Sentenza 19 aprile 2000
Massime • 1
Non è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'art. 340 cod. pen., qualora la condotta non sia idonea a determinare l'interruzione dell'ufficio ne' a turbare la regolarità di esso in maniera apprezzabile. (Fattispecie nella quale nel corso di un dibattimento un soggetto aveva aggredito verbalmente un teste all'esito della deposizione di questo. La Suprema Corte ha osservato che una simile evenienza rientra nella fisiologica prevedibilità delle tensioni umane connesse alla celebrazione della udienza, spettando a chi la gestisce di assumere le concrete iniziative del caso, come era avvenuto in concreto, avendo il Pretore esercitato i normali poteri di disciplina della udienza a norma dell' art. 470 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2000, n. 8725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8725 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 19/04/2000
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - N. 866
3. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - rel. Consigliere - N. 2027/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NN RE, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 25/11/1999 della Corte d'Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Il difensore non è comparso.
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Catania, con sentenza 25/11/1999, confermava quella del precedente 19 gennaio del Pretore di Ispica, che aveva dichiarato RE NN colpevole del delitto di cui all'art. 340 C.P. e lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia. Al NN, in particolare, si era addebitato di avere turbato la regolarità dell'udienza penale tenuta, il 2/7/1993, dal Pretore di Ispica, che era stato costretto a farlo allontanare dall'aula, perché aveva risolto a voce alta e con fare agitato minacce ad un teste, subito dopo che lo stesso aveva deposto.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e tra lamentata: 1) erronea applicazione dell'art. 340 C.P., non essendo stata turbata, in concreto, la regolarità dell'ufficio e non essendosi comunque egli prospettato, con l'iniziativa assunta, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma;
2) difetto di motivazione circa l'individuazione dell'oggetto specifico della tutela penale, non essendosi tenuto conto - di fatto - della natura sussidiaria del reato in esame.
All'ordierna udienza pubblica, assente il difensore del ricorrente, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità dell'ufficio si riferisca ad un'alterazione del funzionamento, anche se temporanea, nel suo complesso e non all'alterazione di una singola funzione o prestazione, rapportata ad un determinato momento, la quale non ha in sostanza alcuna incidenza negativa, di apprezzabile valenza, sulla concreta operatività globale dell'ufficio o del servizio. In altri termini, questi devono rimanere, a causa della condotta tenuta dall'agente, effettivamente compromessi nel loro dinamismo operativo non assumendo rilievo alcuno eventuali turbative esterne che, per gli effetti minimali che producono, rientrano, per così dire, nella "fisiologica" prevedibilità, tanto da essere agevolmente controllabili attraverso i "normali meccanismi di difesa" di cui l'ufficio o il servizio dispone, proprio nella prospettiva di assicurarne il costante funzionamento.
Nel caso specifico, osserva la Corte che la ricostruzione fattuale operata in sede di merito evidenzia l'insussistenza della stessa materialità del delitto contestato al NN. Costui, infatti, si limitò all'esito della deposizione resa dinanzi al Pretore da un testimone, ad aggredire verbalmente lo stesso con parole minacciose tanto da provocare l'intervento immediato del Pretore che, nell'esercizio dei suoi poteri di disciplina dell'udienza, riportò, in termini pressoché contestuali, la calma nell'aula e, senza apprezzabile soluzione di continuità, proseguì il lavoro d'udienza.
Il comportamento del prevenuto, certamente censurabile per i riflessi avuti ai danni del teste offeso (autonomo capo d'imputazione, dal quale fu prosciolto per difetto della condizione di procedibilità), non incise sul funzionamento dell'ufficio nel suo complesso, ma su un momento molto circoscritto dell'udienza, il cui regolare svolgimento venne assicurato dall'esercizio del normale potere di disciplina attribuito, a norma dell'art. 470 c.p.p., al Pretore.
Conclusivamente, le intemperanze di chi assiste ad una udienza pubblica dibattimentale, se non superano determinati limiti e se sono agevolmente controllabili da parte di chi ha la direzione del dibattimento o, in sua assenza, da parte del P.M., non determinano l'interruzione dell'ufficio, ne' turbano la regolarità di esso in maniera apprezzabile, bensì rientrano nella fisiologica prevedibilità delle tensioni umane connesse alla celebrazione del processo e con le quali il processo deve convivere, spettando a chi lo gestisce contemperare, con buon equilibrio, le opposte esigenze e di assumere le concrete iniziative del caso.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2000