Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 16448
CASS
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per omessa notifica dell'ordinanza interlocutoria

    L'omessa notifica dell'ordinanza interlocutoria, che fissava una nuova udienza, ha determinato la nullità assoluta e insanabile dell'udienza e degli atti successivi, inclusa l'ordinanza decisoria, per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per anticipazione dell'orario di udienza

    L'anticipazione dell'orario di svolgimento dell'udienza, non ritualmente comunicata alle parti, equivale a un'omessa citazione, integrando una nullità assoluta e insanabile per violazione del diritto di difesa.

  • Accolto
    Mancanza e contraddittorietà della motivazione

    L'ordinanza impugnata è risultata priva di qualsivoglia motivazione autonoma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 16448
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16448
    Data del deposito : 7 maggio 2026

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