Trib. Gela, sentenza 22/12/2025, n. 648
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Invalidità della fideiussione per nullità derivata dall'utilizzo di modulistica ABI

    Il giudice ha ritenuto che la nullità delle clausole anticoncorrenziali delle fideiussioni omnibus ABI non si estende alle fideiussioni ordinarie, stipulate individualmente. Nel caso specifico, la fideiussione garantisce un credito specifico e non tutti i debiti presenti e futuri, e non è stata fornita prova di un'intesa anticoncorrenziale specifica.

  • Rigettato
    Inefficacia ex art. 33 lett. B) e T) del D. Lgs. 2005/2006 del Codice del consumo

    Il giudice ha escluso l'applicabilità del Codice del Consumo poiché il debitore principale (società) non ha la qualità di consumatore. Pertanto, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è valida e non vessatoria in questo contesto.

  • Rigettato
    Mancato tempestivo esercizio del credito garantito ex art. 1957 c.c.

    Poiché la clausola che deroga all'art. 1957 c.c. è stata ritenuta valida e applicabile, l'eccezione di decadenza per decorso del termine è stata disattesa.

  • Rigettato
    Difetto di prova del credito

    Il giudice ha ritenuto che la banca abbia provato il credito tramite il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento e la certificazione ex art. 50 TUB. L'opponente, invece, non ha provato il pagamento o contestato specificamente il quantum.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Gela, sentenza 22/12/2025, n. 648
    Giurisdizione : Trib. Gela
    Numero : 648
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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