Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/06/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1459 del 2017 – Udienza del giorno 24 giugno 2025 - Pag. 1 di 10
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 1459/2017 Giudice dott. Alessandro Caronia Verbale di Udienza del giorno 24 giugno 2025
1. l'avv. PU LI per parte attorea;
2. l'avv. DONNICI GIUSEPPE per parte convenute costituite. Ciascun difensore si riporta alle proprie domande, richieste, difese ed eccezioni formulate nei propri atti di parte, scritti difensivi e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto. I difensori dichiarano in maniera concorde che è cessata la materia del contendere, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. A questo punto, il Giudice invita ciascun difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Ogni difensore presente si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati in Cancelleria. I difensori discutono oralmente, chiedendo la cessata materia del contendere, con valutazione da parte del Tribunale della soccombenza virtuale. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore 16.30 in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, al termine dell'udienza del giorno 24 giugno 2025, ha pronunciato, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1459 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale” e vertente TRA
C.F. , identificato come in atti, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato come in atti
- OPPONENTE ricorrente in riassunzione – E
, C.F. , e , C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
in proprio e nella qualità di eredi di , C.F. C.F._3 Persona_1
, nato a [...] in data [...] e deceduto in data 06.09.2022, e C.F._4
- OPPOSTI resistenti in riassunzione –
E
, C.F. , nella qualità di erede di Controparte_3 C.F._5
, C.F. , parti identificate come in atti, rappresentate Persona_1 C.F._4 e difese dall'avv. GIUSEPPE DONNICI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliate come in atti
- OPPOSTA resistente in riassunzione – E
, nata ad [...] in data [...] e , nata a Controparte_4 Controparte_5
Napoli in data 19.10.1981, nella qualità di eredi di , C.F. Persona_2
, nato a [...] in data [...] e deceduto in data 28.02.2017 C.F._6
- OPPOSTE – resistenti in riassunzione - contumaci -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 11.05.2017, PU LI ha convenuto in giudizio Per_1
, , e
[...] Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 3557/2016 del 19.03.2017, depositato in
[...] data 20.03.2017, con il quale le parti opposte hanno ingiunto allo stesso IE PO, oltre che a e , il pagamento della somma di € 5.656,70, oltre interessi legali dalla CP_6 CP_7 domanda, nonché delle spese e competenze liquidate. La parte attrice ha dedotto che:
- la sentenza della Corte d'Appello n. 1572/2015 è stata impugnata con ricorso per Cassazione anche relativamente al governo delle spese ingiustamente compensate in violazione del principio di causalità; R.G. n. 1459 del 2017 – Udienza del giorno 24 giugno 2025 - Pag. 3 di 10
- il rimborso non può derivare dai titoli ex adverso invocati che indicano quale accipiens un soggetto diverso;
- il provvedimento monitorio consegue alla sentenza del Tribunale di Rossano n. 645/2008 del 20.06.2008 e a quella della Corte d'Appello n. 1572 del 5.12.2015 che, stante la diversa previsione, non costituisce prova scritta idonea per la concessione del provvedimento opposto;
- la condanna solidale per i successori mortis causa, per debiti del dante causa non si configura;
- la somma di cui è stato beneficiario il dante causa dell'opponente è pari ad € 1.689,50 oltre accessori, corrispondente a un mezzo delle spese di lite liquidate con la sentenza del Tribunale di Rossano n. 645/2008 e il rimborso nella misura richiesta non è dovuto;
- in primo grado, nei confronti di è stata esercitata azione di responsabilità CP_6 personale che non è stata riproposta in secondo grado, con la conseguenza che la disposta compensazione, da parte del giudice di appello, ha investito solo la parte relativa all'azione reale e, per il resto, la sentenza di primo grado è passata in giudicato. Tanto premesso, la parte opponente ha chiesto a questo Tribunale di: a. accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare lo stesso inefficace e infondata la pretesa di cui al ricorso introduttivo della presente procedura;
b. con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.04.2018, si sono costituiti in giudizio , e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
La loro difesa ha dedotto che:
[...]
- con ricorso per decreto ingiuntivo, i germani hanno chiesto al Tribunale di Per_1
Castrovillari di ingiungere ai germani IE il pagamento della somma di € 5.656,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo, oltre spese e competenze legali della procedura e successive occorrende da liquidarsi secondo D.M. n. 55/2014;
- essi, in conseguenza della sentenza n. 645/2008, emessa dal Tribunale di Rossano in data
18-20.06.2008, notificata il 10.10.2008, avevano corrisposto a e la CP_6 CP_8 somma di € 5.656,70 a titolo di competenze e spese liquidate e successive, nonché spese di registrazione della suddetta sentenza oltre alle spese di CTU versate al perito;
- la suddetta sentenza era stata impugnata innanzi alla Corte Territoriale di Catanzaro che, con sentenza n. 1572/15, emessa dalla Seconda Sezione Civile in data 11.11.2015, ha disposto la nullità di tutti gli atti successivi alla notificazione della citazione di primo grado e della stessa sentenza impugnata, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;
- nelle more del processo di appello è venuto a mancare l'avv. con CP_9 successione processuale dei figli (già appellato in proprio), PO e CP_6 CP_2
- i germani e si sono costituiti in giudizio, proponendo anche appello CP_6 CP_2 incidentale, mentre PO è stato dichiarato contumace;
- dopo il deposito della sentenza della Corte di Appello, i germani hanno Per_1 chiesto, invano, ai germani IE, la restituzione delle somme versate in virtù della sentenza n. 645/2008, emessa dal Tribunale di Rossano, annullata dalla sentenza n.
1572/15 della Corte di Appello di Catanzaro e, pertanto, sono stati costretti a chiedere giudizialmente il riconoscimento del proprio credito;
- essendo il credito fondato su titolo di credito certo, liquido ed esigibile, emesso dal debitore, il Tribunale di Castrovillari, ritenuta la propria competenza e visti gli artt. 633 ss. c.p.c. e l'art. 642 comma 2 c.p.c., stante la certezza e la liquidità del credito, ha emesso, in data 20.03.2017, il decreto ingiuntivo n. 196/2017, ingiungendo a CP_6
IE PO e di pagare solidalmente ed immediatamente ai
[...] CP_7 R.G. n. 1459 del 2017 – Udienza del giorno 24 giugno 2025 - Pag. 4 di 10
la somma di € 5.656,70, oltre accessori e spese e competenze legali Parte_2 della presente procedura;
- il ricorso, con il pedissequo decreto ingiuntivo sono stati formalmente notificati a
IE PO, e che hanno proposto due distinte CP_7 CP_6 opposizioni;
- e (proc. n. 146/17 R.G.A.C.) hanno dedotto: CP_7 CP_6
difetto di legittimazione passiva degli opponenti, inesistenza in capo agli opponenti dell'obbligo di rimborsare le somme per i titoli dedotti;
• insussistenza di solidarietà tra gli eredi per i debiti del loro dante causa;
• insussistenza dell'obbligo al rimborso nella misura richiesta. Giudicato interno;
- mentre IE PO, con l'opposizione de qua, ha lamentato:
• l'impugnativa della sentenza della Corte Territoriale con Ricorso per Cassazione;
• insussistenza di solidarietà tra gli eredi per i debiti del loro dante causa;
• insussistenza dell'obbligo al rimborso nella misura richiesta;
• giudicato interno;
- la presente opposizione - destituita da qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico e del tutto dilatoria - deve essere disattesa;
- il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337 cpc, in attesa della decisione sul ricorso per cassazione avverso la medesima pronuncia di riforma, poiché tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità, tale da giustificare la sospensione della suddetta opposizione;
- il diritto alla restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva e successivamente riformata in appello può essere azionato anche con procedimento monitorio;
- la pronuncia sulle restituzioni conseguenti alla riforma della sentenza di prime cure potrebbe aver luogo anche in via officiosa, ovvero in assenza di un'apposita domanda di parte, escludendosi solamente, anche per ovvie esigenze di coordinamento con la disposizione di cui all'art. 474 c.p.c., che una condanna implicita alla restituzione degli importi ricevuti dall'accipiens possa desumersi dalla mera sentenza di riforma;
- l'obbligo restitutorio dipende, essenzialmente, da due fatti costitutivi, uno di natura sostanziale (l'avvenuto pagamento) e l'altro di natura processuale, vale a dire la riforma della decisione di condanna, intervenuta in fase d'appello, che elimina la causa giustificativa dell'effettuato pagamento;
- l'invocato ricorso per cassazione, inoltrato dall'opponente, è stato oggetto di decisone da parte della VI Sezione della Corte Suprema (c.d. Sezione Filtro), la quale con Ordinanza interlocutoria n. 4734/18 del 23.11.2017, ha statuito che “il Collegio ritiene non sussistente l'evidenza decisoria con riferimento al secondo motivo di ricorso ... rimette la causa alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione Civile”;
- la restituzione di quanto corrisposto in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, poi riformata in grado di appello, può essere intimato dalla parte con decreto ingiuntivo così come avvenuto nel caso de quo;
- in tali ipotesi il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma in sede di gravame, e può essere richiesto immediatamente, anche con un procedimento monitorio, trovando applicazione il principio "restituito ante omnia";
- tale domanda prescinde dallo sviluppo del giudizio di impugnazione;
- la ripartizione delle passività ereditarie, che com'è noto vale anche per i debiti fiscali, opera soprattutto sul piano processuale, ossia in caso di richieste azionate giudizialmente da parte dei creditori del defunto contro un solo coerede;
spesso, tuttavia, i creditori R.G. n. 1459 del 2017 – Udienza del giorno 24 giugno 2025 - Pag. 5 di 10
ereditari agiscono nei confronti del singolo coerede intimando il pagamento dell'intero debito;
- in tal caso il coerede convenuto, sul presupposto che la sua obbligazione ha natura parziaria e non solidale, ha dunque l'onere di eccepire i limiti entro i quali egli è tenuto al pagamento del debito ereditario, specificando a tal fine l'ampiezza della propria quota ereditaria espressa in percentuale sull'intero asse;
- tale eccezione processuale avrà, con tutta evidenza, notevole rilevanza ove si consideri che la sua eventuale omissione legittimerà la richiesta monetaria del creditore ereditario che potrà agire per l'intero come nella fattispecie de qua ove non viene specificata, da parte dell'opponente, la divisione in quote;
- in tema di litisconsorzio necessario, promossa impugnazione, in un giudizio nel quale siano succeduti alla parte deceduta più eredi, ai sensi dell'art. 110 с.р.с., una volta integrato il contraddittorio, la sentenza di accoglimento o rigetto dell'appello, con la relativa statuizione sul rapporto sostanziale, ha effetto nei confronti di tutti gli eredi, sebbene alcuni rimangano contumaci, stante la unitarietà e inscindibilità della loro legittimazione;
cosicché l'esito del precetto di cui era parte il de cuius incide direttamente sull'eredità nel suo complesso;
- l'art. 110 regola il caso del venir meno di una parte nel corso del processo, che può avvenire per morte della persona fisica o per estinzione della persona giuridica;
- occorre poter proseguire il giudizio e, quindi, alla parte venuta meno, subentra il suo successore a titolo universale ovvero l'erede;
- in particolare, l'art. 110 stabilisce che il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto;
- il processo viene interrotto per la riassunzione o prosecuzione del processo nei confronti del successore, quindi, continua dal punto in cui si trovava al momento della successione- scomparsa della parte;
- la sentenza n. 1572/15 della Corte di Appello ha dichiarato la nullità di tutti gli atti del processo di primo grado successivi alla notificazione della citazione e della sentenza impugnata, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c.;
- quindi, diversamente da quanto affermato da controparte, la sentenza n. 645/2008 del
Tribunale di Rossano non è passata in giudicato, e non vi è formazione del giudicato c.d. implicito in favore di;
CP_6
- per aversi giudicato implicito su una questione, è necessario che almeno su un punto della decisione di merito si sia formato il giudicato esplicito, ma in presenza di nullità di tutti gli atti - come nella fattispecie de qua - non solo è da escludere la formazione di un qualche giudicato, ma conseguentemente è da escludere anche la formazione del c.d. giudicato interno;
- dunque, non essendosi formato il giudicato esplicito, parimenti è da escludere che il giudice d'appello e la Cassazione possano continuare ad esercitare il potere di rilevare d'ufficio il vizio denunciato;
- alla luce delle suestese argomentazioni e vista la sussistenza dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito, il decreto ingiuntivo opposto può considerarsi valido ed efficace, in quanto fondato e, pertanto, si chiede la concessione della provvisoria esecuzione;
- in primo luogo, risulta sussistere adeguata prova in ordine ai rapporti intercorsi tra gli opposti e l'opponente, all'oggetto degli stessi e all'esecuzione delle prestazioni ivi dedotte;
- inoltre, l'opposizione ex adverso proposta non risulta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e le circostanze dedotte nel ricorso per ingiunzione non sono state oggetto di contestazione dovendo intendersi definitivamente provate ex art. 115 с.р.с.; R.G. n. 1459 del 2017 – Udienza del giorno 24 giugno 2025 - Pag. 6 di 10
- le ragioni poste a fondamento dell'opposizione non sono idonee, allo stato, a neutralizzare la pretesa creditoria, che appare legittima, né hanno ad oggetto fatti estintivi, pertanto, la provvisoria esecuzione ne è la naturale conseguenza.
Ciò posto, parte opposta ha chiesto a questo Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., di: a. accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
b. in via meramente gradata, accertare e dichiarare che l'opponente è debitore (in solido con e nei confronti dei germani della somma di € CP_2 CP_6 Per_1
5.656,70 oltre accessori o, comunque, di quella maggiore o minore che risulterà nel corso del presente giudizio;
c. conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della somma suindicata o di quella maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi come in decreto e spese;
d. con vittoria di spese e compenso professionale.
Nessuno si è costituito per la parte opposta, ricorrente in sede monitoria, Per_2
.
[...] Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo, rilevato che le parti non hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 21.03.2023 è stata dichiarata la interruzione del giudizio per la morte di deceduto in data 06.09.2022 e deceduto in Persona_1 Persona_2 data 28.02.2017, per come dichiarato dal difensore di , e Persona_1 CP_1 CP_2
Con ricorso depositato in data 28.03.2023, PU LI ha riassunto il giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.05.2023, si sono costituite nel giudizio riassunto e , in proprio e nella Controparte_1 Controparte_2 qualità di eredi di , e , in qualità di erede di Persona_1 Controparte_3
. Persona_1
Dopo alcuni rinvii, volti a verificare la correttezza delle notifiche del ricorso e del decreto in riassunzione, all'udienza del 23.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa, chiedendone l'accoglimento con vittoria di compensi e di spese. In particolare, , e Controparte_1 Controparte_2
hanno chiesto, in via preliminare, la declaratoria di nullità della Controparte_3 riassunzione, per mancata notifica della stessa agli eredi di e, nel merito, il rigetto Persona_2 dell'opposizione, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. Nella comparsa conclusionale depositata in data 07.02.2025, IE PO, rilevato che le parti opposte hanno dato esecuzione alla sentenza n. 134/2023 del Tribunale di Castrovillari, intimando, nei confronti degli altri due debitori ingiunti, il pagamento dell'intero credito portato dall'opposto decreto ingiuntivo, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con spese da porsi a carico delle parti opposte per soccombenza virtuale. Conseguentemente, nella memoria di replica depositata in data 26.02.2025, le parti opposte, confermando che il debito è stato rateizzato ed è in corso di pagamento, non hanno formulato opposizione alla richiesta di cessata materia del contendere formulata dall'opponente, contestando soltanto l'invocata condanna alle spese del giudizio per soccombenza virtuale. Successivamente, con ordinanza del 30.05.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo, per le ragioni analiticamente espresse nel provvedimento evocato e per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. All'odierna udienza le parti presenti hanno precisato le conclusioni come da verbale. R.G. n. 1459 del 2017 – Udienza del giorno 24 giugno 2025 - Pag. 7 di 10
2. In rito.
A meri fini di completezza della decisione, è opportuno precisare, come già rilevato, che all'udienza del 21.03.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni, il presente giudizio di opposizione è stato è stato interrotto ex art. 300 c.p.c. a causa della morte della parte opposta,
, avvenuta in data 06.09.2022, per come dichiarato dal difensore del medesimo, Persona_1 il quale - sempre alla predetta udienza – ha, altresì, dichiarato la morte di , Persona_2 avvenuta in data 28.02.2017. Conseguentemente, in data 28.03.2023, è stato depositato, da parte dell'opponente - parte non colpita dall'evento interruttivo - ricorso in riassunzione ex art. 302 e ss. c.p.c. La riassunzione è, infatti, l'atto di impulso attraverso il quale le parti non colpite dall'evento interruttivo instaurano il contraddittorio nei confronti della parte che ne è stata colpita, consentendo così la ripresa del processo. Con decreto del 3.04.2023 è stata fissata l'udienza ex art. 303 comma 1 c.p.c. del 7.11.2023, con onere della notifica del ricorso e del decreto, a cura dell'istante, alle altre parti del ricorso, osservati i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. La parte opponente, ricorrente in riassunzione, ha quindi provveduto alla notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione nei confronti degli eredi di
, ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c., e degli eredi di , Persona_1 Persona_2 personalmente.
Dal momento che il decesso di è avvenuto in data 06.09.2022 (cfr. Persona_1 certificato di morte allegato da parte opposta), la notifica dell'atto di riassunzione agli eredi, considerati collettivamente e impersonalmente, con conseguente rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei loro confronti, deve essere considerata regolarmente eseguita, atteso che il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio sono stati notificati in data 02.05.2023, dunque, entro un anno dalla morte del de cuius, ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. civ. n. 22797 del 2017; Cass. civ. n. 217 del 2015: “Nel caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo procuratore - la notificazione dell'atto riassuntivo, entro un anno dalla morte, può essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta, nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art.
303, secondo comma, cod. proc. civ. sicché, in tale ipotesi, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio”). Quanto agli eredi di , deceduto in data 28.02.2017, questi sono stati Persona_2 individuati dall'opponente-ricorrente in riassunzione nelle persone di e Controparte_4 CP_5
, nei cui confronti è stata regolarmente eseguita la notifica personale dell'atto di
[...] riassunzione, dal momento che dopo la scadenza del termine annuale, la notificazione ai singoli eredi, nella loro qualità di litisconsorti necessari, è l'unico mezzo per riassumere efficacemente il giudizio.
Conseguentemente, la parte opponente è stata onerata di depositare idonea documentazione dalla quale desumere i rapporti tra le parti (in particolare esistenza di eredi di PO), con riferimento anche al rapporto di filiazione con al fine di verificare la Controparte_5 correttezza delle notifiche del ricorso e del decreto in riassunzione (cfr. verbale ud. 07.11.2023 e ud. 23.04.2024).
Ebbene, i rapporti di con e sono Persona_2 Controparte_4 Controparte_5 evincibili dalla documentazione prodotta in atti da IE PO, in particolare dal certificato storico di famiglia e dalla nota di trascrizione della denuncia di successione del medesimo (prodotti in data 31.05.2023), nonché dal certificato di nascita di (allegato alle note di Controparte_5 trattazione scritta depositate in data 21.10.2024 per l'udienza del 23.10.2024), dai quali emerge che successori legittimi del de cuius sono soltanto la moglie e la figlia, destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione. R.G. n. 1459 del 2017 – Udienza del giorno 24 giugno 2025 - Pag. 8 di 10
La riassunzione, pertanto, deve essere considerata regolarmente eseguita anche nei confronti degli eredi di , risultando del tutto infondata la generica eccezione di nullità della Persona_2 riassunzione per mancata integrità del contraddittorio formulata dalle parti opposte nelle note di trattazione scritta depositate in data 15.10.2024 per lo svolgimento dell'udienza del 23.10.2024, le quali non hanno neppure indicato chi sarebbero gli eredi pretermessi. Infatti, secondo l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale - che pone in capo alla parte che procede alla riassunzione del giudizio l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità, nonché quello di verificare, con l'ordinaria diligenza, la sussistenza di un valido titolo per succedere o la perdita dello stesso per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa idonea - la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, dev'essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che, oggettivamente, presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, о, conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo;
mentre sarà onere dei chiamati all'eredità, che abbiano ricevuto e accettato la notifica come eredi, contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione (cfr. Cass Civ. n. 8051 del 2017, secondo cui “in tema di interruzione del processo per morte della persona fisica, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica se quest'ultimo rivesta la qualità di successore del de cuius”, nonché Cass. Civ. Ord. n. 12987 del 2020 e Cass. Civ. Ord. n. 6815 del 2024, secondo cui “Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio,
l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo”). L'opponente, parte non colpita dall'evento interruttivo, con la notifica del ricorso in riassunzione eseguita individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità di , Persona_2 per come risultanti dalla documentazione in atti, ha quindi correttamente riattivato il giudizio interrotto, ripristinando il rapporto processuale con i successori del de cuius.
3. Ragione più liquida.
In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la causa può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016).
Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base R.G. n. 1459 del 2017 – Udienza del giorno 24 giugno 2025 - Pag. 9 di 10
della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. ).
4. Nel merito.
4.1. La materia del contendere deve dichiararsi cessata.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione pacificamente riconosciuta dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cass. civ.,n. 1950 del 2003).
Costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per il quale la cessazione della materia del contendere è, nel processo civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, rilevabile d'ufficio dal giudice, che si verifica qualora sopravvenga una situazione fa venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (v., tra le tante Cass.
Civ. n. 12310 del 2007; Cass. Civ. n. 4714 del 2006).
Dal momento che entrambi i difensori hanno discusso e concluso chiedendo espressamente la cessazione della materia del contendere, tale rilievo è certamente sufficiente a sorreggere una pronuncia di dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere, essendo noto che
“in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (cfr. Cass. civ. n. 8822 del 2003).
Alla luce di quanto esposto, è agevole concludere che né parte opponente né la parte opposta nutrono un interesse giuridicamente rilevante ad una decisione sul merito della lite, con estinzione del giudizio. Ciò posto, occorre adesso provvedere sulle spese, atteso che in tali casi le spese processuali vanno regolate secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” (tra le tante cfr. Cass. Civ. n. 4442 del 2001).
Bisogna cioè valutare il fondamento della domanda per verificare se questa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata. E la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. civ. n. 4884 del 1996) e valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte (cfr. Cass. civ.,n. 3075 del 1997). 4.2. Tenuto conto dell'intervenuto pagamento in corso di causa, dell'esiguità dell'importo, della azione monitoria da ricondurre astrattamente nel pagamento di indebito ex art. 2033 c.c., ma esperita chiedendo la condanna in solido degli eredi di e di in CP_9 CP_6 proprio e quale erede, nonché della pacifica giurisprudenza in ordine alla divisione del debito ereditario, si giustifica una compensazione integrale delle spese di lite.
4.3. Si impone, ovviamente, altresì la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per effetto dell'intervenuto pagamento. Infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e R.G. n. 1459 del 2017 – Udienza del giorno 24 giugno 2025 - Pag. 10 di 10
validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario,
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione (Cfr. Cass.
Sez. 1 sentenza n 13085 del 22.5.2008; Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993; Cass. sent. n. 5074 del 1999; Cass. n. 4531 del 2000; Cfr. anche, ex multis, Tribunale Milano sez. IV, 07/02/2020,
n.1099, in www.deiure.it).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
B. Per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
C. COMPENSA integralmente le spese di lite, per le ragioni espresse in parte motiva;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari, all'udienza che si è tenuta in data 24 giugno 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia
È verbale. Il Giudice
dott. Alessandro Caronia