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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 9757/2023 promosso da
Parte_1
nata il [...], a [...]/MS, CPF , residente via Arcipreste C.F._1
Palva n. 85, Centro, Florianopolis/SC CAP 88010-530,
rappresentata e difesa dall'Advogada Gabriela Rotunno Val de Sousa, Advogada stabilita iscritta al Foro di Palermo e dall'avvocato Mariantonietta Madeo, del Foro di
Roma
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del 23 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 17 luglio 2023, la ricorrente, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente, in linea retta, di cittadino italiano Persona_1
nato il [...], a [...], emigrato in Brasile ove rimaneva tutta la vita fino al decesso, avvenuto in data 05.07.1963, a Ibarama/RS.
La ricorrente, ad integrazione della domanda, esponeva che in Persona_1
Brasile, si univa in matrimonio con dalla quale aveva il figlio CP_3 Persona_2
nato il [...], che a sua volta aveva il figlio nato il [...]; Persona_3
deduceva, inoltre, che dall'unione naturale tra il giorno Persona_3 Persona_4
14.02.1973 a Campo Grande/MS (Brasile), nasceva la figlia Persona_5
madre dell'odierna ricorrente.
Esplicitata la linea di discendenza la ricorrente precisava che non Persona_1
aveva mai acquisito la cittadinanza brasiliana e mai rinunciato alla cittadinanza italiana, che pertanto era stata trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti;
deduceva, infine, la ricorrente di avere adito il Tribunale non essendo riuscita ad ottenere alcun appuntamento presso il Consolato competente di Curitiba, a causa della situazione di paralisi in cui versano tutti i d in Brasile, che Parte_2 Pt_3
prevedono liste di attesa di almeno dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va CP_1
dichiarato contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il
2 comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino,
a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il
Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte
Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte
Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è
3 cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Ne consegue, che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] al richiedente. Pt_3
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione allegata al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Emerge, in primis, che ra certamente Persona_1
italiano, essendo nato nel 1885 in territorio italiano, figlio di genitori italiani, Persona_6
, come comprovato dal “Estratto per Riassunto di atto di nascita” Persona_7
emesso dall'Ufficio Anagrafe e Stato Civile di OR NO (VI), in data 25.02.2022.
(all.3). Risulta, inoltre, dal doc. 4, che l'avo in questione – nei documenti noto anche come - è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza Persona_8
mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa iure sanguinis al figlio che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, senza soluzione di Persona_2
continuità fino alla ricorrente, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al Ministero che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e della normativa che riconosce la trasmissione della cittadinanza per via materna;
conseguentemente, la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al competente Consolato per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i in Brasile versino da anni in uno stato di paralisi, che comporta Parte_4 Pt_3
una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni, come
4 peraltro documentato. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Alla luce della normativa citata e della documentazione in atti, deve, pertanto, essere accolta la domanda, dichiarando la ricorrente indicata in epigrafe cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto Controparte_1
conto che l'enorme quantità di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente è cittadina italiana iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo cittadino Persona_1
italiano.
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia, il 17 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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