Articolo 388 ter del Codice penale
Articolo 416 bisArticolo 414 bis
Versione
15 dicembre 1981
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30 dicembre 2022
Art. 388-ter.

(Mancata esecuzione ((fraudolenta)) di sanzioni pecuniarie).

Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento ((...)) con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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