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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 476/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to TISO MARIA PAOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
SPADA SIMONA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
separati consensualmente con decreto di omologa Cron. n. 7429/2019 del
14/10/2019 – R.G. n. 697/2019 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con il seguente figlio: nato ad [...] il Persona_1
23/12/2010, riconosciuto da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 25/11/2024 e cioè “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti contratto in Buggerru, trascritto al n. 5, parte 1, del Registro degli Atti di
Matrimonio per l'anno 2012 del Comune di Buggerru, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della relativa sentenza;
2) confermare che il figlio minore (nato ad [...] il [...]) resta Per_1
affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno concordemente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui le scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute all'eventuale indirizzo religioso, alla residenza del minore, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di svago e di istruzione, allo svolgimento di attività
sportive e ricreative. continuerà a mantenere con ciascuno di essi Per_1
rapporti equilibrati e continuativi ed a conservare con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi
3) confermare, altresì, che il minore continuerà ad avere la residenza anagrafica presso la madre.
4) Prevedere che, salvo diversi accordi tra i genitori:
a) durante la settimana il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio Pt_1
due pomeriggi, fatti salvi gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e previa comunicazione alla madre almeno 24 ore prima;
b) trascorrerà con il padre due fine settimana al mese (dal venerdì alla Per_1
domenica), in alternanza con la madre, compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi che devo essere comunicati con congruo anticipo all'altro genitore. Fatti sempre salvi diversi accordi tra i genitori e, stante l'età del minore, tenendo conto anche della volontà di quest'ultimo;
2 5) con riferimento alle festività, stabilire che, sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori:
a) il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando, di anno in anno, il periodo dal 24 dicembre al
30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio (nel 2024, tenuto conto dell'alternanza degli anni passati, trascorrerà la settimana di Natale Per_1
con la madre e quella di Capodanno con il padre);
b) trascorrerà per intero le vacanze pasquali con l'uno o l'altro dei Per_1
genitori, ad anni alterni (tenuto conto dell'alternanza negli anni passati, nel
2025 starà con il padre e nel 2026 con la madre); Per_1
c) durante le vacanze scolastiche estive, il bambino trascorrerà con il padre almeno 37 giorni. In particolare il padre potrà tenere con sé per 7 Per_1
giorni comprensivi del 13 giungo, purché dopo il termine dell'anno scolastico
(al fine di consentigli di recarsi, con il figlio presso il suo paese natale –
Fiumini – per la festa del Santo Patrono) e per gli altri 30 giorni consecutivi in un periodo da concordate. Nel caso in cui le ferie dei genitori dovessero coincidere il periodo verrà suddiviso equamente. Fatta sempre salva la volontà di che, soprattutto andando avanti con l'età, potrebbe Per_1
esprimere il desiderio di trascorrere del tempo, durante le vacanze estive, con gli amici che frequenta durante l'anno e diversi accordi tra genitori, che dovranno tener sempre conto della volontà di Per_1
d) i ponti e le altre festività (ad esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno 1
novembre, 8 dicembre) verranno regolamentati sulla base del principio dell'alternanza ad anni;
6) prevedere che la sig.ra comunichi i propri turni di lavoro al sig. CP_1
con ampio anticipo (o meglio, poiché i turni della sig.ra sono Pt_1 CP_1
fissi -una settimana lavora la mattina ed una settimana la sera, prevedere che vengano comunicate con largo anticipo eventuali modifiche dei turni) e che,
3 parimenti, il sig. comunichi alla sig.ra i propri ordini di Pt_1 CP_1
servizio (in Italia e all'estero) ed eventuali propri impegni (che dovessero comportare una modifica al calendario di gestione del figlio) con almeno 7
giorni di anticipo.
7) confermare che nell'ipotesi in cui il sig. si trovi in Sardegna ed il Pt_1
figlio debba raggiungerlo per trascorrere dei giorni con lui, ovvero tornare a casa della madre (dopo essere stato con il padre in Sardegna), Per_1
qualora se la sentisse, potrà viaggiare senza il padre, il quale provvederà a richiedere e sostenere i costi per il Servizio di Accompagnamento dedicato,
previsto dalla Compagnia aerea di riferimento. Il costo del biglietto aereo di sarà a carico del genitore con il quale trascorrerà il periodo di Per_1
vacanza;
8) le parti concordano che entrambi i genitori avranno facoltà di farsi coadiuvare nella gestione quotidiana del minore dai rispettivi compagni.
Qualora uno dei genitori, per l'intera durata del weekend di sua spettanza,
parta o sia comunque al lavoro per entrambe le giornate, il minore starà con l'altro genitore (sempre che questi, al contrario, non debba partire o lavorare il sabato e/o la domenica).
9) stabilire che nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro dei coniugi a titolo di assegno divorzile;
10) prevedere che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo Pt_1 CP_1
per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 250,00, da corrispondersi entro il 29 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 100% dell'assegno unico;
11) stabilire che le spese “extra assegno ordinario”, individuate e determinate sulla base delle “linee guida perla regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF on data 29 novembre 2017 (ivi comprese le spese per l'abbigliamento e calzature),
4 resteranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
resteranno a carico di ciascun genitore le spese per i compleanni e per le uscite del fine settimana.
Tutte le spese extra assegno ordinario, previamente concordate (ove necessario), verranno rimborsate al genitore anticipatario entro il temine di quindici giorni dalla relativa richiesta di rimborso, debitamente corredata dei documenti attestanti la spese.
Nessuna somma dovrà, peraltro essere versata dal sig. alla sig.ra Pt_1
qualora la stessa risulti rimborsata a quest'ultima tramite la Carta CP_1
Famiglia predisposta dalla Regione Friuli Venezia Giulia o mediante qualsiasi altra sovvenzione e/o meccanismo di rimborso al quale le parti dovessero aver diritto.
La sig.ra in qualità di genitore collocatario in via prevalente, si obbliga CP_1
a fare tutte le domande e le istanze necessarie, finalizzate all'ottenimento delle provvidenze economiche predisposte a sostegno delle famiglie e a darne immediata comunicazione al sig. Pt_1
Anche il signor si obbliga a comunicare alla signora Pt_1 CP_1
eventuali domande, come borse di studio, effettuate nell'interesse del minore.
Il genitore anticipatario si obbliga, infine, a fornire all'altro genitore i documenti di spesa necessari per consentire anche lui/lei di scaricare il 50%
delle spese straordinarie.
12) le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni pendenza economica relativa al pregresso periodo di separazione e che nessuna somma
è dovuta dall'uno all'altro neppure in termini di rivalutazione ISTAT,
interessi, detrazioni e contributi famiglia.
13) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per l'espatrio o di altro documento equipollente
14) con ogni altra conseguenza di legge.
5 15) con integrale compensazione delle spese di giudizio”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 11/03/2024, ha chiesto Parte_1
che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
Buggerru (CI), in data 28/12/2012 con;
ha dedotto di vivere CP_1
ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata in data 14/10/2019 – R.G. n. 697/2019 – Tribunale Ordinario di
Pordenone; che dalla loro unione era nato il figlio in data 23/12/2010, Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha chiesto, inoltre, che venga confermato l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando lo avrà presso di sé (comprendendo l'acquisto di abbigliamento e calzature e i costi per l'accompagnamento e il ritiro a scuola, alle attività scolastiche ed extrascolastiche) e che se il padre dovesse trovarsi lontano da casa per ragioni lavorative o altro, per più di 15 giorni in un mese, egli corrisponda alla madre la somma mensile di euro 150,00; infine, ha chiesto che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese ed onorai del giudizio.
, nel costituirsi nel procedimento, non si è opposta alla CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio e all'affido congiunto del minore ma ha chiesto, contrariamente al ricorrente, che vengano affrontate Per_1
disgiuntamente le scelte ordinarie che di volta in volta prenderanno quando gli stessi saranno affidati alle loro cure;
ha predisposto un calendario dettagliato per tempi e modalità di visita con il padre, mantenendo il minore la residenza presso il domicilio materno, e pervenendo a conclusioni diverse sulle questioni concernenti il mantenimento.
6 Dopo la costituzione in giudizio della parte resistente e prima dell'udienza di data 17/06/2024 fissata davanti al Giudice relatore designato, i difensori della parti hanno dichiarato che queste ultime sono divenute ad un accordo, in ordine agli aspetti patrimoniali connessi allo scioglimento del vincolo matrimoniale, nonché in ordine al mantenimento della prole;
pertanto, hanno chiesto congiuntamente la posticipazione di detta udienza per poter predisporre e depositare conclusioni congiunte.
Nelle more del giudizio le parti hanno definitivamente raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali connessi allo scioglimento del vincolo matrimoniale, nonché in ordine al mantenimento della prole e con un'istanza congiunta depositata in data 18/11/2024, i difensori delle parti hanno dichiarato che gli stessi hanno raggiunto un'intesa per la definizione concordata della vertenza, allegando le note di trattazione scritta e chiedendo la modalità cartolare per l'udienza del 25/11/2024.
All'udienza del giorno 25/11/2024, tenutasi mediante trattazione scritta congiunta, le parti hanno confermato le condizioni depositate in data
18/11/2024, riportate in epigrafe e, con ordinanza del Giudice relatore del
26/11/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b),
numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto di omologa Cron. n. 7429/2019 del 14/10/2019 – R.G. n. 697/2019 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di
7 ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa,
sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
manifestamente superfluo appare, pertanto, l'ascolto del minore;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in Buggerru (CI), in data 28/12/2012; Parte_1 CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BUGGERRU (CI) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 5, parte I) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 16/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 476/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to TISO MARIA PAOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
SPADA SIMONA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
separati consensualmente con decreto di omologa Cron. n. 7429/2019 del
14/10/2019 – R.G. n. 697/2019 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con il seguente figlio: nato ad [...] il Persona_1
23/12/2010, riconosciuto da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 25/11/2024 e cioè “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti contratto in Buggerru, trascritto al n. 5, parte 1, del Registro degli Atti di
Matrimonio per l'anno 2012 del Comune di Buggerru, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della relativa sentenza;
2) confermare che il figlio minore (nato ad [...] il [...]) resta Per_1
affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno concordemente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui le scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute all'eventuale indirizzo religioso, alla residenza del minore, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di svago e di istruzione, allo svolgimento di attività
sportive e ricreative. continuerà a mantenere con ciascuno di essi Per_1
rapporti equilibrati e continuativi ed a conservare con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi
3) confermare, altresì, che il minore continuerà ad avere la residenza anagrafica presso la madre.
4) Prevedere che, salvo diversi accordi tra i genitori:
a) durante la settimana il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio Pt_1
due pomeriggi, fatti salvi gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e previa comunicazione alla madre almeno 24 ore prima;
b) trascorrerà con il padre due fine settimana al mese (dal venerdì alla Per_1
domenica), in alternanza con la madre, compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi che devo essere comunicati con congruo anticipo all'altro genitore. Fatti sempre salvi diversi accordi tra i genitori e, stante l'età del minore, tenendo conto anche della volontà di quest'ultimo;
2 5) con riferimento alle festività, stabilire che, sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori:
a) il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando, di anno in anno, il periodo dal 24 dicembre al
30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio (nel 2024, tenuto conto dell'alternanza degli anni passati, trascorrerà la settimana di Natale Per_1
con la madre e quella di Capodanno con il padre);
b) trascorrerà per intero le vacanze pasquali con l'uno o l'altro dei Per_1
genitori, ad anni alterni (tenuto conto dell'alternanza negli anni passati, nel
2025 starà con il padre e nel 2026 con la madre); Per_1
c) durante le vacanze scolastiche estive, il bambino trascorrerà con il padre almeno 37 giorni. In particolare il padre potrà tenere con sé per 7 Per_1
giorni comprensivi del 13 giungo, purché dopo il termine dell'anno scolastico
(al fine di consentigli di recarsi, con il figlio presso il suo paese natale –
Fiumini – per la festa del Santo Patrono) e per gli altri 30 giorni consecutivi in un periodo da concordate. Nel caso in cui le ferie dei genitori dovessero coincidere il periodo verrà suddiviso equamente. Fatta sempre salva la volontà di che, soprattutto andando avanti con l'età, potrebbe Per_1
esprimere il desiderio di trascorrere del tempo, durante le vacanze estive, con gli amici che frequenta durante l'anno e diversi accordi tra genitori, che dovranno tener sempre conto della volontà di Per_1
d) i ponti e le altre festività (ad esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno 1
novembre, 8 dicembre) verranno regolamentati sulla base del principio dell'alternanza ad anni;
6) prevedere che la sig.ra comunichi i propri turni di lavoro al sig. CP_1
con ampio anticipo (o meglio, poiché i turni della sig.ra sono Pt_1 CP_1
fissi -una settimana lavora la mattina ed una settimana la sera, prevedere che vengano comunicate con largo anticipo eventuali modifiche dei turni) e che,
3 parimenti, il sig. comunichi alla sig.ra i propri ordini di Pt_1 CP_1
servizio (in Italia e all'estero) ed eventuali propri impegni (che dovessero comportare una modifica al calendario di gestione del figlio) con almeno 7
giorni di anticipo.
7) confermare che nell'ipotesi in cui il sig. si trovi in Sardegna ed il Pt_1
figlio debba raggiungerlo per trascorrere dei giorni con lui, ovvero tornare a casa della madre (dopo essere stato con il padre in Sardegna), Per_1
qualora se la sentisse, potrà viaggiare senza il padre, il quale provvederà a richiedere e sostenere i costi per il Servizio di Accompagnamento dedicato,
previsto dalla Compagnia aerea di riferimento. Il costo del biglietto aereo di sarà a carico del genitore con il quale trascorrerà il periodo di Per_1
vacanza;
8) le parti concordano che entrambi i genitori avranno facoltà di farsi coadiuvare nella gestione quotidiana del minore dai rispettivi compagni.
Qualora uno dei genitori, per l'intera durata del weekend di sua spettanza,
parta o sia comunque al lavoro per entrambe le giornate, il minore starà con l'altro genitore (sempre che questi, al contrario, non debba partire o lavorare il sabato e/o la domenica).
9) stabilire che nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro dei coniugi a titolo di assegno divorzile;
10) prevedere che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo Pt_1 CP_1
per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 250,00, da corrispondersi entro il 29 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 100% dell'assegno unico;
11) stabilire che le spese “extra assegno ordinario”, individuate e determinate sulla base delle “linee guida perla regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF on data 29 novembre 2017 (ivi comprese le spese per l'abbigliamento e calzature),
4 resteranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
resteranno a carico di ciascun genitore le spese per i compleanni e per le uscite del fine settimana.
Tutte le spese extra assegno ordinario, previamente concordate (ove necessario), verranno rimborsate al genitore anticipatario entro il temine di quindici giorni dalla relativa richiesta di rimborso, debitamente corredata dei documenti attestanti la spese.
Nessuna somma dovrà, peraltro essere versata dal sig. alla sig.ra Pt_1
qualora la stessa risulti rimborsata a quest'ultima tramite la Carta CP_1
Famiglia predisposta dalla Regione Friuli Venezia Giulia o mediante qualsiasi altra sovvenzione e/o meccanismo di rimborso al quale le parti dovessero aver diritto.
La sig.ra in qualità di genitore collocatario in via prevalente, si obbliga CP_1
a fare tutte le domande e le istanze necessarie, finalizzate all'ottenimento delle provvidenze economiche predisposte a sostegno delle famiglie e a darne immediata comunicazione al sig. Pt_1
Anche il signor si obbliga a comunicare alla signora Pt_1 CP_1
eventuali domande, come borse di studio, effettuate nell'interesse del minore.
Il genitore anticipatario si obbliga, infine, a fornire all'altro genitore i documenti di spesa necessari per consentire anche lui/lei di scaricare il 50%
delle spese straordinarie.
12) le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni pendenza economica relativa al pregresso periodo di separazione e che nessuna somma
è dovuta dall'uno all'altro neppure in termini di rivalutazione ISTAT,
interessi, detrazioni e contributi famiglia.
13) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per l'espatrio o di altro documento equipollente
14) con ogni altra conseguenza di legge.
5 15) con integrale compensazione delle spese di giudizio”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 11/03/2024, ha chiesto Parte_1
che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
Buggerru (CI), in data 28/12/2012 con;
ha dedotto di vivere CP_1
ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata in data 14/10/2019 – R.G. n. 697/2019 – Tribunale Ordinario di
Pordenone; che dalla loro unione era nato il figlio in data 23/12/2010, Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha chiesto, inoltre, che venga confermato l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando lo avrà presso di sé (comprendendo l'acquisto di abbigliamento e calzature e i costi per l'accompagnamento e il ritiro a scuola, alle attività scolastiche ed extrascolastiche) e che se il padre dovesse trovarsi lontano da casa per ragioni lavorative o altro, per più di 15 giorni in un mese, egli corrisponda alla madre la somma mensile di euro 150,00; infine, ha chiesto che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese ed onorai del giudizio.
, nel costituirsi nel procedimento, non si è opposta alla CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio e all'affido congiunto del minore ma ha chiesto, contrariamente al ricorrente, che vengano affrontate Per_1
disgiuntamente le scelte ordinarie che di volta in volta prenderanno quando gli stessi saranno affidati alle loro cure;
ha predisposto un calendario dettagliato per tempi e modalità di visita con il padre, mantenendo il minore la residenza presso il domicilio materno, e pervenendo a conclusioni diverse sulle questioni concernenti il mantenimento.
6 Dopo la costituzione in giudizio della parte resistente e prima dell'udienza di data 17/06/2024 fissata davanti al Giudice relatore designato, i difensori della parti hanno dichiarato che queste ultime sono divenute ad un accordo, in ordine agli aspetti patrimoniali connessi allo scioglimento del vincolo matrimoniale, nonché in ordine al mantenimento della prole;
pertanto, hanno chiesto congiuntamente la posticipazione di detta udienza per poter predisporre e depositare conclusioni congiunte.
Nelle more del giudizio le parti hanno definitivamente raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali connessi allo scioglimento del vincolo matrimoniale, nonché in ordine al mantenimento della prole e con un'istanza congiunta depositata in data 18/11/2024, i difensori delle parti hanno dichiarato che gli stessi hanno raggiunto un'intesa per la definizione concordata della vertenza, allegando le note di trattazione scritta e chiedendo la modalità cartolare per l'udienza del 25/11/2024.
All'udienza del giorno 25/11/2024, tenutasi mediante trattazione scritta congiunta, le parti hanno confermato le condizioni depositate in data
18/11/2024, riportate in epigrafe e, con ordinanza del Giudice relatore del
26/11/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b),
numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto di omologa Cron. n. 7429/2019 del 14/10/2019 – R.G. n. 697/2019 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di
7 ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa,
sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
manifestamente superfluo appare, pertanto, l'ascolto del minore;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in Buggerru (CI), in data 28/12/2012; Parte_1 CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BUGGERRU (CI) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 5, parte I) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 16/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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