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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15426 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DE STEFANO NELLO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura a margine del ricorso, dall'avv. CARUSO ALDO FILIPPO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/09/2024 e premesso di aver Parte_1 Controparte_1 intrattenuto una relazione dalla quale è nata a [...] il [...] la figlia rappresentavano la volontà Persona_1 di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
All'udienza cartolare del 09.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, chiedevano l'accoglimento del ricorso cosi come modificato ed integrato con le suddette note. Previa acquisizione del parere del
PM, il Tribunale riservava la causa al collegio per la decisone. Si riportano di seguito gli accordi cosi come modificati all'udienza del 9.10.2025.
“1. I sig.ri e fisseranno, in piena autonomia il loro domicilio, residenza o dimora, Parte_1 Controparte_1 dandosi reciproco avviso di ogni variazione nei 30 gg. precedenti.
2. Entrambi i genitori concordano nella scelta dell'affido condiviso, dal quale discende un'equa ripartizione di potestà, responsabilità e sostegno economico di ambo i genitori in armonia anche con le esigenze che la minore dimostrerà.
3. Per espressa volonta delle parti, la piccola (anni 5), viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 con residenza e prevalente domicilio presso la madre, sig.ra , che sin da ora la indica situata in Parte_1
CP_ 80144 Napoli (NA) al Largo Nicola Abbagnano n. 40, Isolato 4. (ovvero presso l'abitazione dei genitori della sig.ra ). Parte_1
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per la figlia. 5. 1l diritto-dovere del padre che prenderà in custodia la figlia è cosi regolato, salvo diverso accordo tra i coniugi:
- due volte a settimana di pomeriggio con l'intesa che, comunque, riporti la minore a casa entro le ore 20:30;
- a fine settimana alternati dalle 17:00 del venerdi sino alle ore 20:00 della domenica successiva con pernottamento dal padre e con riaccompagno della minore dalla madre dopo cena e pronta per andare a letto.
6. I ricorrenti, altresì, concordemente stabiliscono che la piccola trascorrerà per il periodo estivo, da Per_1 intendersi giugno a settembre, 15 giorni consecutivi e/o a settimane alterne un periodo di vacanza con il padre, facendosi obbligo per i genitori di darsi comunicazioni della destinazione scelta entro il 30 maggio di ogni anno.
7. Durante le festività natalizie il padre trascorrerà con la minore, ad anni alterni, il 24, il 25 ed il 26 dicembre, il giorno 31 dicembre, il 01 ed il 06 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 22:00; per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua o il giorno di Lunedi dell' Angelo dalle ore 10:00 alle ore 22:00, impegnandosi ad essere sempre puntuale nel rispettare gli orari in cui preleverà la minore da casa e quello in cui la riaccompagnerà.
8. La minore trascorrerà con il rispettivo genitore la festa della mamma, la festa del papa, il giorno dell'onomastico e del compleanno anche laddove tali feste dovessero ricadere nei giorni di spettanza dell'altro genitore.
9. Le modalità di incontro padre-figlia innanzi descritte potranno sempre essere modificate previo accordo tra le parti in considerazione delle progressive esigenze della minore. Eventuali altri periodi che i genitori trascorreranno con la figlia durante l'anno saranno di volta in volta concordati tra gli stessi tenute conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche della prole.
10. 1 sig. e la sig.ra si impegnano ad essere sempre reperibili telefonicamente quando la minore è CP_1 Parte_1 con loro, consentendo, in tal modo, a ciascun genitore, di essere sempre aggiornato sul suo stato. 11. I genitori convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa familiare ed hanno provveduto, di comune accordo, alla divisione dei beni mobili.
12. 11 sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, finché non sarà CP_1 autosufficiente, la somma mensile di Euro 250,00= da corrispondersi attraverso bonifico bancario alla madre il giorno 07 di ogni mese al seguente numero IBAN (postale): [...] ovvero, secondo opportunità, in contanti presso il domicilio della madre;
detta somma verrà rivalutata di anno in anno, secondo gli indici ISTAT la prima volta trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di questa sede.
13. Il padre provvederà alle spese straordinarie e obbligatorie, mediche non mutuabili e scolastiche (anche alla luce della preventiva lettura e quindi conoscenza da parte dei ricorrenti del Protocollo di intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia approvato da codesto Tribunale in data 25.09.2019 s.m.i. che qui espressamente si richiama) che si indicano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo in: iscrizione scolastica della figlia, divise, gite, visite guidate, libri di testo, recite, eventuale trasporto pubblico, al pagamento delle spese occorrenti a consenti-re alla minore, tenuto conto della sua naturale inclinazione e aspirazione, l'esercizio di attività sportive nonché ad ogni altra meritevole ed indispensabile esigenza di vita della figlia nella misura del 50%.
14. 1l sig. riconosce in favore della sig.ra il percepimento dell'assegno unico Controparte_1 Parte_1 nella misura del 100% in favore della figlia . Per_1
15. 1 sig.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che Parte_1 Controparte_1 accettano e sottoscrivono.
16. Entrambi i coniugi prestano il proprio consenso al rilascio del passaporto”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1.Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. Nulla per le spese. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025.
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino