Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4669/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4669/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento ex art. 615, co. 1, c.p.c., promossa
DA
(C.F. , nato ad [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Luigi
Gargiulo e dall'Avv. Stefania Melchionna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino, alla via dei Due Principati n. 59;
OPPONENTE
E
(C.F. Controparte_1
e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Roma, al Viale America n. 351, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni
Maria Dal Negro (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Napoli, alla via Scipione Capece n. 3/b;
OPPOSTA
NONCHÈ
(P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via G. Grezar n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marcello Luparella (C.F. ), presso il suo CodiceFiscale_3 studio è elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV), alla via Parzanese n. 27;
OPPOSTA
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino in Piazza San Carlo n. 156, quale società incorporante in virtù di atto di fusione per Controparte_4 incorporazione del 14 maggio 2019 per notar (rep. n. 7437; racc. 3905), Per_1 rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Laura Munari (C.F. ), con domicilio CodiceFiscale_4 digitale eletto presso il seguente indirizzo pec:
Email_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 04 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2017, ha Parte_1 proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 071 2017 00771543 48 001, con cui l' , su incarico della Controparte_2 [...]
ha intimato al medesimo il pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 42.028,61, a titolo di “Recupero Agevolazione l. 662/96 Contr Comunicazione di surroga a seguito di escussione sull'operazione 232459”.
2. A sostegno della proposta opposizione, ha dedotto in fatto: Parte_1
a) che, a seguito di delibera del Comitato per il Fondo di garanzia per PMI ai sensi della l. 662/69, in data 07.09.2012 la società CD Project Plus S.r.l. ha beneficiato dell'erogazione di un finanziamento per € 80.000,00 a medio termine a 120 mesi, da utilizzare come “sovvenzioni varie a rientro M/T”, con garanzia diretta del medesimo Fondo sino all'80% dell'insolvenza del capitale garantito pari ad €
64.000,00;
b) che il finanziamento è stato concesso da in data 01.10.2012; Controparte_4
c) che, a seguito di insolvenza da parte della società debitrice principale, CP_4 R.G. n. 4669/2017
S.p.A. ha revocato il finanziamento ed ha provveduto all'escussione della garanzia del Fondo per le PMI di cui alla legge menzionata;
d) che, a seguito dell'escussione, la Controparte_6
quale gestore del fondo, ha erogato a l'importo di €
[...] Controparte_4
40.794,50, così surrogandosi alla medesima nei diritti spettanti al soggetto finanziatore;
e) che il concessionario della riscossione si è attivato nei confronti dell'opponente, quale coobbligato della CD Project Plus S.r.l., per il recupero del credito a seguito di iscrizione a ruolo divenuto esecutivo in data 14.06.2017, notificando la cartella esattoriale opposta nella presente sede.
3. ha articolato, quali motivi di opposizione: Parte_1
a) l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale, in quanto effettuata mediante l'invio a mezzo mail di un documento informatico in formato “pdf” privo dell'estensione “p7m”, privo di firma digitale e contenente sola una copia della cartella esattoriale carente della attestazione di conformità;
b) la nullità del contratto di mutuo di scopo sottoscritto in data 01.10.2012, denominato “richiesta di affidamento”, in quanto il suindicato finanziamento di €
80.000,00 doveva essere utilizzato per “sovvenzioni varie a rientro M/T” e aveva finalità diverse da quelle previste dalla citata normativa prevista per i finanziamenti alle PMI coperti dal Fondo di Garanzia in oggetto;
c) l'invalidità della fideiussione personale prestata da in favore di Parte_1 sino a concorrenza dell'importo di € 65.000,00 unitamente ad Controparte_4 un precedente pegno imposto su un deposito in conto corrente infruttifero infuso di
€ 12.000,00, per violazione dell'art. 3, comma 2 del Decreto Ministeriale attuativo che impedisce, sulla parte garantita dal Fondo (pari all'80% del credito), ai soggetti finanziatori di acquisire alcun tipo di garanzia;
d) l'illegittima duplicazione del credito, in ragione della pendenza di altra iniziativa giudiziaria promossa da istituto mutuante che ha richiesto ed Controparte_4 ottenuto dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 1534/2016 munito della clausola della provvisoria esecuzione, in forza del medesimo rapporto negoziale, rappresentato dall'affidamento concesso da e garantito dal fondo di CP_4 garanzia per PMI;
e) l'illegittima escussione del Fondo di garanzia nonché l'illegittimità dell'esercizio del R.G. n. 4669/2017
diritto di surroga da parte della Controparte_6
in quanto il provvedimento di liquidazione della perdita è stato assunto in
[...] data 15 marzo 2016 e notificato a contestualmente alla Parte_1 comunicazione di esercizio del diritto di surroga della
[...] in data 03 giugno 2016 e, dunque, in epoca Controparte_1 antecedente rispetto al perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo n.
1534/2016 e della missiva contenente la revoca dell'affidamento ed alla chiusura del conto corrente, avvenuta in data 17 marzo 2016 e costituente la condizione necessaria per la determinazione dell'entità delle reciproche obbligazioni di pagamento a saldo, che risulta dunque incerto nel suo ammontare.
L'opponente ha, dunque, concluso chiedendo la sospensione della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e, nel merito, la revoca della stessa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
26.03.2018, la eccependo Controparte_1 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle Contr dedotte irregolarità dell'attività di riscossione, essendo titolare esclusivamente del potere di formazione del ruolo incluso nell'impugnata cartella di pagamento ed essendo legittimata solo per l'impugnazione degli atti direttamente riferibili al ruolo. ha, altresì, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con Pt_2 riguardo alle contestazioni relative al rapporto sottostante di finanziamento ed in particolare alla sua erogazione, alla quantificazione del debito residuo oggetto di recupero, ai presunti vizi della fideiussione rilasciata dall'opponente, atteso che l'iscrizione a ruolo scaturisce dal recupero degli importi erogati alla società CD
Project Plus s.r.l. a titolo di finanziamento agevolato ex Lege n.662/96 dalla
[...] in riferimento all'operazione di mutuo n.252459, in cui l'opponente CP_4
ha prestato fideiussione ed a seguito dell'escussione da parte della Parte_1 banca finanziatrice dell'importo del residuo impagato del mutuo acceso con il fondo di garanzia pubblico istituito con la norma citata e gestito dalla in qualità Pt_3 di mandataria del Ministero dello Sviluppo Economico.
Ad ogni buon conto, quanto alla nullità della notifica della cartella effettuata a Contr mezzo pec e priva della sottoscrizione digitale, ha fatto rilevare che tale dedotto vizio si è sanato per effetto della spiegata opposizione ed è comunque R.G. n. 4669/2017
infondato, in quanto l'assenza di firma digitale integra una mera irregolarità.
Quanto alla nullità del finanziamento, BMC ha rappresentato che l'opponente, dapprima in qualità di “titolare” della CD Project Plus s.r.l. in data 09/08/2012, ha richiesto l'intervento del fondo ex L.662/96 con l'espressa finalità di finanziare “gli investimenti materiali e immateriali necessari al miglioramento ed al potenziamento dell'impresa” e, poi, ad integrazione delle garanzie personali già concesse in favore della società, in data 27/12/2012, ha rilasciato ulteriore fideiussione per l'importo di
€. 170.000,00 ed, infine, il 22/01/2013 ha sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della CD Project Plus S.r.l. il mutuo chirografario garantito dal fondo pubblico citato da cui scaturisce la cartella opposta;
che il relativo credito è stato utilizzato a copertura degli investimenti effettuati per opere di ristrutturazione, acquisizione di marchi e software gestionali che sono esattamente le finalità previste dalla normativa di sostegno alle piccole e medie e imprese;
che non sussiste alcun divieto per la banca finanziatrice di acquisire garanzie personale, essendo inconferenti le disposizioni richiamate dall'opponente e relative alle start up innovative ed agli incubatori certificati di start up innovative di cui all'art. 25, co. 2,
D.L. 179/2012; che l'art. 3 della L. 24/03/15 n. 33 prevede espressamente il diritto Contr alla restituzione e rivalsa con grado privilegiato del e l'esecuzione a mezzo ruolo nei confronti anche dei garanti dell'impresa beneficiaria del finanziamento pubblico in esame;
che infondata risulta l'ulteriore contestazione circa la presunta illegittimità dell'escussione della garanzia pubblica e della conseguente surroga del Contr derivante secondo la prospettazione attorea dalla circostanza che la liquidazione della perdita e la conseguente iscrizione a ruolo del relativo credito di rivalsa sono stati effettuati prima della comunicazione di revoca degli affidamenti e chiusura dei rapporti di conto corrente in essere con e quindi in CP_4 assenza di un credito certo;
che, infatti, a seguito della comunicazione di intervenuta decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto di mutuo e contestuale intimazione di pagamento inviata dalla citata banca alla società debitrice ed ai garanti in data 24/06/2015, alla richiesta di attivazione della Contr garanzia con comunicazione inviata al in data 15.09.2015 e alla liquidazione dell'importo pari all'80% della morosità accumulata con nota del 14/03/2016, si è automaticamente realizzata la condizione di legge per la surroga e con l'invio della Contr diffida di pagamento da parte di alla società ed ai garanti si è regolarmente R.G. n. 4669/2017
perfezionata la procedura prodromica all'iscrizione a ruolo, indipendentemente dalle ulteriori iniziative promosse da per la tutela e ed il recupero dei propri CP_4 ulteriori crediti;
che non sussiste duplicazione tra la richiesta di pagamento contenuta nella cartella impugnata ed i crediti attivati con la procedura monitoria allo stato oggetto di opposizione, innanzitutto, perchè non risulta neppure documentato alcun pagamento in favore del banca e, in ogni caso, poichè tale contenzioso afferisce ad ulteriori esposizioni ivi compreso la residua quota del 20% del finanziamento agevolato il cui recupero resta di competenza della banca che lo Contr ha erogato;
che la pretesa creditoria di è legittima, in quanto, a seguito Contr dell'escussione della garanzia da parte della Banca finanziatrice, si è surrogata ai sensi dell'art. 1203, comma 2, c.c. nei diritti a questa spettanti nei confronti della debitrice e dei suoi garanti;
che dall'eventuale accoglimento delle domande proposte dall'opponente in relazione ai dedotti profili di carenza di legittimazione passiva e presunte responsabilità della banca finanziatrice, deriverebbe anche l'illegittimità della escussione di garanzia effettuata dal citato istituto di credito nei Contr confronti di ed il conseguente obbligo per la stessa banca finanziatrice di mantenere indenne l'odierna esponente, restituendo alla stessa la somma da questa versata a titolo di garanzia per conto del Fondo di Garanzia, in tale ipotesi Contr non dovuta e pari alla data del 15.03.2016 ad €.40.794,50; che, pertanto, ha inteso formulare, in via riconvenzionale, domanda di condanna della al CP_4 pagamento di tali importi oltre interessi legali nonché a manlevare e tenere indenne la comparente per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice a titolo di spese ed accessori di causa e di ogni altra avversa pretesa;
che, quanto all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, non ricorrono i gravi motivi richiesti dalla disposizione dell'art. 615, comma 1, secondo periodo, c.p.c..
L'opposta ha, pertanto, concluso chiedendo – previo differimento dell'udienza di prima comparizione - di esser autorizzata a chiamare in causa Controparte_4 trattandosi del soggetto finanziatore che ha attivato il fondo pubblico di garanzia ed ha gestito l'operazione di finanziamento.
Ha, poi, chiesto di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e di rigettare l'opposizione ed, in via subordinata, in caso di accoglimento della stessa, ha chiesto di “dichiarare l'opposta e il Controparte_2 R.G. n. 4669/2017
terzo tenuti a manlevare e tenere indenne la comparente per Controparte_4 quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice a titolo di spese ed accessori di causa e di ogni altra avversa pretesa”.
In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di “accertare e dichiarare la natura indebita della escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L.n.662/1996 da parte della ed il conseguente obbligo della medesima a tenere Controparte_4 indenne e manlevare e, per Controparte_6
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, a restituire le somme percepite a seguito dell'avvenuta escussione per complessivi €. 40.794.50, oltre interessi legali maturati dal 15.03.2016 fino al soddisfo nonché a pagare quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a versare a chiunque spetti a seguito del presente giudizio”.
5. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
16.04.2018, , facendo rilevare l'infondatezza Controparte_2 della doglianza relativa alla inesistenza della notifica della cartella esattoriale, in quanto la gestione dei ruoli avviene in via telematica e la relativa cartella nasce come documento informatico, dal momento che la trasmissione dell'atto a mezzo pec equivale a tutti gli effetti a notificazione per mezzo della posta anche in assenza dell'estensione “p7m” ed essendo tale notifica una mera operazione amministrativa a cui non si estendono i requisiti formali necessari per l'esistenza dell'atto amministrativo, essendo il criterio per accertare la giuridica esistenza dell'operazione quello del raggiungimento del fine cui essa è destinata ed essendo in questo caso accertata la conoscenza del debito da parte dell'opponente, in virtù della spiegata proposizione della presente opposizione.
L'opposta ha, inoltre, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere un mero incaricato dell'esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non avendo titolo né ragioni per entrare nel merito della vicenda, limitandosi a riportare in cartella quanto indicato nel ruolo stesso dall'ente impositore ed ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna di al pagamento Parte_1 delle competenze e delle spese di lite con attribuzione.
6. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 19.12.2018 a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 26 novembre 2018, il Tribunale – disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia R.G. n. 4669/2017
esecutiva della cartella di pagamento opposta - ha autorizzato l'opposta
[...]
a chiamare in causa il terzo Controparte_6 [...]
che si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_4 in data 10 aprile 2019, eccependo la propria carenza di interesse e di legittimazione passiva, in quanto, in virtù di quanto previsto dal D.L. 99/2017, che ha disciplinato la crisi della delle banche da essa controllate, pubblicato in G.U. n. Parte_4
146 del 25 giugno 2017 e del contratto di cessione d'azienda stipulato da
[...]
e Banca Popolare di Vicenza in LCA con l'unica Parte_5 Controparte_3 legittimata passiva a conoscere delle domande proposte nella presente sede è
, nell'ambito del procedimento di verifica dello stato passiva della Parte_5 banca posta in liquidazione coatta amministrativa.
La terza chiamata in causa ha comunque contestato la fondatezza dell'opposizione, Parte associandosi alle difese della circa la nullità del finanziamento agevolato e Contr l'illegittimità dell'escussione della garanzia del fondo, con surroga di
Ha, in particolare, fatto rilevare che la garanzia rilasciata da è Controparte_1 pari al 70% dell'erogato e non all'80% come sostenuto dall'opponente; che non provata è la contestazione circa una finalità del mutuo diversa da quella prevista per legge;
che dalla documentazione prodotta da emerge che Controparte_1 il finanziamento oggetto di contestazione è stato richiesto ed erogato proprio per la finalità di sostegno alle piccole e medie imprese, come previsto dalla relativa normativa;
che l'opponente ha dedotto genericamente violazioni da parte della banca finanziatrice delle norme di buona fede senza nulla provare in merito e senza nemmeno indicare tali violazioni;
che, quanto alla invocata nullità della fideiussione, alcuna norma contrattuale o di legge vieta il rilascio di una garanzia personale a fronte di un finanziamento erogato a sostegno delle piccole e medie imprese;
che, invece, all'art. 12 della fideiussione è espressamente previsto che “La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale, già esistente …”; che la garanzia concessa da congiuntamente a Parte_1
(non parte in causa) è una fideiussione omnibus limitata fino alla Controparte_7 concorrenza della somma di € 290.000,00 (poi ridotta ad € 170.00,00), volta a supportare "CD PROJECT PLUS S.r.l." ed a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società verso la banca, non riferita in maniera specifica allo specifico rapporto detto in questo giudizio;
che è inammissibile l'opposizione R.G. n. 4669/2017
proposta dal fideiussore, in quanto sottoscrittore di un contratto autonomo di garanzia, come evincibile dall'art. 7 della scrittura di fideiussione anche da laddove testualmente è previsto “Il fideiussore è tenuto a pagare CP_1 immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale….” nonché dall'art. 8 laddove testualmente è previsto “Nell'ipotesi in cui una o più obbligazioni garantite siano dichiarate invalide la fideiussione si intende fin ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla banca al debitore principale”; che il fideiussore non ha alcuna legittimazione a chiedere la pretesa restituzione di asseriti indebiti – neanche provati. ha, poi, eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della Controparte_4 domanda riconvenzionale di manleva e di condanna formulate da , in CP_1 quanto le somme utilizzate da per far fronte alle escussioni delle CP_1 banche erogatrici sono all'uopo destinate dal , come previsto dall'art. 2 comma Per_2
100 legge 23/12/96 n. 662; per cui , che funge solo da Controparte_1 intermediario, è privo di legittimazione a formulare la domanda sia di manleva che di pagamento nei confronti di . CP_4
Il terzo chiamato in causa ha, dunque, concluso chiedendo “-1) Controparte_4 in via pregiudiziale, dichiarare la propria carenza di interesse e di legittimazione passiva;
- 2) nel merito rigettare le domanda attrici poiché infondate;
- 3) in via gradata, dichiarare la inammissibilità e, comunque, rigettare le domande formulate nei propri confronti da nell'atto di Controparte_1 chiamata in causa”.
7. Assegnati, alla successiva udienza celebrata in data 07 maggio 2019, i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., la causa è stata, poi, rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, all'udienza del 07 novembre 2022, è stata dichiarata l'interruzione del processo per morte dell'unico procuratore costituito per la terza chiamata in causa Avv. Paolo Apuzzo. Controparte_4
8. Con ricorso ex art. 303 c.p.c. tempestivamente depositato in data 1° febbraio 2023,
l'opponente ha riassunto il giudizio e, fissata con decreto del 02 Parte_1 febbraio 2023 l'udienza del 26 giugno 2023, si è costituita in prosecuzione, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06 giugno 2023,
[...]
deducendo che, in virtù di atto di fusione per incorporazione del Controparte_3
14.05.2019 Notar di Milano rep. n. 7437 racc. n. 3905, Persona_3 CP_4 R.G. n. 4669/2017
si è fusa per incorporazione in reiterando le CP_4 Controparte_3 medesime eccezioni, difese e contestazioni già formulate dall'istituto di credito incorporato.
9. Ciò posto, in via preliminare, deve darsi atto della intervenuta fusione per incorporazione di terzo chiamato in causa da Controparte_4 [...]
, in giusta atto di Controparte_1 Controparte_3 fusione per incorporazione stipulato in data 14.05.2019 a rogito del notaio
[...]
(rep. n. 7437 racc. n. 3905). Per_3
Giova precisare che quale successore a titolo universale ex Controparte_3 art. 2504 bis c.c. in ragione della fusione per incorporazione con Controparte_8
è subentrata ex art. 110 c.p.c. in tutti i diritti ed obblighi della società incorporata.
Pertanto, nel caso di specie, essendo la fusione per incorporazione intervenuta nelle more del giudizio, essa non ha comportato l'interruzione del processo, giacché, come chiarito nella sentenza delle SS.UU. n. 21970/2021, in caso di fusione, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto, ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto.
Dunque, ritiene il Tribunale che la prosecuzione del giudizio da parte di
[...] sia ammissibile, atteso che, sulla scorta del recente orientamento Controparte_3 della Suprema Corte di Cassazione “la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati” (cfr. Cass. SS.UU. sent. 30 luglio 2021, n. 21970).
Deve, pertanto, ritenersi che la società incorporante sia Controparte_3 legittimata alla prosecuzione del rapporto giuridico in questione.
10. Ancora in via preliminare, va rigettata la doglianza formulata dall'opponente
[...]
con riguardo alla duplicazione del credito, atteso che risulta Parte_1 documentalmente provato oltre ad esser incontestato che l'iniziativa monitoria R.G. n. 4669/2017
intrapresa da innanzi al Tribunale di Napoli ed esitata Controparte_4 nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 1534/2016 avesse ad oggetto la domanda di condanna di , in solido con e Parte_6 Parte_1
, quali fideiussori, al pagamento del saldo debitore risultante dal Controparte_7 contratto di conto corrente n. 162576054320 acceso dalla in Parte_7 data 15 maggio 2009 nonnchè dal saldo debitore riveniente da ulteriori affidamenti, ivi compresa la restante quota del 20% del finanziamento agevolato non coperta da garanzia statale, il cui recupero spetta alla Banca erogatrice del finanziamento.
Neppure ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per una eventuale connessione tra il presente giudizio e quello di opposizione a decreto ingiuntivo interposta da , trattandosi di domande aventi petitum, causa Parte_1 petendi e parti parzialmente differenti.
Invero, il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a cartella di pagamento n.
071 2017 00771543 48001 del complessivo importo di 42.034,49, emessa da
, a fronte dell'iscrizione a ruolo n. 2017/008018 Controparte_9 emesso da e reso esecutivo il Controparte_1
14 giugno 2017, determinata dall'escussione della garanzia fideiussoria prestata dall'opponente in favore di per l'erogazione alla Controparte_4 Parte_8 di un finanziamento dell'importo di euro 80.000,00, quale intervento
[...] agevolativo del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 e, dunque, della successiva surroga di nei diritti del finanziatore ex art. 1203 c.c.. Controparte_1
La pretesa impositiva iscritta nel ruolo n. 2017/00818 reso esecutivo il 14 giugno
2017, a seguito di surrogazione legale ex art. 1203 c.c. esercitata dalla
[...]
quale gestore del Fondo di Garanzia Controparte_1 per le PMI istituito ex L. 662/1996 rinviene il proprio fondamento causale nella
“revoca del contributo concesso”.
11. Ciò posto, l'opposizione è, in parte, inammissibile ed, in parte, infondata e deve, pertanto, esser rigettata, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Parte opponente ha, in primo luogo, dedotto l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, in quanto effettuata a mezzo pec mediante un documento informatico in formato pdf, privo dell'estensione p7m, non firmato digitalmente e recante sola la cartella di pagamento in copia e priva della relativa attestazione di conformità. R.G. n. 4669/2017
Orbene, tale doglianza è da qualificarsi come motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co.1, c.p.c. ed è inammissibile, in quanto formulata oltre il termine di giorni venti decorrenti dalla notifica della gravata cartella, atteso che la cartella di pagamento è stata notificata in data 08 settembre 2017, mentre l'opposizione è stata notificata in data 12 ottobre 2017 e, dunque, oltre il suddetto termine, nella specie decorso in data 28 settembre 2017.
Per quanto concerne, poi, la doglianza relativa all'illegittimità della escussione del
Fondo di Garanzia e dell'esercizio del diritto di surroga da parte della
[...] per incertezza dell'entità Controparte_6 dell'esposizione debitoria, tale motivo è infondato, in quanto risulta documentalmente provato che, a seguito della comunicazione di intervenuta decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto di mutuo e contestuale intimazione di pagamento trasmessa da alla società Controparte_4 debitrice ed ai garanti in data 25/06/2015 (all.8 comparsa di costituzione e risposta Contr di abbia fatto seguito la richiesta di attivazione della garanzia con Contr comunicazione inviata al in data 15.09.2015 (all.9 comparsa di costituzione e Contr risposta di e alla liquidazione dell'importo pari all'80% della morosità accumulata con nota del 14/03/2016 (all.10).
Orbene, come è noto, quando l'istituto mutuante richiede, per effetto dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento garantito,
l'attivazione del Fondo, il Comitato di Gestione, previo accertamento dell'effettiva mancata restituzione del dovuto, è tenuto a deliberare il provvedimento di liquidazione della perdita (riscontro operato unicamente in funzione di quanto Contr offerto documentalmente dalla medesima banca a all'atto dell'escussione della garanzia pubblica, atteso che il gestore opposto è terzo rispetto alle parti – quali l'istituto mutuante ed il soggetto beneficiario del prestito – del sottostante contratto di finanziamento).
è, quindi, tenuto a liquidare la perdita, sulla base delle Controparte_1 dichiarazioni rese dalla banca finanziatrice e dell'autenticità degli atti prodotti da quest'ultima, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c..
A tanto aggiungasi che a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale è il credito derivante dal finanziamento erogato, a nulla rilevando l'avvenuta chiusura o meno del conto R.G. n. 4669/2017
corrente su cui le somme finanziate eventualmente sono state versate.
Infine, quanto alle doglianze aventi ad oggetto la nullità del contratto di mutuo stipulato tra l'opponente e e l'invalidità della fideiussione Controparte_4 prestata da , va dichiarata l'inammissibilità di tali motivi di Parte_1 opposizione, atteso che, sulla scorta del prevalente orientamento in più occasioni enunciato anche da questo Tribunale, ogni censura afferente il rapporto di finanziamento deve esser sollevata nell'ambito di distinto giudizio, non potendo le vicende relative al diverso rapporto di natura privatistica intercorrente tra la società finanziata ed i fideiussori e la banca incidere sulla procedura di riscossione tramite ruolo (cfr. ex multis, Tribunale di Milano, 09 gennaio 2023 n. 107; conf. Trib.
Avellino, sent. n. 642/2023; Trib. Avellino).
12. Il rigetto dell'opposizione comporta l'assorbimento della domanda riconvenzionale Contr di manleva formulata in via subordinata da nei confronti dell'istituto mutuante.
13. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra l'opponente
[...]
e le opposte ed Parte_1 Controparte_1
, esse seguono la soccombenza dell'opponente Controparte_2
ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, Parte_1 facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dalle parti con riguardo alle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi per assenza di attività di assunzione della prova.
Quanto, invece, alla regolamentazione delle spese di lite tra la
[...]
e la terza chiamata in causa Controparte_1 [...]
le stesse vanno poste a carico della chiamante Controparte_3 [...]
dovendosi prestare adesione Controparte_1 all'orientamento di recente espresso da questo Tribunale, secondo cui “il
, a fronte del diritto di ottenere dai debitori esecutati il rimborso delle CP_1 somme pagate a seguito dell'escussione subita, di contro, non è neppure legittimata a chiamare in giudizio la in manleva poiché non può essere CP_4 opposta alla banca alcuna eccezione inerente il credito originario, in virtù della funzione pubblica attribuita dalla legge. L'alterazione di un simile meccanismo da R.G. n. 4669/2017
parte del credito che escuta abusivamente la garanzia può solo originare una pretesa risarcitoria nei confronti del creditore procedente o da parte del debitore inadempiente che ha già subito la procedura di recupero da parte dell'Istituto garante e nei limiti in cui ha corrisposto gli importi non dovuti o da parte dello stesso Istituto garante che ha pagato gli importi non dovuti e nei limiti in cui non li ha recuperati dal debitore. E ciò perché la garanzia prestata dalla banca operante come gestore del Fondo Pubblico di Garanzia ex L. n. 662/96 ha natura incondizionata” (cfr. sent. Trib. Avellino n. 642/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione a cartella di pagamento proposta , ogni diversa Parte_1 domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) Rigetta integralmente l'opposizione a cartella di pagamento n. 071 2017
007715343 48 001, proposta da;
Parte_1
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in €
[...] Controparte_6
6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compensi Controparte_9 professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4) condanna l'opposta alla Controparte_1 rifusione, in favore della terza chiamata in causa delle Controparte_3 spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 28 maggio 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani