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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Presidente delegato Dott. Adele Ferraro, letti gli atti del procedimento n. 5868/2024 RG avente ad oggetto “Altri Istituti e leggi speciali”, vertente tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sè medesimo;
opponente
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
opposto contumace all'esito dell'udienza del 23.5.2025, sostituita da note di trattazione scritta, a seguito delle conclusioni rese delle parti costituite, ha reso la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 20.11.2024, l'Avv. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto di liquidazione reso dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento n. 3727/2019 R.G.
Allegava la parte opponente: - di aver avanzato istanza di liquidazione degli onorari maturati a seguito dell'attività difensiva svolta nel giudizio di Cassazione, quale difensore di - che nell'esitare la proposta istanza, il Tribunale determinava gli onorari Parte_2 nell'importo di € 704,00, oltre accessori di legge e spese generali;
deduceva che: - la liquidazione era inadeguata in considerazione dell'attività svolta, avendo il Tribunale fatto richiamo allo scaglione delle cause di valore inferiore ad €
26.000,00, così mancando di rispettare il criterio del valore delle cause indeterminabile, come dovevasi per le cause in materia di protezione internazionale;
- il Tribunale, poi, non ebbe a motivare in ordine alle ragioni dell'applicazione dello scaglione inferiore applicato;
- le somme determinate, pertanto, erano inferiori ai minimi disposti dalle tariffe forensi senza peraltro alcuna specifica giustificazione in merito.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, revocare il decreto impugnato e, per l'effetto, confermare parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidando gli onorari per come richiesti nell'istanza di liquidazione depositata, ovvero in € 2.756,50 oltre spese generali al 15% e accessori come per legge e alla rifusione delle spese relativamente al giudizio di opposizione instaurato, comprese le spese di iscrizione a ruolo (€ 98,00 + € 27,00).
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
23.05.2025, sulle conclusioni della parte costituita, il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Propone il ricorrente opposizione avverso il decreto di liquidazione del Tribunale di
Catanzaro reso il 28.10.2024 delle competenze maturate nel giudizio per Cassazione proposto nell'interesse di giusta ammissione del locale Consiglio dell'Ordine Parte_2
degli Avvocati su istanza proposta il 15.5.2020.
Il Tribunale, nel decreto opposto, quantificava gli onorari dovuti nella somma complessiva di € 704,00, facendo riferimento al valore della causa (indeterminato) ed applicando lo scaglione compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00.
Orbene, il Tribunale ha correttamente individuato lo scaglione di riferimento, avendo certamente e condivisibilmente fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore compreso nello Scaglione tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, per il quale le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a Euro 26.000,00; pertanto lo scaglione tariffario da applicarsi è quello richiamato nel decreto opposto ( così pure Cass. Civ. 18.11.2019 n. 29821).
Ed, infatti, puntualmente il Tribunale ebbe a far richiamo alla particolare natura dei giudizi di protezione internazionale, che prevedono un rito camerale semplificato e la standardizzazione delle questioni trattate, non emergendo, nel caso in esame, peraltro, specifiche complessità neppure in concreto portate né nella richiesta liquidazione né nella proposta opposizione all'attenzione del Tribunale.
Da ciò ne consegue che la censura sollevata dal ricorrente deve essere rigettata.
Quanto alla dedotta applicazione di parametri inferiori ai minimi tariffari, è certamente condivisibile l'orientamento espresso della Suprema Corte che afferma che non possano essere liquidati compensi in misura inferiore ai minimi disposti dalle tariffe forensi.
Nel caso di specie, proprio per la natura del giudizio e delle questioni proposte va effettuata la liquidazione ai valori minimi tariffari ( come innanzi evidenziato si condivide quanto argomentato dal Tribunale nel decreto impugnato sulla “particolare natura dei giudizi di protezione internazionale, la semplificazione del rito camerale e la standardizzazione delle questioni trattate”); tanto anche in considerazione che il disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, così da porre la media dei valori tariffari come limite Massimo in relazione al pregio della difesa espressa, e non già non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché nel rispetto dei valori minimi (Cass. 26643/2011).
Ovviamente il parametro di riferimento è quello relative ai giudizi innanzi alla
Suprema Corte di Cassazione di tal che deve quantificarsi in euro 638,00 per la fase studio;
€ 567,00 per la fase introduttiva;
€ 336,00 per la fase decisionale, per una somma complessiva di € 1.541,00 euro, che deve essere ridotta della metà in applicazione dell'art. 130 del D.P.R così per euro 770,50.
Attesa la mancata costituzione di parte resistente, che con tale condotta ha sostanzialmente manifestato adesione alla proposta opposizione, e il solo parziale e marginale accoglimento della domanda proposta, le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate.
PQM
Il Presidente delegato, Dott. Adele Ferraro, decidendo in ordine all'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto di liquidazione reso dal Parte_3
Tribunale di Catanzaro in data 28.10.2024 nel proc. N. 3727/2019 RG, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, liquida in favore dell'Avv. Parte_1
la somma complessiva di euro 770,50, a titolo di onorario, oltre accessori di
[...] legge e spese forfettarie al 15%, per l'attività difensiva svolta nel giudizio innanzi alla
Suprema Core di Cassazione in favore di ammesso al beneficio del patrocinio Parte_2
a spese dello stato, che pone a carico dell'erario.
Catanzaro, lì 23.05.2025
Il Presidente delegato
Dott. Adele Ferraro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Presidente delegato Dott. Adele Ferraro, letti gli atti del procedimento n. 5868/2024 RG avente ad oggetto “Altri Istituti e leggi speciali”, vertente tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sè medesimo;
opponente
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
opposto contumace all'esito dell'udienza del 23.5.2025, sostituita da note di trattazione scritta, a seguito delle conclusioni rese delle parti costituite, ha reso la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 20.11.2024, l'Avv. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto di liquidazione reso dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento n. 3727/2019 R.G.
Allegava la parte opponente: - di aver avanzato istanza di liquidazione degli onorari maturati a seguito dell'attività difensiva svolta nel giudizio di Cassazione, quale difensore di - che nell'esitare la proposta istanza, il Tribunale determinava gli onorari Parte_2 nell'importo di € 704,00, oltre accessori di legge e spese generali;
deduceva che: - la liquidazione era inadeguata in considerazione dell'attività svolta, avendo il Tribunale fatto richiamo allo scaglione delle cause di valore inferiore ad €
26.000,00, così mancando di rispettare il criterio del valore delle cause indeterminabile, come dovevasi per le cause in materia di protezione internazionale;
- il Tribunale, poi, non ebbe a motivare in ordine alle ragioni dell'applicazione dello scaglione inferiore applicato;
- le somme determinate, pertanto, erano inferiori ai minimi disposti dalle tariffe forensi senza peraltro alcuna specifica giustificazione in merito.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, revocare il decreto impugnato e, per l'effetto, confermare parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidando gli onorari per come richiesti nell'istanza di liquidazione depositata, ovvero in € 2.756,50 oltre spese generali al 15% e accessori come per legge e alla rifusione delle spese relativamente al giudizio di opposizione instaurato, comprese le spese di iscrizione a ruolo (€ 98,00 + € 27,00).
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
23.05.2025, sulle conclusioni della parte costituita, il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Propone il ricorrente opposizione avverso il decreto di liquidazione del Tribunale di
Catanzaro reso il 28.10.2024 delle competenze maturate nel giudizio per Cassazione proposto nell'interesse di giusta ammissione del locale Consiglio dell'Ordine Parte_2
degli Avvocati su istanza proposta il 15.5.2020.
Il Tribunale, nel decreto opposto, quantificava gli onorari dovuti nella somma complessiva di € 704,00, facendo riferimento al valore della causa (indeterminato) ed applicando lo scaglione compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00.
Orbene, il Tribunale ha correttamente individuato lo scaglione di riferimento, avendo certamente e condivisibilmente fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore compreso nello Scaglione tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, per il quale le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a Euro 26.000,00; pertanto lo scaglione tariffario da applicarsi è quello richiamato nel decreto opposto ( così pure Cass. Civ. 18.11.2019 n. 29821).
Ed, infatti, puntualmente il Tribunale ebbe a far richiamo alla particolare natura dei giudizi di protezione internazionale, che prevedono un rito camerale semplificato e la standardizzazione delle questioni trattate, non emergendo, nel caso in esame, peraltro, specifiche complessità neppure in concreto portate né nella richiesta liquidazione né nella proposta opposizione all'attenzione del Tribunale.
Da ciò ne consegue che la censura sollevata dal ricorrente deve essere rigettata.
Quanto alla dedotta applicazione di parametri inferiori ai minimi tariffari, è certamente condivisibile l'orientamento espresso della Suprema Corte che afferma che non possano essere liquidati compensi in misura inferiore ai minimi disposti dalle tariffe forensi.
Nel caso di specie, proprio per la natura del giudizio e delle questioni proposte va effettuata la liquidazione ai valori minimi tariffari ( come innanzi evidenziato si condivide quanto argomentato dal Tribunale nel decreto impugnato sulla “particolare natura dei giudizi di protezione internazionale, la semplificazione del rito camerale e la standardizzazione delle questioni trattate”); tanto anche in considerazione che il disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, così da porre la media dei valori tariffari come limite Massimo in relazione al pregio della difesa espressa, e non già non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché nel rispetto dei valori minimi (Cass. 26643/2011).
Ovviamente il parametro di riferimento è quello relative ai giudizi innanzi alla
Suprema Corte di Cassazione di tal che deve quantificarsi in euro 638,00 per la fase studio;
€ 567,00 per la fase introduttiva;
€ 336,00 per la fase decisionale, per una somma complessiva di € 1.541,00 euro, che deve essere ridotta della metà in applicazione dell'art. 130 del D.P.R così per euro 770,50.
Attesa la mancata costituzione di parte resistente, che con tale condotta ha sostanzialmente manifestato adesione alla proposta opposizione, e il solo parziale e marginale accoglimento della domanda proposta, le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate.
PQM
Il Presidente delegato, Dott. Adele Ferraro, decidendo in ordine all'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto di liquidazione reso dal Parte_3
Tribunale di Catanzaro in data 28.10.2024 nel proc. N. 3727/2019 RG, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, liquida in favore dell'Avv. Parte_1
la somma complessiva di euro 770,50, a titolo di onorario, oltre accessori di
[...] legge e spese forfettarie al 15%, per l'attività difensiva svolta nel giudizio innanzi alla
Suprema Core di Cassazione in favore di ammesso al beneficio del patrocinio Parte_2
a spese dello stato, che pone a carico dell'erario.
Catanzaro, lì 23.05.2025
Il Presidente delegato
Dott. Adele Ferraro