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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 856/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
856/2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Maria A. Tedesco del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Piazza Antonio
Salandra, n. 25/A;
RICORRENTE contro
PARMA-REGGIO Controparte_1
EMILIA, C.F , in persona del pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 CP_2
difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa e dagli Avv.ti Paolo Controparte_3
Gramazio e Andrea Carbonaro del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto sito in Parma, Piazza Matteotti, n. Controparte_1
9;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 18.11.2022 e ritualmente notificato,
[...]
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, Pt_1
convenendo in giudizio Controparte_4
e proponendo opposizione avverso l'Ordinanza-
[...]
Cont Ingiunzione n. 123/2022 – emessa dall di Parma-Reggio Emilia in data
17.10.2022 e notificata in data 19.12.2022;
- che, in particolare, la ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“PRELIMINARMENTE
Di essere estromesso dal contenzioso amministrativo e giudiziale tra gli istituti e la cooperativa – e quindi revocare, annullare o come meglio nei suoi confronti la ordinanza ingiunzione nr. 123/2022 emessa dal Capo dell' Controparte_6
di in data 17/10/2022 e notificata il successivo
[...] Controparte_7
19/10/2022 data la carenza di legittimazione passiva per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa.
ISTANZA SOSPENSIONE PROVVISORIA ESECUTIVITÀ
Nelle denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via preliminare e pregiudiziale, sospendere immediatamente - anche inaudita altera parte - l'esecutorietà della ordinanza ingiunzione nr. 123/2022 emessa dal Capo dell' di in data 17/10/2022 Controparte_6 Controparte_7
e notificata il successivo 19/10/2022 perché - alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto di cui in narrativa - non è affatto pacifica la definizione data dagli organi ispettivi. In caso di concessione sella sospensione della provvisoria esecutorietà, autorizzare la notifica del verbale e del decreto all'Agenzia di riscossione competente per territorio.
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della eccezione formulata preliminarmente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a richiedere e/o Parte_2
irrogare le sanzioni di cui all'ordinanza impugnata per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, e quindi annullare e/o revocare in ogni caso l'ordinanza ingiunzione nr. 123/2022 - emessa dal Capo dell' Controparte_6
di Parma in data 17/10/2022 e notificata il successivo 19/10/2022 e Controparte_7
di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 38.736,94.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della eccezione formulata preliminarmente e delle domande formulate in via preliminare e pregiudiziale annullare e/o revocare in ogni caso l'ordinanza ingiunzione nr. 123/2022 - emessa dal Capo dell' di Parma in data Controparte_6 Controparte_7
17/10/2022 e notificata il successivo 19/10/2022 per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa e di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 38.736,94.
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, accertare e dichiarare l'assoluta buona fede della signora nella Parte_1
perpetrazione degli illeciti amministrativi di cui all'ordinanza impugnata e quindi annullare e/o revocare in ogni caso nei suoi confronti l'ordinanza ingiunzione nr.
123/2022 - emessa dal Capo dell' Parte_2
in data 17/10/2022 e notificata il successivo 19/10/2022 per i motivi di
[...]
fatto e di diritto esposti in narrativa e di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 38.736,94.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, dato il convincimento della signora della assoluta legittimità del suo Parte_1 operato tanto da indurla ad impugnare i precedenti atti amministrativi, nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Magistrato adito ritenesse fondate le sanzioni irrogate nella ordinanza ingiunzione nr. 123/2022 - emessa dal Capo dell'
[...]
di in data 17/10/2022 e notificata il Controparte_6 Controparte_7
successivo 19/10/2022, mantenere le sanzioni nella misura prevista con la notificazione dell'illecito amministrativo avvenuto con il verbale nr. 32 del
13/12/2017 ovvero in totali € 7.150,00 o i quella che sarà ritenuta di giustizia.
In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari di causa.”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 10.03.2023, si costituiva in giudizio l Controparte_4
, contestando la fondatezza del ricorso in opposizione e chiedendone la
[...]
reiezione;
- che, all'udienza del 07.11.2024, il Giudice invitava l'Amministrazione opposta a valutare l'opportunità, previa presentazione di un'istanza da parte opponente in via di autotutela, di revocare l'ordinanza ingiunzione opposta, concedendo, a tal fine, un breve rinvio della causa;
- che, all'udienza del 28.01.2025, l'Amministrazione convenuta rappresentava che l'ordinanza ingiunzione opposta n. 123/2022 era stata revocata in data 23.01.2025, e, conseguentemente, i procuratori delle parti chiedevano concordemente dichiararsi la cessata materia del contendere a spese compensate;
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione: • nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il 28 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
856/2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Maria A. Tedesco del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Piazza Antonio
Salandra, n. 25/A;
RICORRENTE contro
PARMA-REGGIO Controparte_1
EMILIA, C.F , in persona del pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 CP_2
difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa e dagli Avv.ti Paolo Controparte_3
Gramazio e Andrea Carbonaro del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto sito in Parma, Piazza Matteotti, n. Controparte_1
9;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 18.11.2022 e ritualmente notificato,
[...]
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, Pt_1
convenendo in giudizio Controparte_4
e proponendo opposizione avverso l'Ordinanza-
[...]
Cont Ingiunzione n. 123/2022 – emessa dall di Parma-Reggio Emilia in data
17.10.2022 e notificata in data 19.12.2022;
- che, in particolare, la ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“PRELIMINARMENTE
Di essere estromesso dal contenzioso amministrativo e giudiziale tra gli istituti e la cooperativa – e quindi revocare, annullare o come meglio nei suoi confronti la ordinanza ingiunzione nr. 123/2022 emessa dal Capo dell' Controparte_6
di in data 17/10/2022 e notificata il successivo
[...] Controparte_7
19/10/2022 data la carenza di legittimazione passiva per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa.
ISTANZA SOSPENSIONE PROVVISORIA ESECUTIVITÀ
Nelle denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via preliminare e pregiudiziale, sospendere immediatamente - anche inaudita altera parte - l'esecutorietà della ordinanza ingiunzione nr. 123/2022 emessa dal Capo dell' di in data 17/10/2022 Controparte_6 Controparte_7
e notificata il successivo 19/10/2022 perché - alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto di cui in narrativa - non è affatto pacifica la definizione data dagli organi ispettivi. In caso di concessione sella sospensione della provvisoria esecutorietà, autorizzare la notifica del verbale e del decreto all'Agenzia di riscossione competente per territorio.
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della eccezione formulata preliminarmente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a richiedere e/o Parte_2
irrogare le sanzioni di cui all'ordinanza impugnata per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, e quindi annullare e/o revocare in ogni caso l'ordinanza ingiunzione nr. 123/2022 - emessa dal Capo dell' Controparte_6
di Parma in data 17/10/2022 e notificata il successivo 19/10/2022 e Controparte_7
di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 38.736,94.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della eccezione formulata preliminarmente e delle domande formulate in via preliminare e pregiudiziale annullare e/o revocare in ogni caso l'ordinanza ingiunzione nr. 123/2022 - emessa dal Capo dell' di Parma in data Controparte_6 Controparte_7
17/10/2022 e notificata il successivo 19/10/2022 per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa e di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 38.736,94.
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, accertare e dichiarare l'assoluta buona fede della signora nella Parte_1
perpetrazione degli illeciti amministrativi di cui all'ordinanza impugnata e quindi annullare e/o revocare in ogni caso nei suoi confronti l'ordinanza ingiunzione nr.
123/2022 - emessa dal Capo dell' Parte_2
in data 17/10/2022 e notificata il successivo 19/10/2022 per i motivi di
[...]
fatto e di diritto esposti in narrativa e di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 38.736,94.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, dato il convincimento della signora della assoluta legittimità del suo Parte_1 operato tanto da indurla ad impugnare i precedenti atti amministrativi, nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Magistrato adito ritenesse fondate le sanzioni irrogate nella ordinanza ingiunzione nr. 123/2022 - emessa dal Capo dell'
[...]
di in data 17/10/2022 e notificata il Controparte_6 Controparte_7
successivo 19/10/2022, mantenere le sanzioni nella misura prevista con la notificazione dell'illecito amministrativo avvenuto con il verbale nr. 32 del
13/12/2017 ovvero in totali € 7.150,00 o i quella che sarà ritenuta di giustizia.
In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari di causa.”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 10.03.2023, si costituiva in giudizio l Controparte_4
, contestando la fondatezza del ricorso in opposizione e chiedendone la
[...]
reiezione;
- che, all'udienza del 07.11.2024, il Giudice invitava l'Amministrazione opposta a valutare l'opportunità, previa presentazione di un'istanza da parte opponente in via di autotutela, di revocare l'ordinanza ingiunzione opposta, concedendo, a tal fine, un breve rinvio della causa;
- che, all'udienza del 28.01.2025, l'Amministrazione convenuta rappresentava che l'ordinanza ingiunzione opposta n. 123/2022 era stata revocata in data 23.01.2025, e, conseguentemente, i procuratori delle parti chiedevano concordemente dichiararsi la cessata materia del contendere a spese compensate;
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione: • nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il 28 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)