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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3620/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3620/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. , con il C.F._1 Parte_3 C.F._2 patrocinio degli avv.ti VIRGINIA RIPA DI MEANA e ALESSANDRA PIANA, (elettivamente domiciliati in PIAZZA SANTI APOSTOLI 81 00187 ROMA presso i difensori appellanti contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELE CP C.F._3
GRANARA, elettivamente domiciliato in VIA BARTOLOMEO BOSCO, 1/4 16100 GENOVA presso il difensore appellato
pagina 1 di 20 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni per Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: in via preliminare istruttoria: disporre, anche inaudita altera parte, la revoca e/o la sospensione integrale della provvisoria esecuzione dell'Ordinanza n. cronol.
5841/2023 rep. n. 9586/2023, pubblicata in data 16.11.2023 dal Tribunale di Milano, I sezione civile, a definizione del giudizio RG n. 22833/2022, non notificata, o, quantomeno, nella parte in cui ha disposto la condanna dei convenuti alla pubblicazione della ordinanza de qua;
nel merito: accogliere il presente appello – nei limiti sopra evidenziati e per i motivi sopra dedotti - e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata Ordinanza n. cronol. 5841/2023 rep. n. 9586/2023, pubblicata in data
16.11.2023 dal Tribunale di Milano, I sezione civile, a definizione del giudizio RG n. 22833/2023, non notificata, rigettare le domande tutte avanzate dal dott. nel primo grado di giudizio, in CP quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
nel merito, in via subordinata, accogliere il presente appello per i motivi tutti come sopra dedotti e, per l'effetto, a) ridurre (i) la somma di Euro
25.000,00 liquidata dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell'appellato e (ii) l'ulteriore somma di euro 2.000,00 liquidata a titolo di sanzione pecuniaria, in una somma nettamente inferiore ritenuta di giustizia e/o simboliche;
b) annullare la condanna dei convenuti alla pubblicazione della ordinanza;
in ogni caso, in accoglimento del presente appello, condannare l'appellato al pagamento (in restituzione) in favore degli appellanti di quanto saranno tenuti a pagare in esecuzione della sentenza di primo grado (nella ipotesi di rigetto della richiesta di inibitoria), ovvero della minor somma che risulterà non dovuta nell'ipotesi di accoglimento parziale della presente impugnazione, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
in ogni caso, in accoglimento del presente appello, condannare l'appellato al pagamento integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello. Si ripropongono espressamente tutte le eccezioni, deduzioni e richieste avanzate in prime cure, ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Conclusioni : CP
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, con tutte le conseguenze di legge, e le declaratorie tutte del caso: 1) in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I, 16 novembre 2023, resa nel giudizio R.G. n. 22833//2022, accertare e dichiarare l'elevata gravità della pagina 2 di 20 condotta diffamatoria posta in essere dal già Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Controparte_2 [...]
, dal Dott. in qualità di Direttore responsabile del quotidiano Controparte_3 Parte_2 de quo, e dalla Dott.sa consistita nella pubblicazione dell'articolo oggetto di Parte_3 causa, e conseguentemente, 2) dichiarare tenuti e condannare il Parte_1
già , in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...] Controparte_2 qualità di il Dott. in qualità di Direttore Controparte_3 Parte_2 responsabile del quotidiano de quo, e la Dott.sa in solido tra loro, al pagamento Parte_3 in favore dell'attore di una somma, a titolo di risarcimento del danno morale, pari ad Euro 50.000,00
(cinquantamila/00) e/o, comunque nella diversa somma ritenuta di giustizia, ricompresa tra gli Euro
31.000,00 e 50.000,00, secondo l'indicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno conseguente ad una condotta diffamatoria di elevata gravità; 3) respingere tutti i motivi dell'avversario appello, in quanto inammissibili e/o infondati nel merito;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., decideva la causa introdotta dal dott. contro e CP Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
2. Il Tribunale di Milano, per quanto di interesse nel presente grado, osservava che:
a. il ricorrente aveva agito per sentire accertare il carattere diffamatorio di due diversi articoli pubblicati il 24/1/19, uno sul e uno su con richiesta di condanna, in CP_4 CP_3 solido o in alternativa, al risarcimento del danno, quantificato in complessivi euro 2.000.000,00
(1.000.000,00 per ciascun articolo) e sanzione ex art. 12 L. n. 47/1948 per complessivi euro
400.000,00. Il ricorrente , Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, rilevava come CP gli articoli avessero tratto spunto dalla proroga del termine delle indagini preliminari disposta dal Tribunale ordinario di Roma, anche a suo carico, nel procedimento in cui si contestava il reato di corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p., di cui fino alla notifica dell'avviso non era a conoscenza. La notifica in questione era avvenuta proprio mentre la IV CP
Commissione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa si apprestava a deliberare all'unanimità la nomina di a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato. La CP
pagina 3 di 20 pubblicazione degli articoli, secondo la difesa del ricorrente, aveva determinato il rinvio della seduta plenaria del , con richiesta di chiarimenti alla Procura di Roma, con grave CP_5 pregiudizio del ricorrente per la mancata o ritardata nomina. Nella richiesta del rigetto delle contestazioni ad opera delle parti resistenti, il giudice disponeva la separazione delle cause ex art. 103 c.p.c., ritenendo il contraddittorio fondato su diversi ed autonomi fatti costitutivi, la cui trattazione avrebbe ritardato il processo e respingeva la domanda nei confronti de CP_6
disponendo la rimessione sul ruolo nel processo nei confronti del “gruppo .
[...] CP_3
b. Orbene, quanto a tale contenzioso, rilevava che a fronte della scriminante del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, secondo la SC, “per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, (…) siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore rappresentazioni della realtà oggettiva false;
il che si esprime nella formula che 'il testo va letto nel contesto', il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio” (Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157); b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire la cd. pertinenza (ex multis:
Cass. 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. n. 15999/2001; Cass. n. 5146/2001); c) nella forma
"civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la cd. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire ed essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, evitando forme di offese indiretta (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259). In sostanza soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia di esso soddisfa l'interesse pubblico dell'informazione, che è la ratio dell'art. 21 Cost., di cui il diritto di cronaca è estrinsecazione, e riporta l'azione nell'ambito dell'operatività dell'art. 51 cod. pen., rendendo la condotta non punibile nel concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza. Invero, il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della
pagina 4 di 20 persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3
Cost. ( ex Cass. civ. n. 21404/14)”.
c. In particolare, con riferimento al diritto di critica, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, rispetto al diritto di cronaca, è consentito l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, in ragione dei presupposti costituiti dall'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa;
inoltre, la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti deve essere tale che l'informazione di stampa non deve trasmodare in "argumenta ad hominem", né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
infine, deve ricorrere la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo ( così, Cass. civ., n. 20140/05). Ciò in quanto “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive” (Cass. civ., n. 25420/17). Infatti, da tempo la giurisprudenza del S.C. è ferma nel ritenere che “quando, come accade frequentemente, la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta, sulla base dei soli criteri indicati, essenzialmente formali, dovendo, invece, lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti. Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non solo del fatto oggetto di critica, che è
pagina 5 di 20 presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità della esimente dell'esercizio del diritto di critica” (Cass. 9746/00) Va poi ricordato che 'la cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare
l'attività investigativa o giurisdizionale;
quando invece le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario sono utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica'(Cass. 54496/18)”.
d. Passando al caso in esame, rilevava che “l'articolo contestato trae spunto dalla proroga delle indagini chiesta dalla Procura della Repubblica anche a carico di sul presunto sistema CP di compravendita di sentenze al Consiglio di Stato. La notizia, di sicuro pubblico interesse, corrisponde a verità (doc. 1 attore) ed appare riferita anche utilizzando terminologia sufficientemente corretta dal punto di vista giuridico e giornalistico: invero viene CP indicato come semplice indagato (e sicuramente erano in corso indagini nei suoi confronti da parte del PM) e il sistema corruttivo è riferito con toni puntuti, ma non dato ancora per comprovato. Le giornaliste chiariscono che gli indagati sono molti, ma sottolineano che
l'indagine nei confronti dell'odierno attore è particolarmente eclatante, considerato che è rivolta nei confronti di un giudice amministrativo che aveva rivestito molteplici (e per le autrici controversi) ruoli pubblico-amministrativi ed aspirava a ricoprire le più alte cariche del
Consiglio di Stato, anche contestando la nomina di altri aspiranti (il che è incontestato, precisando che si trattava di un diritto, il che non esclude la possibile valutazione critica). Il ricorrente lamenta innanzitutto come sia stato ingiustamente accentuato il suo ruolo nell'ambito dell'indagine, ma pare al giudice che, mentre il reato addebitato era effettivamente corruzione in atti giudiziari, le giornaliste accentuino piuttosto l'importanza politico- amministrativa rivestita effettivamente dal Presidente , magistrato di altissimo livello e CP consulente di politici e pubblici amministratori di grande rilievo. Invero l'attore non contesta il fatto di essere stato effettivamente capo di Gabinetto del Sindaco presidente _1 dell'Autorità dei Contratti Pubblici e consigliere dell'ex Premier tutti Persona_2
pagina 6 di 20 incarichi in relazioni ai quali legittimamente (anche se non necessariamente condivisibilmente) le autrici assumono un atteggiamento critico nel ricostruire la figura dell'attore come particolarmente ambizioso. Anche la posizione assunta da nella pronuncia CP dell'Adunanza Generale su (Consigliere cui era stata contestata una Persona_3 oscura vicenda) pur se certamente legittima, ben poteva essere inserita in una ricostruzione critica del personaggio , espressione della relativa scriminante. Invero 'costituisce CP esercizio del diritto di critica politica l'esposizione di fatti in parte ormai storici e in parte già di pubblica diffusione e tali da essere di pubblico interesse per la loro idoneità ad incidere sulla reputazione di un soggetto avente ampie aspirazioni politiche' (Cass. 5005/17) o, istituzionali-amministrative. Inoltre, non va dimenticato che anche di fronte ad una titolazione molto 'forte' il criterio della continenza espressiva laddove si invochi il diritto di critica non impedisce l'uso di coloriture ed iperboli, toni aspri e polemici, linguaggio figurato o gergale, purché funzionali all'opinione espressa (cfr. Cass. 36045/14). Anche per la CEDU pure
l'utilizzo di una espressione provocatoria o esagerata è frutto di uno stile giornalistico che è parte della comunicazione ed è tutelato dal diritto alla manifestazione del pensiero. Appare quindi fin qui la ricorrenza del diritto di cronaca e critica, espressione del diritto di cui all' art.
21 Cost., non potendo le giornaliste divinare le successive sorti dell'indagine, conclusasi in data 10/6/19 con decreto di archiviazione a favore del ricorrente. Tuttavia, due circostanze riferite sfuggono al requisito della verità, una delle quali particolarmente insidiosa nella ricostruzione pesantemente negativa di , e dimostrano la scarsa attenzione CP riservata dalle autrici alla verifica della attendibilità di quanto riferito. Innanzitutto, nel quadro della complessità di incarichi rivestiti dal ricorrente viene indicata la Presidenza della
GSE, società di gestione dei servizi elettrici che dispone di ben 16 miliardi all'anno di incentivi.
Le stesse giornaliste poi si contraddicono precisando che nel 2018 era solo indicato CP fra i papabili alla presidenza. Si tratterebbe di circostanza assolutamente non denigratoria, se non fosse inserita nel quadro della dedotta “partita di potere” di , assumendo quindi CP carattere illecito nella sua non veridicità. Inoltre, il riferimento all'enorme importo degli incentivi gestiti dalla società potrebbe suggerire al lettore un oscuro interesse economico del ricorrente. Ma soprattutto le giornaliste, nel ribadire che l'attore è uomo 'chiacchierato' allegano che di lui non parla affatto bene l'attuale Presidente dell'Autorità Anticorruzione
autore anche di un esposto alla Procura di Roma, che, sentito come Persona_4
pagina 7 di 20 testimone al processo su , avrebbe riferito di contratti irregolari dell' di CP_7 CP_8
con le cooperative coinvolte nel processo, riferendo come 'inquietante' CP Parte_4
cavallo degli anni 2010 e 2011 in cui l'Autorità sarebbe venuta meno al suo dovere
[...] di vigilanza. Probabilmente la fonte delle giornaliste va riferita ad altro articolo pubblicato dallo stesso quotidiano in data 16/9/16 a firma di dal titolo 'Il caso Roma. CP_9
L'uomo di insabbiò . al processo contro e _1 CP_7 Per_4 Per_5 Per_6 sui contratti con le coop procedure irregolari, l'Autorità di vigilanza sapeva e non fece nulla”
(doc. 9 ric.), ritenuto peraltro diffamatorio dal Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva.
Peraltro, le giornaliste non hanno fatto alcun autonomo controllo in proposito, circostanza particolarmente grave ove si consideri che all'atto della pubblicazione era già pendente il processo per diffamazione, ove l'attore aveva presumibilmente prodotto CP documentazione relativa alla non veridicità della notizia riportata. Dai documenti prodotti, come sottolineato anche dal giudice di Roma, risulta che non rivestiva affatto il ruolo CP di presidente dell' nel periodo cui si riferisce che non fa mai il nome CP_8 Per_4 dell'odierno ricorrente. Invero, risulta avere ricoperto la funzione presidenziale CP dell'Autorità solo a far tempo dal 19/8/2011, mentre la discussa deliberazione è del 20/7/11. I convenuti non si sono in proposito offerti di provare, come era loro onere, che abbia CP avuto un qualche ruolo al fine di pervenire alla 'pilatesca' decisione ritenuta di insabbiamento di . Successivamente l'Autorità aveva assunto una serie di decisioni e delibere CP_7 critiche sul sistema degli appalti fino allora seguito dalla PA interessata (docc. 14 e 14 bis att.). Al ricorrente viene quindi addebitata ingiustificatamente una gravissima condotta, quasi di partecipazione diretta, nel suo alto ruolo istituzionale, all'oscuro sistema oggetto del processo “ . Ne consegue una gravissima lesione dell'onore, immagine e Parte_5 reputazione professionale di ed i convenuti debbono essere condannati a CP rifondere i danni causati al ricorrente. In proposito, va sottolineato che l'articolo di cui si controverte ha determinato una nuova e autonoma lesione della sfera personalissima di
, anche più grave considerato che le giornaliste non hanno fatto adeguate verifiche di CP veridicità su fatti ormai risalenti, in ordine ai quali la testata era già coinvolta in un processo per diffamazione. Innanzitutto una breve osservazione può essere fatta sulla pretesa dell'attore, svolta nell'atto introduttivo, ma non ripresa nelle odierne conclusionali, di considerare la notizia, anche nella parte pur vera, come lesiva per la tempistica, che avrebbe ritardato di ben
pagina 8 di 20 sei mesi la sua nomina a Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato. Appare invero del tutto palese che la pubblicazione in data 24/1/19 -quando la richiesta di proroga delle indagini, per gravi reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, era stata portata a conoscenza di
in data 17/1/19 (e avrebbe dovuto suggerire all'indagato di informarne l'organo CP decidente)- ha svolto anche la funzione (di pubblico interesse) di garantire il buon funzionamento delle attività di nomina del Ed infatti, non è la pubblicazione CP_5 dell'informazione, vera, ma il fatto della pendenza delle indagini a carico di che ha CP fondato la richiesta di chiarimenti in proposito alla Procura della Repubblica da parte del
Consiglio di Presidenza, che ha ricevuto risposta positiva (doc. 20 conv.). Peraltro, immediatamente dopo che la posizione dell'indagato si è positivamente chiarita con la pronuncia di archiviazione, intervenuta il 10/6/19, il CPGA ha nominato , in data CP
21/6/19”.
e. Quanto al risarcimento, è stato riconosciuto il danno non patrimoniale che, se pure non in re ipsa, va considerato con riferimento alle conseguenze che ha determinato nella sfera personale del soggetto leso, sotto il profilo del turbamento psichico (sia pure transeunte) e della ripercussione negativa sulla vita sociale e relazionale. Si determinano, quindi, evenienze di danno-conseguenza che, laddove non siano allegati effetti di tipo patologico, possono essere valutate e liquidate, mediante l'utilizzo anche di elementi di prova fondati sul notorio, prendendo in considerazione un soggetto-tipo nelle stesse condizioni del soggetto leso.
Soccorrono in proposito i criteri equitativi ex art. 1226 c.c., avuto riguardo, da un lato, alla residualità della notizia ritenuta diffamatoria nel contesto dell'articolo, per il resto scriminato dall'esercizio del diritto di critica, dall'altro, alla diffusione del quotidiano. Alla luce di tali parametri, pertanto, era corretto liquidare la somma di euro 25.000,00, in moneta dell'epoca della decisione e comprensivi di interessi, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. A tale importo è stata, poi, aggiunta una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. n. 47/1948, trattandosi di sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa, rafforzativa della sanzione penale (cfr. Cass. 14485/00).
Invero, la sanzione pecuniaria prevista dall' art. 12 L. n. 47/1948 -aggiuntiva e non sostitutiva del risarcimento del danno- presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, di tal ché può essere comminata solo all'autore del testo riconosciuto lesivo e può essere liquidata in euro 2.000,00 in moneta attuale e comprensiva di interessi, oltre pagina 9 di 20 interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Ricorrevano infine i presupposti per il risarcimento in via specifica costituito dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza, a caratteri doppi del normale, per una volta su La Repubblica, a spese e cura dei convenuti stessi. Le spese erano regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura di € 6.500,00 oltre accessori di legge.
3. Avverso la decisione di prime cure hanno interposto appello la difesa di il dott. Parte_1
e la dott. chiedendo, previa sospensione dell'efficacia Parte_2 Parte_3 esecutiva ex art. 283 c.p.c., l'accertamento dell'insussistenza del carattere diffamatorio, con conseguente revoca dei capi attinenti al risarcimento del danno nei molteplici profili;
in subordine, hanno chiesto la riduzione della disposta quantificazione del danno.
4. Il dott. , instando per il rigetto del gravame, ha formulato appello incidentale, CP volto, da un lato, al riconoscimento del carattere diffamatorio dell'articolo nel suo complesso e, dall'altro, ad un più importante riconoscimento del danno patito.
5. Dopo l'udienza di prima comparizione del 16.4.2024, il rigetto della chiesta sospensiva con ordinanza riservata, la causa veniva trattenuta in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c., all'udienza del 5.11.2024, con i termini come assegnati con l'ordinanza riservata di cui sopra.
Motivi della decisione
6. I motivi a fondamento dell'appello principale sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. erroneo accertamento del carattere diffamatorio dell'articolo del 24.1.2019;
b. erronea quantificazione del danno lamentato;
c. violazione dell'art. 12 L. n. 47/1948;
d. violazione degli artt. 1226 e 2058 c.c..
7. I motivi a fondamento dell'appello incidentale sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. erroneo, mancato riconoscimento del carattere diffamatorio insito in tutte le parti dell'articolo giornalistico de quo;
b. ingiustificata riduzione del quantum risarcitorio.
8. Quanto al motivo sub 6 a), gli appellanti sottolineano che l'articolo deve essere inserito e valutato in un contesto di discussione ed analisi giudiziaria, politica e sociale, posto che i pagina 10 di 20 giornalisti intendevano sottolineare l'importanza politico – amministrativa rivestita dal
Presidente , magistrato di altissimo profilo, per aver egli rivestito incarichi pubblici
CP apicali. Posta tale premessa, i profili ritenuti diffamatori attengono, il primo, alla carica di presidente di GSE, ove il – si dice - era tra i papabili nel 2018; il secondo profilo
CP concerne le omissioni addebitate al nel periodo in cui lo stesso era reggente
CP dell'AVCP (Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici), omissioni concernenti le irregolarità negli appalti pubblici affidati al cd. mondo di mezzo di ”. Ad avviso degli CP_7 appellanti, leggendo bene l'articolo, era evidente come il , pur essendo persona di
CP grandi ambizioni professionali, non fosse stato presidente di GSE, ma solo papabile, come detto, poco sotto dallo stesso articolo e come il fatto che GSE avesse un portafoglio di gestione di 16 miliardi annui corrispondesse alla realtà oggettiva. Tale elemento non era di per sé indice di oscuri interessi in capo al . Se anche all'inizio dell'articolo si tratta di
CP
come presidente, poi viene specificato che lo stesso era solo papabile alla CP presidenza di GSE. Ad avviso degli impugnanti, si tratta, dunque, di inesattezze che non possono integrare la diffamazione, proprio per il carattere marginale e perché nel corpo dello stesso articolo è contenuta l'immediata rettifica. Quanto all' risultava, poi, CP_8 dall'udienza dibattimentale del 15.9.2015 che il dott. – presidente dell' in cui Per_4 CP0 era confluita la disciolta - aveva descritto una situazione grave ed inquietante in CP_8 ragione delle omissioni che ne avevano contraddistinto l'attività di assegnazione degli appalti pubblici negli anni 2010 e 2011; in sostanza, non vi era un solo appalto in regola con le procedure degli appalti pubblici, in un quadro, dunque, di sistematica violazione delle regole basilari a presidio della legalità. Tanto che, poi, a seguito di complete omissioni di vigilanza, tutto si era arenato, come risultava anche da una puntata speciale di Report del 21.4.2013; di qui la decisione del governo di sciogliere la predetta autorità, per farla confluire in Per_7
Era, però, un fatto che nell'autunno del 2011 l'Autorità era guidata dal e CP0 CP questi nulla fece per incanalare gli appalti nell'alveo della legalità (cfr. dichiarazioni del dott.
riportate a pag. 24 dell'atto di appello). Ed è un fatto che dall'adozione della Per_4 censurata delibera AVCP del 20.7.2011 ( che aveva rivelato uno scenario patologico) in cui il figurava quale consigliere, e non presidente, nulla venne posto in essere da parte del CP
divenuto presidente reggente dall'agosto 2011. CP
pagina 11 di 20 9. Quanto al motivo sub 6 b), gli appellanti deducono che l'entità del danno doveva essere ridimensionata alla luce dei seguenti rilievi:
a. nessuna prova era stata fornita dal in merito ad eventuali pregiudizi di CP relazioni professionali, sociali, personali a causa di detto articolo;
b. il fatto costituito dalla proroga delle indagini per corruzione in atti giudiziari del gennaio
2019 era circostanza vera, non contestata neppure dal e l'interesse pubblico alla CP notizia era altrettanto indubbio, in considerazione del ruolo che poteva assumere lo stesso;
c. del resto, nessun pregiudizio si concretizzò, tanto che la nomina alla vicepresidenza, successivamente, dopo la disposta archiviazione, intervenne;
d. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17884/21 - decisione peraltro appellata - per gli stessi fatti aveva ritenuto il meritevole di risarcimento dei danni a seguito di CP altro articolo del 16.9.2016, dal titolo “il caso Roma. L'uomo di insabbiò _1
. al processo contro e sui contratti con le coop CP_7 Per_4 Per_5 Per_6 procedure irregolari, l'Autorità di vigilanza sapeva e non fece nulla”.
10. Quanto al motivo sub 6 c), gli appellanti lamentano il carattere eccessivo della sanzione ex art. 12 L. n. 47/1948, in rapporto all'entità dell'offesa, esposta in modo del tutto apodittico.
11. Quanto al motivo sub 6 d), la difesa degli appellanti sottolinea l'inutilità e la sproporzionata gravosità della pubblicazione della sentenza a carattere doppi del normale, oltre tutto a distanza di così tanti anni.
12. Quanto al motivo sub 7 a), la difesa del dott. evidenzia che l'articolo in questione CP rivestiva carattere diffamatorio nel suo complesso e non solo in relazione alle parti oggetto dell'appello principale. Ed, infatti, si dice nell'articolo che erano manipolate una serie di sentenze “a suon di mazzette”, aggiustate in cambio di tangenti;
che avvocati, imprenditori e magistrati erano accusati di avere aggiustato processi in favore di clienti dello studio di Pt_6
e che il era uomo di potere, assetato di incarichi di
[...] Persona_8 CP prestigio, chiacchierato, coinvolto nell'oscura vicenda del giudice . Ora, quantunque Per_3 vi fosse stata la notifica di proroga delle indagini per corruzione in atti giudiziari, mai nessun addebito specifico era stato individuato nei confronti del , tanto che poi la posizione CP venne archiviata.
pagina 12 di 20 13. Quanto al motivo sub 6 b), la difesa del dott. evidenzia l'ingiustificata riduzione del CP quantum del danno, avuto riguardo alla diffusione del quotidiano La Repubblica, in posizione immediatamente successiva a quella del Corriere con 2.080.000 lettori. Ancora, segnala la notorietà del , in ragione dei pregressi incarichi di elevato prestigio. CP
14. Opinione della Corte in relazione ai motivi sub 6 a), 6 b) e 7 a). E' necessario, in via preliminare, riportare i più significativi passi dell'articolo giornalistico in questione. In particolare, con riguardo alla parte concernente la presidenza GES, l'articolo è del seguente tenore: “la ricerca di posti di potere lo ha portato a occupare la presidenza della GSE, la società di gestione dei servizi elettrici, che dispone di 16 miliardi l'anno di incentivi alle fonti rinnovabili. Nell'autunno 2018 il suo nome veniva fatto tra quelli dei papabili alla presidenza”.
Orbene, rileva la Corte che la notizia in ordine alla ricerca di posti di potere è stata fornita in modo corretto, in quanto nell'ambito di poche righe le giornaliste hanno precisato che, se pure il dott. mirava ad occupare posizioni di potere, nel 2018 era tra i papabili alla CP presidenza della GSE, condizione, questa, certamente non illecita in sé. Né il riferimento al quantum annuale di incentivi della GSE – circostanza rispondente al vero – è di per sé diffamatorio in quanto accostato al nome di un possibile presidente della predetta società; al contrario, solo una lettura preordinatamente maliziosa potrebbe inferire loschi interessi personali dal quantum degli incentivi, dato di per sé neutro. Come non rivestono carattere diffamatorio le opinioni del dott. riportate poco sopra nell'articolo, posto che non è Per_4 stato neppure contestato dall'odierno appellato la circostanza dell'esposto a firma del dott.
A tale proposito, il testo in esame è ben lontano anche da espressioni scorrette e Per_4 sproporzionate, in quanto, considerato che il diritto di critica si concreta nella espressione di un giudizio o di un'opinione fondata comunque sulla verità dei fatti, non è violato il limite della continenza, solo perché viene riportato un pensiero altrui, quand'anche non lusinghiero, ma contraddistinto sempre da toni non offensivi, posto che non offensiva in sé è anche l'ambizione professionale (Cass. civ. n. 27339/2007). Per converso, la pronuncia di Cass. civ.
n. 48712/2014 ha precisato, invece, che “in tema di diffamazione a mezzo stampa, non ricorre
l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di espressioni forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva escluso la
pagina 13 di 20 sussistenza della scriminante del diritto di critica politica in relazione all'uso di espressioni quali attività di "compravendita di consiglieri", "simulata legalità dell'azione amministrativa"
e "auspicio dell'intervento della magistratura", formulate senza che fosse compiuto alcun riferimento a vicende specifiche)”. Come evidente, nell'articolo in questione, al contrario del precedente appena citato, la base della realtà fattuale non era inficiata da notizie non veritiere, in quanto nell'ambito di poche righe veniva precisato che il dott. era tra i papabili, nel CP senso che ambiva a ricoprire detto ruolo, fatto, in sé, del tutto neutro e non contestato. Né in tema di delitti contro l'onore, il requisito della continenza può essere evocato “come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell'opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all'art. 21 Cost.. Il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato” ( v. Cass. civ. n.
18170/2015). Per le sopra esposte considerazioni, quindi, la Corte esclude la portata diffamatoria dell'articolo de quo, con riguardo alla questione trattata sub a) del primo motivo a fondamento del gravame (pag. 18 dell'atto di appello).
15. Quanto al motivo sub 6 b), è preliminare riportare il testo ritenuto diffamatorio dal giudice di prime cure. Recita l'articolo “E' un uomo chiacchierato Santoro. Sicuramente di lui non parla affatto bene l'attuale presidente dell'Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, autore anche di un esposto alla procura di Roma. Da testimone al processo su Mafia capitale, nel settembre
2016 disse che sui contratti irregolari con le cooperative l' di , pur sapendo, non CP_8 CP fece nulla. definisce una 'vicenda inquietante' quella avvenuta a cavallo degli anni Per_4
2010 e 2011 quando l' venne meno al suo dovere di vigilanza sui contratti omettendo CP_8 di denunciare le irregolarità nella gestione degli appalti affidati alle cooperative, tra cui quelle di e emersi solo con l'inchiesta di ”. Ebbene, a tale proposito, Per_5 Per_6 CP_7 non è contestato da parte degli odierni appellanti che nella denuncia del presidente CP0
pagina 14 di 20 dott. in merito ad omissioni di controllo nella gestione degli appalti della disciolta Per_4 non era mai stato citato il dott. , come, del resto, emerge dal predetto esposto sub CP_8 CP doc. n. 11 di parte ricorrente in primo grado. Come non è contestato che CP divenne presidente solo a seguito dell'adunanza tenutasi in data 7.9.2011, sospese CP_8
l'incarico dal 6.10.2011 al 27.10.2011, il tutto come risulta anche dalla sentenza n. 17884/21 resa dal Tribunale di Roma in data 5.11.2021. Da tanto consegue che dal mero ruolo di consigliere e non di presidente, neppure reggente, della predetta Autorità non poteva scaturire una pregnante attivazione quanto alla vigilanza sui predetti contratti. Attivazione che, invece, il ha dimostrato con l'adozione della deliberazione n. 25 in data 8.3.2012, che ha fissato CP stringenti criteri da seguire per tutti gli appalti ( v. doc. n. 12 di parte ricorrente in primo grado); attivazione che si è ulteriormente e significativamente estrinsecata con la determinazione n. 3 dell'1.8.2012 denominata “linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge n. 381/1991” ( doc. n. 13 del ricorrente) e infine nella relazione annuale 2012 dell'Autorità ( v. doc. n. 14). Tali documenti mostrano, dunque, una verità che non era stata minimamente frutto di accertamenti da parte della giornalista e pure nonostante la pendenza di giudizi civili afferenti la stessa tipologia di notizie.
In sintesi, emerge una verità diversa da quella che risulta dalla lettura dell'articolo dove viene affermato che l'AVCP di , “pur sapendo, non fece nulla”; laddove il si attivò CP CP nel momento in cui ebbe i poteri legittimi per incidere nell'attività di vigilanza degli appalti. In ultima analisi, è anche a dirsi che, da un lato, proprio il gergo giornalistico “l' di CP_8
” e, dall'altro, la mancata individuazione dei periodi di presidenza dell' hanno CP CP_8 costruito di fatto il carattere diffamante dell'articolo. Per tali considerazioni, quindi, va respinto il motivo di gravame con riguardo alla predetta circostanza, avente sicuramente carattere diffamatorio.
16. In relazione al motivo sub 7 a), è da premettere il testo dell'articolo che così espone la vicenda: “C'è un nome che nel lungo elenco di consiglieri di Stato, imprenditori e Pt_7 avvocati che da anni pilotavano le sentenze amministrative in Italia. E' quello di CP
, indagato per corruzione in atti giudiziari. La Procura di Roma ha chiesto per lui una
[...] proroga di indagine. La vicenda è quella che riguarda una serie di sentenze amministrative aggiustate a suon di mazzette. Un'inchiesta alla quale lavorano sia i pm capitolini sia quelli messinesi, per la quale, un anno fa sono finte in carcere 15 persone e molte altre sono state
pagina 15 di 20 inquisite. Avvocati, imprenditori e magistrati accusati di aver aggiustato processi in favore dei clienti dello studio guidato da IE MA e , considerati le menti del Persona_8 sistema. Chi si rivolgeva a loro, era quasi sicuro di avere una pronuncia favorevole, pagata profumatamente. L'Indagine che aveva già coinvolto altre toghe: l'ex presidente di sezione del Consiglio di Stato Riccardo Virgilio, il suo collega e il pm di SA ES
. Ora se ne aggiunge una, di peso. , ex capo di gabinetto del sindaco Testimone_2 CP
e discusso presidente dell'Autorità dei contratti pubblici, chiusa e assorbita _1
CP dall' di sta per giocare l'ennesima partita di potere della sua vita”. La Corte Per_4 non condivide quanto esposto dal in merito al carattere integralmente diffamatorio
CP dell'articolo. Invero, non è contestato che il era indagato per corruzione in atti
CP giudiziari. Altrettanto vero è che in nessuna parte dell'articolo giornalistico erano addebitati aggiustamenti di sentenze da parte del dott. . E' sufficiente avere riguardo alla mera
CP interpretazione letterale del testo e, soprattutto, alla costruzione grammaticale delle frasi per capire che in nessuna delle frasi è, in termini grammaticali, il soggetto;
di
CP conseguenza, in nessuna delle frasi lo stesso è il protagonista di specifici aggiustamenti di sentenze, per quanto fosse indagato in un reato pacificamente gravissimo per un giudice, soprattutto in previsione di una nomina a vicepresidente del Consiglio di Stato. Con riguardo a tale notizia, non essendo ancora intervenuta l'archiviazione, i termini della questione erano stati posti correttamente, in quanto attingevano ad una realtà giudiziaria non contestata, avevano riguardo ad una specifica violazione penale e non erano esposti in termini denigratori.
Per tali motivi, la censura non merita accoglimento.
17. Opinione della Corte quanto ai motivi sub 6 c), 6 d) e 7 b). I motivi in questione sono relativi al profilo della quantificazione del danno. Con riguardo al motivo sub 6 c) e quindi alla condanna della dott. ex art. 12 L. n. 47/1948, ad avviso della Corte ricorrono Pt_3 tutti gli elementi per sancirne la conferma, avuto riguardo alla portata diffamatoria dell'articolo in relazione alla pretesa omessa vigilanza del quanto alla regolarità degli CP appalti pubblici. Portata diffamatoria che, sul piano oggettivo, non è certo trascurabile, avuto riguardo proprio ai ruoli ricoperti dall'odierno appellato.
18. Quanto al motivo sub 6 d) e 7 b) è utile richiamare i consolidati e condivisibili principi espressi dalle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa;
Tabelle che illustrano tutti i criteri oggettivi e soggettivi che, nel tentativo di assegnare caratteristiche pagina 16 di 20 di omogeneità a valutazioni equitative, si fondano su un analitico esame di precedenti di merito e sui parametri volta volta adottati. Vengono, quindi, in considerazione: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato, la natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta), le condotte reiterate, la collocazione dell'articolo e dei titoli, lo spazio anche grafico della notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalla notizia diffamatorie, la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la reputazione antecedente del diffamato, l'arco temporale tra fatto e domanda giudiziale,
l'eventuale rettifica.
19. Posti tali parametri di riferimento, è a dirsi che la diffamazione in questione, limitata all'addebito di mancata vigilanza sugli appalti pubblici durante la permanenza del Santoro presso l' deve essere inquadrata nello schema elaborato nelle predette Tabelle, che CP_8 prevedono: diffamazioni di tenue gravità, diffamazioni di modesta gravità, diffamazioni di media gravità, diffamazioni di elevata gravità, diffamazioni di eccezionale gravità. Il giudice di prime cure ha riconosciuto l'importo di € 25.000,00, riconoscendo, secondo le predette
Tabelle, pure non richiamate, che sussistesse una diffamazione di media gravità.
20. La Corte opera una riduzione del sopra indicato quantum alla luce delle seguenti considerazioni. In primo luogo, si deve avere riguardo all'accoglimento parziale del motivo sub 6 a) e, quindi, all'esclusione della portata diffamatoria dell'articolo nella parte relativa alla possibile presidenza di GSE. In secondo luogo, occorre avere riguardo al fatto che si trattò di un unico episodio, ossia di un unico articolo comparso sul quotidiano La Repubblica, articolo inserito in un contesto fattuale veritiero e non supportato da puntuale ricerca solo quanto all'addebitata omessa vigilanza sugli appalti pubblici. In terzo luogo, occorre avere riguardo al modesto spazio che ebbe la notizia diffamatoria. In quarto luogo, per quanto il dott. CP abbia ricoperto ruoli pubblici di prestigio, certamente non era persona nota al pubblico indistinto, ma solo ad un pubblico professionalmente selezionato: se tale circostanza poteva incidere in modo negativo, proprio in ragione del circuito professionale di appartenenza, è
pagina 17 di 20 anche vero che proprio tale circuito era perfettamente in grado di cogliere l'evoluzione delle indagini, i possibili risvolti ed i percorsi anche solo giudiziariamente necessitati. In quinto luogo, la difesa dell'appellato non ha allegato e, tanto meno, provato di aver avuto ripercussioni di carattere economico, persino anche solo in termini di perdita di chances.
Conclusivamente, tenuto conto delle circostanze oggettive e soggettive di cui sopra, la Corte reputa corretto liquidare l'importo di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale da diffamazione.
21. Con riguardo alla pubblicazione del dispositivo della sentenza a caratteri doppi del normale per una volta su La Repubblica – punto E dell'ordinanza – ad avviso della Corte deve tenersi conto, in primo luogo, della non eccessiva diffusione della notizia - che non ha attinto il grande pubblico. In secondo luogo, è esclusa la risonanza mediatica della notizia, rimasta confinata in una cerchia ristretta. Infine, deve valutarsi che la questione della presidenza GSE non ha portata diffamatoria, come non la ha la notizia in ordine alla corruzione ex art. 319
c.p., fattispecie per la quale il era, all'epoca, veramente indagato. Conclusivamente, CP la Corte ritiene che la pubblicazione del dispositivo della sentenza costituisca non un risarcimento preciso ed ulteriore di una sofferenza patita dall'odierno appellato, ma un superfluo aggravio della posizione delle parti appellanti, non idoneo ad apportare alcun proporzionato e legittimo beneficio risarcitorio al dott. . CP
22. Per le sopra esposte considerazioni, quindi, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal tribunale di Milano in data 16.11.2023, esclude parzialmente il carattere diffamatorio dell'articolo apparso il 24.1.2019 sul quotidiano La Repubblica, dal titolo “Consiglio di Stato, indagato il candidato alla vice – presidenza”, nei termini di cui al punto n. 14. In ragione di tale riforma e delle considerazioni sub n. 20 riduce il risarcimento ad € 20.000,00 in moneta attuale, comprensivo di interessi, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo e revoca, infine, l'ordine di cui al punto E dell'ordinanza gravata. L'ordinanza va confermata quanto al resto.
23. L'esito del gravame giustifica la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali, tenuto conto del quantum del risarcimento, e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
pagina 18 di 20 24. Infine, in virtù del rigetto dell'appello incidentale, sussistono, per , i presupposti CP di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3620/23 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 [...]
e e in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale Parte_2 Parte_3 di Milano in data 16.11.2023, accerta il carattere non diffamatorio dell'articolo giornalistico dal titolo “Consiglio di Stato, indagato il candidato alla vice presidenza” apparso sul quotidiano La Repubblica in data 24.1.2019, nei termini di cui al punto n. 14 della motivazione;
II. condanna in solido e Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento, in favore di , della somma di € 20.000,00, oltre interessi legali CP dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni;
III. revoca l'ordine di pubblicazione contenuto al punto E dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 16.11.2023,
IV. conferma, quanto al resto, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 16.11.2023;
V. condanna in solido e Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rimborsare, in favore di , le spese processuali del grado, che liquida in CP complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
VI. dà atto che sussistono, quanto a , i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater CP
D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 13.11. 2024.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
pagina 19 di 20
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3620/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. , con il C.F._1 Parte_3 C.F._2 patrocinio degli avv.ti VIRGINIA RIPA DI MEANA e ALESSANDRA PIANA, (elettivamente domiciliati in PIAZZA SANTI APOSTOLI 81 00187 ROMA presso i difensori appellanti contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELE CP C.F._3
GRANARA, elettivamente domiciliato in VIA BARTOLOMEO BOSCO, 1/4 16100 GENOVA presso il difensore appellato
pagina 1 di 20 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni per Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: in via preliminare istruttoria: disporre, anche inaudita altera parte, la revoca e/o la sospensione integrale della provvisoria esecuzione dell'Ordinanza n. cronol.
5841/2023 rep. n. 9586/2023, pubblicata in data 16.11.2023 dal Tribunale di Milano, I sezione civile, a definizione del giudizio RG n. 22833/2022, non notificata, o, quantomeno, nella parte in cui ha disposto la condanna dei convenuti alla pubblicazione della ordinanza de qua;
nel merito: accogliere il presente appello – nei limiti sopra evidenziati e per i motivi sopra dedotti - e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata Ordinanza n. cronol. 5841/2023 rep. n. 9586/2023, pubblicata in data
16.11.2023 dal Tribunale di Milano, I sezione civile, a definizione del giudizio RG n. 22833/2023, non notificata, rigettare le domande tutte avanzate dal dott. nel primo grado di giudizio, in CP quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
nel merito, in via subordinata, accogliere il presente appello per i motivi tutti come sopra dedotti e, per l'effetto, a) ridurre (i) la somma di Euro
25.000,00 liquidata dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell'appellato e (ii) l'ulteriore somma di euro 2.000,00 liquidata a titolo di sanzione pecuniaria, in una somma nettamente inferiore ritenuta di giustizia e/o simboliche;
b) annullare la condanna dei convenuti alla pubblicazione della ordinanza;
in ogni caso, in accoglimento del presente appello, condannare l'appellato al pagamento (in restituzione) in favore degli appellanti di quanto saranno tenuti a pagare in esecuzione della sentenza di primo grado (nella ipotesi di rigetto della richiesta di inibitoria), ovvero della minor somma che risulterà non dovuta nell'ipotesi di accoglimento parziale della presente impugnazione, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
in ogni caso, in accoglimento del presente appello, condannare l'appellato al pagamento integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello. Si ripropongono espressamente tutte le eccezioni, deduzioni e richieste avanzate in prime cure, ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Conclusioni : CP
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, con tutte le conseguenze di legge, e le declaratorie tutte del caso: 1) in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I, 16 novembre 2023, resa nel giudizio R.G. n. 22833//2022, accertare e dichiarare l'elevata gravità della pagina 2 di 20 condotta diffamatoria posta in essere dal già Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Controparte_2 [...]
, dal Dott. in qualità di Direttore responsabile del quotidiano Controparte_3 Parte_2 de quo, e dalla Dott.sa consistita nella pubblicazione dell'articolo oggetto di Parte_3 causa, e conseguentemente, 2) dichiarare tenuti e condannare il Parte_1
già , in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...] Controparte_2 qualità di il Dott. in qualità di Direttore Controparte_3 Parte_2 responsabile del quotidiano de quo, e la Dott.sa in solido tra loro, al pagamento Parte_3 in favore dell'attore di una somma, a titolo di risarcimento del danno morale, pari ad Euro 50.000,00
(cinquantamila/00) e/o, comunque nella diversa somma ritenuta di giustizia, ricompresa tra gli Euro
31.000,00 e 50.000,00, secondo l'indicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno conseguente ad una condotta diffamatoria di elevata gravità; 3) respingere tutti i motivi dell'avversario appello, in quanto inammissibili e/o infondati nel merito;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., decideva la causa introdotta dal dott. contro e CP Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
2. Il Tribunale di Milano, per quanto di interesse nel presente grado, osservava che:
a. il ricorrente aveva agito per sentire accertare il carattere diffamatorio di due diversi articoli pubblicati il 24/1/19, uno sul e uno su con richiesta di condanna, in CP_4 CP_3 solido o in alternativa, al risarcimento del danno, quantificato in complessivi euro 2.000.000,00
(1.000.000,00 per ciascun articolo) e sanzione ex art. 12 L. n. 47/1948 per complessivi euro
400.000,00. Il ricorrente , Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, rilevava come CP gli articoli avessero tratto spunto dalla proroga del termine delle indagini preliminari disposta dal Tribunale ordinario di Roma, anche a suo carico, nel procedimento in cui si contestava il reato di corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p., di cui fino alla notifica dell'avviso non era a conoscenza. La notifica in questione era avvenuta proprio mentre la IV CP
Commissione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa si apprestava a deliberare all'unanimità la nomina di a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato. La CP
pagina 3 di 20 pubblicazione degli articoli, secondo la difesa del ricorrente, aveva determinato il rinvio della seduta plenaria del , con richiesta di chiarimenti alla Procura di Roma, con grave CP_5 pregiudizio del ricorrente per la mancata o ritardata nomina. Nella richiesta del rigetto delle contestazioni ad opera delle parti resistenti, il giudice disponeva la separazione delle cause ex art. 103 c.p.c., ritenendo il contraddittorio fondato su diversi ed autonomi fatti costitutivi, la cui trattazione avrebbe ritardato il processo e respingeva la domanda nei confronti de CP_6
disponendo la rimessione sul ruolo nel processo nei confronti del “gruppo .
[...] CP_3
b. Orbene, quanto a tale contenzioso, rilevava che a fronte della scriminante del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, secondo la SC, “per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, (…) siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore rappresentazioni della realtà oggettiva false;
il che si esprime nella formula che 'il testo va letto nel contesto', il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio” (Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157); b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire la cd. pertinenza (ex multis:
Cass. 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. n. 15999/2001; Cass. n. 5146/2001); c) nella forma
"civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la cd. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire ed essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, evitando forme di offese indiretta (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259). In sostanza soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia di esso soddisfa l'interesse pubblico dell'informazione, che è la ratio dell'art. 21 Cost., di cui il diritto di cronaca è estrinsecazione, e riporta l'azione nell'ambito dell'operatività dell'art. 51 cod. pen., rendendo la condotta non punibile nel concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza. Invero, il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della
pagina 4 di 20 persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3
Cost. ( ex Cass. civ. n. 21404/14)”.
c. In particolare, con riferimento al diritto di critica, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, rispetto al diritto di cronaca, è consentito l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, in ragione dei presupposti costituiti dall'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa;
inoltre, la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti deve essere tale che l'informazione di stampa non deve trasmodare in "argumenta ad hominem", né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
infine, deve ricorrere la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo ( così, Cass. civ., n. 20140/05). Ciò in quanto “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive” (Cass. civ., n. 25420/17). Infatti, da tempo la giurisprudenza del S.C. è ferma nel ritenere che “quando, come accade frequentemente, la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta, sulla base dei soli criteri indicati, essenzialmente formali, dovendo, invece, lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti. Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non solo del fatto oggetto di critica, che è
pagina 5 di 20 presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità della esimente dell'esercizio del diritto di critica” (Cass. 9746/00) Va poi ricordato che 'la cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare
l'attività investigativa o giurisdizionale;
quando invece le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario sono utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica'(Cass. 54496/18)”.
d. Passando al caso in esame, rilevava che “l'articolo contestato trae spunto dalla proroga delle indagini chiesta dalla Procura della Repubblica anche a carico di sul presunto sistema CP di compravendita di sentenze al Consiglio di Stato. La notizia, di sicuro pubblico interesse, corrisponde a verità (doc. 1 attore) ed appare riferita anche utilizzando terminologia sufficientemente corretta dal punto di vista giuridico e giornalistico: invero viene CP indicato come semplice indagato (e sicuramente erano in corso indagini nei suoi confronti da parte del PM) e il sistema corruttivo è riferito con toni puntuti, ma non dato ancora per comprovato. Le giornaliste chiariscono che gli indagati sono molti, ma sottolineano che
l'indagine nei confronti dell'odierno attore è particolarmente eclatante, considerato che è rivolta nei confronti di un giudice amministrativo che aveva rivestito molteplici (e per le autrici controversi) ruoli pubblico-amministrativi ed aspirava a ricoprire le più alte cariche del
Consiglio di Stato, anche contestando la nomina di altri aspiranti (il che è incontestato, precisando che si trattava di un diritto, il che non esclude la possibile valutazione critica). Il ricorrente lamenta innanzitutto come sia stato ingiustamente accentuato il suo ruolo nell'ambito dell'indagine, ma pare al giudice che, mentre il reato addebitato era effettivamente corruzione in atti giudiziari, le giornaliste accentuino piuttosto l'importanza politico- amministrativa rivestita effettivamente dal Presidente , magistrato di altissimo livello e CP consulente di politici e pubblici amministratori di grande rilievo. Invero l'attore non contesta il fatto di essere stato effettivamente capo di Gabinetto del Sindaco presidente _1 dell'Autorità dei Contratti Pubblici e consigliere dell'ex Premier tutti Persona_2
pagina 6 di 20 incarichi in relazioni ai quali legittimamente (anche se non necessariamente condivisibilmente) le autrici assumono un atteggiamento critico nel ricostruire la figura dell'attore come particolarmente ambizioso. Anche la posizione assunta da nella pronuncia CP dell'Adunanza Generale su (Consigliere cui era stata contestata una Persona_3 oscura vicenda) pur se certamente legittima, ben poteva essere inserita in una ricostruzione critica del personaggio , espressione della relativa scriminante. Invero 'costituisce CP esercizio del diritto di critica politica l'esposizione di fatti in parte ormai storici e in parte già di pubblica diffusione e tali da essere di pubblico interesse per la loro idoneità ad incidere sulla reputazione di un soggetto avente ampie aspirazioni politiche' (Cass. 5005/17) o, istituzionali-amministrative. Inoltre, non va dimenticato che anche di fronte ad una titolazione molto 'forte' il criterio della continenza espressiva laddove si invochi il diritto di critica non impedisce l'uso di coloriture ed iperboli, toni aspri e polemici, linguaggio figurato o gergale, purché funzionali all'opinione espressa (cfr. Cass. 36045/14). Anche per la CEDU pure
l'utilizzo di una espressione provocatoria o esagerata è frutto di uno stile giornalistico che è parte della comunicazione ed è tutelato dal diritto alla manifestazione del pensiero. Appare quindi fin qui la ricorrenza del diritto di cronaca e critica, espressione del diritto di cui all' art.
21 Cost., non potendo le giornaliste divinare le successive sorti dell'indagine, conclusasi in data 10/6/19 con decreto di archiviazione a favore del ricorrente. Tuttavia, due circostanze riferite sfuggono al requisito della verità, una delle quali particolarmente insidiosa nella ricostruzione pesantemente negativa di , e dimostrano la scarsa attenzione CP riservata dalle autrici alla verifica della attendibilità di quanto riferito. Innanzitutto, nel quadro della complessità di incarichi rivestiti dal ricorrente viene indicata la Presidenza della
GSE, società di gestione dei servizi elettrici che dispone di ben 16 miliardi all'anno di incentivi.
Le stesse giornaliste poi si contraddicono precisando che nel 2018 era solo indicato CP fra i papabili alla presidenza. Si tratterebbe di circostanza assolutamente non denigratoria, se non fosse inserita nel quadro della dedotta “partita di potere” di , assumendo quindi CP carattere illecito nella sua non veridicità. Inoltre, il riferimento all'enorme importo degli incentivi gestiti dalla società potrebbe suggerire al lettore un oscuro interesse economico del ricorrente. Ma soprattutto le giornaliste, nel ribadire che l'attore è uomo 'chiacchierato' allegano che di lui non parla affatto bene l'attuale Presidente dell'Autorità Anticorruzione
autore anche di un esposto alla Procura di Roma, che, sentito come Persona_4
pagina 7 di 20 testimone al processo su , avrebbe riferito di contratti irregolari dell' di CP_7 CP_8
con le cooperative coinvolte nel processo, riferendo come 'inquietante' CP Parte_4
cavallo degli anni 2010 e 2011 in cui l'Autorità sarebbe venuta meno al suo dovere
[...] di vigilanza. Probabilmente la fonte delle giornaliste va riferita ad altro articolo pubblicato dallo stesso quotidiano in data 16/9/16 a firma di dal titolo 'Il caso Roma. CP_9
L'uomo di insabbiò . al processo contro e _1 CP_7 Per_4 Per_5 Per_6 sui contratti con le coop procedure irregolari, l'Autorità di vigilanza sapeva e non fece nulla”
(doc. 9 ric.), ritenuto peraltro diffamatorio dal Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva.
Peraltro, le giornaliste non hanno fatto alcun autonomo controllo in proposito, circostanza particolarmente grave ove si consideri che all'atto della pubblicazione era già pendente il processo per diffamazione, ove l'attore aveva presumibilmente prodotto CP documentazione relativa alla non veridicità della notizia riportata. Dai documenti prodotti, come sottolineato anche dal giudice di Roma, risulta che non rivestiva affatto il ruolo CP di presidente dell' nel periodo cui si riferisce che non fa mai il nome CP_8 Per_4 dell'odierno ricorrente. Invero, risulta avere ricoperto la funzione presidenziale CP dell'Autorità solo a far tempo dal 19/8/2011, mentre la discussa deliberazione è del 20/7/11. I convenuti non si sono in proposito offerti di provare, come era loro onere, che abbia CP avuto un qualche ruolo al fine di pervenire alla 'pilatesca' decisione ritenuta di insabbiamento di . Successivamente l'Autorità aveva assunto una serie di decisioni e delibere CP_7 critiche sul sistema degli appalti fino allora seguito dalla PA interessata (docc. 14 e 14 bis att.). Al ricorrente viene quindi addebitata ingiustificatamente una gravissima condotta, quasi di partecipazione diretta, nel suo alto ruolo istituzionale, all'oscuro sistema oggetto del processo “ . Ne consegue una gravissima lesione dell'onore, immagine e Parte_5 reputazione professionale di ed i convenuti debbono essere condannati a CP rifondere i danni causati al ricorrente. In proposito, va sottolineato che l'articolo di cui si controverte ha determinato una nuova e autonoma lesione della sfera personalissima di
, anche più grave considerato che le giornaliste non hanno fatto adeguate verifiche di CP veridicità su fatti ormai risalenti, in ordine ai quali la testata era già coinvolta in un processo per diffamazione. Innanzitutto una breve osservazione può essere fatta sulla pretesa dell'attore, svolta nell'atto introduttivo, ma non ripresa nelle odierne conclusionali, di considerare la notizia, anche nella parte pur vera, come lesiva per la tempistica, che avrebbe ritardato di ben
pagina 8 di 20 sei mesi la sua nomina a Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato. Appare invero del tutto palese che la pubblicazione in data 24/1/19 -quando la richiesta di proroga delle indagini, per gravi reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, era stata portata a conoscenza di
in data 17/1/19 (e avrebbe dovuto suggerire all'indagato di informarne l'organo CP decidente)- ha svolto anche la funzione (di pubblico interesse) di garantire il buon funzionamento delle attività di nomina del Ed infatti, non è la pubblicazione CP_5 dell'informazione, vera, ma il fatto della pendenza delle indagini a carico di che ha CP fondato la richiesta di chiarimenti in proposito alla Procura della Repubblica da parte del
Consiglio di Presidenza, che ha ricevuto risposta positiva (doc. 20 conv.). Peraltro, immediatamente dopo che la posizione dell'indagato si è positivamente chiarita con la pronuncia di archiviazione, intervenuta il 10/6/19, il CPGA ha nominato , in data CP
21/6/19”.
e. Quanto al risarcimento, è stato riconosciuto il danno non patrimoniale che, se pure non in re ipsa, va considerato con riferimento alle conseguenze che ha determinato nella sfera personale del soggetto leso, sotto il profilo del turbamento psichico (sia pure transeunte) e della ripercussione negativa sulla vita sociale e relazionale. Si determinano, quindi, evenienze di danno-conseguenza che, laddove non siano allegati effetti di tipo patologico, possono essere valutate e liquidate, mediante l'utilizzo anche di elementi di prova fondati sul notorio, prendendo in considerazione un soggetto-tipo nelle stesse condizioni del soggetto leso.
Soccorrono in proposito i criteri equitativi ex art. 1226 c.c., avuto riguardo, da un lato, alla residualità della notizia ritenuta diffamatoria nel contesto dell'articolo, per il resto scriminato dall'esercizio del diritto di critica, dall'altro, alla diffusione del quotidiano. Alla luce di tali parametri, pertanto, era corretto liquidare la somma di euro 25.000,00, in moneta dell'epoca della decisione e comprensivi di interessi, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. A tale importo è stata, poi, aggiunta una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. n. 47/1948, trattandosi di sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa, rafforzativa della sanzione penale (cfr. Cass. 14485/00).
Invero, la sanzione pecuniaria prevista dall' art. 12 L. n. 47/1948 -aggiuntiva e non sostitutiva del risarcimento del danno- presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, di tal ché può essere comminata solo all'autore del testo riconosciuto lesivo e può essere liquidata in euro 2.000,00 in moneta attuale e comprensiva di interessi, oltre pagina 9 di 20 interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Ricorrevano infine i presupposti per il risarcimento in via specifica costituito dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza, a caratteri doppi del normale, per una volta su La Repubblica, a spese e cura dei convenuti stessi. Le spese erano regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura di € 6.500,00 oltre accessori di legge.
3. Avverso la decisione di prime cure hanno interposto appello la difesa di il dott. Parte_1
e la dott. chiedendo, previa sospensione dell'efficacia Parte_2 Parte_3 esecutiva ex art. 283 c.p.c., l'accertamento dell'insussistenza del carattere diffamatorio, con conseguente revoca dei capi attinenti al risarcimento del danno nei molteplici profili;
in subordine, hanno chiesto la riduzione della disposta quantificazione del danno.
4. Il dott. , instando per il rigetto del gravame, ha formulato appello incidentale, CP volto, da un lato, al riconoscimento del carattere diffamatorio dell'articolo nel suo complesso e, dall'altro, ad un più importante riconoscimento del danno patito.
5. Dopo l'udienza di prima comparizione del 16.4.2024, il rigetto della chiesta sospensiva con ordinanza riservata, la causa veniva trattenuta in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c., all'udienza del 5.11.2024, con i termini come assegnati con l'ordinanza riservata di cui sopra.
Motivi della decisione
6. I motivi a fondamento dell'appello principale sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. erroneo accertamento del carattere diffamatorio dell'articolo del 24.1.2019;
b. erronea quantificazione del danno lamentato;
c. violazione dell'art. 12 L. n. 47/1948;
d. violazione degli artt. 1226 e 2058 c.c..
7. I motivi a fondamento dell'appello incidentale sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. erroneo, mancato riconoscimento del carattere diffamatorio insito in tutte le parti dell'articolo giornalistico de quo;
b. ingiustificata riduzione del quantum risarcitorio.
8. Quanto al motivo sub 6 a), gli appellanti sottolineano che l'articolo deve essere inserito e valutato in un contesto di discussione ed analisi giudiziaria, politica e sociale, posto che i pagina 10 di 20 giornalisti intendevano sottolineare l'importanza politico – amministrativa rivestita dal
Presidente , magistrato di altissimo profilo, per aver egli rivestito incarichi pubblici
CP apicali. Posta tale premessa, i profili ritenuti diffamatori attengono, il primo, alla carica di presidente di GSE, ove il – si dice - era tra i papabili nel 2018; il secondo profilo
CP concerne le omissioni addebitate al nel periodo in cui lo stesso era reggente
CP dell'AVCP (Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici), omissioni concernenti le irregolarità negli appalti pubblici affidati al cd. mondo di mezzo di ”. Ad avviso degli CP_7 appellanti, leggendo bene l'articolo, era evidente come il , pur essendo persona di
CP grandi ambizioni professionali, non fosse stato presidente di GSE, ma solo papabile, come detto, poco sotto dallo stesso articolo e come il fatto che GSE avesse un portafoglio di gestione di 16 miliardi annui corrispondesse alla realtà oggettiva. Tale elemento non era di per sé indice di oscuri interessi in capo al . Se anche all'inizio dell'articolo si tratta di
CP
come presidente, poi viene specificato che lo stesso era solo papabile alla CP presidenza di GSE. Ad avviso degli impugnanti, si tratta, dunque, di inesattezze che non possono integrare la diffamazione, proprio per il carattere marginale e perché nel corpo dello stesso articolo è contenuta l'immediata rettifica. Quanto all' risultava, poi, CP_8 dall'udienza dibattimentale del 15.9.2015 che il dott. – presidente dell' in cui Per_4 CP0 era confluita la disciolta - aveva descritto una situazione grave ed inquietante in CP_8 ragione delle omissioni che ne avevano contraddistinto l'attività di assegnazione degli appalti pubblici negli anni 2010 e 2011; in sostanza, non vi era un solo appalto in regola con le procedure degli appalti pubblici, in un quadro, dunque, di sistematica violazione delle regole basilari a presidio della legalità. Tanto che, poi, a seguito di complete omissioni di vigilanza, tutto si era arenato, come risultava anche da una puntata speciale di Report del 21.4.2013; di qui la decisione del governo di sciogliere la predetta autorità, per farla confluire in Per_7
Era, però, un fatto che nell'autunno del 2011 l'Autorità era guidata dal e CP0 CP questi nulla fece per incanalare gli appalti nell'alveo della legalità (cfr. dichiarazioni del dott.
riportate a pag. 24 dell'atto di appello). Ed è un fatto che dall'adozione della Per_4 censurata delibera AVCP del 20.7.2011 ( che aveva rivelato uno scenario patologico) in cui il figurava quale consigliere, e non presidente, nulla venne posto in essere da parte del CP
divenuto presidente reggente dall'agosto 2011. CP
pagina 11 di 20 9. Quanto al motivo sub 6 b), gli appellanti deducono che l'entità del danno doveva essere ridimensionata alla luce dei seguenti rilievi:
a. nessuna prova era stata fornita dal in merito ad eventuali pregiudizi di CP relazioni professionali, sociali, personali a causa di detto articolo;
b. il fatto costituito dalla proroga delle indagini per corruzione in atti giudiziari del gennaio
2019 era circostanza vera, non contestata neppure dal e l'interesse pubblico alla CP notizia era altrettanto indubbio, in considerazione del ruolo che poteva assumere lo stesso;
c. del resto, nessun pregiudizio si concretizzò, tanto che la nomina alla vicepresidenza, successivamente, dopo la disposta archiviazione, intervenne;
d. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17884/21 - decisione peraltro appellata - per gli stessi fatti aveva ritenuto il meritevole di risarcimento dei danni a seguito di CP altro articolo del 16.9.2016, dal titolo “il caso Roma. L'uomo di insabbiò _1
. al processo contro e sui contratti con le coop CP_7 Per_4 Per_5 Per_6 procedure irregolari, l'Autorità di vigilanza sapeva e non fece nulla”.
10. Quanto al motivo sub 6 c), gli appellanti lamentano il carattere eccessivo della sanzione ex art. 12 L. n. 47/1948, in rapporto all'entità dell'offesa, esposta in modo del tutto apodittico.
11. Quanto al motivo sub 6 d), la difesa degli appellanti sottolinea l'inutilità e la sproporzionata gravosità della pubblicazione della sentenza a carattere doppi del normale, oltre tutto a distanza di così tanti anni.
12. Quanto al motivo sub 7 a), la difesa del dott. evidenzia che l'articolo in questione CP rivestiva carattere diffamatorio nel suo complesso e non solo in relazione alle parti oggetto dell'appello principale. Ed, infatti, si dice nell'articolo che erano manipolate una serie di sentenze “a suon di mazzette”, aggiustate in cambio di tangenti;
che avvocati, imprenditori e magistrati erano accusati di avere aggiustato processi in favore di clienti dello studio di Pt_6
e che il era uomo di potere, assetato di incarichi di
[...] Persona_8 CP prestigio, chiacchierato, coinvolto nell'oscura vicenda del giudice . Ora, quantunque Per_3 vi fosse stata la notifica di proroga delle indagini per corruzione in atti giudiziari, mai nessun addebito specifico era stato individuato nei confronti del , tanto che poi la posizione CP venne archiviata.
pagina 12 di 20 13. Quanto al motivo sub 6 b), la difesa del dott. evidenzia l'ingiustificata riduzione del CP quantum del danno, avuto riguardo alla diffusione del quotidiano La Repubblica, in posizione immediatamente successiva a quella del Corriere con 2.080.000 lettori. Ancora, segnala la notorietà del , in ragione dei pregressi incarichi di elevato prestigio. CP
14. Opinione della Corte in relazione ai motivi sub 6 a), 6 b) e 7 a). E' necessario, in via preliminare, riportare i più significativi passi dell'articolo giornalistico in questione. In particolare, con riguardo alla parte concernente la presidenza GES, l'articolo è del seguente tenore: “la ricerca di posti di potere lo ha portato a occupare la presidenza della GSE, la società di gestione dei servizi elettrici, che dispone di 16 miliardi l'anno di incentivi alle fonti rinnovabili. Nell'autunno 2018 il suo nome veniva fatto tra quelli dei papabili alla presidenza”.
Orbene, rileva la Corte che la notizia in ordine alla ricerca di posti di potere è stata fornita in modo corretto, in quanto nell'ambito di poche righe le giornaliste hanno precisato che, se pure il dott. mirava ad occupare posizioni di potere, nel 2018 era tra i papabili alla CP presidenza della GSE, condizione, questa, certamente non illecita in sé. Né il riferimento al quantum annuale di incentivi della GSE – circostanza rispondente al vero – è di per sé diffamatorio in quanto accostato al nome di un possibile presidente della predetta società; al contrario, solo una lettura preordinatamente maliziosa potrebbe inferire loschi interessi personali dal quantum degli incentivi, dato di per sé neutro. Come non rivestono carattere diffamatorio le opinioni del dott. riportate poco sopra nell'articolo, posto che non è Per_4 stato neppure contestato dall'odierno appellato la circostanza dell'esposto a firma del dott.
A tale proposito, il testo in esame è ben lontano anche da espressioni scorrette e Per_4 sproporzionate, in quanto, considerato che il diritto di critica si concreta nella espressione di un giudizio o di un'opinione fondata comunque sulla verità dei fatti, non è violato il limite della continenza, solo perché viene riportato un pensiero altrui, quand'anche non lusinghiero, ma contraddistinto sempre da toni non offensivi, posto che non offensiva in sé è anche l'ambizione professionale (Cass. civ. n. 27339/2007). Per converso, la pronuncia di Cass. civ.
n. 48712/2014 ha precisato, invece, che “in tema di diffamazione a mezzo stampa, non ricorre
l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di espressioni forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva escluso la
pagina 13 di 20 sussistenza della scriminante del diritto di critica politica in relazione all'uso di espressioni quali attività di "compravendita di consiglieri", "simulata legalità dell'azione amministrativa"
e "auspicio dell'intervento della magistratura", formulate senza che fosse compiuto alcun riferimento a vicende specifiche)”. Come evidente, nell'articolo in questione, al contrario del precedente appena citato, la base della realtà fattuale non era inficiata da notizie non veritiere, in quanto nell'ambito di poche righe veniva precisato che il dott. era tra i papabili, nel CP senso che ambiva a ricoprire detto ruolo, fatto, in sé, del tutto neutro e non contestato. Né in tema di delitti contro l'onore, il requisito della continenza può essere evocato “come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell'opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all'art. 21 Cost.. Il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato” ( v. Cass. civ. n.
18170/2015). Per le sopra esposte considerazioni, quindi, la Corte esclude la portata diffamatoria dell'articolo de quo, con riguardo alla questione trattata sub a) del primo motivo a fondamento del gravame (pag. 18 dell'atto di appello).
15. Quanto al motivo sub 6 b), è preliminare riportare il testo ritenuto diffamatorio dal giudice di prime cure. Recita l'articolo “E' un uomo chiacchierato Santoro. Sicuramente di lui non parla affatto bene l'attuale presidente dell'Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, autore anche di un esposto alla procura di Roma. Da testimone al processo su Mafia capitale, nel settembre
2016 disse che sui contratti irregolari con le cooperative l' di , pur sapendo, non CP_8 CP fece nulla. definisce una 'vicenda inquietante' quella avvenuta a cavallo degli anni Per_4
2010 e 2011 quando l' venne meno al suo dovere di vigilanza sui contratti omettendo CP_8 di denunciare le irregolarità nella gestione degli appalti affidati alle cooperative, tra cui quelle di e emersi solo con l'inchiesta di ”. Ebbene, a tale proposito, Per_5 Per_6 CP_7 non è contestato da parte degli odierni appellanti che nella denuncia del presidente CP0
pagina 14 di 20 dott. in merito ad omissioni di controllo nella gestione degli appalti della disciolta Per_4 non era mai stato citato il dott. , come, del resto, emerge dal predetto esposto sub CP_8 CP doc. n. 11 di parte ricorrente in primo grado. Come non è contestato che CP divenne presidente solo a seguito dell'adunanza tenutasi in data 7.9.2011, sospese CP_8
l'incarico dal 6.10.2011 al 27.10.2011, il tutto come risulta anche dalla sentenza n. 17884/21 resa dal Tribunale di Roma in data 5.11.2021. Da tanto consegue che dal mero ruolo di consigliere e non di presidente, neppure reggente, della predetta Autorità non poteva scaturire una pregnante attivazione quanto alla vigilanza sui predetti contratti. Attivazione che, invece, il ha dimostrato con l'adozione della deliberazione n. 25 in data 8.3.2012, che ha fissato CP stringenti criteri da seguire per tutti gli appalti ( v. doc. n. 12 di parte ricorrente in primo grado); attivazione che si è ulteriormente e significativamente estrinsecata con la determinazione n. 3 dell'1.8.2012 denominata “linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge n. 381/1991” ( doc. n. 13 del ricorrente) e infine nella relazione annuale 2012 dell'Autorità ( v. doc. n. 14). Tali documenti mostrano, dunque, una verità che non era stata minimamente frutto di accertamenti da parte della giornalista e pure nonostante la pendenza di giudizi civili afferenti la stessa tipologia di notizie.
In sintesi, emerge una verità diversa da quella che risulta dalla lettura dell'articolo dove viene affermato che l'AVCP di , “pur sapendo, non fece nulla”; laddove il si attivò CP CP nel momento in cui ebbe i poteri legittimi per incidere nell'attività di vigilanza degli appalti. In ultima analisi, è anche a dirsi che, da un lato, proprio il gergo giornalistico “l' di CP_8
” e, dall'altro, la mancata individuazione dei periodi di presidenza dell' hanno CP CP_8 costruito di fatto il carattere diffamante dell'articolo. Per tali considerazioni, quindi, va respinto il motivo di gravame con riguardo alla predetta circostanza, avente sicuramente carattere diffamatorio.
16. In relazione al motivo sub 7 a), è da premettere il testo dell'articolo che così espone la vicenda: “C'è un nome che nel lungo elenco di consiglieri di Stato, imprenditori e Pt_7 avvocati che da anni pilotavano le sentenze amministrative in Italia. E' quello di CP
, indagato per corruzione in atti giudiziari. La Procura di Roma ha chiesto per lui una
[...] proroga di indagine. La vicenda è quella che riguarda una serie di sentenze amministrative aggiustate a suon di mazzette. Un'inchiesta alla quale lavorano sia i pm capitolini sia quelli messinesi, per la quale, un anno fa sono finte in carcere 15 persone e molte altre sono state
pagina 15 di 20 inquisite. Avvocati, imprenditori e magistrati accusati di aver aggiustato processi in favore dei clienti dello studio guidato da IE MA e , considerati le menti del Persona_8 sistema. Chi si rivolgeva a loro, era quasi sicuro di avere una pronuncia favorevole, pagata profumatamente. L'Indagine che aveva già coinvolto altre toghe: l'ex presidente di sezione del Consiglio di Stato Riccardo Virgilio, il suo collega e il pm di SA ES
. Ora se ne aggiunge una, di peso. , ex capo di gabinetto del sindaco Testimone_2 CP
e discusso presidente dell'Autorità dei contratti pubblici, chiusa e assorbita _1
CP dall' di sta per giocare l'ennesima partita di potere della sua vita”. La Corte Per_4 non condivide quanto esposto dal in merito al carattere integralmente diffamatorio
CP dell'articolo. Invero, non è contestato che il era indagato per corruzione in atti
CP giudiziari. Altrettanto vero è che in nessuna parte dell'articolo giornalistico erano addebitati aggiustamenti di sentenze da parte del dott. . E' sufficiente avere riguardo alla mera
CP interpretazione letterale del testo e, soprattutto, alla costruzione grammaticale delle frasi per capire che in nessuna delle frasi è, in termini grammaticali, il soggetto;
di
CP conseguenza, in nessuna delle frasi lo stesso è il protagonista di specifici aggiustamenti di sentenze, per quanto fosse indagato in un reato pacificamente gravissimo per un giudice, soprattutto in previsione di una nomina a vicepresidente del Consiglio di Stato. Con riguardo a tale notizia, non essendo ancora intervenuta l'archiviazione, i termini della questione erano stati posti correttamente, in quanto attingevano ad una realtà giudiziaria non contestata, avevano riguardo ad una specifica violazione penale e non erano esposti in termini denigratori.
Per tali motivi, la censura non merita accoglimento.
17. Opinione della Corte quanto ai motivi sub 6 c), 6 d) e 7 b). I motivi in questione sono relativi al profilo della quantificazione del danno. Con riguardo al motivo sub 6 c) e quindi alla condanna della dott. ex art. 12 L. n. 47/1948, ad avviso della Corte ricorrono Pt_3 tutti gli elementi per sancirne la conferma, avuto riguardo alla portata diffamatoria dell'articolo in relazione alla pretesa omessa vigilanza del quanto alla regolarità degli CP appalti pubblici. Portata diffamatoria che, sul piano oggettivo, non è certo trascurabile, avuto riguardo proprio ai ruoli ricoperti dall'odierno appellato.
18. Quanto al motivo sub 6 d) e 7 b) è utile richiamare i consolidati e condivisibili principi espressi dalle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa;
Tabelle che illustrano tutti i criteri oggettivi e soggettivi che, nel tentativo di assegnare caratteristiche pagina 16 di 20 di omogeneità a valutazioni equitative, si fondano su un analitico esame di precedenti di merito e sui parametri volta volta adottati. Vengono, quindi, in considerazione: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato, la natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta), le condotte reiterate, la collocazione dell'articolo e dei titoli, lo spazio anche grafico della notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalla notizia diffamatorie, la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la reputazione antecedente del diffamato, l'arco temporale tra fatto e domanda giudiziale,
l'eventuale rettifica.
19. Posti tali parametri di riferimento, è a dirsi che la diffamazione in questione, limitata all'addebito di mancata vigilanza sugli appalti pubblici durante la permanenza del Santoro presso l' deve essere inquadrata nello schema elaborato nelle predette Tabelle, che CP_8 prevedono: diffamazioni di tenue gravità, diffamazioni di modesta gravità, diffamazioni di media gravità, diffamazioni di elevata gravità, diffamazioni di eccezionale gravità. Il giudice di prime cure ha riconosciuto l'importo di € 25.000,00, riconoscendo, secondo le predette
Tabelle, pure non richiamate, che sussistesse una diffamazione di media gravità.
20. La Corte opera una riduzione del sopra indicato quantum alla luce delle seguenti considerazioni. In primo luogo, si deve avere riguardo all'accoglimento parziale del motivo sub 6 a) e, quindi, all'esclusione della portata diffamatoria dell'articolo nella parte relativa alla possibile presidenza di GSE. In secondo luogo, occorre avere riguardo al fatto che si trattò di un unico episodio, ossia di un unico articolo comparso sul quotidiano La Repubblica, articolo inserito in un contesto fattuale veritiero e non supportato da puntuale ricerca solo quanto all'addebitata omessa vigilanza sugli appalti pubblici. In terzo luogo, occorre avere riguardo al modesto spazio che ebbe la notizia diffamatoria. In quarto luogo, per quanto il dott. CP abbia ricoperto ruoli pubblici di prestigio, certamente non era persona nota al pubblico indistinto, ma solo ad un pubblico professionalmente selezionato: se tale circostanza poteva incidere in modo negativo, proprio in ragione del circuito professionale di appartenenza, è
pagina 17 di 20 anche vero che proprio tale circuito era perfettamente in grado di cogliere l'evoluzione delle indagini, i possibili risvolti ed i percorsi anche solo giudiziariamente necessitati. In quinto luogo, la difesa dell'appellato non ha allegato e, tanto meno, provato di aver avuto ripercussioni di carattere economico, persino anche solo in termini di perdita di chances.
Conclusivamente, tenuto conto delle circostanze oggettive e soggettive di cui sopra, la Corte reputa corretto liquidare l'importo di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale da diffamazione.
21. Con riguardo alla pubblicazione del dispositivo della sentenza a caratteri doppi del normale per una volta su La Repubblica – punto E dell'ordinanza – ad avviso della Corte deve tenersi conto, in primo luogo, della non eccessiva diffusione della notizia - che non ha attinto il grande pubblico. In secondo luogo, è esclusa la risonanza mediatica della notizia, rimasta confinata in una cerchia ristretta. Infine, deve valutarsi che la questione della presidenza GSE non ha portata diffamatoria, come non la ha la notizia in ordine alla corruzione ex art. 319
c.p., fattispecie per la quale il era, all'epoca, veramente indagato. Conclusivamente, CP la Corte ritiene che la pubblicazione del dispositivo della sentenza costituisca non un risarcimento preciso ed ulteriore di una sofferenza patita dall'odierno appellato, ma un superfluo aggravio della posizione delle parti appellanti, non idoneo ad apportare alcun proporzionato e legittimo beneficio risarcitorio al dott. . CP
22. Per le sopra esposte considerazioni, quindi, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal tribunale di Milano in data 16.11.2023, esclude parzialmente il carattere diffamatorio dell'articolo apparso il 24.1.2019 sul quotidiano La Repubblica, dal titolo “Consiglio di Stato, indagato il candidato alla vice – presidenza”, nei termini di cui al punto n. 14. In ragione di tale riforma e delle considerazioni sub n. 20 riduce il risarcimento ad € 20.000,00 in moneta attuale, comprensivo di interessi, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo e revoca, infine, l'ordine di cui al punto E dell'ordinanza gravata. L'ordinanza va confermata quanto al resto.
23. L'esito del gravame giustifica la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali, tenuto conto del quantum del risarcimento, e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
pagina 18 di 20 24. Infine, in virtù del rigetto dell'appello incidentale, sussistono, per , i presupposti CP di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3620/23 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 [...]
e e in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale Parte_2 Parte_3 di Milano in data 16.11.2023, accerta il carattere non diffamatorio dell'articolo giornalistico dal titolo “Consiglio di Stato, indagato il candidato alla vice presidenza” apparso sul quotidiano La Repubblica in data 24.1.2019, nei termini di cui al punto n. 14 della motivazione;
II. condanna in solido e Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento, in favore di , della somma di € 20.000,00, oltre interessi legali CP dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni;
III. revoca l'ordine di pubblicazione contenuto al punto E dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 16.11.2023,
IV. conferma, quanto al resto, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 16.11.2023;
V. condanna in solido e Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rimborsare, in favore di , le spese processuali del grado, che liquida in CP complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
VI. dà atto che sussistono, quanto a , i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater CP
D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 13.11. 2024.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
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