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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7469 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 15321/2024 cui è riunito il procedimento n.
15323/2024
TRA
difeso dall'avv. ROMANO CARMELA Parte_1
RICORRENTE
E
difesa dall'avv. PANE TIZIANA;
Controparte_1
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN CP_2
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con due separati ricorsi depositati entrambi il 01/07/24, e successivamente riuniti, il ricorrente impugna, rispettivamente, l'intimazione di pagamento n. 071/2024/9019956278/00 notificata in data 11/06/24, avente ad oggetto gli avvisi di addebito nn. 371/2016/000771984900, 371/2022/000068904000 e
371/2022/0011732281000 emessi in relazione ai contributi Gestione
Commercianti dovuti per rata 1 anno 2015, rate 1 e 2 anno 2022, rate 1, 2 e
4 del 2020, e il preavviso, comunicato in pari data, di fermo amministrativo n. 071/80/2024/0000090/72/000 effettuato sull'autovettura targata FB 47377, avente ad oggetto i medesimi avvisi di addebito.
Osserva in proposito:
«avviso n. 3712016000771984900 presuntivamente notificato in data
12.05.2016 per euro 622,54 è stato oggetto di rottamazione quater che si deposita e per il quale il ricorrente sta provvedendo a pagare;
avviso n. 3712022000068904000 presuntivamente notificato in data 24.03.22 per euro 3.296,02 è stato oggetto di rateizzo di cui si allegano le ricevute di pagamento;
avviso n. 37120220011732281000 presuntivamente notificato in data 17.08.22 per euro 2.128,78 è stato oggetto di rateizzo di cui si allegano le ricevute di pagamento».
1 Tanto premesso, ed eccependo la prescrizione, chiede:
«A) sempre in via preliminare revocare o comunque sospendere la provvisoria esecuzione del ruolo sussistendo gravi motivi, e comunque in quanto emesso in violazione degli artt. 21 e 24, D. Lgs n. 46/99 ed in forza della normativa richiamata e non nel presente atto, ma comunque applicabile al caso di specie;
B) accertare che l'intimazione notificata è nulla atteso che gli avvisi di addebito richiamati sono stati rottamati e rateizzati e che quindi la stessa non poteva essere emessa non sussistendo il titolo presupposto:
C) accertare e dichiarare che l' Controparte_3 non ha mai notificato, come previsto dalla legge alcun avviso di
[...] mora;
D) Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre i.v.a. c.p.a. con attribuzione in favore del procuratore costituito per fattane anticipazione. Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell´art. 14 del
D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche dichiara che il valore del presente procedimento è pari a € 5950,54». Con L' si costituisce replicando:
«
1 -In data 12/05/2016 veniva notificato l'avviso di addebito nr.
37120160007719849000. (cfr estratto ruolo ed allegati comparsa ) CP_2
Seguiva la notificazione in data 16/02/2019 dell'intimazione di pagamento nr. 0712018904511214000.(cfr allegato 4)
Come da documentazione depositata agli atti tale avviso risulta essere stato oggetto di Domanda di Definizione Agevolata datata 30.7.2019 prot.
2019-ADERISC-6517147 poi revocata per mancato pagamento dei ratei di ammortamento a partire dal dicembre 2022 con decadenza dal beneficio del termine e con diritto alla richiesta di pagamento in una unica soluzione.
(cfr allegato 8).
2 -In data 24/03/2022 veniva notificato l'avviso di addebito nr.
3712022000068904000. (cfr estratto ruolo ed allegati comparsa ) CP_2
Seguiva la notificazione in data 19/04/2024 dell'intimazione di pagamento nr. 07120239034912521000.(cfr allegato 5)
3 - In data 17/08/2022 veniva notificato l'avviso di addebito nr.
371202200117322810000. (cfr estratto ruolo ed allegati comparsa ) CP_2
Seguiva la notificazione in data 19/04/2024 dell'intimazione di pagamento nr. 07120239034912521000.(cfr allegato 5)».
Per il resto rileva la propria estraneità al procedimento di notificazione degli avvisi.
Chiede pertanto il rigetto dei ricorsi.
L' eccepisce la tardività dell'opposizione stante la regolare notifica CP_2 degli avvisi. Sostiene inoltre:
2 «L'azione è comunque del tutto infondata anche nel merito atteso che non è maturata alcuna PRESCRIZIONE successiva alla notifica dei titoli esecutivi.
Infatti, per i due titoli notificati nel 2022 non è ancora decorso il quinquennio, mentre per il titolo notificato nel 2016 la prescrizione è stata sospesa per 311 giorni nel periodo dell'emergenza COVID19 ed interrotta proprio dalla DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEL 30.7.2019 e dai singoli VERSAMENTI MENSILI effettuati dal 2.12.2019 al 20.12.2022, con relativa REVOCA della dilazione.
Altrettanto infondata è l'eccezione di NULLITÀ del preavviso di fermo siccome emesso in pendenza della domanda di definizione agevolata del
30.7.2019 e della domanda di dilazione del 23.4.2024.
Infatti, come già detto, la domanda di definizione agevolata è stata revocata sin dal dicembre 2022 per interruzione dei pagamenti, quindi con decadenza dal beneficio del termine e con diritto alla richiesta di pagamento in una unica soluzione.
La domanda di dilazione del 23.4.2024, poi, è stata presentata in data successiva alla notifica del fermo amministrativo del 2.2.2024».
I ricorsi sono parzialmente fondati.
La parte, va osservato in premessa, propone sostanzialmente una domanda ed explorandum, formando un fascicolo in cui inserisce confusamente una serie di documenti taluni persino scannerizzati al rovescio, asserendo genericamente di aver proposto domanda di rateizzo e definizione agevolata,
e di avere in corso i pagamenti delle rate, ma senza chiarire analiticamente quali avvisi sarebbero stati oggetto dell'istanza (in realtà si tratta di due istante), quale sarebbe stato l'importo delle rate, quali importi sarebbero stati versati e quando.
Va permesso che, secondo quanto ha condivisibilmente chiarito la Corte di cassazione, il rispetto del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale, principalmente in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato sia le parti di oneri processuali superflui
(Cass. Sez L, Sentenza n. 20589 del 30/09/2014).
In sostanza, si deve concludere nel senso che non risulti compatibile con i principi che regolano il processo un ricorso c.d. “ad explorandum” in cui sostanzialmente non si chiede di “accertare che” sussiste un determinato diritto, bensì di “accertare se” quel diritto esista o meno.
3 E l'eventuale complessità della situazione dedotta in giudizio non esime l'attore dall'onere di operare una ricostruzione delle vicende, giuridiche e fattuali, sulla base di un attento esame delle fonti documentali e prendendo specifica posizione sulla situazione formalmente risultante da tali fonti, contrapponendo, solo dopo aver operato tale fedele ricostruzione, la situazione di fatto e giuridica reputata effettiva e prevalente sul dato formale.
Principio cardine del processo è, infatti, com'è noto, quello secondo cui iudex secundum alligata et probata iudicare debet.
In particolare, soffermandoci, per quanto in questa sede rileva, sulla prima parte del brocardo, ciò che vincola il giudice secundum alligata, è null'altro che la piana applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato o della disponibilità dell'oggetto del processo, posto dall'art. 112 c.p.c..
Ovvero, tenuto conto della distinzione tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del diritto, dall'altro, per quanto concerne in particolare i fatti costitutivi, pur essendo libero il giudice, secondo il principio iura novit Curia, di applicare le norme di diritto che meglio ritiene adattabili al caso concreto (arg. ex art. 113
c.p.c.), egli è però, com'è noto, vincolato e limitato - relativamente sia al petitum, che alla causa petendi - all'accertamento, alla qualificazione ed alla utilizzazione a sostegno della decisione dei soli fatti storici prospettati dalla parte che propone la domanda, e rispetto ai quali, dunque, la parte convenuta ha avuto la possibilità di difendersi e di interloquire nel corso del processo, secondo il principio cardine del contraddittorio.
Non vanno, dunque, con tutta evidenza, confusi i fatti provati con quelli allegati. Di un fatto costitutivo, estintivo, o modificativo del diritto, potrebbe anche astrattamente esservi prova in atti, ma se la parte onerata della prova nulla ha dedotto (id est: allegato) in merito, quel fatto sarebbe pur sempre tamquam non esset, e non potrebbe il giudice liberamente porlo a fondamento della propria decisione, senza che l'altra parte fosse stata messa in condizione di contraddire sul punto.
Sicché, a monte della prova, l'attore è tenuto innanzitutto ad allegare debitamente e compiutamente i fatti storici che costituiscono il fondamento delle proprie pretese, senza che il giudice possa sopperire alle carenze allegatorie con un'attività istruttoria ex officio di carattere integrativo, in violazione del principio dispositivo, posto dagli artt. 112 ss c.p.c..
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione, pure genericamente proposta, è infondata.
4 L'avviso n. 371/2016/000771984900, è stato notificato il 12/05/16.
In proposito, è appena il caso di sottolineare che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui
è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012).
Tanto premesso, il relativo termine di prescrizione non è decorso, tenuto conto dell'istanza di definizione agevolata del 30/07/19 e del pagamento delle seguenti rate:
02/12/2019 183,74 e accessori
02/03/2020 45,73 e accessori
01/06/2020 45,50 e accessori
15/05/2021 45,36 e accessori
30/06/2021 89,90 e accessori
20/08/2021 44,63 e accessori
03/01/2022 44,48 e accessori
29/03/2022 44,20 e accessori
27/06/2022 43,99 e accessori
20/12/2022 43,78 e accessori.
La richiesta fu poi revocata per mancato pagamento dei ratei di ammortamento a partire dal dicembre 2022 con decadenza dal beneficio del termine e con diritto alla richiesta di pagamento in una unica soluzione.
Per gli altri due avvisi, 371/2022/000068904000 e 371/2022/0011732281000, notificati in data 24/03/22 e in data 17/08/22, il termine, a prescindere da ogni altra considerazione non è decorso.
Tuttavia, secondo quanto la stessa Controparte_1 riconosce, «In merito all'eccezione sollevata da parte ricorrente, inerente la nullità comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta stante la presentazione ed accoglimento della rottamazione quater (in ordine alla
5 cdp nr. 07120220160718492 e agli avvisi di addebito nr.
37120220000689040000 e nr 37120220011732281000), si fa rilevare che la stampa comunicazione preventiva di fermo amministrativo, è datata
02.02.2024 e quindi la predisposizione della stessa con istruttoria pregressa è antecedente all'istanza di dilazione presentata in 23.04.2024 che veniva depositata mentre, avviata la procedura prevista dall'art. 86,
DPR n. 602/73, si procedeva alla notifica dell'atto in esame».
A prescindere da ogni altra considerazione, pertanto, il preavviso di fermo va dichiarato illegittimo, essendo stato emesso per un credito erroneamente individuato, con riferimento ai due avvisi oggetto di definizione agevolata. Del pari l'intimazione di pagamento è illegittima in parte qua, relativamente ai due avvisi di addebito sopra menzionati.
Non essendo stato richiesto alcun accertamento del credito residuo dell' , né essendo stati forniti i criteri per la sua individuazione, la CP_2 pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., deve essere limitata all'accertamento circa la legittimità e l'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
Tenuto conto delle lacune sopra evidenziate, nonché della soccombenza reciproca, nell'accezione datane dalla Cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 3438 del 22/02/2016), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara l'illegittimità degli atti impugnati ai sensi di cui in motivazione;
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 21/10/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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