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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/10/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5184/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
29/08/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DOTTO NICOLA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DOTTO NICOLA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
30/092025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(TV) il 23/11/1975 e nata a [...] il [...], matrimonio Parte_2
contratto il 19/06/2004 e trascritto al n. 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASALE SUL SILE, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la signora trasferirà la propria residenza e domicilio altrove, entro 60 giorni dal Parte_2
deposito della sentenza di separazione;
3. i figli minori vengono affidati ai genitori in modo congiunto e paritario con residenza e domicilio presso il padre , al quale rimane la casa familiare di proprietà esclusiva con il suo Parte_1
arredo e corredo, sita nel Comune di Casale sul Sile - Via Forlani n. 56/a;
4. I genitori frequenteranno i figli cercando di distribuire tra loro equamente i tempi di frequentazione, in applicazione del principio di bigenitorialità e, preferibilmente (ma compatibilmente con i rispettivi orari di lavoro) secondo il seguente schema bisettimanale:
LUN MART MERC VEN SAB DOM Per_1
Padre Padre Madre Madre Padre Padre Padre
Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre
2 5. Ritenuta l'estensione del nucleo familiare, i genitori potranno individuare, anche in deroga a quanto sopra ma di comune accordo, tempi e modalità di frequentazione con i figli compatibili con la tipologia di abitazione che sarà reperita dalla sig.ra così da consentire anche logisticamente che i quattro Pt_2
figli minori possano frequentare alternativamente tra loro la madre;
6. I genitori si occuperanno di seguire i figli nelle attività sportive ed extrascolastiche
7. In considerazione delle rispettive capacità economiche, i coniugi si impegnano a contribuire alle spese straordinarie per i figli, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Treviso in materia di processi di famiglia, nella misura del 20% a carico della sig.ra e dell'80% a carico del sig. Pt_2
. Quest'ultimo si farà carico anche del 70% delle spese ordinarie complessive per Parte_1
i figli minori, in considerazione del fatto che i ricorrenti concordano che l'Assegno Unico e Universale, oggi quantificato in Euro 1.224,00 continuerà, come è stato sino ad oggi, ad essere percepito dal sig.
. Parte_1
A carico del sig. saranno altresì interamente posti i seguenti costi: Parte_1
a. Spese per l'acquisto dei libri scolastici di inizio anno per tutti i figli (circa Euro 700,00 annui);
b. Spese per il trasporto scolastico per tutti i figli (circa Euro 900,00 annui fino al 2027, poi
Euro 1.350,00 annui);
c. Tasse di iscrizione alle scuole medie e superiori (pari a circa 430,00 annui);
d. Spese per il viaggio studio della figlia (pari ad Euro 1.700,00 con rate a novembre- Per_2
dicembre 2025 e gennaio-febbraio 2026);
e. Spese per i centri estivi dei figli più piccoli (pari a circa Euro 220,00);
f. Quote di iscrizione a rugby per (pari ad Euro 450,00 annui); Per_3
g. Campo scuola 2025 per (pari ad Euro 250,00). Per_4
8. Durante le vacanze estive i figli minori, anche alternandosi, staranno con i genitori per almeno due settimane continuative, mentre per le vacanze natalizie e pasquali resteranno alternativamente con i genitori anche in considerazione dei loro impegni lavorativi;
3 9. Nessun mantenimento è previsto a favore dell'uno o dell'altro coniuge, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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