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Sentenza 29 settembre 2024
Sentenza 29 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/09/2024, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2298 del 2018 R. Gen., promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Apicella e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valeria De Vendittis ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cava de' Tirreni
(SA) alla Via G. Pellegrino n.7,
parte attrice
CONTRO
(c.f. e P.I. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Salaris ed elettivamente dom.to presso il suo studio in
Sassari, via Alghero 33,
parte convenuta
E
1 (c.f. ), già , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Carenti e dall'avv. Caterina Cossellu ed elettivamente dom.ta presso l' in Sassari Via Catalocchino Organizzazione_1
n. 11,
parte convenuta all'udienza cartolare del 22.5.2024 i procuratori delle parti concludevano come in atti e la causa veniva riservata alla decisione del Tribunale, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
e l' ed esponeva che, alle ore 21.30 CP_1 Controparte_3 circa del 19.9.2016, mentre si trovava in compagnia di altre persone presso una spiaggia sita in loc.
Capotesta, era stata aggredita da un cane randagio di grossa taglia, privo di collare e di medaglietta identificativa, uscito dalla vicina boscaglia insieme ad altri cani randagi.
Riferiva di essere stata morsa con violenza al polpaccio ed alla gamba sinistra, di essere stata pertanto ricoverata presso l' di Tempio Pausania, di essersi dovuta sottoporre a seri trattamenti Org_2 chirurgici e fisioterapici, e di aver riportato danni permanenti.
Affermava infine la congiunta responsabilità in ordine al danno subito del Controparte_1
e dell' convenuta, i quali avevano omesso di svolgere la necessaria attività
[...] Controparte_5 di prevenzione del randagismo di loro competenza, e concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva atteso che nessun potere di vigilanza sui cani randagi gli era stato attribuito dalla legge regionale n. 21 del 1994 che, agli artt. 2 e 9, stabiliva in proposito l' esclusiva competenza Cont della
Contestava inoltre sia la dinamica del sinistro che la quantificazione del danno e concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio anche l' , che affermava Controparte_3
l'inesistenza di un obbligo generale a suo carico di curare, prevenire e controllare il fenomeno del randagismo, essendo essa competente solo in relazione allo specifico compito di provvedere alla cattura dei randagi segnalati dai Comuni competenti per territorio.
Contestava inoltre l'esistenza e la quantificazione del danno, ed il nesso causale con le prospettate omissioni da parte sua, e concludeva come in atti.
La causa, istruita con produzioni documentali, prova per testi e c.t.u. medico legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 22.5.2024 sulle conclusioni formulate dalle parti come in atti.
2 La domanda di parte attrice è fondata e va dunque accolta nei limiti di cui in motivazione.
In ordine all' an debeatur, la dinamica del sinistro per cui è causa è stata ricostruita con certezza sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare. Tes_4
I primi tre hanno concordemente confermato le dichiarazioni dell'attrice circa l'aggressione subita ad opera di un cane di grossa taglia, privo di collare e di cui non era stato possibile individuare il proprietario.
Il teste ha inoltre riferito che, nel mese di agosto di quello stesso anno, era stato anch'egli Tes_4 aggredito, in quella medesima località, da un branco di cani randagi, che gli avevano cagionato lesioni al braccio per le quali era stato curato presso l'Ospedale di Tempio Pausania.
Tanto premesso quanto alla ricostruzione del fatto, osserva il Tribunale che, secondo il costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale “la P.A., in base al principio del neminem laedere, è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. Ne consegue che il deve rispondere dei danni CP_1 patiti da un motociclista aggredito da un cane randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l'ente territoriale, ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo…è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza” (così Cass. civ., Sez. III, 23/08/2011, n. 17528 e, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III,
28/04/2010, n. 10190).
Nel caso di specie ritiene il Tribunale che su entrambi gli enti convenuti gravino compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti, siano essi randagi o meno, in esecuzione dei quali essi sono tenuti ad adottare le iniziative ed i provvedimenti volti ad evitare che gli animali arrechino danno alle persone nel territorio di loro competenza.
Se da un lato non vi è dubbio che gli artt. 2 e 9 della legge regionale n. 21 del 1994 stabiliscano la Cont competenza della in materia di cattura dei cani randagi, deve rilevarsi d'altro canto che l'art. 5 lett. a) del regolamento del servizio di cattura, esecutivo della legge regionale n. 21 del 1994, prevede espressamente che “le richieste d'intervento per cattura degli animali devono essere inoltrate al Servizio Veterinario dal Comando di Polizia Municipale dei Comuni o dal Sindaco del Comune”.
L'art. 18 della citata legge regionale, inoltre, stabilisce espressamente che “La vigilanza Parte sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che al servizio veterinario di ciascuna a) agli addetti al servizio di polizia municipale….”.
Il punto 3 delle direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione, allegate alla Deliberazione della Giunta della n. 17/39 del 27.4.2020, stabilisce Org_3 inoltre che “…il Sindaco è l'Autorità Sanitaria Locale (Art. 13. L. 833/1978) e il rappresentante della comunità locale (D.L.vo 267/2000 – Testo Unico degli Enti locali); ha pertanto un ruolo centrale nella gestione del randagismo. Tramite la Polizia Municipale, il esercita il controllo del territorio, CP_1 rileva la presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile. Il è CP_1 responsabile della gestione (anche amministrativa) del ricovero dei cani nei canili e deve vigilare continuamente sulla stessa…”.
E' dunque evidente che gli interventi finalizzati alla lotta al randagismo sono posti a carico sia dei Cont Comuni che dei servizi veterinari delle secondo una ripartizione di competenze che, al fine di
3 perseguire efficacemente l'obiettivo, devono necessariamente svolgersi in modo organizzato e concertato.
La mancata adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza necessari alla cattura ed al controllo degli animali randagi integra dunque la violazione da parte degli enti convenuti del generale divieto del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. con l'ulteriore conseguenza che, “in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, la considerazione del comportamento dovuto e della condotta mantenuta assume allora decisivo rilievo, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima astringe rimane invero presuntivamente provato…”
(così la citata Cass. civ., Sez. III, 23/08/2011, n. 17528).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la presenza, in una località turistica estremamente nota e frequentata, di un cane randagio aggressivo e di grossa taglia, peraltro non isolato ma facente parte di un intero branco, costituisse un'insidia senza dubbio imprevedibile per l'attrice, stante il ragionevole affidamento che la medesima aveva riposto, nel trattenersi in compagnia di altre persone nei pressi della spiaggia, alla stregua della diligenza dell'utente medio e secondo l'id quod plerumque accidit, sull'inesistenza di condizioni atte costituire un così serio pericolo alla sua integrità fisica.
Per quanto sin qui esposto, la parte attrice ha fornito la prova del danno e del collegamento causale con la condotta negligente di entrambi i convenuti ai quali deve, in mancanza di individuazione di ulteriori concause, essere attribuita la responsabilità esclusiva in ordine al sinistro oggetto di causa.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice si articola nelle seguenti voci di danno: 1) danno biologico;
2) danno patrimoniale, sotto il profilo delle spese mediche sopportate in conseguenza dell'aggressione subita.
Mediante la proposizione della domanda di cui al punto 1), l'attrice ha evidentemente inteso ottenere il ristoro dell'intero danno non patrimoniale subito in conseguenza del fatto.
Può tenersi conto, a tal fine, delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ed usualmente applicate da questo Tribunale.
Esso, in applicazione dell'indirizzo adottato dalle Sezioni Unite (vedi sentenze dalla n. 26972 alla n. 26975/2008) dovrà essere individuato, nel caso concreto, nel pregiudizio derivante dalla lesione del diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione.
Le risultanze dell'espletata c.t.u. medica, le cui conclusioni sono sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici, e possono dunque essere fatte proprie dal Tribunale, hanno consentito di accertare che l'attrice, a causa dell'aggressione subita, presenta un quadro clinico-sintomatologico
“…allo stato caratterizzato dalla presenza di una cicatrice ipertrofica attingente il gastrocnemio a sinistra che determina ipsometria muscolare, ipodisestesia e notevole pregiudizio estetico che, a parere di chi scrive, appare oramai stabilizzato e non passibile di ulteriore evoluzione migliorativa”.
Il consulente ha altresì osservato che “Il pregiudizio estetico dettato dalla cicatrice determina notevole inferenza sull'omeostasi della periziata, inficiandone le fattezze così da attirare attenzioni negative in quanto visibile “ictu oculi ”, poiché attingente una regione socialmente esposta alla visione di terzi” e che, in conseguenza dell'aggressione, la stessa ha riportato un'invalidità permanente pari al 18%, con un'inabilità temporanea totale (d'ora in poi ITT) di gg. 15, un'inabilità temporanea parziale (d'ora in poi ITP) al 75% di 15 giorni ed un'inabilità temporanea parziale al 50% di 25 giorni.
Per giungere alla valutazione unitaria e all'integrale ristoro del danno non patrimoniale alla persona, le tabelle attualmente in uso, aggiornate al 2021, individuano il punto base avendo riguardo tanto alla
4 lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale, sia al danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” o
“sofferenza soggettiva” (il danno morale).
Nel caso in esame, rilevato che l'attrice aveva, alla data del fatto, l'età di 25 anni, il danno per invalidità permanente, comprensivo del danno morale, può essere liquidato in complessivi €. 75.781,00; utilizzando il criterio di liquidazione di €. 115,00 al giorno, spetta poi all'attrice, per la ITT, la somma di €. 1.725,00, per la ITP al 75% la somma di €. 1.293,75 e, per la ITP al 50% la somma di €. 1.437,50, così raggiungendosi il complessivo importo di €. 80.237,25, liquidato ai valori attuali.
Considerato poi che “soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (così Cass. n. 28988 del 2020 e giurisprudenza ivi citata), ritiene il Tribunale che non sia possibile applicare alcun fattore di personalizzazione della liquidazione rispetto a quanto previsto dalle tabelle, non avendo parte attrice assolto all'onere di allegare e provare l'esistenza di condizioni soggettive e conseguenze pregiudizievoli del tutto peculiari e diverse da quelle dell'individuo medio.
In mancanza della produzione di qualsivoglia documentazione in proposito, nulla potrà essere liquidato all'attrice a titolo di danno patrimoniale relativo alle spese mediche sopportate in conseguenza del fatto.
I convenuti vanno dunque condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' attore, per tutte le voci sin qui richiamate, della complessiva somma di €. 80.237,25.
Sulla stessa spettano inoltre all'attrice, a titolo di maggior danno per la ritardata corresponsione (v. sul punto Cass. SS. UU. n. 1712 del 1995), gli interessi legali dalla data del fatto (19.9.2016) ad oggi che, al fine di evitare il cumulo tra interessi e rivalutazione, vanno calcolati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata anno per anno sino ad oggi.
Spettano all'attrice, inoltre, gli interessi legali dalla data della pronuncia della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
si pongono definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u. come liquidate separatamente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
dichiara l'esclusiva responsabilità del e dell' Controparte_1 Controparte_3
nella determinazione del danno per cui è causa e, per l'effetto, condanna i
[...] convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 80.237,25, oltre agli interessi legali dalla data del fatto (19.9.2016) ad oggi, da calcolarsi con le modalità di cui in motivazione, ed agli interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
5 condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali, che si liquidano in €. 27,00 per spese ed in €. 9.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese di c.t.u. come liquidate separatamente.
Tempio Pausania, 29.9.2024
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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