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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 1024/2022 promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Liborio Gambino. Parte_1
APPELLANTE Contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta, Antonio Armentano e Roberto Scelfo.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE -
All'udienza dell'11 settembre 2025 l'appellante ha concluso come in atti.
IN FATTO Con ricorso in data 1/12/2018 aveva agito contro la Parte_1 Controparte_1 esponendo :
- di avere espletato attività lavorativa in favore della dal 1 novembre Controparte_1
1996 al 31 luglio 2017, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, con mansioni di Operatore di Esercizio, inquadrato da ultimo nell'Area Professionale 3^, parametro 183 del CCNL Autoferrotranvieri, Internavigatori, Funiviari;
- di non avere goduto del diritto al riposo settimanale "per il servizio extraurbano >50 km di almeno 45 h (riposo cd regolare) o di almeno 24 h (riposo cd. ridotto salvo recupero), in quest'ultimo caso il recupero di 21 h (45-24) deve essere compensato da equivalenti ore di riposo continuo da fruire entro la 3° settimana successiva", in violazione della disposizione dell'art. 8 Reg. CE 561/2006; - di aver usufruito, nel periodo compreso fra il 2009 e il novembre 2013, esclusivamente di "n. 1 riposo settimanale ridotto pari ad h 24, non recuperando le ore di riposo non goduto pari a 21 h settimanali date dalla differenza tra le h 45 dovute e le 24 h fruite";
- di aver, pertanto, diritto “al riconoscimento e monetizzazione delle ore di riposo maturate, ma non fruite pari a 4.683 per un totale di €.50.435,91”.
- di aver subìto, conseguentemente, un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (cd. danno da stress lavorativo o da usura psicofisica), legato alla penosità del lavoro cagionato dalla mancata fruizione dei predetti periodi di riposo garantiti dall'art. 36, co. 3 Cost. e dal derivante mancato recupero delle energie psico-fisiche;
- di non avere percepito gli incrementi di cui all'Accordo Integrativo Aziendale del 17/05/1991, che prevede l'indennità a titolo di compenso di monoagente giornaliero, comprensiva altresì dell'indennità di “percorrenza”;
- di avere diritto al riconoscimento e pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di compenso di monoagente, per un totale di €. 5.451,79 dal 2013 al 2016;
- di avere diritto, secondo quanto disposto dalla L. 138/58, quale secondo autista della tratta extra urbana Agrigento/Roma dal 2013 al 2016 al pagamento a titolo di differenze retributive, a fronte del riconoscimento del pagamento del 12%, di €. 14.570,64. Aveva quindi chiesto:
- ritenere e dichiarare: "il diritto del signor al riconoscimento e pagamento del Parte_1 risarcimento del danno e/o indennizzo derivante dal mancato godimento dei maturati e non goduti risposi settimanali ex art. 8 Regolamento CE 561/2006 per €. 50.435,91 o a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni credito e sino al soddisfo"; …
- ed ancora, ritenere e dichiarare: "il diritto del signor al riconoscimento e Parte_1 pagamento delle differenze retributive a titolo di Indennità Monoagente, in applicazione degli incrementi previsti dall'Accordo Integrativo Aziendale del 17/05/1991, pari ad €.5.451,79; ed ancora, ritenere e dichiarare: "il diritto del signor in applicazione in applicazione Parte_1 delle disposizioni aziendali di cui alla L. 138/58, al riconoscimento e pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di orario straordinario pari ad €.14.570,64;
- "(…) Con riserva, eventualmente, di quantificare e richiedere in separata sede il risarcimento per danno biologico subìto dai ricorrenti a causa ed in conseguenza della mancata fruizione dei riposi maturati ex art. 8 Regolamento CE 561/2006...". Nel contraddittorio delle parti, previa rinuncia da parte dell' al punto di domanda Pt_1 diretta al “pagamento delle differenze retributive a titolo di compenso agente unico/monoagente”, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla , CP_1 con sentenza dell'1/4/2022 il G.L. del Tribunale di Palermo rigettava l'azione.
Premessa l'applicabilità alla fattispecie del Regolamento CE n. 561/2006 ai sensi del quale:
- il riposo doveva essere goduto dal conducente che effettuava servizi extraurbani che superano i 50 Km entro 6 periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale;
- il riposo settimanale poteva essere regolare o ridotto: nel primo caso le ore di riposo continuative non potevano essere inferiori alle 45 ore;
- nel secondo caso le ore non potevano essere inferiori a 24 ore, con l'obbligo sia del recupero delle restanti ore entro la fine della terza settimana, sia che il periodo di riposo che compensava il riposo settimanale ridotto doveva essere unito ad un altro riposo di almeno 9 ore. Disattesa l'applicabilità nella fattispecie della circolare ministeriale del 29/4/2015 secondo la quale la fruizione del riposo compensativo andava operata in misura intera e non frazionata – stante che fino ad allora il diritto vivente nazionale aveva ritenuto legittima la fruizione frazionata del riposo compensativo – ciò nondimeno il G.L. riteneva condivisibile le conclusioni raggiunte dal c.t.u. a dire del quale la documentazione prodotta era inidonea a ricostruire per ogni giorno di servizio l'ora di inizio e l'ora di fine della prestazione e che il dato meramente presuntivo ricavabile dai turni di lavoro programmati dall'azienda nel periodo in contestazione non poteva validare la tesi che tale pianificazione oraria coincidesse con i turni effettivamente osservati dall' . Pt_1
Quanto allo straordinario rivendicato sui turni di servizio osservati quale seconda guida in affiancamento tra il 2103 ed il 2016, il G.L. riteneva, in accordo con il c.t.u., che le ore di straordinario erano state correttamente retribuite in conformità al CCNL di categoria - per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente, il tempo trascorso dal secondo autista a bordo del veicolo è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali. Il tempo di cui al precedente periodo è retribuito, a seconda del tipo di prestazione effettuata, con criteri stabiliti a livello aziendale” – ed al richiamato accordo aziendale del 20/12/2000 nel quale si era convenuto che in ordine alla retribuzione del 2° agente non in guida, la retribuzione dello stesso sarà riconosciuta nella misura percentuale del 55%”. La sentenza di primo grado è stata impugnata in via principale dall' e Pt_1 incidentalmente dalla Controparte_1
Il primo si duole della denegata risposta al quesito tecnico formulato dal G.L. che il c.t.u. aveva lasciato inevaso ritenendo inconducenti i fogli di servizio prodotti dai quali sarebbe stato viceversa possibile risalire, incrociando i dati risultanti dalle buste paga , ai riposi concretamente concessi in misura e modalità non conformi alle prescrizione di cui al Regolamento CE sopra evocato. In secondo luogo si contesta il mancato computo nella misura del 100% dello straordinario effettuato quale seconda guida , considerando come ore di lavoro effettive anche quelle durante le quali i ricorrente non era addetto alla guida, seppure a bordo dell'autobus.
Quanto alla essa si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di CP_1 prescrizione poggiante sulla male intesa applicabilità del regime proprio della c.d. tutela obbligatoria implicante la decorrenza della prescrizione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro anziché in costanza di rapporto trattandosi di rapporto assistito dalla c.d. tutela reale sancita dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Previo ordine di esibizione delle registrazioni effettuate dallo strumento di controllo previsto dal Regolamento CEE n. 3821/1985 , non eseguito dall'azienda stante la decadenza del periodo di conservazione di un anno, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. espletata , all'udienza sopra indicata , sulle conclusioni del solo appellante trascritte nel verbale di udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO Con il primo motivo di gravame l ha reiterato in forma di censura la domanda di Pt_1 ricalcolo dei riposi compensativi non fruiti durante il servizio extra-urbano espletato sulla tratta Agrigento-Roma-Agrigento dal 2009 al 2013 . Ha in particolare lamentato che, a fronte della previsione regolamentare recante il diritto al riposo settimanale di almeno 45 ore (c.d. riposo regolare ) o di almeno 24 ore (riposo ridotto) , e del fatto che in quest'ultimo caso il recupero di 21 ore (45-24) doveva essere compensato da equivalenti ore di riposo continuativo da fruire entro la 3^ settimana successiva ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE n. 561/2006, di fatto nel periodo compreso tra il 2009 ed il novembre 2013 , “egli aveva fruito soltanto di n.1 riposo settimanale ridotto pari a 24 ore non recuperando le ore di riposo non goduto pari a 21 ore settimanali dalle dalla differenza tra le 45 ore dovute e le 24 ore fruite”. Tanto in violazione dell'art. 8 cit. e della circolare interpretativa del 29/4/2015 ai sensi dei quali le 21 ore di riposo non fruite avrebbero dovuto essere recuperate in un'unica soluzione entro la fine della terza settimana successiva e agganciate ad un ulteriore periodo di riposo minimo di 9 ore , così come previsto dal Regolamento comunitario.
Il motivo è fondato per quanto di ragione. Giova anzitutto prendere le mosse dal corredo definitorio contenuto nel Regolamento CE n. 561/2006 a tenore del quale si intende per :
“periodo di riposo settimanale: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il "periodo di riposo settimanale regolare" sia il "periodo di riposo settimanale ridotto":
- "periodo di riposo settimanale regolare": ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
- "periodo di riposo settimanale ridotto": ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative […]”; Stabilisce poi l'art. 8 che :
- “[…] Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
- due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale”.
[…] Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale è attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore”. Va quindi precisato che, in presenza di una domanda finalizzata ad ottenere la monetizzazione dei riposi settimanali non goduti, il criterio di distribuzione dell'onere della prova assegna in capo al lavoratore il compito di fornire le dimostrazione del mancati riposi , atteso che la mancata concessione del riposo compensativo è idonea ad integrare il fatto costitutivo del diritto in capo al titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della specifica deduzione e della prova. Nel caso di specie la prova documentale costituita dai fogli di servizio e dalle buste paga versate in causa ha offerto un quadro presuntivo idoneo a legittimare la verifica tecnica diretta ad accertare la fruizione dei riposi compensativi Invero, superando l'obiezione formulata dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado questa Corte ha rielaborato il quesito a suo tempo formulato dando mandato ad un nuovo c.t.u. di utilizzare i prospetti degli orari di servizio giornaliero e i fogli di servizio versati in causa e di considerare come svolti gli orari di servizio corrispondenti ai turni ivi indicati. Tanto alla luce delle inequivoche indicazioni procedenti dalla cennata programmazione (codici turno 100A-101A-102A) corrispondente alle tratte percorse e dei nominativi indicati in corrispondenza dei singoli turni giornalieri . Il quesito della Corte ha altresì precisato che nel calcolo dei riposi concessi ad
[...]
nel periodo preso in esame il c.t.u. avrebbe dovuto prendere in considerazione Pt_1 tutti i riposi settimanali in modalità continuativa o frazionata previsti dall'articolo 8 del Regolamento CE n. 561/2006, quantificando, in caso positivo, il numero delle ore sottratte al riposo compensativo. Tale opzione metodologica si è uniformata alla prassi interpretativa invalsa fino all'approvazione della circolare del 2015 essendosi dato atto che Il testo della norma, nella sua versione letterale, non impedi(va)di considerare compensata la riduzione del riposo settimanale anche attraverso la fruizione del riposo equivalente in più frazioni, a condizione che le stesse siano prese entro la fine della terza settimana successiva e che siano attaccate ad un altro periodo di riposo di almeno nove ore. Tuttavia, nella maggior parte delle lingue ufficiali del Regolamento in questione, il medesimo passaggio normativo impone esplicitamente che la fruizione del periodo di riposo settimanale a compensazione di quello eventualmente non goduto dall'autotrasportatore (21 ore al massimo, per il combinato disposto fra l'art. 4, lett. h) e l'art. 8, par. 6) avvenga "in blocco", cioè in una volta sola, alle stesse condizioni sopra richiamate (fruizione prima della fine della terza settimana successiva a quella in cui il previsto riposo di 45 h non sia stato integralmente fruito, e consecutività con un altro periodo di riposo di almeno 9 ore)- Tale essendo la stratificazione ermeneutica sulla quale si è sovrapposta a partire dal 2015 l'interpretazione accolta a livello comunitario, ha ritenuto la Corte, questa volta in accordo con il Tribunale di primo grado, che anche i recuperi concessi frazionatamente nell'arco delle tre settimane successive dovessero essere computati a deconto del credito orario maturato dal lavoratore. Ne è scaturito il calcolo di n. 1465 ore di riposo compensativo non goduto considerando come base di calcolo un monte ore complessivo di 90 ore di riposo compensativo dell'arco di tre settimane successive cui si è agganciato ulteriore periodo di 9 ore di riposo. Tale coacervo orario va pertanto tramutato in posta risarcitoria che, in assenza di contestazione da parte dell'azienda, può validamente parametrarsi sulla base della retribuzione oraria prevista dal CCNL applicato e che era pari ad € 10,77/h. Risultano complessivamente a credito dell' € 15.734,97 cui vanno sommati gli interessi Pt_1 legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo.
A questo punto è appena il caso di esaminare l'osservazione inedita formulata a verbale dell'odierna udienza dal difensore dell'appellante il quale ha censurato il criterio applicato dal c.t.u. nel computo del riposo mancante per avere egli omesso di rilevare la mancata concessione di un primo periodo continuativo di 45 ore . Il rilievo, oggettivamente divergente dalle osservazioni inviate al c.t.u. – laddove si chiedeva di valorizzare i riposi non fruiti con il periodo di nove ore da agganciare alle 21 ore mancanti e si chiedeva se le 45 ore di riposo dovevano essere concesse anche durante il periodo di disponibilità – appare altresì inconducente rispetto alle ragioni poste a base dell'originario ricorso e del presente appello siccome volte unicamente a lamentare il mancato recupero dei riposi rispetto al periodo frazionato (24 ore) validamente concesso dall'azienda a termini di regolamento. Passando alla disamina del secondo motivo di gravame , esso insiste nello stigmatizzare l'opzione intrapresa dal i ritenere congruo il calcolo dello straordinario svolto quale Pt_2 seconda guida nella tratta extra-urbana Agrigento-Roma-Agrigento commisurato alla percentuale del 55% in conformità allo specifico accordo aziendale che lo disciplinava. A questo proposito, incontestata l'affermazione che le ore durante le quali il ricorrente non era alla guida sono state correttamente conteggiate quali ore di lavoro effettive e non sussistendo una specifica contestazione in ordine alle ore di straordinario effettivamente svolte e retribuite , la censura ribadita in ordine al riproporzionamento dello straordinario nella misura approvata dal contratto di 2° livello - da applicarsi, a dire dell'appellante, ai soli autisti neo assunti - si infrange contro la previsione del CCNL che espressamente devolveva ai criteri stabiliti a livello aziendale la misura della retribuzione prevista per lo straordinario senza eccezione alcuna per il personale già in servizio. E' infine infondato il motivo dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_1 che si duole dalla disapplicazione del meccanismo di decorrenza del termine prescrizionale comunemente accolto per i crediti retributivi dei lavoratori assistiti dalla tutela reale di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ed in ragione del quale la prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere in costanza di rapporto. A tale riguardo non può farsi a meno di apprezzare l'approdo ermeneutico raggiunto in materia dalla Corte di Cassazione la quale al termine di un ragionamento informato alla variabilità delle tutele garantite nel caso di licenziamenti illegittimi dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori come novellato dalla Legge n. 92/2012 ha concluso che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 29246/2022). Ne discende il rigetto del proposto gravame incidentale dovendosi individuare nella data di cessazione del rapporto di lavoro (31/7/2017) il dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto fatto valere. In ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado sussistono giustificati motivi per compensare in misura di metà le spese dei due gradi del giudizio, mentre la restante parte liquidata come in parte motiva, va regolata secondo soccombenza e posta a carico della Controparte_1
In capo alla stessa società vanno lasciate definitivamente le spese della c.t.u. nel presente grado espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1086/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 1 aprile 2022, condanna la
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, a Controparte_1 titolo di risarcimento per mancato godimento dei riposi settimanali maturati e non goduti, dell'importo di € 15.734,97 in favore di oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo. Compensa in misura di metà tra le parti le spese del doppio grado del giudizio e condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell' della restante parte che liquida in complessivi € 2.694,00 Pt_1 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 2.904,50 per il giudizio di appello, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Liborio Gambino. Pone definitivamente a carico della le spese della c.t.u. nel Controparte_1 presente grado espletata. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Trapani 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco