Ordinanza cautelare 21 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 21/07/2022, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2022
N. 00756/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2022, proposto da
Finanziaria Immobiliare Puglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Fabrizio D'Ippolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella, Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'Ordinanza n. 53 del 08.04.2022 adottata dal Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia – Ambiente/SUE – Condono del Comune di Ostuni e notificata al legale rappresentante pro tempore della società Finanziaria Immobiliare Puglia S.r.l. con notifica n. 303 del 29.04.2022 a mezzo del servizio notificazioni del Comune di Ostuni, avente ad oggetto “Opere realizzate in assenza di per-messo di costruire presso i terreni siti in Ostuni al Vico Alfredo Baccarini s.n.c. distinti al Catasto al Foglio 113, P.lle 1461 1464”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti – e avverso i quali ci si riserva sin da ora di proporre motivi aggiunti – ivi compresi, occorrendo:
- della nota prot. 31067 del 24.05.2022 avente ad oggetto “Osservazioni e istanza di riesame Ordinanza dirigenziale n. 53 del 08.04.2022”, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Ostuni, in esito all'istanza di riesa-me inviata in data 23.05.2022, comunicava che “non si ravvedono elementi tali da procedere al riesame del provvedimento stesso”;
- della nota prot. n. 9890 del 17.02.2022, del Comando di Polizia Locale di Ostuni, avente ad oggetto segnalazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, ivi comprese le relazioni di servizio ad essa allegate.
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
del diritto all'accesso agli atti e documenti richiesti dalla Società deducente e illegittimamente non ostesi dall'Amministrazione intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ostuni;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che mentre risulta dichiaratamente sanzionata la destinazione d’uso impressa all’area di cui trattasi (attività commerciale) in quanto non compatibile con la zona agricola, si dispone tuttavia la rimozione di opere che – ad un primo esame – sembrerebbero invece supportate da titolo edilizio;
Considerato che le censure proposte necessitano di adeguato approfondimento e ritenuto opportuno riservare al Collegio una decisione della causa re adhuc integra;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 giugno 2023.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO