TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 22/12/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1037 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 183, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Pierapolo Grisanti che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore - opponente -
e
, e per essa quale mandataria la , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Gela, Via Torino n. 16, presso lo studio dell'Avv. Samanta Necchi, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caputi per procura in atti,
- convenuto - opposto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la , e Parte_1 Controparte_1 per essa quale mandataria la , proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 243/22 emesso in data 15.7.2022 dal Tribunale di Gela, con il quale era ingiunto il pagamento della somma di euro 136.206,87, oltre interessi e spese, in virtù di fideiussione e chiedendo la declaratoria della nullità della fideiussione, dell'intervenuta decadenza della garanzia personale per decorso del termine ex artt. 1957 c.c. e che nulla è dovuto, ovvero, in subordine,
l'accertamento del minor credito.
L'opponente eccepiva la invalidità della fideiussione per nullità derivata poiché redatta con l'utilizzo della modulistica predisposta dall'ABI, per nullità parziale dell'art. 4/bis, rubricato “fidejussione”, del contratto di mutuo chirografario, in quanto inefficace ex art. 33 lett. B) e T) del D. Lgs. 2005/2006 del Codice del consumo, l'estinzione della garanzia fideiussoria per il mancato tempestivo esercizio del credito garantito ex art. 1957 c.c. ed il difetto di prova del credito.
Si costituiva parte opposta, rilevando che non si trattava di fideiussione “omnibus” e la infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, parte opponente precisa le conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la declaratoria della nullità della fideiussione, dell'intervenuta decadenza della garanzia personale per decorso del termine ex artt. 1957 c.c. e che nulla è dovuto, ovvero, in subordine, l'accertamento del minor credito, parte opposta conclude per il rigetto dell'opposizione, ovvero per l'accertamento del credito dovuto, ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
La eccezione di invalidità della fideiussione per nullità derivata poiché redatta con l'utilizzo della modulistica predisposta dall'ABI non può essere accolta.
La natura anticoncorrenziale delle clausole, dichiarata dalla Banca d'Italia per il modello ABI delle fideiussioni omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e l'eventuale espunzione delle corrispondenti clausole inerenti esclusivamente a quel modello di contratto e questa invalidità non si estende alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
12/11/2025, n. 29805).
La caratteristica della fideiussone “omnibus” consiste nel fatto che il fideiussore si impegna a coprire tutti i debiti, presenti e futuri, del debitore principale verso una banca, dunque oltre la copertura di un singolo debito specifico.
Orbene, nel caso in esame, alla luce del dettato dell'art. 4/bis del mutuo chirografario, il fideiussore garantisce lo specifico credito di cui al mutuo e non tutti i debiti presenti e futuri, e tale garanzia è prestata non in base ad uno schema predisposto unilateralmente, ma a seguito di una trattativa individuale con la banca ed il debitore garantito.
In definitiva, in ordine alla circostanza che la fideiussione sia conforme al modello ABI del 2003, in quanto riproducente le clausole 2, 6 ed 8 di tale modello, il fatto che le stesse sono oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente comporta l'onere di fornire prova specifica dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, prova nella fattispecie non fornita (sempre Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 12/11/2025, n. 29805).
Per altro profilo, l'attore lamenta l'invalidità della clausola di cui all'art. 4/bis del contratto di mutuo chirografario, in base alla quale i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la parte mutuataria, senza che la Banca sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato, in violazione dell'art. 33 D. Lgs. 206/2005.
Precisato che la clausola di deroga agli effetti della scadenza dell'obbligazione principale ex art. 1957
c.c. quando inserita in fideiussioni specifiche, non perde di per sé la sua validità né può essere ritenuta intrinsecamente vessatoria (Cass. civ., Sez. I, 02/08/2024, n. 21841), si evidenzia che Parte_1 si è reso fideiussore della società “CO.EDIL.MED. S.r.l.”, la quale non solo è imprenditore e svolge attività aziendale, ma ha dichiarato nello stesso contratto d mutuo di non rivestire la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3) d.l.vo b. 206/2005.
Si è, dunque, fuori dall'ambito applicativo del Codice del Consumo, atteso che il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è meramente accessoria. Infatti, la qualifica di consumatore di cui all'art. 3 D.Lgs. 6 settembre 2005, n.
206 spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata
(Cass. civile sez. VI 12 marzo 2014 n. 5705).
In particolare, ai fideiussori non è applicabile la disciplina degli art. 1469 bis e ss. c.c., quando il debitore principale rivesta la qualità di imprenditore, atteso che, in tal caso, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore (Cass. civile, Sez. I, 12 novembre 2008 n. 27005) e, del resto, l'obbligazione fideiussoria è collegata e subordinata a quella inerente il rapporto principale (Cass. civile, Sez. III, 12 gennaio 2005 n. 449).
Si veda anche Cassazione civile sez. III, 11.10.2018, n. 25155, secondo la quale “in presenza di un contratto di fideiussione, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469-bis e segg. c.c., nel testo vigente ratione temporis, il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria, sicché, difettando tale condizione, è valida la clausola derogativa della competenza territoriale contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali stipulato da un socio o da un terzo”.
Conseguentemente, derogato l'art. 1957 c.c., è disattesa anche l'eccezione di decadenza della garanzia personale per decorso del termine ex artt. 1957 c.c.
Infine, per quanto concerne la prova del credito, si osserva che chi agisce per l'adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento (per tutte, Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533). Nel caso in esame parte opposta ha documentato con il contratto di finanziamento del credito chirografario comprensivo del piano di ammortamento, la clausola relativa alla fideiussione e la certificazione ex art. 50 TUB il titolo del diritto vantato, mentre parte opponente non ha invece provato, come era suo specifico onere, il pagamento della somma dovuta a titolo di garanzia, peraltro contestata nel “quantum” genericamente e senza specifici conteggi alternativi.
L'opposizione è conseguentemente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta l'opposizione; b) condanna al pagamento delle spese processuali che liquida Parte_1 in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Gela 18.12.2025
Il Giudice
dr. Corrado Cartoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1037 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 183, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Pierapolo Grisanti che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore - opponente -
e
, e per essa quale mandataria la , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Gela, Via Torino n. 16, presso lo studio dell'Avv. Samanta Necchi, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caputi per procura in atti,
- convenuto - opposto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la , e Parte_1 Controparte_1 per essa quale mandataria la , proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 243/22 emesso in data 15.7.2022 dal Tribunale di Gela, con il quale era ingiunto il pagamento della somma di euro 136.206,87, oltre interessi e spese, in virtù di fideiussione e chiedendo la declaratoria della nullità della fideiussione, dell'intervenuta decadenza della garanzia personale per decorso del termine ex artt. 1957 c.c. e che nulla è dovuto, ovvero, in subordine,
l'accertamento del minor credito.
L'opponente eccepiva la invalidità della fideiussione per nullità derivata poiché redatta con l'utilizzo della modulistica predisposta dall'ABI, per nullità parziale dell'art. 4/bis, rubricato “fidejussione”, del contratto di mutuo chirografario, in quanto inefficace ex art. 33 lett. B) e T) del D. Lgs. 2005/2006 del Codice del consumo, l'estinzione della garanzia fideiussoria per il mancato tempestivo esercizio del credito garantito ex art. 1957 c.c. ed il difetto di prova del credito.
Si costituiva parte opposta, rilevando che non si trattava di fideiussione “omnibus” e la infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, parte opponente precisa le conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la declaratoria della nullità della fideiussione, dell'intervenuta decadenza della garanzia personale per decorso del termine ex artt. 1957 c.c. e che nulla è dovuto, ovvero, in subordine, l'accertamento del minor credito, parte opposta conclude per il rigetto dell'opposizione, ovvero per l'accertamento del credito dovuto, ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
La eccezione di invalidità della fideiussione per nullità derivata poiché redatta con l'utilizzo della modulistica predisposta dall'ABI non può essere accolta.
La natura anticoncorrenziale delle clausole, dichiarata dalla Banca d'Italia per il modello ABI delle fideiussioni omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e l'eventuale espunzione delle corrispondenti clausole inerenti esclusivamente a quel modello di contratto e questa invalidità non si estende alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
12/11/2025, n. 29805).
La caratteristica della fideiussone “omnibus” consiste nel fatto che il fideiussore si impegna a coprire tutti i debiti, presenti e futuri, del debitore principale verso una banca, dunque oltre la copertura di un singolo debito specifico.
Orbene, nel caso in esame, alla luce del dettato dell'art. 4/bis del mutuo chirografario, il fideiussore garantisce lo specifico credito di cui al mutuo e non tutti i debiti presenti e futuri, e tale garanzia è prestata non in base ad uno schema predisposto unilateralmente, ma a seguito di una trattativa individuale con la banca ed il debitore garantito.
In definitiva, in ordine alla circostanza che la fideiussione sia conforme al modello ABI del 2003, in quanto riproducente le clausole 2, 6 ed 8 di tale modello, il fatto che le stesse sono oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente comporta l'onere di fornire prova specifica dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, prova nella fattispecie non fornita (sempre Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 12/11/2025, n. 29805).
Per altro profilo, l'attore lamenta l'invalidità della clausola di cui all'art. 4/bis del contratto di mutuo chirografario, in base alla quale i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la parte mutuataria, senza che la Banca sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato, in violazione dell'art. 33 D. Lgs. 206/2005.
Precisato che la clausola di deroga agli effetti della scadenza dell'obbligazione principale ex art. 1957
c.c. quando inserita in fideiussioni specifiche, non perde di per sé la sua validità né può essere ritenuta intrinsecamente vessatoria (Cass. civ., Sez. I, 02/08/2024, n. 21841), si evidenzia che Parte_1 si è reso fideiussore della società “CO.EDIL.MED. S.r.l.”, la quale non solo è imprenditore e svolge attività aziendale, ma ha dichiarato nello stesso contratto d mutuo di non rivestire la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3) d.l.vo b. 206/2005.
Si è, dunque, fuori dall'ambito applicativo del Codice del Consumo, atteso che il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è meramente accessoria. Infatti, la qualifica di consumatore di cui all'art. 3 D.Lgs. 6 settembre 2005, n.
206 spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata
(Cass. civile sez. VI 12 marzo 2014 n. 5705).
In particolare, ai fideiussori non è applicabile la disciplina degli art. 1469 bis e ss. c.c., quando il debitore principale rivesta la qualità di imprenditore, atteso che, in tal caso, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore (Cass. civile, Sez. I, 12 novembre 2008 n. 27005) e, del resto, l'obbligazione fideiussoria è collegata e subordinata a quella inerente il rapporto principale (Cass. civile, Sez. III, 12 gennaio 2005 n. 449).
Si veda anche Cassazione civile sez. III, 11.10.2018, n. 25155, secondo la quale “in presenza di un contratto di fideiussione, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469-bis e segg. c.c., nel testo vigente ratione temporis, il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria, sicché, difettando tale condizione, è valida la clausola derogativa della competenza territoriale contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali stipulato da un socio o da un terzo”.
Conseguentemente, derogato l'art. 1957 c.c., è disattesa anche l'eccezione di decadenza della garanzia personale per decorso del termine ex artt. 1957 c.c.
Infine, per quanto concerne la prova del credito, si osserva che chi agisce per l'adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento (per tutte, Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533). Nel caso in esame parte opposta ha documentato con il contratto di finanziamento del credito chirografario comprensivo del piano di ammortamento, la clausola relativa alla fideiussione e la certificazione ex art. 50 TUB il titolo del diritto vantato, mentre parte opponente non ha invece provato, come era suo specifico onere, il pagamento della somma dovuta a titolo di garanzia, peraltro contestata nel “quantum” genericamente e senza specifici conteggi alternativi.
L'opposizione è conseguentemente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta l'opposizione; b) condanna al pagamento delle spese processuali che liquida Parte_1 in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Gela 18.12.2025
Il Giudice
dr. Corrado Cartoni