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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 16852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16852 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa RT IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57081 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia CHIDICHIMO per Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa FINANZE per procura CP_1 in atti
RESISTENTE
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 7237/2022, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta ed espletato l'aggiornamento della CTU psicologica, disattese le richieste di prove orali, parte ricorrente ha concluso “come da memorie ex art. 183 co 6 cpc”, dichiarando nel contempo di aderire alle conclusioni del Ctu, poi rassegnando in comparsa conclusionale le seguenti conclusioni: “1. Disporre che il figlio Per_1 nato a [...] il [...] resti affidato ex art.337 ter c.c. ad entrambi i genitori con collocamento alternato presso il l'attuale residenza anagrafica, sita in Roma alla Via dell'Impruneta,130 come proposto dal CTU con l'obbligo per entrambi i genitori di informare l'altro di dove si trovi il figlio;
2. Dichiarare che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative alla salute, all'educazione e Per_ all'istruzione, tenendo conto delle capacità e delle esigenze di;
3. Disporre che le modalità di frequentazione avvengano secondo le indicazioni del CTU anche per il periodo estivo;
4. Dichiarare che alla moglie non spetterà alcun mantenimento stante la brevissima durata del matrimonio e la possibilità di reperire un'attività lavorativa, stante la giovane età;
5. Disporre che per il mantenimento del figlio il padre verserà € 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie 6. Dichiarare che i coniugi si danno reciproco consenso per il rinnovo e/per il rilascio del passaporto.”. In memoria di replica il ha ribadito di aver Pt_1
rinunciato al collocamento prevalente del minore presso di lui e di insistere “per un affidamento paritario condiviso con collocamento alternato presso l'attuale residenza Per_ anagrafica di , come proposto dal CTU nella prima consulenza”, aggiungendo di condividere, “nella denegata ipotesi che il Tribunale non intendesse modificare i provvedimenti presi in data 25.07.2022, la frequentazione proposta dal CTU nella revisione”. La ha invece chiesto di “confermare l'attuale modalità di CP_1 frequentazione paterna, l'affidamento condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione, l'assegnazione della casa familiare e la conferma
2 dell'attuale assegno di mantenimento per il minore nonchè la conferma dei percorsi in atto sino a quando i rispettivi professionisti li riterranno conclusi”. Il G.I. ha pertanto rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Va premesso che all'esito della fase presidenziale, durante la quale è stata disposta ctu psicologica, in data 14.6.2021 è stata emessa la seguente ordinanza presidenziale:
“sentiti i coniugi ed acquisiti i chiarimenti dal ctu;
rilevato che dall'approfondita ctu, espletata attraverso i colloqui, l'esame obiettivo psicodiagnostico delle parti e la somministrazione dei test nonché l'esame della documentazione medica della è CP_1 emerso che: - “la signora al momento presenta aspetti psicopatologici di CP_1 significato clinico riferibili ad un disturbo di personalità con caratteristiche miste borderline e dipendenti, in attuale fase di buon compenso.”, attestato anche dallo psichiatra curante
(“..La signora assume con continuità una terapia, peraltro a basso dosaggio, che consente la sua stabilizzazione del tono dell'umore attraverso la somministrazione di un antidepressivo ed uno stabilizzatore a basso dosaggio, senza effetti collaterali che possano inficiarne l'attenzione o la concentrazione, ma comunque sufficiente a garantire una buona stabilità psicopatologica.”), tant'è che “il pensiero comunque appare fluido, chiaro, coerente anche se connotato da diversi aspetti di rigidità”, ma che, fermo il buon compenso psicopatologico, sono presenti “delle criticità alla luce delle caratteristiche temperamentali che la connotano che si affiancano alle problematiche relazionali con l'ex partner, caratterizzate da conflittualità relazionale e genitoriale” (caratteristiche temperamentali legate verosimilmente ai tanti traumi evolutivi vissuti in adolescenza), sicchè, pur non ravvisando
“una effettiva carenza genitoriale di base”, il ctu ritiene opportuno che la prosegua il CP_1 suo percorso con lo psichiatra curante che la dovrà valutare almeno due volte al mese, affiancando a tale supervisione anche un percorso di psicoterapia con terapeuta di sua fiducia ed un parent training individuale;
- “Il signor è privo di problematiche Parte_2 riferibili a disturbi di significato psicopatologico ed al momento evidenzia delle difficoltà emotive anche strutturali che appaiono amplificate dalla conflittualità in atto e dalla sfiducia.
I problemi emotivi riscontrati e le ricadute degli stessi, l'elevato livello di conflittualità in atto, le difficoltà di coordinazione e comunicazione con l'ex partner, che ricadono negativamente sulla gestione del minore, vanno elaborati con un adeguato supporto ed
3 osservazione e fanno ritenere utile per lui e nell'interesse del figlio, un percorso di psicoterapia individuale con terapeuta di sua fiducia.”; rilevato che, con riferimento al
“dal punto di vista genitoriale per quanto emerso dall'approfondimento psicometrico Pt_1 si denota una attenzione molto polarizzata sul bambino con una interazione controllante che lo porta a sperimentare una certa fatica a considerare la libertà di espressione e le esigenze del bambino, che attesta una buona capacità protettiva ma anche il rischio di limitarne l'autonomia”, mentre lo stile di parenting della “valutato attraverso il Parent CP_1
Preference Test appare funzionale, fluido e flessibile”; considerato che il ctu ha accertato che
“né le condizioni attuali della signora, né la terapia farmacologica da lei assunta rappresentano allo stato un rischio concreto ed immediato per il minore” (tant'è che, “a parte una lieve tensione emotiva ed una certa coartazione nella espressione della emotività”, non sono emerse nel colloquio “particolari problematiche di natura psicopatologica”), ribadendo in udienza la situazione di stabilità della tale da consentire l'attivazione del regime CP_1 di frequentazione proposto a prescindere dal SISMIF;
rilevato “che nella prova triadica di gioco strutturato (LTP c) si è valutata una alleanza funzionale del nucleo familiare con delle risorse e delle potenzialità notevoli… Entrambi i genitori hanno mostrato di essere delle buone guide per il minore e di essere riconosciuti dallo stesso come opportuno riferimento.”, entrambi hanno avuto con il minore una interazione positiva, mostrando “una buona Per_ funzione di monitoraggio e di attenzione alla sicurezza di .”; rilevato che i ripetuti accessi al Pronto Soccorso del minore a seguito di cadute, dedotti dal ricorrente, sono rimasti privi di riscontro, avendo il depositato solo un referto di Pronto Soccorso risalente Pt_1 allo scorso giugno, attestante una caduta accidentale del piccolo dal divano, con prognosi di giorni 2 e, pertanto, un banale incidente domestico, che di per sé solo non è certo idoneo a comprovare l'inidoneità accuditiva materna;
ritenuto, pertanto, che allo stato possa essere disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, come peraltro richiesto dagli stessi, sollecitandoli all'attivazione di un percorso di coordinazione genitoriale, al fine di implementare le funzioni genitoriali alla luce del conflitto in atto e stabilendosi il monitoraggio del Servizio sociale competente in ragione del luogo di residenza del minore, affinchè verifichi il rispetto del presente provvedimento e controlli lo stato del minore, mediante accessi periodici, segnalando con immediatezza al Tribunale eventuali situazioni pregiudizievoli per il bambino;
ritenuto che
vada altresì attivato, come proposto dal CTU, il
4 servizio SISMIF, con funzione di supporto sia al minore che ai genitori nonché di osservazione, in questa delicata fase di transizione;
ritenuta la impraticabilità dell'affido alternato del minore nella medesima abitazione (ex casa familiare), in una situazione di acceso conflitto quale quella in essere, incompatibile con la cogestione di un medesimo ambiente domestico;
rilevato che, considerata la tenera età del minore, il quale ha appena due anni e una particolare esigenza di stabilità che non si concilia con un affidamento alternato paritetico, considerata l'assenza di certezza in merito alla effettiva e perdurante disponibilità del datore di lavoro del di modularne i turni lavorativi in relazione al regime di visita Pt_1 del figlio (nella mail in atti del 28.12.2020 è lo stesso difensore del a rappresentare che Pt_1 lo stesso viene avvisato all'ultimo momento dei turni lavorativi e la eventuale disponibilità del datore di lavoro, in assenza di formali impegni vincolanti, è sempre suscettibile di essere revocata) e considerata comunque la maggiore disponibilità da parte della madre di tempo da dedicare all'accudimento del minore, si ritiene più rispondente alle esigenze di quest'ultimo il collocamento prevalente presso la madre;
rilevato che, al fine di garantire la necessaria continuità affettiva e relazionale padre-figlio, conciliandola con la esigenza di stabilità del minore in tenera età, il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle 16.30 alla domenica alle 20.00, prelevandolo a scuola o (se già uscito da scuola o se la scuola è chiusa) presso la madre dove lo riaccompagnerà, nonché il martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 20 nelle settimane il cui il weekend è di pertinenza paterna e dal martedì mattina con accompagnamento a scuola (oppure dalle 9.00 se la scuola è chiusa), prelevandolo presso la casa materna, sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola (o a casa della madre alle 9.00 in periodi in cui il bambino non frequenta il nido/scuola materna) nelle settimane il cui il weekend è di pertinenza materna, una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di agosto con pari diritto per la madre (in caso di disaccordo, la prima e la terza settimana dei mesi di luglio ed agosto il padre e la seconda e la quarta settimana dei mesi di luglio ed agosto la madre), stabilendosi, inoltre, che ciascun genitore potrà contattare telefonicamente o videochiamare il figlio una volta al giorno (tra le 19 e le 20, salvo diverso orario in situazioni di emergenza) quando si troverà con l'altro e che il compleanno verrà trascorso dal figlio con ciascun genitore ad anni alterni (cominciando quest'anno dal padre), ove non si accordino per trascorrerlo insieme;
rilevato che il minore dovrà essere sottoposto a valutazione neuropsichiatrica presso il
5 TSMREE (o presso altra idonea struttura individuata sull'accordo dai genitori) per accertare l'effettiva presenza di eventuali alterazioni, ritardi e difficoltà, in particolare in merito alla espressione del linguaggio parlato, onde individuare gli opportuni interventi da attivare, disponendosi sin d'ora l'attivazione di un trattamento logopedico, da associarsi, con l'inizio del nuovo anno scolastico, alla frequentazione dell'asilo nido, dal ctu ritenuti opportuni per la socializzazione in generale e per lo sviluppo del linguaggio;
rilevato che alla madre, in quanto collocataria prevalente del figlio minore, va assegnata la casa familiare, ex art. 337 sexies cc, sicchè, considerata la situazione di acceso conflitto particolarmente pregiudizievole per il figlio, il resistente dovrà allontanarsene, asportando i propri effetti personali, entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
rilevato che il addetto alle vendite presso Euronics Spa, ha dichiarato un reddito mensile di 1.250,00 Pt_1 euro, congruente con le dichiarazioni dei redditi in atti, mentre la è attualmente CP_1 disoccupata;
ritenuto, pertanto, che il padre dovrà corrispondere alla madre, entro il 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento del figlio dell'importo mensile di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla totalità delle spese straordinarie come previste dal vigente Protocollo concluso tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, secondo cui le spese comprese nell'assegno di mantenimento vanno individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori vanno suddivise in: scolastiche
(costituite da iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza), spese di natura ludica o parascolastica (costituite da corsi di lingua o attività artistiche ossia musica/ disegno/ pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse
6 autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ossia mini-car, macchina, motorino, moto), spese sportive (costituite da attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); spese medico sanitarie (costituite da spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), fermo restando che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie
"obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione sono costituite da: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
rilevato che, considerati gli esborsi per il mantenimento del figlio ed i costi che il dovrà Pt_1 sostenere per il soddisfacimento delle proprie esigenze abitative, le disponibilità economiche residue non sono tali da consentirgli l'ulteriore esborso per un assegno di mantenimento in favore della moglie, considerato altresì il valore economico del godimento gratuito della ex casa familiare di proprietà del marito, assegnatale;
PQM
visto l'art.708 c.p.c., - autorizza i Per_ coniugi a vivere separati;
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- assegna a la ex casa familiare sita in CP_1
Roma, Via dell'Impruneta, 130 ed ordina a di allontanarsene, asportando i Parte_2 propri effetti personali, entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- regolamenta il diritto di visita del figlio come da parte motiva;
- dispone che Servizio sociale competente in ragione del luogo di residenza del minore effettui il monitoraggio del nucleo familiare, verificando il rispetto del presente provvedimento e controllando lo stato del minore mediante accessi periodici, segnalando con immediatezza al Tribunale eventuali situazioni pregiudizievoli per il bambino e provvedendo inoltre all'attivazione del SISMIF;
- dispone che i genitori provvedano a sottoporre il figlio a valutazione neuropsichiatrica
7 presso il TSMREE (o presso altra idonea struttura individuata sull'accordo delle parti) per accertare l'effettiva presenza di eventuali alterazioni, ritardi e difficoltà, in particolare in merito alla espressione del linguaggio parlato ed individuare gli opportuni interventi da attivare, disponendo inoltre che provvedano sin d'ora ad attivare per il minore un trattamento logopedico (anche con l'ausilio del Servizio), da associare, con l'inizio del nuovo anno scolastico, alla frequentazione dell'asilo/scuola materna;
- sollecita le parti ad attivare un percorso di coordinazione genitoriale e ad attivare/proseguire un percorso di psicoterapia individuale nonché, la un percorso di parent training individuale;
- dispone che la CP_1 prosegua inoltre il suo percorso con lo psichiatra curante che la dovrà valutare almeno CP_1 due volte al mese e che depositi entro la fine di ogni mese certificazione dello psichiatra curante relativa alla compensazione della sua condizione psicopatologica;
- pone a carico di un assegno dell'importo mensile di 300,00 euro quale contributo al Parte_2
Per_ mantenimento del figlio , da corrispondere alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie come da parte motiva;
fissa per gli incombenti di cui all'art. 183 cpc e per la verifica dei percorsi intrapresi nonché delle condizioni del minore e del rapporto genitori- figlio e tra i genitori l 'udienza del 7.12.2021 h 10, con termine al Servizio per relazionare entro il 30.11.21; - assegna termine alla parte ricorrente fino a 40 giorni prima dell'udienza per il deposito della memoria integrativa prevista dall'art.709, co. 3, c.p.c.; - assegna termine alla parte convenuta fino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito della comparsa di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 166 e 167 co.1 e 2, c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avvisandola che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio… .”.
Con ordinanza in data 7.3.2022, in atti, la Corte d'Appello di Roma, adita dal Pt_1 ha confermato la suddetta ordinanza presidenziale, ritenendo infondate, sulla base delle considerazioni medico-legali espresse dal Ctu, le doglianze del in Pt_1 merito all'incapacità genitoriale della e giustificato il disposto collocamento CP_1
8 del minore presso la madre, nonché equo l'assegno di mantenimento paterno come sopra determinato.
Con successiva ordinanza in data 25.7.2022, all'esito della integrazione della CTU, è stata emessa la seguente ulteriore ordinanza:
“ l'analitico ed esaustivo aggiornamento della ctu ha confermato l'adeguatezza genitoriale della mostratasi pienamente compensata dal punto di vista psico-patologico in base CP_1 alla valutazione effettuata dal CTU sia attraverso l'osservazione clinica diretta, sia mediante l'acquisizione dei pareri dei vari professionisti coinvolti, deponenti per una “condizione della signora pienamente stabile, equilibrata, consapevole dei suoi limiti, aderente alle prescrizioni farmacologiche e terapeutiche e partecipe in maniera attiva ed efficace a tutte le attività e ai percorsi che le sono stati proposti, a beneficio del suo stato emotivo e del benessere del figlio che sembra non avere con lei alcun tipo di problema interattivo, contenitivo né relazionale”, da cui viene riconosciuta nel suo ruolo di madre in maniera più che positiva e verso cui
“dimostra una piena idoneità accuditiva in una condizione attuale di sicurezza in termini di gestione del figlio e di idoneità genitoriale”, sebbene il continui a manifestare nei Pt_1 confronti della un “marcato pregiudizio”, più basato su elementi correlati con un CP_1 disagio pregresso della stessa che con sue effettive criticità attuali;
rilevato che dalla suddetta integrazione peritale non è emerso alcun tipo di criticità nel rapporto tra il minore ed entrambe le figure genitoriali, che il bambino appare sereno e molto ben accudito da entrambi i genitori ed è, inoltre, passato da una situazione di lieve deficit espressivo ad una condizione che lo pone verosimilmente anche più avanti rispetto ai pari età, sicché “sembrerebbe al momento non patire particolarmente la conflittualità tra i genitori che tuttavia, se permanesse come ad oggi, nel corso del tempo potrebbe incidere maggiormente sulla sua tranquillità”, atteso che una maggiore consapevolezza del bambino inevitabilmente
“determinerebbe una sua maggiore sofferenza a fronte di determinati comportamenti di antitesi e scontro tutt'ora persistenti tra i due genitori, e … particolarmente alimentati dal signor e dalla sua tendenza, comunque, a non fidarsi della sua ex partner, mostrando Pt_1 nei suoi confronti un atteggiamento di sfiducia che, alla luce di quanto valutato, appare non motivato da elementi di fatto, in base a quanto ricostruito”; ritenuto che le potenzialità accertate in entrambe le parti dal CTU, la loro idoneità genitoriale ed il positivo rapporto
9 con il minore inducono, considerati i percorsi ancora in fase di espletamento e che vanno proseguiti nell'interesse del minore, a non apportare, allo stato, modifiche al vigente regime di affidamento condiviso e di collocamento del minore presso la madre (peraltro confermato anche dalla Corte d'Appello adita in sede di reclamo, con ordinanza in data 2.3.2022, motivata sulla scorta delle considerazioni medico-legali di cui alla prima CTU, non smentite dalla integrazione dell'elaborato), ferma restando la necessità di prosecuzione di tutti i percorsi già attivati dalle parti, compresa la coordinazione genitoriale che dovranno riprendere, sollecitando il ad intraprendere anche un percorso di parent training, e Pt_1 fermo il monitoraggio del Servizio sociale come già disposto, il quale dovrà verificare l'aderenza delle parti alle prescrizioni del Tribunale, controllare lo stato del minore mediante accessi periodici, segnalando con immediatezza al Tribunale eventuali situazioni pregiudizievoli per il bambino, fatta salva ogni ulteriore modifica ove dal monitoraggio dovessero emergere la persistenza dell'atteggiamento di squalifica del nei confronti Pt_1 della o condotte pregiudizievoli per il minore o inottemperanti alle prescrizioni del CP_1
Tribunale; rilevato che la bigenitorialità non implica una identica ripartizione aritmetica tra i genitori dei tempi di frequentazione del figlio minore e ritenuto che, alla luce dell'attuale Per_ età di (che ad oggi ha compiuto 3 anni) e nell'interesse dello stesso a coltivare un adeguato rapporto con il padre secondo tempi e modalità adeguati alle fasi di crescita, la frequentazione paterna possa essere ampliata nei termini di cui al dispositivo, anche nella prospettiva, evidenziata dal CTU, di favorire un'attenuazione della conflittualità, costituente l'obiettivo principale da perseguire a tutela e nell'interesse del minore, il quale va valutato in concreto e non in astratto, non potendo i provvedimenti riguardanti la prole essere adottati in funzione meramente sanzionatoria delle condotte genitoriali meritevoli di censura, quale senz'altro quella che il ha reiterato nel corrente periodo estivo, Pt_1 continuando ad interpretare l'ordinanza presidenziale come attributiva a ciascun genitore di due settimane di vacanze nel mese di luglio e due settimane di vacanze nel mese di agosto, nonostante detta ordinanza attribuisse chiaramente a ciascun genitore (prima dell'attuale modifica) “una” settimana nel mese di luglio ed “una” settimana nel mese di agosto (essendo l'inciso riportato in parentesi evidentemente solo specificativo della predetta statuizione, in caso di disaccordo) e sebbene il GI all'udienza del 7.12.2021 avesse già espressamente chiarito che non era stato previsto il collocamento alternato del minore durante il periodo estivo (vedi
10 verbale in atti); rilevato che, pertanto, il va ammonito ad astenersi da ulteriori Pt_1 violazioni delle prescrizioni relative alla frequentazione padre-figlio, riservato in caso contrario ogni conseguenziale provvedimento e rimessa al Collegio, in sentenza, ogni decisione in merito alla domanda risarcitoria avanzata dalla ex art. 709 ter c.p.c.; CP_1
PQM
a modifica dei vigenti provvedimenti provvisori, confermati nel resto, dispone che nelle settimane in cui il figlio rimarrà con la madre durante il fine settimana, rimarrà con il padre anche dal martedì mattina, con accompagnamento a scuola (oppure dalle 9:00 se la scuola è chiusa) e prelievo presso la casa materna, sino al giovedì alle 19:30, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna e che durante il periodo estivo permarrà con ciascun genitore per due settimane nel mese di luglio e per due settimane nel mese di agosto e segnatamente, salvo diverso accordo tra le parti, con il padre la prima e la terza settimana del mese di luglio e con la madre la seconda e la quarta settimana del mese di luglio nonchè con il padre la prima e la terza settimana del mese di agosto e con la madre la seconda e la quarta settimana del mese di agosto, specificandosi che ciascuna settimana decorrerà dal lunedì alle ore 9:00 sino alla domenica alle ore 20:00 e che nella corrente settimana del mese di luglio il bambino rimarrà, pertanto, con la madre;
dispone la prosecuzione di tutti i percorsi già attivati dalle parti, compresa la coordinazione genitoriale che dovranno al più presto riprendere, sollecitando il ad intraprendere anche un percorso di parent training, fermo il deposito mensile da Pt_1 parte della di certificazione dello psichiatra curante relativa alla compensazione della CP_1 sua condizione psicopatologica e fermo il monitoraggio del Servizio sociale come già disposto, il quale dovrà verificare l'aderenza delle parti alle prescrizioni del Tribunale, controllare lo stato del minore mediante accessi periodici, segnalando con immediatezza al Tribunale eventuali situazioni pregiudizievoli per il bambino, fatta salva ogni ulteriore modifica ove dal monitoraggio dovessero emergere la persistenza dell'atteggiamento di squalifica del nei confronti della o condotte pregiudizievoli per il minore o inottemperanti Pt_1 CP_1 alle prescrizioni del Tribunale;
visto l'art. 709 ter c.p.c., ammonisce ad Parte_2 astenersi da ulteriori violazioni delle prescrizioni relative alla frequentazione padre-figlio, riservato in caso contrario ogni conseguenziale provvedimento e rimessa al Collegio, in sentenza, ogni decisione in merito alla domanda risarcitoria avanzata dalla ex art. CP_1
709 ter c.p.c., ove reiterata in sede di precisazione delle conclusioni;
rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.2.2023 h 9.30, con termine sino a 10 giorni prima per il
11 deposito delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni sostitutive aggiornate ed al
Servizio sociale per il deposito di relazione aggiornata”.
Orbene, dato atto che la come rilevato dal Ctu, ha attivato sia il percorso di CP_1 parent training individuale, sia il percorso di psicoterapia individuale (attivati anche dal ed ha continuato la psicofarmaterapia con il suo psichiatra curante, come Pt_1
documentato dai certificati rilasciati mensilmente dallo stesso in atti (la cui inidoneità ad attestarne la compensazione, assunta dal ricorrente, non trova alcun avallo né nella CTU né nelle osservazioni degli stessi Ctp del e che entrambe Pt_1
le parti hanno attivato il percorso di coordinazione genitoriale, dato altresì atto che non è più in discussione l'affidamento condiviso del minore, permangono inalterate le ragioni tutte di cui alle ordinanze sopra riportate giustificanti il collocamento prevalente del bambino presso la madre ed il regime di frequentazione ordinaria attualmente vigente, corrispondente a quello da ultimo proposto dal Ctu (a cui ha aderito anche la Ctp del , che, nella revisione dell'elaborato, non ha Pt_1 riproposto la frequentazione alternata paritetica di cui al primo elaborato, ritenendo inoltre superata la necessità di attivazione del SISMIF. I positivi effetti sul minore dell'attuale regime trovano peraltro conferma, oltre che nella valutazione neuropsichiatrica infantile effettuata presso il Bambin Gesù in data 9.4.2022 (vedi cartella ambulatoriale in atti che attesta “un buon grado di sviluppo nelle globali acquisizioni psicomotorie” del minore), anche nell'ultima relazione del Servizio sociale del 16.2.2023, che, pur rilevando la permanenza di criticità nelle Per_ comunicazioni tra i genitori, ha descritto come “un bambino sereno, socievole, gioioso ed equilibrato”, dai cui racconti alle maestre emerge “un quadro affettivo positivo con entrambe le figure genitoriali”. Né risultano successive segnalazioni del Servizio in merito ad accadimenti e/o condotte genitoriali pregiudizievoli per il minore.
Pertanto, considerata l'attuale età del figlio, si ritiene di poter ampliare la frequentazione paterna nel periodo estivo, prevedendo, come da ultima proposta del Ctu, ulteriori sette giorni a testa per ciascun genitore nelle ultime due settimane di giugno (non ritenendosi opportuno prevedere anche l'alternanza tra i genitori nelle prime due settimane di settembre, in ragione della prossimità dell'inizio 12 dell'anno scolastico, periodo in cui è bene che il bambino abbia già ripreso i propri ritmi ordinari).La frequentazione va pertanto regolamentata come da dispositivo, con le integrazioni relative ai periodi natalizio e pasquale, nonché ai compleanni e alle feste della mamma e del papà, come da proposta del Ctu.
Sebbene le certificazioni dello psichiatra curante consentano di ritenere stabilizzata ed anzi migliorata la condizione psichica della (tanto che nel certificato del CP_1
2.11.22 viene attestato che la terapia farmacologica si è ridotta all'uso sporadico di una minima quantità di ansiolitici nei momenti di maggiore tensione e che, alla luce dell'evoluzione della situazione, la iniziale diagnosi è stata reinquadrata come “una reazione di adattamento con disturbi della condotta”), posto che il Ctu non ha mai ritenuto necessario la presa in carico della stessa da parte del CSM (così come CP_1
gli stessi Ctp del , si ritiene opportuno sollecitare la proseguire, come Pt_1 CP_1 consigliato dal Ctu (“alla luce delle sue problematiche emotive passate e dei tratti di personalità disfunzionali che l'hanno connotata sin dalla tarda adolescenza”), i percorsi già attivati, sino a quando, come dalla predetta richiesto, i professionisti incaricati non li riterranno conclusi (in quanto non più necessari), fornendo alla stessa la relativa attestazione, che la dovrà consegnare al Servizio sociale, il quale dovrà, CP_1
almeno per un ulteriore anno, considerate la persistente conflittualità e la complessità della specifica situazione, continuare a svolgere attività di monitoraggio del nucleo madre-padre-figlio, controllando in particolare lo stato del minore mediante accessi periodici e segnalando con immediatezza al PM presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni pregiudizievoli per il bambino. Del pari il considerate le caratteristiche temperamentali e le fragilità dello stesso Pt_1 emerse dalla CTU, va del pari sollecitato a proseguire, sino a quando reputato necessario dai suoi terapeuti, il percorso di psicoterapia individuale e di parent training suggeriti dal Ctu. Considerata la perdurante situazione di conflittualità evincibile dal tenore degli scritti conclusionali, entrambe le parti vanno inoltre sollecitate a proseguire il percorso di coordinazione genitoriale o a riattivarlo (ove
13 interrotto, come rappresentato dal nelle memorie di replica) con l'ausilio del Pt_1
Servizio, che dovrà fornire il relativo supporto alla riattivazione, ove necessario.
Stante il collocamento prevalente del minore con la madre, va confermata l'assegnazione alla stessa della casa familiare sita in via dell'Impruneta 130.
Quanto alle statuizioni patrimoniali, va preliminarmente rilevato che la non CP_1
ha reiterato la domanda di un assegno di mantenimento per sé, da intendersi pertanto rinunciata. Quanto al contributo paterno al mantenimento del figlio, la situazione economica del non risulta aver subito sostanziali modifiche Pt_1
successivamente all'ordinanza presidenziale confermata dalla Corte d'Appello (dal modello Pf 2022 risulta un reddito netto di 17.000 euro e nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ha attestato un reddito negli ultimi sei mesi del 2022 pari a circa 1.333,00 euro mensili a fronte di 1.250,00 euro mensili dichiarati all'udienza presidenziale, continuando a sostenere, come emerge dagli ultimi estratti conto, la rata di mutuo di circa 440 euro mensili gravante sulla ex casa familiare di sua proprietà), mentre la tuttora disoccupata (la circostanza non è contestata ed CP_1 emerge anche dall'ultima relazione del Servizio in cui la resistente ha rappresentato la difficoltà di inserirsi utilmente nel mercato del lavoro, a causa dei concorrenti impegni nei vari percorsi), ha autocertificato da ultimo (sebbene con dichiarazione in data 13.2.2023 priva di autenticazione ex art. 21 co 2 DPR 445/2000) redditi pari a circa 6.000 euro nel 2020, a circa 5.500 euro nel 2021, a circa 10.300 euro nel 2022, da sussidi vari (reddito di cittadinanza, assegno unico, bonus una tantum) ed ha dedotto di aver perso nel 2023 il reddito di cittadinanza e l'assegno unico a causa della asserita erronea compilazione dell'ISEE da parte del Considerato che il Pt_1 ricorrente non sostiene oneri abitativi (vivendo con i genitori), considerati i costi che la deve sostenere per i percorsi espletati (compresi quelli, non sostenuti CP_1
invece dal per i consulti psichiatrici mensili), considerate le accresciute Pt_1 esigenze del minore correlate alla crescita e valutati i tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore, va confermato, a carico del padre, come richiesto dalla resistente, l'assegno di mantenimento in favore del figlio dell'importo, già
14 contenuto, di 300,00 euro mensili, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal luglio
2021 (mensilità immediatamente successiva all'allontanamento del Sauda dalla casa familiare disposto con ordinanza in data 14.6.2021), oltre alla totalità delle spese straordinarie per il figlio come da vigente Protocollo (considerato il perdurante stato di disoccupazione della . CP_1
Avendo le parti infine concordato nell'affidamento condiviso del minore, essendo entrambe parzialmente soccombenti rispetto al regime di frequentazione stabilito in via definitiva dal Tribunale ed avendo la resistente solo in sede di conclusioni rinunciato alla domanda di mantenimento per sé, va disposta la compensazione delle spese del giudizio, mentre le spese per la CTU e per la successiva revisione, già liquidate in atti (per il primo incarico limitatamente all'acconto, da intendersi interamente satisfattivo in assenza di richiesta di saldo), vanno poste a definitivo carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, in quanto relative ad accertamenti espletati nel precipuo comune interesse del figlio minore.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
Per_ 1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
2) assegna a la ex casa coniugale sita in Roma via dell'Impruneta CP_1
130;
3) dispone che, salvi diversi accordi, il padre potrà tenere con sé il figlio: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle 16.30, prelevandolo a scuola o (se già uscito da scuola o se la scuola è chiusa) presso la madre, dove lo riaccompagnerà la domenica alle ore 20.00, nonché il martedì dalle 16.30, prelevandolo a scuola o (se già uscito da scuola o se la scuola è chiusa presso la madre), sino alle 20, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna, nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza del padre e dal martedì mattina,
15 con accompagnamento a scuola (oppure dalle 9:00 se la scuola è chiusa), con prelievo presso la casa materna, sino al giovedì alle 19:30, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna, nelle settimane il cui il weekend è di pertinenza della madre;
durante il periodo estivo per due settimane nel mese di luglio e per due settimane nel mese di agosto, con pari diritto per la madre e segnatamente, salvo diverso accordo tra le parti, con il padre la prima e la terza settimana del mese di luglio e con la madre la seconda e la quarta settimana del mese di luglio nonchè con il padre la prima e la terza settimana del mese di agosto e con la madre la seconda e la quarta settimana del mese di agosto, nonché sette giorni nelle ultime due settimane di giugno, con pari diritto per la madre (in caso di disaccordo, la penultima settimana di giugno con il padre e l'ultima settimana di giugno con la madre con la madre), specificandosi che ciascuna settimana decorrerà dal lunedì alle ore 9:00 sino alla domenica alle ore 20:00; ad anni alterni con la madre, durante le vacanze scolastiche pasquali, prelevando il figlio da scuola l'ultimo giorno e riaccompagnandovelo alla ripresa;
durante le vacanze scolastiche natalizie, dal 23 dicembre alle ore 9.00 sino al 30 dicembre alle ore
14.00 o dal 30 dicembre alle ore 14.00 sino al 7 gennaio riaccompagnandolo a scuola (o in orario corrispondente presso la madre se la scuola è chiusa), alternandosi annualmente con la madre;
il giorno del compleanno del figlio, insieme alla madre o, in caso di disaccordo, ad anni alterni con la stessa;
il giorno del compleanno del padre e della festa del papà, con pari diritto per la madre il giorno del compleanno della madre e della festa della mamma;
sia il padre che la madre potranno videochiamare il minore una volta al giorno (tra le 19 e le 21) ove si trovi con l'altro genitore;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a con Parte_2 CP_1
decorrenza dal luglio 2021, un assegno mensile di 300,00 euro, a titolo di Per_ contributo al mantenimento del figlio , da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla
16 totalità delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
5) dispone che il Servizio sociale continui, almeno per un ulteriore anno, a svolgere attività di monitoraggio del nucleo madre-padre-figlio, controllando in particolare lo stato del minore mediante accessi periodici e segnalando con immediatezza al PM presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni pregiudizievoli per il bambino;
6) sollecita la come dalla stessa richiesto, a proseguire i percorsi già CP_1
attivati sino a quando i professionisti incaricati non li riterranno conclusi (in quanto non più necessari), fornendo alla stessa la relativa attestazione, che la dovrà consegnare al Servizio sociale e sollecita il a proseguire, CP_1 Pt_1
sino a quando reputato necessario dai suoi terapeuti, i percorsi di psicoterapia individuale e di parent training;
7) sollecita entrambe le parti a proseguire il percorso di coordinazione genitoriale o a riattivarlo (ove interrotto) con l'ausilio del Servizio, che dovrà fornire il relativo supporto alla riattivazione, ove necessario;
8) spese compensate, eccezion fatta per quelle della CTU e della sua revisione, da porsi a definitivo carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Roma, 4.10.2024
Si comunichi al Servizio sociale
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa RT IE
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa RT IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57081 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia CHIDICHIMO per Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa FINANZE per procura CP_1 in atti
RESISTENTE
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 7237/2022, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta ed espletato l'aggiornamento della CTU psicologica, disattese le richieste di prove orali, parte ricorrente ha concluso “come da memorie ex art. 183 co 6 cpc”, dichiarando nel contempo di aderire alle conclusioni del Ctu, poi rassegnando in comparsa conclusionale le seguenti conclusioni: “1. Disporre che il figlio Per_1 nato a [...] il [...] resti affidato ex art.337 ter c.c. ad entrambi i genitori con collocamento alternato presso il l'attuale residenza anagrafica, sita in Roma alla Via dell'Impruneta,130 come proposto dal CTU con l'obbligo per entrambi i genitori di informare l'altro di dove si trovi il figlio;
2. Dichiarare che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative alla salute, all'educazione e Per_ all'istruzione, tenendo conto delle capacità e delle esigenze di;
3. Disporre che le modalità di frequentazione avvengano secondo le indicazioni del CTU anche per il periodo estivo;
4. Dichiarare che alla moglie non spetterà alcun mantenimento stante la brevissima durata del matrimonio e la possibilità di reperire un'attività lavorativa, stante la giovane età;
5. Disporre che per il mantenimento del figlio il padre verserà € 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie 6. Dichiarare che i coniugi si danno reciproco consenso per il rinnovo e/per il rilascio del passaporto.”. In memoria di replica il ha ribadito di aver Pt_1
rinunciato al collocamento prevalente del minore presso di lui e di insistere “per un affidamento paritario condiviso con collocamento alternato presso l'attuale residenza Per_ anagrafica di , come proposto dal CTU nella prima consulenza”, aggiungendo di condividere, “nella denegata ipotesi che il Tribunale non intendesse modificare i provvedimenti presi in data 25.07.2022, la frequentazione proposta dal CTU nella revisione”. La ha invece chiesto di “confermare l'attuale modalità di CP_1 frequentazione paterna, l'affidamento condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione, l'assegnazione della casa familiare e la conferma
2 dell'attuale assegno di mantenimento per il minore nonchè la conferma dei percorsi in atto sino a quando i rispettivi professionisti li riterranno conclusi”. Il G.I. ha pertanto rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Va premesso che all'esito della fase presidenziale, durante la quale è stata disposta ctu psicologica, in data 14.6.2021 è stata emessa la seguente ordinanza presidenziale:
“sentiti i coniugi ed acquisiti i chiarimenti dal ctu;
rilevato che dall'approfondita ctu, espletata attraverso i colloqui, l'esame obiettivo psicodiagnostico delle parti e la somministrazione dei test nonché l'esame della documentazione medica della è CP_1 emerso che: - “la signora al momento presenta aspetti psicopatologici di CP_1 significato clinico riferibili ad un disturbo di personalità con caratteristiche miste borderline e dipendenti, in attuale fase di buon compenso.”, attestato anche dallo psichiatra curante
(“..La signora assume con continuità una terapia, peraltro a basso dosaggio, che consente la sua stabilizzazione del tono dell'umore attraverso la somministrazione di un antidepressivo ed uno stabilizzatore a basso dosaggio, senza effetti collaterali che possano inficiarne l'attenzione o la concentrazione, ma comunque sufficiente a garantire una buona stabilità psicopatologica.”), tant'è che “il pensiero comunque appare fluido, chiaro, coerente anche se connotato da diversi aspetti di rigidità”, ma che, fermo il buon compenso psicopatologico, sono presenti “delle criticità alla luce delle caratteristiche temperamentali che la connotano che si affiancano alle problematiche relazionali con l'ex partner, caratterizzate da conflittualità relazionale e genitoriale” (caratteristiche temperamentali legate verosimilmente ai tanti traumi evolutivi vissuti in adolescenza), sicchè, pur non ravvisando
“una effettiva carenza genitoriale di base”, il ctu ritiene opportuno che la prosegua il CP_1 suo percorso con lo psichiatra curante che la dovrà valutare almeno due volte al mese, affiancando a tale supervisione anche un percorso di psicoterapia con terapeuta di sua fiducia ed un parent training individuale;
- “Il signor è privo di problematiche Parte_2 riferibili a disturbi di significato psicopatologico ed al momento evidenzia delle difficoltà emotive anche strutturali che appaiono amplificate dalla conflittualità in atto e dalla sfiducia.
I problemi emotivi riscontrati e le ricadute degli stessi, l'elevato livello di conflittualità in atto, le difficoltà di coordinazione e comunicazione con l'ex partner, che ricadono negativamente sulla gestione del minore, vanno elaborati con un adeguato supporto ed
3 osservazione e fanno ritenere utile per lui e nell'interesse del figlio, un percorso di psicoterapia individuale con terapeuta di sua fiducia.”; rilevato che, con riferimento al
“dal punto di vista genitoriale per quanto emerso dall'approfondimento psicometrico Pt_1 si denota una attenzione molto polarizzata sul bambino con una interazione controllante che lo porta a sperimentare una certa fatica a considerare la libertà di espressione e le esigenze del bambino, che attesta una buona capacità protettiva ma anche il rischio di limitarne l'autonomia”, mentre lo stile di parenting della “valutato attraverso il Parent CP_1
Preference Test appare funzionale, fluido e flessibile”; considerato che il ctu ha accertato che
“né le condizioni attuali della signora, né la terapia farmacologica da lei assunta rappresentano allo stato un rischio concreto ed immediato per il minore” (tant'è che, “a parte una lieve tensione emotiva ed una certa coartazione nella espressione della emotività”, non sono emerse nel colloquio “particolari problematiche di natura psicopatologica”), ribadendo in udienza la situazione di stabilità della tale da consentire l'attivazione del regime CP_1 di frequentazione proposto a prescindere dal SISMIF;
rilevato “che nella prova triadica di gioco strutturato (LTP c) si è valutata una alleanza funzionale del nucleo familiare con delle risorse e delle potenzialità notevoli… Entrambi i genitori hanno mostrato di essere delle buone guide per il minore e di essere riconosciuti dallo stesso come opportuno riferimento.”, entrambi hanno avuto con il minore una interazione positiva, mostrando “una buona Per_ funzione di monitoraggio e di attenzione alla sicurezza di .”; rilevato che i ripetuti accessi al Pronto Soccorso del minore a seguito di cadute, dedotti dal ricorrente, sono rimasti privi di riscontro, avendo il depositato solo un referto di Pronto Soccorso risalente Pt_1 allo scorso giugno, attestante una caduta accidentale del piccolo dal divano, con prognosi di giorni 2 e, pertanto, un banale incidente domestico, che di per sé solo non è certo idoneo a comprovare l'inidoneità accuditiva materna;
ritenuto, pertanto, che allo stato possa essere disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, come peraltro richiesto dagli stessi, sollecitandoli all'attivazione di un percorso di coordinazione genitoriale, al fine di implementare le funzioni genitoriali alla luce del conflitto in atto e stabilendosi il monitoraggio del Servizio sociale competente in ragione del luogo di residenza del minore, affinchè verifichi il rispetto del presente provvedimento e controlli lo stato del minore, mediante accessi periodici, segnalando con immediatezza al Tribunale eventuali situazioni pregiudizievoli per il bambino;
ritenuto che
vada altresì attivato, come proposto dal CTU, il
4 servizio SISMIF, con funzione di supporto sia al minore che ai genitori nonché di osservazione, in questa delicata fase di transizione;
ritenuta la impraticabilità dell'affido alternato del minore nella medesima abitazione (ex casa familiare), in una situazione di acceso conflitto quale quella in essere, incompatibile con la cogestione di un medesimo ambiente domestico;
rilevato che, considerata la tenera età del minore, il quale ha appena due anni e una particolare esigenza di stabilità che non si concilia con un affidamento alternato paritetico, considerata l'assenza di certezza in merito alla effettiva e perdurante disponibilità del datore di lavoro del di modularne i turni lavorativi in relazione al regime di visita Pt_1 del figlio (nella mail in atti del 28.12.2020 è lo stesso difensore del a rappresentare che Pt_1 lo stesso viene avvisato all'ultimo momento dei turni lavorativi e la eventuale disponibilità del datore di lavoro, in assenza di formali impegni vincolanti, è sempre suscettibile di essere revocata) e considerata comunque la maggiore disponibilità da parte della madre di tempo da dedicare all'accudimento del minore, si ritiene più rispondente alle esigenze di quest'ultimo il collocamento prevalente presso la madre;
rilevato che, al fine di garantire la necessaria continuità affettiva e relazionale padre-figlio, conciliandola con la esigenza di stabilità del minore in tenera età, il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle 16.30 alla domenica alle 20.00, prelevandolo a scuola o (se già uscito da scuola o se la scuola è chiusa) presso la madre dove lo riaccompagnerà, nonché il martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 20 nelle settimane il cui il weekend è di pertinenza paterna e dal martedì mattina con accompagnamento a scuola (oppure dalle 9.00 se la scuola è chiusa), prelevandolo presso la casa materna, sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola (o a casa della madre alle 9.00 in periodi in cui il bambino non frequenta il nido/scuola materna) nelle settimane il cui il weekend è di pertinenza materna, una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di agosto con pari diritto per la madre (in caso di disaccordo, la prima e la terza settimana dei mesi di luglio ed agosto il padre e la seconda e la quarta settimana dei mesi di luglio ed agosto la madre), stabilendosi, inoltre, che ciascun genitore potrà contattare telefonicamente o videochiamare il figlio una volta al giorno (tra le 19 e le 20, salvo diverso orario in situazioni di emergenza) quando si troverà con l'altro e che il compleanno verrà trascorso dal figlio con ciascun genitore ad anni alterni (cominciando quest'anno dal padre), ove non si accordino per trascorrerlo insieme;
rilevato che il minore dovrà essere sottoposto a valutazione neuropsichiatrica presso il
5 TSMREE (o presso altra idonea struttura individuata sull'accordo dai genitori) per accertare l'effettiva presenza di eventuali alterazioni, ritardi e difficoltà, in particolare in merito alla espressione del linguaggio parlato, onde individuare gli opportuni interventi da attivare, disponendosi sin d'ora l'attivazione di un trattamento logopedico, da associarsi, con l'inizio del nuovo anno scolastico, alla frequentazione dell'asilo nido, dal ctu ritenuti opportuni per la socializzazione in generale e per lo sviluppo del linguaggio;
rilevato che alla madre, in quanto collocataria prevalente del figlio minore, va assegnata la casa familiare, ex art. 337 sexies cc, sicchè, considerata la situazione di acceso conflitto particolarmente pregiudizievole per il figlio, il resistente dovrà allontanarsene, asportando i propri effetti personali, entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
rilevato che il addetto alle vendite presso Euronics Spa, ha dichiarato un reddito mensile di 1.250,00 Pt_1 euro, congruente con le dichiarazioni dei redditi in atti, mentre la è attualmente CP_1 disoccupata;
ritenuto, pertanto, che il padre dovrà corrispondere alla madre, entro il 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento del figlio dell'importo mensile di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla totalità delle spese straordinarie come previste dal vigente Protocollo concluso tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, secondo cui le spese comprese nell'assegno di mantenimento vanno individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori vanno suddivise in: scolastiche
(costituite da iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza), spese di natura ludica o parascolastica (costituite da corsi di lingua o attività artistiche ossia musica/ disegno/ pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse
6 autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ossia mini-car, macchina, motorino, moto), spese sportive (costituite da attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); spese medico sanitarie (costituite da spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), fermo restando che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie
"obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione sono costituite da: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
rilevato che, considerati gli esborsi per il mantenimento del figlio ed i costi che il dovrà Pt_1 sostenere per il soddisfacimento delle proprie esigenze abitative, le disponibilità economiche residue non sono tali da consentirgli l'ulteriore esborso per un assegno di mantenimento in favore della moglie, considerato altresì il valore economico del godimento gratuito della ex casa familiare di proprietà del marito, assegnatale;
PQM
visto l'art.708 c.p.c., - autorizza i Per_ coniugi a vivere separati;
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- assegna a la ex casa familiare sita in CP_1
Roma, Via dell'Impruneta, 130 ed ordina a di allontanarsene, asportando i Parte_2 propri effetti personali, entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- regolamenta il diritto di visita del figlio come da parte motiva;
- dispone che Servizio sociale competente in ragione del luogo di residenza del minore effettui il monitoraggio del nucleo familiare, verificando il rispetto del presente provvedimento e controllando lo stato del minore mediante accessi periodici, segnalando con immediatezza al Tribunale eventuali situazioni pregiudizievoli per il bambino e provvedendo inoltre all'attivazione del SISMIF;
- dispone che i genitori provvedano a sottoporre il figlio a valutazione neuropsichiatrica
7 presso il TSMREE (o presso altra idonea struttura individuata sull'accordo delle parti) per accertare l'effettiva presenza di eventuali alterazioni, ritardi e difficoltà, in particolare in merito alla espressione del linguaggio parlato ed individuare gli opportuni interventi da attivare, disponendo inoltre che provvedano sin d'ora ad attivare per il minore un trattamento logopedico (anche con l'ausilio del Servizio), da associare, con l'inizio del nuovo anno scolastico, alla frequentazione dell'asilo/scuola materna;
- sollecita le parti ad attivare un percorso di coordinazione genitoriale e ad attivare/proseguire un percorso di psicoterapia individuale nonché, la un percorso di parent training individuale;
- dispone che la CP_1 prosegua inoltre il suo percorso con lo psichiatra curante che la dovrà valutare almeno CP_1 due volte al mese e che depositi entro la fine di ogni mese certificazione dello psichiatra curante relativa alla compensazione della sua condizione psicopatologica;
- pone a carico di un assegno dell'importo mensile di 300,00 euro quale contributo al Parte_2
Per_ mantenimento del figlio , da corrispondere alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie come da parte motiva;
fissa per gli incombenti di cui all'art. 183 cpc e per la verifica dei percorsi intrapresi nonché delle condizioni del minore e del rapporto genitori- figlio e tra i genitori l 'udienza del 7.12.2021 h 10, con termine al Servizio per relazionare entro il 30.11.21; - assegna termine alla parte ricorrente fino a 40 giorni prima dell'udienza per il deposito della memoria integrativa prevista dall'art.709, co. 3, c.p.c.; - assegna termine alla parte convenuta fino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito della comparsa di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 166 e 167 co.1 e 2, c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avvisandola che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio… .”.
Con ordinanza in data 7.3.2022, in atti, la Corte d'Appello di Roma, adita dal Pt_1 ha confermato la suddetta ordinanza presidenziale, ritenendo infondate, sulla base delle considerazioni medico-legali espresse dal Ctu, le doglianze del in Pt_1 merito all'incapacità genitoriale della e giustificato il disposto collocamento CP_1
8 del minore presso la madre, nonché equo l'assegno di mantenimento paterno come sopra determinato.
Con successiva ordinanza in data 25.7.2022, all'esito della integrazione della CTU, è stata emessa la seguente ulteriore ordinanza:
“ l'analitico ed esaustivo aggiornamento della ctu ha confermato l'adeguatezza genitoriale della mostratasi pienamente compensata dal punto di vista psico-patologico in base CP_1 alla valutazione effettuata dal CTU sia attraverso l'osservazione clinica diretta, sia mediante l'acquisizione dei pareri dei vari professionisti coinvolti, deponenti per una “condizione della signora pienamente stabile, equilibrata, consapevole dei suoi limiti, aderente alle prescrizioni farmacologiche e terapeutiche e partecipe in maniera attiva ed efficace a tutte le attività e ai percorsi che le sono stati proposti, a beneficio del suo stato emotivo e del benessere del figlio che sembra non avere con lei alcun tipo di problema interattivo, contenitivo né relazionale”, da cui viene riconosciuta nel suo ruolo di madre in maniera più che positiva e verso cui
“dimostra una piena idoneità accuditiva in una condizione attuale di sicurezza in termini di gestione del figlio e di idoneità genitoriale”, sebbene il continui a manifestare nei Pt_1 confronti della un “marcato pregiudizio”, più basato su elementi correlati con un CP_1 disagio pregresso della stessa che con sue effettive criticità attuali;
rilevato che dalla suddetta integrazione peritale non è emerso alcun tipo di criticità nel rapporto tra il minore ed entrambe le figure genitoriali, che il bambino appare sereno e molto ben accudito da entrambi i genitori ed è, inoltre, passato da una situazione di lieve deficit espressivo ad una condizione che lo pone verosimilmente anche più avanti rispetto ai pari età, sicché “sembrerebbe al momento non patire particolarmente la conflittualità tra i genitori che tuttavia, se permanesse come ad oggi, nel corso del tempo potrebbe incidere maggiormente sulla sua tranquillità”, atteso che una maggiore consapevolezza del bambino inevitabilmente
“determinerebbe una sua maggiore sofferenza a fronte di determinati comportamenti di antitesi e scontro tutt'ora persistenti tra i due genitori, e … particolarmente alimentati dal signor e dalla sua tendenza, comunque, a non fidarsi della sua ex partner, mostrando Pt_1 nei suoi confronti un atteggiamento di sfiducia che, alla luce di quanto valutato, appare non motivato da elementi di fatto, in base a quanto ricostruito”; ritenuto che le potenzialità accertate in entrambe le parti dal CTU, la loro idoneità genitoriale ed il positivo rapporto
9 con il minore inducono, considerati i percorsi ancora in fase di espletamento e che vanno proseguiti nell'interesse del minore, a non apportare, allo stato, modifiche al vigente regime di affidamento condiviso e di collocamento del minore presso la madre (peraltro confermato anche dalla Corte d'Appello adita in sede di reclamo, con ordinanza in data 2.3.2022, motivata sulla scorta delle considerazioni medico-legali di cui alla prima CTU, non smentite dalla integrazione dell'elaborato), ferma restando la necessità di prosecuzione di tutti i percorsi già attivati dalle parti, compresa la coordinazione genitoriale che dovranno riprendere, sollecitando il ad intraprendere anche un percorso di parent training, e Pt_1 fermo il monitoraggio del Servizio sociale come già disposto, il quale dovrà verificare l'aderenza delle parti alle prescrizioni del Tribunale, controllare lo stato del minore mediante accessi periodici, segnalando con immediatezza al Tribunale eventuali situazioni pregiudizievoli per il bambino, fatta salva ogni ulteriore modifica ove dal monitoraggio dovessero emergere la persistenza dell'atteggiamento di squalifica del nei confronti Pt_1 della o condotte pregiudizievoli per il minore o inottemperanti alle prescrizioni del CP_1
Tribunale; rilevato che la bigenitorialità non implica una identica ripartizione aritmetica tra i genitori dei tempi di frequentazione del figlio minore e ritenuto che, alla luce dell'attuale Per_ età di (che ad oggi ha compiuto 3 anni) e nell'interesse dello stesso a coltivare un adeguato rapporto con il padre secondo tempi e modalità adeguati alle fasi di crescita, la frequentazione paterna possa essere ampliata nei termini di cui al dispositivo, anche nella prospettiva, evidenziata dal CTU, di favorire un'attenuazione della conflittualità, costituente l'obiettivo principale da perseguire a tutela e nell'interesse del minore, il quale va valutato in concreto e non in astratto, non potendo i provvedimenti riguardanti la prole essere adottati in funzione meramente sanzionatoria delle condotte genitoriali meritevoli di censura, quale senz'altro quella che il ha reiterato nel corrente periodo estivo, Pt_1 continuando ad interpretare l'ordinanza presidenziale come attributiva a ciascun genitore di due settimane di vacanze nel mese di luglio e due settimane di vacanze nel mese di agosto, nonostante detta ordinanza attribuisse chiaramente a ciascun genitore (prima dell'attuale modifica) “una” settimana nel mese di luglio ed “una” settimana nel mese di agosto (essendo l'inciso riportato in parentesi evidentemente solo specificativo della predetta statuizione, in caso di disaccordo) e sebbene il GI all'udienza del 7.12.2021 avesse già espressamente chiarito che non era stato previsto il collocamento alternato del minore durante il periodo estivo (vedi
10 verbale in atti); rilevato che, pertanto, il va ammonito ad astenersi da ulteriori Pt_1 violazioni delle prescrizioni relative alla frequentazione padre-figlio, riservato in caso contrario ogni conseguenziale provvedimento e rimessa al Collegio, in sentenza, ogni decisione in merito alla domanda risarcitoria avanzata dalla ex art. 709 ter c.p.c.; CP_1
PQM
a modifica dei vigenti provvedimenti provvisori, confermati nel resto, dispone che nelle settimane in cui il figlio rimarrà con la madre durante il fine settimana, rimarrà con il padre anche dal martedì mattina, con accompagnamento a scuola (oppure dalle 9:00 se la scuola è chiusa) e prelievo presso la casa materna, sino al giovedì alle 19:30, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna e che durante il periodo estivo permarrà con ciascun genitore per due settimane nel mese di luglio e per due settimane nel mese di agosto e segnatamente, salvo diverso accordo tra le parti, con il padre la prima e la terza settimana del mese di luglio e con la madre la seconda e la quarta settimana del mese di luglio nonchè con il padre la prima e la terza settimana del mese di agosto e con la madre la seconda e la quarta settimana del mese di agosto, specificandosi che ciascuna settimana decorrerà dal lunedì alle ore 9:00 sino alla domenica alle ore 20:00 e che nella corrente settimana del mese di luglio il bambino rimarrà, pertanto, con la madre;
dispone la prosecuzione di tutti i percorsi già attivati dalle parti, compresa la coordinazione genitoriale che dovranno al più presto riprendere, sollecitando il ad intraprendere anche un percorso di parent training, fermo il deposito mensile da Pt_1 parte della di certificazione dello psichiatra curante relativa alla compensazione della CP_1 sua condizione psicopatologica e fermo il monitoraggio del Servizio sociale come già disposto, il quale dovrà verificare l'aderenza delle parti alle prescrizioni del Tribunale, controllare lo stato del minore mediante accessi periodici, segnalando con immediatezza al Tribunale eventuali situazioni pregiudizievoli per il bambino, fatta salva ogni ulteriore modifica ove dal monitoraggio dovessero emergere la persistenza dell'atteggiamento di squalifica del nei confronti della o condotte pregiudizievoli per il minore o inottemperanti Pt_1 CP_1 alle prescrizioni del Tribunale;
visto l'art. 709 ter c.p.c., ammonisce ad Parte_2 astenersi da ulteriori violazioni delle prescrizioni relative alla frequentazione padre-figlio, riservato in caso contrario ogni conseguenziale provvedimento e rimessa al Collegio, in sentenza, ogni decisione in merito alla domanda risarcitoria avanzata dalla ex art. CP_1
709 ter c.p.c., ove reiterata in sede di precisazione delle conclusioni;
rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.2.2023 h 9.30, con termine sino a 10 giorni prima per il
11 deposito delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni sostitutive aggiornate ed al
Servizio sociale per il deposito di relazione aggiornata”.
Orbene, dato atto che la come rilevato dal Ctu, ha attivato sia il percorso di CP_1 parent training individuale, sia il percorso di psicoterapia individuale (attivati anche dal ed ha continuato la psicofarmaterapia con il suo psichiatra curante, come Pt_1
documentato dai certificati rilasciati mensilmente dallo stesso in atti (la cui inidoneità ad attestarne la compensazione, assunta dal ricorrente, non trova alcun avallo né nella CTU né nelle osservazioni degli stessi Ctp del e che entrambe Pt_1
le parti hanno attivato il percorso di coordinazione genitoriale, dato altresì atto che non è più in discussione l'affidamento condiviso del minore, permangono inalterate le ragioni tutte di cui alle ordinanze sopra riportate giustificanti il collocamento prevalente del bambino presso la madre ed il regime di frequentazione ordinaria attualmente vigente, corrispondente a quello da ultimo proposto dal Ctu (a cui ha aderito anche la Ctp del , che, nella revisione dell'elaborato, non ha Pt_1 riproposto la frequentazione alternata paritetica di cui al primo elaborato, ritenendo inoltre superata la necessità di attivazione del SISMIF. I positivi effetti sul minore dell'attuale regime trovano peraltro conferma, oltre che nella valutazione neuropsichiatrica infantile effettuata presso il Bambin Gesù in data 9.4.2022 (vedi cartella ambulatoriale in atti che attesta “un buon grado di sviluppo nelle globali acquisizioni psicomotorie” del minore), anche nell'ultima relazione del Servizio sociale del 16.2.2023, che, pur rilevando la permanenza di criticità nelle Per_ comunicazioni tra i genitori, ha descritto come “un bambino sereno, socievole, gioioso ed equilibrato”, dai cui racconti alle maestre emerge “un quadro affettivo positivo con entrambe le figure genitoriali”. Né risultano successive segnalazioni del Servizio in merito ad accadimenti e/o condotte genitoriali pregiudizievoli per il minore.
Pertanto, considerata l'attuale età del figlio, si ritiene di poter ampliare la frequentazione paterna nel periodo estivo, prevedendo, come da ultima proposta del Ctu, ulteriori sette giorni a testa per ciascun genitore nelle ultime due settimane di giugno (non ritenendosi opportuno prevedere anche l'alternanza tra i genitori nelle prime due settimane di settembre, in ragione della prossimità dell'inizio 12 dell'anno scolastico, periodo in cui è bene che il bambino abbia già ripreso i propri ritmi ordinari).La frequentazione va pertanto regolamentata come da dispositivo, con le integrazioni relative ai periodi natalizio e pasquale, nonché ai compleanni e alle feste della mamma e del papà, come da proposta del Ctu.
Sebbene le certificazioni dello psichiatra curante consentano di ritenere stabilizzata ed anzi migliorata la condizione psichica della (tanto che nel certificato del CP_1
2.11.22 viene attestato che la terapia farmacologica si è ridotta all'uso sporadico di una minima quantità di ansiolitici nei momenti di maggiore tensione e che, alla luce dell'evoluzione della situazione, la iniziale diagnosi è stata reinquadrata come “una reazione di adattamento con disturbi della condotta”), posto che il Ctu non ha mai ritenuto necessario la presa in carico della stessa da parte del CSM (così come CP_1
gli stessi Ctp del , si ritiene opportuno sollecitare la proseguire, come Pt_1 CP_1 consigliato dal Ctu (“alla luce delle sue problematiche emotive passate e dei tratti di personalità disfunzionali che l'hanno connotata sin dalla tarda adolescenza”), i percorsi già attivati, sino a quando, come dalla predetta richiesto, i professionisti incaricati non li riterranno conclusi (in quanto non più necessari), fornendo alla stessa la relativa attestazione, che la dovrà consegnare al Servizio sociale, il quale dovrà, CP_1
almeno per un ulteriore anno, considerate la persistente conflittualità e la complessità della specifica situazione, continuare a svolgere attività di monitoraggio del nucleo madre-padre-figlio, controllando in particolare lo stato del minore mediante accessi periodici e segnalando con immediatezza al PM presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni pregiudizievoli per il bambino. Del pari il considerate le caratteristiche temperamentali e le fragilità dello stesso Pt_1 emerse dalla CTU, va del pari sollecitato a proseguire, sino a quando reputato necessario dai suoi terapeuti, il percorso di psicoterapia individuale e di parent training suggeriti dal Ctu. Considerata la perdurante situazione di conflittualità evincibile dal tenore degli scritti conclusionali, entrambe le parti vanno inoltre sollecitate a proseguire il percorso di coordinazione genitoriale o a riattivarlo (ove
13 interrotto, come rappresentato dal nelle memorie di replica) con l'ausilio del Pt_1
Servizio, che dovrà fornire il relativo supporto alla riattivazione, ove necessario.
Stante il collocamento prevalente del minore con la madre, va confermata l'assegnazione alla stessa della casa familiare sita in via dell'Impruneta 130.
Quanto alle statuizioni patrimoniali, va preliminarmente rilevato che la non CP_1
ha reiterato la domanda di un assegno di mantenimento per sé, da intendersi pertanto rinunciata. Quanto al contributo paterno al mantenimento del figlio, la situazione economica del non risulta aver subito sostanziali modifiche Pt_1
successivamente all'ordinanza presidenziale confermata dalla Corte d'Appello (dal modello Pf 2022 risulta un reddito netto di 17.000 euro e nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ha attestato un reddito negli ultimi sei mesi del 2022 pari a circa 1.333,00 euro mensili a fronte di 1.250,00 euro mensili dichiarati all'udienza presidenziale, continuando a sostenere, come emerge dagli ultimi estratti conto, la rata di mutuo di circa 440 euro mensili gravante sulla ex casa familiare di sua proprietà), mentre la tuttora disoccupata (la circostanza non è contestata ed CP_1 emerge anche dall'ultima relazione del Servizio in cui la resistente ha rappresentato la difficoltà di inserirsi utilmente nel mercato del lavoro, a causa dei concorrenti impegni nei vari percorsi), ha autocertificato da ultimo (sebbene con dichiarazione in data 13.2.2023 priva di autenticazione ex art. 21 co 2 DPR 445/2000) redditi pari a circa 6.000 euro nel 2020, a circa 5.500 euro nel 2021, a circa 10.300 euro nel 2022, da sussidi vari (reddito di cittadinanza, assegno unico, bonus una tantum) ed ha dedotto di aver perso nel 2023 il reddito di cittadinanza e l'assegno unico a causa della asserita erronea compilazione dell'ISEE da parte del Considerato che il Pt_1 ricorrente non sostiene oneri abitativi (vivendo con i genitori), considerati i costi che la deve sostenere per i percorsi espletati (compresi quelli, non sostenuti CP_1
invece dal per i consulti psichiatrici mensili), considerate le accresciute Pt_1 esigenze del minore correlate alla crescita e valutati i tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore, va confermato, a carico del padre, come richiesto dalla resistente, l'assegno di mantenimento in favore del figlio dell'importo, già
14 contenuto, di 300,00 euro mensili, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal luglio
2021 (mensilità immediatamente successiva all'allontanamento del Sauda dalla casa familiare disposto con ordinanza in data 14.6.2021), oltre alla totalità delle spese straordinarie per il figlio come da vigente Protocollo (considerato il perdurante stato di disoccupazione della . CP_1
Avendo le parti infine concordato nell'affidamento condiviso del minore, essendo entrambe parzialmente soccombenti rispetto al regime di frequentazione stabilito in via definitiva dal Tribunale ed avendo la resistente solo in sede di conclusioni rinunciato alla domanda di mantenimento per sé, va disposta la compensazione delle spese del giudizio, mentre le spese per la CTU e per la successiva revisione, già liquidate in atti (per il primo incarico limitatamente all'acconto, da intendersi interamente satisfattivo in assenza di richiesta di saldo), vanno poste a definitivo carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, in quanto relative ad accertamenti espletati nel precipuo comune interesse del figlio minore.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
Per_ 1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
2) assegna a la ex casa coniugale sita in Roma via dell'Impruneta CP_1
130;
3) dispone che, salvi diversi accordi, il padre potrà tenere con sé il figlio: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle 16.30, prelevandolo a scuola o (se già uscito da scuola o se la scuola è chiusa) presso la madre, dove lo riaccompagnerà la domenica alle ore 20.00, nonché il martedì dalle 16.30, prelevandolo a scuola o (se già uscito da scuola o se la scuola è chiusa presso la madre), sino alle 20, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna, nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza del padre e dal martedì mattina,
15 con accompagnamento a scuola (oppure dalle 9:00 se la scuola è chiusa), con prelievo presso la casa materna, sino al giovedì alle 19:30, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna, nelle settimane il cui il weekend è di pertinenza della madre;
durante il periodo estivo per due settimane nel mese di luglio e per due settimane nel mese di agosto, con pari diritto per la madre e segnatamente, salvo diverso accordo tra le parti, con il padre la prima e la terza settimana del mese di luglio e con la madre la seconda e la quarta settimana del mese di luglio nonchè con il padre la prima e la terza settimana del mese di agosto e con la madre la seconda e la quarta settimana del mese di agosto, nonché sette giorni nelle ultime due settimane di giugno, con pari diritto per la madre (in caso di disaccordo, la penultima settimana di giugno con il padre e l'ultima settimana di giugno con la madre con la madre), specificandosi che ciascuna settimana decorrerà dal lunedì alle ore 9:00 sino alla domenica alle ore 20:00; ad anni alterni con la madre, durante le vacanze scolastiche pasquali, prelevando il figlio da scuola l'ultimo giorno e riaccompagnandovelo alla ripresa;
durante le vacanze scolastiche natalizie, dal 23 dicembre alle ore 9.00 sino al 30 dicembre alle ore
14.00 o dal 30 dicembre alle ore 14.00 sino al 7 gennaio riaccompagnandolo a scuola (o in orario corrispondente presso la madre se la scuola è chiusa), alternandosi annualmente con la madre;
il giorno del compleanno del figlio, insieme alla madre o, in caso di disaccordo, ad anni alterni con la stessa;
il giorno del compleanno del padre e della festa del papà, con pari diritto per la madre il giorno del compleanno della madre e della festa della mamma;
sia il padre che la madre potranno videochiamare il minore una volta al giorno (tra le 19 e le 21) ove si trovi con l'altro genitore;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a con Parte_2 CP_1
decorrenza dal luglio 2021, un assegno mensile di 300,00 euro, a titolo di Per_ contributo al mantenimento del figlio , da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla
16 totalità delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
5) dispone che il Servizio sociale continui, almeno per un ulteriore anno, a svolgere attività di monitoraggio del nucleo madre-padre-figlio, controllando in particolare lo stato del minore mediante accessi periodici e segnalando con immediatezza al PM presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni pregiudizievoli per il bambino;
6) sollecita la come dalla stessa richiesto, a proseguire i percorsi già CP_1
attivati sino a quando i professionisti incaricati non li riterranno conclusi (in quanto non più necessari), fornendo alla stessa la relativa attestazione, che la dovrà consegnare al Servizio sociale e sollecita il a proseguire, CP_1 Pt_1
sino a quando reputato necessario dai suoi terapeuti, i percorsi di psicoterapia individuale e di parent training;
7) sollecita entrambe le parti a proseguire il percorso di coordinazione genitoriale o a riattivarlo (ove interrotto) con l'ausilio del Servizio, che dovrà fornire il relativo supporto alla riattivazione, ove necessario;
8) spese compensate, eccezion fatta per quelle della CTU e della sua revisione, da porsi a definitivo carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Roma, 4.10.2024
Si comunichi al Servizio sociale
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa RT IE
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