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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 26/01/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 537/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO CE, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3428/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sora - V 03039 Sora FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Licinio Refice N. 24 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 36/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200016248788005 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 36/2024 della Commissione Tributaria di Frosinone, che aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento di
€160,38 per TARES anno 2013 del Comune di Sora.
L'appellante eccepisce:
1.Mancata notifica alla ricorrente dell'atto presupposto → vizio procedurale che comporta nullità della cartella.
2.Errata qualificazione della ricorrente come erede per rappresentazione:
L'art. 468 c.c. non prevede la moglie tra i successibili per rappresentazione.
Anche ipotizzando la rappresentazione, la ricorrente ha rinunciato all'eredità (art. 519 e 521 c.c.), quindi è come se non fosse mai stata chiamata.
3.In via subordinata: se fosse erede, dovrebbe pagare solo la quota (€32,07), non l'intero importo.
Conclude come in atti con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
Il Comune di Sora si costituisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Omessa notifica alla ricorrente dell'atto presupposto
È pacifico che l'avviso di accertamento TARES 2013 n. 2542/2018 sia stato notificato a Nominativo_2, ma mai alla ricorrente.
Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. 1144/2018; Cass. Sez. Unite 5791/2008; Cass. Sez. Unite
10012/2021), la mancata notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale
(cartella di pagamento), in quanto lesiva del diritto di difesa.
Errata qualificazione della ricorrente come erede per rappresentazione
L'art. 468 c.c. prevede la rappresentazione solo a favore dei discendenti del rappresentato, non del coniuge. La ricorrente, moglie del premorto Nominativo_3, non può succedere per rappresentazione alla madre di quest'ultimo (Nominativo_2).
Pertanto, la pretesa impositiva è priva di presupposto soggettivo.
Rinuncia all'eredità
In ogni caso, la ricorrente ha rinunciato all'eredità di Nominativo_2 con atto del 22.12.2020.
La rinuncia ha effetto retroattivo (art. 521 c.c.), con la conseguenza che il chiamato è considerato come mai chiamato e non risponde dei debiti del de cuius (Cass. 15871/2020; Cass. 13639/2018).
Anche ove si volesse ritenere la ricorrente erede, la richiesta dell'intero importo è erronea, poiché il coerede risponde solo pro quota (Cass. 22426/2014; Cass. 118451/2016).
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della complessità della vicenda successoria e dell'importo modesto della pretesa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto accoglie l'originario ricorso del contribuente. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO CE, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3428/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sora - V 03039 Sora FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Licinio Refice N. 24 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 36/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200016248788005 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 36/2024 della Commissione Tributaria di Frosinone, che aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento di
€160,38 per TARES anno 2013 del Comune di Sora.
L'appellante eccepisce:
1.Mancata notifica alla ricorrente dell'atto presupposto → vizio procedurale che comporta nullità della cartella.
2.Errata qualificazione della ricorrente come erede per rappresentazione:
L'art. 468 c.c. non prevede la moglie tra i successibili per rappresentazione.
Anche ipotizzando la rappresentazione, la ricorrente ha rinunciato all'eredità (art. 519 e 521 c.c.), quindi è come se non fosse mai stata chiamata.
3.In via subordinata: se fosse erede, dovrebbe pagare solo la quota (€32,07), non l'intero importo.
Conclude come in atti con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
Il Comune di Sora si costituisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Omessa notifica alla ricorrente dell'atto presupposto
È pacifico che l'avviso di accertamento TARES 2013 n. 2542/2018 sia stato notificato a Nominativo_2, ma mai alla ricorrente.
Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. 1144/2018; Cass. Sez. Unite 5791/2008; Cass. Sez. Unite
10012/2021), la mancata notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale
(cartella di pagamento), in quanto lesiva del diritto di difesa.
Errata qualificazione della ricorrente come erede per rappresentazione
L'art. 468 c.c. prevede la rappresentazione solo a favore dei discendenti del rappresentato, non del coniuge. La ricorrente, moglie del premorto Nominativo_3, non può succedere per rappresentazione alla madre di quest'ultimo (Nominativo_2).
Pertanto, la pretesa impositiva è priva di presupposto soggettivo.
Rinuncia all'eredità
In ogni caso, la ricorrente ha rinunciato all'eredità di Nominativo_2 con atto del 22.12.2020.
La rinuncia ha effetto retroattivo (art. 521 c.c.), con la conseguenza che il chiamato è considerato come mai chiamato e non risponde dei debiti del de cuius (Cass. 15871/2020; Cass. 13639/2018).
Anche ove si volesse ritenere la ricorrente erede, la richiesta dell'intero importo è erronea, poiché il coerede risponde solo pro quota (Cass. 22426/2014; Cass. 118451/2016).
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della complessità della vicenda successoria e dell'importo modesto della pretesa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto accoglie l'originario ricorso del contribuente. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.