenendo conto dei bisogni, capacità, aspirazioni e inclinazioni naturali della stessa e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) la residenza della figlia minore resta fissata con la madre presso l'abitazione coniugale;
il padre, salvo Per_1 diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della figlia, avrà diritto di vederla e tenerla con sé (prelevandola e riportandola presso la dimora materna):
6) i fine settimana alternati dalla mattinata del sabato, alla domenica sera, provvedendo a tutto quanto necessario durante la permanenza presso di sé, ivi compreso lo svolgimento dell'attività scolastica e/o extrascolastiche, nonché l'eventuale supporto di cui dovesse avere bisogno la minore per lo svolgimento dei compiti scolastici, salvo che non intenda, previo opportuno accordo, ricondurla presso la madre per il tempo strettamente necessario all'assolvimento di tali incombenze;
7) nei giorni infrasettimanali, il martedi e giovedi, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, salvo diversi accordi di volta in volta raggiunti dai genitori ma, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, nonché degli impegni lavorativi del comparente , atteso che Parte_2 attualmente la sua sede lavorativa è a Roma, con tutte le conseguenti problematiche connesse, anche di ordine economico;
8) durante le vacanze estive per 21 giorni, anche se non consecutivi, nel mese di luglio o di agosto secondo le esigenze lavorative del comparente;
Parte_2
9) durante le festività natalizie, ad anni alterni, dalla mattina del 23 alla sera del 27 dicembre ovvero dalla mattina del 29 dicembre alla sera del 02 gennaio;
10) durante le festività Pasquali, ad anni alterni, dalla mattina del venerdì Santo alla sera del giorno di Pasqua ovvero dalla mattina del lunedì in Albis alla sera del martedì successivo;
11) il giorno delle festività annuali (6 gennaio: epifania - 25 aprile: liberazione - 1 maggio: festa lavoro - 2 giugno: festa repubblica - 1 novembre: Ognissanti e 8 dicembre: ed il giorno di carnevale, Persona_3 seguendo il criterio dell'alternanza con la madre, nonché per le ricorrenze familiari importanti, compatibilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della ragazza;
12) il comparente , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, si impegna a corrispondere alla Parte_2 comparente la somma mensile di euro 300,00 (euro-trecento/00), da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT;
la somma di cui innanzi sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento;
il comparente autorizza, inoltre, la comparente a Parte_2 Parte_1 richiedere, in via esclusiva, nella sua interezza e per tutto il periodo di spettanza, l'assegno unico e universale per la figlia presso l'Inps competente, rinunciando espressamente alla presentazione della medesima Per_1 domanda;
13) i coniugi contribuiranno, inoltre, in misura del 50% a tutte le spese straordinarie (a titolo esemplificativo: spese mediche, scolastiche ed educative, sportive, ricreative, corsi di lingua straniera, corsi di danza e per vacanze); 3
14) i coniugi reciprocamente si dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
15) i coniugi si danno reciprocamente atto, inoltre, che i beni mobili ed immobili specificati in premessa del ricorso introduttivo, tenendo conto della loro provenienza e del regime di separazione dei beni adottato, rimangono assegnati a ciascuno in relazione alla proprietà effettiva e, pertanto, restano ricompresi nel patrimonio esclusivo della IG i beni immobili, mobili registrati ed i rapporti bancari e postali di cui ai Parte_1 punti E/2), E/3), E/4) ed E/5) di cui al ricorso introduttivo. Rimangono, invece, in proprietà esclusiva del comparente i beni mobili registrati ed i rapporti bancari di cui ai punti F/2 ) ed F/4) del Parte_2 ricorso introduttivo, nel mentre continuerà a provvedere al controllo ed alla gestione del conto corrente bancario intestato alla figlia minore di cui al punto G) del ricorso introduttivo, dandone periodica Persona_2 contezza ed informativa alla comparente . Parte_1
16) in ordine al buono fruttifero postale cointestato ai coniugi di cui al punto H) del ricorso introduttivo, con scadenza prevista per il 16/02/2039, per nessun motivo o ragione potrà essere richiesto il rimborso anticipato e,
a scadenza, la destinazione delle somme sarà concordata dagli aventi diritto;
17) i coniugi, infine, esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia Per_1 rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 15.11.2024; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nato il [...] a [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arienzo di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2010);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 15/11/2024
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1789/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 15.11.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12/07/2024 da e Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. SERVODIO PASQUALE, tendente ad ottenere la Parte_2 separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Arienzo in data 17/07/2010; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, (17.02.2017); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come parzialmente modificate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 15.11.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto e fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa coniugale, in proprietà alla moglie, resta assegnata alla IG , con i beni, Parte_1 arredi e pertinenze contenuti, che l'abiterà unitamente alla figlia minore Per_1
3) il comparente , allontanatosi dalla casa coniugale, asportando tutti i propri beni ed effetti Parte_2 personali, ha stabilito la propria residenza in Santa Maria a Vico (CE) alla Piazza Aragona n. 11;
4) la figlia minore resta affidata ad entrambi i coniugi con la formula dell'affido condiviso;
Persona_2 ciascuno dei genitori, dunque, eserciterà la podestà genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione che, in tal caso, saranno risolte dal genitore con cui la figlia si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, nel mentre i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse ed, in particolare, quelle che riguarderanno la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute;
i 2
genitori, in ogni caso, si impegnano a cooperare tra loro per una equilibrata crescita psico-fisica della figlia, tenendo conto dei bisogni, capacità, aspirazioni e inclinazioni naturali della stessa e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) la residenza della figlia minore resta fissata con la madre presso l'abitazione coniugale;
il padre, salvo Per_1 diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della figlia, avrà diritto di vederla e tenerla con sé (prelevandola e riportandola presso la dimora materna):
6) i fine settimana alternati dalla mattinata del sabato, alla domenica sera, provvedendo a tutto quanto necessario durante la permanenza presso di sé, ivi compreso lo svolgimento dell'attività scolastica e/o extrascolastiche, nonché l'eventuale supporto di cui dovesse avere bisogno la minore per lo svolgimento dei compiti scolastici, salvo che non intenda, previo opportuno accordo, ricondurla presso la madre per il tempo strettamente necessario all'assolvimento di tali incombenze;
7) nei giorni infrasettimanali, il martedi e giovedi, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, salvo diversi accordi di volta in volta raggiunti dai genitori ma, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, nonché degli impegni lavorativi del comparente , atteso che Parte_2 attualmente la sua sede lavorativa è a Roma, con tutte le conseguenti problematiche connesse, anche di ordine economico;
8) durante le vacanze estive per 21 giorni, anche se non consecutivi, nel mese di luglio o di agosto secondo le esigenze lavorative del comparente;
Parte_2
9) durante le festività natalizie, ad anni alterni, dalla mattina del 23 alla sera del 27 dicembre ovvero dalla mattina del 29 dicembre alla sera del 02 gennaio;
10) durante le festività Pasquali, ad anni alterni, dalla mattina del venerdì Santo alla sera del giorno di Pasqua ovvero dalla mattina del lunedì in Albis alla sera del martedì successivo;
11) il giorno delle festività annuali (6 gennaio: epifania - 25 aprile: liberazione - 1 maggio: festa lavoro - 2 giugno: festa repubblica - 1 novembre: Ognissanti e 8 dicembre: ed il giorno di carnevale, Persona_3 seguendo il criterio dell'alternanza con la madre, nonché per le ricorrenze familiari importanti, compatibilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della ragazza;
12) il comparente , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, si impegna a corrispondere alla Parte_2 comparente la somma mensile di euro 300,00 (euro-trecento/00), da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT;
la somma di cui innanzi sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento;
il comparente autorizza, inoltre, la comparente a Parte_2 Parte_1 richiedere, in via esclusiva, nella sua interezza e per tutto il periodo di spettanza, l'assegno unico e universale per la figlia presso l'Inps competente, rinunciando espressamente alla presentazione della medesima Per_1 domanda;
13) i coniugi contribuiranno, inoltre, in misura del 50% a tutte le spese straordinarie (a titolo esemplificativo: spese mediche, scolastiche ed educative, sportive, ricreative, corsi di lingua straniera, corsi di danza e per vacanze); 3
14) i coniugi reciprocamente si dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
15) i coniugi si danno reciprocamente atto, inoltre, che i beni mobili ed immobili specificati in premessa del ricorso introduttivo, tenendo conto della loro provenienza e del regime di separazione dei beni adottato, rimangono assegnati a ciascuno in relazione alla proprietà effettiva e, pertanto, restano ricompresi nel patrimonio esclusivo della IG i beni immobili, mobili registrati ed i rapporti bancari e postali di cui ai Parte_1 punti E/2), E/3), E/4) ed E/5) di cui al ricorso introduttivo. Rimangono, invece, in proprietà esclusiva del comparente i beni mobili registrati ed i rapporti bancari di cui ai punti F/2 ) ed F/4) del Parte_2 ricorso introduttivo, nel mentre continuerà a provvedere al controllo ed alla gestione del conto corrente bancario intestato alla figlia minore di cui al punto G) del ricorso introduttivo, dandone periodica Persona_2 contezza ed informativa alla comparente . Parte_1
16) in ordine al buono fruttifero postale cointestato ai coniugi di cui al punto H) del ricorso introduttivo, con scadenza prevista per il 16/02/2039, per nessun motivo o ragione potrà essere richiesto il rimborso anticipato e,
a scadenza, la destinazione delle somme sarà concordata dagli aventi diritto;
17) i coniugi, infine, esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia Per_1 rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 15.11.2024; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nato il [...] a [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arienzo di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2010);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 15/11/2024
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese