TRIB
Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/03/2024, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 18 marzo 2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1179/2022 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via Trieste n. 16 presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Tindaro Giusto, recapito professionale dell'Avv. TIMPANARO
ANTONIO che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1
anche disgiuntamente, dagli avv.ti FOTI MICHELA e CAMMAROTO
MICHELA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in
Messina presso l'Ufficio Distrettuale Inps. Org_1
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.04.2022 esponeva di aver Parte_2 intrapreso giudizio di merito, volto ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status di persona handicappata ai sensi della Legge 104/92 art. 3, iscritto al n. 1025/2020 R.G. di questo Tribunale, sezione lavoro, definito con la sentenza n. 956/2021 del
15.07.2021, con cui era stata riconosciuta in capo alla stessa la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento della indennità di accompagnamento;
di aver notificato detta sentenza in data 28.07.2021 presso la sede legale dell' CP_1
in Roma, in data 26.07.2021 presso la sede di Messina, ed il 21.07.2021 presso l'Ufficio di Patti. L'odierna ricorrente eccepiva che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg., non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto;
chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2021, e che l' fosse condannata al pagamento della detta indennità con la riconosciuta CP_1
decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 03.08.2023 producendo copia della disposizione di pagamento, eseguito con la rata di ottobre 2022, e chiedendo una pronuncia di cessata materia del contendere, con integrale e/o parziale compensazione delle spese del giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
La stessa veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50 del 2022.
All'udienza odierna viene decisa.
L' , con la memoria di costituzione, ha depositato copia del cedolino del CP_1
relativo pagamento, comprensivo degli arretrati e degli interessi, per complessivi euro 11.913,60.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto in autotutela al riconoscimento delle pretese avanzate dalla CP_1
ricorrente.
2 Va, tuttavia, valutata l'epoca del provvedimento adottato dall' ai fini CP_1 dell'individuazione della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Invero, dalla documentazione presentata dall' , emerge chiaramente che il CP_1 pagamento dell'importo in favore della ricorrente è stato disposto a partire dal
03.10.2022, in data successiva alla proposizione del ricorso giudiziario
(03.04.2022).
Le spese seguono, dunque, la soccombenza e vanno liquidate in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore dell'Avv. Timpanaro, ex DM 55/2014 e ss modificazioni, avuto riguardo al valore della causa nonché ai parametri minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sul ricorso proposta da con Parte_2
CP_ ricorso depositato in data 03.04.2022, nei confronti di in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente, con CP_1
distrazione nei confronti del procuratore antistatario Avv. Timpanaro, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00 oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 18 marzo 2024 Il Giudice del lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
3