Sentenza 20 maggio 2008
Massime • 1
La costituzione di parte civile richiede, anche nel giudizio direttissimo, il rispetto delle formalità previste dalla legge, consistenti nel deposito in cancelleria o nella presentazione in udienza dell'apposita dichiarazione. (La Corte ha precisato che è illegittima la costituzione per mezzo della mera rappresentazione informale dell'intento di costituirsi).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1231 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1231 Anno 2013 Presidente: BARDOVAGNI PAOLO Relatore: SIOTTO MARIA CRISTINA SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: 4-) GIP TRIBLTNALE,DI CATANZARO-C r -4-) TRIBUNALE DI CATANZARO “114L Co avaLer.sia-Pordinanza n. 2978/2009 GIP TRIBUNALE di CATANZARO del 26/06/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA S'OTTO; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. dre dAme- die.e4,(a~4. )-bseexv ■,,,AL(2e Uditi dife or Avv.; ask ecutagi,,Y~ 432 Data Udienza: 15/11/2012 OSSERVA Con ordinanza del 26/6/2006 il GIP del Tribunale di Catanzaro ha sollevato conflitto — e rimesso a questa Corte copia degli atti per la sua risoluzione — nei …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2008, n. 38535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38535 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente - del 20/05/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1022
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 36911/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT NI, n. il 03.12.1973;
avverso SENTENZA emessa in data 31.08.2004 dal Tribunale di Lecce - Sez. dist. di Tricase;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Oscar KOVERECH.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Casola Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. - TT NI veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Tricase - per rispondere dei reato di cui agli artt. 56 e 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 7, per aver tentato di rubare, in data 29.08.2004, una imbarcazione ormeggiata nel porto di Castro Marina.
1.1. - Dopo la convalida dell'arresto si procedeva con rito per direttissima, nel cui ambito, in accoglimento della richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., detto Tribunale applicava all'imputato la pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 100,00 di multa. Condannava, altresì il TT al pagamento di Euro 750,00 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e fori al 12,50% in favore delle parti civili ritualmente costituite, oltre ai danni da liquidarsi in separata sede.
2. - Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del TT con riferimento al capo della sentenza relativo alle statuizioni civili.
2.1. - Con un primo motivo, deduce la inammissibilità di costituzione delle parti civili per inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 78 c.p.p., per essersi le parti costituite oralmente nel corso dell'udienza di convalida del 31.08.2004.
2.2. - Con un secondo motivo, lamenta la violazione dell'art. 444 c.p.p., comma 2, per essersi il giudice del patteggiamento pronunciato anche sulla condanna alle statuizioni civili. 3. - Il ricorso è fondato.
3.1. - In ordine al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che, a norma dell'art. 451 c.p.p., nel corso del giudizio direttissimo, si osservano le disposizioni contenute negli artt. 470 c.p.p. e ss. con unica deroga relativa alla inapplicabilità delle formalità di cui all'art. 468 c.p.p. circa l'onere, per le parti, di specificare le circostanze sulle quali intendono escutere i testimoni (conf. Cass.08.06.79 94, n. 8314).
3.1.1. - Ma la persona offesa che intende costituirsi parte civile nel corso di detto giudizio non può esonerarsi dalle formalità della costituzione stessa come previste dall'art. 78 c.p.p.. Deve ritenersi, infatti, irrituale al costituzione di parte civile delle persone offese CO IG e ZO RI nell'udienza di convalida non sostanziatasi nella presentazione della relativa dichiarazione contenente le formalità previste dalla legge a pena di inammissibilità, bensì risoltasi nella informale rappresentazione al giudice, da parte del difensore, della mera manifestazione di intenti di costituirsi, non seguita, però, da formale deposito della rituale dichiarazione ex art. 78 c.p.p.. 3.1.2. - Erra pertanto il primo giudice nel ritenere che "nel giudizio direttissimo le formalità sono state rispettate con la dichiarazione resa preliminarmente a verbale". Inoltre, poiché, su richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., si è proceduto nelle forme della applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, pur nell'erroneo convincimento di rituale costituzione di parte civile, non avrebbe dovuto decidere sulla relativa domanda a norma dell'art. 444 c.p.p., comma 2, u.p.. Invero, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l'azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione di provvisionale (conf. Cass. Sez. 6^, 04.01. 2000, n. 2; Sez. 6^, 15.02.2000, n. 6580), stante, altresì, l'inefficacia di tale sentenza nel giudizio civile o amministrativo.
3.2. - Ciò posto, va pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, sia per la ritenuta inammissibilità della costituzione di parte civile, sia per la illegittima condanna dell'imputato al risarcimento dei danni.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2008