TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 520
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Improcedibile
    Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio dichiara l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito dell'adozione da parte dell'Amministrazione resistente di un nuovo provvedimento di diniego, integralmente sostitutivo del precedente ed emesso a seguito di una rinnovata attività istruttoria.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di buona fede e collaborazione

    L'Amministrazione non è vincolata ai soli motivi originari qualora la nuova istruttoria faccia emergere ulteriori profili di illegittimità o di contrasto con l'interesse pubblico. Il diniego del 28.02.2025 rappresenta l'esito di una valutazione autonoma e completa, fondata su risultanze tecniche attualizzate. La sollevazione di profili relativi alla validità dei titoli ministeriali non integra violazione procedimentale, essendo emersi durante il dialogo istruttorio.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria

    La valutazione sulla sussistenza delle 'comprovate e documentate esigenze di servizio' necessarie per la deroga al Regolamento Regionale è rimessa in via esclusiva alla discrezionalità dell'Ente locale. Il parere favorevole sotto il profilo radioprotezionistico o radioelettrico non costituisce titolo abilitativo automatico né vincola il Comune, che può negare la deroga per motivi di pianificazione urbanistica e tutela del decoro del territorio.

  • Rigettato
    Illogicità della motivazione

    Le Amministrazioni (RP GL e Ispettorato MI) hanno esplicitamente dichiarato la propria incompetenza a valutare la sussistenza delle 'comprovate e documentate esigenze di servizio' necessarie per la deroga al Regolamento Regionale n. 14 del 2006, limitandosi alle proprie competenze tecniche (compatibilità con limiti di esposizione, aspetti radioelettrici). Tale valutazione è rimessa in via esclusiva alla discrezionalità dell'Ente locale.

  • Rigettato
    Inidoneità delle alternative localizzative indicate dal Comune

    L'onere probatorio gravante sulle ricorrenti è rimasto inadempiuto. Lo studio tecnico non fornisce elementi univoci a dimostrazione delle comprovate esigenze di servizio né dell'assoluta inidoneità di ogni concreta alternativa extraurbana. La tesi sull'inidoneità della postazione AN RA a causa del tipo di impianti tecnici non è stata specificamente e puntualmente dimostrata. La vicinanza al centro Maugeri non è un argomento valido per rifiutare la postazione extraurbana, dato che le ricorrenti sostengono la sicurezza degli impianti per giustificare la sede urbana. La scelta del Comune di privilegiare il decentramento fuori dal centro abitato è ragionevole.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    La doglianza è infondata nella misura in cui sarebbe stata la parte ricorrente a dover fornire la prova di un aumento significativo dei costi e dei tempi di realizzazione e successiva attivazione dell'impianto, ove localizzato in un'area extra-urbana. In assenza di ciò, il divieto di localizzazione nel centro è ritenuto plausibile e proporzionato.

  • Rigettato
    Preesistenza materiale dell'impianto abusivo

    La preesistenza materiale dell'impianto non legittima la permanenza urbana, dovendo l'opera conformarsi alla normativa vigente al momento del provvedimento. La questione delle interferenze con impianti esteri è stata rappresentata senza evidenze operative concrete o misurazioni sul campo aggiornate, rimanendo una petizione di principio.

  • Rigettato
    Natura istituzionale di Radio Radicale e necessità di massima capillarità del servizio

    Il valore istituzionale di Radio Radicale non esime dal rispetto delle norme di pianificazione territoriale e ambientale, non essendo emersa la prova dell'impossibilità di assolvere alla missione informativa dal sito extraurbano.

  • Rigettato
    Obblighi di copertura di emittente nazionale e contestazione valutazioni comunali sul carico elettromagnetico

    La concessione nazionale impone obblighi di servizio che l'operatore deve assolvere adeguando la propria rete alla cornice regolamentare locale. Le ricorrenti avrebbero dovuto contestare la fattibilità delle alternative localizzative concrete indicate dal Comune. L'innalzamento dei limiti nazionali non sposta i termini della questione posti dal Regolamento Regionale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 520
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 520
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo