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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/03/2024, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. N. 3425/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa CA Giovanetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al N. 3425/2023 R.G.
PROMOSSA DA
SI.ra (C.F.: ), residente in Sesto San Giovanni (MI), Parte_1 C.F._1 alla Via Guido Cavalcanti n. 27, elettivamente domiciliata in Milano (MI), alla Via Cesare Lombroso n. 54, presso lo studio dell'Avv. Marco Accossano (C.F.: ), il quale la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura allegata all'atto di citazione e dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
- ATTORE OPPONENTE –
CONTRO
(C.F.: ), in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 in qualità si responsabile del contenzioso Lombardia, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar
[...]
n. 14, elettivamente domiciliata in Paternò (CT), alla Via Somalia n. 6, presso lo studio dell'Avv. Maria
Grazia Pannitteri (C.F.: , la quale la rappresenta e difende giusta procura allegata C.F._3 all'atto di costituzione e dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al numero di fax: 095/858487 e all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
- CONVENUTO OPPOSTO –
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. effettuata avverso la cartella di pagamento n. 068 2020
00379353 69 000
CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE : Controparte_3 pagina 1 di 5 “Piaccia al Tribunale di Monza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
- preso atto dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n.068 2020 00379353 69 000 emessa dall' respingere la richiesta di chiamata in causa del terzo proposta con l'istanza Controparte_1 depositata in data 28.10.2023;
- in via principale accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n.068 2020 00379353 69 000 emessa dall' quale agente della riscossione per la provincia di Milano, su incarico del Controparte_1 [...]
– Corte di Appello di Milano;
Parte_2
- in via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto di credito che possa essere vantato nei confronti della SI.ra in forza della sentenza del Tribunale penale di Milano del 4.11.2010; Parte_1
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza del diritto dell a procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti della SI.ra ; Parte_1
- condannare l' a rifondere alla SI.ra le spese del presente giudizio, da Controparte_1 Parte_1 liquidarsi secondo i valori medi di cui alla tabella 2 allegata al DM 55/2014, considerata la causa compresa nello scaglione di valore da € 260.000,01 ad € 520.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.”
Per PARTE OPPOSTA : Controparte_1
“RICHIESTA DI CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO IN VIA PRELIMINARE si chiede di autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio), al fine di essere manlevato da ogni pretesa attorea, il , quale ente impositore, in persona del ministro pro Parte_2 tempore, con sede in Roma, via Arenula 70 , 00186, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, sita in Milano, indirizzo PEC e chiede che il Giudice Voglia differire, sempre ai sensi Email_3 dell'art. 269 c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio e di conseguenza fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa;
- In via principale, ritenere e dichiarare il proprio difetto di competenza funzionale in favore del Giudice dell'esecuzione penale
- Ritenere e dichiarare la domanda proposta infondata ed inammissibile e per l'effetto rigettarla;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, si chiede che l'Agente della Riscossione venga garantito e manlevato da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole non imputabile allo stesso, ivi compresa quella relativa ad una eventuale condanna alle spese di lite.
Con vittoria di spese diritti ed onorario.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.04.2023, la SI.ra proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2020 00379353 69 000 (Cfr. doc. 1 fasc. opponente) pagina 2 di 5 emessa da , su incarico del – Corte d'Appello Controparte_4 Parte_2 di Milano, ruolo n. 2020/006103 reso esecutivo in data 11.2.2020, per il pagamento della somma di
€ 230.007,17, portata dalla sentenza n. 974 del 4.11.2010 del Tribunale ordinario di Milano, sez. decima penale (Cfr. doc. 2 fasc. opponente).
Parte opponente, eccepiva la nullità della cartella (i) per inesistenza e/o omessa notifica degli atti presupposti, (ii) per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. n. 241/90 e per violazione degli artt. 6 e 7 l.
n. 212/00; nonché, l'infondatezza della pretesa per prescrizione ed inesistenza del credito vantato da
. Controparte_4
Sulla base di tali assunti chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale inaudita altera parte, accolta con provvedimento del 23.06.2023, con il quale veniva, altresì, fissata l'udienza del 26.10.2023 per la conferma, modifica o revoca della misura.
Con memoria depositata in data 7.07.2023 si costituiva , che, rilevata Controparte_4
l'infondatezza dell'opposizione, insisteva per il rigetto dato (i) il difetto assoluto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione e l'istanza, non accolta, di chiamata in causa dell'ente impositore;
(ii)
l'incompetenza funzionale del Tribunale adito;
(iii) la legittimità e tempestività della procedura e degli atti della riscossione.
All'udienza del 26.10.2023, nessuno compariva per;
il procuratore Controparte_4 dell'opponente, presente, insisteva per la conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata e chiedeva la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies.
Indi il Giudice, confermata la sospensione e ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., fissava per la discussione l'udienza del 22.02.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche.
All'udienza del 22.2.2024 parte opposta insisteva per l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Ente impositore, rimettendosi comunque agli atti, parte opponente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni tratte nei propri atti difensivi, indi il Giudice introitava la causa a sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza del Giudice adito in relazione alla quantificazione delle spese derivanti dalla statuizione relativa in sede penale e le contestazioni relative alla determinazione effettuata ad opera dell'amministrazione devono essere introdotte nella forma prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione sezioni unite 12 gennaio 2012 n. 491).
Nel merito si osserva che la cartella di pagamento n. 068 2020 00379353 69 000 (Cfr. doc. 1 fasc. opponente), oggetto della presente opposizione e notificata alla SI. in data 26.04.2023, ha ad Pt_1 oggetto il medesimo credito azionato con altra cartella. pagina 3 di 5 Alla SI.ra era stata, infatti, notificata in data 31.12.2019 la cartella n. 068 2019 0084617851000, Pt_1 emessa anch'essa per il recupero delle spese processuali relative al procedimento penale conclusosi con sentenza n. 974 del 4.11.2010 del Tribunale ordinario di Milano, sez. decima penale (Cfr. doc. 2 fasc. opponente).
La SI.ra aveva già proposto opposizione avverso la cartella n. 068 2019 0084617851000, Pt_1 procedimento definito con la sentenza n.1582/2020 emessa dal Tribunale di Monza (doc. 4 fasc. opponente).
Provvedimento con il quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere, dal momento che in data
18.02.2020, ossia dopo la notifica della citazione all'ente impositore il 30.1.2020, l'opponente aveva ricevuto lo sgravio della cartella.
Sicché appare illegittima e pretestuosa l'emissione di una nuova cartella di pagamento in forza della medesima sentenza, riportante per giunta un importo considerevolmente più alto rispetto alla precedente.
La lettura del dispositivo della sentenza della Corte D'Appello evidenzia chiaramente che nessuna condanna alle spese processuali in favore dello Stato è stata pronunciata nei confronti della SI.ra , Pt_1 tenuta soltanto a risarcire il danno e a rifondere le spese processuali alla parte civile costituita.
Né, peraltro, ha addotto motivazioni idonea a sostenere la legittimità Controparte_4 dello sgravio e la successiva emissione di altra cartella avente ad oggetto il medesimo credito.
Ragioni di economia processuale in armonia anche con i principi della ragionevole durata del processo hanno indotto il Giudicante a non autorizzare la richiesta chiamata in causa del terzo.
Del resto, nel caso di specie non può legittimamente invocare la propria Controparte_5 estraneità alle vicende relative al merito delle somme pretese dall'Ente Impositore anche ai soli fini della statuizione sulle spese di lite, estraneità che tuttavia rende infondata la richiesta di condanna per lite temeraria.
Infatti, a fronte della richiesta di riscossione di somme in forza del medesimo Controparte_5 titolo oggetto di cartella già sgravata avrebbe dovuto in ottica di collaborazione avvertire della circostanza l'Ente Impositore.
Per le considerazioni sopra svolte l'opposizione sub iudice risulta fondata e, pertanto, va accolta.
Le considerazioni che precedono rendono altresì superflua la statuizione sull'intervenuta prescrizione del credito.
Le spese ex art 91 c.p.c. seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 ed in considerazione delle attività processuali effettivamente svolte.
Sentenza ex lege esecutiva per il solo capo di condanna.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando nel giudizio relativo all'opposizione ex artt. 615, comma 1, c.p.c. promosso dalla SI.ra contro ogni altra Parte_1 Controparte_5 istanza eccezione e deduzione disattesa, assorbita o respinta, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto:
2. dichiara nulla la cartella di pagamento n.068 2020 00379353 69 000 emessa dall' Controparte_1
, quale agente della riscossione per la provincia di Milano, su incarico del
[...] Parte_2
– Corte di Appello di Milano;
[...]
3. Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 4.217,00 oltre
IVA, CPA, oneri ed accessori come per legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Sentenza ex lege esecutiva per il capo si condanna.
Così deciso in Monza, lì 5 marzo 2024.
Il Giudice
Dott.ssa CA Giovanetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa CA Giovanetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al N. 3425/2023 R.G.
PROMOSSA DA
SI.ra (C.F.: ), residente in Sesto San Giovanni (MI), Parte_1 C.F._1 alla Via Guido Cavalcanti n. 27, elettivamente domiciliata in Milano (MI), alla Via Cesare Lombroso n. 54, presso lo studio dell'Avv. Marco Accossano (C.F.: ), il quale la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura allegata all'atto di citazione e dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
- ATTORE OPPONENTE –
CONTRO
(C.F.: ), in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 in qualità si responsabile del contenzioso Lombardia, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar
[...]
n. 14, elettivamente domiciliata in Paternò (CT), alla Via Somalia n. 6, presso lo studio dell'Avv. Maria
Grazia Pannitteri (C.F.: , la quale la rappresenta e difende giusta procura allegata C.F._3 all'atto di costituzione e dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al numero di fax: 095/858487 e all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
- CONVENUTO OPPOSTO –
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. effettuata avverso la cartella di pagamento n. 068 2020
00379353 69 000
CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE : Controparte_3 pagina 1 di 5 “Piaccia al Tribunale di Monza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
- preso atto dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n.068 2020 00379353 69 000 emessa dall' respingere la richiesta di chiamata in causa del terzo proposta con l'istanza Controparte_1 depositata in data 28.10.2023;
- in via principale accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n.068 2020 00379353 69 000 emessa dall' quale agente della riscossione per la provincia di Milano, su incarico del Controparte_1 [...]
– Corte di Appello di Milano;
Parte_2
- in via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto di credito che possa essere vantato nei confronti della SI.ra in forza della sentenza del Tribunale penale di Milano del 4.11.2010; Parte_1
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza del diritto dell a procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti della SI.ra ; Parte_1
- condannare l' a rifondere alla SI.ra le spese del presente giudizio, da Controparte_1 Parte_1 liquidarsi secondo i valori medi di cui alla tabella 2 allegata al DM 55/2014, considerata la causa compresa nello scaglione di valore da € 260.000,01 ad € 520.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.”
Per PARTE OPPOSTA : Controparte_1
“RICHIESTA DI CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO IN VIA PRELIMINARE si chiede di autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio), al fine di essere manlevato da ogni pretesa attorea, il , quale ente impositore, in persona del ministro pro Parte_2 tempore, con sede in Roma, via Arenula 70 , 00186, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, sita in Milano, indirizzo PEC e chiede che il Giudice Voglia differire, sempre ai sensi Email_3 dell'art. 269 c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio e di conseguenza fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa;
- In via principale, ritenere e dichiarare il proprio difetto di competenza funzionale in favore del Giudice dell'esecuzione penale
- Ritenere e dichiarare la domanda proposta infondata ed inammissibile e per l'effetto rigettarla;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, si chiede che l'Agente della Riscossione venga garantito e manlevato da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole non imputabile allo stesso, ivi compresa quella relativa ad una eventuale condanna alle spese di lite.
Con vittoria di spese diritti ed onorario.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.04.2023, la SI.ra proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2020 00379353 69 000 (Cfr. doc. 1 fasc. opponente) pagina 2 di 5 emessa da , su incarico del – Corte d'Appello Controparte_4 Parte_2 di Milano, ruolo n. 2020/006103 reso esecutivo in data 11.2.2020, per il pagamento della somma di
€ 230.007,17, portata dalla sentenza n. 974 del 4.11.2010 del Tribunale ordinario di Milano, sez. decima penale (Cfr. doc. 2 fasc. opponente).
Parte opponente, eccepiva la nullità della cartella (i) per inesistenza e/o omessa notifica degli atti presupposti, (ii) per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. n. 241/90 e per violazione degli artt. 6 e 7 l.
n. 212/00; nonché, l'infondatezza della pretesa per prescrizione ed inesistenza del credito vantato da
. Controparte_4
Sulla base di tali assunti chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale inaudita altera parte, accolta con provvedimento del 23.06.2023, con il quale veniva, altresì, fissata l'udienza del 26.10.2023 per la conferma, modifica o revoca della misura.
Con memoria depositata in data 7.07.2023 si costituiva , che, rilevata Controparte_4
l'infondatezza dell'opposizione, insisteva per il rigetto dato (i) il difetto assoluto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione e l'istanza, non accolta, di chiamata in causa dell'ente impositore;
(ii)
l'incompetenza funzionale del Tribunale adito;
(iii) la legittimità e tempestività della procedura e degli atti della riscossione.
All'udienza del 26.10.2023, nessuno compariva per;
il procuratore Controparte_4 dell'opponente, presente, insisteva per la conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata e chiedeva la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies.
Indi il Giudice, confermata la sospensione e ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., fissava per la discussione l'udienza del 22.02.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche.
All'udienza del 22.2.2024 parte opposta insisteva per l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Ente impositore, rimettendosi comunque agli atti, parte opponente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni tratte nei propri atti difensivi, indi il Giudice introitava la causa a sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza del Giudice adito in relazione alla quantificazione delle spese derivanti dalla statuizione relativa in sede penale e le contestazioni relative alla determinazione effettuata ad opera dell'amministrazione devono essere introdotte nella forma prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione sezioni unite 12 gennaio 2012 n. 491).
Nel merito si osserva che la cartella di pagamento n. 068 2020 00379353 69 000 (Cfr. doc. 1 fasc. opponente), oggetto della presente opposizione e notificata alla SI. in data 26.04.2023, ha ad Pt_1 oggetto il medesimo credito azionato con altra cartella. pagina 3 di 5 Alla SI.ra era stata, infatti, notificata in data 31.12.2019 la cartella n. 068 2019 0084617851000, Pt_1 emessa anch'essa per il recupero delle spese processuali relative al procedimento penale conclusosi con sentenza n. 974 del 4.11.2010 del Tribunale ordinario di Milano, sez. decima penale (Cfr. doc. 2 fasc. opponente).
La SI.ra aveva già proposto opposizione avverso la cartella n. 068 2019 0084617851000, Pt_1 procedimento definito con la sentenza n.1582/2020 emessa dal Tribunale di Monza (doc. 4 fasc. opponente).
Provvedimento con il quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere, dal momento che in data
18.02.2020, ossia dopo la notifica della citazione all'ente impositore il 30.1.2020, l'opponente aveva ricevuto lo sgravio della cartella.
Sicché appare illegittima e pretestuosa l'emissione di una nuova cartella di pagamento in forza della medesima sentenza, riportante per giunta un importo considerevolmente più alto rispetto alla precedente.
La lettura del dispositivo della sentenza della Corte D'Appello evidenzia chiaramente che nessuna condanna alle spese processuali in favore dello Stato è stata pronunciata nei confronti della SI.ra , Pt_1 tenuta soltanto a risarcire il danno e a rifondere le spese processuali alla parte civile costituita.
Né, peraltro, ha addotto motivazioni idonea a sostenere la legittimità Controparte_4 dello sgravio e la successiva emissione di altra cartella avente ad oggetto il medesimo credito.
Ragioni di economia processuale in armonia anche con i principi della ragionevole durata del processo hanno indotto il Giudicante a non autorizzare la richiesta chiamata in causa del terzo.
Del resto, nel caso di specie non può legittimamente invocare la propria Controparte_5 estraneità alle vicende relative al merito delle somme pretese dall'Ente Impositore anche ai soli fini della statuizione sulle spese di lite, estraneità che tuttavia rende infondata la richiesta di condanna per lite temeraria.
Infatti, a fronte della richiesta di riscossione di somme in forza del medesimo Controparte_5 titolo oggetto di cartella già sgravata avrebbe dovuto in ottica di collaborazione avvertire della circostanza l'Ente Impositore.
Per le considerazioni sopra svolte l'opposizione sub iudice risulta fondata e, pertanto, va accolta.
Le considerazioni che precedono rendono altresì superflua la statuizione sull'intervenuta prescrizione del credito.
Le spese ex art 91 c.p.c. seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 ed in considerazione delle attività processuali effettivamente svolte.
Sentenza ex lege esecutiva per il solo capo di condanna.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando nel giudizio relativo all'opposizione ex artt. 615, comma 1, c.p.c. promosso dalla SI.ra contro ogni altra Parte_1 Controparte_5 istanza eccezione e deduzione disattesa, assorbita o respinta, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto:
2. dichiara nulla la cartella di pagamento n.068 2020 00379353 69 000 emessa dall' Controparte_1
, quale agente della riscossione per la provincia di Milano, su incarico del
[...] Parte_2
– Corte di Appello di Milano;
[...]
3. Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 4.217,00 oltre
IVA, CPA, oneri ed accessori come per legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Sentenza ex lege esecutiva per il capo si condanna.
Così deciso in Monza, lì 5 marzo 2024.
Il Giudice
Dott.ssa CA Giovanetti
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