TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 2863
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Sentenza breve 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto che la procura alle liti, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana. Nel processo amministrativo, il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nella fattispecie, non risulta che il pubblico ufficiale abbia previamente accertato l'identità della persona che ha sottoscritto la procura, né che la firma sia stata apposta in sua presenza, come richiesto dall'art. 2703 c.c. Pertanto, la sottoscrizione della procura non soddisfa i requisiti di autenticazione, comportando la carenza di una valida sottoscrizione del ricorso e la sua conseguente inammissibilità. Il vizio non è sanabile né ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (non applicabile al processo amministrativo secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato) né tramite rimessione in termini, dato che la pronuncia della Adunanza Plenaria è successiva alla notifica del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 2863
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2863
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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