Sentenza 3 febbraio 1998
Massime • 1
La causa di astensione e di ricusazione consistente nell'avere il giudice dato consigli fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie non è configurabile qualora la prospettazione offerta dal giudice si collochi nell'ambito delle sue funzioni e ne costituisca legittima espressione. Non ricorre pertanto tale ipotesi qualora un presidente di un collegio giudicante, nell'ambito di un giudizio direttissimo, abbia invitato una parte (nella specie, il pubblico ministero) a precisare le circostanze sulle quali doveva vertere l'esame di un testimone, rientrando tale iniziativa nelle funzioni presidenziali di direzione del dibattimento e accordandosi essa con il ruolo attivo, e non di mero spettatore di una contesa tra le parti, assegnato al giudice dal nostro ordinamento processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1998, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 3/2/1998
Dott. Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 405
Dott. Giuseppe La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Sergio Di Amato Consigliere rel. N. 31626/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NO IN,
avverso l'ordinanza emessa il 9 giugno 1997 dalla Corte di appello di Venezia, sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Sergio Di Amato;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Galgano, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe richiamata la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da NO IN, nei confronti del presidente della Corte di assise di Venezia, dr. Graziana Campanato, sull'assunto che detto magistrato si sarebbe venuto a trovare in una situazione di incompatibilità a seguito dell'invito rivolto al P.M., durante l'udienza del 3 giugno 1997, di indicare le circostanze sulle quali avrebbero dovuto essere sentiti i testimoni della lista del P.M.. In particolare, la Corte di merito osservava che: 1) il presupposto della ricusazione, e cioè che l'indicazione del presidente avrebbe impedito il verificarsi di una nullità a carico dell'accusa, era erroneo tenuto conto che l'indicazione era intervenuta nell'ambito di un giudizio direttissimo con conseguente inapplicabilità dell'art. 468 c.p.p.; 2) l'intervento del presidente aveva il legittimo fine di garantire il proficuo andamento del processo e rientrava nell'ambito dell'attività propulsiva ed ordinatoria presidenziale, con la conseguenza che non poteva parlarsi di "consiglio", come previsto dall'art. 326/1 lett. e c.p.p.; 3) in ogni caso mancava il requisito dell'estraneità dei supposti consigli o suggerimenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie.
Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione NO IN, deducendo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione poiché il suggerimento al P.M. era stato fatto al dichiarato fine di evitare una nullità, senza trovare fondamento nei poteri attribuiti al giudice dall'ordinamento processuale, con conseguente irrilevanza della esattezza o meno dell'opinione che alla mancata indicazione delle circostanze conseguisse nel giudizio direttissimo l'inammissibilità della prova, poiché ciò che rilevava era l'intenzione di favorire una parte, alterando la dinamica del contraddittorio. Infine, la non riconducibilità dell'atto alle funzioni esercitate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La causa di ricusazione prevista dal combinato disposto degli artt 316 lett. c) e 37 lett. a) c.p.p. richiede: 1) la formulazione di un consiglio o una opinione sull'oggetto di un procedimento;
2) la condizione che in entrambi i casi il giudice si sia espresso al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
Nel caso di prospettazione alle parti di un pericolo di inammissibilità in tema di prova, indipendentemente dalla effettiva fondatezza della prospettazione, il discrimine tra l'ipotesi di ricusazione e l'esercizio delle funzioni giudiziarie va ravvisato nel collegamento tra la prospettazione e la funzione giudiziaria, nel senso che l'esercizio di quest'ultima non deve essere semplicemente l'occasione nella quale viene formulata la prospettazione, ma deve essere la situazione che, secondo l'ordinamento processuale, legittima la prospettazione.
Nella specie il ricorrente contesta che il potere di direzione del dibattimento consenta al presidente del collegio (o al pretore) di indicare alle parti eventuali nullità o inammissibilità allo scopo di evitarle. In proposito, questa Corte ritiene, invece, fondata l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui un tale intervento, pur non essendo espressamente previsto, si colloca nell'ambito degli interventi ordinatori presidenziali (o del pretore) finalizzati a consentire il proficuo andamento del processo, dirigendolo verso il sollecito svolgimento, garantendo l'effettività della dialettica delle parti e presidiando la correttezza di ogni atto.
In proposito, inoltre, questa Corte ritiene decisivo il rilievo che la formula del processo accusatorio accolta nel nostro ordinamento non vede il giudice in veste di arbitro di una competizione tra accusa e difesa nella quale vince il più bravo. Testimonianza del rifiuto di tale concezione sono i poteri d'ufficio in materia di prova previsti dall'art. 506/2 c.p.p. e, più incisivamente, dal successivo art. 507. Tale norma, infatti, costituisce lo strumento di controllo da parte del giudice rispetto all'inerzia, agli errori o alla rinuncia delle parti. Significativamente, la legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, al punto 73, ultima parte, prevede per la fase dibattimentale "il potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova" senza alcuna aggettivazione o limitazione, ad illustrazione della volontà del legislatore delegante di consentire al giudice del dibattimento, esaurita l'iniziativa delle parti (sia perché non esercitata, sia perché non idonea a fornire certezze probatorie sufficienti per una qualsiasi decisione), di potere autonomamente acquisire tutte quelle prove necessarie per l'adozione della decisione di merito con la quale deve necessariamente chiudersi il processo. Nell'esercizio di siffatto potere il giudice è tenuto a non trascurare che fine primario ed ineludibile del processo penale non puo, che rimanere quello della ricerca della verità e che ad un ordinamento improntato al principio di legalità, nonché al connesso principio di obbligatorietà dell'azione penale non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione. Coerentemente il giudice è stato munito dal legislatore, al fine di evitare assoluzioni o condanne immeritate, di un potere riequilibrante atto a supplire alle carenze probatorie delle parti, quando le stesse incidono in modo determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio (Corte cost. 26 marzo 1993, n. 111; Cass. s.u. 6 novembre 1992, n. 17; Cass.17 gennaio 1994, n. 4616, Tigani).
A fronte di tali poteri in materia di prova, omogenei rispetto a quelli qui in discussione e di essi assai più ampi ed incisivi, non si può condividere l'assunto di chi vorrebbe imprigionare, pena la ricusazione, il presidente del collegio (o il pretore) al quale la legge attribuisce (art. 470 c.p.p.) la direzione del dibattimento, nel ruolo di consapevole, ma impotente spettatore del verificarsi di nullità o inammissibilità che allontanano il processo dalla ricerca della verità.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1998