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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1764/2020, posta in decisione in data 14.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
[...]
(C.F. ), nato a LA (TP) in [...] Parte_1 C.F._1
26/12/1967 e (C.F. Parte_2
), nata a [...] in data [...], con il C.F._2
patrocinio dell'Avv. FAZIO ANDREA e dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO
( VIA MAZARA, DA CO 291/M 91025 C.F._3
LA; e con elezione di domicilio in via VIA VIA MAZARA N. 291/M C/O
AVV. L.G. MESSINA LA presso il medesimo difensore
APPELLANTE
1 CONTRO
Controparte_1
NELLA QUALITA' DI PROCURATRICE CON
[...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. BERTOLINO GIUSEPPE e con elezione di domicilio in via VIA VITTORIO EMANUELE, N°249 91028 PARTANNA presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 267 del 23.04.2020, il Tribunale di Marsala dichiarava improcedibile, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, l'opposizione proposta dai sig.ri (debitore principale) e Parte_1 Parte_3
(fideiussore), avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla BCC - Gestione
[...]
crediti con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di € 12.470,69, oltre interessi e spese per saldo debitorio del conto corrente, con apertura di credito, del 30.11.2000,
n. 1464.
In particolare, il Giudice di primo grado osservava come, nonostante avesse posto a carico di entrambe le parti l'onere di dare impulso al procedimento di mediazione, per giurisprudenza prevalente, dallo stesso condivisa, la parte onerata di avviare la mediazione era da individuarsi nel debitore opponente. Non avendo assolto al suddetto onere, l'opposizione proposta risultava carente della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010, con conseguente
2 irrevocabilità del decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale in fase monitoria. Le spese di lite venivano poste, in solido, a carico degli opponenti.
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello i e Pt_1 Pt_3
Costituitasi ritualmente, la parte appellata proponeva appello incidentale condizionato, sostenendo l'erroneità della sentenza del Tribunale in quanto le parti avrebbero esperito la procedura di mediazione come da allegato verbale. Chiedeva, pertanto, la decisione della controversia nel merito.
In data 14.6.2025, , sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Ragioni di priorità logica impongono la trattazione preliminare dell'unico motivo di appello incidentale che sebbene condizionato, evoca profili fondamentali per dirimere la questione dell'individuazione della parte del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla quale incombe l'onere della mediazione.
Invero, a fronte della deduzione di parte appellante principale dell'improcedibilità della domanda monitoria in luogo di quella dell'opposizione a Contr decreto ingiuntivo, la afferma l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non avviata la procedura di mediazione.
A supporto di tale motivo, la parte appellata/appellante incidentale osserva come agli atti del giudizio era presente un verbale di mediazione, con esito negativo, di cui al procedimento n. 155/18. Al riguardo, la stessa sostiene: “E' inequivocabile che quest'ultimo afferisca al giudizio di opposizione stante che si evince, ictu oculi, che le parti sono le medesime rappresentate dai rispettivi difensori Avv.ti Fazio e
Bertolino”.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Come già correttamente osservato dal Tribunale, il procedimento di mediazione n. 155/2018 ha ad oggetto un contratto di mutuo del 13.01.2011, estraneo al decreto
3 Contr ingiuntivo emesso in favore della relativo a un contratto di conto corrente, con apertura di credito, del 30.11.2000, portante il numero 1464.
La circostanza che le parti e i procuratori legali fossero i medesimi non assume carattere dirimente, atteso che tra le parti ben potrebbero essere intercorsi più rapporti contrattuali (conto corrente e mutuo).
A corroborare tale assunto, del resto, sovviene anche la circostanza che la stessa Contr
, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado, abbia insistito per l'improcedibilità della opposizione per mancato esperimento della mediazione.
Accertata, dunque, l'inesistenza di un procedimento di mediazione, occorre passare all'esame dell'appello principale.
Con il primo motivo, la parte appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione proposta, con Contr conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo emesso in favore della
In particolare, sostiene che l'onere di attivare il procedimento di mediazione non
è a carico dell'attore formale, bensì di quello sostanziale ossia del soggetto che intende esercitare in giudizio un'azione. Nella circostanza in cui venga, dunque, ottenuto un decreto ingiuntivo con conseguente proposizione di opposizione allo stesso, il soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la declaratoria di improcedibilità della domanda è il creditore opposto e non il debitore opponente.
A supporto di tale interpretazione, gli appellanti osservano come sarebbe del resto irragionevole gravare il debitore dell'onere di attivare il procedimento di mediazione in quanto sullo stesso incomberebbe, in un procedimento a contraddittorio differito, un ulteriore onere che, nel procedimento ordinario, non sarebbe a suo carico.
4 Sul punto, gli appellanti sottolineano, altresì, come la suddetta interpretazione sia stata accolta dalla sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 delle Sezioni Unite della Cassazione.
Il motivo è fondato.
Successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, è, infatti, intervenuto la suddetta pronunzia della Suprema Corte la quale, risolvendo la questione di massima di particolare importanza sottoposta al suo vaglio, ha affermato che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
L'argomentazione prospettata dalla menzionata pronuncia è condivisa da questa
Corte.
Invero, l'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010 allora vigente prevedeva che:
“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,((ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
5 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,)) per le materie ivi regolate”.
Come già osservato da multiple pronunce della giurisprudenza di merito, la locuzione “chi intende esercitare in giudizio un'azione” appare alludere al soggetto che avvia l'azione giudiziaria ossia all'attore sostanziale nel giudizio di opposizione.
Ulteriore argomentazione a favore della condivisibilità della suddetta tesi attiene, inoltre, allo squilibrio processuale tra le parti. Il debitore opponente, infatti, a seguito di un decreto ingiuntivo che ha la possibilità di contestare soltanto successivamente alla sua adozione, si vedrebbe altresì gravato dall'onere di attivare il procedimento di mediazione a costo, in caso di inerzia, dell'irrevocabilità del decreto ingiuntivo. Se, invece, l'onere di attivare il procedimento di mediazione fosse posto a carico del creditore opposto (attore sostanziale), la conseguenza di una sua inerzia sarebbe assai meno pregiudizievole poiché diventerebbe improcedibile la domanda monitoria, che lascerebbe, però, la possibilità di riproporre la domanda giudiziale.
Sulla base delle argomentazioni esposte, la censura prospettata dagli appellanti con riguardo alla sentenza del Tribunale è fondata giacché il primo Giudice, a fronte dell'inerzia di entrambe le parti di avviare il procedimento di mediazione, avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda monitoria, in luogo dell'opposizione proposta dalla parte debitrice.
Non è meritevole di condivisione, a tale riguardo, la prospettazione formulata dalla parte appellata, secondo la quale precedentemente alla pubblicazione della sentenza del Tribunale, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto fosse quello statuito dalla terza sezione civile della Cassazione, sentenza n. 24629 del
2015, secondo cui: “L'onere di instaurare la procedura di mediazione incombe sul soggetto che intenda esercitare un'azione in giudizio e, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ma attrice sul piano processuale”.
6 Attesa tale circostanza, la parte appellata, ritenuto configurabile un overruling in ragione del mutamento giurisprudenziale imprevedibile e, comunque, successivo alla pronuncia di primo grado, chiede alternativamente la rimessione in termini ovvero la disapplicazione del principio di diritto enunciato dalle intervenute Sezioni Unite.
Le soluzioni prospettate non meritano accoglimento.
Occorre, infatti, osservare come non può parlarsi propriamente di overruling. La decisione delle Sezioni Unite non può ritenersi imprevedibile sotto diversi profili.
In primo luogo, preme rilevare come la tesi del 2015 poc'anzi riportata non sia stata inaugurata dalla Corte di Cassazione nella composizione più autorevole, massima espressione della funzione nomofilattica, bensì da una sezione della stessa.
Tale circostanza rende plausibile l'adozione di un diverso orientamento tanto all'interno di altre sezioni, quanto da parte delle Sezioni Unite.
In aggiunta a ciò, occorre osservare come, a seguito della pronuncia dalla terza sezione della Cassazione nel 2015, l'orientamento giurisprudenza era tutt'altro che pacifico, sussistendo tesi contrapposte nella giurisprudenza di merito;
anche questa
Corte, infatti, già nel 2019 si era espressa a favore dell'orientamento oggi adottato dalla sentenza n. 19596 del 2020 (cfr. CA Palermo, 3 civile, sentenza 17 maggio
2019 n. 1014).
Inoltre, va osservato come l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite del 2020
(n. 18741/2019) sia stata adottata - da parte della medesima terza sezione che aveva inaugurato l'orientamento del 2015 - il 12 luglio 2019, data precedente alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Tali circostanze, quindi, portano a concludere per la non imprevedibilità dell'orientamento seguito dalle Sezioni Unite del 2020 e, pertanto, per la non configurabilità di un vero e proprio “overruling”. Rimangono, perciò, assorbite le conseguenti richieste di rimessione in termini o disapplicazione del principio di diritto.
7 Pertanto, l'improcedibilità colpisce la domanda monitoria proposta dalla Banca,
e per conseguenza, nessun esame e decisione nel merito della stessa domanda è possibile.
Quanto alle spese processuali (di cui al secondo motivo di appello), tenuto conto, da un lato, del revirement giurisprudenziale sopravvenuto alla pubblicazione della sentenza impugnata e, per altro verso, dell'infondatezza del motivo incidentale proposto dalla parte appellata, si ritiene congruo compensare per 4/5 le spese di lite di entrambi i giudizi e condannare la parte appellata per il restante quinto da liquidare in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre oneri forfettari, CPA e IVA;
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellata/appellante incidentale, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione III civile, disattesa ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 [...]
nei confronti di Parte_3 Controparte_3
avverso la sentenza n. 267/2020, pubblicata dal Tribunale di Marsala
[...]
in data 23.04.2020, dichiara improcedibile il ricorso per decreto ingiuntivo (n.
464/2017 emesso in data 7.6.2017 dal Tribunale di Marsala), proposto in data
1°.
6.2017 da Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco;
2) condanna parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, di 4/5 delle spese del presente giudizio, che liquida nell'intero in complessivi € 3.500,00 e dichiara compensata la restante misura di 1/5;
8 3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellata, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 30.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1764/2020, posta in decisione in data 14.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
[...]
(C.F. ), nato a LA (TP) in [...] Parte_1 C.F._1
26/12/1967 e (C.F. Parte_2
), nata a [...] in data [...], con il C.F._2
patrocinio dell'Avv. FAZIO ANDREA e dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO
( VIA MAZARA, DA CO 291/M 91025 C.F._3
LA; e con elezione di domicilio in via VIA VIA MAZARA N. 291/M C/O
AVV. L.G. MESSINA LA presso il medesimo difensore
APPELLANTE
1 CONTRO
Controparte_1
NELLA QUALITA' DI PROCURATRICE CON
[...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. BERTOLINO GIUSEPPE e con elezione di domicilio in via VIA VITTORIO EMANUELE, N°249 91028 PARTANNA presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 267 del 23.04.2020, il Tribunale di Marsala dichiarava improcedibile, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, l'opposizione proposta dai sig.ri (debitore principale) e Parte_1 Parte_3
(fideiussore), avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla BCC - Gestione
[...]
crediti con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di € 12.470,69, oltre interessi e spese per saldo debitorio del conto corrente, con apertura di credito, del 30.11.2000,
n. 1464.
In particolare, il Giudice di primo grado osservava come, nonostante avesse posto a carico di entrambe le parti l'onere di dare impulso al procedimento di mediazione, per giurisprudenza prevalente, dallo stesso condivisa, la parte onerata di avviare la mediazione era da individuarsi nel debitore opponente. Non avendo assolto al suddetto onere, l'opposizione proposta risultava carente della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010, con conseguente
2 irrevocabilità del decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale in fase monitoria. Le spese di lite venivano poste, in solido, a carico degli opponenti.
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello i e Pt_1 Pt_3
Costituitasi ritualmente, la parte appellata proponeva appello incidentale condizionato, sostenendo l'erroneità della sentenza del Tribunale in quanto le parti avrebbero esperito la procedura di mediazione come da allegato verbale. Chiedeva, pertanto, la decisione della controversia nel merito.
In data 14.6.2025, , sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Ragioni di priorità logica impongono la trattazione preliminare dell'unico motivo di appello incidentale che sebbene condizionato, evoca profili fondamentali per dirimere la questione dell'individuazione della parte del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla quale incombe l'onere della mediazione.
Invero, a fronte della deduzione di parte appellante principale dell'improcedibilità della domanda monitoria in luogo di quella dell'opposizione a Contr decreto ingiuntivo, la afferma l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non avviata la procedura di mediazione.
A supporto di tale motivo, la parte appellata/appellante incidentale osserva come agli atti del giudizio era presente un verbale di mediazione, con esito negativo, di cui al procedimento n. 155/18. Al riguardo, la stessa sostiene: “E' inequivocabile che quest'ultimo afferisca al giudizio di opposizione stante che si evince, ictu oculi, che le parti sono le medesime rappresentate dai rispettivi difensori Avv.ti Fazio e
Bertolino”.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Come già correttamente osservato dal Tribunale, il procedimento di mediazione n. 155/2018 ha ad oggetto un contratto di mutuo del 13.01.2011, estraneo al decreto
3 Contr ingiuntivo emesso in favore della relativo a un contratto di conto corrente, con apertura di credito, del 30.11.2000, portante il numero 1464.
La circostanza che le parti e i procuratori legali fossero i medesimi non assume carattere dirimente, atteso che tra le parti ben potrebbero essere intercorsi più rapporti contrattuali (conto corrente e mutuo).
A corroborare tale assunto, del resto, sovviene anche la circostanza che la stessa Contr
, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado, abbia insistito per l'improcedibilità della opposizione per mancato esperimento della mediazione.
Accertata, dunque, l'inesistenza di un procedimento di mediazione, occorre passare all'esame dell'appello principale.
Con il primo motivo, la parte appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione proposta, con Contr conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo emesso in favore della
In particolare, sostiene che l'onere di attivare il procedimento di mediazione non
è a carico dell'attore formale, bensì di quello sostanziale ossia del soggetto che intende esercitare in giudizio un'azione. Nella circostanza in cui venga, dunque, ottenuto un decreto ingiuntivo con conseguente proposizione di opposizione allo stesso, il soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la declaratoria di improcedibilità della domanda è il creditore opposto e non il debitore opponente.
A supporto di tale interpretazione, gli appellanti osservano come sarebbe del resto irragionevole gravare il debitore dell'onere di attivare il procedimento di mediazione in quanto sullo stesso incomberebbe, in un procedimento a contraddittorio differito, un ulteriore onere che, nel procedimento ordinario, non sarebbe a suo carico.
4 Sul punto, gli appellanti sottolineano, altresì, come la suddetta interpretazione sia stata accolta dalla sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 delle Sezioni Unite della Cassazione.
Il motivo è fondato.
Successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, è, infatti, intervenuto la suddetta pronunzia della Suprema Corte la quale, risolvendo la questione di massima di particolare importanza sottoposta al suo vaglio, ha affermato che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
L'argomentazione prospettata dalla menzionata pronuncia è condivisa da questa
Corte.
Invero, l'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010 allora vigente prevedeva che:
“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,((ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
5 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,)) per le materie ivi regolate”.
Come già osservato da multiple pronunce della giurisprudenza di merito, la locuzione “chi intende esercitare in giudizio un'azione” appare alludere al soggetto che avvia l'azione giudiziaria ossia all'attore sostanziale nel giudizio di opposizione.
Ulteriore argomentazione a favore della condivisibilità della suddetta tesi attiene, inoltre, allo squilibrio processuale tra le parti. Il debitore opponente, infatti, a seguito di un decreto ingiuntivo che ha la possibilità di contestare soltanto successivamente alla sua adozione, si vedrebbe altresì gravato dall'onere di attivare il procedimento di mediazione a costo, in caso di inerzia, dell'irrevocabilità del decreto ingiuntivo. Se, invece, l'onere di attivare il procedimento di mediazione fosse posto a carico del creditore opposto (attore sostanziale), la conseguenza di una sua inerzia sarebbe assai meno pregiudizievole poiché diventerebbe improcedibile la domanda monitoria, che lascerebbe, però, la possibilità di riproporre la domanda giudiziale.
Sulla base delle argomentazioni esposte, la censura prospettata dagli appellanti con riguardo alla sentenza del Tribunale è fondata giacché il primo Giudice, a fronte dell'inerzia di entrambe le parti di avviare il procedimento di mediazione, avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda monitoria, in luogo dell'opposizione proposta dalla parte debitrice.
Non è meritevole di condivisione, a tale riguardo, la prospettazione formulata dalla parte appellata, secondo la quale precedentemente alla pubblicazione della sentenza del Tribunale, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto fosse quello statuito dalla terza sezione civile della Cassazione, sentenza n. 24629 del
2015, secondo cui: “L'onere di instaurare la procedura di mediazione incombe sul soggetto che intenda esercitare un'azione in giudizio e, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ma attrice sul piano processuale”.
6 Attesa tale circostanza, la parte appellata, ritenuto configurabile un overruling in ragione del mutamento giurisprudenziale imprevedibile e, comunque, successivo alla pronuncia di primo grado, chiede alternativamente la rimessione in termini ovvero la disapplicazione del principio di diritto enunciato dalle intervenute Sezioni Unite.
Le soluzioni prospettate non meritano accoglimento.
Occorre, infatti, osservare come non può parlarsi propriamente di overruling. La decisione delle Sezioni Unite non può ritenersi imprevedibile sotto diversi profili.
In primo luogo, preme rilevare come la tesi del 2015 poc'anzi riportata non sia stata inaugurata dalla Corte di Cassazione nella composizione più autorevole, massima espressione della funzione nomofilattica, bensì da una sezione della stessa.
Tale circostanza rende plausibile l'adozione di un diverso orientamento tanto all'interno di altre sezioni, quanto da parte delle Sezioni Unite.
In aggiunta a ciò, occorre osservare come, a seguito della pronuncia dalla terza sezione della Cassazione nel 2015, l'orientamento giurisprudenza era tutt'altro che pacifico, sussistendo tesi contrapposte nella giurisprudenza di merito;
anche questa
Corte, infatti, già nel 2019 si era espressa a favore dell'orientamento oggi adottato dalla sentenza n. 19596 del 2020 (cfr. CA Palermo, 3 civile, sentenza 17 maggio
2019 n. 1014).
Inoltre, va osservato come l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite del 2020
(n. 18741/2019) sia stata adottata - da parte della medesima terza sezione che aveva inaugurato l'orientamento del 2015 - il 12 luglio 2019, data precedente alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Tali circostanze, quindi, portano a concludere per la non imprevedibilità dell'orientamento seguito dalle Sezioni Unite del 2020 e, pertanto, per la non configurabilità di un vero e proprio “overruling”. Rimangono, perciò, assorbite le conseguenti richieste di rimessione in termini o disapplicazione del principio di diritto.
7 Pertanto, l'improcedibilità colpisce la domanda monitoria proposta dalla Banca,
e per conseguenza, nessun esame e decisione nel merito della stessa domanda è possibile.
Quanto alle spese processuali (di cui al secondo motivo di appello), tenuto conto, da un lato, del revirement giurisprudenziale sopravvenuto alla pubblicazione della sentenza impugnata e, per altro verso, dell'infondatezza del motivo incidentale proposto dalla parte appellata, si ritiene congruo compensare per 4/5 le spese di lite di entrambi i giudizi e condannare la parte appellata per il restante quinto da liquidare in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre oneri forfettari, CPA e IVA;
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellata/appellante incidentale, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione III civile, disattesa ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 [...]
nei confronti di Parte_3 Controparte_3
avverso la sentenza n. 267/2020, pubblicata dal Tribunale di Marsala
[...]
in data 23.04.2020, dichiara improcedibile il ricorso per decreto ingiuntivo (n.
464/2017 emesso in data 7.6.2017 dal Tribunale di Marsala), proposto in data
1°.
6.2017 da Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco;
2) condanna parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, di 4/5 delle spese del presente giudizio, che liquida nell'intero in complessivi € 3.500,00 e dichiara compensata la restante misura di 1/5;
8 3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellata, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 30.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
9