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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00026/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00230/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 230 del 2024, proposto da LJ IU, rappresentato e difeso dall'avvocato Wilmer Naldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Motorizzazione Civile Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottato il giorno 22.2.2024 dalla Motorizzazione civile di Pesaro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Motorizzazione Civile Pesaro e Urbino;
Vista la memoria notificata e depositata il 1° dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha ritualmente notificato e depositato il ricorso all’esame, per gravare gli atti in epigrafe indicati;
Si sono costituite in resistenza le Amministrazioni, parimenti in epigrafe indicate;
Il primo dicembre 2025 parte ricorrente ha depositato e notificato ai sensi dell’art. 84 c. 3 c.p.a., dichiarazione di rinuncia al ricorso;
La difesa erariale nulla ha rilevato;
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione;
Visto il disposto dell’art. 84 c. 4 c.p.a., ai sensi dell’art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, posto che la rinuncia irrituale (in particolare, nella specie è mancata la notifica almeno dieci giorni prima dell’udienza) può comunque essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (cfr. tra le molte, Tar Lazio, Roma, sez. I, 1° marzo 2021, n. 2452);
Può disporsi la compensazione delle spese, considerata la definizione in rito della controversia e la posizione espressa dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
IO OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OR | CE Anastasi |
IL SEGRETARIO