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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/12/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 584 2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, a valersi quali note di precisazione delle conclu- sioni e discussione, visto l'art. 281-sexies del c.p.c., pronuncia e deposita Sentenza, come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 03/12/2025
Il G.I.
dr. BR ES
1 N. 584/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. BR ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 584/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), 30/04/1973, parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIOMMONI CINZIA ( , come da procura in calce a C.F._2 atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Monte Falco, 38 52100 Arezzo - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione : “• accertare e dichiarare, ex art 2051 cc, la esclusiva re- sponsabilità del nella causazione del sinistro occorso alla Sig.ra nelle Controparte_1 Parte_1 strisce pedonali della Via Isonzo in Arezzo, il giorno 24.12.22; e • per l'effetto condannare il CP_1
, in persona del suo Sindaco p.t., a risarcire tutti i danni subiti dalla Sig.ra el sinistro
[...] Parte_1 per cui è causa e, in particolare, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 65107,79 per danno biologico permanente, per danno biologico temporaneo e danno morale, così calcolato applicando la TUN
2 di cui al DPR n. 12 del 13.1.25, nonché della ulteriore somma di € 700,5 per spese mediche documentate e, così, per un totale complessivo di € 65808,29, oltre interessi dal dì del fatto alla data di effettivo soddisfo;
• condannare, altresì, il , in persona del suo Sindaco p.t., a risarcire la Sig.ra Controparte_1 Parte_2 oltre al danno biologico permanente e temporaneo, il danno derivante dalla riduzione e/o perdita della
[...] capacità lavorativa, per la cui quantificazione e liquidazione la Sig.ra si rimette all'equa valuta- Pt_1 zione del Giudice;
• con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, comprese spese generali 15%, oltre accessori di legge C.P.A., come da separata notula che si allega, con distrazione delle spese ex art 93 cpc in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”
E
- ( in persona del Sindaco p.t., parte rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentata e difesa dall'Avv. GIRARDI ANDREA ( , C.F._3 [...]
( , come da procura a margine di/in calce a CP_2 C.F._4 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il loro studio in VIA FABIO FILZI 2 MILANO;
- parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “in via principale: rigettare le do- mande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art 1227 cc, del concorso di colpa della Sig.ra ella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande avversarie nei Pt_1 limiti della prova del danno raggiunta;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge con distrazione delle spese ex art 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la Sig.ra premesso che: il 24/12/22, alle ore 14,00 Pt_1 circa, mentre in Arezzo percorreva via Vittorio Veneto con direzione centro città sulle strisce pedonali utili ad attraversare via Isonzo, era caduta a terra a causa della presenza di un tom- bino dissestato e ribassato di alcuni centimetri rispetto all'asfalto della sede stradale, non visibile e non segnalato;
soccorsa dai presenti e trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale,
3 le veniva diagnosticata “frattura spiroide a 3 frammenti diafisi omerale sx in trauma da caduta”, con conseguente posizionamento di stecca in resina, tutore universale alla spalla, prognosi di giorni 30, successivo ricovero e di intervento di osteosintesi con placca e viti, dimissioni in data 05/01/23 con diagnosi “frattura scomposta del terzo prossimale della diafisi dell' omero sinistro”, blocco dell'arto con tutore ortopedico, terapia farmacologica, cicli di fisiokinesite- rapia riabilitativa, visite specialistiche ortopediche ed esami radiografici;
responsabile del fatto per omessa custodia e, comunque, per fatto illecito, era il il quale, Controparte_1 previa richiesta documentazione, puntualmente trasmessa, comunicava l'apertura del sini- stro presso la compagnia Itas Mutua, la quale incaricava il proprio accertatore, eseguiva ri- lievi, ma negava ogni risarcimento;
si sottoponeva a visita medico legale, certificante il pro- prio stato di invalidità; il gravissimo danno psicofisico subito era quantificabile in comples- sivi € 40.450,00. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva: carenza di legittimazione passiva, per es- sere il sinistro imputabile a detta terza, onerata della custodia ed autorizzata ad intervenire sulla strada per inserire micro tubi di fibra ottica. Nel merito e riguardo all'an debeatur con- testava ogni propria asserita responsabilità sia a titolo di custode che per fatto illecito, con- siderato lo stato, la conoscenza e visibilità dei luoghi (punto nevralgico del Centro storico), la visibilità del tombino, le dimensioni contenute dell'affossamento, l'inesistenza di sinistri precedenti, da ricondursi invece a colpa esclusiva dell'attrice. Contestava il quantum de- beatur e, in particolare il danno biologico/dinamico relazionale, da valutarsi in misura dif- ferenziale considerati anche possibili indennizzi da polizze private o enti previdenziali, non- ché le spese mediche, da limitarsi a quelle strettamente necessarie. Contestava la richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
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Giova rigettare, in limine litis, l'eccezione erroneamente qualificata da parte conve- nuta quale carenza di legittimazione passiva.
Invero tale presupposto processuale (o presupposto dell'azione) consistente nella le- gittimazione (attiva o, come nella specie, passiva) consiste nella semplice coincidenza - a
4 livello, ovviamente, di (e cioè dal mero punto di vista della) affermazione dei fatti come allegati dall'attore e non a livello di prova (aspetto quest'ultimo attinente invece il merito della controversia) - tra il soggetto nei cui confronti è proposta la domanda (convenuto) ed il titolare passivo affermato del diritto fatto valere in giudizio. Si fonda esclusivamente sulla mera prospettazione di titolarità delle posizioni giuridiche (diritti, ma anche interessi, poteri, status ecc) dedotta in giudizio.
In altre parole, è necessario – oltre che sufficiente - che la domanda giudiziale sia rivolta contro il soggetto - per ciò stesso convenuto - il quale sia anche, nella prospettazione offerta dall'attore, titolare passivo (danneggiante inadempiente, a seconda del tipo di azione proposta) del diritto azionato e, quindi, dell' azione proposta.
Naturalmente non è sufficiente che tale coincidenza risulti ad un mero confronto for- male fra il soggetto attore ed il soggetto che viene affermato titolare della pretesa azionata.
Occorre infatti che tale titolarità risulti astrattamente sostenibile, sulla base della normativa applicabile al caso concreto per cui è causa;
In assenza della legittimazione attiva, a prescindere dall'accertamento della verità dei fatti affermati a sostegno dell'azione, in ogni caso l'ipotetica pretesa fatta valere non risulte- rebbe esercitata da colui che agisce. Pertanto, il Giudice dovrebbe fermarsi ad una pronuncia di rigetto in rito, conseguente all'accertamento della inesistenza del presupposto processuale
- ossia del difetto di azione per difetto di legittimazione o titolarità (attiva) della stessa - senza poter scendere all'esame del merito (cioè della fondatezza) della domanda. (Cass.,
20/11/03 n. 17606; Cass., 19/07/02 n. 10574).
Tale corrispondenza sussiste evidentemente nella fattispecie oggetto di esame, nella quale l'attrice ha proposto azione nei confronti dello stesso soggetto ritenuto responsabile dell'incidente occorsole, quale custode della strada (ex Art 2051 del c.c.) o per fatto illecito omissivo (ex Art 2043 del c.c.)..
***
A tal proposito, preme solo richiamare la recente Sentenza della Cassazione, S.U.
16/02/2016 n. 2951, la quale ha chiarito opportunamente la differenza tra titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico e legittimazione ad agire. L'intervento delle Sezioni Unite era
5 stato sollecitato a causa del contrasto presente in giurisprudenza in merito alla contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio. In base a quando affermato, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, non riguarda “la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare”, è, quindi, un elemento co- stitutivo della domanda: “chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda”. La Corte, fissando alcune prime conclusioni, chiarisce che la parte che promuove un giudizio deve, quindi, prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte.
Enuncia dunque il seguente principio di diritto: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della deci- sione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
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Ciò doverosamente premesso, previa riqualificazione dell'eccezione di parte conve- nuta quale carenza di titolarità passiva, passando al merito si deve osservare che l'attrice ha proposto azione giudiziale al fine di vedere riconosciuta la responsabilità dell' Ente conve- nuto in conseguenza dei danni materiali lamentati.
Poiché non è dedotto e non sussiste alcun rapporto contrattuale o comunque obbliga- torio tra le parti, la allegata responsabilità del convenuto deve essere previamente qualificata come extracontrattuale.
L'attrice ha l'onere di provare che la suddetta responsabilità è integrata sulla base della normativa applicabile alla fattispecie e dallo stesso invocata. In particolare, nella spe- cie, è applicabile l'art. 2051 del c.c., dettato per l' ipotesi del danno aquiliano, cagionato da cose che si hanno in custodia. La suddetta disposizione prevede che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" e configura, per la dottrina e la Giurisprudenza più recenti, anche di merito (Cass., S.U., 11.11.91 n. 12019;
6 Cass., 09.04.03 n. 5578; Cass., 15.01.03 n. 472; Cass., 20.05.98 n. 5990; Cass., 08.04.97 n. 3041; C.
App. Mi, 02.11.1982; C. App. Mi, 19.06.1981; Trib. Ve, 28.03.1987 in Dir. Reg., 497; Cass., 28. 10.
95 n. 11264) una ipotesi tipica di responsabilità oggettiva, ossia ricollegabile ai soli elementi obiettivi della fattispecie, la cui prova, come già detto, è onere del danneggiato, per il com- binato disposto di cui agli artt. 2043 e 2697 del c.c..
Nelle ipotesi previste dall'ordinamento di responsabilità oggettiva non può acqui- stare rilievo (e, dunque, il danneggiato non è gravato dell'onere di provare ) l'elemento sog- gettivo del dolo o della colpa. Per altra giurisprudenza di legittimità e per una parte della dottrina la responsabilità del custode si fonda invece su di una praesumptio iuris tantum di colpa, superabile - unicamente - mediante la prova del caso fortuito (Cass., 17. 05. 01 n. 6767;
Cass., 10. 05. 99 n. 4616; Cass., 22. 04. 98 n. 4070; Cass., 01. 10. 97 n. 9568).
A prescindere dall'inquadramento dogmatico che si ritiene preferibile, la Giurispru- denza più recente, accogliendo in ciò i suggerimenti della Corte Cost. 10.05.99 n. 156 ha oramai abbandonato l'orientamento, fino allora prevalente, che negava in genere l'applicabi- lità della norma con riferimento a beni demaniali o patrimoniali oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività, basandosi sull'idea che il controllo sulla cosa, che conferi- sce sostanza al concetto di custodia, debba essere accertato caso per caso e non possa esclu- dersi a priori (Cass., n. 15.84/06; Cass., 4962/07; Cass., 5308/07). Ciò rende possibile ed appli- cabile una responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, nei casi di strade aperte al transito pubblico (Cass. 15042/08; Cass., 11.511/08; Trib. Mi, sez. X, 14. 02. 08). Inoltre, si deve notare che la Giurisprudenza identifica il custode in colui che ha la disponibilità non solo materiale, ma anche giuridica, sul bene che ha cagionato il danno ed è pertanto in condizione di controllare i rischi inerenti ad esso (Cass., 4279 1908; Cass., 24.739/07).
Da ciò il rigetto dell'eccezione di carenza di titolarità passiva, non potendo il conve- nuto sottrarsi da responsabilità per custodia sulla semplice base dell'affidamento a terzi di lavori sulla strada. Ciò, a prescindere dal fatto che, la concessione de qua appariva nella specie scaduta il 24/12/2022, ossia proprio il giorno dell'incidente, che la via era pacifica- mente, da tempo, stata riaperta al traffico veicolare pedonale
Quanto all'Ente Pubblico, proprietario (dal punto di vista sostanziale) di un bene im- mobile inerte, quale una strada, (Cass., 10.11.72 n. 2839; Cass., 16.10.79 n. 5394) è stato messo in luce correttamente dalla dottrina che l'applicazione dell'art. 2051 del c.c. pone un
7 problema di equa delimitazione dei rischi da porre a carico del custode. Trattasi in particolare di un problema di giustizia distributiva, la quale deve contemperare, in maniera equa, le ragioni dei danneggiati (e la necessità connessa di sanzionare anche ipotesi di danno verifi- catesi senza intervento diretto del custode), con la impossibilità pratica, in talune occasioni, di pretendere una custodia generalizzata su tutti i beni pubblici (Cass., 24.05.1971 n. 1641).
La soluzione giuridica prevalentemente adottata risulta essere la seguente.
L'Ente custode risponde, ex art. 2051 c.c., per i danni che siano ricollegabili a situa- zioni di pericolo immanentemente connesso alla struttura del bene pubblico (cd. bene peri- coloso). Invece, in relazione alle cose di per sé non pericolose, l'Ente deve addossarsi i rischi da cui possa comunque insorgere un processo dannoso (Cass., 3041/09, in Giur. It. '00, p. 733).
In tale seconda ipotesi occorre che il custode abbia la disponibilità concreta della cosa e, dunque, sia tenuto a rispondere dei rischi riconnessi ad essa in relazione ai doveri di sorve- glianza e di manutenzione che sono razionalmente esigibili in base a criteri di gestione cor- retta e diligente delle proprie risorse e del proprio patrimonio (Cass., 17. 10. 69 n. 3408, in
Foro It., '70, I, p. 1887 Cass., 22.02.99 n. 1477; Cass., 28. 03. 2001 n. 4480: "non occorre che l' idoneità lesiva dipenda dalla natura stessa delle cose in quanto...sussiste in ogni caso un dovere di custodia e di controllo quando il fortuito o l'effetto dell'azione umana possono prevedibilmente in- tervenire come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso provocando lo sviluppo di un agente, di un elemento, di un carattere, che conferiscano alla cosa l'idoneità suddetta"; Cass., 22.05.00 n. 6616).
Insomma, occorre che il controllo efficace sia, in concreto, possibile, come in caso di beni di estensione ragionevole (Corte Cost., 10.05.99 n. 156, in Giur. Civ., '00, I, p. 469). In tale contesto rientrano certamente le strade pubbliche.
Infine, perché si verifichi la responsabilità sancita dall'art. 2051 del c.c., la Giurispru- denza ritiene necessaria e sufficiente la sussistenza di una relazione diretta tra la cosa e l'e- vento dannoso, intesa nel senso che la cosa, per suo dinamismo intrinseco o per l'insorgere in essa di un processo dannoso, ancorché provocato dall'esterno, produca direttamente il danno - non essendo invece lo strumento con cui l'uomo lo cagiona con la sua attività (Cass.,
07.12.00 n. 15538; Cass., 15.02.00 n. 1682; Cass., 11.06.98 n. 5796; Cass., 23.11.90 n. 10277; Cass.,
27.06.84 n. 3774).
8 Alla luce di tali considerazioni generali l'honus probandi a carico dell'attore-danneg- giato si atteggia in modo tutt' affatto particolare. Quest'ultimo, infatti, deve fornire la dimo- strazione del fatto costitutivo della responsabilità oggettiva. Detto fatto costitutivo si com- pone dei tre elementi oggettivi della fattispecie: il fatto lesivo, il danno (ingiusto), il rapporto di causalità.
Occorre provare, cioè, che il danno derivi da fatto della cosa in custodia o, in altri termini, che la cosa abbia assunto il ruolo di condicio necessaria al prodursi del danno (Cass.,
13.02.02 n. 2075), senza necessità di provare altresì la condotta omissiva del custode, pro- duttrice del danno (Cass., 19.08.97 n. 7702; Cass., 04.12.95 n. 12500, in Foro It.,'96, I, p. 3179).
Quanto alla sussistenza del rapporto eziologico “cosa in custodia/evento dannoso”,
l' onere probatorio può essere assolto anche attraverso la semplice dimostrazione di circo- stanze da cui sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass., 22.07.87 n.
6407; Cass., 05.12.81 n. 6467), potendosi esaurire nella dimostrazione che l'evento si è pro- dotto quale conseguenza normale della condizione particolare, potenzialmente lesiva, della cosa considerata nella sua globalità e senza che occorra provare l'inesistenza di impulsi cau- sali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode, quindi inevitabili per lui
(Cass., 06.08.97 n. 7276).
Tale prova emerge a sufficienza dall'esame delle circostanze e della documentazione prodotta agli atti, non essendo in contestazione che l'attrice sia caduta proprio sul punto in cui sussisteva, nel bel mezzo delle strisce pedonali - deputate proprio all'attraversamento in sicurezza delle strade pubbliche - un tombino posto a livello inferiore di alcuni centimetri rispetto al piano stradale e che, lungi dall'essere opportunamente segnalato, appare anzi mi- metizzato in quanto colorato in parte dello stesso colore dell'asfalto, in parte dello stesso colore bianco della zebratura pedonale (doc. 1 attrice).
Ad ogni buon conto, il Sig. a dichiarato, in data 29/03/23, che “il giorno Parte_3
24.12.22, intorno alle 14:00./15:00 percorrevo l'attraversamento pedonale che si trova all'incrocio Pe tra via Vittorio Veneto e via Isonzo, mi precedeva presidi a distanza una signora che, successi- vamente, ho saputo essere la signora per averla conosciuta essendo stata mia com- Parte_1 pagna di scuola, la quale ad un tratto ho visto inciampare in un grosso tombino che si trovava all'interno delle strisce pedonali e che aveva i bordi dissestati ribassati di diversi centimetri rispetto
9 all'asfalto della sede stradale. Posso, altresì dichiarare che la signora dopo aver Parte_1 incespicando nel suddetto tombino è caduta rovinosamente a terra” (doc. 2 attrice).
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Qualora il danneggiato abbia fornito la prova di cui sopra, il convenuto dovrebbe fornire la prova liberatoria del fortuito, il cui concetto (inteso come fatto specifico capace di determinare autonomamente il danno) viene inteso dalla giurisprudenza nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella pro- duzione del danno e della colpa del danneggiato (Cass., n. 16.607 del 2008; Cass., n. 4279 del
2008, in DireResp 08, 1112; Cass., n. 5578 del 2003). Più restrittiva nell'accogliere tale verifica del caso derivante da evento naturale, la giurisprudenza ammette in modo alquanto ampio la prova del fortuito derivante da fatto del danneggiato, accertando volta a volta che la cosa fosse uno strumento nelle mani di questo, così che il fattore esterno abbia interrotto il legame cosa-custode.
In ogni caso, la colpa del danneggiato escluderebbe la responsabilità del custode in quanto interverrebbe nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo avente i caratteri di imprevedibilità e inevitabilità (Cass., n. 24.755 del 2008; 2062 del 2004;
10.641 del 2002), i quali non ricorrerebbero peraltro nel fatto che il custode potrebbe prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cass., n. 1655 del 2005; 9047 del 1995). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all' ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza (Cass., n. 10.703 del 1999).
Inoltre, il giudizio sulla idoneità causale del fattore esterno deve essere adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del me- desimo nel dinamismo causale del fatto, fino ad interrompere il nesso eziologico cosa/danno ed escludere dunque la responsabilità del custode (Cass., n. 584 del 2001).
10 Ciò premesso, dagli atti non emerge alcuna condotta dell'attrice riconducibile al pro- filo di colpa ed utile a integrare caso fortuito, nel senso sopra prospettato.
Dal posizionamento del tombino in centro città non può certamente dedursi la cono- scenza, da parte dell'attrice, dello stesso (come di tutti gli innumerevoli tombini che si tro- vano disseminati su tutto le strade, e soprattutto sulle strisce pedonali, che costellano il centro storico cittadino).
Dall'orario diurno dell'incidente non può dedursi la visibilità dell'insidia, atteso che il tombino non è segnalato ed anzi, come già detto è parzialmente usato con il fondo stradale sul quale si trova.
Neppure il materiale di cui è composto il tombino (acciaio) appare rilevante, non potendo ovviamente i pedoni che attraversano la strada accorgersi della presenza di un po- tenziale ostacolo un'insidia, sulla semplice base di detto materiale.
Infine, neppure l'inesistenza (conosciuta) di precedenti sinistri possiede valore pro- batorio presuntivo circa l'eventuale negligenza dell'attrice.
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Passando alla quantificazione del quantum risarcitorio dovuto, questo Giudice aderi- sce alla recente impostazione dogmatica recepita sia dalla Cassazione che dalla Corte Cost..
In particolare la prima (n. 4712/08) ha definito il danno alla persona come inserito in una struttura bipolare, ovvero patrimoniale-non patrimoniale, a sua volta pentapartita nel senso che il primo si suddivide nelle forme del damnum emergens e del lucrum cessans; il secondo in danno morale, biologico e c.d. esistenziale. Non sorgono particolari difficoltà interpreta- tive quanto al primo, ma si impone qualche chiarimento in relazione al secondo, anche tenuto conto della recente decisione a S.U. resa in esito ai quesiti rivolti alle medesime dalla sen- tenza sopra richiamata. La Corte Cost., n. 233/03 ha ritenuto che “…può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059
c.c. si identificherebbe con il c.d. danno morale soggettivo”. In due pronunce (nn. 8827 e 8828/03) che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona viene, infatti, prospettata con ricchezza di ar- gomentazioni – nel quadro del sopracitato sistema bipolare del danno – un'interpretazione
11 costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell' astratta previsione normativa ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: dunque sia il danno morale soggettivo (inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, con- seguente ad accertamento medico: art. 32 Cost.), sia infine il danno (spesso definito in dot- trina e Giurisprudenza esistenziale) derivante da lesione di (altri) interessi di rango costitu- zionale inerenti alla persona.
Quindi “si deve ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione di 'danno non patrimoniale' inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come 'danno morale soggettivo”. Da ultimo, nel ribadire tale orientamento con decisione a S.U. la Corte ha precisato che “…il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”. Se dunque presupposto del danno non patrimoniale è la lesione di valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, va chiarita la natura del tripartito che caratterizza il danno non patrimoniale.
a) Va anzitutto definito il danno biologico, quale conseguenza della violazione del diritto alla salute psico-fisica: esso deve essere considerato “in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana” (Corte Cost. 356/91; 184/86). Tale danno, nella precitata accezione, ha poi conseguito definizione legislativa con gli artt. 38 e 139 del dlgs. N. 209 del 2005, ove al c. II viene stabilito “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipenden- temente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Secondo la Corte “…va ricondotto nell'ambito dell' art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art.
32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa”(Cass., 15022/05; 23918/06). In precedenza, come è noto, la tu- tela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'
12 art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte Cost. 184/86), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059
c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come rite- nuto dalla successiva Sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psi- chico sofferto dal congiunto della vittima primaria).
b) Si dovrà inoltre valutare la sussistenza, ricorrendo una ipotesi di illecito anche penale (come è nella specie), quale componente ulteriore nella quantificazione del danno non patrimoniale, del danno morale, inteso secondo la più recente visione della Giurispru- denza di legittimità a S.U., ovvero nel senso “…che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”. La Corte ha peraltro chiarito che la nuova nozione di danno morale, quale elemento descrittivo di quello non patrimoniale complessivo va esclusa, salvo ipotesi parti- colari, allorché il danno prodotto dal reato importi lesione psico-fisica e questa sia risarcita come danno biologico come sopra inteso: in tale caso si assisterebbe infatti ad una duplica- zione del danno da reato ove la sofferenza soggettiva non assuma rilievo autonomo rispetto a quella conseguente alle lesioni. Se infatti il danno non patrimoniale da reato consegue alla lesione di un interesse già ritenuto rilevante dal legislatore con la tutela penale (come riferi- sce il Giudice di legittimità), è palese che quando il bene protetto è l'integrità fisica, come nel reato di lesioni personali, esso è già tutelato con la previsione del risarcimento del danno cd. biologico, ovvero conseguente alla lesione della suddetta integrità fisica. Ipotizzare una ulteriore e diversa sofferenza di tipo morale equivale, salvo ipotesi specifiche di particolare gravità, a dare due diversi nomi al medesimo danno e, dunque, a duplicarlo: non residua dunque spazio logico per altro tipo di danno non patrimoniale. In questo caso infatti il tur- bamento dell'animo assume connotazione di degenerazione patologica della sofferenza la quale, da sofferenza morale, si specifica come sofferenza fisica o psichica e come tale è risarcita. Il meccanismo per superare il limite strettamente biologico del metodo tabellare è poi apprestato dal medesimo legislatore e richiamato nella sentenza delle S.U.: consiste in un possibile congruo adeguamento del conteggio tabellare alla situazione specifica (fino al
20% per la micro permanente, fino al 30% per la macropermanente).
13 c) Infine in ipotesi di lesione di ulteriori (rispetto al danno alla salute) ed individuati
(dall' attore) valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, ricorrerà quello che è stato definito come danno esistenziale, ma che è componente del danno non patrimoniale previsto dall'art.2059 c.c., ormai svincolato dal riferimento all'art. 185, c. II, del c.p.c, ma ricollegato necessariamente, per la riserva di legge contenuta nella norma, alla lesione di valori della persona individuati e protetti da specifiche norme della carta costituzionale (da ultimo Cass. SU 26972/08).
Tanto premesso, la CT medico legale svolta, depositata in data 31/03/2025, ha ac- certato che “in esito al sinistro occorsole il 24 dicembre 2022 riportò una brutta Parte_1 frattura pluri-frammentaria spiroide, a tre frammenti maggiori, della diafisi prossimale e media dell'omero sinistro. Sottoposta il 3 gennaio 2023 ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca
e viti, fu dimessa con tutore ortopedico che riferisce aver indossato per 50 giorni. La prognosi fu prolungata fino al 16 ottobre 2023, quando lo specialista ortopedico stilò certificato di guarigione clinica con postumi. Attualmente residua, in soggetto mancino, una importante ipotonotrofia del muscolo deltoide, in particolare del suo pilastro anteriore, ed una ipotrofia del ventre muscolare del bicipite brachiale;
funzionalmente, il movimento della spalla è limitato per circa un mezzo, sono presenti dolore e deficit stenico;
è altresì presente una vistosa cicatrice chirurgica sulla regione deltoidea con area di ipoestesia loco-regionale. La presenza di una lunga placca di sintesi che giunge fino alla testa dell'omero, tuttora in situ, motiva sicuramente la limitazione dell'articolarità passiva in abduzione e, almeno in parte, la persistenza del dolore” (p. 6).
Alle risultanze della CT il Tribunale integralmente si conforma, apparendo le con- clusioni raggiunte all'esito di un esame accurato, scrupoloso e completo della documenta- zione in atti e della perizianda, privo di vizi logici, il quale ha dato opportunamente conto delle critiche mosse alla bozza della medesima relazione dal ctp di parte convenuta, smen- tendole con argomentazioni pienamente condivisibili da questo Giudicante, il quale avesse integralmente si riporta.
Adottato il criterio di liquidazione equitativa basato sul punto di invalidità di cui alle tabelle ponderate del Tribunale di Milano, in uso presso questo Tribunale, il quale è tenden- zialmente aumentabile per consentire di rapportare la liquidazione al fatto concreto ed alle sue ridondanze sul modo di essere della persona in relazione all'ambiente in cui è inserito, alla sfera interrelazionale, alle utilità che ne riceveva, alla perdita di valori somato-estetici, ecc… e che nella specie si ritiene di dover aumentare in misura del 30%, ravvisandosene i
14 presupposti sulla base della già riportata CT, si osserva che, in virtù delle conclusioni della stessa relazione, l'attrice, in conseguenza della lesione subita, ha riportato:
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 70
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Danno biologico risarcibile € 40.503,00
Con personalizzazione (30% del danno biologico) € 52.653,90
Invalidità temporanea totale € 8.050,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 12.650,00
Spese mediche € 700,50
Totale generale: € 66.004,40.
A detto importo deve aggiungersi un importo corrispondente alla riduzione della ca- pacità lavorativa, la quale è effettiva stante quanto ritenuto dal CT (“Devesi infine rilevare che il danno biologico permanente ha altresì incidenza, oltre che sullo svolgimento delle attività quotidiane non lavorative, anche su eventuali attività di lavoro che possano comportare solleva- mento di carichi con gli arti superiori, rendendoli più difficoltosi, se saltuari, impossibili, se conti- nuativi” (p. 13, 14), e stante il fatto che l'attrice era titolare all'epoca dei fatti di un negozio di alimentazione animale, e ha riferito al CT di essere attualmente in procinto di iniziare l'at- tività di aiuto-cuoca in un bar-ristorante, attività per la quale è presumibile il sollevamento di carichi con gli arti superiori. Il Giudice determina in via equitativa la riduzione della ca- pacità lavorativa in un valore pari a complessivi € 10.000,00.
E così per un totale di € 76.004,40 in linea e per sorte capitale.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione, pecuniaria, di valore (determinabile in denaro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulla somma dovuta viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria. In particolare la somma spettante deve essere devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'im- porto complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sen- tenza fino alla data del saldo effettivo (Cass., S.U., n. 1712/95).
15 Sulla medesima sorte capitale sono dovuti gli interessi compensativi a titolo equita- tivo e remunerativo del creditore per il mancato suo godimento di somma risarcitoria, dal fatto illecito fino al soddisfo, poiché espressamente richiesti.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale - valore minimo) nell'ambito dei giu- dizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi €
11977 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e
C.p.i., come per legge. Con distrazione a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate in complessivi € 1200, come da decreto del G.I. del 31.03.2025.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- DA , in persona del suo Sindaco pro-tempore, a pagare Controparte_1
a € 76.004,40, oltre interessi e rivalutazione, come da motiva- Parte_1 zione; con distrazione;
- DA , in persona del suo Sindaco pro-tempore, alle spese Controparte_1 di giudizio per € 11.977,00 oltre accessori, come da motivazione;
- DA , in persona del suo Sindaco pro-tempore, alle spese Controparte_1 di C.T.U. per € 1.200,00, oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 03/12/2025
Il giudice
BR ES
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, a valersi quali note di precisazione delle conclu- sioni e discussione, visto l'art. 281-sexies del c.p.c., pronuncia e deposita Sentenza, come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 03/12/2025
Il G.I.
dr. BR ES
1 N. 584/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. BR ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 584/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), 30/04/1973, parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIOMMONI CINZIA ( , come da procura in calce a C.F._2 atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Monte Falco, 38 52100 Arezzo - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione : “• accertare e dichiarare, ex art 2051 cc, la esclusiva re- sponsabilità del nella causazione del sinistro occorso alla Sig.ra nelle Controparte_1 Parte_1 strisce pedonali della Via Isonzo in Arezzo, il giorno 24.12.22; e • per l'effetto condannare il CP_1
, in persona del suo Sindaco p.t., a risarcire tutti i danni subiti dalla Sig.ra el sinistro
[...] Parte_1 per cui è causa e, in particolare, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 65107,79 per danno biologico permanente, per danno biologico temporaneo e danno morale, così calcolato applicando la TUN
2 di cui al DPR n. 12 del 13.1.25, nonché della ulteriore somma di € 700,5 per spese mediche documentate e, così, per un totale complessivo di € 65808,29, oltre interessi dal dì del fatto alla data di effettivo soddisfo;
• condannare, altresì, il , in persona del suo Sindaco p.t., a risarcire la Sig.ra Controparte_1 Parte_2 oltre al danno biologico permanente e temporaneo, il danno derivante dalla riduzione e/o perdita della
[...] capacità lavorativa, per la cui quantificazione e liquidazione la Sig.ra si rimette all'equa valuta- Pt_1 zione del Giudice;
• con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, comprese spese generali 15%, oltre accessori di legge C.P.A., come da separata notula che si allega, con distrazione delle spese ex art 93 cpc in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”
E
- ( in persona del Sindaco p.t., parte rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentata e difesa dall'Avv. GIRARDI ANDREA ( , C.F._3 [...]
( , come da procura a margine di/in calce a CP_2 C.F._4 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il loro studio in VIA FABIO FILZI 2 MILANO;
- parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “in via principale: rigettare le do- mande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art 1227 cc, del concorso di colpa della Sig.ra ella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande avversarie nei Pt_1 limiti della prova del danno raggiunta;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge con distrazione delle spese ex art 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la Sig.ra premesso che: il 24/12/22, alle ore 14,00 Pt_1 circa, mentre in Arezzo percorreva via Vittorio Veneto con direzione centro città sulle strisce pedonali utili ad attraversare via Isonzo, era caduta a terra a causa della presenza di un tom- bino dissestato e ribassato di alcuni centimetri rispetto all'asfalto della sede stradale, non visibile e non segnalato;
soccorsa dai presenti e trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale,
3 le veniva diagnosticata “frattura spiroide a 3 frammenti diafisi omerale sx in trauma da caduta”, con conseguente posizionamento di stecca in resina, tutore universale alla spalla, prognosi di giorni 30, successivo ricovero e di intervento di osteosintesi con placca e viti, dimissioni in data 05/01/23 con diagnosi “frattura scomposta del terzo prossimale della diafisi dell' omero sinistro”, blocco dell'arto con tutore ortopedico, terapia farmacologica, cicli di fisiokinesite- rapia riabilitativa, visite specialistiche ortopediche ed esami radiografici;
responsabile del fatto per omessa custodia e, comunque, per fatto illecito, era il il quale, Controparte_1 previa richiesta documentazione, puntualmente trasmessa, comunicava l'apertura del sini- stro presso la compagnia Itas Mutua, la quale incaricava il proprio accertatore, eseguiva ri- lievi, ma negava ogni risarcimento;
si sottoponeva a visita medico legale, certificante il pro- prio stato di invalidità; il gravissimo danno psicofisico subito era quantificabile in comples- sivi € 40.450,00. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva: carenza di legittimazione passiva, per es- sere il sinistro imputabile a detta terza, onerata della custodia ed autorizzata ad intervenire sulla strada per inserire micro tubi di fibra ottica. Nel merito e riguardo all'an debeatur con- testava ogni propria asserita responsabilità sia a titolo di custode che per fatto illecito, con- siderato lo stato, la conoscenza e visibilità dei luoghi (punto nevralgico del Centro storico), la visibilità del tombino, le dimensioni contenute dell'affossamento, l'inesistenza di sinistri precedenti, da ricondursi invece a colpa esclusiva dell'attrice. Contestava il quantum de- beatur e, in particolare il danno biologico/dinamico relazionale, da valutarsi in misura dif- ferenziale considerati anche possibili indennizzi da polizze private o enti previdenziali, non- ché le spese mediche, da limitarsi a quelle strettamente necessarie. Contestava la richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Giova rigettare, in limine litis, l'eccezione erroneamente qualificata da parte conve- nuta quale carenza di legittimazione passiva.
Invero tale presupposto processuale (o presupposto dell'azione) consistente nella le- gittimazione (attiva o, come nella specie, passiva) consiste nella semplice coincidenza - a
4 livello, ovviamente, di (e cioè dal mero punto di vista della) affermazione dei fatti come allegati dall'attore e non a livello di prova (aspetto quest'ultimo attinente invece il merito della controversia) - tra il soggetto nei cui confronti è proposta la domanda (convenuto) ed il titolare passivo affermato del diritto fatto valere in giudizio. Si fonda esclusivamente sulla mera prospettazione di titolarità delle posizioni giuridiche (diritti, ma anche interessi, poteri, status ecc) dedotta in giudizio.
In altre parole, è necessario – oltre che sufficiente - che la domanda giudiziale sia rivolta contro il soggetto - per ciò stesso convenuto - il quale sia anche, nella prospettazione offerta dall'attore, titolare passivo (danneggiante inadempiente, a seconda del tipo di azione proposta) del diritto azionato e, quindi, dell' azione proposta.
Naturalmente non è sufficiente che tale coincidenza risulti ad un mero confronto for- male fra il soggetto attore ed il soggetto che viene affermato titolare della pretesa azionata.
Occorre infatti che tale titolarità risulti astrattamente sostenibile, sulla base della normativa applicabile al caso concreto per cui è causa;
In assenza della legittimazione attiva, a prescindere dall'accertamento della verità dei fatti affermati a sostegno dell'azione, in ogni caso l'ipotetica pretesa fatta valere non risulte- rebbe esercitata da colui che agisce. Pertanto, il Giudice dovrebbe fermarsi ad una pronuncia di rigetto in rito, conseguente all'accertamento della inesistenza del presupposto processuale
- ossia del difetto di azione per difetto di legittimazione o titolarità (attiva) della stessa - senza poter scendere all'esame del merito (cioè della fondatezza) della domanda. (Cass.,
20/11/03 n. 17606; Cass., 19/07/02 n. 10574).
Tale corrispondenza sussiste evidentemente nella fattispecie oggetto di esame, nella quale l'attrice ha proposto azione nei confronti dello stesso soggetto ritenuto responsabile dell'incidente occorsole, quale custode della strada (ex Art 2051 del c.c.) o per fatto illecito omissivo (ex Art 2043 del c.c.)..
***
A tal proposito, preme solo richiamare la recente Sentenza della Cassazione, S.U.
16/02/2016 n. 2951, la quale ha chiarito opportunamente la differenza tra titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico e legittimazione ad agire. L'intervento delle Sezioni Unite era
5 stato sollecitato a causa del contrasto presente in giurisprudenza in merito alla contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio. In base a quando affermato, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, non riguarda “la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare”, è, quindi, un elemento co- stitutivo della domanda: “chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda”. La Corte, fissando alcune prime conclusioni, chiarisce che la parte che promuove un giudizio deve, quindi, prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte.
Enuncia dunque il seguente principio di diritto: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della deci- sione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
***
Ciò doverosamente premesso, previa riqualificazione dell'eccezione di parte conve- nuta quale carenza di titolarità passiva, passando al merito si deve osservare che l'attrice ha proposto azione giudiziale al fine di vedere riconosciuta la responsabilità dell' Ente conve- nuto in conseguenza dei danni materiali lamentati.
Poiché non è dedotto e non sussiste alcun rapporto contrattuale o comunque obbliga- torio tra le parti, la allegata responsabilità del convenuto deve essere previamente qualificata come extracontrattuale.
L'attrice ha l'onere di provare che la suddetta responsabilità è integrata sulla base della normativa applicabile alla fattispecie e dallo stesso invocata. In particolare, nella spe- cie, è applicabile l'art. 2051 del c.c., dettato per l' ipotesi del danno aquiliano, cagionato da cose che si hanno in custodia. La suddetta disposizione prevede che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" e configura, per la dottrina e la Giurisprudenza più recenti, anche di merito (Cass., S.U., 11.11.91 n. 12019;
6 Cass., 09.04.03 n. 5578; Cass., 15.01.03 n. 472; Cass., 20.05.98 n. 5990; Cass., 08.04.97 n. 3041; C.
App. Mi, 02.11.1982; C. App. Mi, 19.06.1981; Trib. Ve, 28.03.1987 in Dir. Reg., 497; Cass., 28. 10.
95 n. 11264) una ipotesi tipica di responsabilità oggettiva, ossia ricollegabile ai soli elementi obiettivi della fattispecie, la cui prova, come già detto, è onere del danneggiato, per il com- binato disposto di cui agli artt. 2043 e 2697 del c.c..
Nelle ipotesi previste dall'ordinamento di responsabilità oggettiva non può acqui- stare rilievo (e, dunque, il danneggiato non è gravato dell'onere di provare ) l'elemento sog- gettivo del dolo o della colpa. Per altra giurisprudenza di legittimità e per una parte della dottrina la responsabilità del custode si fonda invece su di una praesumptio iuris tantum di colpa, superabile - unicamente - mediante la prova del caso fortuito (Cass., 17. 05. 01 n. 6767;
Cass., 10. 05. 99 n. 4616; Cass., 22. 04. 98 n. 4070; Cass., 01. 10. 97 n. 9568).
A prescindere dall'inquadramento dogmatico che si ritiene preferibile, la Giurispru- denza più recente, accogliendo in ciò i suggerimenti della Corte Cost. 10.05.99 n. 156 ha oramai abbandonato l'orientamento, fino allora prevalente, che negava in genere l'applicabi- lità della norma con riferimento a beni demaniali o patrimoniali oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività, basandosi sull'idea che il controllo sulla cosa, che conferi- sce sostanza al concetto di custodia, debba essere accertato caso per caso e non possa esclu- dersi a priori (Cass., n. 15.84/06; Cass., 4962/07; Cass., 5308/07). Ciò rende possibile ed appli- cabile una responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, nei casi di strade aperte al transito pubblico (Cass. 15042/08; Cass., 11.511/08; Trib. Mi, sez. X, 14. 02. 08). Inoltre, si deve notare che la Giurisprudenza identifica il custode in colui che ha la disponibilità non solo materiale, ma anche giuridica, sul bene che ha cagionato il danno ed è pertanto in condizione di controllare i rischi inerenti ad esso (Cass., 4279 1908; Cass., 24.739/07).
Da ciò il rigetto dell'eccezione di carenza di titolarità passiva, non potendo il conve- nuto sottrarsi da responsabilità per custodia sulla semplice base dell'affidamento a terzi di lavori sulla strada. Ciò, a prescindere dal fatto che, la concessione de qua appariva nella specie scaduta il 24/12/2022, ossia proprio il giorno dell'incidente, che la via era pacifica- mente, da tempo, stata riaperta al traffico veicolare pedonale
Quanto all'Ente Pubblico, proprietario (dal punto di vista sostanziale) di un bene im- mobile inerte, quale una strada, (Cass., 10.11.72 n. 2839; Cass., 16.10.79 n. 5394) è stato messo in luce correttamente dalla dottrina che l'applicazione dell'art. 2051 del c.c. pone un
7 problema di equa delimitazione dei rischi da porre a carico del custode. Trattasi in particolare di un problema di giustizia distributiva, la quale deve contemperare, in maniera equa, le ragioni dei danneggiati (e la necessità connessa di sanzionare anche ipotesi di danno verifi- catesi senza intervento diretto del custode), con la impossibilità pratica, in talune occasioni, di pretendere una custodia generalizzata su tutti i beni pubblici (Cass., 24.05.1971 n. 1641).
La soluzione giuridica prevalentemente adottata risulta essere la seguente.
L'Ente custode risponde, ex art. 2051 c.c., per i danni che siano ricollegabili a situa- zioni di pericolo immanentemente connesso alla struttura del bene pubblico (cd. bene peri- coloso). Invece, in relazione alle cose di per sé non pericolose, l'Ente deve addossarsi i rischi da cui possa comunque insorgere un processo dannoso (Cass., 3041/09, in Giur. It. '00, p. 733).
In tale seconda ipotesi occorre che il custode abbia la disponibilità concreta della cosa e, dunque, sia tenuto a rispondere dei rischi riconnessi ad essa in relazione ai doveri di sorve- glianza e di manutenzione che sono razionalmente esigibili in base a criteri di gestione cor- retta e diligente delle proprie risorse e del proprio patrimonio (Cass., 17. 10. 69 n. 3408, in
Foro It., '70, I, p. 1887 Cass., 22.02.99 n. 1477; Cass., 28. 03. 2001 n. 4480: "non occorre che l' idoneità lesiva dipenda dalla natura stessa delle cose in quanto...sussiste in ogni caso un dovere di custodia e di controllo quando il fortuito o l'effetto dell'azione umana possono prevedibilmente in- tervenire come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso provocando lo sviluppo di un agente, di un elemento, di un carattere, che conferiscano alla cosa l'idoneità suddetta"; Cass., 22.05.00 n. 6616).
Insomma, occorre che il controllo efficace sia, in concreto, possibile, come in caso di beni di estensione ragionevole (Corte Cost., 10.05.99 n. 156, in Giur. Civ., '00, I, p. 469). In tale contesto rientrano certamente le strade pubbliche.
Infine, perché si verifichi la responsabilità sancita dall'art. 2051 del c.c., la Giurispru- denza ritiene necessaria e sufficiente la sussistenza di una relazione diretta tra la cosa e l'e- vento dannoso, intesa nel senso che la cosa, per suo dinamismo intrinseco o per l'insorgere in essa di un processo dannoso, ancorché provocato dall'esterno, produca direttamente il danno - non essendo invece lo strumento con cui l'uomo lo cagiona con la sua attività (Cass.,
07.12.00 n. 15538; Cass., 15.02.00 n. 1682; Cass., 11.06.98 n. 5796; Cass., 23.11.90 n. 10277; Cass.,
27.06.84 n. 3774).
8 Alla luce di tali considerazioni generali l'honus probandi a carico dell'attore-danneg- giato si atteggia in modo tutt' affatto particolare. Quest'ultimo, infatti, deve fornire la dimo- strazione del fatto costitutivo della responsabilità oggettiva. Detto fatto costitutivo si com- pone dei tre elementi oggettivi della fattispecie: il fatto lesivo, il danno (ingiusto), il rapporto di causalità.
Occorre provare, cioè, che il danno derivi da fatto della cosa in custodia o, in altri termini, che la cosa abbia assunto il ruolo di condicio necessaria al prodursi del danno (Cass.,
13.02.02 n. 2075), senza necessità di provare altresì la condotta omissiva del custode, pro- duttrice del danno (Cass., 19.08.97 n. 7702; Cass., 04.12.95 n. 12500, in Foro It.,'96, I, p. 3179).
Quanto alla sussistenza del rapporto eziologico “cosa in custodia/evento dannoso”,
l' onere probatorio può essere assolto anche attraverso la semplice dimostrazione di circo- stanze da cui sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass., 22.07.87 n.
6407; Cass., 05.12.81 n. 6467), potendosi esaurire nella dimostrazione che l'evento si è pro- dotto quale conseguenza normale della condizione particolare, potenzialmente lesiva, della cosa considerata nella sua globalità e senza che occorra provare l'inesistenza di impulsi cau- sali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode, quindi inevitabili per lui
(Cass., 06.08.97 n. 7276).
Tale prova emerge a sufficienza dall'esame delle circostanze e della documentazione prodotta agli atti, non essendo in contestazione che l'attrice sia caduta proprio sul punto in cui sussisteva, nel bel mezzo delle strisce pedonali - deputate proprio all'attraversamento in sicurezza delle strade pubbliche - un tombino posto a livello inferiore di alcuni centimetri rispetto al piano stradale e che, lungi dall'essere opportunamente segnalato, appare anzi mi- metizzato in quanto colorato in parte dello stesso colore dell'asfalto, in parte dello stesso colore bianco della zebratura pedonale (doc. 1 attrice).
Ad ogni buon conto, il Sig. a dichiarato, in data 29/03/23, che “il giorno Parte_3
24.12.22, intorno alle 14:00./15:00 percorrevo l'attraversamento pedonale che si trova all'incrocio Pe tra via Vittorio Veneto e via Isonzo, mi precedeva presidi a distanza una signora che, successi- vamente, ho saputo essere la signora per averla conosciuta essendo stata mia com- Parte_1 pagna di scuola, la quale ad un tratto ho visto inciampare in un grosso tombino che si trovava all'interno delle strisce pedonali e che aveva i bordi dissestati ribassati di diversi centimetri rispetto
9 all'asfalto della sede stradale. Posso, altresì dichiarare che la signora dopo aver Parte_1 incespicando nel suddetto tombino è caduta rovinosamente a terra” (doc. 2 attrice).
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Qualora il danneggiato abbia fornito la prova di cui sopra, il convenuto dovrebbe fornire la prova liberatoria del fortuito, il cui concetto (inteso come fatto specifico capace di determinare autonomamente il danno) viene inteso dalla giurisprudenza nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella pro- duzione del danno e della colpa del danneggiato (Cass., n. 16.607 del 2008; Cass., n. 4279 del
2008, in DireResp 08, 1112; Cass., n. 5578 del 2003). Più restrittiva nell'accogliere tale verifica del caso derivante da evento naturale, la giurisprudenza ammette in modo alquanto ampio la prova del fortuito derivante da fatto del danneggiato, accertando volta a volta che la cosa fosse uno strumento nelle mani di questo, così che il fattore esterno abbia interrotto il legame cosa-custode.
In ogni caso, la colpa del danneggiato escluderebbe la responsabilità del custode in quanto interverrebbe nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo avente i caratteri di imprevedibilità e inevitabilità (Cass., n. 24.755 del 2008; 2062 del 2004;
10.641 del 2002), i quali non ricorrerebbero peraltro nel fatto che il custode potrebbe prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cass., n. 1655 del 2005; 9047 del 1995). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all' ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza (Cass., n. 10.703 del 1999).
Inoltre, il giudizio sulla idoneità causale del fattore esterno deve essere adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del me- desimo nel dinamismo causale del fatto, fino ad interrompere il nesso eziologico cosa/danno ed escludere dunque la responsabilità del custode (Cass., n. 584 del 2001).
10 Ciò premesso, dagli atti non emerge alcuna condotta dell'attrice riconducibile al pro- filo di colpa ed utile a integrare caso fortuito, nel senso sopra prospettato.
Dal posizionamento del tombino in centro città non può certamente dedursi la cono- scenza, da parte dell'attrice, dello stesso (come di tutti gli innumerevoli tombini che si tro- vano disseminati su tutto le strade, e soprattutto sulle strisce pedonali, che costellano il centro storico cittadino).
Dall'orario diurno dell'incidente non può dedursi la visibilità dell'insidia, atteso che il tombino non è segnalato ed anzi, come già detto è parzialmente usato con il fondo stradale sul quale si trova.
Neppure il materiale di cui è composto il tombino (acciaio) appare rilevante, non potendo ovviamente i pedoni che attraversano la strada accorgersi della presenza di un po- tenziale ostacolo un'insidia, sulla semplice base di detto materiale.
Infine, neppure l'inesistenza (conosciuta) di precedenti sinistri possiede valore pro- batorio presuntivo circa l'eventuale negligenza dell'attrice.
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Passando alla quantificazione del quantum risarcitorio dovuto, questo Giudice aderi- sce alla recente impostazione dogmatica recepita sia dalla Cassazione che dalla Corte Cost..
In particolare la prima (n. 4712/08) ha definito il danno alla persona come inserito in una struttura bipolare, ovvero patrimoniale-non patrimoniale, a sua volta pentapartita nel senso che il primo si suddivide nelle forme del damnum emergens e del lucrum cessans; il secondo in danno morale, biologico e c.d. esistenziale. Non sorgono particolari difficoltà interpreta- tive quanto al primo, ma si impone qualche chiarimento in relazione al secondo, anche tenuto conto della recente decisione a S.U. resa in esito ai quesiti rivolti alle medesime dalla sen- tenza sopra richiamata. La Corte Cost., n. 233/03 ha ritenuto che “…può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059
c.c. si identificherebbe con il c.d. danno morale soggettivo”. In due pronunce (nn. 8827 e 8828/03) che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona viene, infatti, prospettata con ricchezza di ar- gomentazioni – nel quadro del sopracitato sistema bipolare del danno – un'interpretazione
11 costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell' astratta previsione normativa ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: dunque sia il danno morale soggettivo (inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, con- seguente ad accertamento medico: art. 32 Cost.), sia infine il danno (spesso definito in dot- trina e Giurisprudenza esistenziale) derivante da lesione di (altri) interessi di rango costitu- zionale inerenti alla persona.
Quindi “si deve ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione di 'danno non patrimoniale' inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come 'danno morale soggettivo”. Da ultimo, nel ribadire tale orientamento con decisione a S.U. la Corte ha precisato che “…il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”. Se dunque presupposto del danno non patrimoniale è la lesione di valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, va chiarita la natura del tripartito che caratterizza il danno non patrimoniale.
a) Va anzitutto definito il danno biologico, quale conseguenza della violazione del diritto alla salute psico-fisica: esso deve essere considerato “in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana” (Corte Cost. 356/91; 184/86). Tale danno, nella precitata accezione, ha poi conseguito definizione legislativa con gli artt. 38 e 139 del dlgs. N. 209 del 2005, ove al c. II viene stabilito “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipenden- temente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Secondo la Corte “…va ricondotto nell'ambito dell' art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art.
32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa”(Cass., 15022/05; 23918/06). In precedenza, come è noto, la tu- tela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'
12 art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte Cost. 184/86), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059
c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come rite- nuto dalla successiva Sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psi- chico sofferto dal congiunto della vittima primaria).
b) Si dovrà inoltre valutare la sussistenza, ricorrendo una ipotesi di illecito anche penale (come è nella specie), quale componente ulteriore nella quantificazione del danno non patrimoniale, del danno morale, inteso secondo la più recente visione della Giurispru- denza di legittimità a S.U., ovvero nel senso “…che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”. La Corte ha peraltro chiarito che la nuova nozione di danno morale, quale elemento descrittivo di quello non patrimoniale complessivo va esclusa, salvo ipotesi parti- colari, allorché il danno prodotto dal reato importi lesione psico-fisica e questa sia risarcita come danno biologico come sopra inteso: in tale caso si assisterebbe infatti ad una duplica- zione del danno da reato ove la sofferenza soggettiva non assuma rilievo autonomo rispetto a quella conseguente alle lesioni. Se infatti il danno non patrimoniale da reato consegue alla lesione di un interesse già ritenuto rilevante dal legislatore con la tutela penale (come riferi- sce il Giudice di legittimità), è palese che quando il bene protetto è l'integrità fisica, come nel reato di lesioni personali, esso è già tutelato con la previsione del risarcimento del danno cd. biologico, ovvero conseguente alla lesione della suddetta integrità fisica. Ipotizzare una ulteriore e diversa sofferenza di tipo morale equivale, salvo ipotesi specifiche di particolare gravità, a dare due diversi nomi al medesimo danno e, dunque, a duplicarlo: non residua dunque spazio logico per altro tipo di danno non patrimoniale. In questo caso infatti il tur- bamento dell'animo assume connotazione di degenerazione patologica della sofferenza la quale, da sofferenza morale, si specifica come sofferenza fisica o psichica e come tale è risarcita. Il meccanismo per superare il limite strettamente biologico del metodo tabellare è poi apprestato dal medesimo legislatore e richiamato nella sentenza delle S.U.: consiste in un possibile congruo adeguamento del conteggio tabellare alla situazione specifica (fino al
20% per la micro permanente, fino al 30% per la macropermanente).
13 c) Infine in ipotesi di lesione di ulteriori (rispetto al danno alla salute) ed individuati
(dall' attore) valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, ricorrerà quello che è stato definito come danno esistenziale, ma che è componente del danno non patrimoniale previsto dall'art.2059 c.c., ormai svincolato dal riferimento all'art. 185, c. II, del c.p.c, ma ricollegato necessariamente, per la riserva di legge contenuta nella norma, alla lesione di valori della persona individuati e protetti da specifiche norme della carta costituzionale (da ultimo Cass. SU 26972/08).
Tanto premesso, la CT medico legale svolta, depositata in data 31/03/2025, ha ac- certato che “in esito al sinistro occorsole il 24 dicembre 2022 riportò una brutta Parte_1 frattura pluri-frammentaria spiroide, a tre frammenti maggiori, della diafisi prossimale e media dell'omero sinistro. Sottoposta il 3 gennaio 2023 ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca
e viti, fu dimessa con tutore ortopedico che riferisce aver indossato per 50 giorni. La prognosi fu prolungata fino al 16 ottobre 2023, quando lo specialista ortopedico stilò certificato di guarigione clinica con postumi. Attualmente residua, in soggetto mancino, una importante ipotonotrofia del muscolo deltoide, in particolare del suo pilastro anteriore, ed una ipotrofia del ventre muscolare del bicipite brachiale;
funzionalmente, il movimento della spalla è limitato per circa un mezzo, sono presenti dolore e deficit stenico;
è altresì presente una vistosa cicatrice chirurgica sulla regione deltoidea con area di ipoestesia loco-regionale. La presenza di una lunga placca di sintesi che giunge fino alla testa dell'omero, tuttora in situ, motiva sicuramente la limitazione dell'articolarità passiva in abduzione e, almeno in parte, la persistenza del dolore” (p. 6).
Alle risultanze della CT il Tribunale integralmente si conforma, apparendo le con- clusioni raggiunte all'esito di un esame accurato, scrupoloso e completo della documenta- zione in atti e della perizianda, privo di vizi logici, il quale ha dato opportunamente conto delle critiche mosse alla bozza della medesima relazione dal ctp di parte convenuta, smen- tendole con argomentazioni pienamente condivisibili da questo Giudicante, il quale avesse integralmente si riporta.
Adottato il criterio di liquidazione equitativa basato sul punto di invalidità di cui alle tabelle ponderate del Tribunale di Milano, in uso presso questo Tribunale, il quale è tenden- zialmente aumentabile per consentire di rapportare la liquidazione al fatto concreto ed alle sue ridondanze sul modo di essere della persona in relazione all'ambiente in cui è inserito, alla sfera interrelazionale, alle utilità che ne riceveva, alla perdita di valori somato-estetici, ecc… e che nella specie si ritiene di dover aumentare in misura del 30%, ravvisandosene i
14 presupposti sulla base della già riportata CT, si osserva che, in virtù delle conclusioni della stessa relazione, l'attrice, in conseguenza della lesione subita, ha riportato:
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 70
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Danno biologico risarcibile € 40.503,00
Con personalizzazione (30% del danno biologico) € 52.653,90
Invalidità temporanea totale € 8.050,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 12.650,00
Spese mediche € 700,50
Totale generale: € 66.004,40.
A detto importo deve aggiungersi un importo corrispondente alla riduzione della ca- pacità lavorativa, la quale è effettiva stante quanto ritenuto dal CT (“Devesi infine rilevare che il danno biologico permanente ha altresì incidenza, oltre che sullo svolgimento delle attività quotidiane non lavorative, anche su eventuali attività di lavoro che possano comportare solleva- mento di carichi con gli arti superiori, rendendoli più difficoltosi, se saltuari, impossibili, se conti- nuativi” (p. 13, 14), e stante il fatto che l'attrice era titolare all'epoca dei fatti di un negozio di alimentazione animale, e ha riferito al CT di essere attualmente in procinto di iniziare l'at- tività di aiuto-cuoca in un bar-ristorante, attività per la quale è presumibile il sollevamento di carichi con gli arti superiori. Il Giudice determina in via equitativa la riduzione della ca- pacità lavorativa in un valore pari a complessivi € 10.000,00.
E così per un totale di € 76.004,40 in linea e per sorte capitale.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione, pecuniaria, di valore (determinabile in denaro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulla somma dovuta viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria. In particolare la somma spettante deve essere devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'im- porto complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sen- tenza fino alla data del saldo effettivo (Cass., S.U., n. 1712/95).
15 Sulla medesima sorte capitale sono dovuti gli interessi compensativi a titolo equita- tivo e remunerativo del creditore per il mancato suo godimento di somma risarcitoria, dal fatto illecito fino al soddisfo, poiché espressamente richiesti.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale - valore minimo) nell'ambito dei giu- dizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi €
11977 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e
C.p.i., come per legge. Con distrazione a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate in complessivi € 1200, come da decreto del G.I. del 31.03.2025.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- DA , in persona del suo Sindaco pro-tempore, a pagare Controparte_1
a € 76.004,40, oltre interessi e rivalutazione, come da motiva- Parte_1 zione; con distrazione;
- DA , in persona del suo Sindaco pro-tempore, alle spese Controparte_1 di giudizio per € 11.977,00 oltre accessori, come da motivazione;
- DA , in persona del suo Sindaco pro-tempore, alle spese Controparte_1 di C.T.U. per € 1.200,00, oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 03/12/2025
Il giudice
BR ES
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