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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7695/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 11 dicembre 2023 da:
( ), assistita e difesa dall'Avv. Laura Clementina Parte_1 C.F._1
ROSSONI, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Stefania Giovanna Controparte_1 C.F._2
Leonarda FARINI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: per : come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il Parte_1
24/01/2025; per : come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il Controparte_1
24/01/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale relativa ai figli minori (n. il 10 Per_1
aprile 2018) e (n. il 17 ottobre 2020), nati dalla relazione more uxorio ormai cessata con il Per_2
resistente e da entrambi riconosciuti (doc. 2 e doc. 3 parte attrice). Contestualmente Controparte_1
parte attrice domandava l'emissione dei provvedimenti di cui all'art 473 bis.70 c.p.c. o, in subordine,
ex art. 473 bis.15 c.p.c., allegando condotte di violenza verbale da parte del resistente e chiedendo pertanto l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare.
Con ordinanza del 29 dicembre 2023, adottata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28
dicembre 2023 nel sub-procedimento n. 7695-1/2023 R.G., originato dalla richiesta di emissione di un ordine di protezione avanzata dalla ricorrente nei riguardi del resistente, il Giudice riteneva l'insussistenza dei requisiti per provvedere inaudita altera parte, avendo la ricorrente dichiarato in udienza di aver lasciato volontariamente la casa familiare insieme ai due figli minori (v. verbale udienza 28.12.2023).
Rinviava pertanto per l'ulteriore trattazione della causa all'udienza dell'11 gennaio 2024, all'esito della quale il sub-procedimento veniva estinto ex art. 306 c.p.c., tenuto anche conto dell'impegno del resistente di lasciare spontaneamente la casa familiare. Con ordinanza emessa lo stesso giorno il
Giudice ha incaricato i Servizi Sociali competenti di provvedere alla immediata ed urgente presa in carico del nucleo familiare, effettuando attività di monitoraggio sulla condizione dei due figli minori e provvedendo all'immediato rispristino delle visite tra padre e figli.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22 gennaio 2024 il resistente si costituiva nel procedimento principale, chiedendo l'adozione dei provvedimenti opportuni affinchè potessero riprendere quanto prima i propri incontri con i figli, nonché i provvedimenti urgenti nell'interesse dei minori, affidandoli a lui in via esclusiva in attesa dell'esperimento di istruttoria sulla capacità
genitoriali della ricorrente, con disciplina delle visite della madre ai figli regolata dai Servizi Sociali
alla presenza di Educatori. Con ordinanza del 28 febbraio 2024 a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 473 bis.21
c.p.c. del giorno precedente, il Giudice relatore adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti,
affidando i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre alla quale veniva pertanto assegnata la casa familiare, e disponendo lo svolgimento delle frequentazioni padre
- figli secondo le modalità e i tempi determinati dai Servizi Sociali, contestualmente incaricati di mantenere la presa in carico del nucleo familiare. Poneva dunque a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di €
500 (€ 250 per ciascun figlio), oltre al 50%, alle spese straordinarie, e rinviava all'udienza del 25
giugno 2024 per l'acquisizione delle relazioni dei servizi sociali.
Con ordinanza del 27 giugno 2024 il Giudice relatore modificava i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità alle indicazioni provenienti dai Servizi Sociali, ampliando il diritto di visita del padre ai figli e ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente € 150 mensili per ciascun figlio (€ 300 complessivi) a titolo di contributo al mantenimento. Al contempo il Giudice
confermava l'incarico conferito ai Servizi Sociali e, ritenendo la causa matura, ha fissato udienza per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Lette le note scritte depositate dalle parti ed acquisite le relazioni richieste ai Servizi, con ordinanza del 24 aprile 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisoone, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza del 28.02.2024 e con il verbale d'udienza del
25.06.2024, le cui motivazioni vengono condivise.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei due figli minori (nata il [...]) Per_1
e (nato il [...]), vista la loro tenera età. Per_2
1. La responsabilità genitoriale Per quanto riguarda la questione dell'affidamento dei figli minori, ritiene il Collegio di dover confermare integralmente il regolamento dei rapporti personali già disposto in via temporanea e urgente con l'ordinanza del 27 giugno 2024, atteso che gli elementi offerti dal resistente nei propri atti non appaiono tali da giustificare una modifica anche solo parziale dell'assetto sino ad ora vigente,
nonostante la richiesta da lui formulata in via principale di disporre l'affido esclusivo della prole al padre.
Giova infatti rammentare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nel caso di specie, dalla relazione di aggiornamento depositata in data 13 novembre 2024 dai Servizi
Sociali competenti emerge come per i genitori “il percorso svolto sino ad adesso mostra i propri frutti
dal momento che eventuali disaccordi vengono risolti in maniera autonoma senza l'intervento delle
istituzioni. […] I due si mostrano capaci di prendere insieme decisioni nell'interesse dei figli, e di
organizzarsi sulla base delle loro esigenze” (v. relazione 13.11.2024).
Analoghe conclusioni possono essere rinvenute nella relazione depositata in data 13 marzo 2025,
nella quale viene suggerito di “confermare il regime di affido condiviso dei minori”, motivando detto assunto sul fatto che “La situazione familiare appare caratterizzata da un clima di apparente
collaborazione, sebbene entrambi i genitori sembrino nutrire sentimenti di rivendicazione nei
confronti dell'ex partner dovuto verosimilmente a questioni economiche e affettive non ancora del
tutto risolte. Nonostante ciò, entrambi sono riusciti a garantire il diritto alla bigenitorialità per i figli
e si sono dimostrati capaci di seguire le indicazioni del servizio per il benessere dei bambini. In
questo contesto, i sig.ri e sono riusciti a trovare punti di incontro, anche senza CP_1 Pt_1
l'intervento di mediazioni esterne” (v. relazione 13.03.2025). Oltretutto, dette considerazioni rispetto al buon andamento del rapporto tra i due genitori sono state anche confermate e condivise da entrambe le parti sia di fronte ai Servizi Sociali (v. relazione
13.03.2025), sia nelle rispettive comparse conclusionali.
Pertanto, alla luce degli elementi acquisiti appare come non vi siano motivi idonei a giustificare una deroga alla regola generale di cui all'articolo 337 ter c.c., posto che risulta accertato come i genitori siano attualmente in grado di collaborare positivamente nell'interesse dei figli.
Anche rispetto al collocamento dei figli, il Collegio ritiene di confermare la disciplina adottata in via temporanea e urgente con l'ordinanza del 27 giugno 2024, in quanto la più idonea a garantire ai minori un rapporto stabile, equilibrato e paritario con entrambi i genitori. Ad analoga conclusione sono giunti anche i Servizi Sociali, i quali hanno suggerito di confermare “l'attuale frequentazione di e Per_1
con il genitore non collocatario” (v. relazione 13.03.2025). Per_2
Pertanto, il collocamento di e deve considerarsi sostanzialmente paritario, posto che Per_1 Per_2
trascorreranno a settimane alterne 2 o 5 giorni con ciascun genitore. Per quanto riguarda le festività
natalizie, pasquali e le ferie estive, si dà atto che entrambe le parti hanno chiesto la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza del 27 giugno 2024.
Infine, appare opportuno mantenere un monitoraggio sulla situazione familiare per il tempo ritenuto necessario, affinché i Servizi Sociali competenti verifichino il buon andamento dell'assetto ivi adottato, segnalando alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale,
emerse per i minori.
2. L'assegnazione della casa familiare
Così come già disposto all'esito della prima udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla ricorrente, già proprietaria esclusiva, che vi abiterà con i minori, i quali rimarranno ivi collocati ai fini anagrafici, a fronte di tempi di permanenza presso ciascun genitore sostanzialmente paritari. Si dà inoltre atto che il resistente ha già provveduto spontaneamente all'acquisto di un'abitazione,
idonea ad ospitare i figli, posta nelle vicinanze dell'ambiente di vita abituale dei bambini, ed ha affermato di essere solo in attesa di terminarne i lavori di ristrutturazione.
3. La determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori
Quanto alle statuizioni di carattere economico, la ricorrente ha domandato la Parte_1
determinazione del contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli minori in 250 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre il resistente ha chiesto la revoca Controparte_1
dell'obbligo di mantenimento posto a proprio carico in favore del mantenimento ordinario diretto.
Preliminarmente, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis,
316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Ciò posto, si rileva che la ricorrente soltanto nell'anno in corso ha reperito un'attività lavorativa ed è
attualmente dipendente a tempo determinato presso la “CIA controllo infestazioni ambientali srl” di
Rivolta d'Adda con orario di lavoro di 9 ore settimanali (doc. 22 depositato dalla ricorrente il
24/01/0205) e una busta paga inizialmente di circa € 1000 netti al mese e da ultimo di € 468,00 (v.
doc. 23).
Il sig. è amministratore unico della TSC Impianti elettrici SRL di Gessate di cui detiene anche CP_1
il 40% del capitale sociale con un compenso deliberato di € 1.600 oltre spese. Egli ha quindi dedotto e documentato di essere gravato da spese relative al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione dove poter accogliere anche i figli minori e ad altri finanziamenti, nonché da pendenze con l'Agenzia
delle Entrate (doc. 57-61).
Pertanto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c. e in particolare dei tempi di permanenza presso ciascun genitore con i connessi compiti domestici e di cura assunti in favore dei figli,
considerato inoltre l'accordo tra le parti per cui la signora continuerà a percepire in via Pt_1 integrale l'assegno unico e universale di € 398 mensili, valutate altresì le situazioni lavorative ed economiche di ogni parte (tenuto conto del fatto che la ricorrente è dotata di piena ed integra capacità
lavorativa, che dovrà evidentemente impiegare al fine di poter provvedere al proprio sostentamento contribuire al mantenimento dei due minori) e la disparità reddituale a favore del resistente, questo
Collegio ritiene equo confermare un contributo perequativo al mantenimento dei minori da porsi a carico del padre, imponendo a quest'ultimo l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile complessiva di € 300 (€ 150 per ogni figlio), ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
4. Le spese di lite
Considerato il tenore della presente decisione e la peculiarità della situazione del nucleo familiare, si ritiene di poter compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento degli stessi presso la casa materna ai soli fini anagrafici;
2. assegna la casa familiare, sita in Arzago d'Adda (BG), via Giovanni Pascoli n. 5, alla ricorrente;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario (salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, con il supporto dei Servizi Sociali, purchè rispondente alle esigenze e alla condizione psico-emotiva dei figli): ogni martedì e ogni giovedì dall'orario di uscita di scuola (o dal termine del cre o in periodo di sospensione scolastica dalle ore 15.00, salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative) fino al giorno seguente quando il padre provvederà ad accompagnare i due figli a scuola (ovvero al cre ovvero presso la casa materna entro le ore
10.00, salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative), nonché, a settimane alterne, da venerdì dall'orario di uscita di scuola (o dal termine del cre o in periodo di sospensione scolastica dalle ore 15.00, salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative) fino a domenica sera alle ore 20.30 quando il padre li accompagnerà presso la casa materna;
4. dispone che per le festività natalizie e pasquali, le parti suddividano per metà i periodi di sospensione dell'attività scolastica, avendo cura di alternare annualmente il giorno di Natale
(dal mattino alle ore 10.00) e di Capodanno (a partire dalla sera del 31 dicembre alle ore
18.00), nonché il giorno di Pasqua (fino alle ore 18.00) e il Lunedì dell'Angelo e in particolare si prevede che negli anni pari il padre potrà tenere con sé i figli il giorno di Natale e il Lunedì dell'Angelo, mentre la madre trascorrerà con i figli il giorno di Capodanno e il giorno di
Pasqua e negli anni dispari la madre potrà tenere con sé i figli il giorno di Natale e il Lunedì dell'Angelo, mentre il padre trascorrerà con i figli il giorno di Capodanno;
5. dispone che per le ferie estive ciascun genitore potrà tenere con sé i minori almeno tre settimane, di cui due anche consecutive, in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
6. dispone che ciascun genitore, quando tiene i figli presso di sé, è tenuto a garantire all'altro almeno una chiamata o una videochiamata quotidiana, in una fascia oraria compresa tra le
19.30 e le 20.00;
7. pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 300 (€ 150 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici ISTAT da agosto 2025, a titolo di contributo perequativo al mantenimento ordinario dei figli minori;
8. pone a carico di entrambi i genitori di provvedere in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli minori, secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie
( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere
l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
9. incarica i Servizi Sociali competenti di mantenere un monitoraggio sulla situazione familiare per il tempo ritenuto necessario, con onere di segnalare alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, emerse per i minori;
10. prende atto dell'accordo dei coniugi per cui l'Assegno Unico Universale per i figli sarà percepito al 100% da Parte_1
11. compensa le spese di lite;
12. manda alla cancelleria per la trasmissione della presente decisione ai Servizi Sociali di
TR (BG).
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 24/04/2025.
Il Presidente est.
Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 11 dicembre 2023 da:
( ), assistita e difesa dall'Avv. Laura Clementina Parte_1 C.F._1
ROSSONI, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Stefania Giovanna Controparte_1 C.F._2
Leonarda FARINI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: per : come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il Parte_1
24/01/2025; per : come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il Controparte_1
24/01/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale relativa ai figli minori (n. il 10 Per_1
aprile 2018) e (n. il 17 ottobre 2020), nati dalla relazione more uxorio ormai cessata con il Per_2
resistente e da entrambi riconosciuti (doc. 2 e doc. 3 parte attrice). Contestualmente Controparte_1
parte attrice domandava l'emissione dei provvedimenti di cui all'art 473 bis.70 c.p.c. o, in subordine,
ex art. 473 bis.15 c.p.c., allegando condotte di violenza verbale da parte del resistente e chiedendo pertanto l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare.
Con ordinanza del 29 dicembre 2023, adottata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28
dicembre 2023 nel sub-procedimento n. 7695-1/2023 R.G., originato dalla richiesta di emissione di un ordine di protezione avanzata dalla ricorrente nei riguardi del resistente, il Giudice riteneva l'insussistenza dei requisiti per provvedere inaudita altera parte, avendo la ricorrente dichiarato in udienza di aver lasciato volontariamente la casa familiare insieme ai due figli minori (v. verbale udienza 28.12.2023).
Rinviava pertanto per l'ulteriore trattazione della causa all'udienza dell'11 gennaio 2024, all'esito della quale il sub-procedimento veniva estinto ex art. 306 c.p.c., tenuto anche conto dell'impegno del resistente di lasciare spontaneamente la casa familiare. Con ordinanza emessa lo stesso giorno il
Giudice ha incaricato i Servizi Sociali competenti di provvedere alla immediata ed urgente presa in carico del nucleo familiare, effettuando attività di monitoraggio sulla condizione dei due figli minori e provvedendo all'immediato rispristino delle visite tra padre e figli.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22 gennaio 2024 il resistente si costituiva nel procedimento principale, chiedendo l'adozione dei provvedimenti opportuni affinchè potessero riprendere quanto prima i propri incontri con i figli, nonché i provvedimenti urgenti nell'interesse dei minori, affidandoli a lui in via esclusiva in attesa dell'esperimento di istruttoria sulla capacità
genitoriali della ricorrente, con disciplina delle visite della madre ai figli regolata dai Servizi Sociali
alla presenza di Educatori. Con ordinanza del 28 febbraio 2024 a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 473 bis.21
c.p.c. del giorno precedente, il Giudice relatore adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti,
affidando i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre alla quale veniva pertanto assegnata la casa familiare, e disponendo lo svolgimento delle frequentazioni padre
- figli secondo le modalità e i tempi determinati dai Servizi Sociali, contestualmente incaricati di mantenere la presa in carico del nucleo familiare. Poneva dunque a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di €
500 (€ 250 per ciascun figlio), oltre al 50%, alle spese straordinarie, e rinviava all'udienza del 25
giugno 2024 per l'acquisizione delle relazioni dei servizi sociali.
Con ordinanza del 27 giugno 2024 il Giudice relatore modificava i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità alle indicazioni provenienti dai Servizi Sociali, ampliando il diritto di visita del padre ai figli e ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente € 150 mensili per ciascun figlio (€ 300 complessivi) a titolo di contributo al mantenimento. Al contempo il Giudice
confermava l'incarico conferito ai Servizi Sociali e, ritenendo la causa matura, ha fissato udienza per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Lette le note scritte depositate dalle parti ed acquisite le relazioni richieste ai Servizi, con ordinanza del 24 aprile 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisoone, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza del 28.02.2024 e con il verbale d'udienza del
25.06.2024, le cui motivazioni vengono condivise.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei due figli minori (nata il [...]) Per_1
e (nato il [...]), vista la loro tenera età. Per_2
1. La responsabilità genitoriale Per quanto riguarda la questione dell'affidamento dei figli minori, ritiene il Collegio di dover confermare integralmente il regolamento dei rapporti personali già disposto in via temporanea e urgente con l'ordinanza del 27 giugno 2024, atteso che gli elementi offerti dal resistente nei propri atti non appaiono tali da giustificare una modifica anche solo parziale dell'assetto sino ad ora vigente,
nonostante la richiesta da lui formulata in via principale di disporre l'affido esclusivo della prole al padre.
Giova infatti rammentare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nel caso di specie, dalla relazione di aggiornamento depositata in data 13 novembre 2024 dai Servizi
Sociali competenti emerge come per i genitori “il percorso svolto sino ad adesso mostra i propri frutti
dal momento che eventuali disaccordi vengono risolti in maniera autonoma senza l'intervento delle
istituzioni. […] I due si mostrano capaci di prendere insieme decisioni nell'interesse dei figli, e di
organizzarsi sulla base delle loro esigenze” (v. relazione 13.11.2024).
Analoghe conclusioni possono essere rinvenute nella relazione depositata in data 13 marzo 2025,
nella quale viene suggerito di “confermare il regime di affido condiviso dei minori”, motivando detto assunto sul fatto che “La situazione familiare appare caratterizzata da un clima di apparente
collaborazione, sebbene entrambi i genitori sembrino nutrire sentimenti di rivendicazione nei
confronti dell'ex partner dovuto verosimilmente a questioni economiche e affettive non ancora del
tutto risolte. Nonostante ciò, entrambi sono riusciti a garantire il diritto alla bigenitorialità per i figli
e si sono dimostrati capaci di seguire le indicazioni del servizio per il benessere dei bambini. In
questo contesto, i sig.ri e sono riusciti a trovare punti di incontro, anche senza CP_1 Pt_1
l'intervento di mediazioni esterne” (v. relazione 13.03.2025). Oltretutto, dette considerazioni rispetto al buon andamento del rapporto tra i due genitori sono state anche confermate e condivise da entrambe le parti sia di fronte ai Servizi Sociali (v. relazione
13.03.2025), sia nelle rispettive comparse conclusionali.
Pertanto, alla luce degli elementi acquisiti appare come non vi siano motivi idonei a giustificare una deroga alla regola generale di cui all'articolo 337 ter c.c., posto che risulta accertato come i genitori siano attualmente in grado di collaborare positivamente nell'interesse dei figli.
Anche rispetto al collocamento dei figli, il Collegio ritiene di confermare la disciplina adottata in via temporanea e urgente con l'ordinanza del 27 giugno 2024, in quanto la più idonea a garantire ai minori un rapporto stabile, equilibrato e paritario con entrambi i genitori. Ad analoga conclusione sono giunti anche i Servizi Sociali, i quali hanno suggerito di confermare “l'attuale frequentazione di e Per_1
con il genitore non collocatario” (v. relazione 13.03.2025). Per_2
Pertanto, il collocamento di e deve considerarsi sostanzialmente paritario, posto che Per_1 Per_2
trascorreranno a settimane alterne 2 o 5 giorni con ciascun genitore. Per quanto riguarda le festività
natalizie, pasquali e le ferie estive, si dà atto che entrambe le parti hanno chiesto la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza del 27 giugno 2024.
Infine, appare opportuno mantenere un monitoraggio sulla situazione familiare per il tempo ritenuto necessario, affinché i Servizi Sociali competenti verifichino il buon andamento dell'assetto ivi adottato, segnalando alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale,
emerse per i minori.
2. L'assegnazione della casa familiare
Così come già disposto all'esito della prima udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla ricorrente, già proprietaria esclusiva, che vi abiterà con i minori, i quali rimarranno ivi collocati ai fini anagrafici, a fronte di tempi di permanenza presso ciascun genitore sostanzialmente paritari. Si dà inoltre atto che il resistente ha già provveduto spontaneamente all'acquisto di un'abitazione,
idonea ad ospitare i figli, posta nelle vicinanze dell'ambiente di vita abituale dei bambini, ed ha affermato di essere solo in attesa di terminarne i lavori di ristrutturazione.
3. La determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori
Quanto alle statuizioni di carattere economico, la ricorrente ha domandato la Parte_1
determinazione del contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli minori in 250 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre il resistente ha chiesto la revoca Controparte_1
dell'obbligo di mantenimento posto a proprio carico in favore del mantenimento ordinario diretto.
Preliminarmente, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis,
316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Ciò posto, si rileva che la ricorrente soltanto nell'anno in corso ha reperito un'attività lavorativa ed è
attualmente dipendente a tempo determinato presso la “CIA controllo infestazioni ambientali srl” di
Rivolta d'Adda con orario di lavoro di 9 ore settimanali (doc. 22 depositato dalla ricorrente il
24/01/0205) e una busta paga inizialmente di circa € 1000 netti al mese e da ultimo di € 468,00 (v.
doc. 23).
Il sig. è amministratore unico della TSC Impianti elettrici SRL di Gessate di cui detiene anche CP_1
il 40% del capitale sociale con un compenso deliberato di € 1.600 oltre spese. Egli ha quindi dedotto e documentato di essere gravato da spese relative al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione dove poter accogliere anche i figli minori e ad altri finanziamenti, nonché da pendenze con l'Agenzia
delle Entrate (doc. 57-61).
Pertanto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c. e in particolare dei tempi di permanenza presso ciascun genitore con i connessi compiti domestici e di cura assunti in favore dei figli,
considerato inoltre l'accordo tra le parti per cui la signora continuerà a percepire in via Pt_1 integrale l'assegno unico e universale di € 398 mensili, valutate altresì le situazioni lavorative ed economiche di ogni parte (tenuto conto del fatto che la ricorrente è dotata di piena ed integra capacità
lavorativa, che dovrà evidentemente impiegare al fine di poter provvedere al proprio sostentamento contribuire al mantenimento dei due minori) e la disparità reddituale a favore del resistente, questo
Collegio ritiene equo confermare un contributo perequativo al mantenimento dei minori da porsi a carico del padre, imponendo a quest'ultimo l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile complessiva di € 300 (€ 150 per ogni figlio), ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
4. Le spese di lite
Considerato il tenore della presente decisione e la peculiarità della situazione del nucleo familiare, si ritiene di poter compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento degli stessi presso la casa materna ai soli fini anagrafici;
2. assegna la casa familiare, sita in Arzago d'Adda (BG), via Giovanni Pascoli n. 5, alla ricorrente;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario (salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, con il supporto dei Servizi Sociali, purchè rispondente alle esigenze e alla condizione psico-emotiva dei figli): ogni martedì e ogni giovedì dall'orario di uscita di scuola (o dal termine del cre o in periodo di sospensione scolastica dalle ore 15.00, salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative) fino al giorno seguente quando il padre provvederà ad accompagnare i due figli a scuola (ovvero al cre ovvero presso la casa materna entro le ore
10.00, salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative), nonché, a settimane alterne, da venerdì dall'orario di uscita di scuola (o dal termine del cre o in periodo di sospensione scolastica dalle ore 15.00, salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative) fino a domenica sera alle ore 20.30 quando il padre li accompagnerà presso la casa materna;
4. dispone che per le festività natalizie e pasquali, le parti suddividano per metà i periodi di sospensione dell'attività scolastica, avendo cura di alternare annualmente il giorno di Natale
(dal mattino alle ore 10.00) e di Capodanno (a partire dalla sera del 31 dicembre alle ore
18.00), nonché il giorno di Pasqua (fino alle ore 18.00) e il Lunedì dell'Angelo e in particolare si prevede che negli anni pari il padre potrà tenere con sé i figli il giorno di Natale e il Lunedì dell'Angelo, mentre la madre trascorrerà con i figli il giorno di Capodanno e il giorno di
Pasqua e negli anni dispari la madre potrà tenere con sé i figli il giorno di Natale e il Lunedì dell'Angelo, mentre il padre trascorrerà con i figli il giorno di Capodanno;
5. dispone che per le ferie estive ciascun genitore potrà tenere con sé i minori almeno tre settimane, di cui due anche consecutive, in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
6. dispone che ciascun genitore, quando tiene i figli presso di sé, è tenuto a garantire all'altro almeno una chiamata o una videochiamata quotidiana, in una fascia oraria compresa tra le
19.30 e le 20.00;
7. pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 300 (€ 150 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici ISTAT da agosto 2025, a titolo di contributo perequativo al mantenimento ordinario dei figli minori;
8. pone a carico di entrambi i genitori di provvedere in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli minori, secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie
( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere
l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
9. incarica i Servizi Sociali competenti di mantenere un monitoraggio sulla situazione familiare per il tempo ritenuto necessario, con onere di segnalare alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, emerse per i minori;
10. prende atto dell'accordo dei coniugi per cui l'Assegno Unico Universale per i figli sarà percepito al 100% da Parte_1
11. compensa le spese di lite;
12. manda alla cancelleria per la trasmissione della presente decisione ai Servizi Sociali di
TR (BG).
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 24/04/2025.
Il Presidente est.
Raffaella Cimminiello