Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
Cron.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.3883/2024 R.G.L. promossa F.A. _________________
D A
[...] ______________ Parte_1
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F.
Rilasciata spedizione
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosaria Pollarà e Agostino Sansone per C.F._1 in forma esecutiva all'Avv. mandato in atti.
____________________ __
Ricorrente
____________________
C O N T R O __
per
, con sede legale centrale a Roma, nella via Ciro Controparte_1 ___________________
il Grande n. 21, c. f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 ____________________
__ difeso dall'Avv. Delia Cernigliaro
____________________ __
Resistente
Il Cancelliere All'esito dell'udienza del 19.2.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Dichiara il diritto di a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI per il periodo Parte_1
da marzo 2019 a dicembre 2020 e conseguentemente
computando anche il predetto periodo di lavoro, corrispondendo le differenze dovute, nella misura di legge, oltre accessori.
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1800,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA., con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.3.2024, conveniva in giudizio l' e Parte_1 CP_1
premettendo: di avere lavorato alle dipendenze della ditta individuale Tesauro Pietro, dal 10/08/2015
sino al 08/05/2023, data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
di avere presentato, il
17/05/2023, istanza amministrativa al fine di ottenere la corresponsione della indennità di disoccupazione NASPI che l' accoglieva solo sulla base di 113 settimane lavorative nel CP_1
quadriennio precedente;
che avendo lavorato ininterrottamente nel detto quadriennio, inviava all' segnalazioni contributive con richiesta di aggiornamento del conto assicurativo per i periodi CP_1
da marzo 2019 al dicembre 2020, chiedendo ricalcolo del periodo spettante di NASPI;
che nonostante la trasmissione in data 04/08/2023 delle denunce EMENS relative ai suddetti periodi e il ricorso al Comitato Provinciale , la prestazione non veniva riconosciuta, rassegnava le seguenti CP_1
conclusioni “Condannare l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al ricalcolo della indennità di disoccupazione NASPI spettategli,
computando l'effettivo periodo di lavoro documentalmente provato, corrispondendo le differenze
dovute. Condannare l' convenuto alle spese e compensi del giudizio con distrazione in favore CP_1
dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso
compensi.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda di CP_1
cui invocava il rigetto, per mancata prova del possesso di tutti i requisiti di legge per la fruizione dell'indennità. Precisava che “Dalla consultazione dell'estratto conto del ricorrente si evince un
vuoto contributivo per gli anni contestazione, derivante dalla mancata denunzia della propria parte datoriale del dedotto rapporto. A nulla vale allegare le certificazioni uniche del proprio datore di
lavoro, in mancanza di una corretta e regolare denuncia da parte di quest'ultimo. Oltretutto, per
espressa ammissione del ricorrente, l'accertamento circa la sussistenza del rapporto di lavoro per
cui è causa è ancora sub iudice, ragion per cui è mancata la prova circa i presupposti della
prestazione”
La causa, all'esito dell'udienza del 19.2.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è
stata decisa.
Nel merito, il ricorso va accolto.
Deve anzitutto rammentarsi che l'indennità di disoccupazione NASpI trova la propria disciplina normativa nel D. Lgs. n. 22/2015, in vigore dal 7 marzo 2015.
In particolare, l'art. 3 di tale Decreto individua i requisiti necessari per l'accesso al trattamento in esame disponendo testualmente che «La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a)
siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far
valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi
che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione» (comma 1) e precisando, altresì, che «La
NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei
casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della
legge n. 92 del 2012»(comma 2).
Va ancora rilevato che l'art. 19 del D.lgs. n. 150/2015 ha poi previsto che «I riferimenti normativi
allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.
181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo» (comma 2) e che «Sono
considerati disoccupati i soggetti privi d'impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva
del lavoro concordate con il centro per l'impiego» (comma 1).
Dunque, la NASPI è una prestazione economica erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione a decorrere dall'1° maggio 2015, purché sussistano i previsti requisiti contributivi e lavorativi.
In particolare, con riferimento ai primi sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
mentre con riferimento ai secondi,
sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo,
nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione ( con la Legge di bilancio 2022,
a decorrere dal 1° gennaio 2022, il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione non è più richiesto).
La domanda deve essere presentata all' in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 CP_1
giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la prestazione spetta a decorrere dall'8°giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda .
Orbene, nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti si evince la sussistenza dei requisiti lavorativi e contributivi e ciò ha trovato conferma anche nel provvedimento di accoglimento della prestazione, sia pure per un periodo inferiore.
Oltretutto è appena il caso di precisare che in base all'art 2116 c.c. (che testualmente recita: «Le
prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando
l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di
assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative]. Nei casi in cui,
secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare
contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute,
l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro») le prestazioni previdenziali sono comunque dovute al prestatore di lavoro anche quando il datore non ha versato i contributi all'Ente previdenziale verso il quale era tenuto. Ciò, a condizione che il rapporto lavorativo risulti da documenti o prove certe e che la contribuzione omessa non sia, ancora, caduta in prescrizione.
E nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha fornito un adeguato ed esaustivo corredo probatorio allegando la dichiarazione obbligatoria LA della ditta (da cui evince la data di inizio del rapporto e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonché la tipologia del rapporto), le certificazioni uniche 2020 e 2021 e gli Uniemens la cui esistenza non risulta specificamente contestata dall'Ente previdenziale.
Si ritiene pertanto che la prova fornita dal ricorrente merita di essere valorizzata, laddove il mancato accreditamento dei contributi nell'estratto conto contributivo e nel conto individuale non ha efficacia dirimente, comportando esclusivamente l'onere del lavoratore di dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa, la percezione della retribuzione e quindi la maturazione del requisito contributivo per il periodo in contestazione.
Nessuna rilevanza può essere invece attribuita alla circostanza che il ricorrente abbia avviato azione giudiziaria contro il datore di lavoro per differenze retributive e TFR, atteso che per costante giurisprudenza (Cass. Ordinanza n. 9143 depositata il 31 marzo 2023; Sez. L, Sent. n. 26078 del
12.12.2007, “In ragione dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo,
l'obbligazione contributiva non è esclusa dall'inadempimento retributivo del datore di lavoro,
neppure ove questo sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra di
natura risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, applicando l'enunciato
principio alla contribuzione dovuta sulle differenze retributive spettanti ad un dipendente che si era
visto illegittimamente revocare un incarico dirigenziale e ridurre conseguentemente la retribuzione).
Ciò posto, ricorrendo nel caso di specie ogni ulteriore requisito di legge per la prestazione richiesta,
non avendo parte convenuta fornito nel presente giudizio alcuna ulteriore allegazione o prova in ordine alle specifiche motivazioni del diniego, o l'esistenza di altri fatti modificativi o estintivi della pretesa del ricorrente, va dichiarato il diritto di quest'ultimo alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione NASpI anche per il periodo da marzo 2019 a dicembre 2020 nella misura stabilita per legge. Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 2.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile