Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2002/2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di OV Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2002 del 2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civile del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. parte nata a Paludi (CS), in [...] Parte_1 C.F._1
6.01.1981, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PIERFRANCESCO FAZZOLARI, elettivamente domiciliata come in atti
E
, C.F. , parte nata a Paludi (CS), in [...] Controparte_1 C.F._2
3.06.1973, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARIAROSA NOVELLIS, elettivamente domiciliata come in atti RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il
P.M. non ha fatto pervenire conclusioni. FATTO e DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024, i coniugi ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Paludi (CS), in data 22.04.2006, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 26.02.2020 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione n. 2987/2019 R.G., definito con sentenza di questo Tribunale n. 1911/2023 del 18.12.2023, depositata il 22.12.2023 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che, dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale, è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione sono nati due figli, OV e , rispettivamente in Per_1 data 29.6.2006 e in data 28.11.2009, hanno affermato di avere già definito tutti i rapporti economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra; inoltre, tenuto conto del successivo svolgimento del processo (all'udienza del 26/02/2025 hanno precisato che nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento del figlio OV, divenuto nelle more maggiorenne), hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito riportate:
1. gli stessi potranno stabilire liberamente la loro residenza ed il loro domicilio ove riterranno più opportuno, con impegno a reciproca comunicazione;
2. il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra , che abiterà con Controparte_1 entrambi i figli nell'immobile sito in Paludi (CS), alla Via Mazzini n. 47, con rinuncia della IG.ra all'assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà di , sita CP_1 Parte_1 in Paludi (CS) alla Via San Martino n. 39, così come già disposto in sede di separazione;
3. Il IG. ferma restando la libera organizzazione delle visite con il figlio Parte_1
OV, ormai prossimo alla maggiore età (per come previsto dalla sentenza di separazione), potrà vedere e tenere con sé entrambi i figli: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera;
per tre pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 19; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, e i figli trascorreranno una festività con ciascuno dei genitori, ad anni alterni (vigilia di Natale con la madre e Natale con il padre, vigilia di
Capodanno con il padre e Capodanno con la madre), nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo;
4. nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2
(due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5. le decisioni relative all'ordinaria amministrazione per i figli minori saranno prese dal genitore collocatario e/o anche dal padre nei periodi di visita e di trattenimento degli stessi presso di sé, mentre quelle di straordinaria e rilevante importanza saranno concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze;
6. il IG. si obbliga a corrispondere in favore della IG.ra a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli, la cifra mensile di € 300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate;
7. entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti e dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e all'interesse del figlio minore . Per_1
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Paludi (CS) in data
22.04.2006 tra e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati, alle condizioni di cui in parte motiva;
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B. NULLA sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Paludi (CS) in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 1 parte II serie A, reg. atti matrimonio anno 2006).
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 20 marzo 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di OV