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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 06.02.2025, all'esito della discussione orale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 302 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2024, facente parte integrante del verbale di udienza e vertente
T R A
(C.F. ), con sede legale in Roma Parte_1 P.IVA_1
(RM), via Marco Papio n. 6, in persona del legale rappresentante p.t. Ing.
(C.F. ), il quale agisce anche in Parte_2 C.F._1
proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. Achille Pascia'
APPELLANTI
E
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Roma, Largo del Nazareno n. 8, in persona del procuratore speciale Avv.
giusta procura per notaio di Milano Controparte_2 Persona_1
del 19.10.2021, rep. 1437 - racc. 525, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Lepri
APPELLATA
CONCLUSIONI
r.g. n. 302/2024 1 Vedi i rispettivi atti introduttivi delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione notificato il 05.01.2024 l' e il suo Parte_3
legale rappresentante p.t. Ing. hanno proposto appello avverso Parte_2
la sentenza n. 9184/2023 Tribunale di Roma, pubblicata l'08.06.2023 e non notificata, con la quale era stata respinta la domanda risarcitoria che costoro, unitamente alla Sig.ra (non costituitasi nel giudizio di Controparte_3
appello), avevano presentato nei confronti di (d'ora in Controparte_1
poi, per l'attività diffamatoria da quest'ultima asseritamente posta CP_4
in essere con la messa in onda di due servizi televisivi, trasmessi rispettivamente il 19.01.2019 e il 24.01.2019, aventi ad oggetto l'inchiesta sul rilascio di certificazioni di lingua inglese da parte dell' a Parte_3
soggetti che avevano dato prova di non possedere alcuna competenza linguistica.
Gli appellanti hanno contestato la pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto che l'attività diffamatoria fosse scriminata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica.
L'appellata si è costituita in data 23.04.2024, eccependo in via CP_4
pregiudiziale l'improcedibilità del proposto appello ex art. 348 comma primo c.p.c. per la tardiva costituzione in giudizio degli appellanti, intervenuta il
17.01.2024.
Con ordinanza riservata del 28.05.2024, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata da parte appellata, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione orale ai sensi dell'art. 350bis
c.p.c.
Orbene, richiamati i termini temporali della presente vicenda processuale – notifica dell'atto di citazione in appello perfezionatasi il 05.01.2024, costituzione in giudizio degli appellanti perfezionatasi il 17.01.2024 – la Corte osserva che: a norma dell'art. 347 c.p.c., “la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”; a norma dell'art. 165 c.p.c.,
“l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve r.g. n. 302/2024 2 costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore (…), depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo (…)”; a norma dell'art. 348 comma primo c.p.c., “l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”.
Nel caso di specie, la costituzione in giudizio degli appellanti ha avuto luogo il 17.01.2024, dodici giorni dopo la notificazione dell'atto di citazione in appello a e ciò comporta, ai sensi dell'art. 348 comma primo c.p.c., CP_4
l'improcedibilità del presente appello.
Al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, non trova applicazione in appello l'art. 171 comma secondo c.p.c., secondo cui l'appellante non tempestivamente costituitosi può costituirsi fino alla prima udienza se, come nel caso di specie, l'appellato si sia costituito nei termini a lui assegnati. Ciò in ragione dell'evidente incompatibilità di tale disposizione con l'art. 348 comma primo c.p.c., che detta le conseguenze della mancata tempestiva costituzione dell'appellante, come la giurisprudenza di legittimità ha costantemente statuito dopo la novella del 1990. Si richiama, in particolare, per la sua portata nomofilattica Cass. SS.UU. n. 10864/2011, secondo cui “l'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli”. Sulla stessa scia delle Sezioni Unite del 2011 si collocano la sentenza della Prima Sezione Civile della Cassazione n. 12724/2012 e le più recenti ordinanze della Terza Sezione
Civile n. 13887/2020 e n. 18906/2023, che ha richiamato altro orientamento,
“conforme a quello menzionato, secondo cui a norma dell'art. 348, comma 1, cit., la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. (da intendersi richiamato dall'art. 347 c.p.c.), determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l'applicazione del regime di cui all'art. 171, comma 1, in relazione all'art. 307,
r.g. n. 302/2024 3 comma 1, c.p.c. -e, quindi, la possibilità di una riassunzione del processo entro l'anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 166 per la costituzione dell'appellato- sia, in ipotesi di costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166, l'applicazione dell'art. 171, comma 2, dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell'appello (sentenza 24 gennaio 2006, n. 1322, pure ribadita in seguito)”.
Non può infine accedersi alla tesi degli appellanti, secondo i quali, essendosi la notificazione perfezionata venerdì 5 gennaio 2024, ai sensi di quanto previsto dall'art. 155 comma quarto c.p.c., non dovrebbero computarsi nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. i successivi due giorni, sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio
2024, in quanto festivi, sicché la costituzione sarebbe tempestiva perché il termine di dieci giorni sarebbe decorso a far data da lunedì 8 gennaio 2024.
Invero, come ha correttamente sottolineato parte appellata, il fatto che il giorno successivo (rectius, i due giorni successivi) a quello della notificazione fosse festivo non ha alcun rilievo, giacché trattasi di “giorno festivo intermedio”
e la previsione di cui all'art. 155 comma quarto c.p.c. (“Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”) si applica pacificamente al dies ad quem e non certo al dies a quo, che peraltro non si computa nel termine, né ai giorni (festivi) intermedi. Anche sul punto la giurisprudenza di legittimità è univoca;
si veda Cass., 28 maggio 2020, n. 10036, secondo cui “la proroga del termine (n.d.r. per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata di sabato) opera chiaramente, ai sensi del quinto comma dell'art. 155 c.p.c. (che richiama il quarto comma dello stesso articolo, che disciplina la proroga del termine scadente nel giorno festivo), nel giorno di sabato in cui il termine stesso viene a scadere, mentre — in ragione di quanto dispone il terzo comma dell'art. 155 c.p.c. (alla stregua di principio generale, cui il quarto e quinto comma si ispirano, dettando una regola di eccezione, che per il giorno di sabato si fonda sull'equiparazione al giorno festivo) — i giorni festivi, intermedi (come quello invocato dai ricorrenti), "si computano nel termine" (conf.
Cass. n. 14680/2000, Cass. S.U. n. 14699/2003).
r.g. n. 302/2024 4 In conclusione, gli appellanti avrebbero dovuto costituirsi al più tardi lunedì
15 gennaio 2024 per evitare di incorrere nelle conseguenze sancite dall'art. 348 comma primo c.p.c.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, segue alla soccombenza.
Condanna 96 c.p.c. ? L'ha chiesta l'appellata
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 302/2024 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 06.02.2025, all'esito della discussione orale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 302 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2024, facente parte integrante del verbale di udienza e vertente
T R A
(C.F. ), con sede legale in Roma Parte_1 P.IVA_1
(RM), via Marco Papio n. 6, in persona del legale rappresentante p.t. Ing.
(C.F. ), il quale agisce anche in Parte_2 C.F._1
proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. Achille Pascia'
APPELLANTI
E
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Roma, Largo del Nazareno n. 8, in persona del procuratore speciale Avv.
giusta procura per notaio di Milano Controparte_2 Persona_1
del 19.10.2021, rep. 1437 - racc. 525, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Lepri
APPELLATA
CONCLUSIONI
r.g. n. 302/2024 1 Vedi i rispettivi atti introduttivi delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione notificato il 05.01.2024 l' e il suo Parte_3
legale rappresentante p.t. Ing. hanno proposto appello avverso Parte_2
la sentenza n. 9184/2023 Tribunale di Roma, pubblicata l'08.06.2023 e non notificata, con la quale era stata respinta la domanda risarcitoria che costoro, unitamente alla Sig.ra (non costituitasi nel giudizio di Controparte_3
appello), avevano presentato nei confronti di (d'ora in Controparte_1
poi, per l'attività diffamatoria da quest'ultima asseritamente posta CP_4
in essere con la messa in onda di due servizi televisivi, trasmessi rispettivamente il 19.01.2019 e il 24.01.2019, aventi ad oggetto l'inchiesta sul rilascio di certificazioni di lingua inglese da parte dell' a Parte_3
soggetti che avevano dato prova di non possedere alcuna competenza linguistica.
Gli appellanti hanno contestato la pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto che l'attività diffamatoria fosse scriminata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica.
L'appellata si è costituita in data 23.04.2024, eccependo in via CP_4
pregiudiziale l'improcedibilità del proposto appello ex art. 348 comma primo c.p.c. per la tardiva costituzione in giudizio degli appellanti, intervenuta il
17.01.2024.
Con ordinanza riservata del 28.05.2024, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata da parte appellata, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione orale ai sensi dell'art. 350bis
c.p.c.
Orbene, richiamati i termini temporali della presente vicenda processuale – notifica dell'atto di citazione in appello perfezionatasi il 05.01.2024, costituzione in giudizio degli appellanti perfezionatasi il 17.01.2024 – la Corte osserva che: a norma dell'art. 347 c.p.c., “la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”; a norma dell'art. 165 c.p.c.,
“l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve r.g. n. 302/2024 2 costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore (…), depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo (…)”; a norma dell'art. 348 comma primo c.p.c., “l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”.
Nel caso di specie, la costituzione in giudizio degli appellanti ha avuto luogo il 17.01.2024, dodici giorni dopo la notificazione dell'atto di citazione in appello a e ciò comporta, ai sensi dell'art. 348 comma primo c.p.c., CP_4
l'improcedibilità del presente appello.
Al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, non trova applicazione in appello l'art. 171 comma secondo c.p.c., secondo cui l'appellante non tempestivamente costituitosi può costituirsi fino alla prima udienza se, come nel caso di specie, l'appellato si sia costituito nei termini a lui assegnati. Ciò in ragione dell'evidente incompatibilità di tale disposizione con l'art. 348 comma primo c.p.c., che detta le conseguenze della mancata tempestiva costituzione dell'appellante, come la giurisprudenza di legittimità ha costantemente statuito dopo la novella del 1990. Si richiama, in particolare, per la sua portata nomofilattica Cass. SS.UU. n. 10864/2011, secondo cui “l'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli”. Sulla stessa scia delle Sezioni Unite del 2011 si collocano la sentenza della Prima Sezione Civile della Cassazione n. 12724/2012 e le più recenti ordinanze della Terza Sezione
Civile n. 13887/2020 e n. 18906/2023, che ha richiamato altro orientamento,
“conforme a quello menzionato, secondo cui a norma dell'art. 348, comma 1, cit., la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. (da intendersi richiamato dall'art. 347 c.p.c.), determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l'applicazione del regime di cui all'art. 171, comma 1, in relazione all'art. 307,
r.g. n. 302/2024 3 comma 1, c.p.c. -e, quindi, la possibilità di una riassunzione del processo entro l'anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 166 per la costituzione dell'appellato- sia, in ipotesi di costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166, l'applicazione dell'art. 171, comma 2, dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell'appello (sentenza 24 gennaio 2006, n. 1322, pure ribadita in seguito)”.
Non può infine accedersi alla tesi degli appellanti, secondo i quali, essendosi la notificazione perfezionata venerdì 5 gennaio 2024, ai sensi di quanto previsto dall'art. 155 comma quarto c.p.c., non dovrebbero computarsi nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. i successivi due giorni, sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio
2024, in quanto festivi, sicché la costituzione sarebbe tempestiva perché il termine di dieci giorni sarebbe decorso a far data da lunedì 8 gennaio 2024.
Invero, come ha correttamente sottolineato parte appellata, il fatto che il giorno successivo (rectius, i due giorni successivi) a quello della notificazione fosse festivo non ha alcun rilievo, giacché trattasi di “giorno festivo intermedio”
e la previsione di cui all'art. 155 comma quarto c.p.c. (“Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”) si applica pacificamente al dies ad quem e non certo al dies a quo, che peraltro non si computa nel termine, né ai giorni (festivi) intermedi. Anche sul punto la giurisprudenza di legittimità è univoca;
si veda Cass., 28 maggio 2020, n. 10036, secondo cui “la proroga del termine (n.d.r. per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata di sabato) opera chiaramente, ai sensi del quinto comma dell'art. 155 c.p.c. (che richiama il quarto comma dello stesso articolo, che disciplina la proroga del termine scadente nel giorno festivo), nel giorno di sabato in cui il termine stesso viene a scadere, mentre — in ragione di quanto dispone il terzo comma dell'art. 155 c.p.c. (alla stregua di principio generale, cui il quarto e quinto comma si ispirano, dettando una regola di eccezione, che per il giorno di sabato si fonda sull'equiparazione al giorno festivo) — i giorni festivi, intermedi (come quello invocato dai ricorrenti), "si computano nel termine" (conf.
Cass. n. 14680/2000, Cass. S.U. n. 14699/2003).
r.g. n. 302/2024 4 In conclusione, gli appellanti avrebbero dovuto costituirsi al più tardi lunedì
15 gennaio 2024 per evitare di incorrere nelle conseguenze sancite dall'art. 348 comma primo c.p.c.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, segue alla soccombenza.
Condanna 96 c.p.c. ? L'ha chiesta l'appellata
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 302/2024 5