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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/11/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LA, all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2898/2023 R.G. vertente
fra
CF , rappresentata e difesa dall'avv. Ameriga Parte_1 C.F._1
PE ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Rionero in Vulture (PZ) alla via G.
Marconi n. 76, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Diego Dirutigliano e avv. Filippo Temellini e avv. Gerardo Di Ciommo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Melfi alla via Savoia 45, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51 e ss., della legge 28 giugno 2012 n. 92, depositato il 24.10.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria per ottenere, 1) la revoca, la riforma e/o l'annullamento dell'ordinanza ex art. 1, comma 47-50, legge n. 92/2012 depositata il 21/9/2023 comunicata a mezzo pec il
22/9/2023, resa nel procedimento n. 2229/2023 RG e, conseguentemente, l'accoglimento dell'opposizione proposta e, per l'effetto, 2) ha domandato di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità del licenziamento comunicato in data 20/1/2022 al difensore, e il 4/2/2022 alla ricorrente, per assenza e/o insussistenza della giusta causa e/o del giustificato motivo, per insussistenza del fatto contestato, 3) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità del licenziamento per violazione dell'art. 2110 cc (licenziamento irrogato durante il periodo di comporto); Accertare e dichiarare la nullità
e/o illegittimità e/o nullità del licenziamento per comportamento discriminatorio – ritorsivo;
e con reintegra del lavoratore e condanna della opposta al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità; 4) in via subordinata ha domandato di accertare e dichiarare la infondatezza e/o illegittimità dell'intimato licenziamento per sproporzione della sanzione;
in subordine dichiarare insussistente il giustificato motivo addotto per il licenziamento;
condannare l'azienda al risarcimento dei danni;
con vittoria di spese, diritti ed onorario della doppia fase da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della domanda ha allegato:
1) l'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale sulla denegata della nullità del licenziamento per essere stato comminato durante il periodo di malattia e quindi per violazione dell'art. 2110
c.c.; Insussistenza del giustificato motivo di licenziamento in quanto l'opponente ha fornito le proprie esaustive giustificazioni, fondate su prove documentali, dalle quali risulta che in data 20/12/2021 alla ricorrente veniva diagnosticato, dal dott. lo stato di Persona_1 malattia, con prognosi dal 20/12/2021 a tutto il 23 gennaio 2022, con prosecuzione fino al
23/2/2022 con invio di certificati medici a cura del medico curante;
Sproporzione tra addebito e sanzione espulsiva;
Illiceità del licenziamento in quanto discriminatorio e/o ritorsivo.
Violazione dell'art. 2087 c.c. e diritto al risarcimento di tutti i danni;
Si è costituita la società in persona del legale rappresentante p.t., ed ha chiesto, nel CP_1 merito, il rigetto del ricorso con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, e rigettate le richieste di attività istruttoria, all'odierna udienza, questo giudice, sulle note sostitutive delle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte opponente, dopo aver premesso i contenuti del ricorso proposto in fase sommaria ex art. 1, comma 47 e ss., della legge n. 92/2012, articola il ricorso in opposizione, oggetto del presente giudizio, quale atto di impugnazione dell'ordinanza emessa dal giudice di prime cure, con valutazioni mirate a contestare la motivazione dell'ordinanza caratterizzata, secondo la sua prospettazione, da errori di diritto.
In particolare, dalla mera lettura del ricorso è facile evincere come le doglianze siano dirette al contenuto del provvedimento opposto, lamentando la sig,ra l'omessa e/o non Parte_1 corretta ricostruzione, da parte del giudice della prima fase, dei fatti che hanno determinato parte datoriale ad intimare il licenziamento per giustificato motivo.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “Il rito disciplinato dalla L. n. 92 del 2018 (art. 1) - finalizzato all'accelerazione dei tempi del processo - è caratterizzato dalla articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: l'una a cognizione semplificata o sommaria, l'altra a cognizione piena. L'opposizione non è, quindi, una revisio prioris istantiae e non ha natura impugnatoria, in quanto, dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata, il procedimento si espande alla dimensione ordinaria della cognizione piena, con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti” (Cass. S.U. 18.09.2014 nr.
19674 e, negli stessi termini, Cass. 17.2.2015 n. 3136; Cass. civ., sez. lav., 11.12.2015 n. 25046) nonché, più di recente, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21156 del 24.08.2018 “Il rito disciplinato dalla legge n. 92 del 2012 (art. 1) - finalizzato all'accelerazione dei tempi del processo - è caratterizzato dalla articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: l'una a cognizione semplificata o sommaria, l'altra a cognizione piena. L'opposizione non è, quindi, una revisio prioris istantiae e non ha natura impugnatoria, in quanto, dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata, il procedimento si espande alla dimensione ordinaria della cognizione piena, con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti”.
Da quanto sopra emerge, pertanto, che: 1) il giudizio di opposizione ex legge 92/2012 non ha natura impugnatoria, ponendosi in rapporto di prosecuzione, nel medesimo grado del giudizio, con la fase sommaria;
2) il ricorso che la introduce deve contenere gli elementi indicati dall'art. 414 c.p.c., ossia quelli idonei a delimitare il tema della decisione nel giudizio di cognizione ordinaria. E' evidente, quindi, che le doglianze contenute nel ricorso e relative al provvedimento impugnato appaiono irrilevanti.
Si tratta, allora, di verificare se l'atto introduttivo del presente giudizio abbia gli elementi di cui all'art. 414 c.p.c. e, in particolare, se tali elementi siano stati ritualmente allegati, prima ancora che provati.
Com'è noto, l'art. 414 c.p.c. stabilisce che il ricorso deve contenere, inter alia, la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, determinando, il difetto di tali allegazioni, la sua nullità.
Tuttavia, in base al principio più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “Nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso
l'esame complessivo dell'atto e della documentazione allegata;
il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (ex multis Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 10154 del 25.07.2001).
In applicazione di tali principi, muovendo dall'analisi globale dell'atto introduttivo, il ricorso non può ritenersi affetto da nullità, rilevando come le carenze espositive non siano tali da determinare l'impossibilità di individuazione del petitum e della causa petendi, rispetto ai quali alla controparte, peraltro, non è venuta meno la possibilità di difendersi, attraverso la contestazione in radice della pretesa formulata.
Tali carenze, tuttavia, incidono sul merito della controversia, imponendo una pronuncia di rigetto per infondatezza in fatto della domanda giudiziale.
L'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato posto a carico del ricorrente ex art. 414 c.p.c. se, da un lato, consente al convenuto di prendere posizione su tali fatti nella memoria di cui all'art. 416 c.p.c., dall'altro, vincola il giudice nel giudizio di fatto.
Ed infatti, il potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori ex art. 421 c.p.c. presuppone che le parti abbiano correttamente adempiuto l'onere di allegazione in fatto, non potendo il giudice supplire in via istruttoria ad eventuali carenze sul piano dell'allegazione fattuale. Del resto la ricorrente chiedeva di poter provare per teste (medico psicologo) solo lo stato di salute ai fini del risarcimento dei danni, prova non decisiva né rilevante stante l'oggetto specifico della causa.
Ciò premesso in linea generale, si rileva come, nel caso di specie, gravasse sul ricorrente l'onere di allegare e, quindi, provare la sussistenza degli elementi fondanti la pretesa azionata.
Tuttavia, le carenze espositive e, per l'effetto, l'inottemperanza all'onere di allegazione specifica di cui all'art. 414 c.p.c. da parte della sig.ra impongono il rigetto, nel merito, della domanda. Pt_1 Né assume rilievo l'integrale richiamo, contenuto nell'incipit dell'atto introduttivo del presente giudizio, al ricorso proposto in fase sommaria, dovendosi escludere che per individuare, nei termini anzidetti, la domanda del giudizio di merito sia sufficiente il richiamo al ricorso d'urgenza, attesa la mera eventualità che il giudizio di merito segua quello della fase sommaria e la non necessaria omogeneità tra l'uno e l'altro (principio affermato da Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 8070 del
2.04.2009 in relazione al giudizio cautelare, che si ritiene applicabile, per identità di ratio, alla fattispecie in esame).
Ciò posto, non può che confermarsi che parte datoriale, onere dal fornire la prova del giustificato motivo, ha fornito la prova della sussistenza dei fatti contestati, con documentazione attestante gli addebiti sollevati, ossia l'assenza della lavoratrice nelle giornate di cui alla contestazione disciplinare, per cui deve ritenersi circostanza documentata, del resto non contestata, che la sig.ra sia Pt_1 rimasta assente dal servizio nelle giornate del 23, 27, 28, 29 e 30 dicembre 2021 e del 3, 4, 5 e 7 gennaio 2022. In merito, ancora una volta la ricorrente deduce che l'onere di avvisare dell'assenza dal lavoro sarebbe stato assolto dal medico curante sul quale incombe di inviare il certificato medico relativo allo stato di salute del lavoratore. Invero si ribadisce che l'art. 2, Titolo VI, del CCNL di settore stabilisce che “in caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza (fine turno), comunicando il domicilio presso cui si trova se diverso da quello noto all'azienda e inviare entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza il protocollo del certificato medico … in mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata”, adempimenti che la non ha Pt_1 rispettato.
Analoghe considerazioni si impongono alla dedotta sproporzione della misura espulsiva rispetto al fatto, atteso che trattasi di puntuale applicazione delle norme della contrattazione collettiva, che evidentemente le parti sociali hanno espressamente previsto a tutela dei rispettivi interessi, per cui l'assenza del lavoratore dal lavoro, per malattia, protrattasi per oltre quattro giorni e senza ottemperare ai prescritti obblighi di informazione del datore di lavoro, costituisce l'inadempimento grave sanzionato con il licenziamento;
tale l'orientamento della S.C. “Il contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie metalmeccaniche prevede una serie di obblighi a carico del lavoratore assente per malattia, tutti volti a portare a conoscenza il datore di lavoro del motivo che giustifica l'assenza del dipendente. Nel caso che sia omesso anche uno solo di tali adempimenti, salvo giustificato impedimento (ossia un impedimento che giustifichi la mancata ottemperanza di tali obblighi), l'assenza è considerata ingiustificata. La mancata osservanza di tali obblighi è punita con una sanzione conservativa solo se l'assenza anzidetta non travalichi il quarto giorno, mentre il protrarsi dell'assenza oltre tale limite costituisce giusta causa di licenziamento, posto che l'ingiustificatezza dell'assenza non riguarda l'effettività o meno della malattia, ma il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione gravanti sul lavoratore. (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 26465 del 08.11.2017).
Per tali motivi il ricorso va rigettato.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono la integrale compensazione delle spese di lite relativamente alla presente fase.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51 e ss., della Parte_1 legge n. 92/2012 depositato il 24.10.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite della presente fase.
Potenza, 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LA, all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2898/2023 R.G. vertente
fra
CF , rappresentata e difesa dall'avv. Ameriga Parte_1 C.F._1
PE ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Rionero in Vulture (PZ) alla via G.
Marconi n. 76, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Diego Dirutigliano e avv. Filippo Temellini e avv. Gerardo Di Ciommo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Melfi alla via Savoia 45, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51 e ss., della legge 28 giugno 2012 n. 92, depositato il 24.10.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria per ottenere, 1) la revoca, la riforma e/o l'annullamento dell'ordinanza ex art. 1, comma 47-50, legge n. 92/2012 depositata il 21/9/2023 comunicata a mezzo pec il
22/9/2023, resa nel procedimento n. 2229/2023 RG e, conseguentemente, l'accoglimento dell'opposizione proposta e, per l'effetto, 2) ha domandato di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità del licenziamento comunicato in data 20/1/2022 al difensore, e il 4/2/2022 alla ricorrente, per assenza e/o insussistenza della giusta causa e/o del giustificato motivo, per insussistenza del fatto contestato, 3) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità del licenziamento per violazione dell'art. 2110 cc (licenziamento irrogato durante il periodo di comporto); Accertare e dichiarare la nullità
e/o illegittimità e/o nullità del licenziamento per comportamento discriminatorio – ritorsivo;
e con reintegra del lavoratore e condanna della opposta al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità; 4) in via subordinata ha domandato di accertare e dichiarare la infondatezza e/o illegittimità dell'intimato licenziamento per sproporzione della sanzione;
in subordine dichiarare insussistente il giustificato motivo addotto per il licenziamento;
condannare l'azienda al risarcimento dei danni;
con vittoria di spese, diritti ed onorario della doppia fase da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della domanda ha allegato:
1) l'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale sulla denegata della nullità del licenziamento per essere stato comminato durante il periodo di malattia e quindi per violazione dell'art. 2110
c.c.; Insussistenza del giustificato motivo di licenziamento in quanto l'opponente ha fornito le proprie esaustive giustificazioni, fondate su prove documentali, dalle quali risulta che in data 20/12/2021 alla ricorrente veniva diagnosticato, dal dott. lo stato di Persona_1 malattia, con prognosi dal 20/12/2021 a tutto il 23 gennaio 2022, con prosecuzione fino al
23/2/2022 con invio di certificati medici a cura del medico curante;
Sproporzione tra addebito e sanzione espulsiva;
Illiceità del licenziamento in quanto discriminatorio e/o ritorsivo.
Violazione dell'art. 2087 c.c. e diritto al risarcimento di tutti i danni;
Si è costituita la società in persona del legale rappresentante p.t., ed ha chiesto, nel CP_1 merito, il rigetto del ricorso con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, e rigettate le richieste di attività istruttoria, all'odierna udienza, questo giudice, sulle note sostitutive delle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte opponente, dopo aver premesso i contenuti del ricorso proposto in fase sommaria ex art. 1, comma 47 e ss., della legge n. 92/2012, articola il ricorso in opposizione, oggetto del presente giudizio, quale atto di impugnazione dell'ordinanza emessa dal giudice di prime cure, con valutazioni mirate a contestare la motivazione dell'ordinanza caratterizzata, secondo la sua prospettazione, da errori di diritto.
In particolare, dalla mera lettura del ricorso è facile evincere come le doglianze siano dirette al contenuto del provvedimento opposto, lamentando la sig,ra l'omessa e/o non Parte_1 corretta ricostruzione, da parte del giudice della prima fase, dei fatti che hanno determinato parte datoriale ad intimare il licenziamento per giustificato motivo.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “Il rito disciplinato dalla L. n. 92 del 2018 (art. 1) - finalizzato all'accelerazione dei tempi del processo - è caratterizzato dalla articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: l'una a cognizione semplificata o sommaria, l'altra a cognizione piena. L'opposizione non è, quindi, una revisio prioris istantiae e non ha natura impugnatoria, in quanto, dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata, il procedimento si espande alla dimensione ordinaria della cognizione piena, con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti” (Cass. S.U. 18.09.2014 nr.
19674 e, negli stessi termini, Cass. 17.2.2015 n. 3136; Cass. civ., sez. lav., 11.12.2015 n. 25046) nonché, più di recente, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21156 del 24.08.2018 “Il rito disciplinato dalla legge n. 92 del 2012 (art. 1) - finalizzato all'accelerazione dei tempi del processo - è caratterizzato dalla articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: l'una a cognizione semplificata o sommaria, l'altra a cognizione piena. L'opposizione non è, quindi, una revisio prioris istantiae e non ha natura impugnatoria, in quanto, dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata, il procedimento si espande alla dimensione ordinaria della cognizione piena, con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti”.
Da quanto sopra emerge, pertanto, che: 1) il giudizio di opposizione ex legge 92/2012 non ha natura impugnatoria, ponendosi in rapporto di prosecuzione, nel medesimo grado del giudizio, con la fase sommaria;
2) il ricorso che la introduce deve contenere gli elementi indicati dall'art. 414 c.p.c., ossia quelli idonei a delimitare il tema della decisione nel giudizio di cognizione ordinaria. E' evidente, quindi, che le doglianze contenute nel ricorso e relative al provvedimento impugnato appaiono irrilevanti.
Si tratta, allora, di verificare se l'atto introduttivo del presente giudizio abbia gli elementi di cui all'art. 414 c.p.c. e, in particolare, se tali elementi siano stati ritualmente allegati, prima ancora che provati.
Com'è noto, l'art. 414 c.p.c. stabilisce che il ricorso deve contenere, inter alia, la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, determinando, il difetto di tali allegazioni, la sua nullità.
Tuttavia, in base al principio più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “Nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso
l'esame complessivo dell'atto e della documentazione allegata;
il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (ex multis Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 10154 del 25.07.2001).
In applicazione di tali principi, muovendo dall'analisi globale dell'atto introduttivo, il ricorso non può ritenersi affetto da nullità, rilevando come le carenze espositive non siano tali da determinare l'impossibilità di individuazione del petitum e della causa petendi, rispetto ai quali alla controparte, peraltro, non è venuta meno la possibilità di difendersi, attraverso la contestazione in radice della pretesa formulata.
Tali carenze, tuttavia, incidono sul merito della controversia, imponendo una pronuncia di rigetto per infondatezza in fatto della domanda giudiziale.
L'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato posto a carico del ricorrente ex art. 414 c.p.c. se, da un lato, consente al convenuto di prendere posizione su tali fatti nella memoria di cui all'art. 416 c.p.c., dall'altro, vincola il giudice nel giudizio di fatto.
Ed infatti, il potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori ex art. 421 c.p.c. presuppone che le parti abbiano correttamente adempiuto l'onere di allegazione in fatto, non potendo il giudice supplire in via istruttoria ad eventuali carenze sul piano dell'allegazione fattuale. Del resto la ricorrente chiedeva di poter provare per teste (medico psicologo) solo lo stato di salute ai fini del risarcimento dei danni, prova non decisiva né rilevante stante l'oggetto specifico della causa.
Ciò premesso in linea generale, si rileva come, nel caso di specie, gravasse sul ricorrente l'onere di allegare e, quindi, provare la sussistenza degli elementi fondanti la pretesa azionata.
Tuttavia, le carenze espositive e, per l'effetto, l'inottemperanza all'onere di allegazione specifica di cui all'art. 414 c.p.c. da parte della sig.ra impongono il rigetto, nel merito, della domanda. Pt_1 Né assume rilievo l'integrale richiamo, contenuto nell'incipit dell'atto introduttivo del presente giudizio, al ricorso proposto in fase sommaria, dovendosi escludere che per individuare, nei termini anzidetti, la domanda del giudizio di merito sia sufficiente il richiamo al ricorso d'urgenza, attesa la mera eventualità che il giudizio di merito segua quello della fase sommaria e la non necessaria omogeneità tra l'uno e l'altro (principio affermato da Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 8070 del
2.04.2009 in relazione al giudizio cautelare, che si ritiene applicabile, per identità di ratio, alla fattispecie in esame).
Ciò posto, non può che confermarsi che parte datoriale, onere dal fornire la prova del giustificato motivo, ha fornito la prova della sussistenza dei fatti contestati, con documentazione attestante gli addebiti sollevati, ossia l'assenza della lavoratrice nelle giornate di cui alla contestazione disciplinare, per cui deve ritenersi circostanza documentata, del resto non contestata, che la sig.ra sia Pt_1 rimasta assente dal servizio nelle giornate del 23, 27, 28, 29 e 30 dicembre 2021 e del 3, 4, 5 e 7 gennaio 2022. In merito, ancora una volta la ricorrente deduce che l'onere di avvisare dell'assenza dal lavoro sarebbe stato assolto dal medico curante sul quale incombe di inviare il certificato medico relativo allo stato di salute del lavoratore. Invero si ribadisce che l'art. 2, Titolo VI, del CCNL di settore stabilisce che “in caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza (fine turno), comunicando il domicilio presso cui si trova se diverso da quello noto all'azienda e inviare entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza il protocollo del certificato medico … in mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata”, adempimenti che la non ha Pt_1 rispettato.
Analoghe considerazioni si impongono alla dedotta sproporzione della misura espulsiva rispetto al fatto, atteso che trattasi di puntuale applicazione delle norme della contrattazione collettiva, che evidentemente le parti sociali hanno espressamente previsto a tutela dei rispettivi interessi, per cui l'assenza del lavoratore dal lavoro, per malattia, protrattasi per oltre quattro giorni e senza ottemperare ai prescritti obblighi di informazione del datore di lavoro, costituisce l'inadempimento grave sanzionato con il licenziamento;
tale l'orientamento della S.C. “Il contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie metalmeccaniche prevede una serie di obblighi a carico del lavoratore assente per malattia, tutti volti a portare a conoscenza il datore di lavoro del motivo che giustifica l'assenza del dipendente. Nel caso che sia omesso anche uno solo di tali adempimenti, salvo giustificato impedimento (ossia un impedimento che giustifichi la mancata ottemperanza di tali obblighi), l'assenza è considerata ingiustificata. La mancata osservanza di tali obblighi è punita con una sanzione conservativa solo se l'assenza anzidetta non travalichi il quarto giorno, mentre il protrarsi dell'assenza oltre tale limite costituisce giusta causa di licenziamento, posto che l'ingiustificatezza dell'assenza non riguarda l'effettività o meno della malattia, ma il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione gravanti sul lavoratore. (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 26465 del 08.11.2017).
Per tali motivi il ricorso va rigettato.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono la integrale compensazione delle spese di lite relativamente alla presente fase.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51 e ss., della Parte_1 legge n. 92/2012 depositato il 24.10.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite della presente fase.
Potenza, 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio LA