Sentenza 14 febbraio 2000
Massime • 1
A norma dell'articolo 545, terzo comma, cod. proc. pen. la pubblicazione della sentenza in udienza mediante lettura del dispositivo equivale alla notifica anche per la parte che deve considerarsi presente. Ne consegue che all'imputato espulso deve applicarsi la previsione di cui all'art. 475 cod. proc. pen. la quale, sebbene prevista solo per l'imputato allontanato, a fortiori deve valere anche per quello espulso in quanto l'espulsione rappresenta una sanzione più grave dell'allontanamento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2000, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Pasquale LACANNA Presidente del 14/02/2000
Dr. Franco MARRONE Consigliere ORDINANZA
Dr. Renato Luigi CALABRESE Consigliere N.758
Dr. Vittorio RAGONESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere N.33163/99
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto il 9.7.1999 dall'avv. Franco Passanisi, difensore di GR DI, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 7.5.1999, con la quale la Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla stessa imputata avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Pretore di Catania il 22.6.1998 per il reato di cui all'art. 483 c.p. Sentita la relazione del consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato che, con unico motivo d'impugnazione, il ricorrente lamenta l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità dell'appello, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare l'imputata assente contumace, in quanto il Pretore l'aveva espulsa dall'aula, di talché il termine per proporre l'impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla notifica della sentenza, in realtà mai avvenuta.
Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la pronuncia dei giudici di appello ha correttamente preso atto dell'intervenuto decorso dei termini previsti dalla legge per l'impugnazione;
che, infatti, il dies a quo è stato esattamente individuato nella scadenza del termine di deposito del provvedimento impugnato, così come previsto in caso di presenza dell'imputato, a norma dell'art. 585, comma secondo, lett. c), del codice di rito;
che dagli atti di causa, il cui esame è reclamato dal tipo di censura dedotta, risulta che l'imputata, nel corso del procedimento pretorile, era stata espulsa dall'aula, sicché, ai sensi dell'art.545, comma terzo, c.p.p. la pubblicazione della sentenza in udienza,
mediante la lettura del dispositivo equivaleva a notificazione per la parte che avrebbe dovuto considerarsi presente;
che correttamente è stata considerata presente l'imputata espulsa, in quanto anche se l'art. 475, comma secondo, del codice di rito prevede espressamente che debba considerarsi presente soltanto l'imputato allontanato, non vi è dubbio che una siffatta equiparazione debba a fortiori valere anche per quello espulso, in quanto nella enunciazione delle misure sanzionatorie, di crescente intensità, adottabili nell'esercizio dei poteri di disciplina e direzione dell'udienza di cui all'art. 470, c.p.p., l'espulsione è sanzione più grave dell'allontanamento, tanto da essere prevista nel caso in cui l'imputato debba essere nuovamente allontanato, salva naturalmente l'ipotesi di comportamenti di tale gravità da richiedere immediatamente l'adozione della più grave misura, senza il previo allontanamento;
che il ricorso è, pertanto, inammissibile ed alla relativa declaratoria consegue, a mente dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione delle censure dedotte, nella misura di lire un milione.
LA CORTEDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di lire 1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 14 febbraio 2000. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2000