Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2000, n. 8725
CASS
Sentenza 19 aprile 2000

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Non è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'art. 340 cod. pen., qualora la condotta non sia idonea a determinare l'interruzione dell'ufficio ne' a turbare la regolarità di esso in maniera apprezzabile. (Fattispecie nella quale nel corso di un dibattimento un soggetto aveva aggredito verbalmente un teste all'esito della deposizione di questo. La Suprema Corte ha osservato che una simile evenienza rientra nella fisiologica prevedibilità delle tensioni umane connesse alla celebrazione della udienza, spettando a chi la gestisce di assumere le concrete iniziative del caso, come era avvenuto in concreto, avendo il Pretore esercitato i normali poteri di disciplina della udienza a norma dell' art. 470 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2000, n. 8725
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8725
    Data del deposito : 19 aprile 2000

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