Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore
all'esito dell'udienza del 13.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 650 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Ernesto Mazzei Parte_1
appellante e appellato incidentale
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Controparte_1
Giacinto Favalli, Paola Lonigro, Filippo Salvo e Angelo Gencarelli
appellata e appellante incidentale
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Indennità risarcitoria e indennità sostitutiva della reintegrazione. Differenze retributive. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 31.5.19 esponeva: Parte_1
a) di essere stato assunto alle dipendenze di nel 1980 con inquadramento nel Controparte_2
VI livello del CCNL di riferimento e che tale rapporto di lavoro era proseguito nel tempo con
Fondiaria Sai spa, Milano Assicurazioni spa e, infine, con CP_1
b) che in data 1.4.11 era stato trasferito presso la sede di Rende a causa della chiusura dell'Ispettorato di Catanzaro da parte dell'allora datore di lavoro Milano Assicurazioni Spa;
c) che il 24.5.13 era stato licenziato per giusta causa e che il successivo giudizio di impugnativa di licenziamento era stato caratterizzato dai seguenti passaggi: 1) con ordinanza del 31.10.15, il tribunale di Cosenza aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato al pagamento CP_1
2) con sentenza n° 1152/16 il tribunale di Cosenza aveva dichiarato legittimo il licenziamento;
3) con sentenza n° 1816 del 20.11.18, la Corte di Appello di Catanzaro aveva annullato il licenziamento del
24.5.13, ordinato ad la reintegrazione del nel posto di lavoro precedentemente CP_1 Pt_1 occupato e condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento della contribuzione dal licenziamento alla effettiva reintegrazione;
d) che a seguito di sua richiesta del 21.11.18, lo aveva invitato a riprendere servizio il CP_1 giorno 10.12.18, ma che con nota del 12.12.18 egli aveva optato per l'indennità sostituiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sicché il rapporto di lavoro si era risolto alla data di ricezione della suddetta opzione;
e) che in esecuzione delle pronunce intervenute nel corso del giudizio di impugnativa di licenziamento, gli aveva corrisposto la complessiva somma di euro 112.344,03, mentre CP_1 egli aveva restituito la somma di euro 30.000,00 in esecuzione della sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo il licenziamento.
2) Sosteneva che alla data del licenziamento del 24.5.13 la sua retribuzione annua lorda (Ral) era pari ad euro 49.366,13, dunque euro 4.113,84 mensili, aggiungendo che, tuttavia, la retribuzione globale di fatto alla data del licenziamento doveva essere in realtà considerata pari ad euro 6.419,51. Ciò in quanto, a seguito del trasferimento presso la sede di Rende dell'aprile 2011, egli aveva dovuto affrontare una trasferta di complessivi 178 Km e la materia era regolata da un protocollo di Intesa che aveva previsto un pacchetto di misure in favore delle risorse - l'odierno ricorrente era fra queste
– sacrificate a causa della riorganizzazione territoriale introdotta. La conseguenza era che alla retribuzione mensile lorda di euro 4.113, 84 doveva essere aggiunta la somma di euro 2.305,67, pari alla indennità mensile goduta dal lavoratore per effetto del Protocollo d'Intesa (euro 2.305,67) prima richiamato, con l'ulteriore conseguenza che la retribuzione mensile globale di fatto era pari, come detto, ad euro 6.419,51 e non ad euro 4.113,84.
3) Segnalava, inoltre, che durante l'arco temporale corrente fra il licenziamento (maggio 2013) e la data di effettiva cessazione del rapporto (20 dicembre 2018), la retribuzione mensile aveva subito un incremento, tanto da raggiungere l'importo di euro 6.716,95.
4) Sulla base di tali premesse sosteneva che gli spettava la complessiva somma di euro 177.788,37, così suddivisa:
a) a titolo di indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, pari a 12 mensilità, l'importo di euro
77.034,12, determinato moltiplicando per 12 la retribuzione mensile globale di euro 6.419,51 alla data del licenziamento;
b) a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità, l'importo di euro
100.754,25, determinato moltiplicando per 15 la retribuzione mensile lorda di euro 6.716,95 alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
5) Tenuto conto che aveva già pagato la somma di euro 82.344,03, egli risultava creditore, CP_1
a titolo di 27 mensilità, della ulteriore somma di euro 95.444,34.
6) Denunciava, inoltre, che non gli aveva corrisposto le retribuzioni dei mesi di novembre CP_1
e dicembre 2018, nonché il Tfr relativo al periodo temporale che andava dal licenziamento (24.5.13) alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro (20.12.18). Tali ulteriori voci, di cui egli era anche creditore, ammontavano ad euro 13.433,90 (euro 6.716,95 x 2), quanto alle ultime due mensilità di novembre e dicembre 2018, ed euro 33.330,96, a titolo di Tfr per il periodo maggio 2013
– dicembre 2018.
7) Concludeva quindi per la condanna di al pagamento della somma complessiva di CP_1 euro 142.209,20, oltre accessori come per legge.
8) si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso e proponendo domanda CP_1 riconvenzionale per la condanna del a restituire la somma di euro 2.910,00, che la società Pt_1 aveva pagato in più allorquando aveva corrisposto le somme dovute a titolo di 20 mensilità per indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, come da ordinanza definitoria della fase sommaria, non recuperata all'atto del pagamento delle 15 mensilità per indennità sostitutiva della reintegrazione.
9) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha accolto in parte il ricorso del , per Pt_1 l'effetto condannando al pagamento della somma di euro 15.470,52, oltre accessori. CP_1
10) In particolare, il tribunale ha respinto con le seguenti motivazioni la domanda volta ad ottenere maggiori somme a titolo di 12 e 27 mensilità, che nella prospettiva del ricorrente dovevano essere parametrate a maggiori retribuzioni globali di fatto alla data del licenziamento (euro 6.419,51) e alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (6.716,95):
“In merito all'indennità risarcitoria, valga premettere, in punto di an, che la sentenza della Corte di Appello n. 1816 del 20/11/2018 è passata in giudicato stante il rigetto del ricorso per cassazione proposto da (ordinanza n. 29201/2021 prodotta in corso di causa); tale sentenza, per come CP_1 sopra rilevato, ha annullato il licenziamento intimato al ricorrente con provvedimento del 24/5/2013, ordinando a la reintegrazione del nel posto di lavoro, condannando, inoltre, Controparte_1 Pt_1 la parte datoriale al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione). Stante tale statuizione irrevocabile di condanna, al ricorrente spetta senza dubbio l'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
inoltre, essendo pacifico e documentato l'esercizio da parte del ricorrente, con missiva del 12/12/2018, dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra, gli spetta l'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della L. n. 300/700 come modificato dalla legge n. 92 del 2012. In punto di an, pertanto, competono al ricorrente 27 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (12 per effetto della sentenza della Corte di Appello e 15 ai sensi dell'art. 18, comma 3, L. n.
300/70). Controverso tra le parti è il quantum posto che la parte ricorrente indica la retribuzione globale di fatto in euro 6.419,51 alla data del licenziamento e in euro 6.716,95 in virtù di incremento maturato successivamente al licenziamento. Le parti convergono sull'ammontare della retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente all'epoca del licenziamento (euro 4.113,84); controversa è la somma ulteriore reclamata dal ricorrente. Sul punto, occorre subito rilevare che nel corpo del ricorso l'istante rivendica tale ulteriore somma (indicata in euro 2.305,67) facendo generico riferimento ad un protocollo di intesa, non meglio identificato;
soltanto dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso può comprendersi che il
“protocollo d'intesa” cui fa riferimento il ricorrente è quello del 20-6-2003 che prevede la
“predisposizione di un pacchetto di misure a favore del personale che accetterà di essere trasferito in sedi più distanti di 85 km, in base al quale verrà accordato (…) un incremento della retribuzione annua lorda nella misura del 25 per cento (….) verrà altresì erogato un contributo annuo una tantum pari ad euro 5.000,00 al netto delle ritenute di legge per ciascuno dei 2 anni solari interi successivi alla data del trasferimento”. A seguito della costituzione di che ha contestato l'applicazione al rapporto di lavoro con CP_1 il ricorrente di tale protocollo d'intesa (avendone applicato uno diverso per come si dirà nel prosieguo) l'istante assume che “la posizione dell'odierno ricorrente avrebbe avuto titolo per essere ricondotta nel campo di applicazione di cui al protocollo del 2003”. Orbene, se nel corpo del ricorso il ricorrente dà per presupposto che il protocollo del 2003 sia stato applicato al suo rapporto di lavoro (rivendicando somma in forza dello stesso) nelle note successive alla costituzione della convenuta (che ha dedotto e comprovato l'applicazione di un protocollo diverso) l'istante muta la domanda assumendo che quel protocollo del 2003 – non applicato – avrebbe dovuto essere applicato. Si tratta, quindi, di domanda nuova – come tale inammissibile – che, al contempo mostra l'infondatezza della domanda in parte qua posto che il protocollo del 2003
– nella parte in cui prevede aumenti contrattuali in favore del personale trasferito con il suo consenso oltre gli 85 km – non è mai stato applicato al rapporto di lavoro intercorso. Invero, è dedotto e comprovato da che al ricorrente – nei trasferimenti disposti nel corso del rapporto di CP_1 lavoro, avvenuti sempre su base non volontaria ed entro gli 85 km - fu applicato il protocollo del 1997 (si vedano i doc. 3 e ss. allegati alla memoria). Tale protocollo (come detto l'unico applicato al rapporto di lavoro del ricorrente) stipulato in data 12-12-1997 prevede, in caso di trasferimenti entro gli 85 km, il rimborso delle spese di viaggio e di vitto. E' comprovato che, a fronte della compilazione da parte del ricorrente della nota spese per i rimborsi di cui al citato protocollo, la società provvedeva al rimborso delle spese di viaggio e di vitto per i giorni di effettiva presenza sul lavoro. Orbene, conclusivamente sul punto, si rileva che la pretesa attorea deve essere respinta in parte qua siccome basata su un presupposto infondato (applicazione del protocollo del 2003) posto che dalla documentazione in atti emerge in maniera inequivoca che al rapporto di lavoro fu applicato il diverso protocollo del 1997; al contempo, è inammissibile siccome domanda nuova (mutando parte ricorrente la causa petendi) la pretesa applicazione del protocollo del 2003, prospettata solo dopo la costituzione di controparte. Peraltro, tale pretesa è pure infondata non risultando agli atti né che il trasferimento è mai avvenuto su base volontaria né la distanza superiore agli 85 km, risultando, al contrario, un trasferimento non volontario ed entro gli 85 km, cui, correttamente, è stato applicato il protocollo del 1997. Nonostante il carattere assorbente dei rilievi che precedono, valga osservare che i rimborsi spese di viaggio e vitto non rientrano nella nozione di retribuzione globale di fatto, per tale intendendosi – tanto ai fini del parametro per il risarcimento del danno quanto ai fini dell'indennità sostitutiva della reintegrazione – la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, dovendosi invece escludere i compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese (cfr. Cass. n. 1833/2007, n. 3787/2009) come, per l'appunto, nel caso di specie, venendo in rilievo meri rimborsi delle spese di viaggio e di vitto, privi di carattere retributivo. Ulteriormente, parte ricorrente assume che la retribuzione globale di fatto ammonta ad 6.716,95 in virtù di incremento maturato successivamente al licenziamento. Tale assunto, contestato da parte resistente, per come genericamente formulato, non è minimamente comprovato, non essendo indicata la fonte di tale aumento (apoditticamente affermato) né, tanto meno, i criteri di quantificazione. Nelle note difensive parte ricorrente assume che tale “voce scaturisce dalle fisiologiche dinamiche che caratterizzano i periodici rinnovi contrattuali” e che “per ciò che concerne la consistenza degli incrementi salariali intervenuti, la stessa potrà essere agevolmente accertata in corso di causa attraverso i mezzi istruttori richiesti”. In difetto di allegazione e prova dei pur generici assunti, in parte qua la domanda deve essere senz'altro disattesa, non essendovi prova alcuna né dell'effettiva previsione (da parte di un ccnl neppure versato in atti) di “rinnovi contrattuali” né della loro entità, donde la chiesta CTU – a fronte di tali lacune – avrebbe avuto carattere eminentemente esplorativo.
In conclusione sul punto, la retribuzione globale di fatto che deve essere assunta come parametro sia dell'indennità risarcitoria sia dell'indennità sostitutiva della reintegrazione deve essere accertata in euro 4.113,84 per un importo complessivo di euro 111.073,17 (retribuzione globale di fatto per 27 mensilità).
11) Il tribunale ha poi respinto la domanda volta al pagamento delle retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2018, mentre ha accolto quella relativa al pagamento del Tfr per il periodo maggio 2013
– dicembre 2018 con le seguenti motivazioni:
Ulteriormente, il ricorrente rivendica la somma di euro 13.433,90 (euro 6.716,95 per due) a titolo di retribuzioni per i mesi di novembre e dicembre 2018.
La domanda è infondata. Innanzitutto è pacifico che a seguito della più volte richiamata sentenza della Corte di Appello del 20-11-2018 il ricorrente, a seguito dell'invito datoriale a riprendere servizio del 28-11-2018, avendo optato per l'indennità sostitutiva della reintegra, non ha mai ripreso l'attività lavorativa, donde non sussiste alcun diritto alla retribuzione (in tal senso essendo la causa petendi azionata); peraltro, l'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità – di cui all'art. 18 comma 4 legge n. 300/70 – oggetto della statuizione di condanna emessa dalla Corte di Appello, assorbe in sé tutte le conseguenze risarcitorie derivanti dal licenziamento dichiarato illegittimo per il periodo tra il licenziamento all'effettiva reintegrazione. A tale risarcimento – commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e che, a mente dell'art. 18 c. 4 applicato dalla Corte di Appello, non può essere superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto (e che la Corte ha inteso quantificare nella misura massima di 12 mensilità) relativo a tutto il periodo dal licenziamento alla reintegrazione può solo aggiungersi l'indennità sostitutiva della reintegrazione. Pertanto, tale domanda (da qualificarsi quale domanda risarcitoria non potendo certamente discutersi di diritto alla retribuzione in assenza di controprestazione lavorativa, difettando il sinallagma contrattuale) si rivela infondata posto che l'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 legge n. 300/70 copre tutte le conseguenze risarcitorie per il periodo tra il licenziamento e la reintegrazione. Nel caso di specie, poi, il rapporto di lavoro si è risolto in data 20-12-2018 per effetto della ricezione della richiesta del lavoratore avente ad oggetto l'indennità sostitutiva della reintegra (cfr. art. 18 comma 3 legge n. 300/70). Tale dato induce a ritenere la fondatezza della domanda attorea relativa al tfr.
Invero, il rapporto di lavoro – ricostituito de iure per effetto della sentenza di annullamento del licenziamento – è cessato definitivamente per effetto della richiesta del lavoratore avvenuta entro il termine decadenziale di 30 giorni dall'invito datoriale a riprendere servizio. E' pertanto fondato il diritto del ricorrente al tfr maturato per il periodo maggio 2013/dicembre 2018 durante il quale il rapporto – sia pure soltanto giuridicamente – è stato ricostituito ex tunc per effetto della sentenza più volte richiamata. Detto altrimenti, stante la giuridica continuità del rapporto sostanziale, non interrotto dal licenziamento dichiarato illegittimo, compete certamente al lavoratore il trattamento di fine rapporto maturato sino alla data del 20-12-2018, di definitiva cessazione del rapporto. Per la relativa quantificazione, trattandosi di 67 mesi, stante la retribuzione annua lorda
(euro 49.336,13) avuto riguardo ai criteri di quantificazione ex art. 2120 c.c. (non essendo allegati criteri di calcolo diversi o più favorevoli), ne deriva un credito pari ad euro 22.843,48.
12) Il tribunale, infine, ha determinato la somma di euro 15.470,52 ancora dovuta al ricorrente con le seguenti motivazioni:
“Complessivamente, pertanto, il credito del ricorrente è pari ad euro 133.916,65 (111.073,17+22.843,48).
Occorre, a questo punto, dare atto che dagli atti risulta che la società ha corrisposto al ricorrente la complessiva somma di euro 118.446,13; in particolare, la società ha corrisposto l'importo di euro 82.276,88 (pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) al lordo delle ritenute in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Cosenza (doc. 14 e 15 allegati alla memoria); a seguito della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1152/2016 (che ha revocato l'ordinanza Fornero, dichiarando la legittimità del licenziamento) il ha restituito la somma di euro 30.000,00 (doc. Pt_1 16 e 17); a seguito dell'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra, CP_1 ha corrisposto al la somma lorda di euro 66.169,25 (doc. 21). Pertanto, detratta la somma Pt_1 restituita (euro 30.000,00) il ricorrente ha già ricevuto la complessiva somma di euro 118.446,13, residuando, quindi, un suo credito pari ad euro 15.470,52 (tutti i calcoli sono stati effettuati tra poste al lordo, tra loro omogenee) al cui pagamento parte convenuta deve essere condannata”.
13) Avverso tale sentenza hanno proposto appello e appello incidentale Parte_1 CP_1
[...]
14) All'udienza di discussione del 13.2.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
15) Con il primo motivo di appello il denuncia l'errore del tribunale per aver dichiarato Pt_1 inammissibile e, comunque, infondata la domanda volta a parametrare l'indennità risarcitoria e l'indennità sostitutiva della reintegrazione su una retribuzione mensile globale di fatto pari ad euro
6.419,51. Sostiene che nel ricorso introduttivo si era dato atto che nel 2011 egli era stato trasferito da
Catanzaro a Rende, era stato prodotto il protocollo di intesa del 2003 e si era precisato che tale protocollo di intesa doveva essere applicato al ricorrente, posto che “la sede di destinazione era posta ad una distanza superiore agli 85 km previsti”, mentre “la circostanza che tra Catanzaro e Rende corre una distanza superiore agli 85 Km dovrebbe costituire una nozione di fatto che rientra nella comune esperienza (art. 115 c.p.c.”. Il tribunale, dunque, avrebbe dovuto tener conto della sussistenza di tutti i presupposti per applicare il Protocollo di Intesa del 2003 e, dunque, considerare quale retribuzione globale di fatto alla data del licenziamento del maggio 2013 quella di euro 6.419,51. Di tale maggiore retribuzione il aveva diritto sin dal trasferimento dell'aprile 2011 e fino al Pt_1 licenziamento del maggio 2013, mentre il datore di lavoro non si era conformato alle disposizioni pattizie, da applicare in ragione dell'intervenuto trasferimento di sede, e aveva continuato a trattare il dipendente “con i criteri e le modalità precedentemente in vigore”. dunque, si era CP_1
“resa responsabile di un grave inadempimento contrattuale consistito nell'omessa applicazione di una disposizione di fonte convenzionale i cui benefici sarebbe stata obbligata ad estendere, a partire dall'aprile 2011, all'odierno concludente divenuto meritevole di essere compreso nelle sue previsioni”. Era vero che il aveva trascurato di rivendicare l'applicazione del Protocollo del Pt_1
2003 e che era incorso nella prescrizione del relativo diritto, ma era altrettanto vero che non vi era alcuna ragione o preclusione perché quello stesso diritto non potesse essere considerato in sede di determinazione dell'indennità risarcitoria. La conseguenza era che “quand'anche si volesse convenire con il Tribunale di Cosenza circa l'infondatezza della pretesa che il rimborso chilometrico goduto dal lavoratore (ex Protocollo del 1997) possa essere incluso quale "voce" della retribuzione globale di fatto ed, ancora, quand'anche si volesse riconoscere che la rivendicazione azionata a proposito dell'indennità risarcitoria disposta della Corte non possa essere estesa sino a comprendere l'incremento contrattuale maturato successivamente al licenziamento”, la sentenza impugnata era comunque errata laddove aveva affermato che la retribuzione globale di fatto mensile era pari ad euro
4.113,84, senza tener conto dell'aumento del 25% della retribuzione di cui al protocollo di intesa del
2003.
16) Con il secondo motivo di appello il denuncia l'errore del tribunale per non aver Pt_1 riconosciuto il diritto al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo al 20.11.18 (in cui era stata pubblicata la sentenza di appello che aveva annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione), al 20.12.18 in cui il rapporto era stato definitivamente risolto a seguito dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione. La sentenza di appello aveva determinato la ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro, che quindi aveva ripreso vigore dalla data di pubblicazione della sentenza di appello, con relativo obbligo di pagamento della retribuzione. Del resto, il tribunale era incorso in evidente contraddizione laddove, nel riconoscere il Tfr per il periodo di durata del licenziamento, aveva affermato che il rapporto di lavoro era cessato il 20.12.18 e che la sentenza di appello del 20.11.18 aveva determinato la ricostituzione del rapporto di lavoro dalla data del licenziamento.
17) Con il terzo motivo si denuncia l'errore del tribunale per avere, in sede di determinazione della somma dovuta in ragione dei reciproci pagamenti avvenuti nel corso della causa di licenziamento, tenuto conto dei versamenti effettuati dal datore di lavoro al lordo delle ritenute fiscali sia quanto alla indennità risarcitoria, pari a 12 mensilità, sia quanto alla indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità. In tal modo il tribunale si era posto contro l'insegnamento di legittimità (Cass. 21010/13), secondo cui la liquidazione delle differenze retributive dovute al lavoratore deve avvenire al lordo delle ritenute fiscali e della quota di contribuzione a carico del lavoratore in caso di pagamento tardivo. A ciò doveva aggiungersi che: a) il tribunale aveva considerato quale retribuzione globale di fatto l'importo di euro 4.113,84, mentre avrebbe dovuto considerare l'importo di euro
5.142,30 in applicazione del protocollo di intesa del 2003; b) il giudice di primo grado non aveva considerato nemmeno quanto ammesso dalla stessa società convenuta, ovvero che la retribuzione globale di fatto alla data di cessazione del rapporto del 20.12.18 era pari ad euro 4.411,28; c) il tribunale, in ossequio al succitato insegnamento di legittimità, avrebbe dovuto portare in detrazione dal credito del lavoratore gli importi al netto, e non al lordo, percepiti dal datore di lavoro in corso di causa. La conseguenza era che il tribunale avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente la somma di euro 74.962,63 o, addirittura, di euro 79.424,13, nell'ipotesi in cui, quanto alla indennità risarcitoria pari a 12 mensilità, si fosse considerata la retribuzione globale di fatto al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non quella relativa al momento del licenziamento.
18) Con il primo motivo di appello incidentale, denuncia l'errore del tribunale per aver CP_1 riconosciuto al il diritto al Tfr per il periodo di 67 mesi di durata del licenziamento. La società Pt_1 evidenzia che il Tfr poteva al più essere riconosciuto solo per il periodo di 12 mesi, cui era stata commisurata la indennità risarcitoria dalla Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza del 20.11.18, aggiungendo che, a ben vedere, il Tfr non era dovuto nemmeno per tale limitato periodo. Ciò in quanto l'art. 18, comma 4, Legge 300/70, risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge n° 92/2012, non prevede il pagamento del Tfr quale conseguenza del licenziamento illegittimo, ma solo il pagamento di una indennità risarcitoria pari al massimo a 12 mensilità, oltre i contributi dal licenziamento alla effettiva reintegrazione. Anzi, proprio il fatto che il legislatore aveva previsto, in aggiunta all'indennità risarcitoria, solo il versamento dei contributi, rendeva evidente che le conseguenze del licenziamento illegittimo erano solo quelle previste dall'art. 18, comma 4, dovendosi aggiungere che l'art. 2120 c.c. pone a base del diritto del Tfr le retribuzioni, mentre la conseguenza del licenziamento illegittimo è costituita, oltre che dalla contribuzione, da un'indennità di natura risarcitoria solo parametrata alle retribuzioni, dunque non di natura retributiva. Infine, il tribunale aveva anche errato nel determinare il Tfr per i 67 mesi di durata del licenziamento in euro 22.843,48, mentre tale importo, proprio in applicazione dell'art. 2120 c.c. richiamato dal giudice, era pari ad euro 20.405,00.
19) Con il secondo motivo l'appellante incidentale denuncia l'omessa pronuncia del tribunale in merito alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere dal la somma di euro 2.910,75, Pt_1 indebitamente corrisposta in sede di pagamento delle 20 mensilità per indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, come da ordinanza della fase sommaria, e 15 mensilità per indennità sostitutiva della reintegrazione. Sotto tale profilo la società ha ribadito: a) che in esecuzione dell'ordinanza della fase sommaria, aveva corrisposto al la somma lorda di euro o CP_1 Pt_1
82.276,88, pari a venti mensilità (Euro 4.113,84 x 20); b) che dopo la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo il licenziamento, aveva restituito la somma di euro 30.000,00; c) Pt_1 che dopo la sentenza di appello che aveva riconosciuto al il diritto ad una indennità risarcitoria Pt_1 pari a 12 mensilità, permaneva comunque un credito della società pari ad euro 2.910,75; d) che avendo il esercitato l'opzione di cui all'art. 18, comma 3, Legge 300/70, aveva comunque Pt_1 CP_3 pagato integralmente la indennità sostitutiva della reintegrazione, addirittura calcolandola sulla maggiore retribuzione globale di fatto di euro 4.411,28 dovuta qualora il ricorrente avesse ripreso servizio dopo il definitivo annullamento del licenziamento;
e) ne conseguiva che rimaneva CP_3 creditrice della somma di euro 2910,75 che aveva corrisposto in più e che non aveva portato in detrazione all'atto di pagare la indennità sostitutiva della reintegrazione.
20) I due appelli sono solo parzialmente fondati.
21) Quanto al primo motivo dell'appello principale, deve preliminarmente rilevarsi che le parti convengono su un dato di fatto, ovvero che alla data del licenziamento del 24.5.13 la retribuzione globale di fatto concretamente percepita dal era pari ad euro 4.113,84 mensili. Pt_1
22) Ora, il insiste sul fatto che al momento del licenziamento la sua retribuzione globale di Pt_1 fatto avrebbe dovuto essere maggiore e ciò in quanto sin dall'aprile 2011 egli era stato trasferito da
Catanzaro a Rende, per cui da quella data, dunque anche alla data del licenziamento del 2013, gli spettava il maggiore importo previsto da un protocollo di intesa del 2003 che l'azienda non gli aveva riconosciuto. Sul punto v'è da precisare che, mentre nel ricorso introduttivo il sosteneva che Pt_1
l'applicazione del protocollo di intesa del 2003 avrebbe comportato che alla data del licenziamento la retribuzione globale di fatto doveva essere maggiorata di euro 2.305,767, in sede di appello limita la richiesta ad euro 1.028,46 mensili, ovvero il solo 25% di euro 4.113,84 (cfr. pagg. 23 e 24 del ricorso in appello).
23) Ciò detto, la domanda deve essere respinta con integrale conferma sul punto della sentenza impugnata. Il tutto sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) la domanda è stata proposta in modo del tutto generico ed insufficiente, con la conseguenza che dalle scarne allegazioni di primo grado non emergevano affatto i presupposti sottesi alla maggior retribuzione reclamata quale base dell'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, Legge n° 300/70. Nel ricorso, infatti, si faceva riferimento ad un protocollo di intesa di cui non era indicato nemmeno l'anno di sottoscrizione e di cui non veniva nemmeno chiarito, sia pur per sommi capi, il relativo contenuto, essendosi il ricorrente limitato a produrre il protocollo di intesa del 2003;
b) non solo perché, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il ricorrente indicava la maggior retribuzione da prendere a base dell'indennità risarcitoria come già percepita dal alla Pt_1 data del licenziamento e non come di una maggiorazione di cui avrebbe avuto diritto, come poi sostenuto solo nel corso del primo grado di giudizio e oggi in appello. Ciò risulta evidente dai passaggi con cui in ricorso si affermava che la maggiore indennità mensile era goduta dal lavoratore per effetto del Protocollo d'Intesa e che la maggiore retribuzione globale di fatto, in ricorso indicata in euro 6.419,51, a tanto ammontava al momento del licenziamento.
c) che, ad ogni modo, la domanda di maggior retribuzione fondata sul protocollo del 2003 è infondata anche nei termini in cui è stata precisata in appello. A base del tutto vi è, per stessa ammissione del
, il fatto consistito nel trasferimento dell'odierno ricorrente presso la sede di Rende (pag. 2 Pt_1 del ricorso introduttivo), nel senso che “sin dall'anno 2011, il lavoratore fosse stato costretto ad affrontare, quotidianamente, una trasferta ( per complessivi km 178” (pag. 5 del Parte_2 ricorso introduttivo). d) ora, dai documenti prodotti dal ricorrente emerge che questi, con nota dell'1.4.11 e con decorrenza
2.5.11, era stato trasferito presso la sede di Rende. E si aggiungeva espressamente che permanevano i presupposti “che hanno giustificato il riconoscimento a Suo favore del trattamento economico previsto in caso di trasferimento entro gli 85 Km (ex punto 2 del protocollo di intesa 12.12.1997 e successive proroghe)”.
e) dall'atto di trasferimento, dunque, che lo stesso ricorrente poneva a base delle sue ragioni, non emergeva alcun riferimento al protocollo di intesa del 2003, ma il diverso protocollo di intesa del
1997, come da sempre sostenuto da e come condiviso nella sentenza impugnata. CP_1
f) ma soprattutto era lo stesso ricorrente che sosteneva che il numero di chilometri di cui tener conto erano quelli riferiti ad una trasferta – Rende), il che collimava con quanto sostenuto da Parte_2
ovvero che il chilometraggio da tenere in considerazione era appunto quello dal luogo di CP_1 residenza del (Lamezia Terme) alla nuova sede di lavoro (Rende), che era inferiore agli 85 Pt_1 km, per cui al spettava solo il rimborso di spese di viaggio e di vitto di cui al punto 2 del Pt_1 protocollo del 12.12.97, che al era stato sempre regolarmente pagato. Pt_1
g) solo in questo grado di giudizio il ricorrente, incorrendo in nuove e tardive allegazioni, sostiene doversi tener conto non della distanza tra Lamezia Terme e Rende, ma del diverso numero di chilometri relativi alla tratta Catanzaro – Rende, tra cui “corre una distanza superiore agli 85 Km dovrebbe costituire una nozione di fatto che rientra nella comune esperienza (art. 115 c.p.c.)”.
h) che, oltre all'evidente mutamento dei termini fattuali della domanda, il ricorrente non spiega e non prova perché, ai fini dei protocolli di intesa del 1997 e, soprattutto, del 2003, la località di partenza da cui prendere le mosse non dovesse essere considerato il suo luogo di residenza, come egli stesso aveva ammesso nel ricorso introduttivo (una trasferta – Rende), ma la sua precedente Parte_2 sede di lavoro di Catanzaro. Sul punto, non si rinvengono precise indicazioni né dal protocollo di intesa del 1997, né da quello del 2003 (sul quale anche l'atto di appello continua ad essere caratterizzato da scarne allegazioni), mentre il ricorrente non ha svolto allegazioni e non ha prodotto in giudizio il CCNL applicato, dal quale, eventualmente, potevano trarsi chiarimenti sul punto.
i) che se il ricorrente non ha nemmeno tentato di provare che la distanza tra Lamezia Terme e Rende è superiore agli 85 km, nemmeno ha provato la precisa distanza tra Catanzaro e Rende, essendosi limitato sul punto ad una insufficiente nozione di comune esperienza, fermo restando che la circostanza non risulta comunque rilevante per quanto sopra chiarito;
l) che, ancora, l'appellante non prende alcuna posizione sull'affermazione del tribunale secondo cui il protocollo del 2003 era inconferente perché esso, con riguardo ai trasferimenti superiori agli 85 km, prevedeva l'assenso del lavoratore, mentre il trasferimento del di cui alla nota dell'1.4.11 era Pt_1 avvenuto di ufficio, non con l'accordo del ricorrente. Ed in effetti tanto emerge dal provvedimento di trasferimento dell'1.4.11 e tanto è confermato dal punto 2) del protocollo di intesa del 12.12.97, non a caso richiamato nell'atto di trasferimento, secondo cui i trasferimenti entro 85 km, quale quello del che risiedeva a Lamezia Terme, non presupponevano il consenso del lavoratore, che era Pt_1 richiesto, al pari di quanto previsto nel protocollo del 2003, solo per i trasferimenti superiori a 85 km.
m) che, infine, il maggior trattamento economico previsto dal protocollo del 2003, su cui il ricorrente fonda la sua domanda di integrazione della retribuzione globale di fatto, si riferiva, come emerge chiaramente dalla lettura di tale protocollo, solo ad una prima fase di riordino organizzativo riferita alle zone di Torino, Firenze e Milano, non la Calabria, men che meno Rende. E sotto tale profilo il ricorrente non ha chiarito, tanto meno provato, sulla base di quali sopravvenute circostanze il protocollo del 2003 dovesse essere applicato anche al suo trasferimento in Rende del 2011. 24) Per tali ragioni il primo motivo di appello, riferito al preteso diritto del di vedersi integrata Pt_1 la retribuzione globale di fatto da porre a base dell'indennità risarcitoria, deve essere senz'altro respinto.
25) Va poi precisato che con l'atto di appello non si censura la sentenza di primo grado laddove il tribunale ha respinto le ulteriori domande secondo cui: a) la retribuzione globale di fatto riferita alla indennità risarcitoria di 12 mensilità, dunque al momento del licenziamento, doveva tener conto dei rimborsi percepiti dal per spese di vitto e alloggio in applicazione del protocollo del 12.12.97; Pt_1
b) la retribuzione globale di fatto a base dell'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità doveva tener conto di un non meglio chiarito e documentato “incremento” nel tempo intervenuto.
26) La mancata impugnazione è resa evidente dal fatto, già evidenziato, che nell'atto di appello si insiste solo su un aumento della retribuzione globale di fatto al momento del licenziamento pari ad euro 1.028,46 mensili, ovvero il solo 25% di euro 4.113,84, che era quanto previsto dal protocollo di intesa del 2003. Ed è confermata dal passaggio di cui a pagg 16 e 17 del ricorso in appello, secondo cui: quand'anche si volesse convenire con il Tribunale di Cosenza circa l'infondatezza della pretesa che il rimborso chilometrico goduto dal lavoratore (ex Protocollo del 1997) possa essere incluso quale "voce" della retribuzione globale di fatto ed, ancora, quand'anche si volesse riconoscere che la rivendicazione azionata a proposito dell'indennità risarcitoria disposta della Corte non possa essere estesa sino a comprendere l'incremento contrattuale maturato successivamente al licenziamento, si renderebbe, pur sempre, necessaria la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui essa, "cristallizzando" il parametro sul quale operare il calcolo del dovuto in Euro 4.113,84, determina l'ammontare delle diverse indennità in euro 111.073,17 e non, invece, in euro 138.852,21 come sarebbe avvenuto se quel parametro fosse stato incrementato della percentuale (25%) prevista dal Protocollo più volte richiamato.
27) Ad ogni modo, tali statuizioni di primo grado meritano conferma perché, quanto, ai rimborsi di vitto e alloggio, trattasi di voci costituenti meri rimborsi, come tali esulanti dal concetto di retribuzione globale di fatto (Cass. 1833/07; Cass. 3787/09). Quanto al fatto che, secondo la prospettazione attorea, la retribuzione mensile aveva subito un incremento, non può che convenirsi con il tribunale laddove ha evidenziato che, in tali termini introdotta, la domanda non era minimamente comprovata, non essendo indicata la fonte di tale aumento (apoditticamente affermato) né, tanto meno, i criteri di quantificazione.
28) Il secondo motivo dell'appello principale, relativo alla retribuzione riferita alla mensilità novembre/dicembre 2018, deve invece essere accolto. Preliminarmente si rileva che sul punto l'appellante ha proceduto ad una opportuna riduzione della domanda rispetto a quanto chiesto con il ricorso introduttivo. Mentre in questo si chiedeva la retribuzione riferita ad entrambi i mesi di novembre e dicembre 2018, in appello si chiede solo la retribuzione dalla data di pubblicazione della sentenza di appello, che è il 20.11.18 non il 18.11.18 come indicato in appello, al 20.12.18 in cui, per com'è pacifico tra le parti, nonché documentale, il rapporto di lavoro è cessato con la notifica ad dell'opzione per la indennità sostitutiva della reintegrazione. CP_1
29) Se è vero che l'ordine di reintegrazione e la connessa condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità, di cui alla sentenza di appello 1816/18, copriva le conseguenze, appunto risarcitorie, da licenziamento illegittimo, sta di fatto che dal 20.11.18, data di pubblicazione della sentenza di appello, le statuizioni di cui alla citata pronuncia hanno cessato di avere il loro effetto perché era ormai tenuta a ricevere le prestazioni lavorative, che il ha offerto CP_1 Pt_1
a mezzo Pec sin dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di appello. Ne consegue che
è tenuta al pagamento della mensilità relativa al periodo 20.11.18 – 20.12.18, in cui il CP_1 rapporto di lavoro è cessato. Quanto all'importo di tale mensilità di retribuzione, esso è pari ad euro
4.411,28. Ciò in quanto la stessa ha ammesso che alla data di cessazione del rapporto la CP_3 retribuzione spettante al era pari a tale importo, tanto ciò vero che lo stesso datore di lavoro, Pt_1 nel corrispondere la indennità sostitutiva della reintegrazione, l'aveva parametrata ad una retribuzione globale di fatto di euro 4.411,28 e tanto spetta al in accoglimento del secondo motivo di Pt_1 appello.
30) Il terzo motivo di appello deve essere respinto. È vero che, come dedotto dall'appellante, secondo il costante orientamento di legittimità la liquidazione delle differenze retributive, nell'ipotesi di loro pagamento tardivo, deve avvenire al lordo delle ritenute fiscali e della quota di contribuzione a carico del lavoratore (tra le altre Cass. n° 18044/15), ma nel caso di specie il tribunale ha solo dato atto, nel riepilogare le somme che la società aveva già versato a titolo di indennità risarcitoria e di indennità sostitutiva della reintegrazione, degli importi che aveva calcolato al lordo delle ritenute CP_1 fiscali.
31) Ciò che però rileva è, quanto all'indennità di cui all'art. 18, comma 4, Legge 300/70, essa non ha natura retributiva, ma risarcitoria, e il richiamo all'ultima retribuzione globale di fatto è funzionale solo alla sua concreta determinazione. Ora, premesso che con il ricorso introduttivo del giudizio non si muoveva alcuna censura per avere versato l'indennità risarcitoria al netto delle ritenute CP_1 fiscali, un tale modus procedendi è anche corretto perché, come detto, si tratta di credito non di natura retributiva, ma volto a risarcire la mancata percezione delle retribuzioni in costanza di licenziamento.
Ciò comporta, da un lato, la inapplicabilità dell'insegnamento giurisprudenziale citato dall'appellante, dall'altro l'applicazione del diverso insegnamento di legittimità, cui si è CP_1 uniformata (Cass. 24432/08; Cass. 14329/22), secondo cui le somme erogate al lavoratore a titolo di risarcimento del danno sono soggette a tassazione ove si tratti di danno da lucro cessante, quale è quello per le retribuzioni non percepite, mentre non lo sono quelle percepite a ristoro di un danno emergente, che qui non rileva, quale è quello, ad esempio, per perdita di chances o per danno biologico.
32) Quanto alla indennità sostitutiva della reintegrazione (15 mensilità), anche a volerne ritenere la natura retributiva, l'orientamento di legittimità citato dall'appellante non è comunque applicabile perché esso presuppone pur sempre il ritardo nel pagamento delle retribuzioni. Ritardo che il ricorrente non ha nemmeno dedotto e che comunque non sussiste nel caso di specie, dal momento che l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione venne comunicata dal lavoratore ad in data 20.12.18 e l'azienda ha provveduto al versamento delle 15 mensilità già nel gennaio CP_1
2019, come ammesso dallo stesso , sicché risulta corretto l'aver corrisposto il dovuto al netto Pt_1 delle ritenute fiscali.
33) Sempre con riferimento alla indennità sostitutiva della reintegrazione, si rileva che è documentale che nel gennaio 2019 l'azienda l'ha correttamente calcolata sulla base di una retribuzione globale di fatto pari ad euro 4.411,28, con ciò tenendo conto degli aumenti contrattuali intervenuti, per come dalla società ammesso, dalla data del licenziamento a quella di cessazione del rapporto di lavoro.
34) Solo nell'atto di appello il ricorrente si duole del fatto che di tale somma doveva tenersi conto anche per quanto concerne la indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 4, Legge 300/70.
Tuttavia, si osserva che nel ricorso introduttivo era stato lo stesso a formulare le sue domande Pt_1 nel senso che di eventuali incrementi della retribuzione, peraltro in alcun modo chiariti, doveva tenersi conto solo con riguardo alla indennità sostitutiva della reintegrazione, non anche con riferimento alla indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 4, Legge 300/70. Tanto è reso evidente dal passaggio contenuto a pag. 6 del ricorso in cui il ricorrente così sviluppava i suoi conteggi:
6.419,51 x 12, quanto alla indennità risarcitoria, ed euro 6.716,95, x 15, quanto alla indennità sostitutiva della reintegrazione. Ne consegue che il non può in grado di appello mutare la sua Pt_1 domanda nel senso che di eventuali incrementi contrattuali medio tempore intervenuti dovrebbe tenersi conto anche con riferimento alle 12 mensilità di indennità risarcitoria. Ciò tanto più che, come si è detto, il non ha impugnato la statuizione con cui il tribunale ha correttamente respinto la Pt_1 domanda fondata sul fatto che “la retribuzione mensile aveva subito un incremento” in quanto “tale assunto, contestato da parte resistente, per come genericamente formulato, non è minimamente comprovato, non essendo indicata la fonte di tale aumento (apoditticamente affermato) né, tanto meno, i criteri di quantificazione. Nelle note difensive parte ricorrente assume che tale “voce scaturisce dalle fisiologiche dinamiche che caratterizzano i periodici rinnovi contrattuali” e che “per ciò che concerne la consistenza degli incrementi salariali intervenuti, la stessa potrà essere agevolmente accertata in corso di causa attraverso i mezzi istruttori richiesti”. In difetto di allegazione e prova dei pur generici assunti, in parte qua la domanda deve essere senz'altro disattesa, non essendovi prova alcuna né dell'effettiva previsione (da parte di un ccnl neppure versato in atti) di “rinnovi contrattuali” né della loro entità, donde la chiesta CTU – a fronte di tali lacune
– avrebbe avuto carattere eminentemente esplorativo”.
35) È infondato il primo motivo di appello incidentale, con cui si denuncia l'errore del tribunale per aver riconosciuto il diritto al Tfr per il periodo di 67 mesi in cui il non ha lavorato a causa di Pt_1 un licenziamento illegittimo. Sotto tale profilo non è tanto rilevante il fatto che l'art. 18 Legge 300/70, ante 2012, prevedesse l'obbligo di corrispondere l'indennità risarcitoria per l'intero periodo del licenziamento illegittimo, mentre dopo il 2012 tale obbligo è contenuto nel massimo di 12 mensilità.
In un caso e nell'altro si tratta di indennità risarcitoria in cui il richiamo alla retribuzione globale di fatto valeva e vale solo per la misura dell'indennità stessa, sicché dall'art. 18 previgente e attuale formulazione non si traggono elementi significativi al fine di risolvere la questione che qui interessa.
Deve invece tenersi conto che la pronuncia di illegittimità del licenziamento, unitamente all'ordine di reintegrazione, ha avuto l'effetto di ricostituire ex tunc il rapporto di lavoro e che il tenore dell'art. 18 ha la sola finalità di disciplinare il risarcimento del danno relativo al mancato svolgimento della prestazione lavorativa e del mancato pagamento delle retribuzioni per fatto addebitabile al datore di lavoro. A ciò si aggiunga che l'espresso riferimento all'obbligo di versamento della contribuzione, che l'art. 18ha sempre previsto per l'intero periodo di durata del licenziamento illegittimo, ben può essere letto come indizio volto ad affermare il diritto del lavoratore ingiustamente licenziato a percepire il Tfr in relazione alla effettiva durata del licenziamento stesso. Ciò soprattutto alla luce delle previsioni dell'art. 2120 c.c., norma attributiva del diritto a percepire il Tfr, che fa riferimento al concetto di retribuzione “dovuta”, non di retribuzione effettivamente corrisposta, così come l'art. 2120, 3° comma, per il caso di sospensioni del rapporto di lavoro indipendenti dalla volontà del lavoratore, cui può assimilarsi l'ipotesi di licenziamento illegittimo, prevede comunque l'obbligo di computare nella retribuzione a fini del Tfr quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. In altre parole, dall'art. 2120 c.c. si traggono elementi che depongono nel senso della sussistenza dell'obbligo di pagamento del Tfr per tutta la durata del licenziamento illegittimo, mentre la formulazione dell'art. 18 Legge 300/70, prima e dopo il 2012, non risulta decisiva al fine di risolvere la questione di che trattasi e ciò nemmeno nel senso di limitare l'obbligo di pagamento del Tfr a sole 12 mensilità sol perché tale è il limite dell'indennità risarcitoria oggi previsto dall'art. 18. Il motivo di appello è infondato anche con riferimento al quantum stabilito dal tribunale, atteso che l'appellante incidentale non tiene conto delle previsioni dei commi 4 e 5 dell'art. 2120 c.c., ovvero degli incrementi regolati da tali commi E allora, poiché non CP_1 contesta la base di calcolo di euro 49.336,13 di cui alla sentenza impugnata, risulta corretto l'ammontare del Tfr per 67 mesi di durata del licenziamento illegittimo pari ad euro 22.843,38.
36) E' invece fondato il secondo motivo di appello incidentale perché il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta da che ha ampiamente documentato CP_1 di aver pagato le 20 mensilità della retribuzione globale di fatto all'esito dell'ordinanza che aveva definito la fase sommaria e che, pur tenuto conto sia dei 30.000 euro restituiti dal dopo la Pt_1 sentenza di primo grado, sia delle 12 mensilità di cui alla sentenza di appello, permaneva un credito a suo favore di euro 2.910,75. Credito che la società non ha trattenuto nel momento in cui ha pagato l'indennità sostitutiva della reintegrazione, correttamente parametrata, per quanto detto, ad una retribuzione globale di fatto medio tempore divenuta di euro 4.411,28. Sussiste dunque il diritto dell'appellante incidentale alla restituzione di euro 2.910,75.
37) In definitiva, all'appellante principale spetta il pagamento della somma di euro 4.411,28, a titolo di retribuzione del mese 20.11.18 – 2012.18, mentre egli è tenuto a restituire ad la somma CP_1 di euro 2.910,75. Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, è tenuta CP_1
a pagare al l'ulteriore somma di euro 1.500,53, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. dal dovuto al Pt_1 soddisfo, trattandosi di posta retributiva.
38) Il complessivo esito del giudizio, in cui il ricorrente è risultato solo parzialmente vittorioso, giustifica la conferma della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata, mentre le spese di appello devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza Controparte_1
n° 95/22, così provvede:
1) accoglie entrambi gli appelli per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento della ulteriore somma di euro 1.500,53, oltre Controparte_1 accessori ex art. 429 c.p.c. dal 20.12.18 all'effettivo soddisfo;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa le spese del grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 13.2.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale